Lexipedia

Decisione

34.2020.28

Rendita per convivente superstite. Diritto riconosciuto alla convivente superstite che ha dimostrato di avere ininterrottamente convissuto per almeno 5 anni prima del decesso della persona assicurata

26 aprile 2021Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti dichiarati in registri pubblici e in documenti pubblici acquistano

valore probatorio pieno, non devono essere accertati e nemmeno provati e vanno considerati

d’ufficio in sede giudiziaria, a meno che l’inesattezza del loro contenuto non

venga dimostrata (“Öffentliche

Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten

Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes

nachgewiesen ist. Sie müssen weder behauptet noch bewiesen werden und sind auch

im bundesgerichtlichen Verfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen”; Leuzinger-Näf, Beweisfragen im

sozialversicherungsrechtlichen Verfahren, 2013, pag. 41 con riferimento al

consid. 2.3 non pubblicato nella DTF 136 V 396ss ed alla STF 8C_719/2009 del 10

febbraio 2010).

Va

infatti ricordato che l’art. 9 cpv. 1 CCS dispone che “i registri pubblici

ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non

sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto” e che, come prevede il

cpv. 2, “questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale” (cfr. a

tal riguardo, ad esempio, Ivo Schwander, ZGB Kommentar, 2016, ad art. 9).

Per

questi motivi il TCA non condivide quanto sostenuto dalla Fondazione al punto no.

4.7 della risposta di causa. In primo luogo il Regolamento non prevede che “in

caso di mancanza di documenti ufficiali che possano dimostrare la convivenza,

sono necessarie nozioni univoche che definiscano la fattispecie rilevante per

determinare se il diritto sussiste”. Determinante è che, come visto sopra, anche

in presenza di documentazione ufficiale può essere apportata la prova

dell’inesattezza di una tale attestazione.

Occorre

pertanto esaminare, sulla base degli elementi forniti dall’attrice, se il

contenuto della dichiarazione 16 giugno 2020 del Comune di __________ sia inesatto.

Ovvero se, come sostenuto in petizione, già dal 2006 l’assicurato risiedeva

presso l’abitazione dell’attrice in via __________.

Dagli

estratti conto bancari (dal 1° aprile 2014 sino al 31 dicembre 2019; doc.

AA-EE) prodotti dall’attrice si evince che sin dal 2014 a titolo di “affitto” l’assicurato

le versava mensilmente un importo (fr. 800.-- nel 2014, fr. 1'000.-- nel 2015,

fr. 1'500.-- dal 2016, e fr. 1'000.-- dal 2019). Questi versamenti a favore di AT

1 permettono di ritenere – unitamente agli altri elementi probatori di seguito

menzionati – che con ogni verosimiglianza anche lui risiedesse al domicilio

dell’attrice in via __________. Certo, come rimarcato dalla Fondazione, è solo a

partire dal versamento del 28 settembre 2017 che negli estratti bancari l’indirizzo

dell’assicurato risultava essere in via __________, mentre in quelli precedenti

era indicato il recapito di via __________. Ciò non costituisce tuttavia la

prova che prima del 2017 l’assicurato risiedesse effettivamente in via __________.

Altrimenti non si spiega il motivo dei versamenti mensili a titolo di “affitto”

sin dal 2014, quando si consideri che non vi sono elementi agli atti che

Considerandi

permettono di ipotizzare l’esistenza di altri motivi cui ricondurre il

versamento a favore dell’attrice di somme mensili per diversi anni.

Va

inoltre fatto riferimento alle 15 dichiarazioni scritte, allegate alla

petizione, di parenti, amici e familiari che attestano come l’assicurato almeno

cinque anni prima del suo decesso viveva, pernottava, aveva i suoi effetti

personali ed il centro dei suoi interessi presso l’appartamento dell’attrice in

via __________ (doc. L – Z). Le prime nove dichiarazioni, di analogo tenore e

firmate da familiari e vicini della coppia, fanno risalire tale situazione

almeno dal 1° gennaio 2010 (doc. L-R). Altri vicini fanno riferimento ad una

stessa comunione domestica da più di 10 anni (doc. U e V). Il figlio dell’attrice

(__________) attesta che dal 2006 l’assicurato “conviveva in modo fisso” con sua

madre, con suo fratello (doc. W), ciò che è stato confermato da quest’ultimo (doc.

X). L’attuale moglie del figlio __________ ha inoltre dichiarato che da quando

ha cominciato a frequentare la casa dell’attrice, inizio 2007, ha potuto

costare come l’assicurato vivesse “a tutti gli effetti in quella casa (in

via __________ n.d.r.) e avesse una relazione stabile con la sua compagna AT 1”

(doc. Y).

Se

da un lato l’attendibilità e la genuinità delle dichiarazioni dei familiari (della

coppia) vanno valutate con la dovuta cautela, dall’altro non vi sono motivi per

mettere in dubbio le dichiarazioni rese dai vicini.

Determinante

è che tutte le dichiarazioni, ancorché redatte dopo la lettera 6 agosto 2020

con la quale la convenuta aveva respinto la richiesta dell’attrice (cfr. consid.

1.

), risultano convergenti e permettono di ritenere, con il grado di verosimiglianza

preponderante, che l’assicurato almeno negli ultimi cinque anni della sua vita

abbia convissuto stabilmente con l’attrice nella medesima economia domestica e

abbia costituito domicilio ai sensi dell’art. 23 CC presso la sua abituazione

in via __________.

Infine,

questo Tribunale non condivide quanto sostenuto dalla convenuta, che, con

riferimento all’art. 8 CCS, ritiene come l’attrice debba sopportare le

conseguenze del fatto che prima del 20 maggio 2017 l’assicurato non abbia

notificato il cambiamento d’indirizzo al Comune. Come visto sopra, ciò che è

determinante è che l’attrice ha portato la prova (da valutare secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle

assicurazioni social; fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3) dell’inesattezza

di quanto attestato nella dichiarazione 18 giugno 2020 del Comune di __________.

2.7

Visto quanto sopra, si può

concludere che prima del suo decesso l’assicurato aveva ininterrottamente

vissuto per almeno 5 anni nella medesima economica domestica ed allo stesso

domicilio dell’attrice. Ne consegue che il presupposto dell’art. 27.3 lett. c

del Regolamento risulta adempiuto. Gli ulteriori presupposti dell’art. 27.3

lett. a e b del Regolamento essendo pure dati (cfr. consid. 2.5), l’attrice ha

diritto ad una rendita per convivente superstite.

Secondo l’art. 27.2 del

Regolamento “il diritto alla rendita per conviventi sorge quando la persona

assicurata muore lasciando un convivente superstite”. Nel caso in esame

questo significa che la Fondazione convenuta è condannata a versare all’attrice

una rendita per convivente superstite a partire dal 30 aprile 2020.

2.8

Patrocinata da un avvocato,

vincente in causa l’attrice ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 30

cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 2’000.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è accolta.

§ CV

1 è condannata a versare a AT 1 una rendita per convivente superstite a partire

dal __________ aprile 2020.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CV 1 rifonderà all’attrice

fr. 2'000.-- per ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti