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Decisione

34.2020.30

Azione creditoria (petizione) dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro (DL) che non ha versato i controbuti LPP (art. 66 LPP). Petizione accolta con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF). Accollo spese di procedura a DL

18 marzo 2021Italiano10 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

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Incarto

n.

34.2020.30

rg/sc

Lugano

18 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione dell’11 novembre 2020 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Per contratto d’adesione

sottoscritto il 9 aprile/7 maggio 2014 (contratto n. __________) la CV 1 quale

datore di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza professionale

obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, __________ con effetto dal 1. marzo

2014 (doc. A/1).

1.2 Stante il mancato pagamento dei

premi dovuti da parte del datore di lavoro per un importo complessivo di fr.

16'437.30 (importo non comprensivo di interessi, cfr. conteggio finale del 27

agosto 2019 sub doc. A/11) anche dopo l’invio di diffide (doc. A/8) e la

concessione di un pagamento dilazionato (A/9), dopo aver disdetto il contratto

d’adesione con effetto al 31 luglio 2019 (doc. A/10), adite le vie esecutive

con PE n. __________ dell’UE di __________ del 3 febbraio 2020 (doc. A/12), con

l’”istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice

chiede la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto importo oltre interessi

al 5% dal 1. gennaio 2020, di fr. 706.75 per interessi sino al 31 dicembre

2019, nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri costi”.

Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione al suddetto precetto

come pure la rifusione di spese e ripetibili.

1.3 La società convenuta non è

intervenuta in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la

presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi

dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice

unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.

2.2 L'art. 11 LPP impone al

datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di

affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale

affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro,

l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda

l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza

stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore

di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere

almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro

deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del

lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische

Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und

Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla

scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).

Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono

strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e

l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge.

2.3 Nel processo riguardante il

versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di

previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di

permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle

assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi

limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF

125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il

datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe

fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni

immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno

sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al

fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4 Nel caso di specie la pretesa

attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.

Le persone

assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,

fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare

all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli

interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di

previdenza (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i

premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono

dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP

(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).

Dagli atti

di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta

del contratto) e degli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato

eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del

salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il

calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli

precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Quo alle spese

(comprese nell’importo di fr. 16'437.50), le stesse risultano documentate e

conformi al Regolamento delle spese (sub doc. A/1) e vanno per tal ragione

riconosciute (DTF 117 II 258). Trattasi segnatamente delle spese per diffide

(complessivamente fr. 400, doc. A/8), per scioglimento del contratto (fr. 500;

doc. A/10) e per informazione al comitato (fr. 300; doc. A/8).

Parte

convenuta non ha del resto mai contestato nè l'obbligo contributivo, nè

l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.

Oggetto di

condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (fr.

300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo di fr. 16’437.50, indicati

pure nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc.

A/12) e contemplati nel menzionato Regolamento delle spese.

Alla fondazione attrice

spetta pertanto un importo complessivo di fr. 17'444.25 (16'437.50 + 706.75 +

300).

2.5 L’attrice chiede anche il

versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. gennaio 2020.

Secondo l’art. 66 cpv. 2

LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può

pretendere interessi di mora (Brühwiler,

Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p.

89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di

previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse

moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350).

Nel caso in esame, il tasso

d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente

in mora. La domanda attorea merita pertanto accoglimento. Gli interessi di

ritardo al 5% sono dovuti dal 1. gennaio 2020 su fr. 16'437.50.

2.6 L’attrice postula pure la

pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione al summenzionato PE n. __________

dell’UE di __________ del 3 febbraio 2020.

Il creditore che a seguito

dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover

esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.

80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79

LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione

o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che

qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione

in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il

credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La presente sentenza varrà

pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la

fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.7 Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca

la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv. 2 LPP). La

giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità

della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per

leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale

delle assicurazioni sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS

1998 p. 64;

cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte

fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere

l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si

attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui

questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o

di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF

124 V 288s, 112 V

335). Nell'ambito di un’azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di

non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il

comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale contesto il

comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo conto anche del

suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta

fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive, obbliga l'istituto

di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a intentare

un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In

simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento delle spese di

giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).

Nel caso in esame la società

convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla

fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è

intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta

giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per fr. 200.

2.8 L'assicuratore che vince la

causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e

non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di

ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la

causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di

tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati

ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;

AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella

specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ La CV 1 è condannata a

versare alla AT 1 la somma di 17'444.25 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio

2020 su fr 16'437.50.

§§ È rigettata in via

definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 3

febbraio 2020 per l’importo di fr. 17'444.25 oltre interessi al 5% dal 1.

gennaio 2020 su fr. 16'437.50.

2.- Tasse e spese per complessivi fr.

200 sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

Considerandi

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti