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Decisione

34.2021.24

Assicurato che compie età di pensionamento continua a ricevere la corrente rendita d'invalidità e non quella di vecchiaia. Non è corrisposta la rendita relativa alla "parte passiva" dell'avere di vecchiaia non avendo l'assicurato ripreso un'attività lucrativa. Nessuna protezione della buona fede

19 gennaio 2022Italiano20 min

diritto alla rendita d’invalidità si estingueva alla fine del mese in cui cessava

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2021.24

BS

Lugano

19 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 19 luglio 2021 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. AT

1, nato il __________ 1954, dall’inizio del 1996 beneficia di una rendita

d’invalidità al 50% erogata dalla Fondazione CV 1 (in seguito: Fondazione). Dal

2000, a seguito dell’aumento del grado d’invalidità all’80%, egli percepisce

una rendita intera (cfr. petizione).

Dopo

il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento (1° marzo 2019), con

lettera 16 novembre 2020 l’avv. __________, a nome e per conto diAT 1, ha

chiesto alla Fondazione la ragione per cui riceve “una rendita annua di fr.

15'979” (recte: 15'949,40) in luogo della rendita di vecchiaia di fr.

17'674, così come risulta dal certificato personale valevole dal 1° gennaio

2003 (sub. doc. 1/2.1).

In

risposta, con lettera 12 gennaio 2021 la Fondazione ha fatto presente che, ai

sensi dell’art. 23 lett. 3 del Regolamento, la rendita d’invalidità è

vitalizia, motivo per cui con il raggiungimento dell’età di pensionamento AT 1

continuerà a ricevere la rendita d’invalidità di fr. 15'949,40 annui (doc. 1/2.23).

Con

scritto 16 febbraio 2021 l’avv. __________ ha ribadito la richiesta di

versamento di una rendita di vecchiaia annua di fr. 17'674.--. Sottolinea che

dopo l’erogazione della rendita d’invalidità il suo assistito non ha mai

ricevuto dei certificati di previdenza e che comunque la Fondazione non poteva

“riformare in peggio i diritti acquisiti dal signor AT 1 in base al certificato

del 2003”. Ritiene difficilmente comprensibile che con il compimento dell’età

di pensionamento la rendita d’invalidità non venga sostituita in una rendita di

vecchiaia. Evidenzia infine che il suo patrocinato ha sempre fatto affidamento su

una rendita di vecchiaia di fr. 17'674.-- annui (doc. 1/2.3).

Con

lettera 28 aprile 2021 la Fondazione ha risposto come segue:

"

II certificato personale del 1º gennaio

2003 è stato inviato a suo tempo all'assicurato solo per informazione. Sul

documento è chiaramente indicato che si tratta della parte "passiva",

cioè menziona le prestazioni che sarebbero eventualmente assicurate se

l'invalido avesse recuperato la piena capacità lavorativa nel 2003.

Questo certificato serve solo per informare

l'assicurato che la cassa pensioni aggiorna ì conti dell'assicurato e registra

gli accrediti di vecchiaia in favore della parte passiva in previsione di

un'eventuale riattivazione della capacità lavorativa.

ll certificato non menziona l'importo della rendita

d'invalidità che viene pagata.

L'importo delle prestazioni all'età di pensionamento è

solo una proiezione basata sui tassi d'interesse attuali e che sono ovviamente

solo una stima. Con la diminuzione dei tassi d'interesse tra il 4% del 1996

(data dell'invalidità) e l’1% del 2019 (data del pensionamento), la rendita di

vecchiaia che sarebbe stata ricalcolata risulta notevolmente inferiore

all'importo della rendita d'invalidità attualmente versata.

Le rendite d'invalidità versate dall'istituto

collettore sono divenute rendite vitalizie dal 01.01.2005 e fa stato il

regolamento al momento dell'età pensionabile legale (che le alleghiamo). (…)”

(doc. 1/2.4)

1.2. Con

la presente petizione AT 1 ha personalmente chiesto che la Fondazione gli versi

all’anno fr. 17'674.-- di rendita di vecchiaia, con effetto dal 1° marzo 2019,

come risulta dall’allegato certificato personale al 1° gennaio 2003. Rileva fra

l’altro che “in tutti questi anni non ho ricevuto alcuna notifica dalla

cassa pensione che ci fossero stati cambiamenti”.

1.3. Con

la risposta di causa la Fondazione ha ricordato che dal 1° gennaio 2005 le

rendite d’invalidità sono diventate rendite vitalizie. Evidenzia che dal 1996 l’attore

ha diritto ad una rendita d’invalidità e che per questo motivo dopo il pensionamento

continua a ricevere la stessa rendita. Ricorda che “il certificato personale

del 1ª gennaio 2003 inoltrato dal signor AT 1 riguarda la "parte

passiva". La cassa pensione aggiorna annualmente i conti dell'assicurato

con la registrazione degli accrediti di vecchiaia in favore della parte passiva

in previsione di un'eventuale riattivazione della capacità lavorativa”.

1.4.

Con osservazioni 16 agosto 2021 alla risposta di causa, l’attore informa che il

certificato personale in questione l’aveva ritirato nel 2003 presso gli uffici

della Fondazione e dal 1996 non rice-ve più alcun certificato. Ribadisce la

richiesta di erogazione di una rendita di vecchiaia fr. 17'674.--. Con le osservazioni

produce un estratto conto informativo (“Versicherungsauskunft”), elaborato l’8

gennaio 2003, concernente la sua situazione previdenziale (V/1).

1.5. Con

“osservazioni di duplica” 3 settembre 2021 la Fondazione ha evidenziato:

"

Fatti

I certificati personali vengono

emessi annualmente dì regola al 1ª gennaio. Gli stessi contengono i dati validi

con la situazione assicurativa che concernono l'assicurato.

Dal 1997 il signore AT 1 è considerato beneficiario di

prestazioni di invalidità (e non più assicurato attivo). Per questo motivo

l'ultimo certificato inviatoli risale al 1996.

Se lo stato di salute dell'assicurato fosse cambiato e

avesse ripreso a lavorare la situazione assicurativa sarebbe stata adattata in

base al tasso di abilità lavorava e allo stipendio percepito. Le prestazioni

assicurate sarebbero quindi cambiate di conseguenza. Il contratto di previdenza

viene concluso con il datore di lavoro e non direttamente con l'assicurato. In

caso di cambiamento delle condizioni assicurative vincolanti (per esempio viene

emesso un nuovo Regolamento della Fondazione) viene informato il contraente.

Ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 OPP 2, l'istituto di

previdenza deve continuare a tenere il conto dì vecchiaia di un invalido a cui

versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente

il diritto alla rendita di vecchiaia nella prospettiva di un possibile

reinserimento nella vita attiva. Questa parte è considerata parte passiva.

Poiché il signor AT 1 non è tornato al lavoro dopo l'inizio del diritto alle

prestazioni d'invalidità, questa continuazione passiva del suo conto vecchiaia

non ha alcun effetto sulla rendita di vecchiaia o di invalidità.

Il certificato personale del 2003 presentato nella

domanda mostra chiaramente che si tratta solo della suddetta parte passiva.

Nella risposta del 16 agosto 2021, l'attore presenta un estratto del 3 aprile

2003. Questo estratto è di per sé un documento interno del convenuto per la

panoramica dei tipi di prestazioni.

Tuttavia, l'attore non può trarre nulla a suo favore da

questo. In nessun momento l'imputato ha dato alcuna assicurazione - né tale

assicurazione risulta dai regolamenti dell'imputato. Inoltre, insieme al

certificato personale inviato, era chiaramente evidente che anche questo

documento avrebbe riguardato solo la rendita di vecchiaia continuata

passivamente e fittizia.

Infine, il querelante non sostiene nemmeno di aver

fatto delle disposizioni basandosi su questi documenti che non potrebbero

essere revocati senza svantaggi.”

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. Giusta

l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1. gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

In

concreto, oggetto del contendere è sapere se la Fondazione convenuta debba

versare all’attore una prestazione di vecchiaia. Ritenuto che, come risulta dal

certificato personale (quota passiva), l’allora datore di lavoro aveva la sede

a Brissago e che la presente vertenza configura una controversia tra

assicuratore LPP e (potenziale) avente diritto, la competenza di questo

Tribunale risulta data (cfr. DTF 127 V 35, consid. 3b e 125 V 165, consid. 2

con ulteriori rimandi giurisprudenziali).

2.3.

L’attore chiede, con effetto dal 1° marzo 2019 (mese successivo al

raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento), l’erogazione di una

rendita annua di vecchiaia di fr. 17'674.-- come scritto nel certificato

personale, stato al 1° gennaio 2003, in luogo della corrente rendita

d’invalidità di fr. 15'949,40 annui.

Con

scritto 12 gennaio 2021 la Fondazione, facendo riferimento all’art. 23 lett. 3

del Regolamento, aveva informato l’attore, tramite l’allora suo legale, che il

diritto alla rendita d’invalidità si estingueva alla fine del mese in cui cessava

l’invalidità o nel caso in cui la persona assicurata fosse deceduta e che con il

raggiungimento dell’età di pensionamento gli aveva pertanto continuato a

versare la rendita d’invalidità di fr. 15'949,40 annui (doc. 1/2.2; cfr.

consid. 1.1).

Questo

Tribunale costata che secondo il citato Regolamento, sia nella versione in

vigore al momento del compimento del 65° anno di età (2019; doc. 1/2.5) che in

quella attuale (doc. 1/2.2.), “il diritto alla rendita d’invalidità si

estingue alla fine del mese in cui cessa l’invalidità o la persona assicurata

decede. (…)”.

A

tal riguardo, come riassunto nella STF B 120/05 del 20 aprile 2007, consid.

2.11, va evidenziato che “nella

previdenza professionale obbligatoria la rendita di invalidità ha carattere

vitalizio. Pertanto una rendita di invalidità non è rimpiazzata da una rendita

di vecchiaia quando l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento (DTF 130 V 369 consid. 2.1 pag. 370 con

riferimenti). Se di conseguenza non riacquista la capacità di guadagno all'età conferente

il diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 13 cpv. 1 LPP),

l'interessato continua a beneficiare di una rendita d'invalidità vitalizia (DTF 127 V 309). Il regolamento può tuttavia prevedere,

nell'ambito della previdenza più estesa (Brühwiler, op. cit., pag. 2036, cifra

marg. 88), che una rendita d'invalidità sia trasformata in una rendita di

vecchiaia. In tal caso, per l'ambito obbligatorio, l'ammontare della rendita di

vecchiaia deve corrispondere almeno a quella della rendita di invalidità

percepita fino a quel momento, vale a dire deve esserle equivalente (DTF 130 V 369 consid. 2.1 pag. 370; sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni del 23 novembre 2004 B 6/04, riassunta

in RSAS 2005 pag. 434).”

(cfr. anche Vetter Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, art. 26 n. 9-12, pag.

142; Moser in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021,

art. 26 n. 28 e 29, pagg. 336/7).

Erogando

in casu la Fondazione prestazioni previdenziali obbligatorie, conformemente

alla succitata giurisprudenza e in base all’art. 23 lett. 3 del Regolamento, la

rendita d’invalidità è vitalizia, la quale con il compimento dell’età di

pensionamento dell’attore non viene trasformata in rendita di vecchiaia.

L’attore continua pertanto a ricevere una rendita d’invalidità.

2.4. L’attore

fa riferimento al certificato personale valevole al 1° gennaio 2003, in cui è indicata

una prestazione di vecchiaia di fr. 17'674.-- (doc. A).

Come

detto al considerando precedente, con il raggiungimento dell’età del

pensionamento ordinario (14 febbraio 2019) l’attore continua a ricevere la

rendita d’invalidità vitalizia e non ha diritto ad una rendita per la vecchiaia.

Giustamente

la Fondazione ha evidenziato che il certificato personale del 2003 si riferisce

alla cosiddetta parte passiva.

Va

qui fatto presente che l’art. 14 cpv. 1 OPP2 (cfr. la delega legislativa in

art. 34 cpv. 2 LPP) prevede che “nella

prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto di

previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui

versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l’età conferente

il diritto alla rendita di vecchiaia.” Si tratta di un “conto

fittizio” in cui, nell’ambito della previdenza obbligatoria, viene indicato

l’accumulo del conto di vecchiaia come se l’assicurato fosse ancora pienamente

professionalmente attivo, conto che serve nel caso in cui la persona invalida

prima del pensionamento riprenda l’attività lucrativa (Vetter Schreiber, op.

cit., art.14 BVV2 n. 3, pag. 484; cfr. anche Berger in Basler Kommentar, Berufliche

Vorsorge, 2021, art. 34 n. 22, pag. 431; Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in

der beruflichen Vorsorge, 2006, n. 701, pag. 308 e n. 706-708, pag. 310).

Questo conto si riferisce, appunto, alla parte passiva ed è un calcolo fittizio.

Solo

qualora l’attore dovesse riacquistare la piena abilità lavorativa prima del

pensionamento, e quindi andrebbe considerato come attivo, al compimento

dell’età pensionabile egli avrebbe avuto (eventualmente) diritto alla

prestazione di vecchiaia indicata nel certificato personale (parte passiva).

Siccome

nella fattispecie ciò non è stato il caso, l’attore non ha diritto alla rendita

di vecchiaia e tantomeno al versamento dell’avere di vecchiaia indicati nel

citato certificato personale (su questo punto cfr.: Berger in Basler Kommentar,

Berufliche Vorsorge, 2021, art. 34 n. 25, pag. 431 con riferimenti).

In

questo senso va letta la risposta data dalla Fondazione il 28 aprile 2021

all’allora rappresentante dell’attore. Con riferimento alla situazione vigente

al 1° gennaio 2003 (momento al quale il certificato personale faceva

riferimento), l’istituto di previdenza aveva scritto che “il

certificato personale del 1º gennaio 2003 è stato inviato a suo tempo

all'assicurato solo per informazione. Sul documento è chiaramente indicato che

si tratta della parte "passiva", cioè menziona le prestazioni che

sarebbero eventualmente assicurate se l'invalido avesse recuperato la piena

capacità lavorativa nel 2003.

Questo

certificato serve solo per informare l'assicurato che la cassa pensioni

aggiorna i conti dell'assicurato e registra gli accrediti di vecchiaia in

favore della parte passiva in previsione di un'eventuale riattivazione della

capacità lavorativa”

(cfr. consid. 1.1.).

Occorre

poi precisare che, in generale, in caso di divergenze tra certificato

assicurativo ed il regolamento riguardo alle prestazioni fa stato quest’ultimo

(cfr. Konrad/Lauener in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, art. 50 n. 3,

pag. 709).

2.5. L’attore

sostiene di non essere stato informato dell’evoluzione della sua rendita e di

non aver ricevuto alcun certificato personale, rilevando che quello del 2003 lo

avrebbe ritirato direttamente negli uffici della Fondazione. A tal riguardo la

convenuta non ha preso posizione, se non per quel che concerne i certificati

personali.

Quello

a cui l’attore fa riferimento è l’obbligo di

informazione che incombe agli istituti di previdenza stabilito dall’art. 86b

LPP (“Informazione degli assicurati”) che

recita quanto segue:

"

1L’istituto di previdenza informa ogni anno in modo

adeguato gli assicurati su:

a. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato,

l’aliquota di contribuzione e l’avere di vecchiaia;

b. l’organizzazione e il finanziamento;

c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo

51.”

2Su domanda,

il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli

assicurati. L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire

loro informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio

attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva

matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.

3Su domanda,

gli istituti collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui

contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di

moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari

non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza

convenuto.

4L’articolo

75 è applicabile.”

Tale normativa è

applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria

(Pärli in Schneider/Geiser/ Gächter, Kommentar zum BVG

und FZG, 2019, art. 86b n. 4, pag. 2002).

L’art. 86b LPP

(cfr. anche gli artt. 8 e 24 LFLP e anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC)

sancisce quindi l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli

assicurati le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale

rispettivamente la prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.

In particolare, l’art.

86b LPP sancisce il diritto di essere informati sui dati importanti individuali

concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato quali, ai sensi

dell’art. 89b cpv. 1 lett. a, il diritto alle prestazioni, il salario

coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia (Pärli, op.

cit., art. 86b n. 5, pag. 2002).

Tale diritto può

essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter Schreiber,

BVG-Kommentar, 2021, art. 86b n.7, pag. 475). L’assicurato può anche rivolgersi

all’autorità di vigilanza in caso di informazioni negate o insufficienti ai

sensi dell’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP (Pärli, op. cit., art. 86b n. 11, pag.

2004; Vetter Schreiber, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 475).

Le

informazioni sono da fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un

certificato assicurativo individuale (Pärli, op. cit., art. 86b n. 6, pag.

2002; sul contenuto del certificato assicurativo cfr. Moser, op. cit., art. 86b

n. 5 e 6, pag. 1607). L’art. 86b LPP persegue lo stesso obiettivo dell’art. 27

LPGA (Informazione e consulenza), vale a dire istituire un obbligo per gli

assicuratori sociali di orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le

prestazioni previste dalla legge (Pärli, op. cit., art. 86b n. 9, pag. 2004:

cfr. anche DTF 131 V 472; STCA 34.2014.32 e 34.2015.23).

Tale

obbligo di informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”,

comprende anche la comunicazione circa i cambiamenti costitutivi per le

prestazioni. Lo scopo della norma è di mettere l’assicurato nella situazione di

poter seguire la propria situazione previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr.

Vetter Schreiber, op. cit. art. 86b n. 2, pag. 423; DTF 136 V 331 consid.

4.2.1).

Infine,

in caso di informazioni errate vi è una responsabilità da parte dell’istituto

di previdenza nel senso della protezione della buona fede in ambito di diritto pubblico.

Occorre tuttavia esaminare se in caso di corretta informazione la persona

assicurata avrebbe agito diversamente (Vetter Schreiber, op. cit., art. 86b n.

6 pag. 425; cfr. anche Pärli, op. cit., art. 86b n.12 ss, pagg. 2004 e Emmel in

Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 86b n. 17, pag. 1609).

Ritornando

al caso in esame, la Fondazione sostiene che dopo l’erogazione della rendita

d’invalidità l’attore non ha più ricevuto alcun certificato personale. A tal

riguardo, nelle osservazioni 3 settembre 2021 parte convenuta ha scritto che “(..)

i certificati personali vengono emessi annualmente di regola al 1°

gennaio. Gli stessi contengono i dati validi con la situazione assicurativa che

concernono l'assicurato. Dal 1997 il signore AT 1 è considerato beneficiario di

prestazioni di invalidità (e non più assicurato attivo). Per questo motivo

l'ultimo certificato inviatogli risale al 1996.”

Ora,

va ricordato che, come riportato in petizione, dal 2000, l’attore è al

beneficio di una rendita intera d’invalidità. Per questo motivo egli non

è considerato assicurato attivo e quindi non ha più ricevuto alcun certificato

personale per quel che concerne la parte attiva. Egli avrebbe dovuto tuttavia ricevere

un certificato personale per quanto riguarda la parte passiva, ciò che è stato

il caso con il certificato personale del 2003.

Va

poi ricordato che nel periodo in cui

egli beneficiava di una mezza rendita d’invalidità la Fondazione, giusta l'art.

15 OPP2 avrebbe dovuto dividere l’avere di vecchiaia in due parti uguali; la

metà corrispondente alla parte d'incapacità lavorativa (parte passiva) trattata, come detto (cfr. consid. 2.4),

secondo l’art. 14 OPP2 (ossia conto di vecchiaia dell’assicurato interamente

invalido tenuto fino all’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia);

l’altra metà (parte attiva) relativa alla parte di capacità lavorativa che è equiparata,

come prescritto dall’art. 15 cpv. 2 OPPS, all’avere di vecchiaia di un

assicurato che esercita un’attività lucrativa a tempo completo e che in caso di

scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli art. 3-5 LFLP (art.

15 cpv. 2 OPP2) (cfr. al riguardo Berger in Basler Kommentar, Berufliche

Vorsorge, 2021, art. 34 n. 25, pag.

431). Di conseguenza, il certificato personale, sia per la parte attiva sia per

quella passiva, durante quegli anni doveva essere inviato all’attore.

L’attore

avrebbe poi dovuto ricevere dalla Fondazione informazioni sul cambiamento delle

prestazioni e dei regolamenti (cfr. a tal riguardo Emmel in Basler Kommentar, Berufliche

Vorsorge, 2021, art. 86b n. 11, pag. 1607).

Ora,

in merito alle succitate omissioni d’informazioni la Fondazione, come

accennato, non ha esplicitamente preso posizione – se non in merito ai

certificati personali –, rispettivamente non ha contestato quanto sostenuto

dall’attore. Sia come sia, anche in presenza di una comprovata violazione d’informazione

va fatto presente che l’attore non deduce diritti se non quello di poter

percepire una rendita di vecchiaia e ciò per aver fatto affidamento sul

certificato personale del 2003 (cfr. consid. 1.1).

2.6.

L’attore evidenzia di aver fatto affidamento sul certificato personale del

2003, affinché gli fosse erogata una rendita di vecchiaia.

La

Fondazione sostiene come risultava chiaro che il certificato personale

riguardasse solo “la rendita di vecchiaia continuata passivamente e fittizia”,

come l’estratto conto informativo prodotto dall’attore il 16 agosto 2021 (cfr.

consid. 1.4) fosse un documento interno dal quale l’interessato non poteva trarre

alcun beneficio. La convenuta nega inoltre di aver mai dato rassicurazioni in

merito all’erogazione di una rendita di vecchiaia di annui fr. 17'674.--.

Sostanzialmente

l’attore, con riferimento al più volte citato certificato personale del 2003,

fa valere la protezione della buona fede per ottenere il beneficio di una

rendita di vecchiaia.

Va

fatto presente che, secondo giurisprudenza, vi è una protezione della buona

fede se:

1. l'autorità

(in casu l’ente previdenziale) è intervenuta in una situazione concreta nei

confronti di determinate persone;

Considerandi

2.

l'autorità

(in casu l’ente previdenziale) ha agito entro i limiti della propria competenza

o comunque è supposta avere agito entro tali limiti;

3.

l'amministrato

(in casu l’assicurato) non ha potuto rendersi conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

facendo

affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio;

5.

da quando

l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico

(DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi

rinvii).

La tutela della buona fede non presuppone

però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliate. Il

diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con

successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento

dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate

aspettative. In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente

all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i

dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle

circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999

no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

Ritornando

al caso in esame, anche volendo ammettere per pura ipotesi di lavoro

l’adempimento dei requisiti no. 1, 2, 3, e 5, la condizione no. 4 non risulta

adempiuta. Non è infatti dato di sapere quali disposizioni irreversibili l’attore

avrebbe preso a seguito della (presunta) non corretta informazione contenuta

nel certificato personale del 2003. Tale comunicazione da parte dell’istituto

di previdenza non risulta aver indotto il destinatario ad adottare un

comportamento che gli è pregiudizievole rispettivamente a non intraprendere un

qualsivoglia passo che gli avrebbe permesso di modificare la sua situazione

previdenziale (DTF 121 V 67). In altre parole l’eventuale errore non ha portato

l’attore a compiere atti di disposizione che gli sono stati pregiudizievoli né

a tralasciare un agire che gli sarebbe stato in qualche modo di vantaggio.

L’attore non ha in effetti addotto né fatto valere nulla in tal senso.

AT

1.

non può pertanto invocare la protezione della buona fede per ottenere la

chiesta prestazione di vecchiaia.

2.7

Visto

quanto sopra, rettamente la Fondazione ha continuato a versare all’assicurato la

rendita d’invalidità.

Ne

consegue che la petizione dev’essere respinta.

2.8

La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1

Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti