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Decisione

34.2021.12

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Prelievo di capitale per finanziare l'abitazione primaria: addebito proporzionale di capitale e interessi sul capitale acquisito prima e dopo il matrimonio (calcolo secondo tabella UFAS)

22 ottobre 2021Italiano11 min

122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura

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n.

34.2021.12

RG/sc

Lugano

22

ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 12/13 aprile 2021 dalla Pretura di _______________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e

che oppone

AT 1

a

1. CV

1

rappr. da: RA 1

2. CV

2

in materia di conguaglio della

previdenza professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 24 luglio 2020, passata in

giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio

tra AT 1 e CV 1 (nata __________), unitisi in matrimonio il 22 ottobre 1992. Al

punto 2 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “La previdenza

professionale è divisa a metà come di legge valuta 11 aprile 2013”, ordinando

quindi la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio,

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA)” (cfr. I).

1.2

Il 12/13 aprile 2021 il Pretore ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale

(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP

e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________

ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di

determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni

necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole

risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr.

IV-XIX), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a

seguire.

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e

22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di

divorzio

pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice

civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF

9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017

consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2

Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa l’11 aprile 2013 e

si è conclusa con sentenza 24 luglio 2020).

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Giusta l’art.

122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura

di divorzio, nella specie l’11 aprile 2013.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato

durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge

in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.4

2.4.1 Dalle dichiarazioni di

parte e dalla documentazione acquisita agli atti emerge che al momento del matrimonio (22 ottobre 1992)

CV 1 era assicurata alla __________ (in seguito divenuta __________) dove

disponeva di un avere previdenziale quantificabile – sulla scorta delle

informazioni e dei dati disponibili (avere complessivo [contributi del datore

di lavoro e del lavoratore] di fr. 12'409 a inizio 1992, avere di fr. 15'480 a

inizio 1993, cfr. certificato di previdenza in doc. IV-2) – in fr. 5'360.

Considerandi

Presso il suddetto istituto – dove è stata assicurata sino a fine agosto 2007

(cfr. IV-34) – in data 3 gennaio 2002 essa ha effettuato un prelievo per il

finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 116'000 (cfr. IV-13, IV- 22,

XIV-1). In seguito, da settembre 2007 è stata assicurata, quale dipendente

della __________ (cfr. IV-34, 35), alla __________ (ora __________) con

trasferimento a quest’ultima della prestazione d’uscita detenuta presso il

precedente istituto (fr. 58'353.35; cfr. IV-35). Nel marzo 2010 il capitale di

fr. 121'014.70 di cui disponeva presso la __________ è stato trasferito su un

conto di libero passaggio aperto presso __________ (cfr. IV-43, 45), che a sua

volta, nell’agosto 2010, ha versato l’intero avere di fr. 159'681.75 alla __________

(cfr. XIV-2) cui era affiliato il nuovo datore di lavoro (__________) e i cui

attivi e passivi a seguito di scioglimento sono stati assunti nel novembre 2017

da CV 2 (cfr. estratti RC agli atti). Al momento dell’introduzione dell’azione

di divorzio (11 aprile 2013) la ex moglie disponeva presso __________ di un

avere previdenziale divisibile di fr. 194'089.30 (cfr. XIV).

2.4.2

Se i coniugi divorziano

prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per

il finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione

di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e

22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).

Capitali

previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i

quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del

divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura

previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e

devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento

ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli

artt. 122 e segg. CC e 22

e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V

332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und

Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von

Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122

ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

L’art.

22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt.

30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e

gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito

prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del

prelievo.

Conformemente

al summenzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo

riportata nel Bollettino LPP UFAS

n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6, posto

un avere al momento del matrimonio (22 ottobre 1992) di fr.

15'480 rispettivamente di fr. 22'209.19

(tenendo cioè in

considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data

del prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato

il prelievo di fr. 116'000 effettuato il 3 gennaio 2002 di cui fr. 93'790.81

[116'000 -

22'209.19] acquisiti durante il matrimonio e tenuto conto di

un capitale previdenziale complessivo di fr. 194'089.30 presente l’11 aprile 2013, l’importo

accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso dev’essere

cifrato in fr. 287'880.11 (93'790.81 + 194'089.30).

2.5

Come indicato dal giudice

del divorzio (cfr. sentenza di divorzio, consid. 8) e come si desume dagli atti

della presente procedura, in costanza di matrimonio AT 1 non risulta avere

accumulato capitale pensionistico suscettibile di essere diviso ai sensi degli

art. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (le decisioni di tassazione federale,

cantonale e comunale di cui ai docc. IV-18, 19 e 21 indirizzate a “AT 1”

rispettivamente a “AT 1” si riferiscono al già menzionato prelievo di

capitale previdenziale di fr. 116'000 operato dalla moglie nel gennaio 2002).

2.6

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono e richiamata la chiave di ripartizione

stabilita dal Pretore, a AT 1 spetta un accredito di fr. 143’940

(287'880.11

: 2).

2.7

Per

applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto, l’importo

di fr. 143’940 dovrà essere trasferito da

parte di CV 2 a favore di AT 1 su un conto di libero

passaggio da aprirsi presso l’Istituto collettore (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1

LFLP e 60 cpv. 5 LPP). Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi

compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;

cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a

cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello

praticato dall'istituto debitore – maturati su predetto importo a far tempo dall’11 aprile 2013

e sino al momento

dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n.

138.

del 16 marzo 2015).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STF B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.8

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 287'880.11.

2.- È

fatto ordine a CV 4 di versare a favore di AT 1, su un conto da

aprirsi a suo nome presso la __________, l’importo di fr. 143’940 oltre

interessi compensativi dall’11 aprile 2013.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti