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Decisione

34.2021.17

Mancato versamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro (convenuto) all'istituto di previdenza (attore). Petizione dell'istituto accolta. Impossibilità di rigettare in via definitiva l'opposizione per decorrenza del termine di un anno ex art. 88 LEF

13 agosto 2021Italiano8 min

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

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Incarto

n.

34.2021.17

rg/gm

Lugano

13 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione dell’8 giugno 2021 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Con

la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società

convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della

previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 4'849.40 oltre interessi al

5% dal 6 novembre 2019, delle “spese di precetto” di fr. 146.60, delle

“spese regolamentari relative ad esecuzioni” di fr. 500,

delle

“spese regolamentari relative alle azioni in pagamento” di fr. 1’500” e di

“tutte le spese giudiziarie”.

1.2 Parte convenuta non è

intervenuta in causa.

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.

La

competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,

la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la

competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale

dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di

lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi

previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die

Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum

BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in:

Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n.

52).

2.2 L'art. 11 LPP impone al

datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di

affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale

affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro,

l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda

l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza

stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore

di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere

almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro

deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del

lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,

in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p.

2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und

Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla

scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).

Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono

strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e

l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge.

2.3 Nel processo riguardante il

versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di

previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di

permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle

assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i

su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa

(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto

il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe

fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni

immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno

sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al

fine di poter assumere le prove necessarie (SZS/RSAS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4 Nel caso di specie la pretesa

attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata, nessuna

contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione, risulta del

resto essere stata sollevata dalla convenuta.

Le persone

assicurate, l’obbligo contributivo, le modalità di calcolo del salario

assicurato, dei contributi e del loro versamento sono regolate in particolare

nel contratto di affiliazione (doc. A/3), nel regolamento di previdenza (sub

doc. A/5, pto A5) e nel piano di previdenza (sub doc. A/5). I lavoratori

assicurati, i salari erogati e le mutazioni intervenute risultano dai documenti

di causa.

Tenuto conto

dei contributi rimasti insoluti sino allo scioglimento del contratto di

adesione con effetto al 31 marzo 2018 (doc. A/16-17) e degli interessi dovuti,

risulta un saldo – mai contestato dal datore di lavoro – a favore dell’istituto

di previdenza di fr. 4'849.40 (cfr. doc. A/7-17, A/19-20), cui vanno tuttavia

dedotti fr. 500 addebitati quali “indennità di mora” (cfr. doc. A/17,

cfr. anche doc. A/11), una siffatta indennità non essendo espressamente

prevista (DTF 117 II 258) né dal regolamento dei costi (sub doc. A/5) né dal

già citato contratto d’affiliazione.

Vanno per

contro ammessi a favore dell’attrice i costi di fr. 1'500 in

relazione all’avvio della presente azione giudiziaria e di fr. 500 riguardanti la

domanda d’esecuzione di cui al doc. 21 in quanto previsti dal regolamento dei

costi (art. 2.2; i costi relativi alla precedente esecuzione di cui al doc.

A/18 risultano già compresi nell’importo principale di fr. 4'849.40 fatto

valere in petizione, cfr. doc. A/17-18).

Non vengono riconosciute le spese di precetto riferite alle due

esecuzioni (n. __________ e n. __________ dell’UE di __________; cfr. doc.

A/18, A/21) promosse nei confronti della società convenuta (146.60 = 73.30 x

2), trattandosi notoriamente di spese che seguono le sorti

dell’esecuzione in quanto accessorio del credito e che non necessitano di una

pronuncia giudiziaria nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée

d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs und

Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

Il credito

complessivo di spettanza della fondazione ammonta pertanto a fr. 6'349.40

(4'849.40 – 500 + 500 + 1500).

2.5 L’attrice chiede anche il

versamento di interessi di ritardo al 5% dal 6 novembre 2019.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische

Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare

degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso

contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5%

(STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit.,

ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la

convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto

accoglimento.

2.6 Non è dato statuire sul rigetto

definitivo - per altro non chiesto - dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 3 febbraio 2020 dell’UE di __________ concernente il credito oggetto

dell’odierno giudizio, detto precetto, emesso il 3 febbraio 2020 e notificato

il 7 febbraio successivo, essendo nel frattempo scaduto poiché l’azione giudiziaria è stata promossa il 9 giugno 2021

(busta d’impostazione agli atti). Infatti, secondo l’art. 88 cpv. 1 LEF,

trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può

chiedere la continuazione dell'esecuzione. Secondo il capoverso 2 questo

diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è

stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata

promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione. In

concreto con azione si intende la procedura di riconoscimento (art. 79 LEF) o

disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) o quella di rigetto

dell’opposizione (art. 80 e 82 LEF). Quand’anche fosse rigettata in via

definitiva l’opposizione, l’atto esecutivo non potrebbe essere considerato

un titolo valido per proseguire l’esecuzione, in quanto non esplica alcun

effetto (sul punto cfr. Vock/Aepli-Wirz, Kommentar zum SchKG, SK 2017, ad art.

88 n. 7ss, pp. 546s; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts,

1983, § 22 N 11).

2.7 La procedura è gratuita (art.

73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

L'assicuratore che vince la

causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e

non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di

ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la

causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di

tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati

ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;

AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella

specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è parzialmente

accolta.

§ La CV 1 è condannata a

versare alla AT 1 la somma di fr. 6'349.40 oltre interessi al 5% dal 6 novembre

2019.

2.- Non si prelevano né tasse né

spese. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

Considerandi

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti