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Decisione

34.2021.26

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Versamento in contanti di capitale previdenziale (col consenso del coniuge) durante il matrimonio. Averi previdenziali del coniuge debitore non sufficienti per conguagliare il coniuge creditore

15 marzo 2022Italiano13 min

34.2021.26

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n.

Fatti

34.2021.26

RG/sc

Lugano

15 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 26/27 agosto 2021 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

1 rappr. da: RA 1

Considerandi

2.

AT

2.

a

CV 1

in materia di conguaglio della

previdenza professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 17 giugno 2021, passata in giudicato, il Pretore aggiunto

della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1,

unitisi in matrimonio l’8 agosto 1987. Al punto 5 del dispositivo il Pretore aggiunto

ha “accertato il diritto dei coniugi alla metà dell’importo accumulato

dall’altro a titolo di prestazione d’uscita durante il matrimonio, ossia dalla

data del matrimonio (8 agosto 1987) alla presentazione di questa causa (17

febbraio 2021)”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in

giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il

calcolo del riparto (cfr. I).

1.2

Il 26/27 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha quindi rimesso la causa allo

scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli

artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,

rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative

prese di posizione delle parti (cfr. IV-LIII), si dirà più diffusamente, per quanto

occorra, nel prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.3

Alla presente

causa si applicano le disposizioni di

cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel

presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della

modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il

conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la procedura di

divorzio essendo stata promossa con petizione 17 febbraio 2021 dinanzi alla

Pretura di __________.

2.4

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono

computati.

Giusta il nuovo

art. 122 CC, determinante quale dies ad quem per il riparto è il momento

del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 17 febbraio 2021.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato

durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge

in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.5

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.6

2.6.1

CV 1

Dalla documentazione agli atti

risulta che da giugno a fine ottobre 1987 CV 1

– che ha ritenuto di non

fornire la benché minima informazione utile all’evasione della presente

procedura né di pronunciarsi sul calcolo del riparto – è stato assicurato alla __________

e che in data 24 novembre 1988 quest’ultima ha trasferito ad __________ una

prestazione di libero passaggio di fr. 408.40 (XXV, XXXIII). Alla data della

celebrazione del matrimonio (8 agosto 1987) è per contro da ritenere che egli

non disponesse di alcun avere previdenziale suscettibile di essere considerato

ai fini del presente giudizio, nel 1987 il suo salario non raggiungendo

segnatamente il minimo assicurabile LPP in vigore all’epoca (cfr. art. 2 e 7

LPP; cfr. estratto conto individuale AVS, sub IX).

A sua volta nel dicembre 1990 __________

risulta aver versato l’importo di 4’094.10 a __________ (XXXIII).

Dal fascicolo emerge inoltre che sia

l’istituto di previdenza della __________ che quello di __________ nell’agosto

1998, rispettivamente nel novembre 1999, hanno trasferito su un conto di libero

passaggio della __________ gli averi previdenziali rispettivi di fr. 146.60 (a

non aver dubbi accumulato dopo il matrimonio) e fr. 3'643 (accumulati da aprile

1998.

ad aprile 1999, cfr. XXV, XXXVIII). L’8 novembre 2002 il suddetto conto di

libero passaggio è stato chiuso con versamento dell’importo di fr. 3'998.55

all’istituto di previdenza di __________ (cfr. XXXVIII) che nel giugno 2006 ha

trasferito una prestazione d’uscita di fr. 35'518.35 alla __________ (cfr.

XXVII, XXXIV). Nel giugno 2009 quest’ultima ha versato la prestazione d’uscita

nel frattempo aumentata a fr. 75'126 su un conto di __________ (XXXIV, XL-1) la

quale in data 25 maggio 2010 ha trasferito l’avere ivi depositato di fr.

76'477.90 alla __________. L’intero avere depositato presso quest’ultima, nel

frattempo aumentato a fr. 76'484.80, in data 28 maggio 2010 è stato versato in

contanti a CV 1 a motivo d’inizio d’attività lucrativa indipendente

(cfr. XLIII-1, L-2, L-3). L’istruttoria di causa ha permesso di appurare che

detto versamento è avvenuto con il consenso del coniuge (cfr. L-1), nel

rispetto quindi dei dettami dell’art. 5 cpv. 2 LFLP (in vigore dal 1. gennaio

2007).

Ora, pagamenti in contanti – nel caso

concreto in applicazione dell’art. LFLP 5 cpv. 1 lett. b LFLP – escono

dal circuito previdenziale e non sono perciò più suscettibili di essere

considerati ai fini della divisione nella presente sede (art. 22a cpv. 1 ultima

frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 125 V 254; Baumann/Lauterburg, Darf’s ein

bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich,

in FamPra 2000, p. 213; Walser, Berufliche Vorsorge, in Das

neue Scheidungsrecht, 1999, p. 58; Schneider/Troillet, Familles et prévoyance professio-nelle,

in SZZ/Cahier spécial 2019, p. 417; STCA

34.2002.02

del 29 gennaio 2003).

Il versamento in contanti configura un caso di impossibilità ai sensi dell’art.

124e cpv.1 CC (cfr. art. 124 vCC) secondo cui il coniuge debitore deve al

coniuge creditore un’indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale

o di rendita, per la quale è competente il giudice del divorzio (STF

9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 5.2; DTF 133 V 205 consid. 5.3; cfr.

anche Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in ZBJV 2017,

pp. 19-20), nel caso concreto il Pretore di __________.

L’istruttoria

ha anche permesso di accertare che dal 1. aprile al 31 ottobre 2020 l’ex marito

è stato assicurato presso __________, dove alla data d’uscita disponeva di un avere

di fr. 2'152.60 (cfr. II-3, XVIII-1). Il 10 agosto 2021 l’avere depositato

presso suddetto istituto, nel frattempo aumentato a fr. 2'169.35, è stato

versato su un conto privato dell’assicurato (cfr. XVIII), circostanza, questa,

che non influisce tuttavia sull’odierno riparto essendo intervenuta

successivamente alla data determinante del 17 febbraio 2021. Dovendo essere

considerati gli interessi maturati sull’avere di fr. 2'152.60 sino al 17

febbraio 2021, l’avere soggetto a divisione accumulato presso __________ va

cifrato in fr. 2'159.10 (per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch).

Il summenzionato avere di fr.

4’094.10 trasferito il 19 dicembre 1990 da __________ a __________ non

risultando dagli atti né dalle dichiarazioni di parte siccome successivamente

uscito dal circuito previdenziale (nelle more della presente procedura, come

accennato, nulla ha del resto addotto l’ex marito, né tantomeno dimostrato, quo

ad eventuali versamenti in contanti in pendenza di matrimonio di quanto

accumulato presso __________ e __________), appare giustificato considerarlo ai

fini del calcolo della presente divisione e ciò unitamente agli interessi

maturati sino al 17 febbraio 2021 calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 per un totale di fr. 9'462.25

(per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch).

Ne consegue che l’avere complessivo

accumulato da CV 1 e suscettibile di essere diviso ammonta a fr. 11'621.35

(9’462.25 + 2'159.10)

2.6.2

AT 1

Dalle tavole processuali e dalle

dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – non risulta che al momento del

matrimonio AT 1

disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere

considerati ai fini della divisione ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase

LFLP. Emerge per contro che è stata assicurata dal 1. gennaio 2007 al 30 aprile

2021.

alla __________, dove alla data del riparto (17 febbraio 2021) disponeva

di una prestazione divisibile di fr. 3'024.35 (cfr. II-4, XIX). L’avere

accumulato presso il menzionato istituto è stato trasferito nel dicembre 2021

su un conto della AT 2, la quale ha confermato l’attuabilità di una divisione

(cfr. LI).

2.6.3

Conguaglio

Stante

quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore aggiunto

(cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi divisibili accumulati

dagli ex coniugi, a favore di AT 1

spetta a saldo (DTF 129 V 254) un

accredito di fr. 4'298.50 ([11'621.35 - 3'024.35] : 2).

Attualmente

CV 1 non risulta disporre degli averi previdenziali (pilastro 2A e 2B) necessari

per far fronte al debito di compensazione nei confronti dell’ex coniuge.

In

una sentenza del 3 settembre 2009 (9C_1051/2008 e 9C_10/2009), pubblicata in

DTF 135 V 324, il TF ha stabilito che nell’ambito di una divisione giusta

l’art. 122 CC e gli artt. 22 e 25a LFLP, se l’ex coniuge debitore del credito

di compensazione ha beneficiato di un prelievo anticipato (in quella

fattispecie trattavisi di prelievo per il finanziamento dell’abitazione) e se

gli averi presso il suo istituto previdenziale o di libero passaggio non sono

sufficienti per coprire il credito di spettanza dell’altro coniuge, l’istituto

interessato è tenuto a trasferire solo gli averi a sua disposizione,

incombendo per il resto all’ex coniuge debitore il versamento della differenza

(cfr. in particolare consid. 5.2) (cfr. anche STCA 34.2021.8 del 14 settembre

2021.

consid. 2.7 e 2.8).

In

una successiva sentenza del 27 gennaio 2012 (9C_589/2011) il TF ha applicato il

principio stabilito in DTF 135 V 324 nel caso di un assicurato che aveva

beneficiato, dopo la crescita in giudicato del divorzio, del versamento in

contanti del proprio avere previdenziale a motivo dell’inizio di un’attività

lucrativa indipendente (art 5 cpv. 1 LFLP) (per un caso simile cfr. STCA

34.2010.10

del 10 dicembre 2010).

Nella

STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017 lo scrivente Tribunale ha applicato la

medesima regola in un caso in cui il coniuge debitore del conguaglio aveva in

precedenza beneficiato del versamento per prepensionamento dell’intero capitale

previdenziale depositato presso un istituto previdenziale e l’unico avere

ancora disponibile al momento del divorzio presso un altro istituto non era

sufficiente per coprire il credito dell’altro coniuge.

Anche

nella fattispecie in esame si giustifica applicare il suddetto principio. Non

disponendo (più) degli averi previdenziali per coprire il credito di spettanza

di AT 1 stabilito con il presente giudizio con riferimento unicamente agli

averi non usciti dal circuito previdenziale (come è invece il caso

dell’accertato capitale di fr. 76'484.80 versato

regolarmente all’ex marito causa inizio d’attività lucrativa indipendente, cfr.

supra consid. 2.6.1), CV 1

deve essere ritenuto personalmente debitore nei

confronti dell’ex coniuge dell’importo di fr. 4'298.50.

2.7

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne discende che l’importo

di fr. 4'298.50 dovrà essere versato da CV 1

a favore di AT 1 sul

conto ad essa intestato presso la AT 2.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno dovuti interessi di

mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02

del 4 settembre 2003).

2.8

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 11'621.35.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1

durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 3'024.35.

3.- È

fatto ordine a CV 1 di versare a favore di AT

1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2, l’importo

di fr. 4'298.50 oltre interessi compensativi dal 17 febbraio 2021.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti