34.2021.29
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Prelievo per il finanziamento dell'abitazione. Addebito proporzionale - di capitale e interessi- sul capitale acquisito prima e dopo il matrimonio (tabella UFAS). Quantificazione dell'avere accumulato da un ex coniuge
21 febbraio 2022Italiano12 min
assicurato da gennaio 1994 a dicembre 2003 alla __________ (cfr. sub II-2), alla
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2021.29
RG/sc
Lugano
21 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 21/22 settembre 2021 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
2. AT
2
a
1. CV
1
rappr. da: RA 1
2. CV
2
in materia di conguaglio della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 6 luglio 2021, passata in
giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio
tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio il 15 luglio 1992. Al punto 2 del
dispositivo il Pretore ha stabilito che “La previdenza professionale è
divisa a metà come di legge, valuta 27 ottobre 2016”, ordinando la
trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) (cfr. I).
1.2 Il 21/22 settembre 2021 il Pretore ha quindi rimesso la causa
allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi
degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-XIX), si dirà più diffusamente, per
quanto occorra, nei considerandi a seguire.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG
(cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Competente ratione loci a statuire
nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del
luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima
frase LFLP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e
22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di
divorzio
pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice
civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF
9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017
consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2
Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 27 ottobre 2016 e
si è conclusa con sentenza 6 luglio 2021).
Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di
divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati
durante il matrimonio non sono computati.
Giusta
l’art. 122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della
procedura di divorzio, in casu il 27 ottobre 2016.
L’art. 22b LFLP disciplina le
modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del
matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato
disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio
(Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in
AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP
se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul
conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP
procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita
dal giudice del divorzio (la chiave di
ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui
agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia
Fatti
i coniugi che gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2
LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I
122, 233.46).
2.3 Le prestazioni
suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano
da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le
polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi
di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro 2A)
e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece
nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del
25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.4
2.4.1 Dalle dichiarazioni di
parte e dalla documentazione acquisita agli atti risulta che CV 1 è stato
assicurato da gennaio 1994 a dicembre 2003 alla __________ (cfr. sub II-2), alla
quale nel marzo 1994 il precedente istituto di previdenza aveva trasmesso una
prestazione di libero passaggio di fr. 14'235.85.
Ora, in assenza di
dati e informazioni circa l’esatto ammontare della prestazione d’uscita al
momento del matrimonio (1992) appare equo e giustificato quantificare la stessa
in fr. 9'000, sottraendo cioè dal summenzionato importo presente a inizio 1994
il presumibile avere accumulato dal matrimonio (luglio 1992) sino a tale
momento, e ciò considerando un salario annuo soggetto a contribuzione di circa fr.
30'000, determinabile alla luce dei salari evincibili dall’estratto conto
individuale AVS (cfr. XIV) e tenendo conto della soglia d’entrata e delle
aliquote di cui agli artt. 2, 7 e 16 LPP in vigore negli anni 1992 e 1993.
In seguito, da
gennaio 2004 a dicembre 2018 è stato assicurato a __________, cui il precedente
istituto aveva trasferito la prestazione d’uscita di fr 60’872.10 e dove al
momento dell’introduzione della causa di divorzio disponeva di un avere
previdenziale di fr. 56'822.65 (cfr. XI, IV-A).
Presso __________ in
data 10 dicembre 2010 CV 1 ha effettuato un prelievo per il finanziamento
dell’abitazione primaria di fr. 97’000 (cfr. XI). Nel gennaio 2019 l’avere di
fr. 73’268.05 depositato presso __________ è stato trasferito alla CV 2 – dove
l’ex marito è tuttora assicurato – la quale ha confermato l’attuabilità di una
divisione (cfr. XVIII).
2.4.2 Se i coniugi divorziano
prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per
il finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione
di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e
22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).
Capitali
previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i
quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del
divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura
previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e
devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento
ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli
artt. 122 e segg. CC e 22
e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V
332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und
Scheidung, 2008, pp. 261ss, n. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von
Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122
ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
L’art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che,
in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati
durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati
proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello
accumulato successivamente sino al momento del prelievo.
Conformemente al summenzionato art.
22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP
UFAS
n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6, posto un avere al momento del
matrimonio (15 luglio 1992) di fr. 9'000 rispettivamente
di fr. 16'474.90 (tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP
e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo; per il calcolo
cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 97'000
effettuato
il 10 dicembre 2010 di cui fr.
80'525.10 (97'000 –
16'474.90)
acquisiti durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr.
56'822.65 presente il 27 ottobre 2016, l’importo accumulato da CV 1 in costanza
di matrimonio e suscettibile di essere diviso va cifrato in fr. 137'347.75 (80'525.10
+ 56'822.65).
2.5 Dal fascicolo non
risulta che AT 1 – che nelle more della presente procedura non ha fornito la benché
minima informazione – disponesse di averi previdenziali al momento del
matrimonio (15 luglio 1992) rispettivamente a quello del divorzio (27 ottobre
2016). Emerge infatti unicamente che essa è assicurata all’AT 2 a far tempo dal
1. giugno 2017, a partire cioè da un momento successivo a quello del
promovimento della causa di divorzio (27 ottobre 2016, cfr. supra consid. 2.2).
Tuttavia,
dall’estratto del conto individuale AVS richiamato dal Tribunale (cfr. XIII-1),
si evince che nel periodo successivo alla celebrazione del matrimonio e per
l’esattezza sino ad agosto 1993, AT 1 ha conseguito dei redditi lordi soggetti
a contribuzione LPP in quanto eccedenti la soglia d’entrata in vigore negli
anni 1992 e 1993. Trattasi segnatamente dei salari conseguiti alle dipendenze
di __________ (fr. 40'027 nel 1992 e fr. 27'127 nel 1993).
Appare pertanto giustificato
quantificare il presumibile avere accumulato in suddetto periodo (luglio 1992 -
agosto 1993) in fr. 2'700, considerando cioè un salario annuo soggetto a
contribuzione di circa fr. 20'000 per il 1992 rispettivamente di fr. 7’000 per
il 1993, determinabile – richiamati in particolare gli artt. 7 e 16 LPP – sulla
scorta degli importi registrati nel citato estratto conto AVS, tenendo altresì
conto della soglia d’entrata e delle aliquote in vigore nei due citati anni e
del fatto che per il 1992 va considerato un periodo di soli 6 mesi il
matrimonio essendo stato contratto nel mese di luglio. Per il resto non v’è da
ritenere che l’avere suddetto sia in seguito uscito dal circuito previdenziale,
motivo per cui esso va considerato ai fini della presente divisione.
2.6 Sulla scorta delle considerazioni che
precedono e richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr.
supra consid. 1.1), a AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 67’323.90
([137'347.75 - 2'700]: 2).
2.7 Per applicazione analogica degli
artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito
nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e
non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez, in SVZ 2000,
p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su
un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
Pertanto,
l’importo di fr. 67’323.90 dovrà essere
trasferito da parte della CV 2 (contratto __________) a favore di AT 1 presso
l’AT 2. Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;
cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a
cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello
praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo a far tempo dal 27 ottobre 2016
e sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n.
138 del 16 marzo 2015).
In caso di mancato versamento nel
termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio,
rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia
della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della
prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora
giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STF B 105/02 del 4
settembre 2003).
2.8 La procedura è gratuita (art. 73 cpv.
Considerandi
2.
LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV
1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 137'347.75.
2.- L’avere di previdenza acquisito da AT
1
durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 2'700.
3.- È fatto ordine alla CV 2 (contratto __________) di versare a favore di AT 1, presso l’AT
2, l’importo di fr. 67’323.90 oltre interessi compensativi
dal 27 ottobre 2016.
4.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti