34.2021.15
Azione creditoria (petizione) dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro (DL) che non ha versato i controbuti LPP (art. 66 LPP). Petizione accolta con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF)
11 agosto 2021Italiano12 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2021.15
rg/gm
Lugano
11 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 20 aprile 2021 di
AT 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con la
petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società
convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della
previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 79'209.70 oltre interessi al
5% dal 1. giugno 2020, nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione e
altri costi”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ (recte: __________; cfr. doc. A/10) dell’UE di __________
con protesta di tasse spese e ripetibili.
1.2 Con la risposta di causa parte
convenuta, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta “prudenzialmente” il calcolo
dei contributi relativi al 2019 e al 2020 sostenendo che:
" (…)
a.
Riguardo
all'anno 2019 si conferma che i seguenti dipendenti hanno prestato lavoro
presso CV 1 nei seguenti periodi:
- __________
1 dicembre 2018 - 31 maggio 2019
- __________
1 maggio 2017 - 31 maggio 2019
- __________
1 dicembre 2017 - 30 aprile 2019
- __________
13 maggio 2019 - 12 giugno 2019
- __________
15 ottobre 2018 - 31 marzo 2019
Non si
comprende il calcolo effettuato dalla Spettabile Fondazione AT 1 per la Signora
__________. In particolare la sua "Uscita" è registrata nella tabella
per il 26 marzo 2019 al posto che il 31 marzo 2019.
b.
Riguardo
all'anno 2020 si conferma che le persone assunte all'inizio dell'anno
risultavano essere:
- __________
- __________
- __________
e
- __________.
Dal
momento che dalla tabella di cui al documento 5 emerge che il conteggio per
tutti i collaboratori è stato effettuato per il periodo dal l gennaio 2020 al
31 dicembre 2020 senza indicare alcuna "Uscita" - come invece
effettuato per l'anno 2019. Si segnala che nel corso dell'anno due
collaboratori il Signor __________ e la Signora __________, hanno ricevuto la
disdetta del contratto di lavoro. Il loro obbligo di prestare attività
lavorativa presso la società è venuto, dunque, meno in data 31 ottobre 2020 e
non il 31 dicembre 2020.
Prove:
(C) disdetta contratto di lavoro Signora __________
(D)
disdetta contratto di lavoro Signor __________ (…)” (V)
1.3 In replica la fondazione
attrice si è riconfermata nella propria domanda di giudizio facendo presente
che “Riguardo la signora __________ le facciamo notare che ci è stata
comunicata dall’a-zienda stessa con firma anche dell’assicurata l’uscita al
25.03. 2019, dunque noi abbiamo semplicemente elaborato quello comunicatoci
dall’azienda. Riguardo le uscite dei collaboratori nel 2020 le facciamo notare
che il nostro contratto è stato disdetto al 31.05.2020. È quindi irrilevante se
l’uscita di un collaboratore è stata dopo il 31.05.2020, visto che a partire
dal 01.06.2020 tutti i collaboratori non sono più assicurati da noi a
prescindere” (VII).
Con
osservazioni 20 luglio 2021 parte convenuta si è riconfermata nelle proprie argomentazioni
esposte in risposta di causa.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà del-l’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione
ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento
dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi
l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve es-sere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber
und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati
alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2
LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
struttu-rare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.3 Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di
previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne
l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4
2.4.1 Nel caso di specie la pretesa
attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.
Le persone
assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,
fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare
all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli
interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di
previdenza (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i
premi, il cui intero versamen-to incombe al datore di lavoro, si compongono
dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP
(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).
Dagli atti
di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta
del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato
eseguito secondo le disposizioni legali e regola-mentari, tenuto conto del
salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il
calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli
precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.
2.4.2 Parte convenuta contesta il calcolo dei contributi
asseverando come la dipendente __________ abbia prestato lavoro sino al 31 mar-zo
2019 e non sino al 26 marzo 2019 (come indicato nel conteggio prodotto dalla
fondazione) e come inoltre i dipendenti __________ e __________ abbiano
prestato attività lavorativa sino al 31 ottobre 2020 rispettivamente sino al 31
dicembre 2020.
Gli argomenti
addotti dalla società convenuta – che per altro si li-mita a postulare la
conferma dell’opposizione al PE __________ del-l’UE di __________ quando la
lite ha per oggetto principalmente la richiesta della fondazione attrice di
condanna al pagamento da par-te della società convenuta dell’importo sopra
indicato (cfr. supra consid. 1.1) – non hanno pregio.
Come
evidenziato nelle more della presente procedura dalla parte attrice, la
dipendente __________, come risulta inequivocabilmente dalla notifica d’uscita
datata 28 marzo 2019, sottoscritta dalla società convenuta medesima e
(incontestatamente) trasmessa alla fondazione attrice (cfr. doc. VII-1), è
uscita dalla previdenza il 25 marzo 2019.
Per quanto
riguarda invece gli altri due lavoratori, il fatto che abbiano asseritamente
prestato lavoro sino a fine ottobre rispettivamente fine dicembre 2020 è
circostanza del tutto ininfluente ai fini del presente giudizio, il contratto
d’adesione in essere tra le parti – come ricordato dalla fondazione in sede di
replica e come e-merge indubitabilmente dagli atti – essendo stato disdetto con
effetto al 31 maggio 2020 (cfr. doc. A/8) ed è sino a tale data che ri-sulta
essere stato effettuato il conteggio dei premi dovuti per ogni lavoratore (cfr.
“Saldo conto premi 2020 - Disdetta 31.05.2020” sub doc. A/5; cfr. “Sommario
Costi” sub doc. A/6).
2.4.3 Per
quanto attiene alle spese – rimaste incontestate – risultano documentate e
conformi al Regolamento delle spese (sub doc. A/1) e vanno pertanto tal ragione
riconosciute (DTF 117 II 258), quelle per diffida (fr. 200; doc. A/7 e 9), per
scioglimento del con-tratto (fr. 500; doc. A/8). Non può per contro essere
riconosciuta la spesa di fr. 103.30 addebitata alla società convenuta (cfr.
“Saldo conto premi” sub doc. A/5) a titolo di “spese di incasso” trattandosi di
spesa (spesa di precetto esecutivo; cfr. PE sub doc. A/10) che segue le sorti
dell’esecuzione in quanto accesso-rio del credito e che non necessita di una
pronuncia giudiziaria nel merito; DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007). Non possono
altresì essere riconosciute le spese per l’allestimento di un “piano di pagamen-to”
addebitate in ragione di fr. 250, agli atti non figurando alcun piano di
pagamento ma unicamente conteggi, richiami e diffide di pagamento (cfr. doc.
A/6-9).
Oggetto di
condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese
di esecuzione”, fr. 300), indicati pu-re nel precetto esecutivo della cui
opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/10) e contemplati nel regolamento
delle spese (cfr. art. 2.2). Tuttavia tale spesa, addebitata il 27 luglio 2020,
risulta già compresa (cfr. doc. 5) nell’importo di fr. 79'209.70 fatto valere
in petizione e non va aggiunta, come preteso dall’attrice, quale ul-teriore
“spesa regolamentazione esecuzione e altri costi”.
2.4.4 Stante
quanto sopra, alla fondazione attrice spetta un importo complessivo di fr.
78'856.40 (79'209.70 - 353.30).
2.5 L’attrice chiede anche il
versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. giugno 2020.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare
degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso
contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5%
(STF B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi
riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto
accoglimento.
2.6 L’attrice
postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE __________
(recte: __________) dell’UE di __________ del 30 luglio 2020 (doc. A/10).
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconosci-mento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss,
251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è
che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento,
nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito
riconosciuto.
La presente sentenza varrà
pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la
fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7 La procedura è di principio
gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca, art. 73 cpv. 3 LPP; per le eccezioni cfr. DTF
124 V 285, 118 V 319; SZS
1998 p. 64).
L'assicuratore che vince la
causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e
non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di
ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la
causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di
tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati
ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;
AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella
specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è parzialmente
accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la
somma di fr. 78'856.40 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2020 su fr.
78’556.40.
§§ È rigettata in via
definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 30
luglio 2020 per l’importo di fr. 78'856.40 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2020
su fr. 78’556.40.
2.- Non si prelevano né tasse né
spese. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti