34.2021.18
Mancato versamento da parte del datore di lavoro (DL) all'istituto di previdenza (IP) dei contributi LPP. Petizione dell'IP accolta con rigetto definitivo del PE fatto spiccare nei confronti del DL
5 ottobre 2021Italiano9 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2021.18
rg/sc
Lugano
5 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione dell’8 giugno 2021 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società
convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della
previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 4'094.95 oltre interessi al
5% dal 4 settembre 2019, delle “spese di precetto” di fr. 73.30, delle
“spese regolamentari relative ad esecuzioni” di fr. 500 e
delle
“spese regolamentari relative alle azioni in pagamento” di fr. 1’500 con anche
protesta di “tutte le spese giudiziarie”.
1.2
Con la risposta di causa parte convenuta ha comunicato al Tribunale di “aver
trovato un accordo con controparte in merito al pagamento della somma
richiesta, somma che non è contestata”, accordo consistente – a detta della
CV 1 – nel pagamento di tre rate mensili (da luglio a settembre 2021) di fr.
1'000 ognuna, con versamento del saldo entro il 31 ottobre 2021.
Richiesta
dal Tribunale a voler prendere posizione al riguardo, la fondazione attrice ha
evidenziato come tra le parti non sia intervenuto alcuno accordo e ha precisato
di non accettare la proposta di pagamento rateale formulata da controparte.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la
competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale
dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di
lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi
previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die
Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum
BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in:
Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 52).
2.2 L'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p.
2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza
l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli
accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale
sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di
previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3 Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di
previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di
permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi
limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF
125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il
datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe
fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno
sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al
fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel caso di specie la pretesa
attorea – in sé non contestata – appare sufficientemente sostanziata e
documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della
petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.
Le persone
assicurate, l’obbligo contributivo, le modalità di calcolo del salario
assicurato, dei contributi e del loro versamento sono regolate in particolare
nel contratto di affiliazione (doc. A/3) e nel regolamento di previdenza (sub
doc. A/3). I lavoratori assicurati, i salari erogati e le mutazioni intervenute
risultano dai documenti di causa.
Tenuto conto
dei contributi rimasti insoluti sino allo scioglimento del contratto di
adesione (31 maggio 2019, doc. A/10-11) e degli interessi dovuti, risulta un
saldo – mai contestato dal datore di lavoro – a favore dell’istituto di
previdenza di fr. 4'094.95 (cfr. estratto conto, doc. A/19) cui vanno tuttavia
dedotti fr. 73.30 (compresi nell’importo di fr. 4'094.95 ma che parte attrice
fa addirittura valere in petizione – per quanto è dato di capire – anche quale
costo aggiuntivo) addebitati quali “spese precetto esecutivo”, trattandosi
notoriamente di spese che seguono le sorti dell’esecuzione in quanto
accessorio del credito e che non necessitano di una pronuncia giudiziaria nel
merito (DTF 71 III 144; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p.
414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p.
116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
Vanno
ammessi a favore dell’attrice i costi aggiuntivi di fr. 1'500 in
relazione all’avvio della presente azione giudiziaria e di fr. 500 (compresi
nell’importo di fr. 4'094.95, cfr. A/19) in relazione alla domanda d’esecuzione
di cui al doc. 17 in quanto previsti dal regolamento dei costi (art. 2.2).
Il credito
complessivo di spettanza della fondazione ammonta pertanto a fr. 5'521.65 (4'094.95
– 73.30 + 1500).
2.5 L’attrice chiede anche il
versamento di interessi di ritardo al 5% dal 4 settembre 2019 su fr. 4'094.95.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare
degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso
contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA
B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, in: Commentaire LPP e LFLP, 2010, art. 66
n. 8).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto
accoglimento nel senso che vengono riconosciuti interessi di mora al 5% su fr.
4'021.65 (4’094.95 - 73.30).
2.6
Non è dato statuire sul rigetto definitivo – per altro non chiesto –
dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________
concernente il credito fatto valere dalla fondazione di previdenza con la
presente petizione (senza le spese addebitate il 12 novembre e il 31 dicembre
2019, cfr. doc. A/19), detto precetto, emesso il 1. ottobre 2019 e notificato
il 9 ottobre successivo, essendo nel frattempo scaduto, l’azione giudiziaria essendo stata promossa il 9 giugno 2021
(busta d’impostazione agli atti).
Infatti,
secondo l’art. 88 cpv. 1 LEF, trascorsi venti giorni dalla notificazione del
precetto il creditore può chiedere la continuazione dell'esecuzione. Secondo il
capoverso 2 questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del
precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno
in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua
definizione. In concreto con azione si intende la procedura di riconoscimento
(art. 79 LEF) o disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) o quella di
rigetto dell’opposizione (art. 80 e 82 LEF). Quand’anche fosse rigettata
in via definitiva l’opposizione, l’atto esecutivo non potrebbe essere
considerato un titolo valido per proseguire l’esecuzione, in quanto non esplica
alcun effetto (sul punto cfr. Vock/Aepli-Wirz, Kommentar zum SchKG, SK 2017, art.
88 n. 7ss, pp. 546s; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts,
1983, § 22 N 11).
2.7 La procedura è gratuita (art.
73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
L'assicuratore che vince la
causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e
non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di
ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario
(o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è
complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e
gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000
p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie
adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è parzialmente
accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 la somma di fr. 5'521.65 oltre interessi al 5% dal 4
settembre 2019 su fr. 4'021.65.
2.- Non si prelevano né tasse né
spese. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti