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Decisione

34.2021.19

Petizione di un assicurato avente ad oggetto il calcolo di prestazioni di vecchiaia future (azione di accertamento). Petizione irricevibile difettando un interesse degno di protezione

7 settembre 2021Italiano12 min

34.2021.19

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n.

Fatti

34.2021.19

rg/sc

Lugano

7 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 9 giugno 2021 di

AT 1

contro

1. CV

1

Considerandi

2.

CV

2.

tutti rappr. da: RA 1

in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1

AT

1.

da luglio 2009 ha beneficiato di una rendita d’invalidità erogata dalla

Fondazione __________ (ora __________) SA e di una rendita d’invalidità versata

dal Fondo __________ (ora __________). A far tempo da aprile 2017 le rendite

d’invalidità sono state trasformate in rendite di vecchiaia. Egli ha in seguito

beneficiato - da luglio 2009 e per la durata del diritto alla loro erogazione -

di due rendite per i figli __________ e __________.

(Cfr.

STCA 34.2013.8 del 23 ottobre 2013, STCA 34.2017.27 del 10 settembre 2018, STF

9C_694/2018 dell’11 febbraio 2018, tutte concernenti il qui attore).

Attualmente

egli beneficia di due rendite - una erogata dalla Fondazione CV 1 (in seguito:

Fondazione di Previdenza) l’altra dal Fondo CV 2 (in seguito: Fondo

Complementare) - sia per il figlio __________, nato il __________ 2017

(mensilmente fr. 675 rispettivamente fr. 45) che per il figlio __________, nato

il __________ 2019 (mensilmente fr. 1’688 rispettivamente fr. 113).

1.2

Nel maggio 2021 AT 1 ha chiesto ad entrambi gli istituti di

previdenza se le rendite per i figli sarebbero rimaste immutate in caso di suo

decesso.

In risposta

l’Amministrazione delle Fondazioni __________ - precisando in particolare che

le risposte date si basano sul regolamento attualmente in vigore e che il

decesso costituisce un nuovo evento previdenziale che sottostà alle norme di

regolamento in vigore al momento del decesso - ha comunicato che le rendite del

Fondo Complementare in applicazione dell’attuale regolamento sarebbero decadute,

mentre quelle della Fondazione di Previdenza, sempre in applicazione

dell’attuale regolamento, si sarebbero ridotte a fr. 262 mensili per ogni

figlio (doc. C, D, F).

1.3

Con la petizione in rassegna AT

1.

conviene dinanzi allo scrivente Tribunale entrambi gli istituti. Contesta i motivi addotti a sostegno della riduzione rispettivamente della

decadenza delle rendite per figli attualmente percepite; rimprovera (per quanto

è dato di capire) in relazione alla modalità di calcolo delle prestazioni una

mancata informazione agli assicurati circa l’entità degli averi LPP; adduce

l’esistenza di un considerevole pregiudizio economico e sostiene come si debba

ritenere quale evento generante il diritto a prestazioni non il decesso bensì

il fatto che egli sia attualmente beneficiario di una rendita per figli.

Postula

quindi che, qualora egli venisse a mancare, la Fondazione

di Previdenza dovrà continuare a versare le correnti rendite (mensili) di fr.

1'688.00 per __________ e di fr. 675.00 per __________, rispettivamente il

Fondo Complementare dovrà continuare a versare le correnti rendite di fr. 113

per __________ e fr. 45 per __________.

1.4

Con la risposta di causa gli istituti convenuti contestano anzitutto la

ricevibilità della petizione, non ritenendo data l’esistenza in capo all’attore

di un interesse degno di protezione - concreto, diretto ed attuale - a far

valere le pretese di cui sopra. Nel merito chiede la reiezione dell’azione con

accollo a controparte delle spese di giustizia e l’assegnazione di ripetibili.

1.5

Nel

termine assegnato dal Tribunale, le parti non hanno presentato né chiesto ulteriori

mezzi di prova.

2.1

Secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il

ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previdenza professionale; cfr.

art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile.

2.2

Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza,

datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima

istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni; art. 4

Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e

sulle fondazioni, RL 6.4.8.1). Ratione materiae tale competenza è

data nella misura la contestazione ha per oggetto questioni specifiche della

previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18, 119 V 443; SZS 1995 p.

374). Rientrano principalmente nella competenza del

tribunale istituito dall'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni

assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (prestazioni di entrata e di

uscita), ai contributi previdenziali o a particolari temi riferiti per

esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105, 128 V 258, 116 V 113; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der

beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss). Rientrano pure nel campo d’applicazione materiale

dell’art. 73 LPP le pretese del lavoratore concernenti l'obbligo del datore di

lavoro di assicurare i propri dipendenti costituendo esse questioni previdenziali

in senso largo (DTF 129 V 320 con riferimenti e 122 III 59 consid. 2). Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora

la controversia non trovi fondamento giuridico nella previdenza professionale,

anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo della previdenza

(DTF 128 V 44, 258, 127 V 35, 125 V 168).

Con la prima

revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, la competenza dei

tribunali di ultima istanza cantonale ex art. 73 LPP è stata estesa anche a controversie

con istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli

artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie

con istituti risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv.

1.

lett. b LPP (liti concernenti le assicurazioni del 3° pilastro A; cfr.

Messaggio sulla 1a revisione della LPP, FF 2000 p. 2386; Stauffer, Berufliche

Vorsorge, 2019, n. 2335s p. 772s). Infine, l’art. 73 cpv. 1 lett. c e d LPP ha

introdotto la competenza del tribunale cantonale anche per controversie riguardanti

la responsabilità giusta l’art. 52 LPP nonché il regresso ai sensi dell’art.

56a LPP.

2.3

L'art. 73 cpv. 1 LPP consente di

proporre un'azione di accertamento (DTF 128 V 48, 119 V 13, 118 V 102, 117 V

320; SZS 1992 p. 234 e 294; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, art. 73 n.

22.

p. 277; Stauffer, op. cit., n. 2348 p. 776; Meyer, Die Rechtswege nach dem

BVG, in RDS 1987 I p. 614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP,

p. 401). Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza

sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in materia

amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RCC 1990 p. 469 e 1989 pp. 33s) e in

materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110 II 253; Poudret, Commentaire de

la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.2.8 ad art. 43 LOG), tale

azione è tuttavia proponibile solo se l’istante si avvale di un interesse degno

di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso

(Vetter-Schreiber, ibidem; DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320).

L’interesse

non deve essere necessariamente giuridico. Non è cioè necessario che

l’interesse fatto valere sia compreso nella norma invocata, ossia che vi sia

corrispondenza tra l’interesse privato e gli interessi protetti dalla norma

(DTF 108 Ib 92, 104 Ib 245). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si

tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373 e 114 V

202; STF 9C_298/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.1.1).

In

materia di prestazioni future, l'esistenza di un interesse degno di protezione

è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza

quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un

obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a

rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (STF B 42/05 del 20 settembre 2005 e riferimenti; DTF 122 III 282, 118 V 102; SZS 1992

p. 234; STF B 37/04 del 26 aprile 2005).

La

giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il giudice ammette l’esistenza di

un interesse ad agire quando i rapporti giuridici tra le parti sono incerti. Non

basta tuttavia qualsiasi in-certezza. Occorre infatti che il perdurare dell’incertezza

impedisca al richiedente di prendere le sue decisioni e che per tale motivo

l’incertezza sia per lui insopportabile (DTF 131 III 319 consid. 3.5, 120 II 20

consid. 3, 114 II 253 consid. 2a; STF 9C_298/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.1.1, 5A_311/2007 del 29 febbraio 2008 consid.

2.2, 5C_246/2002 del 26 febbraio 2002; STAF B-7957 del 4 novembre 2008 consid.

5).

Non

sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di accertamento è

volta all'esame astratto o teorico

di norme previdenziali (DTF 110 Ib

215, 108 Ib 22; Gossweiler, Die Ver-fügung im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, pp. 32s; Rhinow-Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungs-band, § 36 B III, p. 109).

L'interesse degno di protezione fa pure difetto quando è proponibile

un'azione condannatoria (DTF 128 V 48 consid. 3a, 120 V

302.

consid. 2a, 119 V 11 consid. 2a Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n. 351 p. 125).

Nell’ambito

di una domanda d’accertamento l’interesse degno di protezione dev’essere

dimostrato, ovvero, nel settore del diritto delle assicurazioni sociali, essere

reso verosimile (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2013, n. 342 p. 122; LVGE 1995 II n. 31

consid. 4b; cfr. anche art. 49 cpv. 2 LPGA e art. 63 cpv. 1 LPAmm in relazione

con l’art. 31 Lptca; cfr. anche, per il procedimento civile, Schenker, ZPO, 2010,

art. 88 n. 5 p. 378). Nel caso in cui un ciò non avvenga, l’azione

d’accertamento dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione

(LVGE 1995 II n.31 consid. 4b).

La

più recente dottrina in materia evidenzia, con pertinenza, come

nella previdenza professionale i presupposti della non sopportabilità di una

perdurante incertezza quo all’esistenza o estensione di un diritto (o di

obbligo), risultano di regola non dati. Infatti, o l’incertezza si manifesta

solo nel futuro – così che la situazione nel frattempo può ancora più volte

modificarsi – oppure una determinazione concreta da parte dell’istituto di

previdenza è attesa a breve termine, ciò che giustifica un’a-zione

condannatoria (Scotoni, Klagen vor dem Sozialversicherungsgerichts, in

Meyer/Gächter (Hrsg.), Schriften zum Sozialversicherungsrecht, Band Nr. 37,

2020, n. 243 p. 99).

2.4

Nell’evenienza

concreta, la domanda attorea configura un’a-zione di accertamento. Essa è

segnatamente volta a far costatare l’ammontare delle rendite future cui

avrebbero diritto i figli dell’attore in caso di decesso di quest’ultimo.

L’attore,

limitandosi ad invocare - in maniera generica, non sostanziata né tantomeno

comprovata - l’esistenza di un pregiudizio economico, contesta con le sopra

accennate motivazioni (cfr. supra consid. 1.3) il calcolo rispettivamente il

rifiuto da par-te degli enti previdenziali delle suddette rendite. Egli non

spen-de una parola per giustificare - ovvero dimostrare con un gra-do di

verosimiglianza preponderante - in che misura in caso di suo decesso il

contestato calcolo delle eventuali future rendite della Fondazione di

Previdenza, rispettivamente il rifiuto della rendita del Fondo Complementare (riconducibili

entrambi, a dire dell’attore, anche ad una asserita mancata informazione da

parte degli enti previdenziali convenuti) comporti, in considerazione anche

della sua

situazione finanziaria

(nota per altro solo per quel

che concerne le rendite del secondo pilastro, senza ulteriori indicazioni di

carattere finanziario o patrimoniale da parte dell’interessato), il rischio di

un pregiudizio e sia quindi motivo di prolungata insopportabile incertezza che

lo limiti nelle sue decisioni ai sensi della suevocata giurisprudenza.

dalle allegazioni attoree né tantomeno dalla documentazio-ne prodotta con la

petizione - e neppure dalla documentazione prodotta dalle controparti - si

evincono quindi elementi che permettano di desumere l’esistenza di un interesse

degno di protezione nel senso sopra indicato a valere quale presupposto

processuale, e ciò pur ammettendo, non senza qualche dubbio (ma la questione

può rimanere aperta), che AT 1 possa far valere ora personalmente un interesse in

relazione a prestazioni future di cui in caso di suo decesso non potrà

evidentemente essere titolare.

Non

è di conseguenza dato di entrare nel merito delle doglian-ze sollevate

dall’attore in punto al rifiuto e/o calcolo delle rendi-te che parti convenute

hanno tra l’altro determinato in applicazione, giocoforza, del diritto

attualmente applicabile (cfr. doc. D-1; sul punto cfr. DTF 137 V 105 consid.

5.3.2) suscettibile anche quindi di possibili future modifiche (cfr. supra

consid. 2.3).

2.5

Stanti

le considerazioni che precedono, la petizione dev’essere dichiarata

irricevibile.

2.6

La procedura è di

principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca) e nessuna

indennità per ripetibili viene di regola assegnata alle autorità o agli

organismi con compiti di diritto pubblico, ciò vale anche per gli istituti di

previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; art. 30 cpv. 1 1a

frase Lptca). Solo nel caso in cui una parte agisca con leggerezza o temerarietà

– ciò che è da ritenere non essere il caso nella fattispecie in esame – vengono

ad essa imposte le spese di procedura e accollate le ripetibili (DTF 112 V 362;

art. 29 cpv. 3 Lptca, art. 68 cpv. 3 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è irricevibile.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti