34.2021.23
Mancato versamento da parte del datore di lavoro (DL) all'istituto di previdenza (IP) dei contributi LPP. Petizione dell'IP accolta con rigetto definitivo del PE fatto spiccare nei confronti del DL
26 novembre 2021Italiano11 min
effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2021.23
rg/sc
Lugano
26 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 12 luglio 2021 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi LPP
ritenuto in fatto
e considerato in
diritto
1.1 Con la petizione in oggetto la
fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice
di lavoro, al pagamento – per contributi della previdenza professionale rimasti
insoluti – di fr. 2'759.15 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2021, di fr.
47.25 per interessi, di fr. 500 per “costi di soll/SP.Ammi.” e delle “spese
del presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse
spese e ripetibili.
1.2 Con la risposta di causa parte
convenuta ha osservato:
"
Fatti
I debiti della ditta CV 1 alla
ditta AT 1 si sono causati dalla mancanza del guadagno e la situazione
finanziaria difficile. Gli interessi aggiuntivi hanno solo alzato la somma del
debito e hanno aggravato il pagamento.
Ho già pagato 300 CHF (11.06.2021) e 100 CHF
(29.07.2021) da questo debito. Allego le copie di pagamento.
Secondo le possibilità finanziarie posso pagare il
debito per 200 CHF al mese, oppure chiedo gentilmente di dedurre questa somma
completa dal mio personale __________ accumulato fondo pensionario.” (doc. III)
1.3 Con osservazioni 13 agosto 2021
la fondazione attrice ha comunicato:
"
(…) A questo punto del procedimento
di riscossione, l’attore non è più disposto ad accettare dilazioni di
pagamento, proposte di pagamento o simili, in particolare, l’esperienza mostra
che non si può presumere che un tale accordo sul pagamento porti al pagamento,
ma solo a un ulteriore ritardo del procedimento. Chiediamo quindi alla corte di
continuare il procedimento senza interruzione e di approvare la domanda.
Si prega di allegare l’estratto conto corrente
(allegato 8). Di conseguenza, abbiamo ricevuto i seguenti pagamenti:
17.06.2021: CHF 295
04.08.2021: CHF 85
Il nostro importo originale del credito cambia quindi
come segue:
CHF 2759.15 - CHF 295 - CHF 95 = CHF 2'396.15
(più interessi e spese).”
(doc. V)
1.4 Con scritto 26 agosto 2021
parte attrice ha osservato che:
"
(…)
Negli ultimi mesi scritti se seguenti fatture per
lavoro:
- maggio: 550 Eur
- giugno: 2561 Eur
- luglio: 750 Eur + 250 chf
- agosto: 114 Eur
A conseguenza di COVID-19 e notevoli riduzioni di
ordini, non raccolgo abbastanza fondi per poter pagare tutte le tasse, come
anche pagarmi uno stipendio intero. In questo momento il saldo del conto di CV
1 e 6 Chf.
Onorevole corte, capisco l’insoddisfazione e i
requisiti attuali della ditta AT 1, però in questo momento non ho fisicamente
la possibilità di pagare tutta la somma subito.
Come già detto nella lettera precedente possono pagare
solo a pezzi 2000 CHF al mese, oppure chiedo gentilmente di dedurre questa
somma completa dal mio personale __________ accumulato fondo pensionario.
Ho già pagato 300 CHF (1.06.2021) e 100 CHF (2907.2021)
e non 295 + 95 Chf come ha chiesto AT 1. Nella scorsa lettera vi ho mandato le
copie dei pagamenti.” (doc. VII)
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
La competenza territoriale
dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta
avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al
campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo
un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il
mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in
argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen
Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,
in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.2 L'art. 11 LPP impone al datore
di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a
un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha
effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento
dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi,
l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge-stiftung, 1989, p.
32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
Considerandi
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
2.3
2.3.1
Con la sottoscrizione del
contratto di affiliazione, con effetto dal 1. maggio 2014 la CV 1 si è
impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti tramite
prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e
dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc.
A/1). Le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il
calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4; cfr. Piano di
previdenza, doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce
inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi,
prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento
anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.
Dalla documentazione
in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali –
rimasto per altro incontestato – è stato effettuato conformemente alle
disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo
scioglimento del contratto d’adesione, avvenuto dopo disdetta da parte della
fondazione (per il 21 gennaio 2021, cfr. doc. A/2) in corretta applicazione
dell’art. 7.3 del contratto.
2.3.2
Parte convenuta, come accennato,
non contesta la pretesa attorea ma adduce – producendo la relativa documentazione
bancaria – di aver nel frattempo effettuato due versamenti a favore della
fondazione di previdenza per complessivi fr. 400 (fr. 300 versati l’11 giugno
2021.
sul conto dell’Ufficio esecuzione e fr. 100 il 29 luglio 2021 sul medesimo
conto).
Orbene, ritenuto come sul
conto della fondazione attrice siano stati accreditati fr. 295 il 16 luglio
2021.
rispettivamente fr. 95 il 4 agosto 2021, il credito complessivo nei
confronti della CV 1 è da ritenere essersi ridotto di fr. 390, la differenza
tra gli importi versati (all’Ufficio esecuzione) e quelli accreditati (alla
fondazione attrice) corrispondendo con ogni verosimiglianza alle spese bancarie
da sopportare da parte del debitore.
Le spese d’esecuzione di
complessivi fr. 1'500 (di cui fr. 1'000 compresi nell’importo di fr. 2’759.15
fatto valere in petizione; cfr. estratto conto sub doc. A/5) previste all’ art.
2.1
del Regolamento dei costi (sub doc. A/1), vanno riconosciute. Vanno
parimenti ammesse, in quanto documentate e contemplate nel suddetto
regolamento, le spese di diffida di complessivi fr. 1'200 (doc. A/6.1-6.4).
La richiesta di
interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui
all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui
contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti
pretendere interessi di mora (Brühwiler,
op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).
2.3.3
Stante quanto sopra,
complessivamente va riconosciuto un credito di fr. 2'916.40 (2'759.15 – 390 +
47.25
+ 500) con interessi di mora al 5% dal 6 maggio 2021 su fr. 2'369.15.
2.4
La richiesta attorea volta alla
pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società
convenuta al PE n. __________ del 10 maggio 2021 dell’UE di __________ merita
accoglimento.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79.
LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione
senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista
dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi
dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo
della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito
riconosciuto.
2.5
Nelle
more della presente procedura parte convenuta ha chiesto di poter beneficiare
di un pagamento rateizzato (fr. 200 mensili) del proprio debito nei confronti dell’attrice.
Spetta tuttavia alle parti in causa accordarsi, se mai anche successivamente
all’emanazione del presente giudizio, per un eventuale pagamento dilazionato,
allo scrivente Tribunale competendo unicamente l’omologazione di accordi
stabiliti in pendenza di lite, ciò che non corrisponde al caso in esame.
Per
il resto va esclusa la possibilità – ventilata dalla parte convenuta (cfr. III)
– di una anche solo parziale tacitazione del debito contributivo per mezzo
degli averi previdenziali accumulati dalla socia e gerente della società
datrice di lavoro presso l’istituto di previdenza attore, la normativa
applicabile non autorizzando in alcun modo un siffatto modo di procede.
2.6
La procedura è di principio
gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).
A parte attrice, peraltro
non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente
alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con
compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF
126.
V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non
patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili
unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se –
ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§
La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la
somma di fr. 2'916.40 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2021 su fr.
2'369.15.
§§ È rigettata in via
definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 10 maggio 2021
dell’UE di __________ per l’importo di fr. 2'916.40
oltre interessi al 5% dal 6 maggio su fr. 2'369.15.
2.- Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti