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Decisione

34.2021.27

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Calcolo degli interessi sull'avere LPP dal matrimonio al divorzio

20 dicembre 2021Italiano10 min

34.2021.27

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Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

34.2021.27

RG/sc

Lugano

20

dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 30/31 agosto 2021 dalla Pretura di (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1. AT

1

1 rappr. da: RA 1

Considerandi

2.

AT

2.

3.

AT

3.

a

1.

CV

1.

rappr. da: RA 2

2.

CV

2.

in materia di conguaglio della

previdenza professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 11 giugno 2021, passata in giudicato, il Pretore di __________

ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 19 giugno 2009 da AT 1 e CV

1.

Al punto 4 del dispositivo il Pretore ha stabilito che la “Le prestazioni

d’uscita maturate dai coniugi in costanza di matrimonio ai sensi dell’art. 122

CC vano suddivise in ragione di un mezzo ciascuno”, ordinando la trasmissione

dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al TCA

(cfr. I).

1.2

Passata in giudicato la sentenza di divorzio, il Pretore ha quindi rimesso la

causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai

sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr.

II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,

rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative

prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXIX), si dirà più diffusamente, per

quanto occorra, in seguito.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio, la procedura di divorzio tra i coniugi __________ essendo

stata introdotta il 22 agosto 2018.

2.3

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione

del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio

esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al

momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e

le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono

computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento dell’introduzione dell’azione di divorzio (art. 122

CC), in casu il 22 agosto 2018.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle

procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato

luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.4

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

2.5.1

Sulla base degli atti all’inserto

e delle dichiarazioni di parte, appare giustificato, in mancanza di

informazioni più precise, considerare quale avere previdenziale di cui

disponeva CV 1 al momento del matrimonio la prestazione d’uscita di fr. 18'081

presente al momento dell’uscita, il 31 maggio 2009, presso la __________, dove

la ex moglie è stata assicurata da settembre 2005 al 31 maggio 2009 e

nuovamente, in seguito, da agosto 2009 a fine febbraio 2011 (cfr. XVI). Ella è

stata dipoi assicurata presso __________ cui nel giugno 2011 il precedente

istituto ha trasferito la prestazione di fr. 21'284.70 (cfr. II-20, 21). Nel

febbraio 2012 l’avere ivi depositato di fr. 23'099.70 è stato versato su un

conto della __________ (cfr. II-21) che a sua volta nel maggio 2017 ha versato

l’importo di fr. 23'667.95 alla __________, dove CV 1 è stata assicurata

da marzo 2017 a dicembre 2020 e dove alla data determinante per il riparto (22

agosto 2018) disponeva di un avere di fr. 27'927.05 (cfr. XI). Nel gennaio 2021

l’intero avere (fr. 30'637.40) depositato presso quest’ultima fondazione (comprensivo

anche degli averi in precedenza accumulati) è stato trasferito al CV 2 (cfr.

XI) dove CV 1 detiene attualmente (valuta 24 novembre 2021) una prestazione

d’uscita divisibile di fr. 35'850.60 (cfr. XXV).

Considerati giusta l’art. 22a

cpv. 1 LFLP gli interessi (fr. 2'790.15; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch)

maturati sino al 22 agosto 2018 sull’avere esistente al matrimonio (fr. 18'081)

e calcolati applicando il

tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2)

indipendentemente da

quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Schneider/Bruchez,

cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzins-satz, in:

ZBJV 2004, pp. 136s), l’avere soggetto a divisione accumulato

dall’ex moglie deve essere cifrato in fr. 7'055.90 (27'927.05 – 18'081 –

2'790.15).

2.5.2

Dall’istruttoria è per contro

emerso che AT 1 – che alla celebrazione del matrimonio non risulta disponesse

di averi previdenziali da considerare ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda

frase LFLP e che nell’ottobre 2006 a motivo d’inizio d’attività indipendente

aveva prelevato in contanti il capitale previdenziale sino lì accumulato (cfr.

XX) – in data 22 agosto 2018 deteneva:

un avere divisibile di fr. 5'246.50 sulla polizza di libero passaggio __________

di AT 2 (cfr. XII, XX);

un avere divisibile di fr. 469.26 sul conto di libero passaggio n. __________

della AT 3 (cfr. XVIII; II-28);

una prestazione d’uscita

divisibile di fr. 36'157.17 presso la Cassa __________ dove era stato

assicurato da febbraio 2015 a dicembre 2019 (cfr. XIII, II-4); all’uscita da

questa Cassa, nel giugno 2020 l’avere ivi depositato di fr. 53'255.46

[comprensivo anche del capitale accumulato in precedenza presso la __________;

cfr. II-33] è stato versato, nel giugno 2020, sul già menzionato conto di

libero passaggio n. __________ della AT 3, dove l’ex marito dispone attualmente

(valuta 11 giugno 2021) di un avere di fr. 54'037.08 (cfr. XXVII).

2.5.3

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal

Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un

accredito di fr. 17'408.50 ([36'157.17 + 5'246.50 + 469.26 –

7'055.90] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne consegue che,

nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione

tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 17'408.50, unitamente agli interessi compensativi –

al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo dal 22 agosto 2018 sino al momento

dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;

STF B 73/02 dell’8 aprile

2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003;

Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) dovrà essere versato da parte

della AT 3 – a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato a AT

1.

– a favore di CV 1 presso il CV 2.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 41'872.93.

2.-

L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e

soggetto a divisione ammonta a fr. 7'055.90

3.- È

fatto ordine alla AT 3 di versare, a debito del conto di libero passaggio n. __________

intestato a AT 1 e a favore di CV 1, presso

il CV 2, l’importo

di fr. 17'408.50 oltre interessi compensativi dal 22 agosto 2018.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti