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Decisione

34.2021.18

Mancato versamento da parte del datore di lavoro (DL) all'istituto di previdenza (IP) dei contributi LPP. Petizione dell'IP accolta con rigetto definitivo del PE fatto spiccare nei confronti del DL

5 ottobre 2021Italiano9 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

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Incarto

n.

34.2021.18

rg/sc

Lugano

5 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione dell’8 giugno 2021 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Con

la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società

convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della

previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 4'094.95 oltre interessi al

5% dal 4 settembre 2019, delle “spese di precetto” di fr. 73.30, delle

“spese regolamentari relative ad esecuzioni” di fr. 500 e

delle

“spese regolamentari relative alle azioni in pagamento” di fr. 1’500 con anche

protesta di “tutte le spese giudiziarie”.

1.2

Con la risposta di causa parte convenuta ha comunicato al Tribunale di “aver

trovato un accordo con controparte in merito al pagamento della somma

richiesta, somma che non è contestata”, accordo consistente – a detta della

CV 1 – nel pagamento di tre rate mensili (da luglio a settembre 2021) di fr.

1'000 ognuna, con versamento del saldo entro il 31 ottobre 2021.

Richiesta

dal Tribunale a voler prendere posizione al riguardo, la fondazione attrice ha

evidenziato come tra le parti non sia intervenuto alcuno accordo e ha precisato

di non accettare la proposta di pagamento rateale formulata da controparte.

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.

La

competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,

la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la

competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale

dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di

lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi

previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die

Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum

BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in:

Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 52).

2.2 L'art. 11 LPP impone al

datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di

affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale

affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro,

l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda

l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza

stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore

di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere

almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro

deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del

lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,

in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p.

2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und

Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza

l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo

l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare

liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di

conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli

accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale

sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di

previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3 Nel processo riguardante il

versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di

previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di

permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle

assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi

limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF

125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il

datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe

fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni

immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno

sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al

fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4 Nel caso di specie la pretesa

attorea – in sé non contestata – appare sufficientemente sostanziata e

documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della

petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.

Le persone

assicurate, l’obbligo contributivo, le modalità di calcolo del salario

assicurato, dei contributi e del loro versamento sono regolate in particolare

nel contratto di affiliazione (doc. A/3) e nel regolamento di previdenza (sub

doc. A/3). I lavoratori assicurati, i salari erogati e le mutazioni intervenute

risultano dai documenti di causa.

Tenuto conto

dei contributi rimasti insoluti sino allo scioglimento del contratto di

adesione (31 maggio 2019, doc. A/10-11) e degli interessi dovuti, risulta un

saldo – mai contestato dal datore di lavoro – a favore dell’istituto di

previdenza di fr. 4'094.95 (cfr. estratto conto, doc. A/19) cui vanno tuttavia

dedotti fr. 73.30 (compresi nell’importo di fr. 4'094.95 ma che parte attrice

fa addirittura valere in petizione – per quanto è dato di capire – anche quale

costo aggiuntivo) addebitati quali “spese precetto esecutivo”, trattandosi

notoriamente di spese che seguono le sorti dell’esecuzione in quanto

accessorio del credito e che non necessitano di una pronuncia giudiziaria nel

merito (DTF 71 III 144; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p.

414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p.

116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

Vanno

ammessi a favore dell’attrice i costi aggiuntivi di fr. 1'500 in

relazione all’avvio della presente azione giudiziaria e di fr. 500 (compresi

nell’importo di fr. 4'094.95, cfr. A/19) in relazione alla domanda d’esecuzione

di cui al doc. 17 in quanto previsti dal regolamento dei costi (art. 2.2).

Il credito

complessivo di spettanza della fondazione ammonta pertanto a fr. 5'521.65 (4'094.95

– 73.30 + 1500).

2.5 L’attrice chiede anche il

versamento di interessi di ritardo al 5% dal 4 settembre 2019 su fr. 4'094.95.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische

Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare

degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso

contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA

B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, in: Commentaire LPP e LFLP, 2010, art. 66

n. 8).

Nel

caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la

convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto

accoglimento nel senso che vengono riconosciuti interessi di mora al 5% su fr.

4'021.65 (4’094.95 - 73.30).

2.6

Non è dato statuire sul rigetto definitivo – per altro non chiesto –

dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________

concernente il credito fatto valere dalla fondazione di previdenza con la

presente petizione (senza le spese addebitate il 12 novembre e il 31 dicembre

2019, cfr. doc. A/19), detto precetto, emesso il 1. ottobre 2019 e notificato

il 9 ottobre successivo, essendo nel frattempo scaduto, l’azione giudiziaria essendo stata promossa il 9 giugno 2021

(busta d’impostazione agli atti).

Infatti,

secondo l’art. 88 cpv. 1 LEF, trascorsi venti giorni dalla notificazione del

precetto il creditore può chiedere la continuazione dell'esecuzione. Secondo il

capoverso 2 questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del

precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno

in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua

definizione. In concreto con azione si intende la procedura di riconoscimento

(art. 79 LEF) o disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) o quella di

rigetto dell’opposizione (art. 80 e 82 LEF). Quand’anche fosse rigettata

in via definitiva l’opposizione, l’atto esecutivo non potrebbe essere

considerato un titolo valido per proseguire l’esecuzione, in quanto non esplica

alcun effetto (sul punto cfr. Vock/Aepli-Wirz, Kommentar zum SchKG, SK 2017, art.

88 n. 7ss, pp. 546s; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts,

1983, § 22 N 11).

2.7 La procedura è gratuita (art.

73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

L'assicuratore che vince la

causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e

non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di

ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario

(o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è

complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e

gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000

p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie

adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è parzialmente

accolta.

§ La CV 1 è condannata a

versare alla AT 1 la somma di fr. 5'521.65 oltre interessi al 5% dal 4

settembre 2019 su fr. 4'021.65.

2.- Non si prelevano né tasse né

spese. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

Considerandi

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti