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Decisione

34.2021.11

Conferma del rifiuto da parte dell'istituto di previdenza di concedere una rendita per convivente superstite. Manca il formulario di notifica della convivenza. Negata la protezione della buona fede

11 ottobre 2021Italiano20 min

beneficiaria di una rendita di vecchiaia (STF 9C_88/2011 del 15 febbraio 2012 citata

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2021.11

BS

Lugano

11 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 31 marzo 2021 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. __________, nato il __________

1943, era già pensionato al momento del trasferimento, avvenuto nel 2012, dalla

__________ (in seguito __________) a CV 1 (in seguito: CV 1), che ha quindi

preso a carico il versamento della rendita di vecchiaia (cfr. doc. A).

In data 22 gennaio 2020

egli ha compilato la “Dichiarazione per una rendita per partner convivente.a

favore di AT 1, indicando di avere un domicilio con lei dal 2014. La

dichiarazione è stata firmata da lui e dalla sua compagna (doc. B).

Il 4 aprile 2020 __________

è deceduto, motivo per cui AT 1 ha chiesto a CV 1 l’erogazione di una rendita

per convivente superstite.

Con scritto 12 giugno 2020

la Fondazione ha respinto tale richiesta avendo il defunto assicurato inoltrato

la succitata dichiarazione dopo il “pensionamento completo”, evidenziando che secondo

l’art. 23 del proprio regolamento tale circostanza non conferisce il diritto

alla chiesta prestazione (doc. C).

AT 1 ha contestato la

presa di posizione della Fondazione.

Con lettera 25 gennaio

2021 CV 1, rispondendo allo scritto 13 novembre 2020 della convivente

superstite, ha confermato, con riferimento all’art. 23.2, paragrafo 1, punto 6

del Regolamento, il diniego della chiesta prestazione previdenziale. L’istituto

di previdenza ha poi fatto presente di non essere in grado di trovare il

regolamento della __________, ricordando comunque che applicabile è il

regolamento di CV 1 valido al momento del decesso di __________ (doc. D).

1.2. Con la presente petizione AT

1, tramite l’avv. RA 1, ha chiesto al TCA di essere posta al beneficio di una

rendita per convivente superstite. Essa rileva in primo luogo come la succitata

“Dichiarazione per una rendita per partner convivente” sia stata sottoscritta

da lei e da __________ dopo che quest’ultimo aveva avuto un consulto con il

collaboratore della Fondazione, __________, il quale gli avrebbe garantito la

fattibilità della chiesta prestazione. __________ si sarebbe pertanto fidato

dell’agire del collaboratore, ritenendo che in caso di decesso la compagna avrebbe

beneficiato una rendita per superstiti. L’attrice stigmatizza inoltre come il

citato collaboratore non abbia informato il suo compagno dell’impossibilità di

chiedere una rendita per convivente poiché pensionato.

AT 1 evidenzia inoltre che

nel 2012 CV 1 aveva ripreso la __________. Invoca pertanto al riguardo eventuali

diritti acquisiti di __________ derivanti dal precedente istituto di previdenza.

1.3. Con la risposta di causa CV 1,

protestando spese e ripetibili, ha chiesto la reiezione della petizione.

Ribadisce che l’attrice non ha diritto alla rendita per convivente superstite

poiché la dichiarazione è stata inoltrata dopo il pensionamento del defunto

assicurato. Rileva, come sostenuto dal collaboratore __________, che

l’assicurato aveva unicamente chiesto indicazioni su come segnalare la

convivenza, senza chiedere alcuna delucidazione nel merito di una prestazione

per superstiti. L’assicurato avrebbe pertanto dovuto sapere che la

dichiarazione andava presentata prima del pensionamento, avvertenza che del

resto è indicata nel retro del modulo stesso.

Indipendentemente dalla

succitata questione, la convenuta rileva inoltre come l’attrice non abbia

comprovato la durata della convivenza avuta con la persona assicurata

necessaria per richiedere la prestazione in discussione.

Infine, CV 1 evidenzia che

in ogni modo l’attrice non poteva richiedere la rendita per convivente superstite

poiché al momento della convivenza (2014) l’assicurato (classe 1943) aveva più

di 69 anni, età che, secondo il Regolamento, non dà diritto alla richiesta

prestazione.

1.4. Con scritto 23 giugno 2021

l’attrice ribadisce sostanzialmente quanto richiesto con la petizione,

rilevando di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre (IX).

1.5. Il 5 luglio 2021 la convenuta

conferma la proposta di reiezione della petizione.

1.6. Il TCA ha richiamato dalla

Cassa __________ il conto individuale di __________, dal quale risulta che il

suo ultimo datore di lavoro aveva sede nel Canton Ticino (XIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se AT 1, a seguito del decesso di __________, abbia diritto o meno ad

una rendita per conviventi superstiti.

2.2. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP

ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle

assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Siccome il luogo in cui __________

era stato assunto si trova in Ticino (doc. XIII) e trattandosi di controversia

tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente

Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.3. Secondo l’art. 20a cpv. 1

LPP, nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria, l'istituto di

previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo

gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per

superstiti: a) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole

dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli

ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di

uno o più figli comuni; b) in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i

figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i

genitori o i fratelli e le sorelle; c) in assenza dei beneficiari di cui alle

lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici,

nella proporzione dei contributi pagati dall'assicurato, oppure del 50% del

capitale di previdenza.

Nel far uso di tale

facoltà l’istituto di previdenza non può tuttavia estendere la cerchia dei

beneficiari né modificare l’ordine a cascata stabilito dall’art. 20a cpv. 1

LPP, ma può invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie all’interno

di una cascata oppure anche porre ulteriori condizioni limitative trattandosi,

appunto, di previdenza sovraobbligatoria.

L’Alta Corte –

circa la possibilità per gli istituti di previdenza, che fanno uso dell’art.

20a cpv. 1 LPP, di porre delle condizioni più ristrettive rispetto a quelle

contenute nella stessa disposizione –, nella STF 9C_403/2011 del 12

giugno 2012, ha evidenziato che “(…) Selon une

jurisprudence maintenant bien établie, les institutions de prévoyance peuvent,

lorsqu'elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l'art. 20a al. 1

LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette

disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86 consid. 4.2 p. 93; 137 V

383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles respectent les principes - non

problématiques en l'espèce (cf. supra consid. 4.3) - de l'égalité de traitement

et de l'interdiction de discrimination. (…)” (STF

9C_403/2011 del 12 giugno 2012, consid. 4.4).

Il momento determinante

per stabilire il diritto alla rendita per il convivente superstite è quello del

decesso della persona assicurata attiva e va applicato il regolamento in

vigore al momento del decesso della persona assicurata (vedi, ad esempio, le

DTF 142 V 233 consid. 1.1, 136 V 332 consid. 3.1). Controverso è invece il caso

in cui la persona assicurata deceduta era pensionata, ossia se fa stato il

regolamento al momento dell’evento assicurato (vecchiaia o invalidità) oppure

quello del decesso. Parte della dottrina ed il TF optano per quest’ultima

ipotesi: il momento del decesso della persona assicurata, cfr. Hürzler/Scartazzini, in

Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 20 n. 9, pag. 294

e nota 16 a pié pagina 294).

Nella fattispecie in esame

__________, pensionato, è deceduto il 4 aprile 2020 (cfr. petizione, pag. 2).

Ritenuto che il decesso è il motivo per cui l’attrice teoricamente avrebbe

diritto ad una rendita per convivente superstite, secondo il TCA, applicabile è

il Regolamento previdenziale di CV 1 in vigore dal 1° gennaio 2020 (doc. E).

2.4. Nel capitolo concernente le

prestazioni in caso di decesso del Regolamento 2020 concernente la “Rendita per

partner conviventi”, l’art. 23.2 prevede quale condizioni per il riconoscimento

del diritto che (sottolineatura del redattore):

" n il partner superstite ha diritto alla rendita per

partner conviventi se

può provare di aver convissuto in

un’economia domestica comune con la persona defunta nei cinque anni precedenti il

decesso senza interruzioni, oppure se, al momento del decesso, il partner

superstite conviveva con la persona assicurata e deve provvedere al

sostentamento di almeno un figlio comune;

n

al momento del decesso della persona assicurata, nessuno dei

partner conviventi è sposato né convive in un’unione domestica registrata;

n

Fatti

i due partner conviventi non sono partenti ai sensi dell’art. 95

CC;

n

la persona assicurata al 31.12.2004 non era beneficiaria di una

rendita intera d’invalidità;

n

il partner convivente superstite non è beneficiario di una

rendita per coniugi o partner conviventi risultanti da un matrimonio o

un’unione domestica registrata precedenti e non ha neanche ricevuto prestazioni

in capitale al posto di tale rendita;

n

il formulario “Dichiarazione per una rendita per partner

conviventi” è stato inoltrato alla Fondazione o all’CV 1 debitamente compilato

in ogni sua parte e firmato dai due partner conviventi, prima del

decesso e del pensionamento completo della persona assicurata. In casi

eccezionali motivati, la Fondazione può rinunciare a richiedere il formulario

summenzionato.

Il partner convivente superstite è tenuto a presentare tutti i

documenti necessari per l’esame del diritto a prestazioni richiesi dalla

Fondazione.

Per analogia si applicano le disposizioni in merito alla rendita

per coniugi per quanto riguarda la limitazione dell’obbligo di versare

prestazioni (cifra. 22.3) e l’indennità in capitale (cifra 22.4).”

2.5. Nella fattispecie concreta la

Fondazione convenuta, con scritto del 12 giugno 2020 (doc. C) ha negato la

richiesta di rendita per convivente superstite avendo __________ inoltrato il

formulario “Dichiarazione per una rendita per partner convivente” dopo

il suo “pensionamento completo”, così come indicato dall’art. 23.2 paragrafo 1,

punto 6 del Regolamento 2020. Essendo nato il __________ 1943, al momento

dell’inoltro del formulario egli aveva 77 anni (cfr. consid. 2.4) ed era quindi

pensionato.

A tal proposito occorre rilevare

che analoga norma è stata (indirettamente) avallata dal TF nella STF

9C_196/2018 del 20 luglio 2018 pubblicata in SVR 2018 BVG Nr. 44. Chiamato a

pronunciarsi sul caso di un regolamento di una cassa pensioni che al secondo

periodo dell’art. 22 cpv. 5 prevedeva che il membro attivo, invalido o

pensionato deve fare pervenire alla Cassa, al più tardi con il compimento del

65esimo anno di età, la prova di una convivenza in atto nella forma di una

clausola beneficiaria scritta il TF ha fra l’altro ricordato come tale clausola

non sia d’ordine ma costitutiva (… “nicht blosse Beweisvorschriften mit

Ordnungscharakter, sondern mit Art. 20a BVG vereinbare formelle

Anspruchserfordernisse mit konstitutiver Wirkung ..; STF 9C_196/2018 del 20

luglio 2018, consid. 2.2. Sull’importanza della prova relativa alla

trasmissione all’istituto di previdenza della clausola beneficiaria: cfr. STF

9C_495/2019 del 31 ottobre 2019; STCA 34.2021.2 del 13

settembre 2021).

Va qui ricordato che,

trattandosi l’art. 20a LPP di una prestazione sovraobbligatoria, gli istituti

di previdenza sono liberi di prevedere una simile prestazione e di determinare

tramite regolamento i presupposti per ottenere tale diritto, rispettando la

parità di trattamento e il divieto di discriminazione.

Ad esempio, il TF ha

ammesso la norma di un regolamento previdenziale che esclude l’erogazione di

una capitale di decesso nel caso della morte di una persona assicurata già

beneficiaria di una rendita di vecchiaia (STF 9C_88/2011 del 15 febbraio 2012 citata

in Mayer/Uttinger, in Schneider/Geiser/ Gächter, Kommentar zum

BVG und FZG, 2019, art. 20a n. 7, pag. 294). In un’altra sentenza, l’Alta Corte

ha ritenuto conforme al diritto che il regolamento previdenziale prevedesse che

il diritto ad una rendita per coniuge superstite possa essere esercitato solo

nel caso in cui la dichiarazione di convivenza avvenga prima dell’evento

assicurato vecchiaia (DTF 137 V 105 citato da Vetter-Schreiber,

BVG-Kommentar, 2021, art. 20a, n. 10, pag. 96).

Richiamata la succitata

giurisprudenza, nel caso concreto questo TCA ritiene che la citata

regolamentazione della convenuta, che non prevede la rendita per partner

convivente superstite nel caso di una persona assicurata pensionata (nessun

formulario dopo l’età di pensionamento e quindi nessuna rendita) appare corretta.

2.6. Con la risposta di causa,

parte convenuta, come accennato, esclude inoltre l’erogazione di una rendita

per convivente superstite facendo riferimento all’art. 22.3 cpv. 1 punto 3 del

Regolamento riguardante le rendite per coniuge che recita: “Non è acquisito

alcun diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è avvenuto dopo che la

persona ha compiuto il 69 anno di età.”

La Fondazione, applicando per

analogia il citato articolo alla rendita per convivente superstite [cfr. art.

23.2 cpv. 3 del Regolamento 2020: “Per analogia si applicano le disposizioni

in merito alla rendita per coniugi per quanto riguarda la limitazione

dell’obbligo di versare prestazioni (cifra. 22.3) e l’indennità in capitale

(cifra 22.4)”.], rileva che al momento dell’inizio della convivenza (nel formulario

è stato indicato l’anno 2014) __________, nato nel 1943, aveva 71 anni quindi

oltre i 69 anni.

Di conseguenza, anche in

applicazione di detta norma, trattandosi di previdenza sovraobbligatoria (cfr.

consid. 2.3; cfr. anche, con riferimento alla rendita per coniuge superstite ex

art. 19 LPP: Hürzler/Scartazzini, op.

cit., art. 19 n. 13, pag. 252), rettamente la Fondazione non ha concesso

all’attrice la chiesta prestazione previdenziale.

2.7. L’attrice, facendo presente

come nel 2012 CV 1 abbia ripreso la __________ (presso la quale __________ era

affiliato), invoca eventuali diritti acquisiti derivanti da quest’ultima. Fa

riferimento all’art. 39 cpv. 1 del Regolamento 2020 concernente le “modifiche

di regolamento” che prevede espressamente che “restano garantiti i diritti

acquisiti dai beneficiari”.

A

proposito del cambiamento delle disposizioni del regolamento la LPP non prevede

alcunché. L'art. 50 LPP stabilisce unicamente che gli istituti di previdenza

emanano disposizioni su prestazioni, organizzazione, amministrazione e

finanziamento, controllo e rapporto con i datori di lavoro assicurati e aventi

diritto (cpv. 1). Il capoverso 2 stabilisce invece che queste disposizioni

possono essere contenute nell'atto di fondazione, negli statuti, nel

regolamento o se si tratta di un istituto di diritto pubblico, nelle

prescrizioni emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune.

La

modifica delle prestazioni obbligatorie LPP è riservata al legislatore

federale, mentre le disposizioni del regolamento sono modificabili. Tuttavia,

una modifica unilaterale è unicamente valida se, nel regolamento o altra disposizione

accettata dall’assicurato, è prevista una riserva in tal senso, che

l'assicurato ha accettato esplicitamente o per atti concludenti in occasione

della conclusione del contratto di previdenza (DTF 130 V 18, 127 V 252; Vetter-Schreiber,

op. cit., art. 50 n. 3).

Deve essere premesso che i

diritti acquisiti consistono in determinate pretese patrimoniali,

caratterizzate da una particolare invariabilità giuridica (cfr. Stauffer,

Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1893s., pagg. 622 s.). Secondo

la giurisprudenza le pretese pensionistiche possono configurare diritti

acquisiti solo nella misura in cui la legge (o il regolamento) definisce i

rapporti una volta per tutte e li sottrae agli effetti della sua evoluzione

oppure quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto

d’impiego (SZS 1994 p. 379 consid. 6b.; DTF 115 V 235 consid. 5b., 112 V 395,

107 Ia 194 consid. 3a; SZS 1989 p. 313). La revoca di tali diritti è allora

possibile unicamente se si fonda su una base legale, avviene a tutela di un

interesse pubblico e contro risarcimento (SZS 1994 p. 380; DTF 113 Ia 362, 106

Ia 168, 117 V 235). In ogni modo, nel campo delle assicurazioni sociali solo

eccezionalmente vengono riconosciuti dei diritti acquisiti (SZS 1999, p. 299).

Va

poi fatto presente che una prestazione regolamentare sovraobbligatoria, quindi

che va oltre le disposizioni di legge minime, diventa un diritto acquisito se

il regolamento le conferisce carattere irreversibile. Lo stesso vale anche in

caso di pretese, da rispettare secondo il principio della buona fede, che

possono fondarsi su rassicurazioni particolarmente qualificate. Una garanzia

individuale, costitutiva di un diritto acquisito, può essere dedotta da una

decisione di rendita che stabilisce l’ammontare in franchi della prestazione e

che è da interpretare quale ammontare definitivo di una rendita. Queste

circostanze vanno tenute in conto in via eccezionale, in ogni modo non qualora

la decisione sulla rendita si fondi sul regolamento (Vetter-Schreiber, op.

cit., art. 50, n. 6 pag. 228).

Ritornando

al caso in esame, parte attrice invoca eventuali diritti acquisiti

derivanti dal precedente rapporto previdenziale senza specificare altro.

Per contro, con scritto 25

gennaio 2021 CV 1 ha fatto presente all’attrice che “(…) Purtroppo non siamo

stati in grado di trovare il regolamento dell’istituto di previdenza __________

del signor __________ nel nostro vecchio archivio cartaceo. Da un altro

regolamento __________ dell’anno 2007 però è visibile, che la rendita per

conviventi in caso di decesso a quell’epoca non era assicurata (…)” (doc.

D).

Ricordato che, come visto,

__________ è passato nel 2012 ad CV 1, è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che la rendita per

convivente superstite non era contemplata dalla __________.

Né del resto risulta che la

__________ avesse promesso a __________ una rendita per convivente superstite, anche

in caso di pensionamento completo.

L’attrice non può pertanto

appellarsi ad eventuali diritti acquisiti per ottenere la chiesta rendita.

2.8. AT 1 rileva come __________ si

sia fidato dell’agire del collaboratore della Fondazione, __________, in merito

alla possibilità di erogazione di una rendita per convivente superstite.

Rimprovera al collaboratore, vista l’età di pensionamento dell’assicurato, di

non avergli fatto presente dell’impossibilità di richiedere la prestazione in

parola.

Al riguardo, in sede di

risposta la Fondazione ha fatto presente quanto segue:

" (…) Su

nostra richiesta, il signor __________ dell’agenzia generale CV 1 di __________

ha fornito le seguenti indicazioni: citazione signor __________:

“ Il signor __________ ha chiesto di segnalare la convivenza con la sua

attuale

compagna alla cassa pensione CV 1, nell’eventualità che la stessa avesse

diritto a delle prestazioni, senza entrare nel merito delle medesime”.

(…)”

La convenuta ritiene

quindi evidente che “l’attrice avrebbe dovuto comprendere, anche solo sulla

scorta del modulo, che quest’ultimo veniva presentato troppo tardi. L’obiezione

dell’attrice di non essere stata al corrente dei presupposti regolamentari del

diritto non è sostenibile”.

In effetti, nel retro del formulario

(doc. B), tra le condizioni per ottenere il diritto alla rendita per convivente

superstite è riportato: “Questo formulario “Dichiarazione per una rendita

per partner convivente” è stato debitamente compilato, sottoscritto da entrambi

i conviventi e inviato all’CV 1, prima del decesso e prima del pensionamento

completo della persona assicurata” (sottolineatura del redattore). Inoltre,

come visto, tale normativa è contenuta nel regolamento previdenziale.

Di conseguenza, __________

avrebbe dovuto sapere, vista la sua età al momento della sottoscrizione del

formulario, che a seguito del suo decesso la sua compagna non avrebbe avuto

diritto ad una prestazione per superstiti.

Infine, riguardo all’eventuale

mancata informazione da parte del collaboratore in merito a quanto sopra,

l’attrice non può far riferimento, per quanto è dato di capire, ad un simile “comportamento”

per invocare la protezione della buona fede.

Va innanzitutto

fatto presente che, secondo giurisprudenza, vi è una protezione della

buona fede se:

1. l'autorità (in casu l’ente previdenziale) è intervenuta in una

situazione concreta nei confronti di determinate persone;

Considerandi

2.

l'autorità (in casu l’ente

previdenziale) ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è

supposta avere agito entro tali limiti;

3.

l'amministrato (in casu

l’assicurato) non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta;

4.

facendo affidamento

sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili

senza pregiudizio;

5.

da quando l'informazione è

stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627

consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

La tutela della buona fede non

presuppone tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione

sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere

invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un

comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato

determinate aspettative (DTF 111 Ib 116 consid. 4 pag. 124; cfr. pure sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni K 19/99 del 17 settembre 1999, in

RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b). In tale evenienza, tuttavia, l’interessato

non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona

fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza

richiesta dalle circostanze (RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

Ritornando al caso in

esame, anche volendo ammettere per pura ipotesi di lavoro l’adempimento dei

requisiti no. 1, 2, 3, e 5, la condizione no. 4 non è da ritenere adempiuta.

Non è infatti dato di sapere – né l’attrice adduce alcunché al riguardo – quali

disposizioni irreversibili AT 1, rispettivamente __________, avrebbero preso a

seguito dell’eventuale omessa informazione da parte del collaboratore della

Fondazione.

L’attrice non può pertanto

invocare la protezione della buona fede per ottenere la rendita per convivente

superstite.

2.9

Visto quanto sopra, rettamente

la Fondazione non ha concesso all’attrice il diritto alla rendita per

convivente superstite.

Ne consegue che la petizione dev’essere respinta.

2.10

La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1

Lptca).

All’istituto

previdenziale convenuto, peraltro non patrocinato in causa, non vengono

assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale,

nessuna indennità per ripetibili è infatti di

regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto

pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid.

4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa

si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il

comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o

quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non

corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore litigioso

elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono

ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V

133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p.

278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti