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Decisione

34.2020.6

Pretese relative a previdenza individuale 3a e 3b. Irricevibilità ratione materiae della petizione quo alle polizze 3b; trasmissione atti a Pretura. Respinte nel merito le richieste relative alla polizza 3a, ossia la domanda di esonero dal pagamento dei premi a seguito di incapacità al guadagno

19 novembre 2020Italiano38 min

19 novembre 2020

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Raccomandata

Incarto

n.

34.2020.6-7

rg/gm

Lugano

Fatti

19 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 17 marzo 2020 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

1. CV

1

rappr. da: RA 3

Considerandi

2.

CV

2.

rappr. da: RA 2

in materia di previdenza professionale (pilastro 3a)

ritenuto in

fatto

1.1

AT

1, nata nel 1978, operaia di fabbrica di orologi (fino al 2017), in data 14

aprile 2014 e con effetto dal 1. marzo 2014 ha concluso – quale contraente e

persona assicurata – con CV 1 (in seguito: CV 1) un’assicurazione denominata “__________”

che prevede, tra l’altro, l’esonero dal pagamento dei premi in caso d’incapacità

di guadagno con un periodo d’attesa di 3 mesi; il 28 aprile 2014 CV 1 ha emesso

la relativa polizza assicurativa n. __________ (doc. B, doc. 4, doc. 4.1 e

4.2).

Il

25.

luglio 2016 AT 1 ha altresì stipulato con CV 1 un’assicurazione denominata “__________”

con effetto dal 1. settembre 2016, prevedente anch’essa, tra l’altro, sia per

la prima persona assicurata (la figlia __________) che per la seconda (AT 1)

l’esonero dal pagamento dei premi in caso d’incapacità di guadagno con un

periodo d’attesa di 3 mesi; la relativa polizza n. __________ è stata emessa da

CV 1 l’8 agosto 2016 (doc. II.1 e 2, doc. C, doc. 5).

1.2

Con

effetto dal 1. maggio 2006 AT 1 ha stipulato con CV 2 (in seguito: CV 2) un’assicurazione

denominata “__________” (persone assicurate AT 1 e il figlio __________) e la

relativa polizza n. __________ è stata rilasciata il 29 maggio 2006; quali

prestazioni la polizza contempla pure la liberazione dal pagamento dei premi in

caso d’incapacità al guadagno o di compromissione di funzionalità fondamentali

dal 181° giorno (doc. D, doc. VIII-3).

1.3

Attestata

con rapporto 14 luglio 2017 del dr. __________ per conto di __________ – quale

assicuratore d’indennità giornaliera per malattia – una sindrome ansiosa e

probabile sindrome del tunnel carpale bilaterale con incapacità lavorativa dal

4.

maggio 2017 (doc. E), con scritto 21 agosto 2017, allegando un certificato

del medico curante dr. __________ facente stato di una incapacità lavorativa

del 100% dal 4 maggio 2017, AT 1 ha chiesto a CV 1 l’esonero dal pagamento dei

premi in relazione alla polizza __________ (doc. H, doc. I.2 e I.4; cfr. anche

certificato medico 4 settembre 2017 del dr. __________ sub doc. I.4).

Nell’agosto 2017 AT 1 risulta pure aver rivendicato le medesime prestazioni in

relazione alla polizza CV 1 n. __________ (sub doc. I.1, I.3).

Con

rapporto medico 26 luglio 2017 indirizzato al medico curante, il neurologo dr. __________

ha concluso per l’assenza di una patologia neurologica con indicazione che si

tratta a suo giudizio di una sintomatologia da ricondurre ad un disturbo

somatoforme (doc. 6.1).

Hanno

fatto seguito, in particolare, la valutazione 9 novembre 2017 del reumatologo

dr. __________ con diagnosi di fibromialgia e sindrome ansioso-depressiva (doc.

F), la perizia psichiatrica 21 febbraio 2018 della dr. __________ allestita per

__________ con diagnosi di sindrome ansiosa non specificata (ICD-10 F41.9) e

sindrome da dolore somatoforme persistente (ICD-10 F45.4) ma concludente per

una totale capacità al lavoro sia nella precedente professione che in altra

attività adeguata (doc. I).

Con

rapporto 30 luglio 2019 lo psichiatra curante dr. __________, diagnosticata una

sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F45.4 e una sindrome

ansioso-depressiva ICD-10 F42.2 nonché un episodio depressivo di media entità

con tendenza a evoluzione cronica, ha valutato una totale incapacità lavorativa

dalla sua pre-sa a carico, ossia da settembre 2018 (doc. G). Con successivo

rapporto 13 dicembre 2019 lo psichiatra curante ha evidenziato l’assenza di

miglioramento, sino ad ottobre 2019, anche della capacità lavorativa ma con un

leggero miglioramento delle condizioni psichiche negli ultimi due mesi,

osservando comunque co-me la prognosi rimanga riservata e prendendo atto come

in ambi-to AI sia stata valutata (in sede di progetto di decisione) un’inabili-tà

lavorativa del 15% da maggio 2017 sulla base di una perizia pluridisciplinare __________

(doc. M).

Per

decisione 29 gennaio 2020, confermata dallo scrivente Tribunale con STCA

32.2020.31

del 15 ottobre 2020 (cfr. XI-1), l’Ufficio AI, sulla scorta della summenzionata

perizia __________ concludente per un’incapacità lavorativa del 15%, ha

stabilito – dopo raffronto dei redditi – un’incapacità al guadagno del 15% negando

di conseguenza all’assicurata il diritto a prestazioni (doc. N; STCA 32.2020.31

in particolare consid. 2.2 e 2.5, in doc. XI-2).

1.4

Con scritto 5 ottobre 2017 CV 1 ha comunicato a AT 1 di concederle per la

polizza __________ la liberazione dal pagamento dei premi (100%) dal 4 maggio

2017.

al 30 novembre 2017 (doc. II.6). Con scritto 9 aprile 2018 ha informato AT

1.

di concedere la suddetta prestazione sino al 28 febbraio 2018 (sub doc.

II.6). Sempre per la polizza __________, con scritto 8 maggio 2018 CV 1 ha

comunicato all’assicurata di averle riconosciuto il diritto al-l’esonero dal

pagamento dei premi (100%) dal 1. marzo 2018 all’8 aprile 2018, dal 9 aprile

2018.

l’incapacità di guadagno essendo inferiore al 25% (doc. J).

Per

lettera 29 maggio 2019 (sub doc. I.1) – prendendo posizione su refertazione

medica nel frattempo trasmessale dall’assicurata – CV 1 ha significato a

quest’ultima di attenersi alla precedente determinazione dell’8 maggio 2018 (riferita

in sé alla polizza __________, doc. J)

basata sulle risultanze della

perizia 21 gennaio 2018 allestita per __________ (doc. I); con successivo

scritto 6 genna-io 2020 CV 1 ha informato l’interessata di accordarle l’esonero

dal pagamento dei premi sino all’8 aprile 2018, dalla perizia __________ del 12

novembre 2019 risultando una abilità al lavoro tra l’85% e il 100% da maggio

2017.

e dal 9 aprile 2018 l’incapacità di guadagno essendo inferiore al 25%

(doc. L).

CV

2.

– cui l’attrice si era parimenti annunciata (per quanto è dato di capire, nel

novembre 2017, cfr. risposta di causa p. 3) ri-vendicando il diritto a

prestazioni contrattuali – risulta dagli atti a-verle concesso la liberazione

dal pagamento dei premi dal 9 a-prile 2017 (dal 4

maggio 2017 secondo quanto invece indicato nella risposta di causa

rispettivamente dal 1. maggio 2017 secon-do quanto riportato nello scritto 5

febbraio 2020 di CV 2) al 28 febbraio 2019 (cfr. doc. K, cfr. conteggio prestazioni

sub doc. K).

1.5

Con

la petizione in oggetto AT 1, tramite l’avv. RA 1, chiede, con motivazioni di

cui si dirà se necessario nel prosieguo, in via principale che venga “accertato

l’esonero totale dal pagamento dei premi delle polizze n. __________ (CV 1), __________

(CV 1) e __________(CV 2), per tutte retroattivamente a far tempo dal 4 agosto

2017.

fino ad oggi”, in subordine “l’esonero totale dal pagamento dei

premi delle polizze n. __________ (CV 1), __________ (CV 1) e __________(CV 2),

per tutte retroattivamente a far tempo dal 4 agosto 2017 fino al 21 febbraio

2018, successivamente l’esonero parziale al 15% dal pagamento dei premi delle

medesime polizze, per tutte retroattivamente a far tempo dal 22 febbraio 2018

fino ad oggi”.

1.6

Con

la risposta di causa CV 1, patrocinata dagli avv. RA 3, si oppone alla

petizione chiedendone la reiezione. In ordi-ne contesta la competenza dello

scrivente Tribunale a giudicare le richieste attoree, trattandosi, sia per la

polizza n. __________ che per la polizza n. __________, di previdenza non

vincolata (pilastro 3b) sottoposta alla giurisdizione civile. Contesta in ogni

caso nel merito – con argomenti di cui verrà detto per quanto occorra in segui-to

– l’esistenza, per entrambe le polizze e con riferimento ad entrambe le richieste

di giudizio dell’attrice, dei presupposti giustificanti la liberazione dal

pagamento dei premi, ossia l’esistenza di un’incapacità di guadagno almeno del

25%.

1.7

Rappresentata

dall’avv. RA 2, con la risposta di causa CV 2 eccepisce anch’essa la competenza

di questo Tribunale a statuire nel merito della lite, non avendo essa ad

oggetto pretese relative alla previdenza vincolata, la polizza __________

configurando un’assicurazione del pilastro 3b. Chiede in ogni caso di respingere

nel merito la petizione con argomenti di cui si dirà, se occorre, in appresso.

considerato in

diritto

2.1

La

presente vertenza può essere decisa nella composizione monocratica ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG non ponendosi questioni giuridiche di principio e non

essendo di rilevante importanza (per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove) (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010

dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2

L’attrice

fa valere nei confronti di entrambe le compagnie d’assicurazione convenute il

diritto a prestazioni derivanti – a suo dire – da polizze di previdenza

vincolata (pilastro 3a), segnatamente l’esonero dal pagamento dei premi a

seguito d’incapacità di guadagno.

Giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1). Quo alla competenza

territoriale, giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel do-micilio

svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu

assunto. Il Tribunale di ultima istanza cantonale è pure

competente per controversie previdenziali con istituti (segnatamente fondazioni

bancarie o istituti

d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento

della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1

lett. a LPP) e a con-troversie con istituti (segnatamente quelli che offrono

forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti

dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP). La

competenza dei tribunali ex art. 73 LPP è riconosciuta quindi anche per le liti

concernenti la previdenza vincolata (pilastro 3a) (Messaggio concernente la 1a

revisione della LPP del 1° marzo 2000, BBl 2000, p. 2386 seg; STF 9C_1092/2009

del 29 aprile 2011 consid. 2; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo

2005, n. 1655). Il TF ha ammesso per le contestazioni in materia di pre-videnza

vincolata il foro alternativo del domicilio del proponente (STF 9C_944/2008 del

30.

marzo 2009 consid. 5.4; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, 2020,

art. 73 n. 105).

Occorre

anzitutto esaminare se è data la competenza ratione materiae dello scrivente

Tribunale – che entrambe le convenute contestano – ossia se le polizze CV 1 n. __________

e n. __________ rispettivamente la polizza CV 2 n. __________ costituiscono dei

contratti di previdenza vincolata oppure contratti di previdenza libera non

sottostanti alla giurisdizione speciale sancita dall’art. 73 cpv. 1 lett. b LPP

bensì a quella civile.

2.3

2.3.1

La

previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) presenta le caratteristiche illustrate

in appresso (in argomento cfr. in particolare Stauffer, Berufliche Vorsorge,

2019, pp. 811ss; Schneider/Merlino/Mange, in: Commentaire LPP et LFLP, 2020, art.

82.

n. 34; Kratz-Ulmer, Die Säule 3a

- eine Vorsorgeform mit teils öffentlich-rechtlichem und teils

privatrechtlichem Charakter, in: SZS 2019 pp. 189ss, 191-193; Guisan, Le

contrat de prévoyance liée conclus avec des établissements d’assurance, in:

Prévoyance professionnelle et fiscalité, CEDIDAC n. 7, pp. 61ss, 70-71; Laffely-Maillard, in: Commentaire romand

LIFD, 2017; Circolare AFC n. 18).

Anzitutto

la previdenza vincolata costituisce la forma di previden-za che merita di

essere incoraggiata tramite misure fiscali e una politica che faciliti

l’accesso alla proprietà (art. 111 cpv. 4 Cost. fed.). È orientata a lungo

termine ed è soggetta a prescrizioni ben precise per quanto riguarda durata del

contratto, versamenti e beneficiari. Il pilastro 3a ha il suo fondamento nel

secondo pilastro (DTF 121 III 285 consid. 1d) ed è oggetto della citata OPP3 (RS

831.461.3) emanata in adempimento del mandato contenuto al-l’art. 82 cpv. 2

LPP. La caratteristica essenziale del pilastro 3a ri-siede nei suoi accennati privilegi

fiscali: i premi versati sono fiscalmente deducibili mentre le prestazioni sono

imposte integralmente, come è il caso anche per il secondo pilastro (art. 7

OPP3). Altra caratteristica fondamentale è che la persona non può disporre

liberamente e in ogni tempo dei suoi averi, gli stessi essendo destinati

esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza (art. 1 cpv. 2 lett. b OPP3).

Per questo motivo le prestazioni di

vecchiaia possono essere versate al più presto 5 anni prima del raggiungimento

dell’età ordinaria della rendita AVS, un versamento anticipato (vale a

dire un riscatto) essendo possibile

unicamente nei casi eccezionali (inizio di un’attività lavorativa

indipendente, emigrazione, acquisto di anni di contribuzione nel 2. pilastro,

finanziamento dell’abitazione, in determinate circostanze in caso di

invalidità) disciplinati dall’art. 3

cpv. 2 e 3 OPP3 (DTF 135 III 289 consid. 5.1; DTAF C-7917/2010 del 20 novembre 2012 consid. 8.1;

Kratz-Ulmer, op. cit., pp. 191-193; Guisan, op. cit., pp. 70-71;

Schneider/Merlino/Mange, op. cit., art. 82 n. 34). Le prestazioni garantite da contratti o convenzioni di

previdenza vincolata sono fondate sulla LPP e non possono essere distratte

dallo scopo previdenziale assegnato dalla legge poiché gli averi versati sono

destinati, appunto, esclusivamente e irrevocabilmente a questo scopo (DTF

121.

III 285 consid. 1d), per il che, pri-ma del realizzarsi delle condizioni che

permettono di ottenere il pagamento delle prestazioni giusta l’art. 3 OPP3,

l’assicurato per-de il potere di disposizione sul capitale anche in caso di

necessità (DTF 121 II 285 consid. 1d).

Le

forme di previdenza previste nel quadro del pilastro 3a sono accessibili a

tutte le persone che esercitano un’attività lucrativa, costituendo un

complemento al 1° e al 2° pilastro, ritenuto che i contributi massimi versabili

sono stabiliti dalla legge. I dettagli relativi ai beneficiari (il cui ordine è

fissato dalla legge al fine di assi-curare lo scopo previdenziale) e al

pagamento delle prestazioni sono regolati agli artt. 2 e segg. OPP3. Uno

scioglimento del contratto non è altrimenti possibile, come accennato, prima

dell’età AVS.

Ulteriore

aspetto importante è il divieto di principio (pena la nullità del relativo

negozio) di cedere, costituire in pegno (possibile unicamente per la proprietà

abitativa destinata all’uso proprio) o compensare diritti alle prestazioni

(art. 4 OPP3 in relazione all’art. 39 LPP). Inoltre, il diritto a prestazioni

dall’assicurazione non può essere pignorato né incluso nella massa fallimentare

prima della scadenza (art. 92 LEF; Guisan, op. cit., p. 70 nota 33; DTF 121 III

285.

consid. 1d).

Sono

riconosciute solo due forme di previdenza vincolata ai sensi dell’art. 82 LPP e

meglio, giusta il menzionato art. 1 OPP3, il contratto di previdenza vincolata

concluso con gli istituti di assicurazione (sottoposti

alla sorveglianza delle assicurazioni o di diritto pubblico secondo l’art. 67

cpv. 1 LPP) e la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le

fondazioni bancarie. Si tratta dunque di assicurazioni sulla vita, conti o

depositi di previden-za. Per

contratti di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali

d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso di morte,

comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio

o d’invalidità (art. 1 cpv. 3 OPP3).

2.3.2

La

previdenza individuale libera (pilastro 3b) è invece per sua natura flessibile

ed è costituita dai risparmi personali quali denaro contante, libretti di

risparmio, assicurazioni vita, depositi bancari, ecc. La persona può disporre

liberamente e in ogni momento di questi averi. Non sono date delle deduzioni

fiscali (se non nei limiti delle deduzioni generali previste per le

assicurazioni, cfr. infra consid. 2.5.1).

Può rivestire qualsiasi forma

nei limiti della LCA e delle condizioni generali d’assicurazione.

Si

parla di previdenza libera in presenza di risparmi individuali ordinari o di polizze

assicurative (assicurazioni sulla vita) che non sono irrevocabilmente destinate

ad uno scopo di previdenza e di cui il beneficiario (non necessariamente attivo

professionalmente) può quindi, come accennato, disporre liberamente in ogni

momento, anche sotto forma di cessione a terzi o messa in pegno (per qualsiasi

scopo) o di anticipi sulla polizza. Nella previdenza vincolata la cerchia e

l’ordine delle persone beneficiarie è stabilito dalla legge (art. 2 OPP3), i

beneficiari nell’ambito della previdenza libera possono invece essere designati

liberamente nel rispetto unicamente del-la porzione legittima. Non essendoci in

linea generale alcun privilegio sul piano fiscale, non vi è alcuna limitazione

quanto all’entità dei premi versabili. Inoltre, uno scioglimento anticipato del

contratto è di principio possibile e la durata del rapporto previdenziale così

come la data del versamento delle prestazioni possono essere scelte liberamente

(Guisan, op. cit., p. 71; DTF 121 III 285 consid. 1c).

Prodotti misti d’assicurazione che combinano i pilastri

3a e 3b non sono ammessi (STF 2A.292/2006 del 15 gennaio 2007 consid. 4, DTF

135.

III 289 consid. 5.3).

2.4

Polizza

CV 1 n. __________

Nel

caso in disamina appare evidente che per quanto riguarda la polizza CV 1 n. __________

emessa il 28 aprile 2014 si tratta di previdenza vincolata di cui all’art. 1

OPP3 in relazione all’art. 82 cpv. 2 LPP, ciò che i patrocinatori di CV 1 tentano

ora, con argomenti che rasentano la temerarietà e che paiono, a tratti, ai

limiti dell’abuso di diritto, di mettere in discussione.

Anzitutto

la polizza è denominata ”__________” (doc. B, doc. 4). Nella documentazione

prodotta da CV 1 medesima relativa a questa polizza è sempre e costantemente

fatto esplicito riferimento ad un’assicurazio-ne di “Previdenza vincolata” rispettivamente

di “pilastro 3a” (oltre al già citato doc. 4, cfr. doc. 5 e sub doc. I.1

le lettere CV 1 1. febbraio 2018 e 7 maggio 2019), quando si consideri inoltre

che ogni anno CV 1 ha rilasciato l’attestazione fiscale concernente la

deducibilità dei premi pagati intitolata “Bescheinigung über

Vorsorgebeiträge Art. 81 Abs. 3 BVG, Art. 8 BVV3” (doc. I.7).

Giova

ricordare che contratti assicurativi di questo tipo devono essere sottoposti

per esame ed approvazione (tramite decisone formale; DTF 124 III 383)

all’amministrazione federale delle contribuzioni (art. 1 cpv. 4 OPP3), ciò che

si presume essere il caso per la polizza in questione (oppure CV 1 offrirebbe e

metterebbe in circolazione, rilasciando annualmente attestati fiscali ai sensi

dell’art. 8 OPP3, polizze denominate “previdenza vincolata”,“pilastro 3a”

ma che in realtà – secondo la tesi sostenuta con non po-ca leggerezza nella

risposta di causa – non sarebbero tali?).

Dal

tenore della polizza si rilevano per il resto i tipici elementi della forma

previdenziale vincolata: è assicurato un capitale in caso di vita il 1. marzo

2042.

(anno di compimento del 64° anno di età della stipulante, nata nel 1978,

ciò che corrisponde ai dettami dell’art. 3 cpv. 1 OPP3 con riferimento all’art.

21.

cpv. 1 LAVS) o di decesso, una rendita in caso d’incapacità di guadagno

nonché l’esonero dal pagamento del premio in caso d’incapacità di guadagno con

un periodo d’attesa di 3 mesi. In caso di decesso, contrariamente all’errato

assunto della convenuta, beneficiari sono i suoi eredi come previsto al

capitolo 3 delle Condizioni supplementari per le assicurazioni vincolate sulla

vita __________ (sub doc. 4) che riporta ad litteram il tenore degli artt. 2 e

segg. OPP3 relativi ai beneficiari (le Condizioni __________ sono indicate

nella polizza quale parte integrante del contratto). I contributi (premi)

pagati sono deducibili fiscalmente ogni anno, come specificato a pagina 7 delle

“Basi contrattuali” (doc. B; doc. I.7 contenente le già menzionate attestazioni

fiscali annuali rilasciate da CV 1). È pure esclusa la concessione del prestito

sulle polizze (art. 2.1). Contrariamente a quanto sostenuto in risposta di

causa in chiaro contrasto con le tavole processuali, per la costituzione in

pegno la cessione e la compensazione le Condizioni __________ rimandano

all’applicazione dell’OPP3 e ne riportano per esteso l’art. 4.

La

polizza prevede altresì la partecipazione alle eccedenze secondo un modello “__________”

previsto nelle “Basi contrattuali” (p. 6 e nella relativa polizza),

senza che sia dato a divedere – né CV 1, venendo meno così al proprio obbligo

di sostanziare, ne indica in alcun modo i pertinenti motivi – in cosa consista

l’incompatibilità di tale partecipazione secondo suddetto modello (u-tilizzo

delle eccedenze per l’acquisto di ulteriori parti di fondi; cfr. art. 8.3 cpv.

4.

Condizioni supplementari __________; cfr. comunicazioni eccedenze sub doc.

I.6) con la previdenza vincolata ed in particolare con l’art. 5 OPP3 (cfr.

anche art. 2.2 Condizioni supplementari __________ che pone delle limitazioni,

per la previden-za vincolata, quo all’acquisto di parti di fondi). In ogni caso

non v’è chi non veda come si tratti di accrediti a favore del capitale di

previdenza vincolata.

Per

il resto, per quanto riguarda le disposizioni relative alla “trasformazione”

indicate in risposta di causa, senza ulteriori specificazioni, quali elementi

caratterizzanti un’assicurazione di previdenza libera, non vengono per nulla

indicati i motivi ed in che misura queste condizioni contrattuali, alla luce

delle già citate speci-fiche norme contrattuali (doc. B), delle disposizione

della OPP3 e di quelle indicate nella polizza __________, si applichino alla

fattispecie che ci occupa, e in che misura e per quale ragione possono essere

considerate unicamente tipiche di una polizza di previden-za libera. Giova in

ogni caso sottolineare che, contrariamente a quello che sembra essere il

convincimento (manifestamente errato) espresso nella risposta di causa, la “trasformazione”

di cui alle Condizioni __________ e __________ concerne il passaggio ad

assicurazione con esonero dal pagamento dei premi, mentre non è dato a divedere

perché quella che viene (sempre erroneamente) indicata come “garanzia di

trasformazione” (si tratta in re-altà di “garanzia di cambiamento”)

di cui alle Condizioni __________ – e che concerne l’esonero da nuovo controllo

medico in caso di passaggio (da un’assicurazione in caso di decesso) ad

un’assicurazione sulla vita con prestazioni in caso di decesso – sia

d’impedimento alla qualifica di previdenza vincolata, quando si consideri non

da ultimo come la polizza in parola risulti già essere – ciò che sembra sfuggire

a parte convenuta – un’assicurazione sulla vita con prestazioni anche in caso

di decesso.

Stanti,

infine, le citate disposizioni inderogabili di cui alle Condizioni __________

sulle assicurazioni vincolate (sub. doc. 4), un riscatto della polizza è

possibile solo alle rigorose condizioni poste dall’art. 3 OPP3.

Si

tratta pertanto di una forma di previdenza vincolata di cui all’art. 1 OPP3 in

relazione all’art. 82 cpv. 2 LPP.

Ne

segue che, per quanto riguarda la polizza CV 1 n. __________, essendo l’attrice

domiciliata nel Cantone Ticino e trattandosi di controversia nell’ambito del

pilastro 3a, è data la competenza territoriale e materiale dello scrivente

Tribunale.

2.5

Per

quanto concerne la polizza CV 1 n. __________ e la polizza CV 2 n. __________,

le stesse costituiscono per contro – e a non aver dubbi – contratti di

previdenza libera (pilastro 3b) e ciò per i motivi che seguono.

2.5.1

Polizza

CV 1 __________

Dal

fascicolo risulta che la polizza – stipulata dall’attrice il 25 luglio 2016 e

denominata “__________”, “__________” (doc. C, doc. II.2, II-3, sub

II-4) – prevede prestazioni per la prima persona assicurata (__________, figlia

della contraente) in caso di vita, di decesso (cfr. Condizioni generali __________

e Condizioni complementari __________) e di incapacità di guadagno con esonero

dal pagamento dei premi dopo 3 mesi (cfr. Condizioni complementari __________),

per la seconda persona assicurata (AT 1), invece, prestazioni in caso di decesso

e d’incapacità di guadagno sempre con esonero dal pagamento dei premi dopo 3

mesi (doc. C, doc. 5, doc. II-1, II-2). Conformemente al tipo di previdenza

indicato sulla polizza (“__________”), la stessa, a differenza della predetta

polizza n. __________, non prevede né richiama l’applicazione delle

disposizioni della OPP3. Fra le condizioni generali d’assicurazione applicabili

al contratto non figurano (a diffe-renza della polizza n. __________)

condizioni supplementari per le assicurazioni vincolate sulla vita e non vi è

pertanto rimando o richiamo alcuno alle disposizioni di cui agli artt. 2 e

segg. OPP3 (doc. II-2). Come emerge dagli atti, per i premi pagati a CV 1 non è

quindi data la possibilità di deduzione fiscale giusta la OPP3 (cfr. in

particolare il progetto assicurazione bambini __________ sub doc. II-2, la comunicazione

17.

gennaio 2019 sub doc. II-3, le informazioni e certificati sub doc. II-4). Diversamente

dalla polizza n. __________, l’attrice infatti non risulta – né lo sostiene – aver

mai

beneficiato di alcuno sgravio fiscale e nessuna attestazione risul-ta

essere mai stata emessa dalla CV 1 ai fini della deduzione fisca-le ai sensi

della OPP3. Il trattamento fiscale della polizza è d’altronde esplicitamente

illustrato nel progetto di contratto di cui al doc. II-2, dove è in particolare

evidenziata la non deducibilità di principio dei premi trattandosi di pilastro

3b e che il valore di riscatto è soggetto all’imposta sulla sostanza (i

certificati fiscali per “__________” rilasciati da CV 1 al-l’inizio di

ogni anno (sub doc. II-3,II-4) nulla hanno a che fare con il trattamento

fiscale di cui all’art. 7 OPP3, ma si riferiscono all’e-ventuale deducibilità

in misura limitata nell’ambito del forfait deducibile per premi di cassa

malati, interessi di capitale a risparmio e premi d’assicurazione sulla vita (cfr.

art. 32 lett. f Legge tributaria del 21 giugno 1994; RL 640.100; cfr. anche art.

33.

cpv. 1 lett. g LIFD).

Non

vi è neppure conformità all’art. 2 OPP3 per quanto concerne i beneficiari del

capitale assicurato in caso di vita, la polizza prevedendo segnatamente il

versamento di un capitale di fr. 13'238 in favore della figlia __________ il 1.

settembre 2032, atteso che il citato disposto d’ordinanza indica invece

imperativamente quali beneficiari in caso di sopravvivenza l’intestatario della

previdenza (in casu l’attrice). Anche per le prestazioni in caso di morte la

polizza contempla quale beneficiaria sempre la figlia __________, ciò che non

corrisponde a non aver dubbi a quanto stabilito all’art. 2 cpv. 1 lett. b OPP3,

l’attrice essendo coniugata (doc. C, doc. 5, doc. II.1). L’attrice, contraente,

ha quindi liberamente scelto i beneficiari, contrariamente a quanto disposto

dall’art. 2 OPP3 e conformemente invece all’art. 5 Condizioni generali __________

(sub doc. 5).

Il

riscatto/risoluzione del contratto della polizza, inoltre, è possibile ai sensi

dell’art. 10.1 Condizioni complementari __________, del-l’art. 10 Condizioni

complementari __________ e dell’art. 9.1 Condizioni complementari __________

(tutte sub doc. 5) e non si applicano quindi le condizioni di cui all’art. 3

OPP3 (cfr. supra consid. 2.3.1).

Infine,

il diritto a prestazioni derivanti dal contratto d’assicurazione può essere

ceduto a terzi o costituito in pegno (art. 5.2 Condizioni generali __________,

sub doc. 5), a differenza di quanto stabilito perentoriamente, per la

previdenza vincolata, dall’art. 4 OPP3.

2.5.2

Polizza

CV 2 n. __________

La

polizza, denominata “__________” e stipulata da AT 1 con inizio d’assicurazione

il 1. maggio 2006, indica quali persone assicurate __________ (figlio

dell’attrice) – con diritto a un capitale in caso di vita con scadenza il 30

aprile 2026 e in caso di decesso – e l’attrice medesima con diritto alla

liberazione dal pagamento dei premi, sia in caso di morte della persona adulta

coassicurata sia in caso d’incapacità di guadagno o di compromissione di

funzionalità fondamentali (VIII-3).

La

polizza, le condizioni generali d’assicurazione (in caso di vita e decesso) e

le condizioni complementari (per l’esenzione dai premi e per rendite temporanee

per superstiti) (tutte sub doc. VIII-3) non operano rimando alcuno alla OPP3,

né contengono disposizioni che ricalchino il tenore o il contenuto di quelle di

cui agli artt. 2 e segg. dell’Ordinanza.

In

caso di vita della stipulante la polizza prevede il versamento del capitale

assicurato (fr. 21'731) al figlio __________, clausola, questa, che evidentemente

non permette di qualificare la polizza quale contratto di previdenza vincolata,

la soluzione prevista essendo incompatibile con l’art. 2 cpv. 1 lett. a OPP3

che impone segnata-mente quale beneficiario esclusivo in caso di sopravvivenza

l’intestatario della previdenza (in casu l’attrice; l’art. 5 Condizioni

generali sancisce la libera scelta del beneficiario). In ogni caso, l’attrice

essendo nata il 1. agosto 1978, anche il termine (16 gennaio 2026) previsto per

il versamento del capitale in vita mal si concilia con il precetto di cui art.

3.

cpv. 1 OPP3, giusta il quale le prestazioni diventano esigibili al

raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS e possono essere versate al

più presto 5 anni prima di tale momento (invece, come accennato sopra, uno

degli elementi caratteristici della previdenza libera è la possibilità di

scegliere la data del versamento delle prestazioni). Anche per le prestazioni

in caso di decesso la soluzione prevista nella polizza, che indica quale

beneficiario il figlio, è inconciliabile con il tenore del-l’art. 2 cpv. 1

lett. b OPP3, l’intestataria della previdenza essendo, come detto, coniugata.

Non

contenendo né la polizza né le condizioni d’assicurazione versate agli atti

clausole relative alla cessione e costituzione in pegno, fa stato quanto

previsto dalla LCA (applicabile in virtù del-l’art. 15.1 Condizioni generali) e

quindi la facoltà di cessione e costituzione in pegno secondo l’articolo 73 LCA.

Riscatto

e disdetta, infine, sono possibili alle condizioni di cui all’art. 13

Condizioni generali (cfr. anche art. 13 Condizioni d’assi-curazione

complementare e art. 6 Condizioni complementari per il caso di morte).

2.5.3

Ne

consegue che laddove ha per oggetto la rivendicazione di prestazioni derivanti

dalle polizze CV 1 n. __________ e CV 2 n. __________, la petizione deve essere

dichiarata irricevibile per carenza di competenza ratione materiae, essendo

data la competenza del giudice civile.

2.6

Occorre

quindi unicamente esaminare se in relazione alla polizza CV 1 n. __________ AT

1.

può far valer il diritto all’esonero dal pagamento dei premi a seguito di

incapacità al guadagno. La questione non può che essere risolta negativamente

per i motivi che seguono.

2.6.1

L’attrice rivendica segnatamente l’esonero totale a far tempo dal 4 agosto

2017, subordinatamente l’esonero totale a far tempo dal 4 agosto 2017 fino al

21.

febbraio 2018 e successivamente, a contare dal 22 febbraio 2018, l’esonero

parziale (15%). Essa fon-da la sua pretesa sul fatto che – facendo riferimento

al doc. B – in caso d’incapacità di guadagno la polizza prevede l’esonero dal

pagamento dei premi dopo un periodo d’attesa di 3 mesi (al massimo fino al 1.

marzo 2024), sostenendo come non sia richiesto un grado di “inabilità”

minimo per poter beneficiare dell’esonero ed evidenziando come sulla base dei

certificati medici di cui ai doc. H (certificato [non datato] del dr. __________,

medico curante), E (rapporto 14 luglio 2017 del dr. __________, internista e

perito SIM), F (rapporto 9 novembre 2017 del dr. __________, reumatologo), G (certificato

30.

luglio 2019 del dr. __________, psichiatra) e M (rapporto 13 dicembre 2010

del dr. __________) essa presenta una totale “incapacità lavorativa”. A

mente dell’attrice va in ogni caso tenuto conto della decisione AI emanata il

20.

gennaio 2020 e che “certifica un’inabilità lavorativa di almeno il 15%”,

ciò che giustifica il riconoscimento di un esonero di almeno in tale

proporzione “a far tempo dal 21 febbraio 2018”.

Dal

canto suo CV 1 motiva il diniego di prestazioni argomentando, per quanto qui

interessa: che la polizza prevede l’esonero dopo 3 mesi di attesa e in caso di

“incapacità al guadagno” almeno del 25%; che le certificazioni del

medico curante dr. __________ contenute nei questionari compilati su richiesta di

CV 1 (sub. doc. 6.1-6.4) come pure quelle del reumatologo dr. __________ (doc.

F), del neurologo dr. __________ (doc. 7) non consentono di ritenere

l’assicurata “inabile al lavoro in un’attività che le si possa ragionevolmente

richiedere” ai sensi dell’art. 1.1 Condizioni complementari __________; che

la perizia della psichiatra __________ allestita per __________ (doc. I) attesta

una piena capacità nell’attività professionale intrapresa come in ogni altra

attività adeguata. Evidenzia altresì come alla medesima conclusione sia giunto

l’Ufficio AI che con decisione 29 gennaio 2020, sulla base di una perizia

pluridisciplinare che CV 1 – erroneamente – attribuisce al SMR (trattasi infatti

di perizia __________) ha stabilito un grado d’invalidità del 15%. Evidenziando

come l’assicurata non presenti un’incapacità di guadagno pari o superiore al

25%, postula nel merito la reiezio-ne della petizione.

Di

transenna notasi che dagli atti risulta che CV 1 ha comunque riconosciuto

prestazioni sino all’8 aprile 2018 (non è dato invece di sapere da quando, gli

atti prodotti essendo incompleti; forse dal 4 maggio 2017 come per la polizza

3b n. __________ [cfr. doc. L, lettera CV 1 29 maggio 2019 sub doc. I.1 e conteggi

prestazioni sub doc. II.6]).

2.6.2

La

polizza n. __________ – come pure le “Basi contrattuali” (doc. B) –

prevede quale prestazione in caso d’incapacità di guadagno l’e-sonero dal

pagamento dei premi con un termine d’attesa di 3 mesi. Come espressamente

indicato sia nelle “Basi contrattuali” che nella polizza (doc. 4 p. 3,

doc. B p.1) quali condizioni d’assicu-razione si applicano – ciò che sembra

sfuggire all’attrice – tra l’altro e per quanto qui interessa le “Condizioni

complementari per l’esonero dal pagamento dei premi e il versamento d’una

rendita in caso d’incapacità di guadagno” (Condizioni complementari __________;

sub. doc. 4), il cui art. art. 1.1 prevede che “Sussiste incapacità di

guadagno se la persona assicurata, in seguito ad u-na malattia obiettivamente

accertabile dal medico o ad infortunio, non è in grado di esercitare la sua

attività professionale o un’altra attività lucrativa che gli si possa

ragionevolmente richiedere. Si può ragionevolmente richiedere un’attività che

corrisponda alle capacità e alla condizione sociale della persona assicurata”

e il cui art. 4.1 stabilisce che “Il grado di prestazione corrisponde al

grado dell’incapacità di guadagno se questo raggiunge almeno il 25% ed è

inferiore al 66 2/3%. Se il grado dell’incapacità di guadagno è inferiore al

25% non sussiste alcun diritto a prestazioni; se è almeno del 66

2/3% il grado di prestazione ammonta al 100%” (sottolineatura del

redattore).

2.6.3

In DTF 141 V 439 il TF ha stabilito che

per la determinazione del grado di incapacità al guadagno nel pilastro 3a, i principi generali vigenti nella previdenza professionale

obbligatoria relativi all'effetto vincolante per gli istituti di previdenza

delle decisioni degli organi AI non possono essere applicati sussidiariamente.

In DTF 141 V 405 l’alta Corte ha però precisato che in assenza di disposizioni legali e

regolamentari, i principi relativi all'adeguamento di una rendita d'invalidità

nel secondo pilastro sono applicabili per analogia e in via sussidiaria anche

al pilastro 3a. Il TF ha comunque pure deciso che alla nozione d’invalidità nel

pilastro 3a non va dato un senso più esteso rispetto a quella utilizzata nel 2°

pilastro (STF 2A.292/2006 del 16 gennaio 2007 consid. 6.4, 9C_218/2015 del 15

ottobre 2015 consid. 6.2) (in argomento cfr. Berger, Die Bindungswirkung der

Invaliditätsbemessung der IV, in: HAVE 2017, p. 132, 141; Stauffer, Berufliche

Vorsorge, 2019, p. 819).

Giusta

l’art. 1.4 Condizioni complementari __________, per la determinazione del grado

d’incapacità di guadagno il reddito lucrativo determinante viene confrontato

con quello che la persona assicurata percepisce o potrebbe ancora percepire

dopo l’insorgere dell’incapacità di guadagno. La differenza espressa in

percentu-ale del reddito lucrativo determinante dà il grado d’incapacità di

guadagno e nel calcolo vengono inclusi i redditi di compensazio-ne ossia i

redditi risultanti dall’insorgere dell’incapacità di guadagno. Inoltre, per

l’art. 5.2 la prova dell’incapacità di guadagno de-ve essere fornita mediante

un questionario messo a disposizio-ne dalla CV 1, il quale dev’essere compilato

e firmato dall’assicura-to e dal medico curante, mentre che l’art. 5.3 dispone

che la CV 1 può chiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni e prove,

con spese a carico del contraente.

2.6.4

Nel

caso di specie, sulla base della perizia __________ del 12 novembre 2019, con

la già citata decisione 29 gennaio 2020 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di

prestazioni presentata da AT 1 nell’ottobre 2017, il tasso d’invalidità accertato

(15%) essendo inferiore al tasso minimo pensionabile (40%). Come detto la

decisione 29 gennaio 2020 è stata confermata dallo scrivente Tribunale che con

sentenza 32.2020.31 del 15 ottobre 2020, confermando la correttezza e la

fedefacenza della perizia __________, ha respinto il ricorso presentato da AT 1

personalmente.

Ora,

la valutazione sia della capacità lavorativa che della capacità di guadagno

operata in ambito AI sulla scorta dell’approfondita e dettagliata perizia

pluridisciplinare __________ (cfr. XI-2) – che l’attrice non è stata in grado

di validamente mettere in discussione in sede di ricorso AI (cfr. STCA

32.2020.31

consid. 2.5) né tanto meno nella presente sede – può senz’altro

essere posta alla base del giudizio circa l’incapacità di guadagno ai sensi dei

citati artt. 1.1 e 1.4 Condizioni __________ per la cui determinazione, come

accennato, può essere fatto capo non solo alla valutazione del medico curante

(art. 5.2) ma anche ad altri mezzi di prova (art. 5.3). Va al proposito fatta

presente la STF 9C_218/2015 del 15 ottobre 2015 riguardante una fattispecie

dove, in quanto – come nel caso che qui ci occupa – non prestava il fianco a

critiche, la valutazione del grado d’incapacità di guadagno operata in ambito

AI è stata validamente posta alla base della valutazione dell’incapacità di

guadagno nell’ambito della previdenza del pilastro 3a (trattavasi segnatamente

della liberazione dal pagamento dei premi e del versamento di una rendita in

caso di incapacità di guadagno).

La

perizia __________ conclude per una incapacità lavorativa del 15% da maggio

2017.

nell’attività svolta ed in altre attività unicamente per motivi psichici

rispettivamente l’Ufficio AI ha stabilito un’invali-dità del 15% dopo raffronto

dei redditi (cfr. decisione AI doc. N), ciò che appare del tutto compatibile

con i summenzionati criteri sanciti dagli artt. 1.1 e 1.4 Condizioni __________.

Non

v’è pure motivo di non considerare ai fini probatori le risultan-ze della

citata perizia psichiatrica del 21 febbraio 2018 della dr.ssa __________ che,

tracciando un quadro sostanzialmente sovrapponibile a quello riscontrato dalla

perita psichiatra del __________ dr.ssa __________, aveva concluso per una

piena capa-cità lavorativa nella professione svolta come anche in altre

attività adeguate. Come evidenziato nella STCA 32.2020.31 consid. 2.5, per la

specialista “la riduzione del 15% della capacità lavorativa era già

presente dal maggio 2017 e quindi anche quando il 15 febbraio 2018 la dr.ssa

med. __________ ha peritato l'assicurata per conto dell'assicuratore malattia,

il cui quadro che ha delineato era comunque in gran parte sovrapponibile a

quello riscontrato dalla perita del __________ nel giugno 2019”.

Quo alle valutazioni

dello psichiatra dr. __________ (sub doc. G e M prodotti dall’attrice) che

sostiene esservi una completa incapacità lavorativa per motivi psichici, basti

rimandare a quanto considerato dallo scrivente Tribunale nella STCA 32.2020.31 al

consid. 2.5:

"

Secondo il Tribunale, ciò contrasta

indubbiamente con le dichiarazioni del dr. med. __________, dal settembre 2018

psichiatra curante della ricorrente, che il 13 dicembre 2019 ha invece

sostenuto che essa presentava una totale incapacità lavorativa in presenza non

solo di un disturbo somatoforme, ma anche di una sindrome ansioso-depressiva.

Per un anno, a suo dire, lo stato psichico dell'assicurata non era migliorato

in modo concreto da avere conseguenze sulla sua capacità lavorativa. Poi, da

ottobre 2019 le condizioni psichiche sono apparse un poco migliorate, seppure

persisteva sempre una ridotta tolleranza allo stress e tendenza all'isolamento

sociale.

Quest'ultimo elemento, però, d'avviso del TCA si

scontra con la constatazione della perita psichiatra effettuata nel giugno

2019, secondo cui l'assicurata aveva un buon rapporto con il coniuge,

continuava ad occuparsi dei figli e aveva buoni rapporti con le sorelle.

Malgrado i vari disturbi somatici associati ad ansia espressi dall'interessata,

la specialista ha tuttavia rilevato che oggettivamente si era in presenza di un

mantenimento della strutturazione ed organizzazione della giornata e

dell'abituale funzionamento relazionale che privilegiava l'ambito

intrafamiliare.

Inoltre, il Tribunale evidenzia che il dr. med. __________

non ha oggettivato le sue affermazioni e non ha fornito un quadro dettagliato

delle condizioni di salute dell'assicurata.

Al riguardo, il dr. med. __________ del Servizio Medico

Regionale ha osservato che il

trattamento medicamentoso in atto risultava ridotto a una sola pastiglia al

giorno di Deanxit e che lo stesso curante ha riconosciuto che da pochi mesi era

in atto un leggero miglioramento.

Ciò porta a concludere che indipendentemente

dall'affermazione del dottor __________ secondo cui "ella non è riuscita

ad accettare alcun rinforzo della psicofarmacologia", e che va

relativizzata alla luce dell'obbligo della ricorrente di ridurre il danno e

quindi di sottoporsi alle necessarie cure mediche per migliorare le sue

condizioni di salute, la terapia farmacologica in essere non rispecchiava un

grave stato psichico tale da renderla totalmente inabile al lavoro come

dichiarato dal suo psichiatra.

In merito alla valenza delle osservazioni del medico

SMR occorre precisare che, benché egli non

sia specialista in materia e quindi le sue dichiarazioni non hanno pieno valore

probatorio (sul principio secondo cui la valutazione di medico non specialista

in materia non può per giurisprudenza avere pieno valore probatorio, cfr. STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid.

5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2; fra le ultime: STCA

32.2019.200

del 16 giugno 2020; STCA 32.2018.220 del 21 ottobre 2019), il

Tribunale non ha in specie motivo di discostarvisi, considerato che anche un

medico internista, sulla scorta delle sue conoscenze di base in materia, è in

grado di definire la non adeguatezza della terapia assunta dalla ricorrente

rispetto alle severe patologie che lo psichiatra curante le ha diagnosticato e

alle conseguenze che quest'ultimo ha valutato sulla sua capacità lavorativa.

Per quanto concerne l'ambito lavorativo, i periti hanno spiegato chiaramente i motivi per cui si

era in presenza di una piena capacità lavorativa in tutti gli ambiti

specialistici analizzati, fatta salva una riduzione del rendimento del 15% per

motivi psichici.

Il TCA non ha pertanto motivo di distanziarsi dalle

loro conclusioni, che peraltro sono state confermate dal Servizio Medico

Regionale in due occasioni in sede amministrativa il 15 novembre 2019 e, dopo

avere nuovamente analizzato l'intero caso dell'assicurata anche alla luce del

più recente referto medico prodotto dall'interessata, il 22 gennaio 2020.

Questa analisi non è stata contraddetta dalla

ricorrente sulla base di certificati medici che hanno oggettivato il suo

dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione medica

psichiatrica operata dall'Ufficio AI.

Infatti, come visto, il certificato del 13 dicembre

2019.

del dr. med. __________ non è in grado di contrastare le conclusioni

peritali. (…)”

Per

il resto, la surriferita certificazione (per altro non datata) del medico

curante dr. __________ (“Incap. lavorativa al 100% dal 4.5.17 a tuttora”,

doc. H) e le già citate valutazioni del reumatologo dr. __________ e

dell’internista dr. __________ prodotte con la petizione (doc. E e F) e a cui

l’attrice fa rifermento per motivare l’esistenza di una piena incapacità

lavorativa, sono già state debitamente considerate (unitamente alle altre

numerose pregresse valutazioni mediche, cfr. perizia __________ punto 2.1) dai periti

__________ che, come detto, dopo approfondita valutazione e con pertinenti motivazioni

hanno concluso per un’incapacità al lavoro del 15% per motivi psichici da

maggio 2017 (per completezza rilevasi che anche le ulteriori certificazioni di

decorso del dr. __________ allestite all’attenzione di CV 1 [doc. 6.1, 6.2 e

6.3] non apportano elementi di valutazione atti ad inficiare la validità della

perizia __________).

2.6.5

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, non essendovi motivo alcuno per

discostarsi dalla valutazione (medica) dell’incapacità lavorativa e di quella

(economica) dell’incapacità al guadagno stabilite in ambito AI, stante un’incapacità

al guadagno del 15%, per la polizza di previdenza vincolata CV 1 n. __________

l’assicurata non ha diritto alla liberazione dal pagamento dei premi.

2.7

In

conclusione, nei confronti di CV 2 la petizione dev’essere dichiarata

irricevibile. Nei confronti di CV 1, nella misura in cui ricevibile, la

petizione deve essere respinta.

Relativamente

alle polizze di previdenza libera CV 1 n. __________ e CV 2 n. __________,

richiamato il principio generale dell’obbligo di trasmissione all’autorità

competente (Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgerichts

des Kantons Zürich, 2009, §2 n. 14) ed applicandosi in concreto il foro del

contraente (per CV 1 cfr. art. 8.5 Condizioni generali __________, per CV 2

cfr. art. 15.8 cpv. 2 Condizioni generali), gli atti devono essere trasmessi al

Pretore del Distretto di __________ per i suoi incombenti.

2.8

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Nessuna

indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli

organismi con compiti di diritto pubblico (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169

consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164; per un caso di

previdenza vincolata cfr. SVR 2011 BVG n. 38, p. 140 consid. 5 e consid. 7 non

pubblicato in DTF 138 III 416).

Per

la vertenza riguardante la polizza di previdenza vincolata n. __________, a CV

1, che in tale contesto funge da organismo con compiti di diritto pubblico, non

si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF; STF 9C_867/ 2014 dell’11

agosto 2015, STF 9C_523/2013 del 28

gennaio 2014 consid. 6, non pubblicato in DTF 140 V 57 ma in SVR 2014 BVG Nr.

32.

S. 120).

Non

fungendo invece, per quanto attiene alle polizze di previdenza libera n. __________

e n. __________, da organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico, a

CV 2 e CV 1 spetta l’assegnazione di congrue ripetibili che appare equo cifrare

– dovendo essere commisurate in funzione del dispendio necessario per la

trattazione in modo mirato della questione dell’incompetenza materiale – in fr.

500.

per ciascuna delle parti convenute.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- In

quanto riferita alla polizza n. __________ della CV 1, la petizione è irricevibile.

2.- In

quanto riferita alla polizza n. __________ della CV 2, la petizione è irricevibile.

3.- In

quanto riferita alla polizza n. __________ della CV 1, la petizione è respinta.

4.- In

riferimento ai punti n. 1 e n. 2 del presente dispositivo, gli atti vengono

trasmessi alla Pretura di __________.

5.- Non

si percepiscono spese di procedura. Parte attrice rifonderà a ciascuna delle parti

convenute fr. 500 per ripetibili (IVA compresa).

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti