Lexipedia

Decisione

34.2021.2

Corretta la decisione con la quale è stata rifiutata la rendita per conviventi superstiti, in mancanza di una esplicita clausola beneficiaria a favore del convivente

13 settembre 2021Italiano24 min

STF 9C_196/2018 del 20 luglio 2018 pubblicata in SVR 2018 BVG Nr. 44 – chiamato a pronunciarsi sul caso di un

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2021.2

cr

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 1° febbraio 2021 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 2

in materia di previdenza professionale

ritenuto, in fatto

1.1. __________, nata nel 1963,

attiva dal 1° settembre 1986 presso l’Associazione __________ e assicurata

presso la CV 1, è deceduta il 27 febbraio 2019 (cfr. doc. E).

Riguardo

al “capitale di decesso” i responsabili della Cassa Pensioni, con

scritto del 6 settembre 2019, hanno comunicato a AT 1, nato

nel 1957,

che “(…) la signora __________ l’ha designata erede testamentario dei suoi

averi. Manca tuttavia la menzione esplicita al secondo pilastro, necessaria

conformemente alle nostre disposizioni. Senza di essa non sussistono purtroppo

le basi legali che ci permetterebbero di versarle il capitale di decesso. (…)”

(doc. L).

A

fronte della documentazione trasmessa da AT 1, con scritto del 17 ottobre 2019

la Cassa Pensioni ha ribadito il proprio rifiuto, osservando di essere “spiacenti

di comunicarle che la documentazione pervenutaci non modifica la nostra

valutazione. I presupposti regolamentari per il versamento di una rendita per

superstiti continuano a non essere soddisfatti. Non mettiamo in discussione il

fatto che lei e la signora __________ abbiate convissuto per oltre cinque anni,

ma è comunque necessaria una clausola beneficiaria scritta per far valere il

diritto alla prestazione in questione” (doc. G).

1.2. Con

la presente petizione, tramite l’avv. RA 1, AT 1 ha sostenuto di avere diritto

alla rendita per il convivente superstite.

A

comprova della legittimità della propria pretesa, egli ha addotto il fatto di

avere convissuto con la signora __________ per oltre cinque anni, così come da

attestazioni dei testimoni allegate alla petizione, nonché la circostanza di

avere già portato a termine la procedura matrimoniale, come da comunicazione

del Servizio circondariale di stato civile del 19 febbraio 2019, con data del

matrimonio fissata per il 23 marzo 2019.

L’avv.

RA 1 ha, inoltre, rilevato che nel mese di ottobre 2016 l’attore, unitamente

alla compagna __________, ha sottoscritto la clausola beneficiaria a favore di AT

1, la quale è poi stata trasmessa alla Cassa Pensioni, come da rassicurazioni

in tal senso fornite dalla stessa signora __________ e come potrà essere

confermato dall’attore stesso in sede di interrogatorio.

Alla

luce di tali circostanze, il legale ha quindi chiesto che la Cassa Pensioni sia

tenuta a versare ad AT 1 una rendita per superstiti, a seguito del prematuro

decesso dell’assicurata, adempiendo lo stesso tutti i requisiti per averne

diritto (doc. I).

1.3. Con

la risposta di causa la CV 1 ha chiesto la reiezione della petizione e

precisato che, contrariamente alla tesi sostenuta da controparte - ma non comprovata

– secondo la quale la clausola beneficiaria sarebbe già stata sottoscritta (e

poi trasmessa alla Cassa Pensione) dalla defunta signora __________

nell’ottobre 2016, dall’ultimo certificato di affiliazione alla CV 1 della

signora __________, prodotto con la petizione, risulta in maniera chiara e

inequivocabile che non vi è stata alcuna dichiarazione di beneficiario a favore

dell’insorgente. Sotto il capitolo “altre informazioni”, difatti, figura

“dichiarazione a favore di beneficiari: No”. Venendo quindi meno un requisito

fondamentale, AT 1 non può rivendicare il pagamento della rendita per

superstiti.

Quanto

al fatto che l’insorgente era ormai prossimo a diventare marito della defunta

signora __________, la Cassa Pensione convenuta ha sottolineato come tale

circostanza sia ininfluente sugli esiti della controversia, posto che al

momento determinante del decesso, AT 1 non era ancora marito della signora __________

(doc. VII).

1.4. Con replica

del 21 maggio 2021 l’avv. RA 1 ha confermato il tenore della petizione,

rilevando che l’insorgente ha visto personalmente – e pure sottoscritto - il

documento relativo alla clausola beneficiaria firmato dalla signora __________,

ciò che quindi gli dà diritto alle prestazioni previdenziali.

Il legale

ha aggiunto che il fatto che la convenuta non sia in grado di reperire tale

documento non significa che lo stesso non sia stato correttamente firmato e

trasmesso alla Cassa Pensione, come risulterà in maniera chiara

dall’indispensabile interrogatorio dell’insorgente.

A

comprova di quanto asserito da AT 1, il suo patrocinatore ha trasmesso al TCA

copia della schermata del backup del PC della defunta __________, dalla quale

si evince che il documento di notifica all’Istituto di previdenza sia stato

scaricato dal sito internet della convenuta nel mese di ottobre 2016.

Inoltre, il legale ha

rilevato che, nonostante la clausola beneficiaria non sia mai giunta

all’Istituto di previdenza, resta il fatto che la coppia __________-AT 1, al

termine della procedura preparatoria (19 febbraio 2019), aveva già fissato la

data delle nozze, previste per il 23 marzo 2019, circostanza che dimostra la

loro chiara e reciproca volontà di sposarsi. Ciò rafforza, a mente del

patrocinatore, da un canto, l’ipotesi che la clausola beneficiaria,

regolarmente sottoscritta dalla signora __________ anni prima, come riferito

dall’insorgente, sia andata perduta e, dall’altro, permette di considerare la

volontà di contrarre matrimonio alla stregua di una designazione come beneficiario,

fatta in vita, da entrambi i conviventi e futuri coniugi (doc. XV).

1.5. In sede di duplica, la Cassa

Pensione ha ribadito quanto già espresso nella risposta di causa, sottolineando

che il fatto che l’insorgente dichiari di avere visto e firmato la clausola

beneficiaria “rimane una semplice asserzione di parte priva di ogni valore

probatorio”, in mancanza della prova di quanto sostenuto.

La Cassa Pensione ha,

inoltre, aggiunto che visto che la signora __________ è stata coniugata fino al

16 giugno 2014 ed è venuta a mancare in data 27 febbraio 2019, l’altra

condizione contemplata dal Regolamento per ottenere il diritto alle prestazioni

(ossia 5 anni di convivenza) viene a mancare.

Per tali ragioni, la

convenuta ha insistito nel chiedere la reiezione della petizione (doc. XXI).

Tali considerazioni sono

state trasmesse all’avv. RA 1 (cfr. doc. XXII), per conoscenza.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se AT 1 abbia diritto ad una rendita per conviventi superstiti con consecutiva

richiesta di condanna della CV 1 al versamento della stessa a far tempo dal 28

febbraio 2019.

2.2. Giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Siccome

il luogo in cui † __________ era stata assunta si trova in Ticino e trattandosi

di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza

dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con

riferimenti).

2.3. Secondo

l’art. 20a cpv. 1 LPP, nell’ambito della previdenza professionale

sovraobbligatoria, l'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento,

oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti

beneficiari di prestazioni per superstiti: a) le persone fisiche che erano

assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha

ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso

o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; b) in assenza

dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le

condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle; c) in

assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi,

ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione dei contributi pagati

dall'assicurato, oppure del 50% del capitale di previdenza.

Nel

far uso di tale facoltà l’istituto di previdenza non può tuttavia estendere la

cerchia dei beneficiari né modificare l’ordine a cascata stabilito dall’art.

20a cpv. 1 LPP, ma può invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie

all’interno di una cascata oppure anche porre ulteriori condizioni limitative

trattandosi, appunto, di previdenza sovraobbligatoria.

L’Alta

Corte – circa la possibilità per gli istituti di previdenza, che fanno

uso dell’art. 20a cpv. 1 LPP, di porre delle condizioni più ristrettive

rispetto a quelle contenute nella stessa disposizione –, nella STF

9C_403/2011 del 12 giugno 2012, ha evidenziato che “(…) Selon une jurisprudence maintenant bien établie, les institutions de

prévoyance peuvent, lorsqu'elles font usage de la faculté qui leur est offerte

par l'art. 20a al. 1 LPP, poser des conditions plus restrictives que celles

figurant dans cette disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86

consid. 4.2 p. 93; 137 V 383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles

respectent les principes - non problématiques en l'espèce (cf. supra consid.

4.3) - de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination. (…)” (STF 9C_403/2011 del 12 giugno 2012, consid. 4.4).

Il

momento determinante per stabilire il diritto alla rendita per il convivente

superstite è quello del decesso della persona assicurata. Infatti, per

giurisprudenza, per stabilire il diritto del convivente superstite va applicato

il regolamento in vigore al momento del decesso della persona assicurata (vedi,

ad esempio, le DTF 142 V 233 e 136 V 331).

Nella

fattispecie, essendo __________ deceduta il 27 febbraio 2019 (cfr. il “Certificato

ereditario” sub doc. E), è applicabile il Regolamento previdenziale della CV

1 in vigore dal 1° gennaio 2019 (cfr. doc. 2).

2.4. Nel

capitolo concernente le rendite per i superstiti del Regolamento in questione, l’art.

37 relativo al diritto alla rendita per il convivente (concubinato) stabilisce quanto

segue:

" 1. Se un

assicurato non coniugato decede, il convivente superstite,

indipendentemente

dal sesso, ha diritto a una rendita se è stato nominato dal deceduto assicurato

quale avente diritto alla rendita per il convivente.

2. È

considerato convivente ai sensi del presente regolamento previdenziale chi

soddisfa le seguenti condizioni a titolo cumulativo:

a. non è

coniugato (né con l'assicurato, né con un'altra persona);

b. non è

imparentato con l'assicurato ai sensi dell'art. 95 CC (impedimenti al

matrimonio);

c. ha

convissuto in unione di fatto e allo stesso domicilio con l'assicurato fino

alla data del decesso in via permanente da prima del 65° anno di età e da almeno

cinque anni oppure alla data del decesso deve mantenere almeno un figlio comune

nella stessa comunione domestica.

3. L'assicurato

deve far pervenire alla Cassa non oltre il compimento del 65° anno di età una

certificazione della convivenza in atto sotto forma di designazione scritta del

beneficiario.

4. Il

richiedente ha l'onere di provare che soddisfa le condizioni per essere

riconosciuto come convivente. Quali documenti probatori valgono in particolare:

a. per le

condizioni di cui alle lettere a) e b) del cpv. 2: stato civile dei due

conviventi;

b. per la convivenza in unione di fatto: certificato di

domicilio;

c. per l'esistenza di un figlio in comune: stato civile del

figlio;

d. per il

mantenimento del figlio: certificazione dell'autorità competente.

5. Il partner

superstite è tenuto a esercitare il proprio diritto entro e non oltre sei mesi

dal decesso dell'assicurato presentando richiesta scritta presso la Cassa.

Questi deve dimostrare che le condizioni previste sono soddisfatte.

6. Il diritto

alla rendita per il convivente matura con il decesso dell'assicurato, in ogni

caso non prima del termine del diritto al salario intero. Esso si estingue alla

fine del mese in cui il beneficiario decede o contrae matrimonio.”

2.5. Nella

DTF 142 V 233 – chiamato a pronunciarsi in merito alle prestazioni per i

superstiti della previdenza professionale più estesa; al capitale garantito e

all’agevolazione del convivente superstite ai sensi degli articoli 20a cpv. 1

lett. a e 49 cpv. 2 n. 3 LPP – il TF ha stabilito che “(…) la

dichiarazione di volontà volta a favorire il convivente nell'ambito delle

prestazioni regolamentari per i superstiti, formulata in un testamento,

necessita di un'indicazione esplicita delle disposizioni regolamentari entranti

in linea di conto o almeno della previdenza professionale. Disposizioni di

ultima volontà secondo cui […] la convivente dell'assicurato è (unicamente)

istituita erede, non consentono di concludere per la volontà di favorirla

nell'ambito della previdenza professionale, benché la partner sia indicata come

unica erede (consid. 2.3) (…)” (regesto della DTF 142 V 233).

Contestualmente

l’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza e, in particolare,

avuto riguardo al fatto che (a differenza dei diritti derivati direttamente

dalla legge a favore del coniuge e del partner registrato) il concubinato da

solo non significa forzatamente che la persona assicurata abbia voluto fare

beneficiare il proprio convivente delle eventuali prestazioni LPP, ha

sviluppato la seguente considerazione: “(…) Das

Vorliegen einer Lebensgemeinschaft bedeutet nicht zwangsläufig, dass die

versicherte Person den Lebenspartner auch tatsächlich begünstigen will. Im

Gegensatz zu den obligatorischen Hinterlassenenansprüchen des überlebenden Ehegatten

bzw. des überlebenden eingetragenen Partners hat die versicherte Person bei

einer Lebensgemeinschaft eine Wahlmöglichkeit (BGE 137 V 105 E. 8.2 in fine S.

111). Diese Autonomie dürfte u.a. ein wichtiger Grund dafür sein, dass manche

Paare die (nichteheliche) Lebensgemeinschaft der Ehe vorziehen. Die Meldung ist demnach unmissverständlicher Ausdruck dafür, dass

eine Begünstigung gewollt ist. Dabei kann es keinen Unterschied machen, in

welcher Form die Willenserklärung abzugeben ist, ob in Gestalt einer expliziten

Begünstigungserklärung oder eines schriftlichen Unterstützungsvertrages oder

aber in der einfachen Meldung der Lebenspartnerschaft bzw. des Lebenspartners.

Auf die Abgabe einer verbalisierten Willenserklärung kommt es an. Darüber

hinaus bleibt auch ihr Sinn und Zweck - unabhängig von der Form - der gleiche:

Die Lebenspartnerrente stellt (wie das hier im Streite liegende

Todesfallkapital) eine neue Leistung dar. Sie wird ohne Beitragserhöhung

finanziert. Die Vorsorgeeinrichtung hat daher ein schützenswertes Interesse zu

wissen, wie viele Versicherte im Todesfall solche Leistungen auslösen können.

Überdies möchte sie in beweisrechtlicher Hinsicht grösstmögliche Klarheit in

Bezug auf die Person des Begünstigten (BGE 137 V 105 E. 9.4 S. 113; 136 V 127

Fatti

E. 4.5 S. 130; 133 V 314 E. 4.2.3 S. 318; SVR 2015 BVG Nr. 17 S. 66,

9C_161/2014 E. 3.3; vgl. auch Esther Amstutz, Die Begünstigtenordnung der

beruflichen Vorsorge, Diss. Zürich 2014, S. 236 Rz.

635). (…)” (DTF 142 V 233, consid. 2.2, pag. 237).

Nella

STF 9C_196/2018 del 20 luglio 2018 pubblicata in SVR 2018 BVG Nr. 44 – chiamato a pronunciarsi sul caso di un

regolamento di una cassa pensioni che al secondo periodo dell’art. 22 cpv. 5

prevedeva che il membro attivo, invalido o pensionato deve fare pervenire alla

Cassa, al più tardi con il compimento del 65esimo anno di età, la prova di una

convivenza in atto nella forma di una clausola beneficiaria scritta (“(…)

Das aktive, invalide oder pensionierte Mitglied muss

der Kasse spätestens mit der Vollendung des 65. Altersjahres den Nachweis über

eine bestehende Lebenspartnerschaft in Form einer schriftlichen Begünstigung

zukommen lassen. (…)”)

–, il TF ha evidenziato che “(…) Das Bundesgericht hat sich

bereits mehrfach zu den Voraussetzungen für die Ausrichtung reglementarischer

Hinterlassenenleistungen (Lebenspartnerrente, Todesfallkapital) geäussert.

Letztmals hat es mit Urteil 9C_85/2017 vom 24. Mai 2017 E. 5.2.1 unter Hinweis

auf die publizierte Rechtsprechung bekräftigt, dass beide Formen reglementarisch

vorgeschriebener Willenserklärungen zulässig sind, nämlich sowohl eine der

Pensionskasse zu Lebzeiten einzureichende schriftliche Meldung über eine

bestehende Lebenspartnerschaft und die Bezeichnung der anderen daran

beteiligten Person (Variante 1), als auch eine schriftliche

Begünstigungserklärung des Verstorbenen zugunsten des überlebenden

Lebenspartners, welche auch noch während eines bestimmten Zeitraums nach dem

Tod der versicherten Person eingereicht werden kann (Variante 2). Beide

Varianten schriftlicher Begünstigungserklärung bilden nicht blosse Beweisvorschriften mit

Ordnungscharakter, sondern mit Art. 20a BVG vereinbare formelle

Anspruchserfordernisse mit konstitutiver Wirkung (BGE 142 V 233 E. 2.1 S. 236;

140 V 50 E. 3.3.2 S. 54; 137 V 105 E. 8 S. 111; 136 V 127; SVR 2015 BVG Nr. 16

S. 63, 9C_345/2014 E. 3.3.2; BVG Nr. 17 S. 66, 9C_161/2014 E. 3.3; 2014 BVG Nr.

33 S. 123, 9C_339/2013 E. 2.2; 2009 BVG Nr. 18 S. 65, 9C_710/2007 E. 5.3; 2006

BVG Nr. 13 S. 47, B 92/04 E. 5.2). (…)” (STF 9C_196/2018 del 20

luglio 2018, consid. 2.2).

L’Alta

Corte – osservato dunque che la volontà di voler fare beneficiare il

proprio convivente delle eventuali prestazioni LPP è validamente manifestata

sia notificando ancora in vita per scritto il partenariato con il nome del

convivente (variante 1) sia tramite una dichiarazione scritta del defunto a

favore del convivente superstite da consegnare entro un dato termine dopo la

morte dell’assicurato (variante 2) – nella fattispecie concreta ha

concluso che “(…) Nichts anderes kann im hier zu beurteilenden Fall gelten.

Gemäss klarem Wortlaut des zweiten Unterabschnitts von Art. 22 Abs. 5

Vorsorgereglement setzt die Ausrichtung einer Lebenspartnerrente voraus, dass

das Mitglied der Pensionskasse (spätestens mit der Vollendung des 65.

Altersjahres) eine schriftliche, den Lebenspartner betreffende

Begünstigungserklärung zukommen lässt. Nach dem Umkehrschluss kann diese

Erklärung nicht mündlich ergehen. Zwar schliesst der klare Wortlaut einer

Reglementsbestimmung deren Auslegung nach den übrigen Kriterien nicht von

vornherein aus. Es besteht indes nur dann Anlass, vom Wortsinn abzuweichen,

wenn triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass eine Bestimmung anders

verstanden werden muss, als es die grammatikalische Auslegung nahelegen würde

(BGE 144 V 84 E. 6.2.1 S. 89; 136 III 186 E. 3.2.1 S. 188; 128 III 212 E. 2b/bb

S. 215 in fine). Solche Umstände sind hier nicht auszumachen. Die für die

Begünstigungserklärung vorgeschriebene Schriftform ist durchaus sinnvoll und

zweckmässig, hat doch die Pensionskasse nach dem Gesagten ein legitimes

Bedürfnis, über Anzahl und Person der begünstigten Lebenspartnerinnen und

Lebenspartner frühzeitig möglichst grosse Klarheit zu erlangen (E. 2.1 hievor

in fine). Diesen berechtigten Interessen der Vorsorgeeinrichtung würde kaum

Genüge getan, wenn die Pensionskasse - wie es dem Beschwerdeführer vorschwebt -

Drittpersonen über eine vom verstorbenen Versicherten zu Lebzeiten mündlich

geäusserte Begünstigungserklärung zu befragen hätte. Im Übrigen sieht auch das

Gesetz für bestimmte Rechtsgeschäfte ausdrücklich die Schriftform vor und

knüpft an das Fehlen dieses Erfordernisses klare Rechtsfolgen, insbesondere

Unverbindlichkeit (vgl. Art. 11 OR). Der konstitutive Charakter der streitigen

Reglementsbestimmung schliesst zudem den Beweischarakter der schriftlichen

Begünstigungserklärung nicht aus (SVR 2008 BVG Nr. 2 S. 6, B 104/06 E. 5.3.1 in

fine). (…)” (STF 9C_196/2018 del 20

luglio 2018, consid. 2.3).

2.6. Nella

presente fattispecie, come accennato (cfr. consid. 1.1), la CV 1 ha negato il

diritto ad una rendita per conviventi superstiti all’insorgente adducendo che

la defunta signora __________ non le ha mai trasmesso alcun documento

contenente una clausola beneficiaria a favore del convivente AT 1.

Di

parere opposto AT 1, il quale sostiene di avere visto (e pure sottoscritto) il

documento contenente la clausola beneficiaria a suo favore, spedita alla Cassa

Pensione dalla defunta signora __________, come da rassicurazioni fornitegli

direttamente dall’assicurata stessa.

Ora,

chiamato a pronunciarsi, dopo attenta disamina dei documenti all’incarto, il

TCA non può che considerare corretto il modo di procedere della Cassa Pensioni

convenuta, posto come l’insorgente non abbia apportato la prova di quanto da

egli sostenuto con la petizione.

Al riguardo, va rilevato

che giusta l'art. 73 cpv. 2 seconda frase LPP, il principio inquisitorio,

valido nel processo in materia di previdenza professionale, impone al giudice

di stabilire e amministrare d'ufficio l'insieme dei fatti determinanti per la

soluzione del litigio (sentenza 9C_711/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3.1.1).

Se è vero che il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di

provare, non le libera però dall'onere della prova - alle parti incombe infatti

un obbligo di collaborazione - nella misura in cui, in caso di assenza di

prova, spetta in linea di principio a chi vuole dedurre un diritto di

sopportarne le conseguenze (sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019 consid.

4.1 con riferimenti). Inoltre, conformemente al principio della verosimiglianza

preponderante vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda

la sua decisione sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera

incontrovertibile, appaiono come i più verosimili, ovvero quelli che presentano

un grado di probabilità preponderante (DTF 139 V 176 consid.

5.2 e 5.3 pag. 185 e seg.).

In

tale ambito, non basta per rivendicare il diritto alla rendita per conviventi

superstiti – diversamente da quanto preteso in sede di petizione

dall’insorgente - trasmettere delle dichiarazioni da parte di testimoni

attestanti l’effettiva convivenza di AT 1 con la defunta assicurata (cfr. doc. C1-C6).

Va

qui infatti rilevato che il concubinato, da solo, non significa forzatamente

Considerandi

che la persona assicurata abbia voluto fare beneficiare il proprio convivente

delle eventuali prestazioni LPP (cfr. consid. 2.5.).

Parimenti

ininfluente, come stabilito dalla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. DTF

142.

V 233, riassunta al consid. 2.5.), anche il fatto che l’insorgente sia

stato designato quale erede testamentario della signora __________, in mancanza

di una esplicita menzione relativa al secondo pilastro (cfr. doc. L).

Non

può neppure essere considerata sufficiente ai fini probatori, contrariamente a

quanto preteso dall’insorgente, una sua dichiarazione testimoniale, da rendere

davanti a questo Tribunale, così da meglio esplicitare le proprie

argomentazioni.

Come già esposto in

precedenza (cfr. STF 9C_196/2018 del 20 luglio 2018, riassunta al consid.

2.5.), la dichiarazione unilaterale

dell'insorgente, non sostanziata da alcunché, rimane una sua affermazione apodittica

che, in assenza di altri indizi, non gli è di alcun pregio.

Al

di là di quanto sostenuto dal legale dell’insorgente – il quale ha rilevato che

già “nel mese di ottobre 2016 l’attore, con la compagna __________, ha

sottoscritto la clausola beneficiaria trasmessa alla CV 1. La clausola

beneficiaria era stata stipulata a favore dell’attore. A conferma che la

dichiarazione con la clausola beneficiaria era stata trasmessa alla convenuta,

nel 2018, la signora __________ confermò al compagno qui attore che con la

Cassa Pensione era a posto” (cfr. doc. I) - resta il fatto che l’“Attestato di

assicurazione al giorno 01.01.2019” trasmesso dalla CV 1 all’assicurata signora

__________ riporta chiaramente, sotto la voce “Altre informazioni”,

l’indicazione che non vi è stata alcuna dichiarazione a favore di

beneficiari (cfr. doc. B, che riporta “Dichiarazione a favore dei beneficiari”:

“No”, corsivo della redattrice).

Tale

circostanza non viene smentita nemmeno dalla copia della schermata di backup del

PC della defunta signora __________, prodotta dall’insorgente in corso di causa

(cfr. doc. XV/I) con l’intento di comprovare l’avvenuta sottoscrizione e

trasmissione alla convenuta della clausola beneficiaria a suo favore.

Questo

documento, prodotto dall’insorgente, dimostra difatti unicamente che in data 18

ottobre 2016 l’assicurata ha scaricato il “__________-Formulario rendita per

convivente e del capitale decesso”.

Non

risulta, invece, dalla schermata in questione, né che il medesimo formulario

sia stato sottoscritto, né soprattutto, che lo stesso sia poi stato inviato alla

CV 1.

Inoltre,

questo Tribunale non può nemmeno trarre la conclusione che la clausola

beneficiaria sia stata sottoscritta dalla signora __________ e trasmessa alla

Cassa Pensione dal fatto che, come sostenuto dall’avv. RA 1, la chiara volontà

della signora __________ di fare beneficiare il proprio convivente risulti già

solo dal fatto che la stessa avesse già deciso di sposarsi, come dimostrato

dalla conclusione dell’iter burocratico necessario per procedere al matrimonio,

previsto per il 23 marzo 2019 (cfr. doc. D).

Ora,

a tale riguardo, questo Tribunale rileva che, ai fini di causa, non è determinante

procedere alla ricerca della volontà della defunta (cfr. STF 9C_495/2019 del 31

ottobre 2019), ma sapere se le condizioni formali richieste dal Regolamento

della Cassa Pensione convenuta sono realizzate, oppure no.

In una STF 9C_495/2019 del

31.

ottobre 2019 il Tribunale federale, accogliendo il ricorso dell’istituto di

previdenza contro la sentenza STCA 34.2018.32 dell’1 luglio 2019 – con la quale

il TCA, nonostante la mancanza di prova di trasmissione alla Cassa Pensione da

parte dell’assicurato mentre quest’ultimo era ancora in vita del contratto di

convivenza con indicazione di una clausola beneficiaria a favore della

convivente, aveva concluso che “in considerazione della cronologia degli eventi

e della concordanza tra gli atti di causa, con ogni verosimiglianza il

contratto di convivenza fosse stato inoltrato all'istituto di previdenza quando

l’assicurato era ancora in vita” – ha in particolare considerato che:

" 6.2. Dagli

accertamenti del Tribunale cantonale non è emersa la prova che i conviventi

abbiano inoltrato a Publica il contratto in originale firmato allorquando

B.________ era ancora in vita.

In particolare, la Corte cantonale non può essere seguita quando

ritiene che l'opponente avrebbe provato l'invio di tale contratto per il

semplice fatto che, in seguito al decesso di B.________, la convivente si è

rivolta a Publica riferendosi a un contratto che presumeva già in loro

possesso. La dichiarazione unilaterale dell'opponente non è sostanziata da

alcunché e rimane pertanto una sua affermazione apodittica che, in assenza di

altri indizi, non le è di alcun pregio.

Si rileva altresì che in tali richieste rivolte a Publica

l'opponente specificava che il contratto doveva essere già in suo possesso,

considerato il mandato asserito dato in tale senso all'avv. C.________. Non è

tuttavia chiaro se il contratto sia stato trasmesso da A.________ stessa o per

il tramite del suo legale. L'avv. C.________ si è infatti limitata ad affermare

per telefono di non ricordarsi di aver ricevuto l'invio da trasmettere a

Publica. La Corte cantonale non merita assenso allorquando, facendo propria la

tesi del nuovo rappresentante legale dell'opponente, volta a correggere le

prime affermazioni della sua mandante su chi avrebbe spedito il contratto in

questione, ha concluso che forse A.________ si era confusa per il tempo trascorso

e per lo scombussolamento dato dal decesso del suo ex convivente. In effetti,

oltre che restare una congettura, il Tribunale cantonale sembra omettere di

considerare che, per prassi invalsa, il giudice deve dare più peso alle prime

dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la

persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche

(cosiddette dichiarazioni della prima ora; cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594

seg. con riferimenti). La seconda versione, ossia che non sarebbe stata l'avv.

C.________ a trasmettere il documento, non completa di certo la prima ma anzi

la contraddice.

Ad ogni modo, non è difendibile la tesi del Tribunale cantonale

quando ha concluso che sarebbe impensabile che i conviventi, dopo aver ricevuto

da Publica l'invito a compilare il contratto di convivenza e averlo compilato e

firmato, avrebbero poi rinunciato a spedirlo, considerata la volontà espressa

più volte da B.________ di voler fare beneficiare la sua convivente delle

prestazioni del regolamento. Determinante nel caso di specie non è la ricerca

della volontà del defunto, ma sapere se le condizioni formali richieste

all'art. 45 cpv. 2 RPIC sono realizzate.

In conclusione, il difetto di prova sull'invio del contratto di

convivenza alle condizioni esposte nel regolamento non consente di riconoscere

all'opponente un diritto alla rendita per conviventi.”

Analogamente alla

giurisprudenza appena esposta, questo Tribunale ritiene che anche nel caso

concreto l’insorgente non possa avere diritto ad una rendita per conviventi

superstiti, non avendo egli – come invece gli incombeva - apportato la prova della

trasmissione alla CV 1 della clausola beneficiaria a suo favore sottoscritta dalla

signora __________.

Va a questo proposito

ribadito che il testo della disposizione regolamentare dell'art. 37 cpv. 3 del

Regolamento previdenziale della CV 1 è chiaro e preciso e, come ha già avuto

modo di determinarsi il Tribunale federale, non si tratta di semplici

prescrizioni d'ordine in materia probatoria, bensì di condizioni necessarie per

il diritto alla rendita del partner (cfr. DTF 133 V 314 consid.

4.

pag. 317). Per beneficiare del diritto a prestazioni per conviventi, l’insorgente

deve provare la realizzazione dei presupposti per il suo riconoscimento; ovvero,

oltre alla prova della convivenza quinquennale, dimostrare, in virtù dell'art. 37

cpv. 3 del Regolamento previdenziale, che l’assicurata abbia fatto pervenire

alla Cassa una certificazione della convivenza in atto sotto forma di

designazione scritta del beneficiario.

Nella fattispecie

concreta, tale prova, come visto, manca, ciò che non consente di riconoscere

all'insorgente il diritto alla rendita per conviventi, venendo meno un

requisito fondamentale.

La petizione va quindi respinta.

2.7

La procedura è gratuita (art.

73.

cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti