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Decisione

34.2020.29

Azione creditoria (petizione) dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro (DL) che non ha versato i controbuti LPP (art. 66 LPP). Petizione accolta con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF)

26 febbraio 2021Italiano8 min

34.2020.29

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n.

Fatti

34.2020.29

rg/gm

Lugano

26 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 9 novembre 2020 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

ritenuto in

fatto

e considerato in

diritto

1.1

Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della

società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della

previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 2'947.60 oltre interessi al

5% dal 29 settembre 2020, di fr. 99.75 per interessi e delle “spese del

presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto

esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e

ripetibili.

1.2 Parte

convenuta non è intervenuta in causa, nonostante la fissazione, trascorso il

termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine

perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

La

competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,

la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la

competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale

dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di

lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi

previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die

Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum

BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in:

Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n.

52).

2.2 L'art.

11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente

registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore

di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che

riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di

previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi

del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve

essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di

lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota

del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,

in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p.

2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und

Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla

scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).

Considerandi

Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono

strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e

l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge.

2.3

2.3.1

Con

la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. giugno 2016

la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi

dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e

versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto

d’affiliazione, doc. A/1). Le persone assicurate, i salari assicurati, il

finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4;

cfr. Piano di previdenza in doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4,

5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei

contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di

pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

Dalla

documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in

quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e

regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento del

contratto d’adesione, scioglimento avvenuto dopo disdetta da parte della

fondazione (doc. A/2) in corretta applicazione dell’art. 7.3 del contratto.

2.3.2

Vanno

inoltre ammesse

le spese nella misura in cui contemplate nel regolamento

dei costi e documentate (DTF 117 II 258). Nel caso in disamina trattasi dei

costi documentati di diffida per complessivi fr. 600 (cfr. doc. A/6.1 e A/6.2;

gli ulteriori costi per diffida registrati l’11 settembre 2017 e il 23 aprile

2018.

per complessivi fr. 600 [cfr. estratto conto sub doc. A/5] non possono

essere riconosciuti in quanto non documentati) e dei costi di esecuzione per

fr. 500 (cfr. doc. A/7), entrambi previsti all’art. 2 del Regolamento dei costi

(sub doc. A/1).

La

richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello

legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2

LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può

infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler,

op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

2.3.3

Stante

quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito contributivo di fr.

2'947.35 (2'347.60 + 500 + 99.75) con interessi di mora al 5% dal 29 settembre

2020.

su 2'347.60.

2.4

La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo

dell'opposizione al PE n. __________ del 2 ottobre 2020 dell’UE di __________ merita

accoglimento.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit

privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione

aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione

ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile

o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

2.5

La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1

Lptca).

A

parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate

ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna

indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata

alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche

per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica

eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito

con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame

– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole

impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110

V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ La CV 1 è

condannata a versare a AT 1 la somma di fr. 2'947.35 oltre interessi al

5% dal 29 settembre 2020 su fr. 2'347.60.

§§ È

rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del

2 ottobre 2020 dell’UE di __________ per l’importo di

fr. 2'947.35 oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2020 su fr. 2'347.60.

2.- Non si prelevano

tasse e spese di giustizia.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti