34.2021.16
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Calcolo degli interessi sull'avere LPP dal matrimonio al divorzio
14 dicembre 2021Italiano9 min
34.2021.16
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2021.16
rg/gm
Lugano
14 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo
nella causa rimessagli il 25/26 maggio 2021 dalla Pretura di __________ (art.
281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1. AT 1
rappr.
da: RA 1
Considerandi
2.
AT 2
contro
1.
CV 1
2.
CV 2
3.
CV 3
in materia di
conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 26 gennaio 2021, passata in giudicato,
il Pretore di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 9
luglio 2005 tra CV 1 e AT 1. Al punto 2.7 del dispositivo il Pretore ha
stabilito che “I coniugi concordano con la suddivisione per metà della
prestazione di uscita LPP maturata da entrambi durante il matrimonio. I coniugi
concordano che la valuta per il calcolo della suddivisione della rispettiva
prestazione di libero passaggio sarà il giorno di introduzione della procedura
di divorzio (…)”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in
giudicato del divorzio, al TCA
(cfr. I).
1.2
Passata in giudicato la sentenza di divorzio, il Pretore ha quindi rimesso la
causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai
sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr.
II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXVIII), si dirà più diffusamente, per
quanto occorra, in seguito.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale
quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a
cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio, la procedura di divorzio tra i coniugi Pignatiello essendo
stata introdotta il 21 marzo 2019.
2.3
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Dies ad quem per
il riparto è il momento dell’introduzione dell’azione di divorzio (art. 122
CC), in casu il 21 marzo 2019.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle
procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato
luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.4
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1
Dagli atti all’inserto si evince
che
al momento del matrimonio (9 luglio 2005) CV 1 disponeva di una
prestazione di fr. 1'211 presso la Fondazione __________ (cfr. XVIII), mentre
che al momento dell’introduzione dell’azione di divorzio deteneva un avere di
fr. 3’032.60 sul conto di libero passaggio __________ della CV 2 (cfr. XXIV)
nonché una prestazione d’uscita presso la Cassa __________ di fr. 12'451.25, la
quale nel gennaio 2021 è stata trasferita alla Fondazione CV 3 (cfr. XXV) dove
l’ex marito risulta attualmente assicurato e dove dispone di una prestazione
divisibile di fr. 26'232 (valuta 23 novembre 2021, cfr. XXVIII).
Considerati giusta l’art. 22a
cpv. 1 LFLP gli interessi (fr. 339.20; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch)
maturati sino al 21 marzo 2019 sull’avere esistente alla data del matrimonio
(fr. 1'211) e calcolati applicando
il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12
OPP2) indipendentemente da
quello effettivamente praticato dall’istituto
previdenziale (Schneider / Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich
und BVG - Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s),
l’avere soggetto a divisione accumulato da CV 1 deve essere cifrato in fr.
13'933.65 (12'451.25 + 3’032.60 – 1'211 – 339.20).
2.5.2
Dal fascicolo emerge che durante
il matrimonio AT 1 non ha accumulato averi previdenziali soggetti a divisione
nella presente sede, il capitale di fr. 959.57 presente sul conto di libero
passaggio __________ della Fondazione AT 2 in data 21 marzo 2019 essendo
costituito dall’avere di fr. 875.45 accumulato sino al marzo 2004 (precedentemente
quindi al matrimonio) e dagli interessi maturati su tale importo sino al 21
marzo 2019 (cfr. XV).
2.5.3
Stante quanto sopra, richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a AT
1.
spetta un accredito di fr. 6'966.85 (13'933.65 : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne consegue che,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra
parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 6'966.85, unitamente agli interessi compensativi –
al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su tale
importo dal 21 marzo 2019 sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129
V 255;
STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003,
STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)
dovrà essere versato a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio n. __________ della Fondazione AT 2, da parte della Fondazione CV
3.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 13'933.65.
2.- È
fatto ordine alla Fondazione CV 3 (contratto __________) di versare a favore
di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________ della Fondazione AT 2, l’importo
di fr. 6'966.85 oltre interessi compensativi dal 21 marzo 2019.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti