34.2021.17
Mancato versamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro (convenuto) all'istituto di previdenza (attore). Petizione dell'istituto accolta. Impossibilità di rigettare in via definitiva l'opposizione per decorrenza del termine di un anno ex art. 88 LEF
13 agosto 2021Italiano8 min
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2021.17
rg/gm
Lugano
13 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione dell’8 giugno 2021 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società
convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della
previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 4'849.40 oltre interessi al
5% dal 6 novembre 2019, delle “spese di precetto” di fr. 146.60, delle
“spese regolamentari relative ad esecuzioni” di fr. 500,
delle
“spese regolamentari relative alle azioni in pagamento” di fr. 1’500” e di
“tutte le spese giudiziarie”.
1.2 Parte convenuta non è
intervenuta in causa.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la
competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale
dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di
lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi
previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die
Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum
BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in:
Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n.
52).
2.2 L'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p.
2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla
scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.3 Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di
previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di
permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i
su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa
(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto
il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe
fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno
sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al
fine di poter assumere le prove necessarie (SZS/RSAS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel caso di specie la pretesa
attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata, nessuna
contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione, risulta del
resto essere stata sollevata dalla convenuta.
Le persone
assicurate, l’obbligo contributivo, le modalità di calcolo del salario
assicurato, dei contributi e del loro versamento sono regolate in particolare
nel contratto di affiliazione (doc. A/3), nel regolamento di previdenza (sub
doc. A/5, pto A5) e nel piano di previdenza (sub doc. A/5). I lavoratori
assicurati, i salari erogati e le mutazioni intervenute risultano dai documenti
di causa.
Tenuto conto
dei contributi rimasti insoluti sino allo scioglimento del contratto di
adesione con effetto al 31 marzo 2018 (doc. A/16-17) e degli interessi dovuti,
risulta un saldo – mai contestato dal datore di lavoro – a favore dell’istituto
di previdenza di fr. 4'849.40 (cfr. doc. A/7-17, A/19-20), cui vanno tuttavia
dedotti fr. 500 addebitati quali “indennità di mora” (cfr. doc. A/17,
cfr. anche doc. A/11), una siffatta indennità non essendo espressamente
prevista (DTF 117 II 258) né dal regolamento dei costi (sub doc. A/5) né dal
già citato contratto d’affiliazione.
Vanno per
contro ammessi a favore dell’attrice i costi di fr. 1'500 in
relazione all’avvio della presente azione giudiziaria e di fr. 500 riguardanti la
domanda d’esecuzione di cui al doc. 21 in quanto previsti dal regolamento dei
costi (art. 2.2; i costi relativi alla precedente esecuzione di cui al doc.
A/18 risultano già compresi nell’importo principale di fr. 4'849.40 fatto
valere in petizione, cfr. doc. A/17-18).
Non vengono riconosciute le spese di precetto riferite alle due
esecuzioni (n. __________ e n. __________ dell’UE di __________; cfr. doc.
A/18, A/21) promosse nei confronti della società convenuta (146.60 = 73.30 x
2), trattandosi notoriamente di spese che seguono le sorti
dell’esecuzione in quanto accessorio del credito e che non necessitano di una
pronuncia giudiziaria nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs und
Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
Il credito
complessivo di spettanza della fondazione ammonta pertanto a fr. 6'349.40
(4'849.40 – 500 + 500 + 1500).
2.5 L’attrice chiede anche il
versamento di interessi di ritardo al 5% dal 6 novembre 2019.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare
degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso
contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5%
(STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit.,
ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto
accoglimento.
2.6 Non è dato statuire sul rigetto
definitivo - per altro non chiesto - dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________
del 3 febbraio 2020 dell’UE di __________ concernente il credito oggetto
dell’odierno giudizio, detto precetto, emesso il 3 febbraio 2020 e notificato
il 7 febbraio successivo, essendo nel frattempo scaduto poiché l’azione giudiziaria è stata promossa il 9 giugno 2021
(busta d’impostazione agli atti). Infatti, secondo l’art. 88 cpv. 1 LEF,
trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può
chiedere la continuazione dell'esecuzione. Secondo il capoverso 2 questo
diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è
stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata
promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione. In
concreto con azione si intende la procedura di riconoscimento (art. 79 LEF) o
disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) o quella di rigetto
dell’opposizione (art. 80 e 82 LEF). Quand’anche fosse rigettata in via
definitiva l’opposizione, l’atto esecutivo non potrebbe essere considerato
un titolo valido per proseguire l’esecuzione, in quanto non esplica alcun
effetto (sul punto cfr. Vock/Aepli-Wirz, Kommentar zum SchKG, SK 2017, ad art.
88 n. 7ss, pp. 546s; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts,
1983, § 22 N 11).
2.7 La procedura è gratuita (art.
73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
L'assicuratore che vince la
causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e
non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di
ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la
causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di
tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati
ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;
AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella
specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è parzialmente
accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 la somma di fr. 6'349.40 oltre interessi al 5% dal 6 novembre
2019.
2.- Non si prelevano né tasse né
spese. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti