34.2020.30
Azione creditoria (petizione) dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro (DL) che non ha versato i controbuti LPP (art. 66 LPP). Petizione accolta con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF). Accollo spese di procedura a DL
18 marzo 2021Italiano10 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2020.30
rg/sc
Lugano
18 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione dell’11 novembre 2020 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Per contratto d’adesione
sottoscritto il 9 aprile/7 maggio 2014 (contratto n. __________) la CV 1 quale
datore di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza professionale
obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, __________ con effetto dal 1. marzo
2014 (doc. A/1).
1.2 Stante il mancato pagamento dei
premi dovuti da parte del datore di lavoro per un importo complessivo di fr.
16'437.30 (importo non comprensivo di interessi, cfr. conteggio finale del 27
agosto 2019 sub doc. A/11) anche dopo l’invio di diffide (doc. A/8) e la
concessione di un pagamento dilazionato (A/9), dopo aver disdetto il contratto
d’adesione con effetto al 31 luglio 2019 (doc. A/10), adite le vie esecutive
con PE n. __________ dell’UE di __________ del 3 febbraio 2020 (doc. A/12), con
l’”istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice
chiede la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto importo oltre interessi
al 5% dal 1. gennaio 2020, di fr. 706.75 per interessi sino al 31 dicembre
2019, nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri costi”.
Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione al suddetto precetto
come pure la rifusione di spese e ripetibili.
1.3 La società convenuta non è
intervenuta in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la
presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi
dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice
unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla
scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.3 Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di
previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di
permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi
limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF
125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il
datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe
fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno
sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al
fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel caso di specie la pretesa
attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.
Le persone
assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,
fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare
all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli
interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di
previdenza (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i
premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono
dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP
(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).
Dagli atti
di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta
del contratto) e degli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato
eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del
salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il
calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli
precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Quo alle spese
(comprese nell’importo di fr. 16'437.50), le stesse risultano documentate e
conformi al Regolamento delle spese (sub doc. A/1) e vanno per tal ragione
riconosciute (DTF 117 II 258). Trattasi segnatamente delle spese per diffide
(complessivamente fr. 400, doc. A/8), per scioglimento del contratto (fr. 500;
doc. A/10) e per informazione al comitato (fr. 300; doc. A/8).
Parte
convenuta non ha del resto mai contestato nè l'obbligo contributivo, nè
l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.
Oggetto di
condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (fr.
300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo di fr. 16’437.50, indicati
pure nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc.
A/12) e contemplati nel menzionato Regolamento delle spese.
Alla fondazione attrice
spetta pertanto un importo complessivo di fr. 17'444.25 (16'437.50 + 706.75 +
300).
2.5 L’attrice chiede anche il
versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. gennaio 2020.
Secondo l’art. 66 cpv. 2
LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può
pretendere interessi di mora (Brühwiler,
Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p.
89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di
previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse
moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350).
Nel caso in esame, il tasso
d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente
in mora. La domanda attorea merita pertanto accoglimento. Gli interessi di
ritardo al 5% sono dovuti dal 1. gennaio 2020 su fr. 16'437.50.
2.6 L’attrice postula pure la
pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione al summenzionato PE n. __________
dell’UE di __________ del 3 febbraio 2020.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione
o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che
qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione
in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il
credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà
pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la
fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7 Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca
la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv. 2 LPP). La
giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità
della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per
leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale
delle assicurazioni sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS
1998 p. 64;
cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte
fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere
l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si
attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui
questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o
di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF
124 V 288s, 112 V
335). Nell'ambito di un’azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di
non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il
comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale contesto il
comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo conto anche del
suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta
fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive, obbliga l'istituto
di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a intentare
un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In
simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento delle spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).
Nel caso in esame la società
convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla
fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è
intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta
giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per fr. 200.
2.8 L'assicuratore che vince la
causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e
non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di
ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la
causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di
tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati
ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;
AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella
specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 la somma di 17'444.25 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio
2020 su fr 16'437.50.
§§ È rigettata in via
definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 3
febbraio 2020 per l’importo di fr. 17'444.25 oltre interessi al 5% dal 1.
gennaio 2020 su fr. 16'437.50.
2.- Tasse e spese per complessivi fr.
200 sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
Considerandi
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti