34.2020.27
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Calcolo degli interessi sino al divorzio sull'avere presente alla data del matrimonio
4 giugno 2021Italiano10 min
34.2020.27
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2020.27
rg/gm
Lugano
4 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 15/16 ottobre 2020 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT 1
Considerandi
2.
AT 2
3.
AT 3
contro
1.
CV 1
rappr. da: RA 1
2.
CV 2
3.
CV 3
in materia di conguaglio della previdenza professionale a
causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 17 giugno 2019, passata in giudicato, il Pretore del Distretto
di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 17 aprile 1998
tra CV 1 e AT 1. Al punto 4 del dispositivo il Pretore ha stabilito che la “LPP
è divisa a metà come di legge (art. 122 seg. CC), valuta 7 aprile 2016” (cfr.
I).
1.2
Passata in giudicato la sentenza di divorzio, il Pretore ha rimesso la causa
allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi
degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,
rispet-tivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXVI), si dirà più diffusamente, per
quanto occorra, in seguito.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novem-bre
2008).
2.2
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza pro-fessionale in
caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di
divorzio
pendenti dinanzi ad un’autorità canto-nale (ossia ad un giudice
civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF
9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017
consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2
Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 7 aprile 2016 e
si è conclusa con sentenza 17 giugno 2019).
2.3
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Dies ad quem per
il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122
CC), in casu il 7 aprile 2016.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presup-pone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matri-monio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la cau-sa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giu-dice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle
procedure di completamento di una sentenza stranie-ra di divorzio è considerato
luogo del divorzio il luogo della pro-cedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.4
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1
Dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che al momento del matrimonio
(17 aprile 1998) CV 1 disponeva di una prestazione
d’uscita di fr. 4'596.50 presso la __________ (cfr. X/B) che nell’ottobre 2015
ha trasferito l’avere di previdenza nel frattempo aumentato a fr. 73'358.70 su
un conto di libero passaggio della CV 2 (cfr. XXV-1). L’istruttoria di causa ha
inoltre permesso di accertare che alla data determinan-te per
il riparto (7 aprile 2016) egli deteneva un capitale
previden-ziale divisibile di fr. 10'292.80 presso la CV 3 (cfr. XXI, X/E) dove
è assicurato a far tempo dal 1. febbraio 2014 e dove il 30 ottobre 2017 era
stato trasferito l’avere previdenziale depositato sul menzionato conto della CV
2, conto che in data 7 aprile 2016 presentava un sal-do di fr. 73'468.57 (cfr.
XXI, XXV).
Considerati giusta l’art. 22a
cpv. 1 LFLP gli interessi (fr. 2'740.05; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch)
maturati sino al 7 aprile 2016 sull’avere esistente alla data del matrimonio
(fr. 4'596.50) e cal-colati applicando
il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12
OPP2) indipendentemente da
quel-lo effettivamente praticato dall’istituto
previdenziale (Schneider/ Bruchez, cit., p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Min-destzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s), l’avere soggetto a divi-sione accumulato dall’ex marito ascende a fr.
76'424.82 (73'468.57 + 10'292.80 – 2'740.05 – 4'596.50).
2.5.2
Per quanto riguarda AT 1, dagli
atti al-l’inserto e dalle dichiarazioni di parte non risulta che fosse assi-curata
ai fini previdenziali o disponesse di conti o polizze di libero passaggio al
momento del matrimonio. Risulta invece che da gennaio 2005 ad aprile 2006 è
stata assicurata alla __________ (cfr. XIX) con trasferimento, all’uscita,
della prestazione di fr. 641.65 alla __________ (XXVIII) che nel settembre 2006
ha a sua volta trasfe-rito l’avere di spettanza dell’assicurata alla AT 2
(XXVIII). Presso quest’ultima la ex moglie dispone attualmente ancora di un
conto di libero passaggio sul quale alla data determinante per il riparto vi
era un avere divisibile di fr. 763.63 (cfr. XXXIII). Alla data del riparto essa
disponeva altresì di un avere di fr. 3'640 presso la __________ alla quale nel
gennaio 2016 la __________ aveva versato una prestazione di libero passaggio di
fr. 3'485.80. L’avere depositato presso la __________ nell’otto-bre 2017 è
stato trasferito su un conto della AT 3, la quale ha confermato l’attuabilità
di una divisione dell’attuale avere ivi depositato di fr. 4'413.77 (valuta 2
febbraio 2021, cfr. XX-1).
2.5.3
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal
Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i suddetti rispettivi averi accumulati durante il matri-monio, a favore di AT 1 spetta a
saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 36'010.60 ([76'424.82 –
4'403.63] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previ-denza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Nel rispetto di
quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte
obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 36'010.60, di cui fr. 30'249 a
debito del conto __________ della AT 2 e fr. 5'761.60 a carico della CV 3 dovrà essere versato
– unitamente agli interessi
compensativi (al tasso minimo, per quanto concerne la parte obbligatoria
[STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009], di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1
OLP e 12 OPP2 rispettiva-mente, nella misura in cui superiore, a quello
praticato dall'istituto debitore)
maturati su tali importi dal
7.
aprile 2016 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;
STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) –
a favore di AT 1 presso la AT 3.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal pas-saggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giu-sta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da
CV 1
durante il matrimonio e soggetto
a divisione ammonta a fr. 76'424.82.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 4'403.63.
3.- È
fatto ordine alla AT 2 di versare a debito del conto di
libero passaggio n. __________ intestato a CV 1 e a favore
di AT 1, sul conto __________ presso la AT 3, l’importo di
fr. 30'249 oltre interessi compensativi dal 7 aprile 2016.
4.- È
fatto ordine alla CV 3 di versare a favore diAT 1, sul conto __________ presso la AT 3, l’importo di fr. 5'761.60 oltre interessi compensativi dal 7 aprile 2016.
5.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti