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Decisione

34.2021.15

Azione creditoria (petizione) dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro (DL) che non ha versato i controbuti LPP (art. 66 LPP). Petizione accolta con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF)

11 agosto 2021Italiano12 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

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Raccomandata

Incarto

n.

34.2021.15

rg/gm

Lugano

11 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 20 aprile 2021 di

AT 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1 Con la

petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società

convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della

previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 79'209.70 oltre interessi al

5% dal 1. giugno 2020, nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione e

altri costi”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto

esecutivo n. __________ (recte: __________; cfr. doc. A/10) dell’UE di __________

con protesta di tasse spese e ripetibili.

1.2 Con la risposta di causa parte

convenuta, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta “prudenzialmente” il calcolo

dei contributi relativi al 2019 e al 2020 sostenendo che:

" (…)

a.

Riguardo

all'anno 2019 si conferma che i seguenti dipendenti hanno prestato lavoro

presso CV 1 nei seguenti periodi:

- __________

1 dicembre 2018 - 31 maggio 2019

- __________

1 maggio 2017 - 31 maggio 2019

- __________

1 dicembre 2017 - 30 aprile 2019

- __________

13 maggio 2019 - 12 giugno 2019

- __________

15 ottobre 2018 - 31 marzo 2019

Non si

comprende il calcolo effettuato dalla Spettabile Fondazione AT 1 per la Signora

__________. In particolare la sua "Uscita" è registrata nella tabella

per il 26 marzo 2019 al posto che il 31 marzo 2019.

b.

Riguardo

all'anno 2020 si conferma che le persone assunte all'inizio dell'anno

risultavano essere:

- __________

- __________

- __________

e

- __________.

Dal

momento che dalla tabella di cui al documento 5 emerge che il conteggio per

tutti i collaboratori è stato effettuato per il periodo dal l gennaio 2020 al

31 dicembre 2020 senza indicare alcuna "Uscita" - come invece

effettuato per l'anno 2019. Si segnala che nel corso dell'anno due

collaboratori il Signor __________ e la Signora __________, hanno ricevuto la

disdetta del contratto di lavoro. Il loro obbligo di prestare attività

lavorativa presso la società è venuto, dunque, meno in data 31 ottobre 2020 e

non il 31 dicembre 2020.

Prove:

(C) disdetta contratto di lavoro Signora __________

(D)

disdetta contratto di lavoro Signor __________ (…)” (V)

1.3 In replica la fondazione

attrice si è riconfermata nella propria domanda di giudizio facendo presente

che “Riguardo la signora __________ le facciamo notare che ci è stata

comunicata dall’a-zienda stessa con firma anche dell’assicurata l’uscita al

25.03. 2019, dunque noi abbiamo semplicemente elaborato quello comunicatoci

dall’azienda. Riguardo le uscite dei collaboratori nel 2020 le facciamo notare

che il nostro contratto è stato disdetto al 31.05.2020. È quindi irrilevante se

l’uscita di un collaboratore è stata dopo il 31.05.2020, visto che a partire

dal 01.06.2020 tutti i collaboratori non sono più assicurati da noi a

prescindere” (VII).

Con

osservazioni 20 luglio 2021 parte convenuta si è riconfermata nelle proprie argomentazioni

esposte in risposta di causa.

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà del-l’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.

2.2 L'art. 11 LPP impone al

datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di

affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione

ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento

dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi

l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle

disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei

lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve es-sere almeno uguale a

quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto

gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita

nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei

contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber

und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati

alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2

LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono

struttu-rare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e

l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge.

2.3 Nel processo riguardante il

versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di

previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne

l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni

sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti

nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V

195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore

di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se

la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate

non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati

in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di

poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4

2.4.1 Nel caso di specie la pretesa

attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.

Le persone

assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,

fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare

all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli

interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di

previdenza (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i

premi, il cui intero versamen-to incombe al datore di lavoro, si compongono

dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP

(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).

Dagli atti

di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta

del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato

eseguito secondo le disposizioni legali e regola-mentari, tenuto conto del

salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il

calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli

precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.

2.4.2 Parte convenuta contesta il calcolo dei contributi

asseverando come la dipendente __________ abbia prestato lavoro sino al 31 mar-zo

2019 e non sino al 26 marzo 2019 (come indicato nel conteggio prodotto dalla

fondazione) e come inoltre i dipendenti __________ e __________ abbiano

prestato attività lavorativa sino al 31 ottobre 2020 rispettivamente sino al 31

dicembre 2020.

Gli argomenti

addotti dalla società convenuta – che per altro si li-mita a postulare la

conferma dell’opposizione al PE __________ del-l’UE di __________ quando la

lite ha per oggetto principalmente la richiesta della fondazione attrice di

condanna al pagamento da par-te della società convenuta dell’importo sopra

indicato (cfr. supra consid. 1.1) – non hanno pregio.

Come

evidenziato nelle more della presente procedura dalla parte attrice, la

dipendente __________, come risulta inequivocabilmente dalla notifica d’uscita

datata 28 marzo 2019, sottoscritta dalla società convenuta medesima e

(incontestatamente) trasmessa alla fondazione attrice (cfr. doc. VII-1), è

uscita dalla previdenza il 25 marzo 2019.

Per quanto

riguarda invece gli altri due lavoratori, il fatto che abbiano asseritamente

prestato lavoro sino a fine ottobre rispettivamente fine dicembre 2020 è

circostanza del tutto ininfluente ai fini del presente giudizio, il contratto

d’adesione in essere tra le parti – come ricordato dalla fondazione in sede di

replica e come e-merge indubitabilmente dagli atti – essendo stato disdetto con

effetto al 31 maggio 2020 (cfr. doc. A/8) ed è sino a tale data che ri-sulta

essere stato effettuato il conteggio dei premi dovuti per ogni lavoratore (cfr.

“Saldo conto premi 2020 - Disdetta 31.05.2020” sub doc. A/5; cfr. “Sommario

Costi” sub doc. A/6).

2.4.3 Per

quanto attiene alle spese – rimaste incontestate – risultano documentate e

conformi al Regolamento delle spese (sub doc. A/1) e vanno pertanto tal ragione

riconosciute (DTF 117 II 258), quelle per diffida (fr. 200; doc. A/7 e 9), per

scioglimento del con-tratto (fr. 500; doc. A/8). Non può per contro essere

riconosciuta la spesa di fr. 103.30 addebitata alla società convenuta (cfr.

“Saldo conto premi” sub doc. A/5) a titolo di “spese di incasso” trattandosi di

spesa (spesa di precetto esecutivo; cfr. PE sub doc. A/10) che segue le sorti

dell’esecuzione in quanto accesso-rio del credito e che non necessita di una

pronuncia giudiziaria nel merito; DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée

d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007). Non possono

altresì essere riconosciute le spese per l’allestimento di un “piano di pagamen-to”

addebitate in ragione di fr. 250, agli atti non figurando alcun piano di

pagamento ma unicamente conteggi, richiami e diffide di pagamento (cfr. doc.

A/6-9).

Oggetto di

condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese

di esecuzione”, fr. 300), indicati pu-re nel precetto esecutivo della cui

opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/10) e contemplati nel regolamento

delle spese (cfr. art. 2.2). Tuttavia tale spesa, addebitata il 27 luglio 2020,

risulta già compresa (cfr. doc. 5) nell’importo di fr. 79'209.70 fatto valere

in petizione e non va aggiunta, come preteso dall’attrice, quale ul-teriore

“spesa regolamentazione esecuzione e altri costi”.

2.4.4 Stante

quanto sopra, alla fondazione attrice spetta un importo complessivo di fr.

78'856.40 (79'209.70 - 353.30).

2.5 L’attrice chiede anche il

versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. giugno 2020.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische

Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare

degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso

contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5%

(STF B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi

riferimenti).

Nel

caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la

convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto

accoglimento.

2.6 L’attrice

postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE __________

(recte: __________) dell’UE di __________ del 30 luglio 2020 (doc. A/10).

Il creditore che a seguito

dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover

esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.

80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79

LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della

Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconosci-mento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss,

251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è

che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del

credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in

casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento,

nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito

riconosciuto.

La presente sentenza varrà

pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la

fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.

2.7 La procedura è di principio

gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca, art. 73 cpv. 3 LPP; per le eccezioni cfr. DTF

124 V 285, 118 V 319; SZS

1998 p. 64).

L'assicuratore che vince la

causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e

non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di

ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la

causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di

tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati

ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;

AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella

specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è parzialmente

accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la

somma di fr. 78'856.40 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2020 su fr.

78’556.40.

§§ È rigettata in via

definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 30

luglio 2020 per l’importo di fr. 78'856.40 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2020

su fr. 78’556.40.

2.- Non si prelevano né tasse né

spese. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

Considerandi

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti