34.2021.11
Conferma del rifiuto da parte dell'istituto di previdenza di concedere una rendita per convivente superstite. Manca il formulario di notifica della convivenza. Negata la protezione della buona fede
11 ottobre 2021Italiano20 min
beneficiaria di una rendita di vecchiaia (STF 9C_88/2011 del 15 febbraio 2012 citata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2021.11
BS
Lugano
11 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 31 marzo 2021 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. __________, nato il __________
1943, era già pensionato al momento del trasferimento, avvenuto nel 2012, dalla
__________ (in seguito __________) a CV 1 (in seguito: CV 1), che ha quindi
preso a carico il versamento della rendita di vecchiaia (cfr. doc. A).
In data 22 gennaio 2020
egli ha compilato la “Dichiarazione per una rendita per partner convivente.a
favore di AT 1, indicando di avere un domicilio con lei dal 2014. La
dichiarazione è stata firmata da lui e dalla sua compagna (doc. B).
Il 4 aprile 2020 __________
è deceduto, motivo per cui AT 1 ha chiesto a CV 1 l’erogazione di una rendita
per convivente superstite.
Con scritto 12 giugno 2020
la Fondazione ha respinto tale richiesta avendo il defunto assicurato inoltrato
la succitata dichiarazione dopo il “pensionamento completo”, evidenziando che secondo
l’art. 23 del proprio regolamento tale circostanza non conferisce il diritto
alla chiesta prestazione (doc. C).
AT 1 ha contestato la
presa di posizione della Fondazione.
Con lettera 25 gennaio
2021 CV 1, rispondendo allo scritto 13 novembre 2020 della convivente
superstite, ha confermato, con riferimento all’art. 23.2, paragrafo 1, punto 6
del Regolamento, il diniego della chiesta prestazione previdenziale. L’istituto
di previdenza ha poi fatto presente di non essere in grado di trovare il
regolamento della __________, ricordando comunque che applicabile è il
regolamento di CV 1 valido al momento del decesso di __________ (doc. D).
1.2. Con la presente petizione AT
1, tramite l’avv. RA 1, ha chiesto al TCA di essere posta al beneficio di una
rendita per convivente superstite. Essa rileva in primo luogo come la succitata
“Dichiarazione per una rendita per partner convivente” sia stata sottoscritta
da lei e da __________ dopo che quest’ultimo aveva avuto un consulto con il
collaboratore della Fondazione, __________, il quale gli avrebbe garantito la
fattibilità della chiesta prestazione. __________ si sarebbe pertanto fidato
dell’agire del collaboratore, ritenendo che in caso di decesso la compagna avrebbe
beneficiato una rendita per superstiti. L’attrice stigmatizza inoltre come il
citato collaboratore non abbia informato il suo compagno dell’impossibilità di
chiedere una rendita per convivente poiché pensionato.
AT 1 evidenzia inoltre che
nel 2012 CV 1 aveva ripreso la __________. Invoca pertanto al riguardo eventuali
diritti acquisiti di __________ derivanti dal precedente istituto di previdenza.
1.3. Con la risposta di causa CV 1,
protestando spese e ripetibili, ha chiesto la reiezione della petizione.
Ribadisce che l’attrice non ha diritto alla rendita per convivente superstite
poiché la dichiarazione è stata inoltrata dopo il pensionamento del defunto
assicurato. Rileva, come sostenuto dal collaboratore __________, che
l’assicurato aveva unicamente chiesto indicazioni su come segnalare la
convivenza, senza chiedere alcuna delucidazione nel merito di una prestazione
per superstiti. L’assicurato avrebbe pertanto dovuto sapere che la
dichiarazione andava presentata prima del pensionamento, avvertenza che del
resto è indicata nel retro del modulo stesso.
Indipendentemente dalla
succitata questione, la convenuta rileva inoltre come l’attrice non abbia
comprovato la durata della convivenza avuta con la persona assicurata
necessaria per richiedere la prestazione in discussione.
Infine, CV 1 evidenzia che
in ogni modo l’attrice non poteva richiedere la rendita per convivente superstite
poiché al momento della convivenza (2014) l’assicurato (classe 1943) aveva più
di 69 anni, età che, secondo il Regolamento, non dà diritto alla richiesta
prestazione.
1.4. Con scritto 23 giugno 2021
l’attrice ribadisce sostanzialmente quanto richiesto con la petizione,
rilevando di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre (IX).
1.5. Il 5 luglio 2021 la convenuta
conferma la proposta di reiezione della petizione.
1.6. Il TCA ha richiamato dalla
Cassa __________ il conto individuale di __________, dal quale risulta che il
suo ultimo datore di lavoro aveva sede nel Canton Ticino (XIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se AT 1, a seguito del decesso di __________, abbia diritto o meno ad
una rendita per conviventi superstiti.
2.2. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle
assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Siccome il luogo in cui __________
era stato assunto si trova in Ticino (doc. XIII) e trattandosi di controversia
tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente
Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.3. Secondo l’art. 20a cpv. 1
LPP, nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria, l'istituto di
previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo
gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per
superstiti: a) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole
dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli
ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di
uno o più figli comuni; b) in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i
figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i
genitori o i fratelli e le sorelle; c) in assenza dei beneficiari di cui alle
lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici,
nella proporzione dei contributi pagati dall'assicurato, oppure del 50% del
capitale di previdenza.
Nel far uso di tale
facoltà l’istituto di previdenza non può tuttavia estendere la cerchia dei
beneficiari né modificare l’ordine a cascata stabilito dall’art. 20a cpv. 1
LPP, ma può invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie all’interno
di una cascata oppure anche porre ulteriori condizioni limitative trattandosi,
appunto, di previdenza sovraobbligatoria.
L’Alta Corte –
circa la possibilità per gli istituti di previdenza, che fanno uso dell’art.
20a cpv. 1 LPP, di porre delle condizioni più ristrettive rispetto a quelle
contenute nella stessa disposizione –, nella STF 9C_403/2011 del 12
giugno 2012, ha evidenziato che “(…) Selon une
jurisprudence maintenant bien établie, les institutions de prévoyance peuvent,
lorsqu'elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l'art. 20a al. 1
LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette
disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86 consid. 4.2 p. 93; 137 V
383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles respectent les principes - non
problématiques en l'espèce (cf. supra consid. 4.3) - de l'égalité de traitement
et de l'interdiction de discrimination. (…)” (STF
9C_403/2011 del 12 giugno 2012, consid. 4.4).
Il momento determinante
per stabilire il diritto alla rendita per il convivente superstite è quello del
decesso della persona assicurata attiva e va applicato il regolamento in
vigore al momento del decesso della persona assicurata (vedi, ad esempio, le
DTF 142 V 233 consid. 1.1, 136 V 332 consid. 3.1). Controverso è invece il caso
in cui la persona assicurata deceduta era pensionata, ossia se fa stato il
regolamento al momento dell’evento assicurato (vecchiaia o invalidità) oppure
quello del decesso. Parte della dottrina ed il TF optano per quest’ultima
ipotesi: il momento del decesso della persona assicurata, cfr. Hürzler/Scartazzini, in
Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 20 n. 9, pag. 294
e nota 16 a pié pagina 294).
Nella fattispecie in esame
__________, pensionato, è deceduto il 4 aprile 2020 (cfr. petizione, pag. 2).
Ritenuto che il decesso è il motivo per cui l’attrice teoricamente avrebbe
diritto ad una rendita per convivente superstite, secondo il TCA, applicabile è
il Regolamento previdenziale di CV 1 in vigore dal 1° gennaio 2020 (doc. E).
2.4. Nel capitolo concernente le
prestazioni in caso di decesso del Regolamento 2020 concernente la “Rendita per
partner conviventi”, l’art. 23.2 prevede quale condizioni per il riconoscimento
del diritto che (sottolineatura del redattore):
" n il partner superstite ha diritto alla rendita per
partner conviventi se
può provare di aver convissuto in
un’economia domestica comune con la persona defunta nei cinque anni precedenti il
decesso senza interruzioni, oppure se, al momento del decesso, il partner
superstite conviveva con la persona assicurata e deve provvedere al
sostentamento di almeno un figlio comune;
n
al momento del decesso della persona assicurata, nessuno dei
partner conviventi è sposato né convive in un’unione domestica registrata;
n
Fatti
i due partner conviventi non sono partenti ai sensi dell’art. 95
CC;
n
la persona assicurata al 31.12.2004 non era beneficiaria di una
rendita intera d’invalidità;
n
il partner convivente superstite non è beneficiario di una
rendita per coniugi o partner conviventi risultanti da un matrimonio o
un’unione domestica registrata precedenti e non ha neanche ricevuto prestazioni
in capitale al posto di tale rendita;
n
il formulario “Dichiarazione per una rendita per partner
conviventi” è stato inoltrato alla Fondazione o all’CV 1 debitamente compilato
in ogni sua parte e firmato dai due partner conviventi, prima del
decesso e del pensionamento completo della persona assicurata. In casi
eccezionali motivati, la Fondazione può rinunciare a richiedere il formulario
summenzionato.
Il partner convivente superstite è tenuto a presentare tutti i
documenti necessari per l’esame del diritto a prestazioni richiesi dalla
Fondazione.
Per analogia si applicano le disposizioni in merito alla rendita
per coniugi per quanto riguarda la limitazione dell’obbligo di versare
prestazioni (cifra. 22.3) e l’indennità in capitale (cifra 22.4).”
2.5. Nella fattispecie concreta la
Fondazione convenuta, con scritto del 12 giugno 2020 (doc. C) ha negato la
richiesta di rendita per convivente superstite avendo __________ inoltrato il
formulario “Dichiarazione per una rendita per partner convivente” dopo
il suo “pensionamento completo”, così come indicato dall’art. 23.2 paragrafo 1,
punto 6 del Regolamento 2020. Essendo nato il __________ 1943, al momento
dell’inoltro del formulario egli aveva 77 anni (cfr. consid. 2.4) ed era quindi
pensionato.
A tal proposito occorre rilevare
che analoga norma è stata (indirettamente) avallata dal TF nella STF
9C_196/2018 del 20 luglio 2018 pubblicata in SVR 2018 BVG Nr. 44. Chiamato a
pronunciarsi sul caso di un regolamento di una cassa pensioni che al secondo
periodo dell’art. 22 cpv. 5 prevedeva che il membro attivo, invalido o
pensionato deve fare pervenire alla Cassa, al più tardi con il compimento del
65esimo anno di età, la prova di una convivenza in atto nella forma di una
clausola beneficiaria scritta il TF ha fra l’altro ricordato come tale clausola
non sia d’ordine ma costitutiva (… “nicht blosse Beweisvorschriften mit
Ordnungscharakter, sondern mit Art. 20a BVG vereinbare formelle
Anspruchserfordernisse mit konstitutiver Wirkung ..; STF 9C_196/2018 del 20
luglio 2018, consid. 2.2. Sull’importanza della prova relativa alla
trasmissione all’istituto di previdenza della clausola beneficiaria: cfr. STF
9C_495/2019 del 31 ottobre 2019; STCA 34.2021.2 del 13
settembre 2021).
Va qui ricordato che,
trattandosi l’art. 20a LPP di una prestazione sovraobbligatoria, gli istituti
di previdenza sono liberi di prevedere una simile prestazione e di determinare
tramite regolamento i presupposti per ottenere tale diritto, rispettando la
parità di trattamento e il divieto di discriminazione.
Ad esempio, il TF ha
ammesso la norma di un regolamento previdenziale che esclude l’erogazione di
una capitale di decesso nel caso della morte di una persona assicurata già
beneficiaria di una rendita di vecchiaia (STF 9C_88/2011 del 15 febbraio 2012 citata
in Mayer/Uttinger, in Schneider/Geiser/ Gächter, Kommentar zum
BVG und FZG, 2019, art. 20a n. 7, pag. 294). In un’altra sentenza, l’Alta Corte
ha ritenuto conforme al diritto che il regolamento previdenziale prevedesse che
il diritto ad una rendita per coniuge superstite possa essere esercitato solo
nel caso in cui la dichiarazione di convivenza avvenga prima dell’evento
assicurato vecchiaia (DTF 137 V 105 citato da Vetter-Schreiber,
BVG-Kommentar, 2021, art. 20a, n. 10, pag. 96).
Richiamata la succitata
giurisprudenza, nel caso concreto questo TCA ritiene che la citata
regolamentazione della convenuta, che non prevede la rendita per partner
convivente superstite nel caso di una persona assicurata pensionata (nessun
formulario dopo l’età di pensionamento e quindi nessuna rendita) appare corretta.
2.6. Con la risposta di causa,
parte convenuta, come accennato, esclude inoltre l’erogazione di una rendita
per convivente superstite facendo riferimento all’art. 22.3 cpv. 1 punto 3 del
Regolamento riguardante le rendite per coniuge che recita: “Non è acquisito
alcun diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è avvenuto dopo che la
persona ha compiuto il 69 anno di età.”
La Fondazione, applicando per
analogia il citato articolo alla rendita per convivente superstite [cfr. art.
23.2 cpv. 3 del Regolamento 2020: “Per analogia si applicano le disposizioni
in merito alla rendita per coniugi per quanto riguarda la limitazione
dell’obbligo di versare prestazioni (cifra. 22.3) e l’indennità in capitale
(cifra 22.4)”.], rileva che al momento dell’inizio della convivenza (nel formulario
è stato indicato l’anno 2014) __________, nato nel 1943, aveva 71 anni quindi
oltre i 69 anni.
Di conseguenza, anche in
applicazione di detta norma, trattandosi di previdenza sovraobbligatoria (cfr.
consid. 2.3; cfr. anche, con riferimento alla rendita per coniuge superstite ex
art. 19 LPP: Hürzler/Scartazzini, op.
cit., art. 19 n. 13, pag. 252), rettamente la Fondazione non ha concesso
all’attrice la chiesta prestazione previdenziale.
2.7. L’attrice, facendo presente
come nel 2012 CV 1 abbia ripreso la __________ (presso la quale __________ era
affiliato), invoca eventuali diritti acquisiti derivanti da quest’ultima. Fa
riferimento all’art. 39 cpv. 1 del Regolamento 2020 concernente le “modifiche
di regolamento” che prevede espressamente che “restano garantiti i diritti
acquisiti dai beneficiari”.
A
proposito del cambiamento delle disposizioni del regolamento la LPP non prevede
alcunché. L'art. 50 LPP stabilisce unicamente che gli istituti di previdenza
emanano disposizioni su prestazioni, organizzazione, amministrazione e
finanziamento, controllo e rapporto con i datori di lavoro assicurati e aventi
diritto (cpv. 1). Il capoverso 2 stabilisce invece che queste disposizioni
possono essere contenute nell'atto di fondazione, negli statuti, nel
regolamento o se si tratta di un istituto di diritto pubblico, nelle
prescrizioni emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune.
La
modifica delle prestazioni obbligatorie LPP è riservata al legislatore
federale, mentre le disposizioni del regolamento sono modificabili. Tuttavia,
una modifica unilaterale è unicamente valida se, nel regolamento o altra disposizione
accettata dall’assicurato, è prevista una riserva in tal senso, che
l'assicurato ha accettato esplicitamente o per atti concludenti in occasione
della conclusione del contratto di previdenza (DTF 130 V 18, 127 V 252; Vetter-Schreiber,
op. cit., art. 50 n. 3).
Deve essere premesso che i
diritti acquisiti consistono in determinate pretese patrimoniali,
caratterizzate da una particolare invariabilità giuridica (cfr. Stauffer,
Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1893s., pagg. 622 s.). Secondo
la giurisprudenza le pretese pensionistiche possono configurare diritti
acquisiti solo nella misura in cui la legge (o il regolamento) definisce i
rapporti una volta per tutte e li sottrae agli effetti della sua evoluzione
oppure quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto
d’impiego (SZS 1994 p. 379 consid. 6b.; DTF 115 V 235 consid. 5b., 112 V 395,
107 Ia 194 consid. 3a; SZS 1989 p. 313). La revoca di tali diritti è allora
possibile unicamente se si fonda su una base legale, avviene a tutela di un
interesse pubblico e contro risarcimento (SZS 1994 p. 380; DTF 113 Ia 362, 106
Ia 168, 117 V 235). In ogni modo, nel campo delle assicurazioni sociali solo
eccezionalmente vengono riconosciuti dei diritti acquisiti (SZS 1999, p. 299).
Va
poi fatto presente che una prestazione regolamentare sovraobbligatoria, quindi
che va oltre le disposizioni di legge minime, diventa un diritto acquisito se
il regolamento le conferisce carattere irreversibile. Lo stesso vale anche in
caso di pretese, da rispettare secondo il principio della buona fede, che
possono fondarsi su rassicurazioni particolarmente qualificate. Una garanzia
individuale, costitutiva di un diritto acquisito, può essere dedotta da una
decisione di rendita che stabilisce l’ammontare in franchi della prestazione e
che è da interpretare quale ammontare definitivo di una rendita. Queste
circostanze vanno tenute in conto in via eccezionale, in ogni modo non qualora
la decisione sulla rendita si fondi sul regolamento (Vetter-Schreiber, op.
cit., art. 50, n. 6 pag. 228).
Ritornando
al caso in esame, parte attrice invoca eventuali diritti acquisiti
derivanti dal precedente rapporto previdenziale senza specificare altro.
Per contro, con scritto 25
gennaio 2021 CV 1 ha fatto presente all’attrice che “(…) Purtroppo non siamo
stati in grado di trovare il regolamento dell’istituto di previdenza __________
del signor __________ nel nostro vecchio archivio cartaceo. Da un altro
regolamento __________ dell’anno 2007 però è visibile, che la rendita per
conviventi in caso di decesso a quell’epoca non era assicurata (…)” (doc.
D).
Ricordato che, come visto,
__________ è passato nel 2012 ad CV 1, è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che la rendita per
convivente superstite non era contemplata dalla __________.
Né del resto risulta che la
__________ avesse promesso a __________ una rendita per convivente superstite, anche
in caso di pensionamento completo.
L’attrice non può pertanto
appellarsi ad eventuali diritti acquisiti per ottenere la chiesta rendita.
2.8. AT 1 rileva come __________ si
sia fidato dell’agire del collaboratore della Fondazione, __________, in merito
alla possibilità di erogazione di una rendita per convivente superstite.
Rimprovera al collaboratore, vista l’età di pensionamento dell’assicurato, di
non avergli fatto presente dell’impossibilità di richiedere la prestazione in
parola.
Al riguardo, in sede di
risposta la Fondazione ha fatto presente quanto segue:
" (…) Su
nostra richiesta, il signor __________ dell’agenzia generale CV 1 di __________
ha fornito le seguenti indicazioni: citazione signor __________:
“ Il signor __________ ha chiesto di segnalare la convivenza con la sua
attuale
compagna alla cassa pensione CV 1, nell’eventualità che la stessa avesse
diritto a delle prestazioni, senza entrare nel merito delle medesime”.
(…)”
La convenuta ritiene
quindi evidente che “l’attrice avrebbe dovuto comprendere, anche solo sulla
scorta del modulo, che quest’ultimo veniva presentato troppo tardi. L’obiezione
dell’attrice di non essere stata al corrente dei presupposti regolamentari del
diritto non è sostenibile”.
In effetti, nel retro del formulario
(doc. B), tra le condizioni per ottenere il diritto alla rendita per convivente
superstite è riportato: “Questo formulario “Dichiarazione per una rendita
per partner convivente” è stato debitamente compilato, sottoscritto da entrambi
i conviventi e inviato all’CV 1, prima del decesso e prima del pensionamento
completo della persona assicurata” (sottolineatura del redattore). Inoltre,
come visto, tale normativa è contenuta nel regolamento previdenziale.
Di conseguenza, __________
avrebbe dovuto sapere, vista la sua età al momento della sottoscrizione del
formulario, che a seguito del suo decesso la sua compagna non avrebbe avuto
diritto ad una prestazione per superstiti.
Infine, riguardo all’eventuale
mancata informazione da parte del collaboratore in merito a quanto sopra,
l’attrice non può far riferimento, per quanto è dato di capire, ad un simile “comportamento”
per invocare la protezione della buona fede.
Va innanzitutto
fatto presente che, secondo giurisprudenza, vi è una protezione della
buona fede se:
1. l'autorità (in casu l’ente previdenziale) è intervenuta in una
situazione concreta nei confronti di determinate persone;
Considerandi
2.
l'autorità (in casu l’ente
previdenziale) ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è
supposta avere agito entro tali limiti;
3.
l'amministrato (in casu
l’assicurato) non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta;
4.
facendo affidamento
sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili
senza pregiudizio;
5.
da quando l'informazione è
stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627
consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
La tutela della buona fede non
presuppone tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione
sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere
invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un
comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato
determinate aspettative (DTF 111 Ib 116 consid. 4 pag. 124; cfr. pure sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni K 19/99 del 17 settembre 1999, in
RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b). In tale evenienza, tuttavia, l’interessato
non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona
fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza
richiesta dalle circostanze (RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).
Ritornando al caso in
esame, anche volendo ammettere per pura ipotesi di lavoro l’adempimento dei
requisiti no. 1, 2, 3, e 5, la condizione no. 4 non è da ritenere adempiuta.
Non è infatti dato di sapere – né l’attrice adduce alcunché al riguardo – quali
disposizioni irreversibili AT 1, rispettivamente __________, avrebbero preso a
seguito dell’eventuale omessa informazione da parte del collaboratore della
Fondazione.
L’attrice non può pertanto
invocare la protezione della buona fede per ottenere la rendita per convivente
superstite.
2.9
Visto quanto sopra, rettamente
la Fondazione non ha concesso all’attrice il diritto alla rendita per
convivente superstite.
Ne consegue che la petizione dev’essere respinta.
2.10
La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1
Lptca).
All’istituto
previdenziale convenuto, peraltro non patrocinato in causa, non vengono
assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale,
nessuna indennità per ripetibili è infatti di
regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto
pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid.
4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa
si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il
comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o
quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non
corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore litigioso
elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono
ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V
133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p.
278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti