34.2021.22
Nessun obbligo prestativo. Interruzione stretta connessione temporale. Normativa intertemporale nel regolamento dell'istituto previdenziale
22 novembre 2021Italiano51 min
prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo
Source ti.ch
Incarto
n.
34.2021.22
jv/gm
Lugano
22 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 6 luglio 2021 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, classe 1970, è stato
alle dipendenze delle __________ (di seguito: __________) presso la divisione __________
nel settore __________ a __________ quale maestro artigiano dal 1. settembre
2010 al 30 aprile 2017. Dal 1. giugno 2011 egli è stato trasferito al settore
manutenzione a catena in qualità di artigiano specialista. Egli, dal giugno
2016 e sino alla fine del rapporto di lavoro è stato impedito nel lavoro a
causa di malattia (cfr. petizione, p.to 1, pag. 3; Risposta, p.to 1, pag. 2;
doc. O, consid. 2.4.; cfr. anche certificato di lavoro dell’8 maggio 2017, doc.
F e la convenzione d’uscita del 18 aprile 2017, doc. G).
Lattore è stato assicurato
per la previdenza professionale presso la Cassa CV 1 (di seguito: Cassa) a far
tempo dal 1. settembre 2010 (cfr. scritto della convenuta all’attore del 7
ottobre 2010, doc. 1 dell’allegato 1; certificati assicurativi, docc. 6-9, 13 e
14 dell’allegato 1) fino al 30 aprile 2017, data d’uscita (cfr. annuncio
d’uscita del 19 aprile 2017, doc. 15 dell’allegato 1 e scritti del 27 aprile,
del 18 maggio e del 26 giugno 2017, docc. 16-18 dell’allegato 1).
1.2. L’attore è stato operato alla
spalla sinistra il 17 febbraio 2010 e alla spalla destra il 28 marzo 2012 (cfr.
rapporto medico del dr. __________ del 22 aprile 2013, doc. B, doc. 28
dell’allegato 1 e scritto del dr. __________ dell’8 aprile 2019, doc. I).
1.3. Il 13 febbraio 2012 l’attore
ha presentato domanda di prestazioni AI per adulti all’Ufficio AI del Cantone
Ticino (di seguito: UAI) (cfr. progetto d’assegnazione di rendita AI, doc. A,
doc. 10 dell’allegato 1).
Con scritto del 5 marzo 2015
l’UAI – accertando un’incapacità lavorativa rilevante del 100% in ogni
professione dal 16 maggio 2011 e la riacquisizione completa della capacità
lavorativa in attività adeguate a far tempo dal 9 marzo 2013 – ha sottoposto al
qui attore un progetto di decisione prospettandogli una rendita (intera)
d’invalidità a far tempo dal 1. agosto 2012, ovvero dopo sei mesi dalla
presentazione della richiesta di prestazioni, fino al 30 giugno 2013, ovvero
tre mesi dopo la riacquisizione completa della capacità lavorativa in attività
adeguate. L’UAI ha inoltre determinato il successivo grado d’invalidità
dell’attore fissandolo al 19% (cfr. progetto di decisione UAI del 5 marzo 2015,
doc. A, doc. 10 dell’allegato 1). Tale progetto di decisione è confluito nella
decisione formale del 15 maggio 2015 (cfr. decisione UAI di attribuzione
rendita del 15 maggio 2015, doc. 12 dell’allegato 1; cfr. anche petizione, p.to
2, pag. 3 e risposta, Ad 2).
1.4. Con la convenzione di uscita
del 18 aprile 2017, la datrice di lavoro ed il signor AT 1 hanno deciso la
risoluzione, di comune accordo, del rapporto di lavoro per il 30 aprile 2017
sulla scorta del CCL __________ in vigore nel 2017 (cfr. convenzione d’uscita
del 18 aprile 2017, doc. G, doc. 28 dell’allegato 1). Il motivo della risoluzione
del contratto di lavoro era da ricondurre alla salute dell’attore (cfr.
certificato di lavoro dell’8 maggio 2017, doc. F, doc. 28 dell’allegato 1;
convenzione d’uscita del 18 aprile 2018, doc. G; scritto della datrice di
lavoro, doc. H; cfr. anche petizione, p.to 3, pag. 3 e p.to 5, pag. 4 e
risposta, Ad 3, pag. 3).
1.5. Il 13 febbraio 2019 l’attore
ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI. L’UAI, esaminando il
formulario inviato dall’attore, gli ha prospettato, con progetto di decisione
del 14 febbraio 2019, la non entrata nel merito poiché dal formulario non è
stato possibile accertare una modifica importante della situazione medica o
professionale (cfr. progetto di decisione del 14 febbraio 2019, doc. 19
dell’allegato 1).
1.6. In data 9 maggio 2019
l’attore è stato sottoposto ad un ulteriore intervento alla spalla sinistra per
l’impianto di una protesi anatomica (cfr. rapporto operatorio del dr. __________
del 9 maggio 2019, doc. J).
1.7. Con scritto del 30 luglio
2020 l’UAI, riesaminando la domanda di rendita AI dell’attore del 13 febbraio
2019 alla luce dalla nuova refertazione medica e accertando un’incapacità
lavorativa completa in attività adeguate dal 9 maggio 2019 al 26 gennaio 2020 e
in misura del 40% dal 27 gennaio 2020 in avanti, ha notificato a quest’ultimo
un nuovo progetto di decisione prospettandogli una (mezza) rendita di
invalidità dal 1. maggio 2020, ovvero dopo l’anno di incapacità lavorativa
rilevante ai sensi dell’art. 28 cpv.1 lett. b LAI. Il grado di invalidità è stato
fissato al 54% (cfr. progetto di decisione del 30 luglio 2020, doc. 20
dell’allegato 1).
Tale progetto di decisione è
confluito nella decisione formale del 12 ottobre 2020 (cfr. decisione UAI di
attribuzione rendita del 12 ottobre 2020, doc. 22 dell’allegato 1, doc. K).
1.8. L’assicurato, per il tramite
del signor __________, ha presentato il 20 ottobre 2020 una (prima) richiesta
di prestazioni alla Cassa qui convenuta. Quest’ultima, con scritto del 29
ottobre 2020 ha respinto la richiesta dell’attore, adducendo che “[…] al
momento dell’inizio della sua nuova incapacità lavorativa, ossia il 9 maggio
2019, non era più assicurato presso la nostra cassa (uscita dalla cassa al 30
aprile 2017). Inoltre, la connessione temporale tra l’incapacità lavorativa insorta
il 16 maggio 2011 e l’invalidità successiva è interrotta visto che dal 9 marzo
2013 all’8 maggio 2019 era abile in misura completa in attività adeguate.”
(cfr. scritto della convenuta del 29 ottobre 2020, doc. M, doc. 24
dell’allegato 1).
L’attore, per il tramite del
suo patrocinatore avv. RA 1, ha reiterato la propria richiesta di rendita LPP
il 9 marzo 2021, adducendo, in sintesi, che gli infortuni che hanno causato
l’invalidità del signor AT 1 sono occorsi durante il periodo di copertura
previdenziale, che il nesso causale fosse evidente e che il fattore tempo (riferito
al presupposto della stretta connessione temporale, n.d.r.) sia solo uno dei
fattori da considerare constestualmente alla decisione di conferimento di una
rendita LPP (cfr. scritto dell’attore del 9 marzo 2021, doc. N, doc. 28
dell’allegato 1).
La Cassa ha, da parte sua,
confermato il proprio rifiuto precisando che la connessione temporale tra
l’incapacità lavorativa insorta il 16 maggio 2011 e l’invalidità successiva è
stata interrotta poiché dal 9 marzo 2013 all’8 maggio 2019 il signor AT 1 era
abile in misura completa in attività adeguate e che “il grado d’invalidità
del 19% esclude il diritto ad una rendita AI come avviene quando il grado
d’invalidità è inferiore al 40%.”. Non essendo adempiuto il presupposto
della stretta connessione temporale, asseriva la Cassa, l’attore non ha diritto
a prestazioni d’invalidità (cfr. scritto della Cassa del 26 marzo 2021, doc. 29
dell’allegato 1).
1.9. Il 3 febbraio 2021 l’attore
ha presentato all’UAI domanda di revisione della rendita alla luce del
peggioramento della propria condizione valetudinaria. Con progetto di decisione
del 7 aprile 2021, l’UAI, rilevato come la nuova documentazione medica
giustificasse un aumento del grado di invalidità, ha accertato un grado
d’invalidità dell’attore pari al 63% conferente un diritto a tre quarti di
rendita d’invalidità a decorrere dal 1. marzo 2021 (cfr. progetto
d’assegnazione di rendita AI del 7 aprile 2021, doc. 30 dell’allegato 1, doc. L).
Tale progetto di decisione è confluito nella decisione formale del 18 giugno
2021 (cfr. decisione UAI di attribuzione rendita, doc. 35 dell’allegato 1).
1.10. Con la petizione del 6 luglio
2021 l’attore, sempre per il tramite dell’avv. RA 1, postula l’accoglimento
della stessa nel senso che “[…] la CASSA CV 1 […] è condannata a
versare al signor AT 1 […] una rendita d’invalidità di grado uguale a
quello stabilito dall’AI con i successivi adeguamenti, a far tempo dal
01.05.2020, oltre ad interessi al 5% a partire dalla stessa data.”, con
protesta di tasse, spese e ripetibili (petizione, petitum). A supporto della
sua domanda l’attore asserisce, in sintesi, che l’incapacità lavorativa è
insorta quando egli era dipendente delle __________, che l’attuale invalidità
va ricondotta alla malattia alle spalle rilevata in costanza di rapporto di
lavoro e che nonostante la giurisprudenza cantonale e federale “indicano che
[…] un grado d’inabilità inferiore al 20% per un periodo superiore ai
tre mesi sia atto ad interrompere il rapporto di causalità […] è
altrettanto vero che la stessa giurisprudenza indica che questo è solo uno dei
fattori da tenere in considerazione” e che pertanto il fattore temporale
debba passare in secondo piano per rapporto ad altri fattori “[…] fra questi
il più importante è certamente lo scioglimento del rapporto di lavoro per
motivi medici […].” (petizione, p.ti 12 e 14; cfr. anche supra consid.
1.8.).
1.11. Con la risposta di causa la
convenuta, rappresentata dall’avv. RA 2, ha postulato la reiezione della
petizione, adducendo in particolare come
-
l’UAI, con la decisione (recte: progetto di decisione, cfr. supra
consid. 1.3.) del 5 marzo 2015, ha accertato una capacità lavorativa
dell’attore del 100% dal 10 marzo 2013 (recte: 9 marzo 2013) in un’occupazione
ragionevolmente esigibile. In tal senso risulta ininfluente il fatto che l’attore
non abbia accettato un’occupazione ragionevolmente esigibile; il fatto che non
sia stato possibile trovare un impiego corrispondente all’interno dell’azienda
e il rapporto medico del dr. __________ datato 22 aprile 2013 (cfr. doc. B) non
influiscono sulla riacquistata piena capacità lavorativa dell’attore;
-
le allegazioni dell’attore relative alle certificate limitazioni
lavorative nell’attività abituale (cfr. scritto del dr. __________ del 20
giugno 2016, doc. C; certificato medico del dr. __________ del 24 novembre
2016, doc. C1) e alle difficoltà di trovare un ricollocamento all’interno
dell’azienda conformemente alla sua situazione valetudinaria sono irrilevanti,
stante che la capacità lavorativa del 100% in un’occupazione adeguata era stata
accertata;
- il
peggioramento della situazione valetudinaria dell’attore è stata riscontrata al
più presto il 25 marzo 2019 (cfr. scritto del dr. __________ dell’8 aprile
2019, doc. I), ovvero quattro anni dopo la decisione (recte: progetto di
decisione, cfr. supra consid. 1.3.) del 5 marzo 2015 dell’UAI (cfr. doc. A) e a
quasi due anni dalle dimissioni (recte: risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro, cfr. supra consid. 1.4.) (cfr. doc. G);
-
contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, i considerandi della STCA
del 25 maggio 2020 (inc. n. 38.2019.40) citati implicano che egli disponeva di
una capacità lavorativa del 100% in un’occupazione adeguata, ragione per cui
era altresì idoneo al 100% al collocamento;
-
l’oggetto della contestazione è limitato alla connessione temporale, la
quale non sarebbe data poiché interrotta dalla prolungata capacità lavorativa
al 100% dell’attore. Ciò, in particolare alla luce della DTF 144 V 58 con la
quale il TF, asserisce la convenuta, ha sancito che una capacità lavorativa
superiore all’80% in un’occupazione adeguata interrompe sempre la connessione
temporale (ad eccezione delle malattie intermittenti le quali, in concreto, non
affliggono l’attore) e che una capacità lavorativa in un’occupazione adeguata
del 100% interrompe sempre la connessione temporale se la capacità lavorativa
ha una durata superiore a tre mesi.
-
non è il grado della perdita di guadagno che fa stato, ma unicamente la
capacità lavorativa in un’occupazione adeguata, ciò che si desume dalla
giurisprudenza citata dall’attore medesimo (la DTF 144 V 58, n.d.r.);
- anche
un giudizio medico prognostico, da effettuarsi contestualmente alla valutazione
del presupposto della stretta connessione temporale, nulla muta, poiché in
concreto non vi sono indizi che a livello prognostico bisognasse prendere in
conto un peggioramento dello stato di salute, ciò che è avvenuto solo otto anni
dopo la prima comparsa dei sintomi e dopo sei dall’accertamento di
un’incapacità lavorativa del 100% in un’occupazione adeguata. Pertanto, non ci
si poteva attendere che a distanza di quasi due anni dall’uscita dal rapporto
di previdenza si sarebbe verificato un tale peggioramento.
1.12. Il 16 settembre 2021 questo
Tribunale, oltre ad intimare l’allegato responsivo della Cassa all’attore, ha
concesso alle parti la facoltà di presentare entro 10 giorni eventuali altri
mezzi di prova (VIII). Entrambe le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni
(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di
previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio
2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art.
73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel
luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
In concreto, oggetto del
contendere è sapere se la Cassa convenuta debba versare all’attore – alle
dipendenze delle __________ dal 1. settembre 2010 al 30 aprile 2017 e
assicurato per la previdenza professionale obbligatoria presso la convenuta per
il medesimo periodo (cfr. supra consid. 1.1.) – una prestazione d’invalidità.
Ritenuto che il luogo in cui l’attore è stato assunto e svolgeva le abituali
mansioni si trova in Ticino, più precisamente a __________ (cfr. supra consid.
1.1.) e che la presente vertenza configura una controversia tra assicuratore
LPP e (potenziale) avente diritto, la competenza di questo Tribunale risulta data
(cfr. DTF 127 V 35, consid. 3b e 125 V 165, consid. 2 con ulteriori rimandi
giurisprudenziali).
2.2. Come rilevato in narrativa,
l’attore è stato assicurato per la previdenza professionale presso la convenuta
dal 1. settembre 2010 al 30 aprile 2017. Il contratto di lavoro dell’attore con
le __________ è stato interrotto con effetto al 30 aprile 2017, ragione per
cui, di principio e in ossequio all’art. 10 cpv. 2 lett. b LPP secondo cui
l’obbligo assicurativo finisce quando è sciolto il rapporto di lavoro,
l’assicurazione obbligatoria con la Cassa è terminata il 30 aprile 2017.
Tuttavia, il cpv. 3 del citato disposto soggiunge che “Per i rischi morte e
invalidità il salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza
durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza […]”.
Peraltro, l’art. 10 cpv. 3 LPP è confluito altresì nel Regolamento di
previdenza della Cassa nella sua versione in vigore nel 2017, ovvero al termine
del rapporto di lavoro di cui sopra (cfr. artt. 9 e 82 del Regolamento 2017,
doc. 2). In considerazione di quanto precede, la copertura assicurativa LPP è
terminata al più tardi il 31 maggio 2017 e, per quest’ultimo mese,
limitatamente ai rischi di morte e invalidità.
2.3. L’art. 23 LPP, che è una
disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni
d’invalidità le persone che:
a) nel senso dell’AI,
sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui
è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità;
b) in seguito a
un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20
e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate
allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è
aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
c) diventate
invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano
un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio
dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la
cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40
per cento.
Per avere diritto ad una
rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere
assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una
diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la
giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid.
3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STF B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è
invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF
123 V 262 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Il richiedente deve essere
assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha
condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure
il peggioramento della stessa (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 262 consid. 1b).
Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative,
nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla
decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita
AI e quindi della rendita LPP (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, che riprende l’art.
29 cpv. 1 lett. b vLAI); DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 112 consid. 2b).
Le
prestazioni sono dovute dall’istituto di previdenza al quale l’interessato è –
o era – affiliato al momento dell’insorgenza dell’evento assicurativo appena
descritto, premesso che tra l’incapacità lavorativa e l’invalidità esista una
connessione materiale e temporale (SZS 2003, pag. 356). Di conseguenza il fondo
di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento
dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di
invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto
assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14; 1994 BVG Nr. 14; DTF
118 V 95, consid. 2a e seg.). D’altra parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore
di pagare prestazioni sorge solo se l’incapacità lavorativa esistente già prima
dell’inizio del nuovo rapporto assicurativo risulta interrotta, cioè quando non
vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS 2003, pag. 356).
Fatti
I
medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di
disposizioni regolamentari o statutarie divergenti (SZS 2005, pag. 243; SVR
1994 BVG Nr. 18, pag. 57, BVG Nr. 14 consid. 2b, pag. 38; DTF 117 V 329,
consid. 3.).
2.4. L’art. 26 cpv. 1 LPP
stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono
applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale
sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI, ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3
LAI; cfr. in merito DTF 140 V 470, consid. 3.3.2.). L'istituto di previdenza
può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle
prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo
(SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).
Giusta
l’art. 4 LAI, che rinvia alla definizione di cui all’art. 8 LPGA, l’invalidità
consiste nell’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata conseguente ad un’infermità congenita, a malattia
o a infortunio, ove per malattia si intende qualsiasi danno alla salute fisica,
mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda
un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità di lavoro (art. 3 cpv.
1 LPGA). Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire
un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro
equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V
329, consid. 5c; 109 V 28; SZS 1995, pag. 476).
In
ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di
guadagno nella sua professione e parimenti se vi è la possibilità di guadagno
in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109
V 28; 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz,
1989, pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che
coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività
diverse.
Per
la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del
secondo pilastro ne risulta che il concetto di invalidità nell’ambito della
previdenza obbligatoria e quello dell’assicurazione invalidità è di principio
il medesimo (DTF 115 V 208, consid. 2b; RDAT I 1995, consid. 2.2., pag. 229).
Secondo la giurisprudenza,
nell’ambito della previdenza obbligatoria gli istituti di previdenza sono di
principio vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità, non solo
per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208, consid. 2c e 215,
consid. 4c; SZS 1996, pag. 48, consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15, consid.
3c), ma parimenti per quanto attiene la nascita del diritto alla rendita e, di
conseguenza, per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità
al lavoro dell’assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF
134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310, consid. 1, 123 V 271, consid. 2a con
rinvii giurisprudenziali, dottrinali e legislativi, 120 V 108, consid. 3c, 118
V 39, consid. 2b/aa; SZS 2002, pag. 155, SZS 1997, pag. 68; SVR 1995 BVG Nr.
22, pag. 57, consid. 2; SVR 1994 BVG Nr. 15, pag. 42, consid. 3c). In tal caso
il concetto di invalidità è infatti il medesimo (Stauffer,
Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1018 e segg.).
Accertamenti separati
potrebbero infatti condurre a risultati divergenti, evenienza in chiaro
contrasto con lo scopo della legge (DTF 115 V 210, consid. 2b e seg. e 218
consid. 4b, 118 V 39, consid. 2b/aa). A tale vincolo di principio degli
istituti di previdenza agli accertamenti degli organi dell’AI nulla è mutato,
così l’Alta corte, con l’entrata in vigore della LPGA (DTF 130 V 78, consid.
1.2. e 132 V 1, consid. 3.1.).
Questo vincolo vale
nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento
previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione
invalidità (DTF 126 V 308, consid. 1.).
Tale
vincolo dell’istituto di previdenza alle risultanze dell’AI non è assoluto. In
primo luogo e a titolo generale, l’istituto può discostarsi dalle conclusioni
dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili
(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310, consid. 1, 123 V 271
consid. 2a, 115 V 208, consid. 2c e 215, consid. 4c, 109 V 24;
SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92
del 30 novembre 1993 in: Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, n. 116 ad. art. 4, pag. 43; cfr. anche DTF
126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la
valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per
l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al
momento in cui la decisione è stata presa).
D’altra parte, la
giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'UAI è tenuto a notificare una
decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto,
vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso
specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'UAI,
l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e ricorso proprio
nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione dell'invalidità
(nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche
con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire
di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli
organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273, consid. 3.1, 129 V
73 e 150, 126 V 310, consid. 1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre
2009; STF B 32/03 del 21 gennaio 2005, B 66/04 del 21 settembre 2004, B 81/02
del 9 gennaio 2004, B 3/03 del 31 dicembre 2003, B 68/03 del 16 dicembre 2003;
vedi anche l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal
1. gennaio 2003). La questione di sapere se un difetto di notifica di una
decisione può venir sanato successivamente, segnatamente dal fatto che
l’istituto di previdenza viene in seguito comunque in possesso della decisione,
deve, secondo il TF, venir esaminata in ogni caso concreto ponderando gli
interessi in gioco (SZS 2006, pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza
sul tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio 2009).
Secondo il TF, considerato
come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli
istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale
vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni
degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano
determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali
andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza
professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF
9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STF B 83/04 del 25 aprile 2006, B 50/99 del
14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne discende che la
fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non
esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni
d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in
misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo
l’AI (Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STF B 81/03 del 9 novembre 2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).
In virtù dell’art. 6 LPP,
secondo cui la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze minime,
gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la previdenza
più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465-466 consid. 4b/aa), sono
liberi di estendere il concetto di invalidità a favore dell’assicurato oppure
di concedere prestazioni anche quando il grado d’invalidità è inferiore al 40%.
Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine
di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag. 466, consid. 4b/aa; DTF 118 V 35).
Se essi infatti fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto
dall’AI, sono vincolati dalla valutazione dell’invalidità fatta
dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia di primo acchito
insostenibile (SZS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG
Nr. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid.
2c; 115 V 215 consid. 4c).
Infine, se il concetto di
invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle
conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto
conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su
elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si
fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid. 1,
117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).
Secondo la giurisprudenza
la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv.
Considerandi
2.
LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei
loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono
conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni
sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF
111.
V 239, consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347, consid. 1a). In
altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono
comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo
(STF non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993, consid. 3).
Per
l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, al più
presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli
interruzioni incapace al lavoro almeno al 40% in media.
Per l’art. 24 cpv. 1 LPP
infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso
dell’AI, è invalido per almeno il 70% (lett. a), a tre quarti di rendita se è
invalido per almeno il 60% (lett. b), a una mezza rendita se è invalido per
almeno il 50% (lett. c) e a un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40% (lett. d).
Nell’ambito della
previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono
prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che
l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo
della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria
(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11
settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, op. cit., n. 735, pag. 273; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, n. 23
ad art. 24 pag. 108).
2.5
Secondo
la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la
responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio
nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta
a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore
di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.
In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal
precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264, consid. 1c, 120 V 117, consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise
quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance
au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée";
cfr. anche SZS 2002, pag. 156, consid. 2b; STF B 64/99 del 6 giugno
2001).
Secondo
la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia
tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità lavorativa rilevante
deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso
quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità
uno stretto nesso materiale e temporale.
Vi
è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è
essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al
precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.
La
connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza
dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.
Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è
nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di
remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF
144V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c, 120
V 117 consid. 2c e SZS 2002 pag. 156). In effetti secondo il TF:
"
L’institution de
prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs
années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262
consid. 1c p. 264; ATF 120 V 112 consid. 2c/aa p. 117)." (DTF 138 V 409, consid. 6.2 pag. 419)
In tal caso il vecchio
istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M.
Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).
Si osservi che il
requisito del nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per
l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo
quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di
previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di
decidere se un istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al
momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il
rischio d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un
momento in cui l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e,
quindi, ancora non era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001
BVG Nr. 18 pag. 69 consid. 5a pag. 70; STF B 34/01 del 15 novembre 2001 consid.
1b e B 72/99 del 10 ottobre 2001 consid. 4.).
Quindi,
ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza
professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto
tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come
accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza
il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è
realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore
dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge
che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).
Secondo
la giurisprudenza, può esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa
per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato
fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa
incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali per
motivi psichici. Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla
salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e
che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber,
op.cit., art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STF B 46/06 del 29
gennaio 2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2;
cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2
con riferimenti; cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und
FZG, 2019, art. 23 n. 28, pag. 360).
Tuttavia, nel caso
in cui le affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte,
non vi è un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione
della capacità lavorativa non era dovuta a motivi psichici che hanno finalmente
condotto all’invalidità, ma a degli elementi somatici non invalidanti (Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 28, pag. 360 con riferimento a STF
B37/06 del 22 settembre 2006 consid. 3.3 e 9C_370/2016 del 12 settembre 2016
consid. 3). Non vi è parimenti una connessione materiale tra una
sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente depressione,
manifestatasi in modo rilevante dopo il rapporto previdenziale
(Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 34, pag. 95 con
riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op.
cit. art. 23 n. 28, pag. 361).
Da ultimo va anche detto
che se l’invalidità che dà luogo a una rendita è da ricondurre a diverse
affezioni alla salute, di cui però solo una ha avuto un influsso sulla capacità
lavorativa dell’assicurato durante la copertura previdenziale, l’istituto di
previdenza deve unicamente rispondere per l’invalidità che risulta da
quest’ultima. Per la parte dell’invalidità che è dovuta a dei disturbi che si
sono manifestati in modo tale da dare luogo a prestazioni solo dopo che la
persona assicurata ha lasciato l’istituto di previdenza, la connessione
materiale necessaria fa infatti difetto (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter,
Kommentar BVG und FZG, ed. 2019, ad. art. 23, pag. 361).
Nella
sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando
dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in
particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità
lavorativa ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività
precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base
dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in
un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP,
ed. 2019, n. 36 ad art. 23, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58).
Il
TF si è confermato nella propria giurisprudenza al consid. 2.3 della STF
9C_339/2011 del 19 marzo 2012 laddove ha rilevato che “(…) per determinare
il momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa secondo l'art. 23
LPP ha portato all'invalidità, è decisiva la perdita di rendimento funzionale
nella professione abituale o nello svolgimento delle mansioni finora esercitate
(DTF 130 V 97 consid. 3.2 pag. 99; 114 V 281 pag. 286; cfr. pure DTF 130 V 35
consid. 3.1 pag. 36 con riferimenti). La connessione temporale con l'invalidità
subentrata successivamente - quale ulteriore requisito per il diritto a
prestazioni di invalidità dell'istituto di previdenza competente - si determina
invece in funzione dell'incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità
lavorativa in un'attività ragionevolmente esigibile confacente al danno alla
salute. Questa attività, raffrontata a quella abituale, deve però permettere di
conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (DTF 134 V 20 consid.
5.3
pag. 27). […]”
(cfr. anche Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 36, pag. 368; Stauffer, op.
cit., all’art. 23, pag. 75).
La giurisprudenza
federale ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di
lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a
quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e
120.
V 118, consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in
cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare
la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è
ripresentata un’incapacità di lavoro (STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in:
Plädoyer 4/94 pagg. 66-67).
Per
risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso
concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del
medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro.
Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un
guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento
(DTF 134 V 22, 123 V 264, consid. 1c e 267 consid. 2c, 120 V 118, consid. 2b;
SZS 2003 pag. 510, 2002 pag. 156, consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69
segg.). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il
riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre
mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da
ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da
ritenere improbabile (DTF 134 V 22, consid. 3.2.1 con riferimenti;
Vetter-Schreiber, op.cit, n. 36 ad art. 23, pag. 96). Decisivo è piuttosto il
quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato
ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto
duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del
tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit, ad
art. 23, n. 37, pag. 97; STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a
SZS 1997 pag. 67). Sempre riguardo all’interruzione del nesso temporale tra
l’incapacità lavorativa originaria e la successiva invalidità vedi anche la DTF
144.
V 58 nella quale l’Alta Corte, dopo un riepilogo della giurisprudenza, ha
concluso che “(…) la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa
insorta durante il rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è
interrotta quando è data una capacità lavorativa superiore all'80% in
un'attività lavorativa adeguata durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5).
(…)” (regesto della DTF 144 V 58).
Quanto
al presupposto della connessione temporale va ancora detto che parte della
dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui
motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente
nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì
configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in
secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere
che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo,
il reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur
Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, pag. 120
segg., in particolare 124).
2.6
Per quel che concerne le
rendite, fa stato il regolamento dell’istituto previdenziale valido al momento
della nascita del relativo diritto e non la disposizione regolamentare
applicabile al momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa che ha
portato all’invalidità. Qualora il nuovo regolamento non preveda una normativa
transitoria statuente l’applicazione del precedente regolamento in vigore al
momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa, è applicabile la nuova
regolamentazione (DTF 121 V 101, consid. 2. e 3.; Stauffer, op. cit., n. 792,
pag. 295, Vetter-Schreiber, op. cit., pag. 87).
In concreto, il diritto alla rendita
AI a favore dell’attore è nato il 1. maggio 2020 (cfr. supra consid. 1.7.).
Le disposizioni transitorie del
Regolamento della Cassa (di seguito: Regolamento 2019), nella sua versione del 2019
e valido fino alla fine del 2020 prevedevano, tra l’altro, che per determinare
il diritto alla pensione d’invalidità (leggasi: rendita d’invalidità, n.d.r.)
per l’incapacità al guadagno ed il diritto alla pensione d’invalidità
professionale come pure il loro importo, si applicava il regolamento in vigore
al momento in cui il datore di lavoro ha adeguato o sciolto il rapporto di
lavoro (cfr. art. 70 del Regolamento 2019, doc. 3).
Nel caso di specie, il rapporto
di lavoro è stato sciolto nel 2017 (cfr. supra consid. 1.4.), ragione per cui
va analizzato il regolamento in vigore in tale anno (di seguito: Regolamento
2017). Tra le prestazioni assicurate dalla Cassa, vi è la “pensione
d’invalidità” (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. c del Regolamento 2017, doc. 2).
L’art. 35 cpv. 1 del Regolamento 2017, relativo al riconoscimento
dell’invalidità, prevedeva che “L’assicurato attivo il cui rapporto di lavoro
è stato adeguato o sciolto per mancanza d’idoneità medica e che è riconosciuto
invalido dall’AI, è considerato invalido anche dalla Cassa, sempre che sia
stato assicurato presso la Cassa al momento in cui è sorta l’incapacità al
lavoro, la cui causa ha portato all’invalidità.”. Inoltre, il cpv. 3 del
citato disposto, prevedeva il diritto ad una rendita intera in presenza di un
grado di invalidità pari almeno al 70%, a tre quarti di rendita per un grado di
invalidità del 60% almeno, a mezza rendita per un grado di invalidità del 50%
almeno e ad un quarto di rendita per un grado di invalidità pari al 40% (cfr.
art. 35 del Regolamento 2017, doc. 2).
Visto quanto precede, è da
ritenere che le disposizioni regolamentari della convenuta che concernono le
prestazioni di previdenza in caso di invalidità rispecchiano sostanzialmente
quanto previsto dagli artt. 23 lett. a e 24 LPP, riprendendo il concetto di
invalidità della LPP e, quindi, della LAI.
2.7
Per quanto concerne la
questione del vincolo, si rileva innanzitutto che l’attore non ha mai asserito
che le conclusioni dell’UAI fossero insostenibili, essendosi egli limitato a
relativizzare la portata giuridica del progetto di decisione UAI del 5 marzo
2015.
con la quale l’Ufficio ha determinato un grado di invalidità del 19%
successivo al periodo per il quale è stata poi conferita la rendita di
invalidità (cfr. petizione, p.to 13 (recte: 14); cfr. anche doc. A, doc. 10
dell’allegato 1). In particolare, l’attore non ha mai asserito che la
refertazione medica alla base delle decisioni dell’UAI presentasse equivoci di
sorta, come ad esempio eventuali inaccuratezze nel vagliare la sua situazione
valetudinaria o contraddizioni tra diversi rapporti medici. Dallo scambio di
scritti emerge infatti che le posizioni antitetiche dell’attore e la convenuta sono
da ricondurre esclusivamente a diverse interpretazioni di carattere giuridico
concernenti la documentazione già agli atti (cfr. a titolo esemplificativo
risposta, Ad 2-4) e alla giurisprudenza federale in materia (cfr. a titolo
esemplificativo risposta, Ad 12-14). Peraltro, nella misura in cui l’attore non
fosse stato d’accordo con quanto stabilito dall’UAI, egli avrebbe dovuto
impugnare le decisioni dell’Ufficio.
D’altra parte, la
convenuta non si è mai espressa sulla questione del vincolo.
Nel caso di specie, tutti
i progetti di decisione dell’UAI, come pure le successive decisioni formali sono
state tempestivamente intimate alla Cassa (cfr. docc. 10, 12, 19, 20, 22; cfr.
anche doc. 23), senza che quest’ultima le impugnasse, eventualità peraltro esplicitamente
prevista per regolamento (cfr. art. 35 cpv. 2 Regolamento 2019, doc. 3).
A mente di questo Tribunale,
dunque, la Cassa pensioni convenuta è stata debitamente coinvolta nella
procedura pendente dinanzi all’UAI, ragione per cui essa è da ritenersi
vincolata alle conclusioni di quest’ultimo.
Ad ogni buon conto, giova
ricordare che secondo costante giurisprudenza l’accertamento dell’inizio del
diritto alla rendita da parte degli organi AI non esclude che l’incapacità al
lavoro conferente il diritto a prestazioni di invalidità della previdenza
professionale (almeno il 20%) possa già essere subentrata prima dell’inizio
dell’anno di carenza secondo l’AI (cfr. supra consid. 2.4.; cfr. anche STF
9C_684/2008 del 18 settembre 2009, consid. 3. con riferimento alla STF B 47/98
dell’11 luglio 2000, in: SZS 2003, pag. 45, consid. 4d.). Tuttavia, come
rilevato sopra, in concreto l’attore non ha mai contestato le risultanze
dell’UAI.
2.8
Dalla
documentazione agli atti, in particolare dai rapporti e dalle certificazioni
mediche, risulta pacifico che il problema di salute di cui soffre il signor AT
1.
e che ha reso necessario gli interventi ortopedici alle spalle (cfr. supra
considd. 1.2. e 1.6.), sia ascrivibile alla malattia degli arti superiori (cfr.
docc. B, C, C.1; cfr. anche STCA 38.2019.40 del 25 maggio 2020, consid. 2.4.,
doc. O).
Tema del contendere è sapere se
i presupposti per il diritto alla rendita LPP siano adempiuti, ovvero sapere,
anzitutto, se l’incapacità al lavoro in misura rilevante è insorta durante il
periodo di copertura assicurativa; in secondo luogo, se adempiuto il primo
presupposto, sapere se è data la stretta connessione temporale e materiale (sul
punto cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., n. 17 e segg. ad art. 23 LPP; cfr. supra
consid. 2.5.).
Come accennato, l’UAI ha
riconosciuto all’attore il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2012 al
30.
giugno 2013, avendo accertato un’incapacità lavorativa del 100% in ogni
attività dal 16 maggio 2011, mentre dal 9 marzo 2013 l’UAI ha ritenuto che
l’assicurato avrebbe potuto svolgere attività adeguate, ragione per cui a far
tempo da tale data l’incapacità lavorativa dell’attore in tali attività è stata
fissata allo 0% (cfr. supra consid. 1.3.). L’attore, lo si ricorda, non ha mai
contestato tali accertamenti e tantomeno lo ha fatto la convenuta (cfr. doc. M).
Peraltro, la documentazione agli atti non risulta equivoca o contraddittoria.
Ne consegue che l’incapacità
lavorativa rilevante è insorta al più presto il il 16 maggio 2011.
Va dunque verificato se il
16.
maggio 2011 l’attore fosse assicurato ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP.
Qualora ciò non fosse il caso, il requisito della copertura assicurativa al
momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa rilevante non sarebbe
adempiuto e, conseguentemente, la petizione andrebbe respinta.
In casu, il rapporto di lavoro
dell’attore con la datrice di lavoro affiliata alla convenuta è stato sciolto
di comune accordo il 30 aprile 2017 (cfr. supra consid. 1.4.) e la copertura
assicurativa è terminata al più tardi il 31 maggio 2017 (cfr. supra consid.
2.2.; cfr. anche art. 9 cpv. 2 del Regolamento 2019, doc. 3). Pertanto, nel
momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa rilevante (almeno 20%),
ovvero il 16 maggio 2011 (cfr. supra consid. 2.7.) il rapporto d’assicurazione
tra l’attore e la convenuta era palesemente in essere, circostanza peraltro
ammessa dalla convenuta (cfr. risposta, Ad 13 e 14, pag. 4; cfr. anche doc. M e
scritto della Cassa del 9 marzo 2021, doc. 29 dell’allegato 1).
In sintesi, dunque, al momento
dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa rilevante l’attore beneficiava della
copertura assicurativa della convenuta. Ne consegue che il primo presupposto
per il diritto al conferimento di una rendita LPP è adempiuto.
2.9
2.9.1
Occorre ora verificare se vi è
uno stretto nesso temporale e materiale tra l’incapacità lavorativa iniziale,
ovvero quella sorta durante il periodo di affiliazione (cfr. supra consid.
2.8.) e quella successiva del 9 maggio 2019 (cfr. supra consid. 1.7.). Qualora
ciò fosse il caso, la richiesta dell’attore di una rendita LPP sarebbe
legittima.
A proposito della stretta
connessione temporale, è opportuno rammentare in modo sintetico le rispettive
posizioni delle parti.
L’attore, sulla base della
giurisprudenza cantonale e federale citata in petizione e dei relativi rinvii
dottrinali (cfr. petizione, p.ti 12-13) sostiene – tra l’altro – che “[…] Il
nesso causale appare evidente ed il grado d’invalidità del 19% valutato dall’AI
nel 2015 non è sufficiente ad interromperlo, tanto più se si considera che
il contratto di lavoro è stato rescisso per motivi di salute. È ben vero che
la giurisprudenza federale e cantonale indicano che, di principio, un
grado d’inabilità inferiore al 20% per un periodo superiore ai tre mesi sia
atto ad interrompere il rapporto di causalità ma è altrettanto vero che la
stessa giurisprudenza indica che questo è solo uno dei fattori da tenere in
considerazione. […] Il fattore tempo deve passare in secondo
piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere che,
in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo, il
reinserimento sarebbe fallito. Com’è stato […] nel caso specifico.
[…] Nel caso del signor AT 1 altri e ben più importanti elementi (fra
questi il più importante è certamente lo scioglimento del rapporto di lavoro
per motivi medici) devono propendere a favore dell’assicurato […].”
[sottolineature del redattore] (petizione, p.to 13 (recte: 14)).
Dal canto suo, la convenuta
sostiene, avvalendosi in particolare alla DTF 144 V 58, che siccome l’attore
disponeva di una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e che
tale circostanza è mutata al più presto nel 2019, la connessione temporale non è
in concreto data, soggiungendo come, contrariamente a quanto asserito dall’attore,
non sia il grado della perdita di guadagno a far stato, bensì l’incapacità
lavorativa rilevante (cfr. risposta, Ad 13. e 14.).
Ora, si
conviene con la convenuta che il nesso temporale si determina sulla base
dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in
un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute (cfr.
supra consid. 2.5.).
Come già
accennato, con la DTF 144 V 58 – che rappresenta una decisione di principio – l’Alta
Corte ha dapprima constatato una mancanza di uniformità della prassi
giudiziaria quo alla questione del grado e della durata della capacità
lavorativa necessari ad interrompere la stretta connessione temporale tra
l’incapacità lavorativa iniziale insorta durante la copertura previdenziale e
la successiva invalidità. La nostra Massima istanza ha ritenuto che la risposta
a tale questione è data dalla STF 9C_536/2012 del 28 dicembre 2012, decidendo
che una capacità lavorativa superiore all’80% interrompe la connessione
temporale tra l’incapacità lavorativa iniziale e la successiva invalidità se la
capacità lavorativa in un’attività adeguata è perdurata oltre tre mesi (cfr.
DTF 144 V 58, consid. 4.2., 4.4. e seg.; cfr. anche M. Moser, BSK-Berufliche
Vorsorge, 2021, n. 64 ad art. 23 LPP). Tale decisione di principio è stata
successivamente confermata dall’Alta Corte con due precisazioni: la forchetta
temporale da considerare è di “mindestens drei Monate” e,
inoltre, in caso di malattie intermittenti in senso stretto, come ad esempio la
sclerosi multipla, disturbi bipolari e la schizofrenia, il fatto che la
capacità lavorativa superiore all’80% sia stata (ri)acquisita per tre o più
mesi non comporta automaticamente l’interruzione del nesso temporale,
applicandosi un criterio meno restrittivo a fronte della natura medesima di
questa tipologia di malattie (cfr. STF 9C_575/2018 del 15 aprile 2019, consid.
4.1.; cfr. anche M. Moser, BSK-Berufliche Vorsorge, 2021, n. 53 e segg. ad art.
23.
LPP con ulteriori rinvii dottrinali e giurisprudenziali).
Visto quanto precede, ne
consegue che, di principio, una capacità lavorativa in attività adeguate
superiore all’80% per tre o più mesi interrompe la connessione temporale.
Come già accennato – e
contrariamente a quella che sembra essere l’opinione di parte attrice – non è
il grado d’invalidità ad essere determinante ai fini dell’accertamento del
diritto ad una potenziale rendita LPP, ma l’incapacità lavorativa e la
forchetta temporale determinante.
Inoltre, sulla base delle
refertazioni mediche agli atti, la malattia che ha influito sulla capacità
lavorativa dell’attore non configura una malattia intermittente in senso
stretto (cfr. in particolare il rapporto del 22 aprile 2013 del dr. Taverna,
secondo cui, con riferimento alla spalla sinistra, “[…] ormai il recupero
funzionale è da considerarsi stabilizzato e definitivo. I valori di
funzionalità non si sono modificati negli mesi e pertanto non sono consigliati
ulteriori trattamenti né conservativi né chirurgici. […] Tale
condizione, come sopra descritto, non è modificabile nel tempo.”, doc. B;
cfr. anche docc. C e D).
Tale accertamento medico è di
duplice rilevanza: da una parte, come detto, non si può parlare di una malattia
intermittente in senso stretto, ragione per cui – contrariamente a quanto
asserito dall’attore (cfr. supra consid. 1.8.) – non vi sono gli estremi per
ammettere un allentamento nell’applicazione degli stretti criteri esposti dalla
giurisprudenza suevocata; dall’altra, nulla lasciava intendere, quale prognosi
(da considerare contestualmente alla verifica del presupposto della stretta
connessione temporale, cfr. STF 9C_387/2019 del 10 settembre 2019, consid.
4.5.2.) che al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa rilevante,
una volta stabilizzatasi la situazione, ovvero con il riacquisto della piena
capacità lavorativa in attività adeguata (cfr. supra consid. 1.3.), la
situazione valetudinaria dell’attore sarebbe peggiorata al punto da intaccare
(nuovamente) la sua capacità lavorativa rilevante in attività adeguate (cfr.
doc. B). Tale conclusione trova altresì riscontro nei docc. C, C.1. e D i quali
peraltro si limitano a tematizzare e certificare l’incapacità lavorativa nella
professione abituale. Inoltre, tale circostanza è desumibile anche dallo
scritto del dr. __________ del 1. marzo 2017 con il quale egli asserisce che,
nonostante varie promesse da parte della datrice di lavoro di trovare
un’attività adeguata alla situazione valetudinaria dell’attore in modo da
permettegli la ripresa di “un’attività lavorativa in misura totale”,
quest’ultima non ha mai né pianificato né trovato una nuova attività leggera
per il signor AT 1 (cfr. doc. E).
Il signor AT 1 era pertanto
pienamente idoneo a svolgere un’attività adeguata alle mutate condizioni
valetudinarie, ma purtroppo tale attività non è stata trovata in seno agli
uffici di __________ delle __________. Da ultimo, si rileva che la conclusione
di cui sopra è altresì confortata dalla Convenzione d’uscita del 18 aprile
2017, il cui p.to 6 prevedeva che “[…] __________ ha constatato nella
lettera del 03.03.2017 la sua [del sig. AT 1, n.d.r.] inidoneità medica
definitiva ad esercitare la sua attività originaria […] presso le
__________ di __________. […] per questo motivo il collaboratore perde
il suo posto di lavoro.” (cfr. doc. G; cfr. anche doc. H) [sottolineatura
del redattore].
In casu, l’attore ha riacquisito
la piena capacità lavorativa in attività adeguate dal 9 marzo 2013 (cfr. supra
consid. 1.3.). Tale circostanza è mutata al più presto il 9 maggio 2019, data
dalla quale è iniziato a decorrere il termine di carenza di un anno giusta
l’art. 28 cpv.1 lett. b LAI (cfr. supra consid. 1.7.). Ne consegue che durante
un periodo di oltre sei anni, rispettivamente due dalla fine del rapporto di
lavoro e dalla copertura previdenziale, l’attore era pienamente abile al lavoro
in attività adeguate.
Conseguentemente, applicando i
più recenti dettami giurisprudenziali al caso di specie, la stretta connessione
temporale tra l’incapacità lavorativa iniziale e la successiva invalidità
risulta interrotta dal prolungato periodo di completa capacità lavorativa
dell’attore in attività adeguate: l’attore era completamente abile al lavoro
dal 9 marzo 2013 al 9 maggio 2019, ben oltre i tre mesi che fungono da “Richtschnur”,
per usare un termine utilizzato dal TF (cfr. DTF 134 V 20, consid. 3.2.1.; STF
9C_341/2013, consid. 3.2.3.).
Non trattandosi di una malattia
intermittente in senso stretto e non ravvisando alcun elemento che rendesse
probabile un decorso negativo della malattia al momento dell’insorgenza
dell’incapacità lavorativa rilevante (anzi, cfr. docc. B-D) a mente di questo
Tribunale non vi sono motivi per discostarsi dai principi sanciti dalla
giurisprudenza federale suevocata.
Infine, contrariamente a quanto
sostenuto dell’attore, questo Tribunale non ritiene rilevante ai fini del
giudizio il fatto che le __________ non abbiano pianificato e trovato
un’occupazione adeguata alla situazione valetudinaria dell’attore malgrado le
promesse in tal senso. Ciò potrebbe tutt’al più configurare una circostanza
che, se provata, potrebbe essere fruibile in sede civilistica, ciò che esula tuttavia
dalla competenza del TCA.
2.9.2
Considerato
come per la giurisprudenza dinanzi menzionata (cfr. supra consid. 2.5.) determinante
per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è
l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si
determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità
lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno
alla salute, ritenuto che questa attività, raffrontata a quella abituale, deve
però permettere di conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (cfr.
Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 36, pag. 368; Stauffer, op. cit., all’art. 23
pag. 75; cfr. pure DTF 144 V 58 e 134 V 20), occorre esaminare anche
quest’ultima evenienza.
Si tratta quindi di
procedere al calcolo del grado di invalidità durante il periodo in discussione
(dal marzo 2013 al maggio 2019), facendo riferimento ai dati salariali
determinanti giusta la decisione dell’Ufficio AI.
Nel caso che ci occupa, sulla
base dei dati salariali determinati con decisione del 15 maggio 2015
(vincolante e cresciuta incontestata in giudicato, cfr. supra consid. 1.3.;
cfr. supra consid. 2.7.), l’amministrazione ha accertato un reddito da valido per
fr. 72'427. Sulla base dei rilevamenti statistici ufficali (tabelle RSS), e,
quindi, dei valori nazionali (tabella TA1) del 2011, l’assicurato avrebbe
potuto conseguire un salario annuo di fr. 61'895.-- in attività semplici e
ripetitive (propriamente dette: attività semplici di tipo fisico o manuale).
Considerata una capacità lavorativa completa in tali attività, operata
nondimeno una riduzione del 5% per tener conto della necessità di effettuare
attività leggere (riduzione che secondo la giurisprudenza può essere
riconosciuta ad assicurati che, a causa della particolare situazione personale
e professionale, non possono mettere completamente a frutto la loro capacità di
guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei
salari sul mercato), come ammessa dall’UAI nella menzionata decisione, il
salario da invalido ammonterebbe a, approssimati per difetto, fr. 58'800. Dal
raffronto fra il reddito da valido (fr. 72'427.--) e quello da invalido (fr.
58'800.--) risulta una perdita di guadagno del 19% (18,80% approssimati per
eccesso). Trattasi di un grado d’invalidità inferiore al 40%, che non dà
diritto ad una rendita d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria
(cfr. art. 23 lett. a LPP).
Pertanto, a partire dal 9 marzo
2013.
e per un lasso di tempo considerevole (sino a maggio 2019), l’assicurato
aveva riacquisito una capacità lavorativa completa in attività adeguate, ciò
che gli avrebbe permesso di conseguire un reddito escludente il diritto ad una
rendita (cfr. Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 36, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V
58.
e 134 V 20). Conseguentemente, la stretta connessione temporale tra le
affezioni invalidanti insorte durante l’affiliazione presso la Cassa convenuta
e l’inabilità lavorativa accertata nel 2019 e che ha portato nuovamente
all’attribuzione di una rendita AI (cfr. supra consid. 1.7.) è da considerarsi
interrotta, avendo l’assicurato riacquisito un’abilità lavorativa superiore
all’80% in un’attività adeguata nella quale avrebbe potuto ottenere un reddito
escludente il diritto ad una rendita d’invalidità (Vetter-Schreiber, op. cit.,
ad art. 23, n. 21 e 26).
2.9.3
Ribadito il principio per cui
l’obbligo prestativo dell’istituto di previdenza è condizionato dall’esistenza
di un rapporto d’assicurazione nel momento in cui è subentrata l’incapacità
lavorativa rilevante quale evento assicurato ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP
(indipendentemente dal momento e dalla misura della prestazione d’invalidità
che ne deriva in seguito) e che l’esigenza di una stretta conessione temporale
e materiale è cumulativamente necessaria al fine di riconoscere l’obbligo
prestativo dell’istituto previdenziale, ritenuto che nel caso che ci occupa la
stretta connessione temporale risulta interrotta siccome il signor AT 1 ha riacquisito
una capacità lavorativa completa dal 9 marzo 2013 al 9 maggio 2019, non merita
qui di essere ulteriormente approfondita la questione a sapere se uno stretto
nesso materiale (peraltro ammesso dalla convenuta medesima, cfr. risposta Ad 13
e 14) sia dato.
2.10
Con la petizione l’attore ha
chiesto, tra l’altro, l’assunzione delle seguenti prove: richiamo dell’incarto
UAI, dell’incarto del __________ e dall’Ufficio risorse umane delle __________
(petizione, p.ti 1.-6., 8. e 10.). Anche la convenuta ha chiesto l’edizione
dell’incarto UAI (cfr. risposta, p.to 2.6 a pag. 6).
Questo Tribunale ritiene che la
documentazione agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la
vertenza senza che si renda necessaria l’assunzione di ulteriore materiale
probatorio. In effetti, la documentazione necessaria e decisiva ai fini del
presente giudizio – in particolare le decisioni AI, il fascicolo previdenziale
dell’assicurato, i regolamenti della Cassa e le refertazioni mediche – è stata
prodotta dalle parti e debitamente esaminata dal TCA, ragione per cui si può
prescindere dall’assunzione di ulteriori mezzi di prova.
Giova
ricordare che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere
altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010
consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.
3c con riferimenti).
2.11
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la petizione va integralmente
respinta.
La
presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Alla
parte convenuta non vengono assegnate ripetibili.
Giova
infatti ricordare che, conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna
indennità per ripetibili è di regola (per le eccezioni cfr. DTF 127 V 205)
assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto
pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 128 V 323, consid.
1a; 126 V 143, consid. 4b).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione é respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti