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Decisione

34.2021.28

Mancato versamento da parte del datore di lavoro (DL) all'istituto di previdenza (IP) dei contributi LPP. Petizione dell'IP accolta con rigetto definitivo del PE fatto spiccare nei confronti del DL

1 dicembre 2021Italiano10 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

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Incarto

n.

34.2021.28

rg/sc

Lugano

1 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 2 settembre 2021 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi LPP

ritenuto in fatto

e considerato in

diritto

1.1 Per contratto d’adesione

sottoscritto il 30 dicembre 2009/ 22 gennaio 2010 (contratto n. __________)

la

CV 1 quale datore di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza

professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, __________ con

effetto dal 1. dicembre 2009 (doc. A/1).

1.2 Stante il mancato pagamento dei

premi dovuti da parte del datore di lavoro per un importo di fr. 12'772.95

(importo non comprensivo degli interessi, doc. A/9) anche dopo l’invio di

diffide (doc. A/7) e dopo aver disdetto il contratto d’adesione per il 31

maggio 2021 (doc. A/8), adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________

del 10 agosto 2021 (doc. A/10), con l’“istanza” (recte: petizione) in rassegna

la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto

importo, con interessi al 5% dal 1. gennaio 2020, di fr. 180.25 per

interessi sino al 31 luglio 2021 nonché delle “spese regolamentazione di

esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese

e ripetibili.

1.3 La società convenuta non è

intervenuta in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la

presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi

dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice

unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.

2.2 L'art. 11 LPP impone al

datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di

affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale

affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro,

l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda

l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza

stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore

di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere

almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro

deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del

lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,

in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis

zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi

non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66

cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza

possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e

l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge.

2.3 Nel processo riguardante il

versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di

previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di

permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle

assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i

su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa

(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto

il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe

fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni

immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati

in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di

poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4 Nel caso di specie la pretesa

attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.

Le persone

assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,

fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare

all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli

interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di

previdenza (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i

premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono

dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP

(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).

Dagli atti

di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta

del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato

eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del

salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il

calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli

precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Quo alle spese

(comprese nell’importo di fr. 12'772.95), le stesse risultano documentate e

conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1) e vanno per tal ragione

riconosciute (DTF 117 II 258). Trattasi segnatamente delle spese per diffida

(complessivamente fr. 400, cfr. doc. A/7), per scioglimento del contratto (fr.

500; cfr. doc. A/9) e per informazione al comitato (fr. 300; cfr. doc. A/7).

Parte

convenuta non ha del resto mai contestato né l'obbligo contributivo, né

l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.

Oggetto di

condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (fr.

300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto

esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/12) e

contemplati nel menzionato Regolamento.

Alla fondazione attrice

spetta pertanto un importo complessivo di fr. 13'253.20.

2.5 L’attrice chiede anche il

versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. agosto 2021.

Secondo l’art. 66 cpv. 2

LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può

pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,

in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è

fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si

applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11

dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36,

p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel caso in esame, il tasso

d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente

in mora. La domanda attorea merita pertanto accoglimento. Gli interessi di ritardo

al 5% sono dovuti dal 1. agosto 2021 su fr. 12'772.95.

2.6 L’attrice postula pure la

pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione al summenzionato PE n. __________

dell’UE di __________ del 10 agosto 2021.

Il creditore che a seguito

dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover

esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.

80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79

LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della

Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il

principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss,

251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é

che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del

credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in

casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento,

nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La presente sentenza varrà

pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la

fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.7 Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca

la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia

stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di

introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio

processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 124

V 285, 118 V 319; SZS

1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un

processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su

fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra

l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente

illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete

(ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato

atto; DTF

124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione in materia di

contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per

ritenere temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale

contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo

conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro

non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive,

obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente

infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce

in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia

messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il

pagamento delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998

nella causa FICLPP).

Nel caso in esame la società

convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla

fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è

intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta

giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per fr. 200.

2.8 L'assicuratore che vince la

causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e

non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di

ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la

causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di

tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati

ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;

AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella

specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ La CV 1 è condannata a

versare alla AT 1 la somma di 13'253.20 oltre interessi al 5% dal 1. agosto

2021 su fr 12'772.95.

§§ È rigettata in via

definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 10

agosto 2021 per l’importo di fr. 13'253.20 oltre interessi al 5% dal 1. agosto

2021 su fr. 12'772.95.

2.- Tasse e spese per complessivi

fr. 200 sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

Considerandi

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti