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Decisione

34.2020.32

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Pagamewnto in contanti durante il matrimonio. Calcolo degli interessi sino al divorzio sull'avere presente alla data del matrimonio

26 maggio 2021Italiano10 min

34.2020.32

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

34.2020.32

RG/sc

Lugano

26

maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 27 novembre 2020 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

rappr. da: RA 1

Considerandi

2.

AT

2.

3.

AT

3.

a

1.

CV

1.

rappr. da: RA 2

2.

CV

2.

in materia di conguaglio della

previdenza professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 13 ottobre 2020, passata in giudicato, il Pretore del Distretto

di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 15 dicembre

1995.

tra AT 1 (nata __________) e CV 1. Al punto 3 del dispositivo il Pretore

ha stabilito che “Gli averi di cassa pensione accumulati dalle parti sono

divisi a metà come da art. 122 CC con valuta 6 giugno 2017. Per l’esecuzione di

detto dispositivo, ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione

di divorzio, l’incarto sarà trasmesso al Tribunale cantonale delle

assicurazioni per il calcolo delle prestazioni di libero passaggio accumulate e

per la determinazione della cifra esatta da suddividere e ripartire per metà.”

(cfr. I).

1.2

Passata in giudicato la sentenza di divorzio, il Pretore ha quindi rimesso la

causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai

sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr.

II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli

istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al

proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del

giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle

relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXX), si dirà più

diffusamente, per quanto occorra, in seguito.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai

sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio.

2.3

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122

CC), in casu il 6 giugno 2017.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle

procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato

luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.4

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

2.5.1

Dalla documentazione acquisita

agli atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che al momento del matrimonio

(15 dicembre 1995) CV 1 disponeva di una prestazione

d’uscita di fr. 4'129.15 presso la __________ (cfr. XXIV). L’istruttoria di

causa ha inoltre permesso di accertare che alla data

determinante per il riparto (6 giugno 2017) egli deteneva

un capitale previdenziale divisibile di fr. 75'980.60 presso la CV 2 dove è

assicurato a far tempo dal 1. gennaio 2002 (cfr. IV-1, XV). Precedentemente a

tale data l’ex marito era stato assicurato alla __________, dove nel luglio

2001.

ha beneficiato di un pagamento in contanti dell’intero capitale

pensionistico ivi depositato di fr. 18'293 (cfr. XXVII, XXVII-2 e 3), capitale

che non è più suscettibile di

essere considerato ai fini della divisione nella presente sede in quanto uscito dal circuito previdenziale (art. 22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128

V 48, 125 V 254; Baumann/Lauterburg, Darf’s ein bisschen weniger sein?

Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2000, p.

213; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p.

58; STCA

34.

2002.02 del 29 gennaio 2003).

2.5.2

Per quanto riguarda AT 1, dal

fascicolo risulta che alla data del matrimonio disponeva di un avere

previdenziale divisibile di fr. 2'835 sulla polizza di libero passaggio n. __________

presso AT 3 (cfr. IV-2), mentre che alla data di promovimento della procedura

di divorzio deteneva un avere di fr. 7'792.85 sempre sulla polizza __________, un

ulteriore avere di fr. 8'990.10 sulla polizza di libero passaggio n. __________

di AT 3 (cfr. XII) nonché una prestazione d’uscita divisibile di fr. 13'573.65

presso il __________ (cfr. XXI, cfr. anche XI). Nel marzo 2018 quest’ultimo ha

trasferito l’avere previdenziale di fr. 16'045.40 alla AT 2 dove AT 1 risulta a

tutt’oggi assicurata (cfr. XI, XIV).

2.5.3

Considerati giusta l’art. 22a cpv.

1.

LFLP gli interessi (fr. 2'190.60 per

AT 1, fr. 3'190.60 per CV 1; per

il calcolo cfr. www.gerichte.ch) maturati sino al divorzio (6 giugno 2017)

sugli averi esistenti alla data del matrimonio (fr. 2'835 rispettivamente fr.

4'129.15) e calcolati applicando

il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12

OPP2) indipendentemente da

quello effettivamente praticato dall’istituto

previdenziale (Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich

und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s), l’avere

soggetto a divisione accumulato dalla ex moglie va cifrato in fr. 25'331 (7'792.85

+ 8'990.10 + 13'573.65 – 2'835 – 2'190.60), quello accumulato dall’ex marito in fr. 68'660.85 (75'980.60

– 4'129.15 – 3'190.60).

2.5.4

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal

Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i suddetti rispettivi averi accumulati durante il matrimonio, a favore di AT 1 spetta a

saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 21'664.95 ([68'660.85 –

25'331] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne consegue che,

nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione

tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 21'664.95

dovrà essere versato a favore di AT 1 presso la AT 2. Su

questa somma sono inoltre dovuti

gli interessi compensativi –

al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati dal 6 giugno

2017.

e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;

STF

B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18

luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STF B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da

CV 1 durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 68'660.85.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1

durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 25'331.

3.- È

fatto ordine alla CV 2 di versare a favore

di AT 1, presso la AT 2, l’importo di fr. 21'664.95 oltre

interessi compensativi dal 6 giugno 2017.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti