34.2020.28
Rendita per convivente superstite. Diritto riconosciuto alla convivente superstite che ha dimostrato di avere ininterrottamente convissuto per almeno 5 anni prima del decesso della persona assicurata nella medesima economia domestica ed allo stesso domicilio
26 aprile 2021Italiano24 min
valore probatorio pieno, non devono essere accertati e nemmeno provati e vanno considerati
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2020.28
BS/RG
Lugano
26 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 6 novembre 2020 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. __________, nato il __________
1959, domiciliato a __________, è deceduto il __________ aprile 2020. Al
momento del decesso era dipendente della __________ (con sede ad __________) ed
era assicurato per il tramite del datore di lavoro presso CV 1 (in seguito:
Fondazione).
1.2. In data 23 luglio 2020 AT 1,
convivente dell’assicurato, ha chiesto alla Fondazione l’erogazione di una
rendita per convivente superstite (doc. D), allegando al successivo scritto 13
luglio 2020 la documentazione richiesta dall’istituto di previdenza (doc. G).
Con lettera 6 agosto 2020
la Fondazione, per il tramite dell’assicurazione gerente __________, ha
respinto la richiesta. Facendo riferimento all’art. 27.3 lett. c del proprio
regolamento, l’istituto di previdenza ha motivato il rifiuto non avendo avuto AT
1 e l’assicurato lo stesso domicilio negli ultimi 5 anni prima del decesso di
quest’ultimo. La Fondazione ha inoltre spiegato all’istante che non sussiste
nemmeno il diritto ad un capitale di decesso non essendo stata assistita in
misura considerevole dell’assicurato, come prescritto dall’art. 29.3 lett. c
del regolamento (doc. B).
1.3. Con la presente petizione AT
1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la condanna della Fondazione al
versamento di una rendita per convivente superstite ai sensi degli art. 20a LPP
e 27.3 del regolamento della Fondazione.
Contesta alla Fondazione
di aver stabilito la durata del domicilio comune fondandosi unicamente sulla
dichiarazione 18 giugno 2020 del Controllo abitati del Comune di __________. Sulla
base “della banca dati gestione stabili” l’autorità comunale ha attestato che dal
20 maggio 2017 fino alla sua morte (30 aprile 2020) __________ risiedeva presso
l’abitazione di AT 1 in via __________ a __________. L’attrice ritiene che parte
convenuta deve invece tener conto che, conformemente alla nozione di domicilio
ai sensi dell’art. 23 CC, dal 2006 __________ fino alla sua morte risiedeva
presso il suo appartamento in via __________ dove passava il suo tempo libero,
dormiva e deteneva i suoi oggetti personali, quindi dove aveva il centro dei
suoi interessi personali. A comprova di quanto asserito l’attrice ha prodotto
diverse dichiarazioni scritte di famigliari del convivente, di amici comuni, di
vicini come pure di suoi parenti. Quale ulteriore mezzo di prova AT 1 ha
prodotto i suoi estratti conto bancari dal 2014 al 2019, sostenendo che dagli
stessi si evince che l’assicurato le versava una pigione per poter risiedere nel
suo appartamento. Avendo, a suo dire, comprovato l’esistenza di un’economia
domestica ininterrotta, presso la sua abitazione, insieme all’assicurato per
almeno cinque anni precedenti il decesso di quest’ultimo, l’attrice ritiene di avere
diritto alla rendita di convivente superstite.
1.4. Con la risposta di causa la
Fondazione postula la reiezione della petizione. In sintesi sostiene che la
dichiarazione 16 giugno 2020 del Controllo abitanti del Comune di __________
(attestante, come visto al considerando precedente, il soggiorno di __________
presso la dimora dell’attrice dal 20 maggio 2017 al 30 aprile 2020), in quanto proveniente
da “un registro di diritto pubblico" ha valore probatorio pieno rispetto
alle dichiarazioni allegate alla petizione. Ritiene possibile l’esistenza di
una convivenza comune tra l’assicurato e la parte attrice da più di cinque anni
prima del decesso del primo: in tal caso, continua la Fondazione, l’assicurato
avrebbe omesso di notificare il cambiamento d’indirizzo (in precedenza in via __________
a __________) e che parte attrice, in applicazione dell’art. 8 CCS, deve di
conseguenza sopportare le conseguenze della mancata prova relativa ai cinque
anni di ininterrotta economia domestica comune presso lo stesso domicilio
precedente il decesso dell’assicurato.
La convenuta rileva inoltre
che dagli estratti bancari prodotti si evince che l’indirizzo dell’assicurato era
in via __________. Solo col versamento del 28 settembre 2017 risulta
l’indirizzo in via __________, motivo per cui i giustificativi bancari non depongono
a favore dell’attrice.
Ritenuto che solo dal 20
maggio 2017 l’assicurato ha risieduto presso l’attrice, al momento del suo
decesso – il 30 aprile 2020 – i cinque anni d’ininterrotta economia domestica
comune allo stesso domicilio non erano ancora scaduti. Di conseguenza, la
convenuta ritiene giustificato il rifiuto di versare una rendita per convivente
superstite.
1.5. Con scritto 15 gennaio 2021
l’attrice ha chiesto l’audizione di 15 testi, nonché il proprio interrogatorio
formale, con lo scopo di comprovare di aver vissuto presso la propria
abitazione insieme all’assicurato per almeno cinque anni precedenti il decesso
di quest’ultimo (VII).
1.6. In data 10 febbraio 2021
parte convenuta ha ribadito il valore probatorio pieno di una certificazione ufficiale
di domicilio rispetto alle richieste di audizione testimoniali e di
interrogatorio formale dell’attrice, motivo per cui chiede al TCA di
respingerle (XI).
considerato in diritto
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni
(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di
previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio
2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art.
73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel
luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Siccome il luogo in cui † __________
era stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra
assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente
Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se AT 1 ha diritto ad una rendita per
convivente superstite a seguito del decesso di __________.
2.3. Secondo
l’art. 20a cpv. 1 LPP, nell’ambito della previdenza professionale
sovraobbligatoria, l'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento,
oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti
beneficiari di prestazioni per superstiti: a) le persone fisiche che erano
assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha
ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso
o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; b) in assenza
dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le
condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle; c) in
assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad
esclusione degli enti pubblici, nella proporzione dei contributi pagati
dall'assicurato, oppure del 50% del capitale di previdenza.
Nel
far uso di tale facoltà l’istituto di previdenza non può tuttavia estendere la
cerchia dei beneficiari né modificare l’ordine a cascata stabilito dall’art.
20a cpv. 1 LPP, ma può invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie
all’interno di una cascata oppure anche porre ulteriori condizioni limitative
trattandosi, appunto, di previdenza sovraobbligatoria [cfr. in particolare la
DTF 142 V 235 dove al consid. 1.1 è stato evidenziato che: “(…) Nach Art. 20a Abs. 1 BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem
Reglement neben den Anspruchsberechtigten nach den Art. 19 (überlebender
Ehegatte), 19a (eingetragene Partnerin oder Partner) und 20 (Waisen)
begünstigte Personen für die Hinterlassenenleistungen vorsehen, u.a. natürliche
Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind,
oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod
ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt
eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss (lit. a). Eine
Vorsorgeeinrichtung muss nicht alle der in Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG
aufgezählten Personen begünstigen und kann den Kreis der Anspruchsberechtigten
enger fassen als im Gesetz umschrieben, insbesondere ist sie befugt, von einem
restriktiveren Begriff der Lebensgemeinschaft auszugehen. Denn die Begünstigung
der in Art. 20a Abs. 1 BVG genannten Personen gehört zur weitergehenden bzw.
überobligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3 BVG und Art.
89a Abs. 6 Ziff. 3 ZGB). Die Vorsorgeeinrichtungen sind somit frei zu
bestimmen, ob sie überhaupt und für welche dieser Personen sie Hinterlassenenleistungen
vorsehen wollen. Zwingend zu beachten sind lediglich die in lit. a-c von Art.
20a Abs. 1 BVG aufgeführten Personenkategorien sowie die Kaskadenfolge. Umso
mehr muss es den Vorsorgeeinrichtungen daher grundsätzlich erlaubt sein, etwa
aus Gründen der Rechtssicherheit (Beweis anspruchsbegründender Umstände) oder
auch im Hinblick auf die Finanzierbarkeit der Leistungen, den Kreis der zu
begünstigenden Personen enger zu fassen als im Gesetz umschrieben (BGE 137 V 383 E. 3.2 S. 388; 136 V 49 E. 3.2 S. 51, 127 E. 4.4 S. 130; 134 V 369 E.
6.3.1.2 S. 378; je mit Hinweisen auf die Lehre) (…)]”.
Secondo
giurisprudenza, gli istituti di previdenza, che fanno uso dell’art. 20a cpv. 1
LPP, di porre delle condizioni più ristrettive rispetto a quelle contenute nella
stessa disposizione devono rispettare i principi della parità di trattamento ed
il divieto di discriminazione (“Selon une jurisprudence maintenant bien
établie, les institutions de prévoyance peuvent, lorsqu'elles font usage de la
faculté qui leur est offerte par l'art. 20a al. 1 LPP,
poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette
disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86 consid. 4.2 p. 93; 137 V
383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles respectent les principes - non
problématiques en l'espèce (cf. supra consid. 4.3) - de l'égalité de traitement
et de l'interdiction de discrimination ”; STF
9C_403/2011 del 12 giugno 2012 consid. 4.4).
Come visto, tra gli aventi
diritto ad una rendita per convivente, vi è, come prescritto dall’art. 20a cpv.
1 lett. a prima frase, “la persona che ha ininterrottamente convissuto con
lui (l’assicurato n.d.r.) negli ultimi cinque anni prima del decesso”.
Secondo giurisprudenza,
con “convivenza” ai sensi dell’art. 20a cpv. lett. a LPP s’intende una
relazione tra due persone dello stesso o diverso sesso, la quale di principio
ha carattere esclusivo, dal punto di vista mentale, emotivo ed economico. Non
necessaria è l’esistenza di una durevole ed indivisa comunione domestica
(“ständige ungeteile Wohngemeinschaft”), tantomeno l’assistenza preponderante
di uno dei partner. Il criterio determinante è sapere se, secondo le
circostanze, si può ritenere che i due partner sono disposti a darsi reciproca
assistenza e fedeltà ai sensi dell’art. 159 cpv. 3 CCS lo esige (DTF 137 V 383
consid. 4.1. citato in Hürzeler/Scartazzini, in
Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 20a n. 19, pag.
299; Glanzmann-Tarnutzer, Die Lebenspartnerrente gemäss Art. 20a Abs.1 lit. a
BVG, in AJP 2014, pagg. 1150 – 1151; Moser, Umsetzungsfragen bei
Lebenspartnerleistungen, in SPV 2014, pag. 53; Amstutz, Möglichkeiten und
Grenzen von Todesfallleistungen, in SPV 2014, pag. 47).
Gli istituti di previdenza
possono tuttavia prevedere, nell’ambito dell’art. 20a cpv. 1 lett. a LPP, che
un’economia domestica in comune possa costituire una condizione supplementare
alla nascita del diritto alla rendita per convivente superstite (“gemeinsamen Haushalt”:
Hürzeler/Scartazzini, in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit.,
art. 20a n. 19 pag. 300 con riferimento a DTF 137 V 383 consid. 3, 138 V 86
consid. 5; cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 978 pag. 317).
Chiamato
a pronunciarsi sull’interpretazione e l’applicazione della nozione
regolamentare di “vita in comunione domestica ininterrotta durante almeno
cinque anni” il TF ha stabilito che “(…) in caso di comunione di vita è
determinante sapere, per quanto concerne l'esigenza supplementare di una
convivenza ininterrotta durante almeno i cinque anni immediatamente precedenti
il decesso, se i partner avevano la chiara volontà di vivere, circostanze
permettendo, in unione domestica indivisa (…)” (cfr. il regesto della DTF
137 V 383).
Va
infine rilevato che i regolamenti non possono ridurre il periodo di cinque anni
di convivenza ininterrotta (Stauffer, op. cit., n. 735, pag. 273).
2.4. Nel
caso in esame, essendo __________ deceduto il __________ aprile 2020, è applicabile
il Regolamento della Fondazione nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2020 (doc.
C). Secondo giurisprudenza, per stabilire il diritto del convivente superstite
va applicato il regolamento in vigore al momento del decesso della persona
assicurata (vedi, ad esempio, le DTF 142 V 233 e 136 V 331).
All’art.
27.3 del Regolamento è prevista la “Rendita per conviventi”.
In
merito al diritto a tale rendita, l’art. 27.3 dispone:
" La convivenza
che dà diritto alla rendita sussiste se al momento decesso (sottolineatura del
redattore):
a) entrambi i conviventi non sono sposati né imparentati, e
b) non sono
registrati ai sensi della Legge federale sull’unione domestica registrata di
coppie omosessuali, e
c) entrambi i
conviventi hanno vissuto ininterrottamente in comunione domestica nella
medesima economia domestica e allo stesso domicilio per gli ultimi 5 anni che
hanno preceduto il decesso della persona assicurata.
Se la persona assicurata è divorziata,
la data del primo inizio possibile della convivenza corrisponde alla data in
cui la sentenza di divorzio della persona assicurata è passata in giudicato,
oppure
Il convivente superstite è stato
assistito in misura considerevole dalla persona assicurata,
oppure
Il convivente superstite deve
provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune.”
2.5. Nella fattispecie concreta,
come visto, la Fondazione ha respinto la richiesta di erogazione di una rendita
per coniuge superstite formula dall’attrice, non avendo quest’ultima comprovato
di aver vissuto ininterrottamente “in comunione domestica nella medesima
economia domestica ed allo stesso domicilio” per gli ultimi 5 anni che hanno
preceduto il decesso di __________ (persona assicurata) come prescritto
dall’art. 27.3 del Regolamento. Pacifico è che gli altri requisiti (“entrambi i
conviventi non sono sposati né imparentati e non sono registrati ai sensi della
Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali”) sono
invece adempiuti.
Per
accertare il domicilio comune, la Fondazione si è riferita alla dichiarazione 16
giugno 2020 dell’Ufficio controllo del Comune di __________ del seguente
tenore:
" Come
richiesta dalla signora __________, nata il __________ 1961, dichiariamo che
dalla banca dati gestioni stabili del Comune di __________, risulta che nella
casa in via __________, di proprietà della richiedente, nell’appartamento al
primo piano, occupato sempre dalla richiedente, ha risieduto dal 20 maggio 2017
al 30 aprile 2020, anche il signor __________, nato il __________ 1959 e
deceduto il __________ aprile 2020.” (doc. K)
La
Fondazione, preso atto che l’assicurato aveva ininterrottamente vissuto
nell’appartamento dell’attrice dal 20 maggio 2017, ha rilevato che al momento
del suo decesso (__________ aprile 2020) non erano ancora trascorsi i cinque
anni di convivenza presso la medesima economia domestica ed allo stesso
domicilio conformemente all’art. 27.3 lett. c del regolamento. Quindi, ha
respinto la chiesta rendita per convivente superstite.
Secondo l’attrice per
“domicilio” di cui all’art. 27.3 lett. c del Regolamento va fatto riferimento
all’art. 13 cpv. 1 LPGA che prevede che “il domicilio di una persona è
determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile”.
Rileva poi che l’art. 23 cpv. 1 dispone che “il domicilio di una persona è
nel luogo dove essere dimora con l’intenzione per stabilirvisi durevolmente”
e che il cpv. 2 dello stesso articolo precisa che “nessuno può avere
contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.” L’attrice sostiene che la
nozione di domicilio ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 CC presuppone la
realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, di carattere oggettivo, è
la dimora effettiva, la seconda, di natura soggettiva, è l’intenzione di
stabilirsi durevolmente in un luogo.
A mente dell’attrice, per accertare
la durata del domicilio la Fondazione non può fondarsi unicamente sulla base dell’indirizzo
notificato dall’assicurato all’autorità comunale, così come risulta dalla
succitata dichiarazione del 16 giugno 2020 del Controllo abitanti del Comune di
__________. AT 1 sostiene che parte convenuta deve invece tener conto che,
conformemente alla nozione di domicilio ai sensi dell’art. 23 CC, dal 2006 __________
si era stabilito presso la sua dimora in via __________, come del risulta dalle
diverse dichiarazioni scritte di parenti ed amici di cui chiede l’audizione
testimoniale. Quale ulteriore mezzo di prova l’attrice ha prodotto i suoi
estratti conto bancari dal 2014 al 2019, rilevando che dagli stessi si evince
che l’assicurato le versava una pigione per poter risiedere nel suo
appartamento. Di conseguenza l’attrice ritiene dato il requisito del domicilio
comune con l’assicurato durante gli ultimi cinque anni precedenti il suo
decesso.
Per
contro, ricordando che la LPGA non è applicabile in ambito della previdenza
professionale, parte convenuta precisa che:
" 4.3
La legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti
e di altri registri ufficiali di persone (LArRa) nell'art. 3 lett. b alla voce
«Comune di residenza» riprende gli elementi
della definizione dell'art. 23 CC.
4.4
Secondo l'art. 6 della legge organica comunale (LOC) è domiciliato
in un Comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.
Anche qui si ritrovano gli elementi della definizione dell'art. 23 CC.
4.5
ll concetto di residenza del controllo abitanti si basa sul
mandato legale di registrare tutte Ie persone che stabiliscono il proprio
domicilio o la propria dimora all'interno di un ente pubblico. In Svizzera sono
dì principio soggette all'obbligo di notifica tutte le persone che si
stabiliscono in un Comune o partono da esso. Per questo il concetto di
domicilio del controllo abitanti è definito come domicilio soggetto all’obbligo
di notifica e corrisponde al concetto del domicilio o della dimora secondo
l'art. 23 CC.
4.6
In relazione al domicilio soggetto all'obbligo di notifica, i
Comuni devono registrare una serie dati della persona. La LArRa definisce il
contenuto minimo del registro degli abitanti, tra cui rientrano l'indirizzo e
il recapito, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo (art. 6 lett. g
LArRa). Ne consegue che il domicilio civile di una persona si trova
all'indirizzo che questa deve notificare.
4.7.
Se un istituto di previdenza in caso di decesso di un assicurato
accorda prestazioni anche ai conviventi, in mancanza di documenti ufficiali che
possano dimostrare la convivenza, sono necessarie nozioni univoche che
definiscano la fattispecie rilevante per determinare se il diritto sussiste. Il
punto 27.3 lett. c) del Regolamento per la previdenza di base LPP presuppone in
tal senso una convivenza nella stessa economia domestica allo stesso domicilio.
II fatto che la determinazione del domicilio e della relativa
prova avvenga oggettivamente sulla base dei dati del registro di diritto
pubblico è incontestabile. Si tratta dell'unica via sicura per stabilire in
modo affidabile che entrambi i partner vivessero allo stesso domicilio,
elemento su cui si fonda il diritto. Tale verifica garantisce il principio
della parità di trattamento che un istituto di previdenza deve rispettare”.
(Sottolineatura del redattore).
La Fondazione ritiene pertanto
fondato fare riferimento ai fatti dichiarati dal Controllo abitanti del Comune
di __________ – provenienti da un registro di diritto pubblico – e che le dichiarazioni
di amici e parenti dei conviventi non sono idonee ad inficiarne il valore
probatorio pieno. Ritiene possibile l’esistenza di una convivenza comune tra
l’assicurato e la parte attrice da più di cinque anni prima del suo decesso,
rimarcando tuttavia che l’assicurato avrebbe omesso di notificare il
cambiamento d’indirizzo (in precedenza in via __________ a __________). Parte
attrice, in applicazione dell’art. 8 CCS, deve pertanto sopportare le
conseguenze della mancata prova riguardo all’economia domestica comune vissuta
con l’assicurato allo stesso domicilio per gli ultimi anni che ne hanno
preceduto il decesso.
La convenuta rileva
inoltre che dagli estratti bancari prodotti si evince che l’indirizzo
dell’assicurato era in via __________. Solo col versamento del 28 settembre
2017 risulta l’indirizzo in via __________, motivo per cui i giustificativi
bancari non depongono a favore dell’attrice.
Visto che solo dal 20
maggio 2017 l’assicurato aveva risieduto presso l’attrice, al momento del suo
decesso – il __________ aprile 2020 – i cinque anni di ininterrotta economia
domestica comune allo stesso domicilio non erano ancora scaduti. Mancando tale
requisito, a mente della Fondazione convenuta il rifiuto di erogazione di una
rendita per convivente superstite è giustificata.
2.6. Esaminati
attentamente gli atti, questo TCA non può che accogliere la petizione.
Questo
Tribunale osserva innanzitutto che – non estendendo la cerchia dei
beneficiari e rispettando l’ordine a cascata stabiliti dall’art. 20a cpv. 1 LPP
– nel regolamento la Fondazione può inserire, nell’ambito del diritto alla
rendita per coniuge superstite ai sensi della lett. a del succitato articolo,
quale condizione supplementare l’interrotta convivenza “nella medesima economia
domestica e allo stesso domicilio della persona assicurata”. Del resto questo
presupposto non è stato oggetto di contestazione.
Secondo l’art. 13 cpv. 1
LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli
articoli 23 –26 del Codice civile.
L’art.
23 CCS prevede che:
" 1Il domicilio di una persona è nel luogo
dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2Nessuno può avere
contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3Questa disposizione
non si applica al domicilio d’affari.”
La
nozione di domicilio presuppone la
realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza
effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi
durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella
misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il
centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di
abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio
(cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V
367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con
riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag.
25).
Ora,
in effetti la LPGA non è applicabile alla LPP (di diverso avviso Kieser, ATSG
Kommentar, ATSG –Kommentar, 2010, art. 2 n. 62, pag. 66). Tuttavia la
definizione di domicilio ex art. 23 CCS, come esposto nella risposta di causa, è
stata ripresa negli art. 3 LArRA e 6 LOC.
Per
l’accertamento del domicilio comune la Fondazione fa riferimento alla già
citata dichiarazione 16 giugno 2020 del Comune di __________.
Certo,
Fatti
i fatti dichiarati in registri pubblici e in documenti pubblici acquistano
valore probatorio pieno, non devono essere accertati e nemmeno provati e vanno considerati
d’ufficio in sede giudiziaria, a meno che l’inesattezza del loro contenuto non
venga dimostrata (“Öffentliche
Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten
Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes
nachgewiesen ist. Sie müssen weder behauptet noch bewiesen werden und sind auch
im bundesgerichtlichen Verfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen”; Leuzinger-Näf, Beweisfragen im
sozialversicherungsrechtlichen Verfahren, 2013, pag. 41 con riferimento al
consid. 2.3 non pubblicato nella DTF 136 V 396ss ed alla STF 8C_719/2009 del 10
febbraio 2010).
Va
infatti ricordato che l’art. 9 cpv. 1 CCS dispone che “i registri pubblici
ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non
sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto” e che, come prevede il
cpv. 2, “questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale” (cfr. a
tal riguardo, ad esempio, Ivo Schwander, ZGB Kommentar, 2016, ad art. 9).
Per
questi motivi il TCA non condivide quanto sostenuto dalla Fondazione al punto no.
4.7 della risposta di causa. In primo luogo il Regolamento non prevede che “in
caso di mancanza di documenti ufficiali che possano dimostrare la convivenza,
sono necessarie nozioni univoche che definiscano la fattispecie rilevante per
determinare se il diritto sussiste”. Determinante è che, come visto sopra, anche
in presenza di documentazione ufficiale può essere apportata la prova
dell’inesattezza di una tale attestazione.
Occorre
pertanto esaminare, sulla base degli elementi forniti dall’attrice, se il
contenuto della dichiarazione 16 giugno 2020 del Comune di __________ sia inesatto.
Ovvero se, come sostenuto in petizione, già dal 2006 l’assicurato risiedeva
presso l’abitazione dell’attrice in via __________.
Dagli
estratti conto bancari (dal 1° aprile 2014 sino al 31 dicembre 2019; doc.
AA-EE) prodotti dall’attrice si evince che sin dal 2014 a titolo di “affitto” l’assicurato
le versava mensilmente un importo (fr. 800.-- nel 2014, fr. 1'000.-- nel 2015,
fr. 1'500.-- dal 2016, e fr. 1'000.-- dal 2019). Questi versamenti a favore di AT
1 permettono di ritenere – unitamente agli altri elementi probatori di seguito
menzionati – che con ogni verosimiglianza anche lui risiedesse al domicilio
dell’attrice in via __________. Certo, come rimarcato dalla Fondazione, è solo a
partire dal versamento del 28 settembre 2017 che negli estratti bancari l’indirizzo
dell’assicurato risultava essere in via __________, mentre in quelli precedenti
era indicato il recapito di via __________. Ciò non costituisce tuttavia la
prova che prima del 2017 l’assicurato risiedesse effettivamente in via __________.
Altrimenti non si spiega il motivo dei versamenti mensili a titolo di “affitto”
sin dal 2014, quando si consideri che non vi sono elementi agli atti che
Considerandi
permettono di ipotizzare l’esistenza di altri motivi cui ricondurre il
versamento a favore dell’attrice di somme mensili per diversi anni.
Va
inoltre fatto riferimento alle 15 dichiarazioni scritte, allegate alla
petizione, di parenti, amici e familiari che attestano come l’assicurato almeno
cinque anni prima del suo decesso viveva, pernottava, aveva i suoi effetti
personali ed il centro dei suoi interessi presso l’appartamento dell’attrice in
via __________ (doc. L – Z). Le prime nove dichiarazioni, di analogo tenore e
firmate da familiari e vicini della coppia, fanno risalire tale situazione
almeno dal 1° gennaio 2010 (doc. L-R). Altri vicini fanno riferimento ad una
stessa comunione domestica da più di 10 anni (doc. U e V). Il figlio dell’attrice
(__________) attesta che dal 2006 l’assicurato “conviveva in modo fisso” con sua
madre, con suo fratello (doc. W), ciò che è stato confermato da quest’ultimo (doc.
X). L’attuale moglie del figlio __________ ha inoltre dichiarato che da quando
ha cominciato a frequentare la casa dell’attrice, inizio 2007, ha potuto
costare come l’assicurato vivesse “a tutti gli effetti in quella casa (in
via __________ n.d.r.) e avesse una relazione stabile con la sua compagna AT 1”
(doc. Y).
Se
da un lato l’attendibilità e la genuinità delle dichiarazioni dei familiari (della
coppia) vanno valutate con la dovuta cautela, dall’altro non vi sono motivi per
mettere in dubbio le dichiarazioni rese dai vicini.
Determinante
è che tutte le dichiarazioni, ancorché redatte dopo la lettera 6 agosto 2020
con la quale la convenuta aveva respinto la richiesta dell’attrice (cfr. consid.
1.2), risultano convergenti e permettono di ritenere, con il grado di verosimiglianza
preponderante, che l’assicurato almeno negli ultimi cinque anni della sua vita
abbia convissuto stabilmente con l’attrice nella medesima economia domestica e
abbia costituito domicilio ai sensi dell’art. 23 CC presso la sua abituazione
in via __________.
Infine,
questo Tribunale non condivide quanto sostenuto dalla convenuta, che, con
riferimento all’art. 8 CCS, ritiene come l’attrice debba sopportare le
conseguenze del fatto che prima del 20 maggio 2017 l’assicurato non abbia
notificato il cambiamento d’indirizzo al Comune. Come visto sopra, ciò che è
determinante è che l’attrice ha portato la prova (da valutare secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle
assicurazioni social; fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3) dell’inesattezza
di quanto attestato nella dichiarazione 18 giugno 2020 del Comune di __________.
2.7
Visto quanto sopra, si può
concludere che prima del suo decesso l’assicurato aveva ininterrottamente
vissuto per almeno 5 anni nella medesima economica domestica ed allo stesso
domicilio dell’attrice. Ne consegue che il presupposto dell’art. 27.3 lett. c
del Regolamento risulta adempiuto. Gli ulteriori presupposti dell’art. 27.3
lett. a e b del Regolamento essendo pure dati (cfr. consid. 2.5), l’attrice ha
diritto ad una rendita per convivente superstite.
Secondo l’art. 27.2 del
Regolamento “il diritto alla rendita per conviventi sorge quando la persona
assicurata muore lasciando un convivente superstite”. Nel caso in esame
questo significa che la Fondazione convenuta è condannata a versare all’attrice
una rendita per convivente superstite a partire dal 30 aprile 2020.
2.8
Patrocinata da un avvocato,
vincente in causa l’attrice ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 30
cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 2’000.--.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è accolta.
§ CV
1 è condannata a versare a AT 1 una rendita per convivente superstite a partire
dal __________ aprile 2020.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CV 1 rifonderà all’attrice
fr. 2'000.-- per ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti