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Decisione

34.2021.23

Mancato versamento da parte del datore di lavoro (DL) all'istituto di previdenza (IP) dei contributi LPP. Petizione dell'IP accolta con rigetto definitivo del PE fatto spiccare nei confronti del DL

26 novembre 2021Italiano11 min

effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento

Source ti.ch

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Incarto

n.

34.2021.23

rg/sc

Lugano

26 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 12 luglio 2021 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi LPP

ritenuto in fatto

e considerato in

diritto

1.1 Con la petizione in oggetto la

fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice

di lavoro, al pagamento – per contributi della previdenza professionale rimasti

insoluti – di fr. 2'759.15 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2021, di fr.

47.25 per interessi, di fr. 500 per “costi di soll/SP.Ammi.” e delle “spese

del presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse

spese e ripetibili.

1.2 Con la risposta di causa parte

convenuta ha osservato:

"

Fatti

I debiti della ditta CV 1 alla

ditta AT 1 si sono causati dalla mancanza del guadagno e la situazione

finanziaria difficile. Gli interessi aggiuntivi hanno solo alzato la somma del

debito e hanno aggravato il pagamento.

Ho già pagato 300 CHF (11.06.2021) e 100 CHF

(29.07.2021) da questo debito. Allego le copie di pagamento.

Secondo le possibilità finanziarie posso pagare il

debito per 200 CHF al mese, oppure chiedo gentilmente di dedurre questa somma

completa dal mio personale __________ accumulato fondo pensionario.” (doc. III)

1.3 Con osservazioni 13 agosto 2021

la fondazione attrice ha comunicato:

"

(…) A questo punto del procedimento

di riscossione, l’attore non è più disposto ad accettare dilazioni di

pagamento, proposte di pagamento o simili, in particolare, l’esperienza mostra

che non si può presumere che un tale accordo sul pagamento porti al pagamento,

ma solo a un ulteriore ritardo del procedimento. Chiediamo quindi alla corte di

continuare il procedimento senza interruzione e di approvare la domanda.

Si prega di allegare l’estratto conto corrente

(allegato 8). Di conseguenza, abbiamo ricevuto i seguenti pagamenti:

17.06.2021: CHF 295

04.08.2021: CHF 85

Il nostro importo originale del credito cambia quindi

come segue:

CHF 2759.15 - CHF 295 - CHF 95 = CHF 2'396.15

(più interessi e spese).”

(doc. V)

1.4 Con scritto 26 agosto 2021

parte attrice ha osservato che:

"

(…)

Negli ultimi mesi scritti se seguenti fatture per

lavoro:

- maggio: 550 Eur

- giugno: 2561 Eur

- luglio: 750 Eur + 250 chf

- agosto: 114 Eur

A conseguenza di COVID-19 e notevoli riduzioni di

ordini, non raccolgo abbastanza fondi per poter pagare tutte le tasse, come

anche pagarmi uno stipendio intero. In questo momento il saldo del conto di CV

1 e 6 Chf.

Onorevole corte, capisco l’insoddisfazione e i

requisiti attuali della ditta AT 1, però in questo momento non ho fisicamente

la possibilità di pagare tutta la somma subito.

Come già detto nella lettera precedente possono pagare

solo a pezzi 2000 CHF al mese, oppure chiedo gentilmente di dedurre questa

somma completa dal mio personale __________ accumulato fondo pensionario.

Ho già pagato 300 CHF (1.06.2021) e 100 CHF (2907.2021)

e non 295 + 95 Chf come ha chiesto AT 1. Nella scorsa lettera vi ho mandato le

copie dei pagamenti.” (doc. VII)

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

La competenza territoriale

dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta

avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al

campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo

un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il

mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in

argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen

Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,

in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter

(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.2 L'art. 11 LPP impone al datore

di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a

un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha

effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento

dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi,

l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle

disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei

lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a

quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto

gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita

nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei

contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das

Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge-stiftung, 1989, p.

32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere

interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre

gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il

Considerandi

finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non

devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui

all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi

servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le

prestazioni minime previste dalla legge.

2.3

2.3.1

Con la sottoscrizione del

contratto di affiliazione, con effetto dal 1. maggio 2014 la CV 1 si è

impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti tramite

prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e

dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc.

A/1). Le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il

calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4; cfr. Piano di

previdenza, doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce

inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi,

prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento

anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

Dalla documentazione

in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali –

rimasto per altro incontestato – è stato effettuato conformemente alle

disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo

scioglimento del contratto d’adesione, avvenuto dopo disdetta da parte della

fondazione (per il 21 gennaio 2021, cfr. doc. A/2) in corretta applicazione

dell’art. 7.3 del contratto.

2.3.2

Parte convenuta, come accennato,

non contesta la pretesa attorea ma adduce – producendo la relativa documentazione

bancaria – di aver nel frattempo effettuato due versamenti a favore della

fondazione di previdenza per complessivi fr. 400 (fr. 300 versati l’11 giugno

2021.

sul conto dell’Ufficio esecuzione e fr. 100 il 29 luglio 2021 sul medesimo

conto).

Orbene, ritenuto come sul

conto della fondazione attrice siano stati accreditati fr. 295 il 16 luglio

2021.

rispettivamente fr. 95 il 4 agosto 2021, il credito complessivo nei

confronti della CV 1 è da ritenere essersi ridotto di fr. 390, la differenza

tra gli importi versati (all’Ufficio esecuzione) e quelli accreditati (alla

fondazione attrice) corrispondendo con ogni verosimiglianza alle spese bancarie

da sopportare da parte del debitore.

Le spese d’esecuzione di

complessivi fr. 1'500 (di cui fr. 1'000 compresi nell’importo di fr. 2’759.15

fatto valere in petizione; cfr. estratto conto sub doc. A/5) previste all’ art.

2.1

del Regolamento dei costi (sub doc. A/1), vanno riconosciute. Vanno

parimenti ammesse, in quanto documentate e contemplate nel suddetto

regolamento, le spese di diffida di complessivi fr. 1'200 (doc. A/6.1-6.4).

La richiesta di

interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui

all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui

contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti

pretendere interessi di mora (Brühwiler,

op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

2.3.3

Stante quanto sopra,

complessivamente va riconosciuto un credito di fr. 2'916.40 (2'759.15 – 390 +

47.25

+ 500) con interessi di mora al 5% dal 6 maggio 2021 su fr. 2'369.15.

2.4

La richiesta attorea volta alla

pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società

convenuta al PE n. __________ del 10 maggio 2021 dell’UE di __________ merita

accoglimento.

Il creditore che a seguito

dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79.

LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione

senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista

dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi

dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo

della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).

Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e

quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito

riconosciuto.

2.5

Nelle

more della presente procedura parte convenuta ha chiesto di poter beneficiare

di un pagamento rateizzato (fr. 200 mensili) del proprio debito nei confronti dell’attrice.

Spetta tuttavia alle parti in causa accordarsi, se mai anche successivamente

all’emanazione del presente giudizio, per un eventuale pagamento dilazionato,

allo scrivente Tribunale competendo unicamente l’omologazione di accordi

stabiliti in pendenza di lite, ciò che non corrisponde al caso in esame.

Per

il resto va esclusa la possibilità – ventilata dalla parte convenuta (cfr. III)

– di una anche solo parziale tacitazione del debito contributivo per mezzo

degli averi previdenziali accumulati dalla socia e gerente della società

datrice di lavoro presso l’istituto di previdenza attore, la normativa

applicabile non autorizzando in alcun modo un siffatto modo di procede.

2.6

La procedura è di principio

gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).

A parte attrice, peraltro

non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente

alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con

compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF

126.

V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non

patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili

unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se –

ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore

litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128

V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984

p. 278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è accolta.

§

La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la

somma di fr. 2'916.40 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2021 su fr.

2'369.15.

§§ È rigettata in via

definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 10 maggio 2021

dell’UE di __________ per l’importo di fr. 2'916.40

oltre interessi al 5% dal 6 maggio su fr. 2'369.15.

2.- Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti