34.2020.6
Pretese relative a previdenza individuale 3a e 3b. Irricevibilità ratione materiae della petizione quo alle polizze 3b; trasmissione atti a Pretura. Respinte nel merito le richieste relative alla polizza 3a, ossia la domanda di esonero dal pagamento dei premi a seguito di incapacità al guadagno
19 novembre 2020Italiano38 min
19 novembre 2020
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2020.6-7
rg/gm
Lugano
Fatti
19 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 17 marzo 2020 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
1. CV
1
rappr. da: RA 3
Considerandi
2.
CV
2.
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale (pilastro 3a)
ritenuto in
fatto
1.1
AT
1, nata nel 1978, operaia di fabbrica di orologi (fino al 2017), in data 14
aprile 2014 e con effetto dal 1. marzo 2014 ha concluso – quale contraente e
persona assicurata – con CV 1 (in seguito: CV 1) un’assicurazione denominata “__________”
che prevede, tra l’altro, l’esonero dal pagamento dei premi in caso d’incapacità
di guadagno con un periodo d’attesa di 3 mesi; il 28 aprile 2014 CV 1 ha emesso
la relativa polizza assicurativa n. __________ (doc. B, doc. 4, doc. 4.1 e
4.2).
Il
25.
luglio 2016 AT 1 ha altresì stipulato con CV 1 un’assicurazione denominata “__________”
con effetto dal 1. settembre 2016, prevedente anch’essa, tra l’altro, sia per
la prima persona assicurata (la figlia __________) che per la seconda (AT 1)
l’esonero dal pagamento dei premi in caso d’incapacità di guadagno con un
periodo d’attesa di 3 mesi; la relativa polizza n. __________ è stata emessa da
CV 1 l’8 agosto 2016 (doc. II.1 e 2, doc. C, doc. 5).
1.2
Con
effetto dal 1. maggio 2006 AT 1 ha stipulato con CV 2 (in seguito: CV 2) un’assicurazione
denominata “__________” (persone assicurate AT 1 e il figlio __________) e la
relativa polizza n. __________ è stata rilasciata il 29 maggio 2006; quali
prestazioni la polizza contempla pure la liberazione dal pagamento dei premi in
caso d’incapacità al guadagno o di compromissione di funzionalità fondamentali
dal 181° giorno (doc. D, doc. VIII-3).
1.3
Attestata
con rapporto 14 luglio 2017 del dr. __________ per conto di __________ – quale
assicuratore d’indennità giornaliera per malattia – una sindrome ansiosa e
probabile sindrome del tunnel carpale bilaterale con incapacità lavorativa dal
4.
maggio 2017 (doc. E), con scritto 21 agosto 2017, allegando un certificato
del medico curante dr. __________ facente stato di una incapacità lavorativa
del 100% dal 4 maggio 2017, AT 1 ha chiesto a CV 1 l’esonero dal pagamento dei
premi in relazione alla polizza __________ (doc. H, doc. I.2 e I.4; cfr. anche
certificato medico 4 settembre 2017 del dr. __________ sub doc. I.4).
Nell’agosto 2017 AT 1 risulta pure aver rivendicato le medesime prestazioni in
relazione alla polizza CV 1 n. __________ (sub doc. I.1, I.3).
Con
rapporto medico 26 luglio 2017 indirizzato al medico curante, il neurologo dr. __________
ha concluso per l’assenza di una patologia neurologica con indicazione che si
tratta a suo giudizio di una sintomatologia da ricondurre ad un disturbo
somatoforme (doc. 6.1).
Hanno
fatto seguito, in particolare, la valutazione 9 novembre 2017 del reumatologo
dr. __________ con diagnosi di fibromialgia e sindrome ansioso-depressiva (doc.
F), la perizia psichiatrica 21 febbraio 2018 della dr. __________ allestita per
__________ con diagnosi di sindrome ansiosa non specificata (ICD-10 F41.9) e
sindrome da dolore somatoforme persistente (ICD-10 F45.4) ma concludente per
una totale capacità al lavoro sia nella precedente professione che in altra
attività adeguata (doc. I).
Con
rapporto 30 luglio 2019 lo psichiatra curante dr. __________, diagnosticata una
sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F45.4 e una sindrome
ansioso-depressiva ICD-10 F42.2 nonché un episodio depressivo di media entità
con tendenza a evoluzione cronica, ha valutato una totale incapacità lavorativa
dalla sua pre-sa a carico, ossia da settembre 2018 (doc. G). Con successivo
rapporto 13 dicembre 2019 lo psichiatra curante ha evidenziato l’assenza di
miglioramento, sino ad ottobre 2019, anche della capacità lavorativa ma con un
leggero miglioramento delle condizioni psichiche negli ultimi due mesi,
osservando comunque co-me la prognosi rimanga riservata e prendendo atto come
in ambi-to AI sia stata valutata (in sede di progetto di decisione) un’inabili-tà
lavorativa del 15% da maggio 2017 sulla base di una perizia pluridisciplinare __________
(doc. M).
Per
decisione 29 gennaio 2020, confermata dallo scrivente Tribunale con STCA
32.2020.31
del 15 ottobre 2020 (cfr. XI-1), l’Ufficio AI, sulla scorta della summenzionata
perizia __________ concludente per un’incapacità lavorativa del 15%, ha
stabilito – dopo raffronto dei redditi – un’incapacità al guadagno del 15% negando
di conseguenza all’assicurata il diritto a prestazioni (doc. N; STCA 32.2020.31
in particolare consid. 2.2 e 2.5, in doc. XI-2).
1.4
Con scritto 5 ottobre 2017 CV 1 ha comunicato a AT 1 di concederle per la
polizza __________ la liberazione dal pagamento dei premi (100%) dal 4 maggio
2017.
al 30 novembre 2017 (doc. II.6). Con scritto 9 aprile 2018 ha informato AT
1.
di concedere la suddetta prestazione sino al 28 febbraio 2018 (sub doc.
II.6). Sempre per la polizza __________, con scritto 8 maggio 2018 CV 1 ha
comunicato all’assicurata di averle riconosciuto il diritto al-l’esonero dal
pagamento dei premi (100%) dal 1. marzo 2018 all’8 aprile 2018, dal 9 aprile
2018.
l’incapacità di guadagno essendo inferiore al 25% (doc. J).
Per
lettera 29 maggio 2019 (sub doc. I.1) – prendendo posizione su refertazione
medica nel frattempo trasmessale dall’assicurata – CV 1 ha significato a
quest’ultima di attenersi alla precedente determinazione dell’8 maggio 2018 (riferita
in sé alla polizza __________, doc. J)
basata sulle risultanze della
perizia 21 gennaio 2018 allestita per __________ (doc. I); con successivo
scritto 6 genna-io 2020 CV 1 ha informato l’interessata di accordarle l’esonero
dal pagamento dei premi sino all’8 aprile 2018, dalla perizia __________ del 12
novembre 2019 risultando una abilità al lavoro tra l’85% e il 100% da maggio
2017.
e dal 9 aprile 2018 l’incapacità di guadagno essendo inferiore al 25%
(doc. L).
CV
2.
– cui l’attrice si era parimenti annunciata (per quanto è dato di capire, nel
novembre 2017, cfr. risposta di causa p. 3) ri-vendicando il diritto a
prestazioni contrattuali – risulta dagli atti a-verle concesso la liberazione
dal pagamento dei premi dal 9 a-prile 2017 (dal 4
maggio 2017 secondo quanto invece indicato nella risposta di causa
rispettivamente dal 1. maggio 2017 secon-do quanto riportato nello scritto 5
febbraio 2020 di CV 2) al 28 febbraio 2019 (cfr. doc. K, cfr. conteggio prestazioni
sub doc. K).
1.5
Con
la petizione in oggetto AT 1, tramite l’avv. RA 1, chiede, con motivazioni di
cui si dirà se necessario nel prosieguo, in via principale che venga “accertato
l’esonero totale dal pagamento dei premi delle polizze n. __________ (CV 1), __________
(CV 1) e __________(CV 2), per tutte retroattivamente a far tempo dal 4 agosto
2017.
fino ad oggi”, in subordine “l’esonero totale dal pagamento dei
premi delle polizze n. __________ (CV 1), __________ (CV 1) e __________(CV 2),
per tutte retroattivamente a far tempo dal 4 agosto 2017 fino al 21 febbraio
2018, successivamente l’esonero parziale al 15% dal pagamento dei premi delle
medesime polizze, per tutte retroattivamente a far tempo dal 22 febbraio 2018
fino ad oggi”.
1.6
Con
la risposta di causa CV 1, patrocinata dagli avv. RA 3, si oppone alla
petizione chiedendone la reiezione. In ordi-ne contesta la competenza dello
scrivente Tribunale a giudicare le richieste attoree, trattandosi, sia per la
polizza n. __________ che per la polizza n. __________, di previdenza non
vincolata (pilastro 3b) sottoposta alla giurisdizione civile. Contesta in ogni
caso nel merito – con argomenti di cui verrà detto per quanto occorra in segui-to
– l’esistenza, per entrambe le polizze e con riferimento ad entrambe le richieste
di giudizio dell’attrice, dei presupposti giustificanti la liberazione dal
pagamento dei premi, ossia l’esistenza di un’incapacità di guadagno almeno del
25%.
1.7
Rappresentata
dall’avv. RA 2, con la risposta di causa CV 2 eccepisce anch’essa la competenza
di questo Tribunale a statuire nel merito della lite, non avendo essa ad
oggetto pretese relative alla previdenza vincolata, la polizza __________
configurando un’assicurazione del pilastro 3b. Chiede in ogni caso di respingere
nel merito la petizione con argomenti di cui si dirà, se occorre, in appresso.
considerato in
diritto
2.1
La
presente vertenza può essere decisa nella composizione monocratica ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG non ponendosi questioni giuridiche di principio e non
essendo di rilevante importanza (per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove) (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2
L’attrice
fa valere nei confronti di entrambe le compagnie d’assicurazione convenute il
diritto a prestazioni derivanti – a suo dire – da polizze di previdenza
vincolata (pilastro 3a), segnatamente l’esonero dal pagamento dei premi a
seguito d’incapacità di guadagno.
Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1). Quo alla competenza
territoriale, giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel do-micilio
svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu
assunto. Il Tribunale di ultima istanza cantonale è pure
competente per controversie previdenziali con istituti (segnatamente fondazioni
bancarie o istituti
d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento
della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1
lett. a LPP) e a con-troversie con istituti (segnatamente quelli che offrono
forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti
dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP). La
competenza dei tribunali ex art. 73 LPP è riconosciuta quindi anche per le liti
concernenti la previdenza vincolata (pilastro 3a) (Messaggio concernente la 1a
revisione della LPP del 1° marzo 2000, BBl 2000, p. 2386 seg; STF 9C_1092/2009
del 29 aprile 2011 consid. 2; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo
2005, n. 1655). Il TF ha ammesso per le contestazioni in materia di pre-videnza
vincolata il foro alternativo del domicilio del proponente (STF 9C_944/2008 del
30.
marzo 2009 consid. 5.4; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, 2020,
art. 73 n. 105).
Occorre
anzitutto esaminare se è data la competenza ratione materiae dello scrivente
Tribunale – che entrambe le convenute contestano – ossia se le polizze CV 1 n. __________
e n. __________ rispettivamente la polizza CV 2 n. __________ costituiscono dei
contratti di previdenza vincolata oppure contratti di previdenza libera non
sottostanti alla giurisdizione speciale sancita dall’art. 73 cpv. 1 lett. b LPP
bensì a quella civile.
2.3
2.3.1
La
previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) presenta le caratteristiche illustrate
in appresso (in argomento cfr. in particolare Stauffer, Berufliche Vorsorge,
2019, pp. 811ss; Schneider/Merlino/Mange, in: Commentaire LPP et LFLP, 2020, art.
82.
n. 34; Kratz-Ulmer, Die Säule 3a
- eine Vorsorgeform mit teils öffentlich-rechtlichem und teils
privatrechtlichem Charakter, in: SZS 2019 pp. 189ss, 191-193; Guisan, Le
contrat de prévoyance liée conclus avec des établissements d’assurance, in:
Prévoyance professionnelle et fiscalité, CEDIDAC n. 7, pp. 61ss, 70-71; Laffely-Maillard, in: Commentaire romand
LIFD, 2017; Circolare AFC n. 18).
Anzitutto
la previdenza vincolata costituisce la forma di previden-za che merita di
essere incoraggiata tramite misure fiscali e una politica che faciliti
l’accesso alla proprietà (art. 111 cpv. 4 Cost. fed.). È orientata a lungo
termine ed è soggetta a prescrizioni ben precise per quanto riguarda durata del
contratto, versamenti e beneficiari. Il pilastro 3a ha il suo fondamento nel
secondo pilastro (DTF 121 III 285 consid. 1d) ed è oggetto della citata OPP3 (RS
831.461.3) emanata in adempimento del mandato contenuto al-l’art. 82 cpv. 2
LPP. La caratteristica essenziale del pilastro 3a ri-siede nei suoi accennati privilegi
fiscali: i premi versati sono fiscalmente deducibili mentre le prestazioni sono
imposte integralmente, come è il caso anche per il secondo pilastro (art. 7
OPP3). Altra caratteristica fondamentale è che la persona non può disporre
liberamente e in ogni tempo dei suoi averi, gli stessi essendo destinati
esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza (art. 1 cpv. 2 lett. b OPP3).
Per questo motivo le prestazioni di
vecchiaia possono essere versate al più presto 5 anni prima del raggiungimento
dell’età ordinaria della rendita AVS, un versamento anticipato (vale a
dire un riscatto) essendo possibile
unicamente nei casi eccezionali (inizio di un’attività lavorativa
indipendente, emigrazione, acquisto di anni di contribuzione nel 2. pilastro,
finanziamento dell’abitazione, in determinate circostanze in caso di
invalidità) disciplinati dall’art. 3
cpv. 2 e 3 OPP3 (DTF 135 III 289 consid. 5.1; DTAF C-7917/2010 del 20 novembre 2012 consid. 8.1;
Kratz-Ulmer, op. cit., pp. 191-193; Guisan, op. cit., pp. 70-71;
Schneider/Merlino/Mange, op. cit., art. 82 n. 34). Le prestazioni garantite da contratti o convenzioni di
previdenza vincolata sono fondate sulla LPP e non possono essere distratte
dallo scopo previdenziale assegnato dalla legge poiché gli averi versati sono
destinati, appunto, esclusivamente e irrevocabilmente a questo scopo (DTF
121.
III 285 consid. 1d), per il che, pri-ma del realizzarsi delle condizioni che
permettono di ottenere il pagamento delle prestazioni giusta l’art. 3 OPP3,
l’assicurato per-de il potere di disposizione sul capitale anche in caso di
necessità (DTF 121 II 285 consid. 1d).
Le
forme di previdenza previste nel quadro del pilastro 3a sono accessibili a
tutte le persone che esercitano un’attività lucrativa, costituendo un
complemento al 1° e al 2° pilastro, ritenuto che i contributi massimi versabili
sono stabiliti dalla legge. I dettagli relativi ai beneficiari (il cui ordine è
fissato dalla legge al fine di assi-curare lo scopo previdenziale) e al
pagamento delle prestazioni sono regolati agli artt. 2 e segg. OPP3. Uno
scioglimento del contratto non è altrimenti possibile, come accennato, prima
dell’età AVS.
Ulteriore
aspetto importante è il divieto di principio (pena la nullità del relativo
negozio) di cedere, costituire in pegno (possibile unicamente per la proprietà
abitativa destinata all’uso proprio) o compensare diritti alle prestazioni
(art. 4 OPP3 in relazione all’art. 39 LPP). Inoltre, il diritto a prestazioni
dall’assicurazione non può essere pignorato né incluso nella massa fallimentare
prima della scadenza (art. 92 LEF; Guisan, op. cit., p. 70 nota 33; DTF 121 III
285.
consid. 1d).
Sono
riconosciute solo due forme di previdenza vincolata ai sensi dell’art. 82 LPP e
meglio, giusta il menzionato art. 1 OPP3, il contratto di previdenza vincolata
concluso con gli istituti di assicurazione (sottoposti
alla sorveglianza delle assicurazioni o di diritto pubblico secondo l’art. 67
cpv. 1 LPP) e la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le
fondazioni bancarie. Si tratta dunque di assicurazioni sulla vita, conti o
depositi di previden-za. Per
contratti di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali
d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso di morte,
comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio
o d’invalidità (art. 1 cpv. 3 OPP3).
2.3.2
La
previdenza individuale libera (pilastro 3b) è invece per sua natura flessibile
ed è costituita dai risparmi personali quali denaro contante, libretti di
risparmio, assicurazioni vita, depositi bancari, ecc. La persona può disporre
liberamente e in ogni momento di questi averi. Non sono date delle deduzioni
fiscali (se non nei limiti delle deduzioni generali previste per le
assicurazioni, cfr. infra consid. 2.5.1).
Può rivestire qualsiasi forma
nei limiti della LCA e delle condizioni generali d’assicurazione.
Si
parla di previdenza libera in presenza di risparmi individuali ordinari o di polizze
assicurative (assicurazioni sulla vita) che non sono irrevocabilmente destinate
ad uno scopo di previdenza e di cui il beneficiario (non necessariamente attivo
professionalmente) può quindi, come accennato, disporre liberamente in ogni
momento, anche sotto forma di cessione a terzi o messa in pegno (per qualsiasi
scopo) o di anticipi sulla polizza. Nella previdenza vincolata la cerchia e
l’ordine delle persone beneficiarie è stabilito dalla legge (art. 2 OPP3), i
beneficiari nell’ambito della previdenza libera possono invece essere designati
liberamente nel rispetto unicamente del-la porzione legittima. Non essendoci in
linea generale alcun privilegio sul piano fiscale, non vi è alcuna limitazione
quanto all’entità dei premi versabili. Inoltre, uno scioglimento anticipato del
contratto è di principio possibile e la durata del rapporto previdenziale così
come la data del versamento delle prestazioni possono essere scelte liberamente
(Guisan, op. cit., p. 71; DTF 121 III 285 consid. 1c).
Prodotti misti d’assicurazione che combinano i pilastri
3a e 3b non sono ammessi (STF 2A.292/2006 del 15 gennaio 2007 consid. 4, DTF
135.
III 289 consid. 5.3).
2.4
Polizza
CV 1 n. __________
Nel
caso in disamina appare evidente che per quanto riguarda la polizza CV 1 n. __________
emessa il 28 aprile 2014 si tratta di previdenza vincolata di cui all’art. 1
OPP3 in relazione all’art. 82 cpv. 2 LPP, ciò che i patrocinatori di CV 1 tentano
ora, con argomenti che rasentano la temerarietà e che paiono, a tratti, ai
limiti dell’abuso di diritto, di mettere in discussione.
Anzitutto
la polizza è denominata ”__________” (doc. B, doc. 4). Nella documentazione
prodotta da CV 1 medesima relativa a questa polizza è sempre e costantemente
fatto esplicito riferimento ad un’assicurazio-ne di “Previdenza vincolata” rispettivamente
di “pilastro 3a” (oltre al già citato doc. 4, cfr. doc. 5 e sub doc. I.1
le lettere CV 1 1. febbraio 2018 e 7 maggio 2019), quando si consideri inoltre
che ogni anno CV 1 ha rilasciato l’attestazione fiscale concernente la
deducibilità dei premi pagati intitolata “Bescheinigung über
Vorsorgebeiträge Art. 81 Abs. 3 BVG, Art. 8 BVV3” (doc. I.7).
Giova
ricordare che contratti assicurativi di questo tipo devono essere sottoposti
per esame ed approvazione (tramite decisone formale; DTF 124 III 383)
all’amministrazione federale delle contribuzioni (art. 1 cpv. 4 OPP3), ciò che
si presume essere il caso per la polizza in questione (oppure CV 1 offrirebbe e
metterebbe in circolazione, rilasciando annualmente attestati fiscali ai sensi
dell’art. 8 OPP3, polizze denominate “previdenza vincolata”,“pilastro 3a”
ma che in realtà – secondo la tesi sostenuta con non po-ca leggerezza nella
risposta di causa – non sarebbero tali?).
Dal
tenore della polizza si rilevano per il resto i tipici elementi della forma
previdenziale vincolata: è assicurato un capitale in caso di vita il 1. marzo
2042.
(anno di compimento del 64° anno di età della stipulante, nata nel 1978,
ciò che corrisponde ai dettami dell’art. 3 cpv. 1 OPP3 con riferimento all’art.
21.
cpv. 1 LAVS) o di decesso, una rendita in caso d’incapacità di guadagno
nonché l’esonero dal pagamento del premio in caso d’incapacità di guadagno con
un periodo d’attesa di 3 mesi. In caso di decesso, contrariamente all’errato
assunto della convenuta, beneficiari sono i suoi eredi come previsto al
capitolo 3 delle Condizioni supplementari per le assicurazioni vincolate sulla
vita __________ (sub doc. 4) che riporta ad litteram il tenore degli artt. 2 e
segg. OPP3 relativi ai beneficiari (le Condizioni __________ sono indicate
nella polizza quale parte integrante del contratto). I contributi (premi)
pagati sono deducibili fiscalmente ogni anno, come specificato a pagina 7 delle
“Basi contrattuali” (doc. B; doc. I.7 contenente le già menzionate attestazioni
fiscali annuali rilasciate da CV 1). È pure esclusa la concessione del prestito
sulle polizze (art. 2.1). Contrariamente a quanto sostenuto in risposta di
causa in chiaro contrasto con le tavole processuali, per la costituzione in
pegno la cessione e la compensazione le Condizioni __________ rimandano
all’applicazione dell’OPP3 e ne riportano per esteso l’art. 4.
La
polizza prevede altresì la partecipazione alle eccedenze secondo un modello “__________”
previsto nelle “Basi contrattuali” (p. 6 e nella relativa polizza),
senza che sia dato a divedere – né CV 1, venendo meno così al proprio obbligo
di sostanziare, ne indica in alcun modo i pertinenti motivi – in cosa consista
l’incompatibilità di tale partecipazione secondo suddetto modello (u-tilizzo
delle eccedenze per l’acquisto di ulteriori parti di fondi; cfr. art. 8.3 cpv.
4.
Condizioni supplementari __________; cfr. comunicazioni eccedenze sub doc.
I.6) con la previdenza vincolata ed in particolare con l’art. 5 OPP3 (cfr.
anche art. 2.2 Condizioni supplementari __________ che pone delle limitazioni,
per la previden-za vincolata, quo all’acquisto di parti di fondi). In ogni caso
non v’è chi non veda come si tratti di accrediti a favore del capitale di
previdenza vincolata.
Per
il resto, per quanto riguarda le disposizioni relative alla “trasformazione”
indicate in risposta di causa, senza ulteriori specificazioni, quali elementi
caratterizzanti un’assicurazione di previdenza libera, non vengono per nulla
indicati i motivi ed in che misura queste condizioni contrattuali, alla luce
delle già citate speci-fiche norme contrattuali (doc. B), delle disposizione
della OPP3 e di quelle indicate nella polizza __________, si applichino alla
fattispecie che ci occupa, e in che misura e per quale ragione possono essere
considerate unicamente tipiche di una polizza di previden-za libera. Giova in
ogni caso sottolineare che, contrariamente a quello che sembra essere il
convincimento (manifestamente errato) espresso nella risposta di causa, la “trasformazione”
di cui alle Condizioni __________ e __________ concerne il passaggio ad
assicurazione con esonero dal pagamento dei premi, mentre non è dato a divedere
perché quella che viene (sempre erroneamente) indicata come “garanzia di
trasformazione” (si tratta in re-altà di “garanzia di cambiamento”)
di cui alle Condizioni __________ – e che concerne l’esonero da nuovo controllo
medico in caso di passaggio (da un’assicurazione in caso di decesso) ad
un’assicurazione sulla vita con prestazioni in caso di decesso – sia
d’impedimento alla qualifica di previdenza vincolata, quando si consideri non
da ultimo come la polizza in parola risulti già essere – ciò che sembra sfuggire
a parte convenuta – un’assicurazione sulla vita con prestazioni anche in caso
di decesso.
Stanti,
infine, le citate disposizioni inderogabili di cui alle Condizioni __________
sulle assicurazioni vincolate (sub. doc. 4), un riscatto della polizza è
possibile solo alle rigorose condizioni poste dall’art. 3 OPP3.
Si
tratta pertanto di una forma di previdenza vincolata di cui all’art. 1 OPP3 in
relazione all’art. 82 cpv. 2 LPP.
Ne
segue che, per quanto riguarda la polizza CV 1 n. __________, essendo l’attrice
domiciliata nel Cantone Ticino e trattandosi di controversia nell’ambito del
pilastro 3a, è data la competenza territoriale e materiale dello scrivente
Tribunale.
2.5
Per
quanto concerne la polizza CV 1 n. __________ e la polizza CV 2 n. __________,
le stesse costituiscono per contro – e a non aver dubbi – contratti di
previdenza libera (pilastro 3b) e ciò per i motivi che seguono.
2.5.1
Polizza
CV 1 __________
Dal
fascicolo risulta che la polizza – stipulata dall’attrice il 25 luglio 2016 e
denominata “__________”, “__________” (doc. C, doc. II.2, II-3, sub
II-4) – prevede prestazioni per la prima persona assicurata (__________, figlia
della contraente) in caso di vita, di decesso (cfr. Condizioni generali __________
e Condizioni complementari __________) e di incapacità di guadagno con esonero
dal pagamento dei premi dopo 3 mesi (cfr. Condizioni complementari __________),
per la seconda persona assicurata (AT 1), invece, prestazioni in caso di decesso
e d’incapacità di guadagno sempre con esonero dal pagamento dei premi dopo 3
mesi (doc. C, doc. 5, doc. II-1, II-2). Conformemente al tipo di previdenza
indicato sulla polizza (“__________”), la stessa, a differenza della predetta
polizza n. __________, non prevede né richiama l’applicazione delle
disposizioni della OPP3. Fra le condizioni generali d’assicurazione applicabili
al contratto non figurano (a diffe-renza della polizza n. __________)
condizioni supplementari per le assicurazioni vincolate sulla vita e non vi è
pertanto rimando o richiamo alcuno alle disposizioni di cui agli artt. 2 e
segg. OPP3 (doc. II-2). Come emerge dagli atti, per i premi pagati a CV 1 non è
quindi data la possibilità di deduzione fiscale giusta la OPP3 (cfr. in
particolare il progetto assicurazione bambini __________ sub doc. II-2, la comunicazione
17.
gennaio 2019 sub doc. II-3, le informazioni e certificati sub doc. II-4). Diversamente
dalla polizza n. __________, l’attrice infatti non risulta – né lo sostiene – aver
mai
beneficiato di alcuno sgravio fiscale e nessuna attestazione risul-ta
essere mai stata emessa dalla CV 1 ai fini della deduzione fisca-le ai sensi
della OPP3. Il trattamento fiscale della polizza è d’altronde esplicitamente
illustrato nel progetto di contratto di cui al doc. II-2, dove è in particolare
evidenziata la non deducibilità di principio dei premi trattandosi di pilastro
3b e che il valore di riscatto è soggetto all’imposta sulla sostanza (i
certificati fiscali per “__________” rilasciati da CV 1 al-l’inizio di
ogni anno (sub doc. II-3,II-4) nulla hanno a che fare con il trattamento
fiscale di cui all’art. 7 OPP3, ma si riferiscono all’e-ventuale deducibilità
in misura limitata nell’ambito del forfait deducibile per premi di cassa
malati, interessi di capitale a risparmio e premi d’assicurazione sulla vita (cfr.
art. 32 lett. f Legge tributaria del 21 giugno 1994; RL 640.100; cfr. anche art.
33.
cpv. 1 lett. g LIFD).
Non
vi è neppure conformità all’art. 2 OPP3 per quanto concerne i beneficiari del
capitale assicurato in caso di vita, la polizza prevedendo segnatamente il
versamento di un capitale di fr. 13'238 in favore della figlia __________ il 1.
settembre 2032, atteso che il citato disposto d’ordinanza indica invece
imperativamente quali beneficiari in caso di sopravvivenza l’intestatario della
previdenza (in casu l’attrice). Anche per le prestazioni in caso di morte la
polizza contempla quale beneficiaria sempre la figlia __________, ciò che non
corrisponde a non aver dubbi a quanto stabilito all’art. 2 cpv. 1 lett. b OPP3,
l’attrice essendo coniugata (doc. C, doc. 5, doc. II.1). L’attrice, contraente,
ha quindi liberamente scelto i beneficiari, contrariamente a quanto disposto
dall’art. 2 OPP3 e conformemente invece all’art. 5 Condizioni generali __________
(sub doc. 5).
Il
riscatto/risoluzione del contratto della polizza, inoltre, è possibile ai sensi
dell’art. 10.1 Condizioni complementari __________, del-l’art. 10 Condizioni
complementari __________ e dell’art. 9.1 Condizioni complementari __________
(tutte sub doc. 5) e non si applicano quindi le condizioni di cui all’art. 3
OPP3 (cfr. supra consid. 2.3.1).
Infine,
il diritto a prestazioni derivanti dal contratto d’assicurazione può essere
ceduto a terzi o costituito in pegno (art. 5.2 Condizioni generali __________,
sub doc. 5), a differenza di quanto stabilito perentoriamente, per la
previdenza vincolata, dall’art. 4 OPP3.
2.5.2
Polizza
CV 2 n. __________
La
polizza, denominata “__________” e stipulata da AT 1 con inizio d’assicurazione
il 1. maggio 2006, indica quali persone assicurate __________ (figlio
dell’attrice) – con diritto a un capitale in caso di vita con scadenza il 30
aprile 2026 e in caso di decesso – e l’attrice medesima con diritto alla
liberazione dal pagamento dei premi, sia in caso di morte della persona adulta
coassicurata sia in caso d’incapacità di guadagno o di compromissione di
funzionalità fondamentali (VIII-3).
La
polizza, le condizioni generali d’assicurazione (in caso di vita e decesso) e
le condizioni complementari (per l’esenzione dai premi e per rendite temporanee
per superstiti) (tutte sub doc. VIII-3) non operano rimando alcuno alla OPP3,
né contengono disposizioni che ricalchino il tenore o il contenuto di quelle di
cui agli artt. 2 e segg. dell’Ordinanza.
In
caso di vita della stipulante la polizza prevede il versamento del capitale
assicurato (fr. 21'731) al figlio __________, clausola, questa, che evidentemente
non permette di qualificare la polizza quale contratto di previdenza vincolata,
la soluzione prevista essendo incompatibile con l’art. 2 cpv. 1 lett. a OPP3
che impone segnata-mente quale beneficiario esclusivo in caso di sopravvivenza
l’intestatario della previdenza (in casu l’attrice; l’art. 5 Condizioni
generali sancisce la libera scelta del beneficiario). In ogni caso, l’attrice
essendo nata il 1. agosto 1978, anche il termine (16 gennaio 2026) previsto per
il versamento del capitale in vita mal si concilia con il precetto di cui art.
3.
cpv. 1 OPP3, giusta il quale le prestazioni diventano esigibili al
raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS e possono essere versate al
più presto 5 anni prima di tale momento (invece, come accennato sopra, uno
degli elementi caratteristici della previdenza libera è la possibilità di
scegliere la data del versamento delle prestazioni). Anche per le prestazioni
in caso di decesso la soluzione prevista nella polizza, che indica quale
beneficiario il figlio, è inconciliabile con il tenore del-l’art. 2 cpv. 1
lett. b OPP3, l’intestataria della previdenza essendo, come detto, coniugata.
Non
contenendo né la polizza né le condizioni d’assicurazione versate agli atti
clausole relative alla cessione e costituzione in pegno, fa stato quanto
previsto dalla LCA (applicabile in virtù del-l’art. 15.1 Condizioni generali) e
quindi la facoltà di cessione e costituzione in pegno secondo l’articolo 73 LCA.
Riscatto
e disdetta, infine, sono possibili alle condizioni di cui all’art. 13
Condizioni generali (cfr. anche art. 13 Condizioni d’assi-curazione
complementare e art. 6 Condizioni complementari per il caso di morte).
2.5.3
Ne
consegue che laddove ha per oggetto la rivendicazione di prestazioni derivanti
dalle polizze CV 1 n. __________ e CV 2 n. __________, la petizione deve essere
dichiarata irricevibile per carenza di competenza ratione materiae, essendo
data la competenza del giudice civile.
2.6
Occorre
quindi unicamente esaminare se in relazione alla polizza CV 1 n. __________ AT
1.
può far valer il diritto all’esonero dal pagamento dei premi a seguito di
incapacità al guadagno. La questione non può che essere risolta negativamente
per i motivi che seguono.
2.6.1
L’attrice rivendica segnatamente l’esonero totale a far tempo dal 4 agosto
2017, subordinatamente l’esonero totale a far tempo dal 4 agosto 2017 fino al
21.
febbraio 2018 e successivamente, a contare dal 22 febbraio 2018, l’esonero
parziale (15%). Essa fon-da la sua pretesa sul fatto che – facendo riferimento
al doc. B – in caso d’incapacità di guadagno la polizza prevede l’esonero dal
pagamento dei premi dopo un periodo d’attesa di 3 mesi (al massimo fino al 1.
marzo 2024), sostenendo come non sia richiesto un grado di “inabilità”
minimo per poter beneficiare dell’esonero ed evidenziando come sulla base dei
certificati medici di cui ai doc. H (certificato [non datato] del dr. __________,
medico curante), E (rapporto 14 luglio 2017 del dr. __________, internista e
perito SIM), F (rapporto 9 novembre 2017 del dr. __________, reumatologo), G (certificato
30.
luglio 2019 del dr. __________, psichiatra) e M (rapporto 13 dicembre 2010
del dr. __________) essa presenta una totale “incapacità lavorativa”. A
mente dell’attrice va in ogni caso tenuto conto della decisione AI emanata il
20.
gennaio 2020 e che “certifica un’inabilità lavorativa di almeno il 15%”,
ciò che giustifica il riconoscimento di un esonero di almeno in tale
proporzione “a far tempo dal 21 febbraio 2018”.
Dal
canto suo CV 1 motiva il diniego di prestazioni argomentando, per quanto qui
interessa: che la polizza prevede l’esonero dopo 3 mesi di attesa e in caso di
“incapacità al guadagno” almeno del 25%; che le certificazioni del
medico curante dr. __________ contenute nei questionari compilati su richiesta di
CV 1 (sub. doc. 6.1-6.4) come pure quelle del reumatologo dr. __________ (doc.
F), del neurologo dr. __________ (doc. 7) non consentono di ritenere
l’assicurata “inabile al lavoro in un’attività che le si possa ragionevolmente
richiedere” ai sensi dell’art. 1.1 Condizioni complementari __________; che
la perizia della psichiatra __________ allestita per __________ (doc. I) attesta
una piena capacità nell’attività professionale intrapresa come in ogni altra
attività adeguata. Evidenzia altresì come alla medesima conclusione sia giunto
l’Ufficio AI che con decisione 29 gennaio 2020, sulla base di una perizia
pluridisciplinare che CV 1 – erroneamente – attribuisce al SMR (trattasi infatti
di perizia __________) ha stabilito un grado d’invalidità del 15%. Evidenziando
come l’assicurata non presenti un’incapacità di guadagno pari o superiore al
25%, postula nel merito la reiezio-ne della petizione.
Di
transenna notasi che dagli atti risulta che CV 1 ha comunque riconosciuto
prestazioni sino all’8 aprile 2018 (non è dato invece di sapere da quando, gli
atti prodotti essendo incompleti; forse dal 4 maggio 2017 come per la polizza
3b n. __________ [cfr. doc. L, lettera CV 1 29 maggio 2019 sub doc. I.1 e conteggi
prestazioni sub doc. II.6]).
2.6.2
La
polizza n. __________ – come pure le “Basi contrattuali” (doc. B) –
prevede quale prestazione in caso d’incapacità di guadagno l’e-sonero dal
pagamento dei premi con un termine d’attesa di 3 mesi. Come espressamente
indicato sia nelle “Basi contrattuali” che nella polizza (doc. 4 p. 3,
doc. B p.1) quali condizioni d’assicu-razione si applicano – ciò che sembra
sfuggire all’attrice – tra l’altro e per quanto qui interessa le “Condizioni
complementari per l’esonero dal pagamento dei premi e il versamento d’una
rendita in caso d’incapacità di guadagno” (Condizioni complementari __________;
sub. doc. 4), il cui art. art. 1.1 prevede che “Sussiste incapacità di
guadagno se la persona assicurata, in seguito ad u-na malattia obiettivamente
accertabile dal medico o ad infortunio, non è in grado di esercitare la sua
attività professionale o un’altra attività lucrativa che gli si possa
ragionevolmente richiedere. Si può ragionevolmente richiedere un’attività che
corrisponda alle capacità e alla condizione sociale della persona assicurata”
e il cui art. 4.1 stabilisce che “Il grado di prestazione corrisponde al
grado dell’incapacità di guadagno se questo raggiunge almeno il 25% ed è
inferiore al 66 2/3%. Se il grado dell’incapacità di guadagno è inferiore al
25% non sussiste alcun diritto a prestazioni; se è almeno del 66
2/3% il grado di prestazione ammonta al 100%” (sottolineatura del
redattore).
2.6.3
In DTF 141 V 439 il TF ha stabilito che
per la determinazione del grado di incapacità al guadagno nel pilastro 3a, i principi generali vigenti nella previdenza professionale
obbligatoria relativi all'effetto vincolante per gli istituti di previdenza
delle decisioni degli organi AI non possono essere applicati sussidiariamente.
In DTF 141 V 405 l’alta Corte ha però precisato che in assenza di disposizioni legali e
regolamentari, i principi relativi all'adeguamento di una rendita d'invalidità
nel secondo pilastro sono applicabili per analogia e in via sussidiaria anche
al pilastro 3a. Il TF ha comunque pure deciso che alla nozione d’invalidità nel
pilastro 3a non va dato un senso più esteso rispetto a quella utilizzata nel 2°
pilastro (STF 2A.292/2006 del 16 gennaio 2007 consid. 6.4, 9C_218/2015 del 15
ottobre 2015 consid. 6.2) (in argomento cfr. Berger, Die Bindungswirkung der
Invaliditätsbemessung der IV, in: HAVE 2017, p. 132, 141; Stauffer, Berufliche
Vorsorge, 2019, p. 819).
Giusta
l’art. 1.4 Condizioni complementari __________, per la determinazione del grado
d’incapacità di guadagno il reddito lucrativo determinante viene confrontato
con quello che la persona assicurata percepisce o potrebbe ancora percepire
dopo l’insorgere dell’incapacità di guadagno. La differenza espressa in
percentu-ale del reddito lucrativo determinante dà il grado d’incapacità di
guadagno e nel calcolo vengono inclusi i redditi di compensazio-ne ossia i
redditi risultanti dall’insorgere dell’incapacità di guadagno. Inoltre, per
l’art. 5.2 la prova dell’incapacità di guadagno de-ve essere fornita mediante
un questionario messo a disposizio-ne dalla CV 1, il quale dev’essere compilato
e firmato dall’assicura-to e dal medico curante, mentre che l’art. 5.3 dispone
che la CV 1 può chiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni e prove,
con spese a carico del contraente.
2.6.4
Nel
caso di specie, sulla base della perizia __________ del 12 novembre 2019, con
la già citata decisione 29 gennaio 2020 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni presentata da AT 1 nell’ottobre 2017, il tasso d’invalidità accertato
(15%) essendo inferiore al tasso minimo pensionabile (40%). Come detto la
decisione 29 gennaio 2020 è stata confermata dallo scrivente Tribunale che con
sentenza 32.2020.31 del 15 ottobre 2020, confermando la correttezza e la
fedefacenza della perizia __________, ha respinto il ricorso presentato da AT 1
personalmente.
Ora,
la valutazione sia della capacità lavorativa che della capacità di guadagno
operata in ambito AI sulla scorta dell’approfondita e dettagliata perizia
pluridisciplinare __________ (cfr. XI-2) – che l’attrice non è stata in grado
di validamente mettere in discussione in sede di ricorso AI (cfr. STCA
32.2020.31
consid. 2.5) né tanto meno nella presente sede – può senz’altro
essere posta alla base del giudizio circa l’incapacità di guadagno ai sensi dei
citati artt. 1.1 e 1.4 Condizioni __________ per la cui determinazione, come
accennato, può essere fatto capo non solo alla valutazione del medico curante
(art. 5.2) ma anche ad altri mezzi di prova (art. 5.3). Va al proposito fatta
presente la STF 9C_218/2015 del 15 ottobre 2015 riguardante una fattispecie
dove, in quanto – come nel caso che qui ci occupa – non prestava il fianco a
critiche, la valutazione del grado d’incapacità di guadagno operata in ambito
AI è stata validamente posta alla base della valutazione dell’incapacità di
guadagno nell’ambito della previdenza del pilastro 3a (trattavasi segnatamente
della liberazione dal pagamento dei premi e del versamento di una rendita in
caso di incapacità di guadagno).
La
perizia __________ conclude per una incapacità lavorativa del 15% da maggio
2017.
nell’attività svolta ed in altre attività unicamente per motivi psichici
rispettivamente l’Ufficio AI ha stabilito un’invali-dità del 15% dopo raffronto
dei redditi (cfr. decisione AI doc. N), ciò che appare del tutto compatibile
con i summenzionati criteri sanciti dagli artt. 1.1 e 1.4 Condizioni __________.
Non
v’è pure motivo di non considerare ai fini probatori le risultan-ze della
citata perizia psichiatrica del 21 febbraio 2018 della dr.ssa __________ che,
tracciando un quadro sostanzialmente sovrapponibile a quello riscontrato dalla
perita psichiatra del __________ dr.ssa __________, aveva concluso per una
piena capa-cità lavorativa nella professione svolta come anche in altre
attività adeguate. Come evidenziato nella STCA 32.2020.31 consid. 2.5, per la
specialista “la riduzione del 15% della capacità lavorativa era già
presente dal maggio 2017 e quindi anche quando il 15 febbraio 2018 la dr.ssa
med. __________ ha peritato l'assicurata per conto dell'assicuratore malattia,
il cui quadro che ha delineato era comunque in gran parte sovrapponibile a
quello riscontrato dalla perita del __________ nel giugno 2019”.
Quo alle valutazioni
dello psichiatra dr. __________ (sub doc. G e M prodotti dall’attrice) che
sostiene esservi una completa incapacità lavorativa per motivi psichici, basti
rimandare a quanto considerato dallo scrivente Tribunale nella STCA 32.2020.31 al
consid. 2.5:
"
Secondo il Tribunale, ciò contrasta
indubbiamente con le dichiarazioni del dr. med. __________, dal settembre 2018
psichiatra curante della ricorrente, che il 13 dicembre 2019 ha invece
sostenuto che essa presentava una totale incapacità lavorativa in presenza non
solo di un disturbo somatoforme, ma anche di una sindrome ansioso-depressiva.
Per un anno, a suo dire, lo stato psichico dell'assicurata non era migliorato
in modo concreto da avere conseguenze sulla sua capacità lavorativa. Poi, da
ottobre 2019 le condizioni psichiche sono apparse un poco migliorate, seppure
persisteva sempre una ridotta tolleranza allo stress e tendenza all'isolamento
sociale.
Quest'ultimo elemento, però, d'avviso del TCA si
scontra con la constatazione della perita psichiatra effettuata nel giugno
2019, secondo cui l'assicurata aveva un buon rapporto con il coniuge,
continuava ad occuparsi dei figli e aveva buoni rapporti con le sorelle.
Malgrado i vari disturbi somatici associati ad ansia espressi dall'interessata,
la specialista ha tuttavia rilevato che oggettivamente si era in presenza di un
mantenimento della strutturazione ed organizzazione della giornata e
dell'abituale funzionamento relazionale che privilegiava l'ambito
intrafamiliare.
Inoltre, il Tribunale evidenzia che il dr. med. __________
non ha oggettivato le sue affermazioni e non ha fornito un quadro dettagliato
delle condizioni di salute dell'assicurata.
Al riguardo, il dr. med. __________ del Servizio Medico
Regionale ha osservato che il
trattamento medicamentoso in atto risultava ridotto a una sola pastiglia al
giorno di Deanxit e che lo stesso curante ha riconosciuto che da pochi mesi era
in atto un leggero miglioramento.
Ciò porta a concludere che indipendentemente
dall'affermazione del dottor __________ secondo cui "ella non è riuscita
ad accettare alcun rinforzo della psicofarmacologia", e che va
relativizzata alla luce dell'obbligo della ricorrente di ridurre il danno e
quindi di sottoporsi alle necessarie cure mediche per migliorare le sue
condizioni di salute, la terapia farmacologica in essere non rispecchiava un
grave stato psichico tale da renderla totalmente inabile al lavoro come
dichiarato dal suo psichiatra.
In merito alla valenza delle osservazioni del medico
SMR occorre precisare che, benché egli non
sia specialista in materia e quindi le sue dichiarazioni non hanno pieno valore
probatorio (sul principio secondo cui la valutazione di medico non specialista
in materia non può per giurisprudenza avere pieno valore probatorio, cfr. STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid.
5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2; fra le ultime: STCA
32.2019.200
del 16 giugno 2020; STCA 32.2018.220 del 21 ottobre 2019), il
Tribunale non ha in specie motivo di discostarvisi, considerato che anche un
medico internista, sulla scorta delle sue conoscenze di base in materia, è in
grado di definire la non adeguatezza della terapia assunta dalla ricorrente
rispetto alle severe patologie che lo psichiatra curante le ha diagnosticato e
alle conseguenze che quest'ultimo ha valutato sulla sua capacità lavorativa.
Per quanto concerne l'ambito lavorativo, i periti hanno spiegato chiaramente i motivi per cui si
era in presenza di una piena capacità lavorativa in tutti gli ambiti
specialistici analizzati, fatta salva una riduzione del rendimento del 15% per
motivi psichici.
Il TCA non ha pertanto motivo di distanziarsi dalle
loro conclusioni, che peraltro sono state confermate dal Servizio Medico
Regionale in due occasioni in sede amministrativa il 15 novembre 2019 e, dopo
avere nuovamente analizzato l'intero caso dell'assicurata anche alla luce del
più recente referto medico prodotto dall'interessata, il 22 gennaio 2020.
Questa analisi non è stata contraddetta dalla
ricorrente sulla base di certificati medici che hanno oggettivato il suo
dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione medica
psichiatrica operata dall'Ufficio AI.
Infatti, come visto, il certificato del 13 dicembre
2019.
del dr. med. __________ non è in grado di contrastare le conclusioni
peritali. (…)”
Per
il resto, la surriferita certificazione (per altro non datata) del medico
curante dr. __________ (“Incap. lavorativa al 100% dal 4.5.17 a tuttora”,
doc. H) e le già citate valutazioni del reumatologo dr. __________ e
dell’internista dr. __________ prodotte con la petizione (doc. E e F) e a cui
l’attrice fa rifermento per motivare l’esistenza di una piena incapacità
lavorativa, sono già state debitamente considerate (unitamente alle altre
numerose pregresse valutazioni mediche, cfr. perizia __________ punto 2.1) dai periti
__________ che, come detto, dopo approfondita valutazione e con pertinenti motivazioni
hanno concluso per un’incapacità al lavoro del 15% per motivi psichici da
maggio 2017 (per completezza rilevasi che anche le ulteriori certificazioni di
decorso del dr. __________ allestite all’attenzione di CV 1 [doc. 6.1, 6.2 e
6.3] non apportano elementi di valutazione atti ad inficiare la validità della
perizia __________).
2.6.5
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, non essendovi motivo alcuno per
discostarsi dalla valutazione (medica) dell’incapacità lavorativa e di quella
(economica) dell’incapacità al guadagno stabilite in ambito AI, stante un’incapacità
al guadagno del 15%, per la polizza di previdenza vincolata CV 1 n. __________
l’assicurata non ha diritto alla liberazione dal pagamento dei premi.
2.7
In
conclusione, nei confronti di CV 2 la petizione dev’essere dichiarata
irricevibile. Nei confronti di CV 1, nella misura in cui ricevibile, la
petizione deve essere respinta.
Relativamente
alle polizze di previdenza libera CV 1 n. __________ e CV 2 n. __________,
richiamato il principio generale dell’obbligo di trasmissione all’autorità
competente (Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgerichts
des Kantons Zürich, 2009, §2 n. 14) ed applicandosi in concreto il foro del
contraente (per CV 1 cfr. art. 8.5 Condizioni generali __________, per CV 2
cfr. art. 15.8 cpv. 2 Condizioni generali), gli atti devono essere trasmessi al
Pretore del Distretto di __________ per i suoi incombenti.
2.8
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Nessuna
indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli
organismi con compiti di diritto pubblico (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169
consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164; per un caso di
previdenza vincolata cfr. SVR 2011 BVG n. 38, p. 140 consid. 5 e consid. 7 non
pubblicato in DTF 138 III 416).
Per
la vertenza riguardante la polizza di previdenza vincolata n. __________, a CV
1, che in tale contesto funge da organismo con compiti di diritto pubblico, non
si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF; STF 9C_867/ 2014 dell’11
agosto 2015, STF 9C_523/2013 del 28
gennaio 2014 consid. 6, non pubblicato in DTF 140 V 57 ma in SVR 2014 BVG Nr.
32.
S. 120).
Non
fungendo invece, per quanto attiene alle polizze di previdenza libera n. __________
e n. __________, da organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico, a
CV 2 e CV 1 spetta l’assegnazione di congrue ripetibili che appare equo cifrare
– dovendo essere commisurate in funzione del dispendio necessario per la
trattazione in modo mirato della questione dell’incompetenza materiale – in fr.
500.
per ciascuna delle parti convenute.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- In
quanto riferita alla polizza n. __________ della CV 1, la petizione è irricevibile.
2.- In
quanto riferita alla polizza n. __________ della CV 2, la petizione è irricevibile.
3.- In
quanto riferita alla polizza n. __________ della CV 1, la petizione è respinta.
4.- In
riferimento ai punti n. 1 e n. 2 del presente dispositivo, gli atti vengono
trasmessi alla Pretura di __________.
5.- Non
si percepiscono spese di procedura. Parte attrice rifonderà a ciascuna delle parti
convenute fr. 500 per ripetibili (IVA compresa).
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti