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Decisione

34.2020.27

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Calcolo degli interessi sino al divorzio sull'avere presente alla data del matrimonio

4 giugno 2021Italiano10 min

34.2020.27

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Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

34.2020.27

rg/gm

Lugano

4 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 15/16 ottobre 2020 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT 1

Considerandi

2.

AT 2

3.

AT 3

contro

1.

CV 1

rappr. da: RA 1

2.

CV 2

3.

CV 3

in materia di conguaglio della previdenza professionale a

causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 17 giugno 2019, passata in giudicato, il Pretore del Distretto

di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 17 aprile 1998

tra CV 1 e AT 1. Al punto 4 del dispositivo il Pretore ha stabilito che la “LPP

è divisa a metà come di legge (art. 122 seg. CC), valuta 7 aprile 2016” (cfr.

I).

1.2

Passata in giudicato la sentenza di divorzio, il Pretore ha rimesso la causa

allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi

degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,

rispet-tivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative

prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXVI), si dirà più diffusamente, per

quanto occorra, in seguito.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novem-bre

2008).

2.2

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza pro-fessionale in

caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di

divorzio

pendenti dinanzi ad un’autorità canto-nale (ossia ad un giudice

civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF

9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017

consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2

Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 7 aprile 2016 e

si è conclusa con sentenza 17 giugno 2019).

2.3

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122

CC), in casu il 7 aprile 2016.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presup-pone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matri-monio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la cau-sa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giu-dice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle

procedure di completamento di una sentenza stranie-ra di divorzio è considerato

luogo del divorzio il luogo della pro-cedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.4

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

2.5.1

Dalla documentazione acquisita

agli atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che al momento del matrimonio

(17 aprile 1998) CV 1 disponeva di una prestazione

d’uscita di fr. 4'596.50 presso la __________ (cfr. X/B) che nell’ottobre 2015

ha trasferito l’avere di previdenza nel frattempo aumentato a fr. 73'358.70 su

un conto di libero passaggio della CV 2 (cfr. XXV-1). L’istruttoria di causa ha

inoltre permesso di accertare che alla data determinan-te per

il riparto (7 aprile 2016) egli deteneva un capitale

previden-ziale divisibile di fr. 10'292.80 presso la CV 3 (cfr. XXI, X/E) dove

è assicurato a far tempo dal 1. febbraio 2014 e dove il 30 ottobre 2017 era

stato trasferito l’avere previdenziale depositato sul menzionato conto della CV

2, conto che in data 7 aprile 2016 presentava un sal-do di fr. 73'468.57 (cfr.

XXI, XXV).

Considerati giusta l’art. 22a

cpv. 1 LFLP gli interessi (fr. 2'740.05; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch)

maturati sino al 7 aprile 2016 sull’avere esistente alla data del matrimonio

(fr. 4'596.50) e cal-colati applicando

il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12

OPP2) indipendentemente da

quel-lo effettivamente praticato dall’istituto

previdenziale (Schneider/ Bruchez, cit., p. 224; Brunner,

Vorsorgeausgleich und BVG-Min-destzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s), l’avere soggetto a divi-sione accumulato dall’ex marito ascende a fr.

76'424.82 (73'468.57 + 10'292.80 – 2'740.05 – 4'596.50).

2.5.2

Per quanto riguarda AT 1, dagli

atti al-l’inserto e dalle dichiarazioni di parte non risulta che fosse assi-curata

ai fini previdenziali o disponesse di conti o polizze di libero passaggio al

momento del matrimonio. Risulta invece che da gennaio 2005 ad aprile 2006 è

stata assicurata alla __________ (cfr. XIX) con trasferimento, all’uscita,

della prestazione di fr. 641.65 alla __________ (XXVIII) che nel settembre 2006

ha a sua volta trasfe-rito l’avere di spettanza dell’assicurata alla AT 2

(XXVIII). Presso quest’ultima la ex moglie dispone attualmente ancora di un

conto di libero passaggio sul quale alla data determinante per il riparto vi

era un avere divisibile di fr. 763.63 (cfr. XXXIII). Alla data del riparto essa

disponeva altresì di un avere di fr. 3'640 presso la __________ alla quale nel

gennaio 2016 la __________ aveva versato una prestazione di libero passaggio di

fr. 3'485.80. L’avere depositato presso la __________ nell’otto-bre 2017 è

stato trasferito su un conto della AT 3, la quale ha confermato l’attuabilità

di una divisione dell’attuale avere ivi depositato di fr. 4'413.77 (valuta 2

febbraio 2021, cfr. XX-1).

2.5.3

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal

Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i suddetti rispettivi averi accumulati durante il matri-monio, a favore di AT 1 spetta a

saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 36'010.60 ([76'424.82 –

4'403.63] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previ-denza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Nel rispetto di

quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte

obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 36'010.60, di cui fr. 30'249 a

debito del conto __________ della AT 2 e fr. 5'761.60 a carico della CV 3 dovrà essere versato

– unitamente agli interessi

compensativi (al tasso minimo, per quanto concerne la parte obbligatoria

[STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009], di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1

OLP e 12 OPP2 rispettiva-mente, nella misura in cui superiore, a quello

praticato dall'istituto debitore)

maturati su tali importi dal

7.

aprile 2016 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;

STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) –

a favore di AT 1 presso la AT 3.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal pas-saggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giu-sta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da

CV 1

durante il matrimonio e soggetto

a divisione ammonta a fr. 76'424.82.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 4'403.63.

3.- È

fatto ordine alla AT 2 di versare a debito del conto di

libero passaggio n. __________ intestato a CV 1 e a favore

di AT 1, sul conto __________ presso la AT 3, l’importo di

fr. 30'249 oltre interessi compensativi dal 7 aprile 2016.

4.- È

fatto ordine alla CV 3 di versare a favore diAT 1, sul conto __________ presso la AT 3, l’importo di fr. 5'761.60 oltre interessi compensativi dal 7 aprile 2016.

5.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti