34.2020.29
Azione creditoria (petizione) dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro (DL) che non ha versato i controbuti LPP (art. 66 LPP). Petizione accolta con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF)
26 febbraio 2021Italiano8 min
34.2020.29
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Incarto
n.
Fatti
34.2020.29
rg/gm
Lugano
26 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 9 novembre 2020 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
ritenuto in
fatto
e considerato in
diritto
1.1
Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della
società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della
previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 2'947.60 oltre interessi al
5% dal 29 settembre 2020, di fr. 99.75 per interessi e delle “spese del
presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e
ripetibili.
1.2 Parte
convenuta non è intervenuta in causa, nonostante la fissazione, trascorso il
termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine
perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la
competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale
dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di
lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi
previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die
Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum
BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in:
Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n.
52).
2.2 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p.
2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla
scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Considerandi
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.3
2.3.1
Con
la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. giugno 2016
la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi
dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e
versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto
d’affiliazione, doc. A/1). Le persone assicurate, i salari assicurati, il
finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4;
cfr. Piano di previdenza in doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4,
5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei
contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di
pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.
Dalla
documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in
quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e
regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento del
contratto d’adesione, scioglimento avvenuto dopo disdetta da parte della
fondazione (doc. A/2) in corretta applicazione dell’art. 7.3 del contratto.
2.3.2
Vanno
inoltre ammesse
le spese nella misura in cui contemplate nel regolamento
dei costi e documentate (DTF 117 II 258). Nel caso in disamina trattasi dei
costi documentati di diffida per complessivi fr. 600 (cfr. doc. A/6.1 e A/6.2;
gli ulteriori costi per diffida registrati l’11 settembre 2017 e il 23 aprile
2018.
per complessivi fr. 600 [cfr. estratto conto sub doc. A/5] non possono
essere riconosciuti in quanto non documentati) e dei costi di esecuzione per
fr. 500 (cfr. doc. A/7), entrambi previsti all’art. 2 del Regolamento dei costi
(sub doc. A/1).
La
richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello
legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2
LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può
infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler,
op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).
2.3.3
Stante
quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito contributivo di fr.
2'947.35 (2'347.60 + 500 + 99.75) con interessi di mora al 5% dal 29 settembre
2020.
su 2'347.60.
2.4
La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo
dell'opposizione al PE n. __________ del 2 ottobre 2020 dell’UE di __________ merita
accoglimento.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua
la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del
credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit
privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione
aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione
ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile
o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che
accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
2.5
La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1
Lptca).
A
parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate
ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna
indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata
alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche
per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica
eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito
con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame
– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole
impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110
V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ La CV 1 è
condannata a versare a AT 1 la somma di fr. 2'947.35 oltre interessi al
5% dal 29 settembre 2020 su fr. 2'347.60.
§§ È
rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del
2 ottobre 2020 dell’UE di __________ per l’importo di
fr. 2'947.35 oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2020 su fr. 2'347.60.
2.- Non si prelevano
tasse e spese di giustizia.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti