34.2020.32
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Pagamewnto in contanti durante il matrimonio. Calcolo degli interessi sino al divorzio sull'avere presente alla data del matrimonio
26 maggio 2021Italiano10 min
34.2020.32
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
34.2020.32
RG/sc
Lugano
26
maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 27 novembre 2020 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
rappr. da: RA 1
Considerandi
2.
AT
2.
3.
AT
3.
a
1.
CV
1.
rappr. da: RA 2
2.
CV
2.
in materia di conguaglio della
previdenza professionale a causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 13 ottobre 2020, passata in giudicato, il Pretore del Distretto
di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 15 dicembre
1995.
tra AT 1 (nata __________) e CV 1. Al punto 3 del dispositivo il Pretore
ha stabilito che “Gli averi di cassa pensione accumulati dalle parti sono
divisi a metà come da art. 122 CC con valuta 6 giugno 2017. Per l’esecuzione di
detto dispositivo, ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione
di divorzio, l’incarto sarà trasmesso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni per il calcolo delle prestazioni di libero passaggio accumulate e
per la determinazione della cifra esatta da suddividere e ripartire per metà.”
(cfr. I).
1.2
Passata in giudicato la sentenza di divorzio, il Pretore ha quindi rimesso la
causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai
sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr.
II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli
istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al
proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del
giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle
relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXX), si dirà più
diffusamente, per quanto occorra, in seguito.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio.
2.3
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Dies ad quem per
il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122
CC), in casu il 6 giugno 2017.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle
procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato
luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.4
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1
Dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che al momento del matrimonio
(15 dicembre 1995) CV 1 disponeva di una prestazione
d’uscita di fr. 4'129.15 presso la __________ (cfr. XXIV). L’istruttoria di
causa ha inoltre permesso di accertare che alla data
determinante per il riparto (6 giugno 2017) egli deteneva
un capitale previdenziale divisibile di fr. 75'980.60 presso la CV 2 dove è
assicurato a far tempo dal 1. gennaio 2002 (cfr. IV-1, XV). Precedentemente a
tale data l’ex marito era stato assicurato alla __________, dove nel luglio
2001.
ha beneficiato di un pagamento in contanti dell’intero capitale
pensionistico ivi depositato di fr. 18'293 (cfr. XXVII, XXVII-2 e 3), capitale
che non è più suscettibile di
essere considerato ai fini della divisione nella presente sede in quanto uscito dal circuito previdenziale (art. 22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128
V 48, 125 V 254; Baumann/Lauterburg, Darf’s ein bisschen weniger sein?
Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2000, p.
213; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p.
58; STCA
34.
2002.02 del 29 gennaio 2003).
2.5.2
Per quanto riguarda AT 1, dal
fascicolo risulta che alla data del matrimonio disponeva di un avere
previdenziale divisibile di fr. 2'835 sulla polizza di libero passaggio n. __________
presso AT 3 (cfr. IV-2), mentre che alla data di promovimento della procedura
di divorzio deteneva un avere di fr. 7'792.85 sempre sulla polizza __________, un
ulteriore avere di fr. 8'990.10 sulla polizza di libero passaggio n. __________
di AT 3 (cfr. XII) nonché una prestazione d’uscita divisibile di fr. 13'573.65
presso il __________ (cfr. XXI, cfr. anche XI). Nel marzo 2018 quest’ultimo ha
trasferito l’avere previdenziale di fr. 16'045.40 alla AT 2 dove AT 1 risulta a
tutt’oggi assicurata (cfr. XI, XIV).
2.5.3
Considerati giusta l’art. 22a cpv.
1.
LFLP gli interessi (fr. 2'190.60 per
AT 1, fr. 3'190.60 per CV 1; per
il calcolo cfr. www.gerichte.ch) maturati sino al divorzio (6 giugno 2017)
sugli averi esistenti alla data del matrimonio (fr. 2'835 rispettivamente fr.
4'129.15) e calcolati applicando
il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12
OPP2) indipendentemente da
quello effettivamente praticato dall’istituto
previdenziale (Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich
und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s), l’avere
soggetto a divisione accumulato dalla ex moglie va cifrato in fr. 25'331 (7'792.85
+ 8'990.10 + 13'573.65 – 2'835 – 2'190.60), quello accumulato dall’ex marito in fr. 68'660.85 (75'980.60
– 4'129.15 – 3'190.60).
2.5.4
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal
Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i suddetti rispettivi averi accumulati durante il matrimonio, a favore di AT 1 spetta a
saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 21'664.95 ([68'660.85 –
25'331] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne consegue che,
nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione
tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 21'664.95
dovrà essere versato a favore di AT 1 presso la AT 2. Su
questa somma sono inoltre dovuti
gli interessi compensativi –
al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati dal 6 giugno
2017.
e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;
STF
B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18
luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STF B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da
CV 1 durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 68'660.85.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1
durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 25'331.
3.- È
fatto ordine alla CV 2 di versare a favore
di AT 1, presso la AT 2, l’importo di fr. 21'664.95 oltre
interessi compensativi dal 6 giugno 2017.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti