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34.2021.25

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio

18 novembre 2021Italiano9 min

34.2021.25

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

34.2021.25

RG/sc

Lugano

18

novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 27/29 luglio 2021 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

rappr. da: RA 1

Considerandi

2.

AT

2.

3.

AT

3.

a

1.

CV

1.

rappr. da: RA 2

2.

CV

2.

in materia di conguaglio della

previdenza professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 7 luglio 2021, passata in giudicato, il Pretore di __________ ha

sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 14 aprile 2004 tra CV 1 (nata __________)

e AT 1. Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha stabilito che la “Le

prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio devono essere divise in

ragione di un mezzo ciascuno”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo

crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(cfr. I).

1.2

Passata in giudicato la sentenza di divorzio il Pretore ha quindi rimesso la

causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai

sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr.

II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,

rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative

prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXI), si dirà più diffusamente, per

quanto occorra, in seguito.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

Le

disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC

menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a

seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015

concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio,

la procedura di divorzio tra i coniugi Fregosi essendo stata introdotta il 1.

ottobre 2019.

2.3

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettu-ati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento dell’introduzione dell’azione di divorzio (art. 122

CC), ossia il 1. ottobre 2019.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare

le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I

122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di

completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del

divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.4

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

2.5.1

Dalla documentazione in atti e

dalle dichiarazioni di parte risulta che durante il matrimonio CV 1

ha

accumulato un avere previdenziale divisibile di fr. 16'911.30, depositato

presso la CV 2 e calcolato tenendo conto di un avere presente al momento del

divorzio di fr. 26'918.40 rispettivamente di un avere di fr. 7'558 al momento

del matrimonio (16 aprile 2004) aumentato ex art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP

degli interessi maturati sino al promovimento della procedura di divorzio (cfr.

XV, X e II-7).

2.5.2

AT 1 risulta invece aver

accumulato in costanza di matrimonio un avere complessivo di fr. 39'820.35, di

cui fr. 3'049.65 presso AT 3 (cfr. XVI-1, XI) e fr. 36'770.70 attualmente depositati

su una polizza di libero passaggio di AT 2 e calcolati tenendo conto di un

avere di fr. 53'132.80 in data 1. ottobre 2019 e di un avere di fr. 12'357.60

al momento del matrimonio aumentato degli interessi ex art. 22a cpv. 1 seconda

frase LFLP (cfr. II-8, XVII).

2.5.3

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal

Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V

254) un accredito di fr. 11'454.50 ([39'820.35 - 16'911.30] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne consegue che,

nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione

tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 11'454.50 di cui fr. 10'538 a

debito della polizza di libero passaggio __________ presso AT 2 e fr. 916.50 a

carico di AT 3, dovrà essere versato a favore

di CV 1

presso la CV 2 (contratto __________), unitamente agli interessi

compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;

cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a

cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello

praticato dall'istituto debitore – maturati dal 1. ottobre 2019 sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255; STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02

dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138

del 16 marzo 2015)

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da

CV 1 durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 16'911.30

2.-

L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 39'820.35.

3.- È

fatto ordine a AT 2 di versare a debito della polizza di

libero passaggio (contratto __________) intestata a AT 1 e a favore

di CV 1, presso la CV 2 (contratto __________), l’importo di fr. 10'538 oltre interessi

compensativi dal 1. ottobre 2019.

4.- È

fatto ordine a AT 3 di versare a favore

di CV 1, presso la CV 2 (contratto __________), l’importo di fr. 916.50 oltre interessi

compensativi dal 1. ottobre 2019.

5.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti