34.2021.27
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Calcolo degli interessi sull'avere LPP dal matrimonio al divorzio
20 dicembre 2021Italiano10 min
34.2021.27
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2021.27
RG/sc
Lugano
20
dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 30/31 agosto 2021 dalla Pretura di (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
Considerandi
2.
AT
2.
3.
AT
3.
a
1.
CV
1.
rappr. da: RA 2
2.
CV
2.
in materia di conguaglio della
previdenza professionale a causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 11 giugno 2021, passata in giudicato, il Pretore di __________
ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 19 giugno 2009 da AT 1 e CV
1.
Al punto 4 del dispositivo il Pretore ha stabilito che la “Le prestazioni
d’uscita maturate dai coniugi in costanza di matrimonio ai sensi dell’art. 122
CC vano suddivise in ragione di un mezzo ciascuno”, ordinando la trasmissione
dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al TCA
(cfr. I).
1.2
Passata in giudicato la sentenza di divorzio, il Pretore ha quindi rimesso la
causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai
sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr.
II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXIX), si dirà più diffusamente, per
quanto occorra, in seguito.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio, la procedura di divorzio tra i coniugi __________ essendo
stata introdotta il 22 agosto 2018.
2.3
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione
del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio
esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al
momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e
le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Dies ad quem per
il riparto è il momento dell’introduzione dell’azione di divorzio (art. 122
CC), in casu il 22 agosto 2018.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle
procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato
luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.4
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1
Sulla base degli atti all’inserto
e delle dichiarazioni di parte, appare giustificato, in mancanza di
informazioni più precise, considerare quale avere previdenziale di cui
disponeva CV 1 al momento del matrimonio la prestazione d’uscita di fr. 18'081
presente al momento dell’uscita, il 31 maggio 2009, presso la __________, dove
la ex moglie è stata assicurata da settembre 2005 al 31 maggio 2009 e
nuovamente, in seguito, da agosto 2009 a fine febbraio 2011 (cfr. XVI). Ella è
stata dipoi assicurata presso __________ cui nel giugno 2011 il precedente
istituto ha trasferito la prestazione di fr. 21'284.70 (cfr. II-20, 21). Nel
febbraio 2012 l’avere ivi depositato di fr. 23'099.70 è stato versato su un
conto della __________ (cfr. II-21) che a sua volta nel maggio 2017 ha versato
l’importo di fr. 23'667.95 alla __________, dove CV 1 è stata assicurata
da marzo 2017 a dicembre 2020 e dove alla data determinante per il riparto (22
agosto 2018) disponeva di un avere di fr. 27'927.05 (cfr. XI). Nel gennaio 2021
l’intero avere (fr. 30'637.40) depositato presso quest’ultima fondazione (comprensivo
anche degli averi in precedenza accumulati) è stato trasferito al CV 2 (cfr.
XI) dove CV 1 detiene attualmente (valuta 24 novembre 2021) una prestazione
d’uscita divisibile di fr. 35'850.60 (cfr. XXV).
Considerati giusta l’art. 22a
cpv. 1 LFLP gli interessi (fr. 2'790.15; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch)
maturati sino al 22 agosto 2018 sull’avere esistente al matrimonio (fr. 18'081)
e calcolati applicando il
tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2)
indipendentemente da
quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Schneider/Bruchez,
cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzins-satz, in:
ZBJV 2004, pp. 136s), l’avere soggetto a divisione accumulato
dall’ex moglie deve essere cifrato in fr. 7'055.90 (27'927.05 – 18'081 –
2'790.15).
2.5.2
Dall’istruttoria è per contro
emerso che AT 1 – che alla celebrazione del matrimonio non risulta disponesse
di averi previdenziali da considerare ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda
frase LFLP e che nell’ottobre 2006 a motivo d’inizio d’attività indipendente
aveva prelevato in contanti il capitale previdenziale sino lì accumulato (cfr.
XX) – in data 22 agosto 2018 deteneva:
un avere divisibile di fr. 5'246.50 sulla polizza di libero passaggio __________
di AT 2 (cfr. XII, XX);
un avere divisibile di fr. 469.26 sul conto di libero passaggio n. __________
della AT 3 (cfr. XVIII; II-28);
una prestazione d’uscita
divisibile di fr. 36'157.17 presso la Cassa __________ dove era stato
assicurato da febbraio 2015 a dicembre 2019 (cfr. XIII, II-4); all’uscita da
questa Cassa, nel giugno 2020 l’avere ivi depositato di fr. 53'255.46
[comprensivo anche del capitale accumulato in precedenza presso la __________;
cfr. II-33] è stato versato, nel giugno 2020, sul già menzionato conto di
libero passaggio n. __________ della AT 3, dove l’ex marito dispone attualmente
(valuta 11 giugno 2021) di un avere di fr. 54'037.08 (cfr. XXVII).
2.5.3
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal
Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un
accredito di fr. 17'408.50 ([36'157.17 + 5'246.50 + 469.26 –
7'055.90] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne consegue che,
nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione
tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 17'408.50, unitamente agli interessi compensativi –
al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo dal 22 agosto 2018 sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;
STF B 73/02 dell’8 aprile
2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003;
Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) dovrà essere versato da parte
della AT 3 – a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato a AT
1.
– a favore di CV 1 presso il CV 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 41'872.93.
2.-
L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e
soggetto a divisione ammonta a fr. 7'055.90
3.- È
fatto ordine alla AT 3 di versare, a debito del conto di libero passaggio n. __________
intestato a AT 1 e a favore di CV 1, presso
il CV 2, l’importo
di fr. 17'408.50 oltre interessi compensativi dal 22 agosto 2018.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti