34.2021.26
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Versamento in contanti di capitale previdenziale (col consenso del coniuge) durante il matrimonio. Averi previdenziali del coniuge debitore non sufficienti per conguagliare il coniuge creditore
15 marzo 2022Italiano13 min
34.2021.26
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2021.26
RG/sc
Lugano
15 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 26/27 agosto 2021 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
Considerandi
2.
AT
2.
a
CV 1
in materia di conguaglio della
previdenza professionale a causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 17 giugno 2021, passata in giudicato, il Pretore aggiunto
della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1,
unitisi in matrimonio l’8 agosto 1987. Al punto 5 del dispositivo il Pretore aggiunto
ha “accertato il diritto dei coniugi alla metà dell’importo accumulato
dall’altro a titolo di prestazione d’uscita durante il matrimonio, ossia dalla
data del matrimonio (8 agosto 1987) alla presentazione di questa causa (17
febbraio 2021)”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in
giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il
calcolo del riparto (cfr. I).
1.2
Il 26/27 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha quindi rimesso la causa allo
scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli
artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-LIII), si dirà più diffusamente, per quanto
occorra, nel prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.3
Alla presente
causa si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel
presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della
modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il
conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la procedura di
divorzio essendo stata promossa con petizione 17 febbraio 2021 dinanzi alla
Pretura di __________.
2.4
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Giusta il nuovo
art. 122 CC, determinante quale dies ad quem per il riparto è il momento
del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 17 febbraio 2021.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato
durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge
in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.5
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.6
2.6.1
CV 1
Dalla documentazione agli atti
risulta che da giugno a fine ottobre 1987 CV 1
– che ha ritenuto di non
fornire la benché minima informazione utile all’evasione della presente
procedura né di pronunciarsi sul calcolo del riparto – è stato assicurato alla __________
e che in data 24 novembre 1988 quest’ultima ha trasferito ad __________ una
prestazione di libero passaggio di fr. 408.40 (XXV, XXXIII). Alla data della
celebrazione del matrimonio (8 agosto 1987) è per contro da ritenere che egli
non disponesse di alcun avere previdenziale suscettibile di essere considerato
ai fini del presente giudizio, nel 1987 il suo salario non raggiungendo
segnatamente il minimo assicurabile LPP in vigore all’epoca (cfr. art. 2 e 7
LPP; cfr. estratto conto individuale AVS, sub IX).
A sua volta nel dicembre 1990 __________
risulta aver versato l’importo di 4’094.10 a __________ (XXXIII).
Dal fascicolo emerge inoltre che sia
l’istituto di previdenza della __________ che quello di __________ nell’agosto
1998, rispettivamente nel novembre 1999, hanno trasferito su un conto di libero
passaggio della __________ gli averi previdenziali rispettivi di fr. 146.60 (a
non aver dubbi accumulato dopo il matrimonio) e fr. 3'643 (accumulati da aprile
1998.
ad aprile 1999, cfr. XXV, XXXVIII). L’8 novembre 2002 il suddetto conto di
libero passaggio è stato chiuso con versamento dell’importo di fr. 3'998.55
all’istituto di previdenza di __________ (cfr. XXXVIII) che nel giugno 2006 ha
trasferito una prestazione d’uscita di fr. 35'518.35 alla __________ (cfr.
XXVII, XXXIV). Nel giugno 2009 quest’ultima ha versato la prestazione d’uscita
nel frattempo aumentata a fr. 75'126 su un conto di __________ (XXXIV, XL-1) la
quale in data 25 maggio 2010 ha trasferito l’avere ivi depositato di fr.
76'477.90 alla __________. L’intero avere depositato presso quest’ultima, nel
frattempo aumentato a fr. 76'484.80, in data 28 maggio 2010 è stato versato in
contanti a CV 1 a motivo d’inizio d’attività lucrativa indipendente
(cfr. XLIII-1, L-2, L-3). L’istruttoria di causa ha permesso di appurare che
detto versamento è avvenuto con il consenso del coniuge (cfr. L-1), nel
rispetto quindi dei dettami dell’art. 5 cpv. 2 LFLP (in vigore dal 1. gennaio
2007).
Ora, pagamenti in contanti – nel caso
concreto in applicazione dell’art. LFLP 5 cpv. 1 lett. b LFLP – escono
dal circuito previdenziale e non sono perciò più suscettibili di essere
considerati ai fini della divisione nella presente sede (art. 22a cpv. 1 ultima
frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 125 V 254; Baumann/Lauterburg, Darf’s ein
bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich,
in FamPra 2000, p. 213; Walser, Berufliche Vorsorge, in Das
neue Scheidungsrecht, 1999, p. 58; Schneider/Troillet, Familles et prévoyance professio-nelle,
in SZZ/Cahier spécial 2019, p. 417; STCA
34.2002.02
del 29 gennaio 2003).
Il versamento in contanti configura un caso di impossibilità ai sensi dell’art.
124e cpv.1 CC (cfr. art. 124 vCC) secondo cui il coniuge debitore deve al
coniuge creditore un’indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale
o di rendita, per la quale è competente il giudice del divorzio (STF
9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 5.2; DTF 133 V 205 consid. 5.3; cfr.
anche Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in ZBJV 2017,
pp. 19-20), nel caso concreto il Pretore di __________.
L’istruttoria
ha anche permesso di accertare che dal 1. aprile al 31 ottobre 2020 l’ex marito
è stato assicurato presso __________, dove alla data d’uscita disponeva di un avere
di fr. 2'152.60 (cfr. II-3, XVIII-1). Il 10 agosto 2021 l’avere depositato
presso suddetto istituto, nel frattempo aumentato a fr. 2'169.35, è stato
versato su un conto privato dell’assicurato (cfr. XVIII), circostanza, questa,
che non influisce tuttavia sull’odierno riparto essendo intervenuta
successivamente alla data determinante del 17 febbraio 2021. Dovendo essere
considerati gli interessi maturati sull’avere di fr. 2'152.60 sino al 17
febbraio 2021, l’avere soggetto a divisione accumulato presso __________ va
cifrato in fr. 2'159.10 (per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch).
Il summenzionato avere di fr.
4’094.10 trasferito il 19 dicembre 1990 da __________ a __________ non
risultando dagli atti né dalle dichiarazioni di parte siccome successivamente
uscito dal circuito previdenziale (nelle more della presente procedura, come
accennato, nulla ha del resto addotto l’ex marito, né tantomeno dimostrato, quo
ad eventuali versamenti in contanti in pendenza di matrimonio di quanto
accumulato presso __________ e __________), appare giustificato considerarlo ai
fini del calcolo della presente divisione e ciò unitamente agli interessi
maturati sino al 17 febbraio 2021 calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 per un totale di fr. 9'462.25
(per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch).
Ne consegue che l’avere complessivo
accumulato da CV 1 e suscettibile di essere diviso ammonta a fr. 11'621.35
(9’462.25 + 2'159.10)
2.6.2
AT 1
Dalle tavole processuali e dalle
dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – non risulta che al momento del
matrimonio AT 1
disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere
considerati ai fini della divisione ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase
LFLP. Emerge per contro che è stata assicurata dal 1. gennaio 2007 al 30 aprile
2021.
alla __________, dove alla data del riparto (17 febbraio 2021) disponeva
di una prestazione divisibile di fr. 3'024.35 (cfr. II-4, XIX). L’avere
accumulato presso il menzionato istituto è stato trasferito nel dicembre 2021
su un conto della AT 2, la quale ha confermato l’attuabilità di una divisione
(cfr. LI).
2.6.3
Conguaglio
Stante
quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore aggiunto
(cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi divisibili accumulati
dagli ex coniugi, a favore di AT 1
spetta a saldo (DTF 129 V 254) un
accredito di fr. 4'298.50 ([11'621.35 - 3'024.35] : 2).
Attualmente
CV 1 non risulta disporre degli averi previdenziali (pilastro 2A e 2B) necessari
per far fronte al debito di compensazione nei confronti dell’ex coniuge.
In
una sentenza del 3 settembre 2009 (9C_1051/2008 e 9C_10/2009), pubblicata in
DTF 135 V 324, il TF ha stabilito che nell’ambito di una divisione giusta
l’art. 122 CC e gli artt. 22 e 25a LFLP, se l’ex coniuge debitore del credito
di compensazione ha beneficiato di un prelievo anticipato (in quella
fattispecie trattavisi di prelievo per il finanziamento dell’abitazione) e se
gli averi presso il suo istituto previdenziale o di libero passaggio non sono
sufficienti per coprire il credito di spettanza dell’altro coniuge, l’istituto
interessato è tenuto a trasferire solo gli averi a sua disposizione,
incombendo per il resto all’ex coniuge debitore il versamento della differenza
(cfr. in particolare consid. 5.2) (cfr. anche STCA 34.2021.8 del 14 settembre
2021.
consid. 2.7 e 2.8).
In
una successiva sentenza del 27 gennaio 2012 (9C_589/2011) il TF ha applicato il
principio stabilito in DTF 135 V 324 nel caso di un assicurato che aveva
beneficiato, dopo la crescita in giudicato del divorzio, del versamento in
contanti del proprio avere previdenziale a motivo dell’inizio di un’attività
lucrativa indipendente (art 5 cpv. 1 LFLP) (per un caso simile cfr. STCA
34.2010.10
del 10 dicembre 2010).
Nella
STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017 lo scrivente Tribunale ha applicato la
medesima regola in un caso in cui il coniuge debitore del conguaglio aveva in
precedenza beneficiato del versamento per prepensionamento dell’intero capitale
previdenziale depositato presso un istituto previdenziale e l’unico avere
ancora disponibile al momento del divorzio presso un altro istituto non era
sufficiente per coprire il credito dell’altro coniuge.
Anche
nella fattispecie in esame si giustifica applicare il suddetto principio. Non
disponendo (più) degli averi previdenziali per coprire il credito di spettanza
di AT 1 stabilito con il presente giudizio con riferimento unicamente agli
averi non usciti dal circuito previdenziale (come è invece il caso
dell’accertato capitale di fr. 76'484.80 versato
regolarmente all’ex marito causa inizio d’attività lucrativa indipendente, cfr.
supra consid. 2.6.1), CV 1
deve essere ritenuto personalmente debitore nei
confronti dell’ex coniuge dell’importo di fr. 4'298.50.
2.7
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne discende che l’importo
di fr. 4'298.50 dovrà essere versato da CV 1
a favore di AT 1 sul
conto ad essa intestato presso la AT 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno dovuti interessi di
mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02
del 4 settembre 2003).
2.8
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 11'621.35.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1
durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 3'024.35.
3.- È
fatto ordine a CV 1 di versare a favore di AT
1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2, l’importo
di fr. 4'298.50 oltre interessi compensativi dal 17 febbraio 2021.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti