34.2021.24
Assicurato che compie età di pensionamento continua a ricevere la corrente rendita d'invalidità e non quella di vecchiaia. Non è corrisposta la rendita relativa alla "parte passiva" dell'avere di vecchiaia non avendo l'assicurato ripreso un'attività lucrativa. Nessuna protezione della buona fede
19 gennaio 2022Italiano20 min
diritto alla rendita d’invalidità si estingueva alla fine del mese in cui cessava
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2021.24
BS
Lugano
19 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 19 luglio 2021 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT
1, nato il __________ 1954, dall’inizio del 1996 beneficia di una rendita
d’invalidità al 50% erogata dalla Fondazione CV 1 (in seguito: Fondazione). Dal
2000, a seguito dell’aumento del grado d’invalidità all’80%, egli percepisce
una rendita intera (cfr. petizione).
Dopo
il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento (1° marzo 2019), con
lettera 16 novembre 2020 l’avv. __________, a nome e per conto diAT 1, ha
chiesto alla Fondazione la ragione per cui riceve “una rendita annua di fr.
15'979” (recte: 15'949,40) in luogo della rendita di vecchiaia di fr.
17'674, così come risulta dal certificato personale valevole dal 1° gennaio
2003 (sub. doc. 1/2.1).
In
risposta, con lettera 12 gennaio 2021 la Fondazione ha fatto presente che, ai
sensi dell’art. 23 lett. 3 del Regolamento, la rendita d’invalidità è
vitalizia, motivo per cui con il raggiungimento dell’età di pensionamento AT 1
continuerà a ricevere la rendita d’invalidità di fr. 15'949,40 annui (doc. 1/2.23).
Con
scritto 16 febbraio 2021 l’avv. __________ ha ribadito la richiesta di
versamento di una rendita di vecchiaia annua di fr. 17'674.--. Sottolinea che
dopo l’erogazione della rendita d’invalidità il suo assistito non ha mai
ricevuto dei certificati di previdenza e che comunque la Fondazione non poteva
“riformare in peggio i diritti acquisiti dal signor AT 1 in base al certificato
del 2003”. Ritiene difficilmente comprensibile che con il compimento dell’età
di pensionamento la rendita d’invalidità non venga sostituita in una rendita di
vecchiaia. Evidenzia infine che il suo patrocinato ha sempre fatto affidamento su
una rendita di vecchiaia di fr. 17'674.-- annui (doc. 1/2.3).
Con
lettera 28 aprile 2021 la Fondazione ha risposto come segue:
"
II certificato personale del 1º gennaio
2003 è stato inviato a suo tempo all'assicurato solo per informazione. Sul
documento è chiaramente indicato che si tratta della parte "passiva",
cioè menziona le prestazioni che sarebbero eventualmente assicurate se
l'invalido avesse recuperato la piena capacità lavorativa nel 2003.
Questo certificato serve solo per informare
l'assicurato che la cassa pensioni aggiorna ì conti dell'assicurato e registra
gli accrediti di vecchiaia in favore della parte passiva in previsione di
un'eventuale riattivazione della capacità lavorativa.
ll certificato non menziona l'importo della rendita
d'invalidità che viene pagata.
L'importo delle prestazioni all'età di pensionamento è
solo una proiezione basata sui tassi d'interesse attuali e che sono ovviamente
solo una stima. Con la diminuzione dei tassi d'interesse tra il 4% del 1996
(data dell'invalidità) e l’1% del 2019 (data del pensionamento), la rendita di
vecchiaia che sarebbe stata ricalcolata risulta notevolmente inferiore
all'importo della rendita d'invalidità attualmente versata.
Le rendite d'invalidità versate dall'istituto
collettore sono divenute rendite vitalizie dal 01.01.2005 e fa stato il
regolamento al momento dell'età pensionabile legale (che le alleghiamo). (…)”
(doc. 1/2.4)
1.2. Con
la presente petizione AT 1 ha personalmente chiesto che la Fondazione gli versi
all’anno fr. 17'674.-- di rendita di vecchiaia, con effetto dal 1° marzo 2019,
come risulta dall’allegato certificato personale al 1° gennaio 2003. Rileva fra
l’altro che “in tutti questi anni non ho ricevuto alcuna notifica dalla
cassa pensione che ci fossero stati cambiamenti”.
1.3. Con
la risposta di causa la Fondazione ha ricordato che dal 1° gennaio 2005 le
rendite d’invalidità sono diventate rendite vitalizie. Evidenzia che dal 1996 l’attore
ha diritto ad una rendita d’invalidità e che per questo motivo dopo il pensionamento
continua a ricevere la stessa rendita. Ricorda che “il certificato personale
del 1ª gennaio 2003 inoltrato dal signor AT 1 riguarda la "parte
passiva". La cassa pensione aggiorna annualmente i conti dell'assicurato
con la registrazione degli accrediti di vecchiaia in favore della parte passiva
in previsione di un'eventuale riattivazione della capacità lavorativa”.
1.4.
Con osservazioni 16 agosto 2021 alla risposta di causa, l’attore informa che il
certificato personale in questione l’aveva ritirato nel 2003 presso gli uffici
della Fondazione e dal 1996 non rice-ve più alcun certificato. Ribadisce la
richiesta di erogazione di una rendita di vecchiaia fr. 17'674.--. Con le osservazioni
produce un estratto conto informativo (“Versicherungsauskunft”), elaborato l’8
gennaio 2003, concernente la sua situazione previdenziale (V/1).
1.5. Con
“osservazioni di duplica” 3 settembre 2021 la Fondazione ha evidenziato:
"
Fatti
I certificati personali vengono
emessi annualmente dì regola al 1ª gennaio. Gli stessi contengono i dati validi
con la situazione assicurativa che concernono l'assicurato.
Dal 1997 il signore AT 1 è considerato beneficiario di
prestazioni di invalidità (e non più assicurato attivo). Per questo motivo
l'ultimo certificato inviatoli risale al 1996.
Se lo stato di salute dell'assicurato fosse cambiato e
avesse ripreso a lavorare la situazione assicurativa sarebbe stata adattata in
base al tasso di abilità lavorava e allo stipendio percepito. Le prestazioni
assicurate sarebbero quindi cambiate di conseguenza. Il contratto di previdenza
viene concluso con il datore di lavoro e non direttamente con l'assicurato. In
caso di cambiamento delle condizioni assicurative vincolanti (per esempio viene
emesso un nuovo Regolamento della Fondazione) viene informato il contraente.
Ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 OPP 2, l'istituto di
previdenza deve continuare a tenere il conto dì vecchiaia di un invalido a cui
versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente
il diritto alla rendita di vecchiaia nella prospettiva di un possibile
reinserimento nella vita attiva. Questa parte è considerata parte passiva.
Poiché il signor AT 1 non è tornato al lavoro dopo l'inizio del diritto alle
prestazioni d'invalidità, questa continuazione passiva del suo conto vecchiaia
non ha alcun effetto sulla rendita di vecchiaia o di invalidità.
Il certificato personale del 2003 presentato nella
domanda mostra chiaramente che si tratta solo della suddetta parte passiva.
Nella risposta del 16 agosto 2021, l'attore presenta un estratto del 3 aprile
2003. Questo estratto è di per sé un documento interno del convenuto per la
panoramica dei tipi di prestazioni.
Tuttavia, l'attore non può trarre nulla a suo favore da
questo. In nessun momento l'imputato ha dato alcuna assicurazione - né tale
assicurazione risulta dai regolamenti dell'imputato. Inoltre, insieme al
certificato personale inviato, era chiaramente evidente che anche questo
documento avrebbe riguardato solo la rendita di vecchiaia continuata
passivamente e fittizia.
Infine, il querelante non sostiene nemmeno di aver
fatto delle disposizioni basandosi su questi documenti che non potrebbero
essere revocati senza svantaggi.”
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Giusta
l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1. gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
In
concreto, oggetto del contendere è sapere se la Fondazione convenuta debba
versare all’attore una prestazione di vecchiaia. Ritenuto che, come risulta dal
certificato personale (quota passiva), l’allora datore di lavoro aveva la sede
a Brissago e che la presente vertenza configura una controversia tra
assicuratore LPP e (potenziale) avente diritto, la competenza di questo
Tribunale risulta data (cfr. DTF 127 V 35, consid. 3b e 125 V 165, consid. 2
con ulteriori rimandi giurisprudenziali).
2.3.
L’attore chiede, con effetto dal 1° marzo 2019 (mese successivo al
raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento), l’erogazione di una
rendita annua di vecchiaia di fr. 17'674.-- come scritto nel certificato
personale, stato al 1° gennaio 2003, in luogo della corrente rendita
d’invalidità di fr. 15'949,40 annui.
Con
scritto 12 gennaio 2021 la Fondazione, facendo riferimento all’art. 23 lett. 3
del Regolamento, aveva informato l’attore, tramite l’allora suo legale, che il
diritto alla rendita d’invalidità si estingueva alla fine del mese in cui cessava
l’invalidità o nel caso in cui la persona assicurata fosse deceduta e che con il
raggiungimento dell’età di pensionamento gli aveva pertanto continuato a
versare la rendita d’invalidità di fr. 15'949,40 annui (doc. 1/2.2; cfr.
consid. 1.1).
Questo
Tribunale costata che secondo il citato Regolamento, sia nella versione in
vigore al momento del compimento del 65° anno di età (2019; doc. 1/2.5) che in
quella attuale (doc. 1/2.2.), “il diritto alla rendita d’invalidità si
estingue alla fine del mese in cui cessa l’invalidità o la persona assicurata
decede. (…)”.
A
tal riguardo, come riassunto nella STF B 120/05 del 20 aprile 2007, consid.
2.11, va evidenziato che “nella
previdenza professionale obbligatoria la rendita di invalidità ha carattere
vitalizio. Pertanto una rendita di invalidità non è rimpiazzata da una rendita
di vecchiaia quando l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento (DTF 130 V 369 consid. 2.1 pag. 370 con
riferimenti). Se di conseguenza non riacquista la capacità di guadagno all'età conferente
il diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 13 cpv. 1 LPP),
l'interessato continua a beneficiare di una rendita d'invalidità vitalizia (DTF 127 V 309). Il regolamento può tuttavia prevedere,
nell'ambito della previdenza più estesa (Brühwiler, op. cit., pag. 2036, cifra
marg. 88), che una rendita d'invalidità sia trasformata in una rendita di
vecchiaia. In tal caso, per l'ambito obbligatorio, l'ammontare della rendita di
vecchiaia deve corrispondere almeno a quella della rendita di invalidità
percepita fino a quel momento, vale a dire deve esserle equivalente (DTF 130 V 369 consid. 2.1 pag. 370; sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni del 23 novembre 2004 B 6/04, riassunta
in RSAS 2005 pag. 434).”
(cfr. anche Vetter Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, art. 26 n. 9-12, pag.
142; Moser in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021,
art. 26 n. 28 e 29, pagg. 336/7).
Erogando
in casu la Fondazione prestazioni previdenziali obbligatorie, conformemente
alla succitata giurisprudenza e in base all’art. 23 lett. 3 del Regolamento, la
rendita d’invalidità è vitalizia, la quale con il compimento dell’età di
pensionamento dell’attore non viene trasformata in rendita di vecchiaia.
L’attore continua pertanto a ricevere una rendita d’invalidità.
2.4. L’attore
fa riferimento al certificato personale valevole al 1° gennaio 2003, in cui è indicata
una prestazione di vecchiaia di fr. 17'674.-- (doc. A).
Come
detto al considerando precedente, con il raggiungimento dell’età del
pensionamento ordinario (14 febbraio 2019) l’attore continua a ricevere la
rendita d’invalidità vitalizia e non ha diritto ad una rendita per la vecchiaia.
Giustamente
la Fondazione ha evidenziato che il certificato personale del 2003 si riferisce
alla cosiddetta parte passiva.
Va
qui fatto presente che l’art. 14 cpv. 1 OPP2 (cfr. la delega legislativa in
art. 34 cpv. 2 LPP) prevede che “nella
prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto di
previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui
versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l’età conferente
il diritto alla rendita di vecchiaia.” Si tratta di un “conto
fittizio” in cui, nell’ambito della previdenza obbligatoria, viene indicato
l’accumulo del conto di vecchiaia come se l’assicurato fosse ancora pienamente
professionalmente attivo, conto che serve nel caso in cui la persona invalida
prima del pensionamento riprenda l’attività lucrativa (Vetter Schreiber, op.
cit., art.14 BVV2 n. 3, pag. 484; cfr. anche Berger in Basler Kommentar, Berufliche
Vorsorge, 2021, art. 34 n. 22, pag. 431; Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in
der beruflichen Vorsorge, 2006, n. 701, pag. 308 e n. 706-708, pag. 310).
Questo conto si riferisce, appunto, alla parte passiva ed è un calcolo fittizio.
Solo
qualora l’attore dovesse riacquistare la piena abilità lavorativa prima del
pensionamento, e quindi andrebbe considerato come attivo, al compimento
dell’età pensionabile egli avrebbe avuto (eventualmente) diritto alla
prestazione di vecchiaia indicata nel certificato personale (parte passiva).
Siccome
nella fattispecie ciò non è stato il caso, l’attore non ha diritto alla rendita
di vecchiaia e tantomeno al versamento dell’avere di vecchiaia indicati nel
citato certificato personale (su questo punto cfr.: Berger in Basler Kommentar,
Berufliche Vorsorge, 2021, art. 34 n. 25, pag. 431 con riferimenti).
In
questo senso va letta la risposta data dalla Fondazione il 28 aprile 2021
all’allora rappresentante dell’attore. Con riferimento alla situazione vigente
al 1° gennaio 2003 (momento al quale il certificato personale faceva
riferimento), l’istituto di previdenza aveva scritto che “il
certificato personale del 1º gennaio 2003 è stato inviato a suo tempo
all'assicurato solo per informazione. Sul documento è chiaramente indicato che
si tratta della parte "passiva", cioè menziona le prestazioni che
sarebbero eventualmente assicurate se l'invalido avesse recuperato la piena
capacità lavorativa nel 2003.
Questo
certificato serve solo per informare l'assicurato che la cassa pensioni
aggiorna i conti dell'assicurato e registra gli accrediti di vecchiaia in
favore della parte passiva in previsione di un'eventuale riattivazione della
capacità lavorativa”
(cfr. consid. 1.1.).
Occorre
poi precisare che, in generale, in caso di divergenze tra certificato
assicurativo ed il regolamento riguardo alle prestazioni fa stato quest’ultimo
(cfr. Konrad/Lauener in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, art. 50 n. 3,
pag. 709).
2.5. L’attore
sostiene di non essere stato informato dell’evoluzione della sua rendita e di
non aver ricevuto alcun certificato personale, rilevando che quello del 2003 lo
avrebbe ritirato direttamente negli uffici della Fondazione. A tal riguardo la
convenuta non ha preso posizione, se non per quel che concerne i certificati
personali.
Quello
a cui l’attore fa riferimento è l’obbligo di
informazione che incombe agli istituti di previdenza stabilito dall’art. 86b
LPP (“Informazione degli assicurati”) che
recita quanto segue:
"
1L’istituto di previdenza informa ogni anno in modo
adeguato gli assicurati su:
a. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato,
l’aliquota di contribuzione e l’avere di vecchiaia;
b. l’organizzazione e il finanziamento;
c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo
51.”
2Su domanda,
il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli
assicurati. L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire
loro informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio
attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva
matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.
3Su domanda,
gli istituti collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui
contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di
moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari
non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza
convenuto.
4L’articolo
75 è applicabile.”
Tale normativa è
applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria
(Pärli in Schneider/Geiser/ Gächter, Kommentar zum BVG
und FZG, 2019, art. 86b n. 4, pag. 2002).
L’art. 86b LPP
(cfr. anche gli artt. 8 e 24 LFLP e anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC)
sancisce quindi l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli
assicurati le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale
rispettivamente la prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.
In particolare, l’art.
86b LPP sancisce il diritto di essere informati sui dati importanti individuali
concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato quali, ai sensi
dell’art. 89b cpv. 1 lett. a, il diritto alle prestazioni, il salario
coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia (Pärli, op.
cit., art. 86b n. 5, pag. 2002).
Tale diritto può
essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter Schreiber,
BVG-Kommentar, 2021, art. 86b n.7, pag. 475). L’assicurato può anche rivolgersi
all’autorità di vigilanza in caso di informazioni negate o insufficienti ai
sensi dell’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP (Pärli, op. cit., art. 86b n. 11, pag.
2004; Vetter Schreiber, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 475).
Le
informazioni sono da fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un
certificato assicurativo individuale (Pärli, op. cit., art. 86b n. 6, pag.
2002; sul contenuto del certificato assicurativo cfr. Moser, op. cit., art. 86b
n. 5 e 6, pag. 1607). L’art. 86b LPP persegue lo stesso obiettivo dell’art. 27
LPGA (Informazione e consulenza), vale a dire istituire un obbligo per gli
assicuratori sociali di orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le
prestazioni previste dalla legge (Pärli, op. cit., art. 86b n. 9, pag. 2004:
cfr. anche DTF 131 V 472; STCA 34.2014.32 e 34.2015.23).
Tale
obbligo di informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”,
comprende anche la comunicazione circa i cambiamenti costitutivi per le
prestazioni. Lo scopo della norma è di mettere l’assicurato nella situazione di
poter seguire la propria situazione previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr.
Vetter Schreiber, op. cit. art. 86b n. 2, pag. 423; DTF 136 V 331 consid.
4.2.1).
Infine,
in caso di informazioni errate vi è una responsabilità da parte dell’istituto
di previdenza nel senso della protezione della buona fede in ambito di diritto pubblico.
Occorre tuttavia esaminare se in caso di corretta informazione la persona
assicurata avrebbe agito diversamente (Vetter Schreiber, op. cit., art. 86b n.
6 pag. 425; cfr. anche Pärli, op. cit., art. 86b n.12 ss, pagg. 2004 e Emmel in
Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 86b n. 17, pag. 1609).
Ritornando
al caso in esame, la Fondazione sostiene che dopo l’erogazione della rendita
d’invalidità l’attore non ha più ricevuto alcun certificato personale. A tal
riguardo, nelle osservazioni 3 settembre 2021 parte convenuta ha scritto che “(..)
i certificati personali vengono emessi annualmente di regola al 1°
gennaio. Gli stessi contengono i dati validi con la situazione assicurativa che
concernono l'assicurato. Dal 1997 il signore AT 1 è considerato beneficiario di
prestazioni di invalidità (e non più assicurato attivo). Per questo motivo
l'ultimo certificato inviatogli risale al 1996.”
Ora,
va ricordato che, come riportato in petizione, dal 2000, l’attore è al
beneficio di una rendita intera d’invalidità. Per questo motivo egli non
è considerato assicurato attivo e quindi non ha più ricevuto alcun certificato
personale per quel che concerne la parte attiva. Egli avrebbe dovuto tuttavia ricevere
un certificato personale per quanto riguarda la parte passiva, ciò che è stato
il caso con il certificato personale del 2003.
Va
poi ricordato che nel periodo in cui
egli beneficiava di una mezza rendita d’invalidità la Fondazione, giusta l'art.
15 OPP2 avrebbe dovuto dividere l’avere di vecchiaia in due parti uguali; la
metà corrispondente alla parte d'incapacità lavorativa (parte passiva) trattata, come detto (cfr. consid. 2.4),
secondo l’art. 14 OPP2 (ossia conto di vecchiaia dell’assicurato interamente
invalido tenuto fino all’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia);
l’altra metà (parte attiva) relativa alla parte di capacità lavorativa che è equiparata,
come prescritto dall’art. 15 cpv. 2 OPPS, all’avere di vecchiaia di un
assicurato che esercita un’attività lucrativa a tempo completo e che in caso di
scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli art. 3-5 LFLP (art.
15 cpv. 2 OPP2) (cfr. al riguardo Berger in Basler Kommentar, Berufliche
Vorsorge, 2021, art. 34 n. 25, pag.
431). Di conseguenza, il certificato personale, sia per la parte attiva sia per
quella passiva, durante quegli anni doveva essere inviato all’attore.
L’attore
avrebbe poi dovuto ricevere dalla Fondazione informazioni sul cambiamento delle
prestazioni e dei regolamenti (cfr. a tal riguardo Emmel in Basler Kommentar, Berufliche
Vorsorge, 2021, art. 86b n. 11, pag. 1607).
Ora,
in merito alle succitate omissioni d’informazioni la Fondazione, come
accennato, non ha esplicitamente preso posizione – se non in merito ai
certificati personali –, rispettivamente non ha contestato quanto sostenuto
dall’attore. Sia come sia, anche in presenza di una comprovata violazione d’informazione
va fatto presente che l’attore non deduce diritti se non quello di poter
percepire una rendita di vecchiaia e ciò per aver fatto affidamento sul
certificato personale del 2003 (cfr. consid. 1.1).
2.6.
L’attore evidenzia di aver fatto affidamento sul certificato personale del
2003, affinché gli fosse erogata una rendita di vecchiaia.
La
Fondazione sostiene come risultava chiaro che il certificato personale
riguardasse solo “la rendita di vecchiaia continuata passivamente e fittizia”,
come l’estratto conto informativo prodotto dall’attore il 16 agosto 2021 (cfr.
consid. 1.4) fosse un documento interno dal quale l’interessato non poteva trarre
alcun beneficio. La convenuta nega inoltre di aver mai dato rassicurazioni in
merito all’erogazione di una rendita di vecchiaia di annui fr. 17'674.--.
Sostanzialmente
l’attore, con riferimento al più volte citato certificato personale del 2003,
fa valere la protezione della buona fede per ottenere il beneficio di una
rendita di vecchiaia.
Va
fatto presente che, secondo giurisprudenza, vi è una protezione della buona
fede se:
1. l'autorità
(in casu l’ente previdenziale) è intervenuta in una situazione concreta nei
confronti di determinate persone;
Considerandi
2.
l'autorità
(in casu l’ente previdenziale) ha agito entro i limiti della propria competenza
o comunque è supposta avere agito entro tali limiti;
3.
l'amministrato
(in casu l’assicurato) non ha potuto rendersi conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
facendo
affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio;
5.
da quando
l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico
(DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi
rinvii).
La tutela della buona fede non presuppone
però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliate. Il
diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con
successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento
dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate
aspettative. In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente
all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i
dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle
circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999
no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).
Ritornando
al caso in esame, anche volendo ammettere per pura ipotesi di lavoro
l’adempimento dei requisiti no. 1, 2, 3, e 5, la condizione no. 4 non risulta
adempiuta. Non è infatti dato di sapere quali disposizioni irreversibili l’attore
avrebbe preso a seguito della (presunta) non corretta informazione contenuta
nel certificato personale del 2003. Tale comunicazione da parte dell’istituto
di previdenza non risulta aver indotto il destinatario ad adottare un
comportamento che gli è pregiudizievole rispettivamente a non intraprendere un
qualsivoglia passo che gli avrebbe permesso di modificare la sua situazione
previdenziale (DTF 121 V 67). In altre parole l’eventuale errore non ha portato
l’attore a compiere atti di disposizione che gli sono stati pregiudizievoli né
a tralasciare un agire che gli sarebbe stato in qualche modo di vantaggio.
L’attore non ha in effetti addotto né fatto valere nulla in tal senso.
AT
1.
non può pertanto invocare la protezione della buona fede per ottenere la
chiesta prestazione di vecchiaia.
2.7
Visto
quanto sopra, rettamente la Fondazione ha continuato a versare all’assicurato la
rendita d’invalidità.
Ne
consegue che la petizione dev’essere respinta.
2.8
La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1
Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti