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34.2021.10

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio

15 luglio 2021Italiano9 min

34.2021.10

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Incarto

n.

Fatti

34.2021.10

RG/sc

Lugano

15

luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 24/25 marzo 2021 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

1 rappr. da: RA 1

Considerandi

2.

AT

2.

a

CV 1

rappr. da: RA 2

in materia di conguaglio della previdenza professionale a

causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 15 marzo 2019, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di

__________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 23 ottobre 2000

tra AT 1 e CV 1. Al punto 7 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “La

previdenza professionale è divisa a metà come da legge. Cresciuta in giudicato

la sentenza di divorzio, l’incarto verrà trasmesso al TCA per calcolare il

capitale previdenziale accumulato dai coniugi durante il matrimonio e soggetto

a divisione (valuta 23 novembre 2016)” (cfr. I).

1.2

Passata in giudicato la sentenza di divorzio, il Pretore ha quindi rimesso la causa

allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi

degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

di previdenza interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di

fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).

Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle

parti (cfr. IV-XIII), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, in seguito.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale

quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a

cpv. 1 prima frase LFLP).

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di

divorzio

pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice

civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF

9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017

consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2

Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 23 novembre 2016

e si è conclusa con sentenza 15 marzo 2019).

2.3

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122

CC), in casu il 23 novembre 2016.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle

procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato

luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.4

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le

divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

Dalla documentazione agli atti e

dalle dichiarazioni di parte non risulta che in costanza di matrimonio CV 1

abbia accumulato averi previdenziali divisibili ai sensi dell’art. 22a cpv. 1

LFLP. Ciò trova per altro conferma nell’estratto conto individuale AVS richiamato

dal Tribunale (cfr. XI-2), dove per il periodo in parola non risultano salari

minimi assicurabili ai sensi degli artt. 2 e 7 LPP.

Dall’istruttoria di causa è

per contro emerso che AT 1, assicurato ai fini previdenziali alla AT 2 a far

tempo da maggio 2008, alla data determinante per il riparto disponeva sempre

presso quest’ultima di un avere divisibile di fr. 15'898.15 (cfr. IX-1),

acquisiti sulla base dei salari indicati nell’estratto conto di AT 2 (cfr. V-2)

e pure riportati nell’estratto conto individuale AVS (cfr. XI-1). La

perplessità manifestata nelle more della presente procedura dalla ex coniuge

(cfr. XIII), secondo cui da una massa salariale complessiva di fr. 382'836

acquisita nell’arco di quasi 12 anni applicando un’aliquota dell’8.7% si desume

un avere previdenziale divisibile di fr. 33'306 (e non di fr. 15'898.15),

s’appalesa infondata, da assicurare ai sensi della LPP non essendo l’intero

salario (annuo) percepito da un lavoratore bensì il cosiddetto salario

coordinato giusta l’art. 8 LPP.

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione

stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta un

accredito di fr. 7'949.10 (15'898.15 : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne consegue che,

nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione

tra parte obbligatoria e sovraob-bligatoria, l’avere di fr. 7'949.10, unitamente agli interessi com-pensativi –

al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su tale

importo dal 23 novembre 2016 e sino al momento dell'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255;

STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8

luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16

marzo 2015) dovrà essere versato a favore di CV 1 su conto

di libero passaggio da aprirsi presso l’Istituto collettore (artt. 4 cpv. 2 e

22.

cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da

AT 1 durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 15'898.15.

2.- È

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore

di CV 1, su un conto da aprirsi a suo nome presso la Fondazione _________,

l’importo di fr. 7'949.10 oltre interessi compensativi dal 23 novembre

2016.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti