34.2020.26
Irricevibilità della petizione di un assicurato (che rivendica prestazioni previdenziali) contro la compagnia d'assicurazione e non contro l'istituto di previdenza (gestito e rappresentato dalla compagnia d'assicurazione)
29 ottobre 2020Italiano6 min
247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:
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n.
Fatti
34.2020.26
rg/sc
Lugano
29 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 2 settembre 2020 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - con l’”istanza”
(recte: petizione) in oggetto AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, conviene in
giudizio dinanzi allo scrivente Tribunale CV 1 postulando la condanna di
quest’ultima al versamento di una rendita per conviventi a seguito del decesso
di __________;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è
competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l’azione in materia di
previdenza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;
- giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto;
- l'art. 73 LPP
si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto
privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime
obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese e, d'altro
lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate nel
campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 49 cpv. 2
LPP, art. 89bis cpv. 6 CCS; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V
247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:
Questions de procédure, in: RSA 1989, p. 84; Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in: SZS 1983 p. 174);
- nella versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31
dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte,
per cui la giurisprudenza aveva costantemente concluso che l’art. 73 LPP non
tornava applicabile per gli istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie,
non essendo essi istituti di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni
di previdenza in favore del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis
cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp. 122ss; DTF 122 V 320, 326);
- con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il
1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale
di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali –
ciò che la giurisprudenza federale prima non ammetteva (DTF 122 V 320) – con
istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti
d’assicurazione)
che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1
e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti
(segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi
dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv.
1 lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza dei tribunali delle
assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni del 3° pilastro A)
(Messaggio sulla 1a Revisione
della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP
l’istituto assicurativo (eccezion fatta per gli istituti d’assicurazione che
giusta il citato cpv. 1 lett. a e b garantiscono il mantenimento della
previdenza o offrono forme di previdenza vincolata del 3° pilastro) non è
quindi indicato quale possibile parte (notasi al riguardo che tra gli
istituti d’assicurazione che (ri)assicurano le prestazioni dovute dagli enti di
previdenza e gli assicurati non sussiste alcun rapporto giuridico
(contrattuale) diretto, non essendovi né obbligo contributivo da parte
dell’assicurato né pretesa di versamento di prestazioni nei confronti
dell’istituto assicurativo; DTF 115 V 98; 101 Ib 238; SZS 1982 p. 76 dove è
precisato che i rapporti tra istituto di previdenza e assicurato devono essere
distinti da quelli tra istituto di previdenza e assicurazione);
- nel
caso in disamina, convenuta in giudizio è CV 1 che non è un istituto di
previdenza ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 LPP o una fondazione di previdenza ai
sensi dell’art. 89bis cpv. 6 CC. Non è d’altronde nemmeno nel caso concreto un
istituto assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. a LPP e 10 cpv.
Considerandi
2.
OLP o giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e art. 1 cpv. 1 lett. a
e cpv. 2 OPP 3. Debitore della prestazione rivendicata dall’attrice è semmai
l’istituto di previdenza cui __________ è stato assicurato quale dipendete
della __________, ossia la __________ (cfr. doc. B, C, E), in rappresentanza e
su incarico della quale agisce CV 1.
Giova ricordare che in caso di rappresentanza non è il rappresentante bensì il rappresentato a diventare creditore
rispettivamente debitore di una prestazione (art. 32 cpv. 1 CO);
- ad CV 1 non può di
conseguenza essere riconosciuta veste di parte ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP
e ciò anche nel caso in cui l’assicurazione dovesse fungere da riassicuratore
ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 cifra 1 LCA (Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG,
in: ZSR 1987, p. 611; Stauffer, op. cit., p. 623 n. 1641; Riemer, Das Recht der
beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4 e § 4 n. 4; SZS 1998 p.
373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470);
- di
conseguenza la petizione
presentata da AT 1 deve essere dichiarata irricevibile;
- la
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti