Lexipedia

Decisione

34.2020.26

Irricevibilità della petizione di un assicurato (che rivendica prestazioni previdenziali) contro la compagnia d'assicurazione e non contro l'istituto di previdenza (gestito e rappresentato dalla compagnia d'assicurazione)

29 ottobre 2020Italiano6 min

247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

34.2020.26

rg/sc

Lugano

29 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 2 settembre 2020 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che - con l’”istanza”

(recte: petizione) in oggetto AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, conviene in

giudizio dinanzi allo scrivente Tribunale CV 1 postulando la condanna di

quest’ultima al versamento di una rendita per conviventi a seguito del decesso

di __________;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è

competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l’azione in materia di

previdenza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;

- giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP

ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto;

- l'art. 73 LPP

si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto

privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime

obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese e, d'altro

lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate nel

campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 49 cpv. 2

LPP, art. 89bis cpv. 6 CCS; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V

247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:

Questions de procédure, in: RSA 1989, p. 84; Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in: SZS 1983 p. 174);

- nella versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31

dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte,

per cui la giurisprudenza aveva costantemente concluso che l’art. 73 LPP non

tornava applicabile per gli istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie,

non essendo essi istituti di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni

di previdenza in favore del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis

cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp. 122ss; DTF 122 V 320, 326);

- con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il

1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale

di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali –

ciò che la giurisprudenza federale prima non ammetteva (DTF 122 V 320) – con

istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti

d’assicurazione)

che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1

e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti

(segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi

dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv.

1 lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza dei tribunali delle

assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni del 3° pilastro A)

(Messaggio sulla 1a Revisione

della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP

l’istituto assicurativo (eccezion fatta per gli istituti d’assicurazione che

giusta il citato cpv. 1 lett. a e b garantiscono il mantenimento della

previdenza o offrono forme di previdenza vincolata del 3° pilastro) non è

quindi indicato quale possibile parte (notasi al riguardo che tra gli

istituti d’assicurazione che (ri)assicurano le prestazioni dovute dagli enti di

previdenza e gli assicurati non sussiste alcun rapporto giuridico

(contrattuale) diretto, non essendovi né obbligo contributivo da parte

dell’assicurato né pretesa di versamento di prestazioni nei confronti

dell’istituto assicurativo; DTF 115 V 98; 101 Ib 238; SZS 1982 p. 76 dove è

precisato che i rapporti tra istituto di previdenza e assicurato devono essere

distinti da quelli tra istituto di previdenza e assicurazione);

- nel

caso in disamina, convenuta in giudizio è CV 1 che non è un istituto di

previdenza ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 LPP o una fondazione di previdenza ai

sensi dell’art. 89bis cpv. 6 CC. Non è d’altronde nemmeno nel caso concreto un

istituto assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. a LPP e 10 cpv.

Considerandi

2.

OLP o giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e art. 1 cpv. 1 lett. a

e cpv. 2 OPP 3. Debitore della prestazione rivendicata dall’attrice è semmai

l’istituto di previdenza cui __________ è stato assicurato quale dipendete

della __________, ossia la __________ (cfr. doc. B, C, E), in rappresentanza e

su incarico della quale agisce CV 1.

Giova ricordare che in caso di rappresentanza non è il rappresentante bensì il rappresentato a diventare creditore

rispettivamente debitore di una prestazione (art. 32 cpv. 1 CO);

- ad CV 1 non può di

conseguenza essere riconosciuta veste di parte ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP

e ciò anche nel caso in cui l’assicurazione dovesse fungere da riassicuratore

ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 cifra 1 LCA (Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG,

in: ZSR 1987, p. 611; Stauffer, op. cit., p. 623 n. 1641; Riemer, Das Recht der

beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4 e § 4 n. 4; SZS 1998 p.

373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470);

- di

conseguenza la petizione

presentata da AT 1 deve essere dichiarata irricevibile;

- la

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è irricevibile.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti