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Decisione

34.2020.28

Rendita per convivente superstite. Diritto riconosciuto alla convivente superstite che ha dimostrato di avere ininterrottamente convissuto per almeno 5 anni prima del decesso della persona assicurata nella medesima economia domestica ed allo stesso domicilio

26 aprile 2021Italiano24 min

valore probatorio pieno, non devono essere accertati e nemmeno provati e vanno considerati

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2020.28

BS/RG

Lugano

26 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 6 novembre 2020 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. __________, nato il __________

1959, domiciliato a __________, è deceduto il __________ aprile 2020. Al

momento del decesso era dipendente della __________ (con sede ad __________) ed

era assicurato per il tramite del datore di lavoro presso CV 1 (in seguito:

Fondazione).

1.2. In data 23 luglio 2020 AT 1,

convivente dell’assicurato, ha chiesto alla Fondazione l’erogazione di una

rendita per convivente superstite (doc. D), allegando al successivo scritto 13

luglio 2020 la documentazione richiesta dall’istituto di previdenza (doc. G).

Con lettera 6 agosto 2020

la Fondazione, per il tramite dell’assicurazione gerente __________, ha

respinto la richiesta. Facendo riferimento all’art. 27.3 lett. c del proprio

regolamento, l’istituto di previdenza ha motivato il rifiuto non avendo avuto AT

1 e l’assicurato lo stesso domicilio negli ultimi 5 anni prima del decesso di

quest’ultimo. La Fondazione ha inoltre spiegato all’istante che non sussiste

nemmeno il diritto ad un capitale di decesso non essendo stata assistita in

misura considerevole dell’assicurato, come prescritto dall’art. 29.3 lett. c

del regolamento (doc. B).

1.3. Con la presente petizione AT

1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la condanna della Fondazione al

versamento di una rendita per convivente superstite ai sensi degli art. 20a LPP

e 27.3 del regolamento della Fondazione.

Contesta alla Fondazione

di aver stabilito la durata del domicilio comune fondandosi unicamente sulla

dichiarazione 18 giugno 2020 del Controllo abitati del Comune di __________. Sulla

base “della banca dati gestione stabili” l’autorità comunale ha attestato che dal

20 maggio 2017 fino alla sua morte (30 aprile 2020) __________ risiedeva presso

l’abitazione di AT 1 in via __________ a __________. L’attrice ritiene che parte

convenuta deve invece tener conto che, conformemente alla nozione di domicilio

ai sensi dell’art. 23 CC, dal 2006 __________ fino alla sua morte risiedeva

presso il suo appartamento in via __________ dove passava il suo tempo libero,

dormiva e deteneva i suoi oggetti personali, quindi dove aveva il centro dei

suoi interessi personali. A comprova di quanto asserito l’attrice ha prodotto

diverse dichiarazioni scritte di famigliari del convivente, di amici comuni, di

vicini come pure di suoi parenti. Quale ulteriore mezzo di prova AT 1 ha

prodotto i suoi estratti conto bancari dal 2014 al 2019, sostenendo che dagli

stessi si evince che l’assicurato le versava una pigione per poter risiedere nel

suo appartamento. Avendo, a suo dire, comprovato l’esistenza di un’economia

domestica ininterrotta, presso la sua abitazione, insieme all’assicurato per

almeno cinque anni precedenti il decesso di quest’ultimo, l’attrice ritiene di avere

diritto alla rendita di convivente superstite.

1.4. Con la risposta di causa la

Fondazione postula la reiezione della petizione. In sintesi sostiene che la

dichiarazione 16 giugno 2020 del Controllo abitanti del Comune di __________

(attestante, come visto al considerando precedente, il soggiorno di __________

presso la dimora dell’attrice dal 20 maggio 2017 al 30 aprile 2020), in quanto proveniente

da “un registro di diritto pubblico" ha valore probatorio pieno rispetto

alle dichiarazioni allegate alla petizione. Ritiene possibile l’esistenza di

una convivenza comune tra l’assicurato e la parte attrice da più di cinque anni

prima del decesso del primo: in tal caso, continua la Fondazione, l’assicurato

avrebbe omesso di notificare il cambiamento d’indirizzo (in precedenza in via __________

a __________) e che parte attrice, in applicazione dell’art. 8 CCS, deve di

conseguenza sopportare le conseguenze della mancata prova relativa ai cinque

anni di ininterrotta economia domestica comune presso lo stesso domicilio

precedente il decesso dell’assicurato.

La convenuta rileva inoltre

che dagli estratti bancari prodotti si evince che l’indirizzo dell’assicurato era

in via __________. Solo col versamento del 28 settembre 2017 risulta

l’indirizzo in via __________, motivo per cui i giustificativi bancari non depongono

a favore dell’attrice.

Ritenuto che solo dal 20

maggio 2017 l’assicurato ha risieduto presso l’attrice, al momento del suo

decesso – il 30 aprile 2020 – i cinque anni d’ininterrotta economia domestica

comune allo stesso domicilio non erano ancora scaduti. Di conseguenza, la

convenuta ritiene giustificato il rifiuto di versare una rendita per convivente

superstite.

1.5. Con scritto 15 gennaio 2021

l’attrice ha chiesto l’audizione di 15 testi, nonché il proprio interrogatorio

formale, con lo scopo di comprovare di aver vissuto presso la propria

abitazione insieme all’assicurato per almeno cinque anni precedenti il decesso

di quest’ultimo (VII).

1.6. In data 10 febbraio 2021

parte convenuta ha ribadito il valore probatorio pieno di una certificazione ufficiale

di domicilio rispetto alle richieste di audizione testimoniali e di

interrogatorio formale dell’attrice, motivo per cui chiede al TCA di

respingerle (XI).

considerato in diritto

2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP

ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni

(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di

previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio

2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art.

73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel

luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Siccome il luogo in cui † __________

era stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra

assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente

Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.2. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se AT 1 ha diritto ad una rendita per

convivente superstite a seguito del decesso di __________.

2.3. Secondo

l’art. 20a cpv. 1 LPP, nell’ambito della previdenza professionale

sovraobbligatoria, l'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento,

oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti

beneficiari di prestazioni per superstiti: a) le persone fisiche che erano

assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha

ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso

o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; b) in assenza

dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le

condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle; c) in

assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad

esclusione degli enti pubblici, nella proporzione dei contributi pagati

dall'assicurato, oppure del 50% del capitale di previdenza.

Nel

far uso di tale facoltà l’istituto di previdenza non può tuttavia estendere la

cerchia dei beneficiari né modificare l’ordine a cascata stabilito dall’art.

20a cpv. 1 LPP, ma può invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie

all’interno di una cascata oppure anche porre ulteriori condizioni limitative

trattandosi, appunto, di previdenza sovraobbligatoria [cfr. in particolare la

DTF 142 V 235 dove al consid. 1.1 è stato evidenziato che: “(…) Nach Art. 20a Abs. 1 BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem

Reglement neben den Anspruchsberechtigten nach den Art. 19 (überlebender

Ehegatte), 19a (eingetragene Partnerin oder Partner) und 20 (Waisen)

begünstigte Personen für die Hinterlassenenleistungen vorsehen, u.a. natürliche

Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind,

oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod

ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt

eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss (lit. a). Eine

Vorsorgeeinrichtung muss nicht alle der in Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG

aufgezählten Personen begünstigen und kann den Kreis der Anspruchsberechtigten

enger fassen als im Gesetz umschrieben, insbesondere ist sie befugt, von einem

restriktiveren Begriff der Lebensgemeinschaft auszugehen. Denn die Begünstigung

der in Art. 20a Abs. 1 BVG genannten Personen gehört zur weitergehenden bzw.

überobligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3 BVG und Art.

89a Abs. 6 Ziff. 3 ZGB). Die Vorsorgeeinrichtungen sind somit frei zu

bestimmen, ob sie überhaupt und für welche dieser Personen sie Hinterlassenenleistungen

vorsehen wollen. Zwingend zu beachten sind lediglich die in lit. a-c von Art.

20a Abs. 1 BVG aufgeführten Personenkategorien sowie die Kaskadenfolge. Umso

mehr muss es den Vorsorgeeinrichtungen daher grundsätzlich erlaubt sein, etwa

aus Gründen der Rechtssicherheit (Beweis anspruchsbegründender Umstände) oder

auch im Hinblick auf die Finanzierbarkeit der Leistungen, den Kreis der zu

begünstigenden Personen enger zu fassen als im Gesetz umschrieben (BGE 137 V 383 E. 3.2 S. 388; 136 V 49 E. 3.2 S. 51, 127 E. 4.4 S. 130; 134 V 369 E.

6.3.1.2 S. 378; je mit Hinweisen auf die Lehre) (…)]”.

Secondo

giurisprudenza, gli istituti di previdenza, che fanno uso dell’art. 20a cpv. 1

LPP, di porre delle condizioni più ristrettive rispetto a quelle contenute nella

stessa disposizione devono rispettare i principi della parità di trattamento ed

il divieto di discriminazione (“Selon une jurisprudence maintenant bien

établie, les institutions de prévoyance peuvent, lorsqu'elles font usage de la

faculté qui leur est offerte par l'art. 20a al. 1 LPP,

poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette

disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86 consid. 4.2 p. 93; 137 V

383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles respectent les principes - non

problématiques en l'espèce (cf. supra consid. 4.3) - de l'égalité de traitement

et de l'interdiction de discrimination ”; STF

9C_403/2011 del 12 giugno 2012 consid. 4.4).

Come visto, tra gli aventi

diritto ad una rendita per convivente, vi è, come prescritto dall’art. 20a cpv.

1 lett. a prima frase, “la persona che ha ininterrottamente convissuto con

lui (l’assicurato n.d.r.) negli ultimi cinque anni prima del decesso”.

Secondo giurisprudenza,

con “convivenza” ai sensi dell’art. 20a cpv. lett. a LPP s’intende una

relazione tra due persone dello stesso o diverso sesso, la quale di principio

ha carattere esclusivo, dal punto di vista mentale, emotivo ed economico. Non

necessaria è l’esistenza di una durevole ed indivisa comunione domestica

(“ständige ungeteile Wohngemeinschaft”), tantomeno l’assistenza preponderante

di uno dei partner. Il criterio determinante è sapere se, secondo le

circostanze, si può ritenere che i due partner sono disposti a darsi reciproca

assistenza e fedeltà ai sensi dell’art. 159 cpv. 3 CCS lo esige (DTF 137 V 383

consid. 4.1. citato in Hürzeler/Scartazzini, in

Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 20a n. 19, pag.

299; Glanzmann-Tarnutzer, Die Lebenspartnerrente gemäss Art. 20a Abs.1 lit. a

BVG, in AJP 2014, pagg. 1150 – 1151; Moser, Umsetzungsfragen bei

Lebenspartnerleistungen, in SPV 2014, pag. 53; Amstutz, Möglichkeiten und

Grenzen von Todesfallleistungen, in SPV 2014, pag. 47).

Gli istituti di previdenza

possono tuttavia prevedere, nell’ambito dell’art. 20a cpv. 1 lett. a LPP, che

un’economia domestica in comune possa costituire una condizione supplementare

alla nascita del diritto alla rendita per convivente superstite (“gemeinsamen Haushalt”:

Hürzeler/Scartazzini, in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit.,

art. 20a n. 19 pag. 300 con riferimento a DTF 137 V 383 consid. 3, 138 V 86

consid. 5; cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 978 pag. 317).

Chiamato

a pronunciarsi sull’interpretazione e l’applicazione della nozione

regolamentare di “vita in comunione domestica ininterrotta durante almeno

cinque anni” il TF ha stabilito che “(…) in caso di comunione di vita è

determinante sapere, per quanto concerne l'esigenza supplementare di una

convivenza ininterrotta durante almeno i cinque anni immediatamente precedenti

il decesso, se i partner avevano la chiara volontà di vivere, circostanze

permettendo, in unione domestica indivisa (…)” (cfr. il regesto della DTF

137 V 383).

Va

infine rilevato che i regolamenti non possono ridurre il periodo di cinque anni

di convivenza ininterrotta (Stauffer, op. cit., n. 735, pag. 273).

2.4. Nel

caso in esame, essendo __________ deceduto il __________ aprile 2020, è applicabile

il Regolamento della Fondazione nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2020 (doc.

C). Secondo giurisprudenza, per stabilire il diritto del convivente superstite

va applicato il regolamento in vigore al momento del decesso della persona

assicurata (vedi, ad esempio, le DTF 142 V 233 e 136 V 331).

All’art.

27.3 del Regolamento è prevista la “Rendita per conviventi”.

In

merito al diritto a tale rendita, l’art. 27.3 dispone:

" La convivenza

che dà diritto alla rendita sussiste se al momento decesso (sottolineatura del

redattore):

a) entrambi i conviventi non sono sposati né imparentati, e

b) non sono

registrati ai sensi della Legge federale sull’unione domestica registrata di

coppie omosessuali, e

c) entrambi i

conviventi hanno vissuto ininterrottamente in comunione domestica nella

medesima economia domestica e allo stesso domicilio per gli ultimi 5 anni che

hanno preceduto il decesso della persona assicurata.

Se la persona assicurata è divorziata,

la data del primo inizio possibile della convivenza corrisponde alla data in

cui la sentenza di divorzio della persona assicurata è passata in giudicato,

oppure

Il convivente superstite è stato

assistito in misura considerevole dalla persona assicurata,

oppure

Il convivente superstite deve

provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune.”

2.5. Nella fattispecie concreta,

come visto, la Fondazione ha respinto la richiesta di erogazione di una rendita

per coniuge superstite formula dall’attrice, non avendo quest’ultima comprovato

di aver vissuto ininterrottamente “in comunione domestica nella medesima

economia domestica ed allo stesso domicilio” per gli ultimi 5 anni che hanno

preceduto il decesso di __________ (persona assicurata) come prescritto

dall’art. 27.3 del Regolamento. Pacifico è che gli altri requisiti (“entrambi i

conviventi non sono sposati né imparentati e non sono registrati ai sensi della

Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali”) sono

invece adempiuti.

Per

accertare il domicilio comune, la Fondazione si è riferita alla dichiarazione 16

giugno 2020 dell’Ufficio controllo del Comune di __________ del seguente

tenore:

" Come

richiesta dalla signora __________, nata il __________ 1961, dichiariamo che

dalla banca dati gestioni stabili del Comune di __________, risulta che nella

casa in via __________, di proprietà della richiedente, nell’appartamento al

primo piano, occupato sempre dalla richiedente, ha risieduto dal 20 maggio 2017

al 30 aprile 2020, anche il signor __________, nato il __________ 1959 e

deceduto il __________ aprile 2020.” (doc. K)

La

Fondazione, preso atto che l’assicurato aveva ininterrottamente vissuto

nell’appartamento dell’attrice dal 20 maggio 2017, ha rilevato che al momento

del suo decesso (__________ aprile 2020) non erano ancora trascorsi i cinque

anni di convivenza presso la medesima economia domestica ed allo stesso

domicilio conformemente all’art. 27.3 lett. c del regolamento. Quindi, ha

respinto la chiesta rendita per convivente superstite.

Secondo l’attrice per

“domicilio” di cui all’art. 27.3 lett. c del Regolamento va fatto riferimento

all’art. 13 cpv. 1 LPGA che prevede che “il domicilio di una persona è

determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile”.

Rileva poi che l’art. 23 cpv. 1 dispone che “il domicilio di una persona è

nel luogo dove essere dimora con l’intenzione per stabilirvisi durevolmente”

e che il cpv. 2 dello stesso articolo precisa che “nessuno può avere

contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.” L’attrice sostiene che la

nozione di domicilio ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 CC presuppone la

realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, di carattere oggettivo, è

la dimora effettiva, la seconda, di natura soggettiva, è l’intenzione di

stabilirsi durevolmente in un luogo.

A mente dell’attrice, per accertare

la durata del domicilio la Fondazione non può fondarsi unicamente sulla base dell’indirizzo

notificato dall’assicurato all’autorità comunale, così come risulta dalla

succitata dichiarazione del 16 giugno 2020 del Controllo abitanti del Comune di

__________. AT 1 sostiene che parte convenuta deve invece tener conto che,

conformemente alla nozione di domicilio ai sensi dell’art. 23 CC, dal 2006 __________

si era stabilito presso la sua dimora in via __________, come del risulta dalle

diverse dichiarazioni scritte di parenti ed amici di cui chiede l’audizione

testimoniale. Quale ulteriore mezzo di prova l’attrice ha prodotto i suoi

estratti conto bancari dal 2014 al 2019, rilevando che dagli stessi si evince

che l’assicurato le versava una pigione per poter risiedere nel suo

appartamento. Di conseguenza l’attrice ritiene dato il requisito del domicilio

comune con l’assicurato durante gli ultimi cinque anni precedenti il suo

decesso.

Per

contro, ricordando che la LPGA non è applicabile in ambito della previdenza

professionale, parte convenuta precisa che:

" 4.3

La legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti

e di altri registri ufficiali di persone (LArRa) nell'art. 3 lett. b alla voce

«Comune di residenza» riprende gli elementi

della definizione dell'art. 23 CC.

4.4

Secondo l'art. 6 della legge organica comunale (LOC) è domiciliato

in un Comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Anche qui si ritrovano gli elementi della definizione dell'art. 23 CC.

4.5

ll concetto di residenza del controllo abitanti si basa sul

mandato legale di registrare tutte Ie persone che stabiliscono il proprio

domicilio o la propria dimora all'interno di un ente pubblico. In Svizzera sono

dì principio soggette all'obbligo di notifica tutte le persone che si

stabiliscono in un Comune o partono da esso. Per questo il concetto di

domicilio del controllo abitanti è definito come domicilio soggetto all’obbligo

di notifica e corrisponde al concetto del domicilio o della dimora secondo

l'art. 23 CC.

4.6

In relazione al domicilio soggetto all'obbligo di notifica, i

Comuni devono registrare una serie dati della persona. La LArRa definisce il

contenuto minimo del registro degli abitanti, tra cui rientrano l'indirizzo e

il recapito, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo (art. 6 lett. g

LArRa). Ne consegue che il domicilio civile di una persona si trova

all'indirizzo che questa deve notificare.

4.7.

Se un istituto di previdenza in caso di decesso di un assicurato

accorda prestazioni anche ai conviventi, in mancanza di documenti ufficiali che

possano dimostrare la convivenza, sono necessarie nozioni univoche che

definiscano la fattispecie rilevante per determinare se il diritto sussiste. Il

punto 27.3 lett. c) del Regolamento per la previdenza di base LPP presuppone in

tal senso una convivenza nella stessa economia domestica allo stesso domicilio.

II fatto che la determinazione del domicilio e della relativa

prova avvenga oggettivamente sulla base dei dati del registro di diritto

pubblico è incontestabile. Si tratta dell'unica via sicura per stabilire in

modo affidabile che entrambi i partner vivessero allo stesso domicilio,

elemento su cui si fonda il diritto. Tale verifica garantisce il principio

della parità di trattamento che un istituto di previdenza deve rispettare”.

(Sottolineatura del redattore).

La Fondazione ritiene pertanto

fondato fare riferimento ai fatti dichiarati dal Controllo abitanti del Comune

di __________ – provenienti da un registro di diritto pubblico – e che le dichiarazioni

di amici e parenti dei conviventi non sono idonee ad inficiarne il valore

probatorio pieno. Ritiene possibile l’esistenza di una convivenza comune tra

l’assicurato e la parte attrice da più di cinque anni prima del suo decesso,

rimarcando tuttavia che l’assicurato avrebbe omesso di notificare il

cambiamento d’indirizzo (in precedenza in via __________ a __________). Parte

attrice, in applicazione dell’art. 8 CCS, deve pertanto sopportare le

conseguenze della mancata prova riguardo all’economia domestica comune vissuta

con l’assicurato allo stesso domicilio per gli ultimi anni che ne hanno

preceduto il decesso.

La convenuta rileva

inoltre che dagli estratti bancari prodotti si evince che l’indirizzo

dell’assicurato era in via __________. Solo col versamento del 28 settembre

2017 risulta l’indirizzo in via __________, motivo per cui i giustificativi

bancari non depongono a favore dell’attrice.

Visto che solo dal 20

maggio 2017 l’assicurato aveva risieduto presso l’attrice, al momento del suo

decesso – il __________ aprile 2020 – i cinque anni di ininterrotta economia

domestica comune allo stesso domicilio non erano ancora scaduti. Mancando tale

requisito, a mente della Fondazione convenuta il rifiuto di erogazione di una

rendita per convivente superstite è giustificata.

2.6. Esaminati

attentamente gli atti, questo TCA non può che accogliere la petizione.

Questo

Tribunale osserva innanzitutto che – non estendendo la cerchia dei

beneficiari e rispettando l’ordine a cascata stabiliti dall’art. 20a cpv. 1 LPP

– nel regolamento la Fondazione può inserire, nell’ambito del diritto alla

rendita per coniuge superstite ai sensi della lett. a del succitato articolo,

quale condizione supplementare l’interrotta convivenza “nella medesima economia

domestica e allo stesso domicilio della persona assicurata”. Del resto questo

presupposto non è stato oggetto di contestazione.

Secondo l’art. 13 cpv. 1

LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli

articoli 23 –26 del Codice civile.

L’art.

23 CCS prevede che:

" 1Il domicilio di una persona è nel luogo

dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2Nessuno può avere

contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3Questa disposizione

non si applica al domicilio d’affari.”

La

nozione di domicilio presuppone la

realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza

effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi

durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella

misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il

centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di

abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si

trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento

telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve

essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di

lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio

(cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V

367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con

riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag.

25).

Ora,

in effetti la LPGA non è applicabile alla LPP (di diverso avviso Kieser, ATSG

Kommentar, ATSG –Kommentar, 2010, art. 2 n. 62, pag. 66). Tuttavia la

definizione di domicilio ex art. 23 CCS, come esposto nella risposta di causa, è

stata ripresa negli art. 3 LArRA e 6 LOC.

Per

l’accertamento del domicilio comune la Fondazione fa riferimento alla già

citata dichiarazione 16 giugno 2020 del Comune di __________.

Certo,

Fatti

i fatti dichiarati in registri pubblici e in documenti pubblici acquistano

valore probatorio pieno, non devono essere accertati e nemmeno provati e vanno considerati

d’ufficio in sede giudiziaria, a meno che l’inesattezza del loro contenuto non

venga dimostrata (“Öffentliche

Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten

Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes

nachgewiesen ist. Sie müssen weder behauptet noch bewiesen werden und sind auch

im bundesgerichtlichen Verfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen”; Leuzinger-Näf, Beweisfragen im

sozialversicherungsrechtlichen Verfahren, 2013, pag. 41 con riferimento al

consid. 2.3 non pubblicato nella DTF 136 V 396ss ed alla STF 8C_719/2009 del 10

febbraio 2010).

Va

infatti ricordato che l’art. 9 cpv. 1 CCS dispone che “i registri pubblici

ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non

sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto” e che, come prevede il

cpv. 2, “questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale” (cfr. a

tal riguardo, ad esempio, Ivo Schwander, ZGB Kommentar, 2016, ad art. 9).

Per

questi motivi il TCA non condivide quanto sostenuto dalla Fondazione al punto no.

4.7 della risposta di causa. In primo luogo il Regolamento non prevede che “in

caso di mancanza di documenti ufficiali che possano dimostrare la convivenza,

sono necessarie nozioni univoche che definiscano la fattispecie rilevante per

determinare se il diritto sussiste”. Determinante è che, come visto sopra, anche

in presenza di documentazione ufficiale può essere apportata la prova

dell’inesattezza di una tale attestazione.

Occorre

pertanto esaminare, sulla base degli elementi forniti dall’attrice, se il

contenuto della dichiarazione 16 giugno 2020 del Comune di __________ sia inesatto.

Ovvero se, come sostenuto in petizione, già dal 2006 l’assicurato risiedeva

presso l’abitazione dell’attrice in via __________.

Dagli

estratti conto bancari (dal 1° aprile 2014 sino al 31 dicembre 2019; doc.

AA-EE) prodotti dall’attrice si evince che sin dal 2014 a titolo di “affitto” l’assicurato

le versava mensilmente un importo (fr. 800.-- nel 2014, fr. 1'000.-- nel 2015,

fr. 1'500.-- dal 2016, e fr. 1'000.-- dal 2019). Questi versamenti a favore di AT

1 permettono di ritenere – unitamente agli altri elementi probatori di seguito

menzionati – che con ogni verosimiglianza anche lui risiedesse al domicilio

dell’attrice in via __________. Certo, come rimarcato dalla Fondazione, è solo a

partire dal versamento del 28 settembre 2017 che negli estratti bancari l’indirizzo

dell’assicurato risultava essere in via __________, mentre in quelli precedenti

era indicato il recapito di via __________. Ciò non costituisce tuttavia la

prova che prima del 2017 l’assicurato risiedesse effettivamente in via __________.

Altrimenti non si spiega il motivo dei versamenti mensili a titolo di “affitto”

sin dal 2014, quando si consideri che non vi sono elementi agli atti che

Considerandi

permettono di ipotizzare l’esistenza di altri motivi cui ricondurre il

versamento a favore dell’attrice di somme mensili per diversi anni.

Va

inoltre fatto riferimento alle 15 dichiarazioni scritte, allegate alla

petizione, di parenti, amici e familiari che attestano come l’assicurato almeno

cinque anni prima del suo decesso viveva, pernottava, aveva i suoi effetti

personali ed il centro dei suoi interessi presso l’appartamento dell’attrice in

via __________ (doc. L – Z). Le prime nove dichiarazioni, di analogo tenore e

firmate da familiari e vicini della coppia, fanno risalire tale situazione

almeno dal 1° gennaio 2010 (doc. L-R). Altri vicini fanno riferimento ad una

stessa comunione domestica da più di 10 anni (doc. U e V). Il figlio dell’attrice

(__________) attesta che dal 2006 l’assicurato “conviveva in modo fisso” con sua

madre, con suo fratello (doc. W), ciò che è stato confermato da quest’ultimo (doc.

X). L’attuale moglie del figlio __________ ha inoltre dichiarato che da quando

ha cominciato a frequentare la casa dell’attrice, inizio 2007, ha potuto

costare come l’assicurato vivesse “a tutti gli effetti in quella casa (in

via __________ n.d.r.) e avesse una relazione stabile con la sua compagna AT 1”

(doc. Y).

Se

da un lato l’attendibilità e la genuinità delle dichiarazioni dei familiari (della

coppia) vanno valutate con la dovuta cautela, dall’altro non vi sono motivi per

mettere in dubbio le dichiarazioni rese dai vicini.

Determinante

è che tutte le dichiarazioni, ancorché redatte dopo la lettera 6 agosto 2020

con la quale la convenuta aveva respinto la richiesta dell’attrice (cfr. consid.

1.2), risultano convergenti e permettono di ritenere, con il grado di verosimiglianza

preponderante, che l’assicurato almeno negli ultimi cinque anni della sua vita

abbia convissuto stabilmente con l’attrice nella medesima economia domestica e

abbia costituito domicilio ai sensi dell’art. 23 CC presso la sua abituazione

in via __________.

Infine,

questo Tribunale non condivide quanto sostenuto dalla convenuta, che, con

riferimento all’art. 8 CCS, ritiene come l’attrice debba sopportare le

conseguenze del fatto che prima del 20 maggio 2017 l’assicurato non abbia

notificato il cambiamento d’indirizzo al Comune. Come visto sopra, ciò che è

determinante è che l’attrice ha portato la prova (da valutare secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle

assicurazioni social; fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3) dell’inesattezza

di quanto attestato nella dichiarazione 18 giugno 2020 del Comune di __________.

2.7

Visto quanto sopra, si può

concludere che prima del suo decesso l’assicurato aveva ininterrottamente

vissuto per almeno 5 anni nella medesima economica domestica ed allo stesso

domicilio dell’attrice. Ne consegue che il presupposto dell’art. 27.3 lett. c

del Regolamento risulta adempiuto. Gli ulteriori presupposti dell’art. 27.3

lett. a e b del Regolamento essendo pure dati (cfr. consid. 2.5), l’attrice ha

diritto ad una rendita per convivente superstite.

Secondo l’art. 27.2 del

Regolamento “il diritto alla rendita per conviventi sorge quando la persona

assicurata muore lasciando un convivente superstite”. Nel caso in esame

questo significa che la Fondazione convenuta è condannata a versare all’attrice

una rendita per convivente superstite a partire dal 30 aprile 2020.

2.8

Patrocinata da un avvocato,

vincente in causa l’attrice ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 30

cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 2’000.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è accolta.

§ CV

1 è condannata a versare a AT 1 una rendita per convivente superstite a partire

dal __________ aprile 2020.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CV 1 rifonderà all’attrice

fr. 2'000.-- per ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti