34.2021.30
Violazione obbligo di assicurare dipendente: petizione respinta per carenza leg. pass. dell’istituto previdenziale e, nei confronti dell’ex DL , per prescrizione del credito. Azione risarcimento danni e torto morale vs. istituto irricevibile e nei confronti dell’ex DL prescritta. Domanda AG respinta
24 marzo 2022Italiano27 min
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
Source ti.ch
CV 2Raccomandata
Incarto
n.
34.2021.30
jv/rg/gm
Lugano
24 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 27 ottobre 2021 di
AT 1
contro
1. CV
1
2. CV
2
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1 AT
1, classe 1963, è stato alle dipendenze a tempo parziale della CV 2, __________
(di seguito: CV 2) quale ingegnere responsabile iscritto all’Al-bo delle
imprese a far tempo dal 1. marzo/aprile 2005 (cfr. docc. A2, B3, B4, E36, E37,
E44 e E47).
A seguito
dell’infortunio occorso il 29 luglio 2006 (cfr. STCA 35.2010.69 del 19 aprile
2011 e 35.2012.96 del 20 giugno 2013), egli è stato temporaneamente impedito
nel lavoro a causa di malattia (doc. E75 e E76), per poi riprendere la
collaborazione, sempre alle dipendenze della società in parola e a tempo
parziale, a far tempo dal 1. gennaio 2008 (cfr. doc. E69, p.to 6 e doc. E75).
Con scritto
del 15 maggio 2008 la datrice di lavoro gli ha notificato formale disdetta del
contratto di lavoro con effetto al 31 luglio 2008 (doc. E67). Tale disdetta è
stata poi contestata da AT 1 in sede civile, contenzioso conclusosi con un
accordo extragiudiziale (cfr. doc. E69 e scritto del 25 marzo 2010 dell’avv. __________,
p. 2 sub doc. VII).
L’attore è
stato assicurato ai fini previdenziali presso la CV 1 (di seguito: Fondazione)
dal 1. maggio 2006 (doc. X+1/4) al 31 dicembre 2008 (cfr. doc. E20).
1.2 Con
petizione del 27 ottobre 2021 (doc. I), emendata su richiesta del
Vicepresidente del TCA (doc. II) con scritto del 15 novembre 2021 (doc. III),
l’attore – convenendo in causa sia la CV 2 che la Fondazione – ha così
formulato il suo petitum:
" 1. In via principale che la CV 2 proceda con la mia affiliazione
retroattiva all’istituto
di previdenza LPP con versamento delle quote
premio LPP da 1.3.2005 al 31 aprile 2006 al fine di concedermi i
corretti diritti di legge a sopravvivere, mentre per quota 50% premi LPP a mio
carico gli stessi dichiaro che possono essere dedotti dal importo aggiornato
prestazioni invalidità LPP che ritengo sia da rivedere dalla CV 1 (All. 6)
2. In via subordinata stabilire e decidere il corretto
risarcimento danni dovuto al sottoscritto a causa della non
professionalità e del evidente non rispetto delle leggi in merito ai sicuri non
pochi danni subiti dopo il parziale rientro in vita (All.ti 7 = copia di solo
parte della corrispondenza intercorsa tra le parti).
3. Protestate, tasse, spese e ripetibili, oltre
corretto importo torto morale che sono in tanti a dovermi riconoscere
per loro responsabilità evase.”
(doc. III, petitum, sottolineature del redattore)
1.3 Successivamente,
l’attore ha inviato al TCA vari scritti con annessa documentazione che, a mente
sua, conforterebbe le sue richieste (docc. V, VII, VIII).
1.4 Con
risposta di causa del 22 novembre 2021 la Fondazione ha comunicato quanto
segue:
" Con la lettera del 2 novembre [2021, n.d.r.] il signor AT
1 ha accettato la nostra offerta di versargli le prestazioni regolamentari
d’incapacità al guadagno (malgrado saremmo stati obbligati a versare soltanto
le prestazioni minime LPP, trattandosi di un infortunio). Il 5 novembre abbiamo
confermato al signor AT 1 l’ammontare delle prestazioni che riceve da parte
nostra.
Il signor
AT 1 è assicurato presso la nostra Fondazione collettiva dal 01.05.2006,
come da notifica del datore di lavoro, la CV 2 a __________. Il contratto di
affiliazione tra il datore di lavoro e la CV 1 ha avuto inizio il 01.04.2006.
Per la situazione previdenziale antecedente a questa data il signor AT 1, come
già ripetutamente comunicatogli, dovrà rivolgersi all’istituzione di previdenza
precedente. Per tutte le altre questioni poste dal signor AT 1, rimandiamo alla
nostra lettera del 21 ottobre 2021 (vedi allegati).” (doc. X+1/4,
sottolineature del redattore)
1.5 Con
scritto del 23 novembre 2021 l’attore ha inoltrato al TCA per conoscenza una
comunicazione della Fondazione avvenuta il medesimo giorno (doc. XI+1).
1.6 Con
scritto del 25 novembre 2021 la CV 2, rappresentata dall’avv. RA 1 ha formulato
richiesta di proroga del termine per presentare la risposta di causa (doc.
XII+1). La proroga è stata concessa (doc. XIII).
1.7 Con
complemento della risposta, il 1. dicembre 2021, riferendosi allo scritto del
23 novembre 2021 dell’attore (cfr. supra consid. 1.5.) la Fondazione ha
comunicato che la LPP non prevede di assicurare il salario in proporzione al
grado di occupazione, mentre è possibile che i contratti collettivi di lavoro
di alcune categorie prevedano un’assicurazione in tal senso; tale questione,
soggiun-ge la Fondazione, esula in ogni caso dalle sue competenze. Per il
resto, la convenuta ha rinviato allo scritto del 21 ottobre 2021 (sub doc. X
+1/4).
1.8 L’attore
ha trasmesso al TCA per conoscenza un suo scritto del 9 dicembre 2021
indirizzato alla Commissione di vigilanza LEPIC (recte: Commissione di
Vigilanza LEPICOSC) con annessa la presa di posizione della Fondazione __________
del 1. giugno 2010 con il quale, tra l’altro, l’istituto in parola ha precisato
che “A seguito dell’accordo extra-giudiziario per il quale le sono stati
assegnati CHF 3'000.00 ogni altro conteggio non è più giustificato”. (doc.
XVI 1).
Sempre quale
copia per conoscenza, l’attore ha inviato al TCA il suo scritto del 14 dicembre
2021 all’IAS con annesso il certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria indicante, tra le altre, anche la presente vertenza (doc.
XVIII+1-2).
1.9 Con
risposta di causa del 21 dicembre 2021, la CV 2 ha postulato la reiezione della
petizione, adducendo in particolare come
-
la richiesta di edizione dell’incarto completo formulata dall’attore non
possa venire ossequiata poiché l’incarto è verosimilmente andato distrutto e
che in ogni caso, essendo trascorsi oltre 16 anni, il termine di 10 anni
relativo all’obbligo di conservazione dei documenti fosse ampiamente decorso;
-
ogni (contestata) pretesa nei suoi confronti risulta prescritta ex art.
41 cpv. 2 LPP;
-
la documentazione presentata dall’attore non fornisce alcun elemento
rilevante per la vertenza;
-
non è possibile risalire alla data in cui avrebbe avuto inizio il
rapporto di lavoro tra l’attore e la CV 2 e che
-
a seguito dell’accordo extra-giudiziario (sub doc. XVI), ogni pretesa
dell’attore è già stata a suo tempo liquidata (doc. XIX+1/3).
1.10 Preso
atto delle risposte di causa (cfr. supra consid.1.4, 1.7 e 1.9), il
Vicepresidente del TCA le ha intimate all’attore, indicandogli la facoltà di
presentare entro 10 giorni eventuali altri mezzi di prova (doc. XX).
1.11 Con
scritto consegnato brevi manu al TCA il 6 gennaio 2022, l’attore ha presentato
“i numerosi documenti prova di ogni situazione da me richiesta + discussa +
trattata da inizio del 2005 fino agli anni del periodo tra fine 2008 e il 2018
e soprattutto le tante richieste inviate alla CV 2 con alcune anche inviate in
copia alla CV 1 negli anni 2009 + 2010 + 2011 + 2012 + 2013 per accendere la
sicura voluta non memoria delle controparti al fine provare per una ulteriore
volta ottenere le prestazioni LPP per l’invalidità guarda caso da tutti sempre
negate”, contestando altresì l’intervenuta prescrizione (doc. XXI+1/6).
Tale scritto
è stato inoltrato per conoscenza dal TCA alle convenute, le quali sono state
rese edotte sulla facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni
(doc. XXII).
1.12 Con
osservazioni del 17 gennaio 2022, la CV 2 ha in sintesi rilevato l’irrilevanza
della documentazione prodotta in modo confusionario dall’attore ai fini della
presente vertenza, evidenziando altresì come “nemmeno lo stesso ing. AT 1
precisa quali fatti vorrebbe dimostrare sulla base di quali documenti,
delegando un simile compito a cod. lod. Tribunale, ciò che è del tutto
inaccettabile ed inammissibile” e, dunque, confermandosi nella propria
posizione (doc. XXIII).
Quanto sopra
è stato intimato per conoscenza all’attore (doc. XXIV).
Fatti
1.13 Con
scritto del 5 febbraio 2022 indirizzato al Vicepresidente del TCA, l’attore ha
presentato ulteriore documentazione a conforto della propria posizione,
asserendo che “la copiosa corrispondenza prodotta TCA intercorsa dal 2008 a
fine del 2013 sia con l’allora AU della CV 2 [signora __________, n.d.r.] e
sia con dei dirigenti della CV 1 di __________, deve sicuramente sospendere il
periodo di prescrizione almeno da inizio 2010 anche e comunque se 5 anni a
partire grave infortunio portano al 29.07.2011 senza poi indicare termine in
base fine della curatela […].” (doc. XXV+1-14).
Tale scritto
è stato intimato per conoscenza alle convenute (doc. XXVI).
1.14 Con
scritto dell’8 marzo 2022 l’attore ha inviato copia per conoscenza al TCA di
ulteriore documentazione che, in sintesi, consisteva in suoi precedenti scritti
indirizzati a vari interlocutori (doc. XXVII+1-15).
Anche questo
scritto è stato intimato per conoscenza alle convenute (doc. XVIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2 Giusta
l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1. gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni
specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.
Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP
le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai
contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non
sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella
previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti
nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid.
2b e riferimenti ivi citati).
L'art.
11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da
assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta,
per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Secondo
la giurisprudenza del TF le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo
del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento,
da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano
sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della
previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore
al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto all’obbligo di
assicurazione, alla fissazione e al pagamento dei contributi LPP costituiscono
pertanto controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (cfr. tra le altre STCA
34.2004.7, consid. 2.2. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
La presente
vertenza oppone – tra l’altro – un lavoratore alla sua ex datrice di lavoro,
la CV 2 ed ha per oggetto l’asserito mancato ossequio da parte di quest’ultima
dell’obbligo di assicurare il proprio dipendente per la previdenza
professionale per la durata del rapporto di impiego e di versare i contributi di
previdenza (cfr. supra consid. 1.1. e seg.).
Di
conseguenza, questo TCA, quale istanza giudicante istituita giusta l'art. 73
LPP, è competente, ratione materiae, a statuire nel merito della presente lite.
2.3 Per
quanto attiene alla legittimazione passiva della Fondazione, giova esporre il
quadro giurisprudenziale in concreto applicabile.
Per
legittimazione passiva si intende la questione, da determinarsi secondo il
diritto materiale ed esaminabile d’ufficio, a sapere chi debba essere convenuto
in giudizio, ovvero chi sia debitore dell’asserita pretesa (cfr. tra le altre
DTF 135 V 316 consid. 1; cfr. anche STCA 34.2017.35 pp. 4 e seg.).
Il
Tribunale federale ha stabilito che le controversie inerenti all’obbligo di
assicurare i propri dipendenti e al conteggio da parte del datore di lavoro ex
art. 66 cpv. 3 LPP (ad esempio in caso di mancata notifica del salario intero o
parte di esso) dei contributi previdenziali oppure di parte del salario sono
esclusivamente dirette contro quest’ultimo; per contro, qualora oggetto di
contestazione fosse il versamento di una prestazione d’uscita o l’ammontare
della stessa, l’azione dev’essere rivolta esclusivamente nei confronti
dell’istituto di previdenza (DTF 129 V 320, consid. 3.1., 135 V 23, consid. 3.2).
Le citate pronunzie dell’Alta Corte sono state fatte proprie da questo
Tribunale (cfr. tra le altre: STCA 34.2010.43, consid. 2.2; 34.2014.8, p. 4;
34.2018.14, consid. 2.3).
Nell’evenienza
concreta l’attore ha postulato in via principale che l’ex datrice di lavoro
proceda all’affiliazione retroattiva all’istituto di previdenza (leggasi:
Fondazione) con conseguente “versamento delle quote premio LPP da 1.3.2005
al 31 (sic!) aprile 2006” (cfr. supra consid. 1.2.). Pertanto, la
presente controversia, il cui oggetto è fissato dalla domanda di giudizio
attorea (DTF 135 V 23, consid. 3.1. e 129 V 450, consid. 3.2), concerne la
fattispecie di cui all’art. 66 cpv. 3 LPP, ragione per cui, richiamata la
giurisprudenza sovraesposta, essa può essere diretta esclusivamente contro la CV
2, difettando la Fondazione della legittimazione passiva.
Difettando,
per quanto attiene alla domanda di causa principale, della legittimazione
passiva e configurando quest’ultima una questione di merito (cfr. pro multis
STCA 34.2014.16 consid. 2.4. in fine), la petizione nei confronti della
Fondazione dev’essere respinta.
2.4 L’oggetto
del contendere è l'accertamento della qualità di assicurato dell'attore
rispettivamente l'obbligo, da parte della CV 2, in qualità di ex datrice di
lavoro, di affiliarlo retroattivamente per l’intera durata del rapporto
d’impiego presso un istituto di previdenza professionale.
L’attore
postula l’affiliazione retroattiva a far tempo dal 1. marzo 2005 al 31 (sic!) aprile
2006 (cfr. supra consid. 1.2).
Con
riferimento agli artt. 2 e 7 LPP e 5 OPP 2 i lavoratori che nel 2005 e 2006 avevano
compiuto diciassette anni e che percepivano da un datore di lavoro un salario
annuo superiore a fr. 19'350 (soglia d’entrata [salario minimo]) erano
assoggettati all’assicurazione obbligatoria; per i rischi morte e invalidità
dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 17mo anno di età, mentre per la
vecchiaia dal 1. gennaio dopo il compimento del 24mo anno di età (art. 7 LPP).
Ora, pur
ammettendo nel caso concreto (come sembrerebbe essere il caso, cfr. docc. A3 e
B2) l’esistenza di un salario assicurabile giusta gli artt. 2 e 7 LPP negli
anni 2005 e 2006 e ammettendo anche che l’attore (come sembra essere il caso,
cfr. docc. A, B4; E6-E8, E29, E36, E44, E50) sia effettivamente stato alle
dipendenze della CV 2 in suddetto periodo e quindi anche che quest’ultima abbia
disatteso il proprio obbligo di assicurare AT 1 ai fini previdenziali, la
richiesta attorea volta al versamento da parte della CV 2 dei contributi
previdenziali relativi al periodo 1. marzo 2005 - 30 aprile 2006 non può che
essere respinta, il credito contributivo fatto valere in petizione essendo
ampiamente prescritto e ciò per i motivi che seguono.
2.5 Il
datore di lavoro, tranne nei casi in cui assume interamente a suo carico
l’onere contributivo, preleva i contributi dei lavoratori e li versa unitamente
ai suoi all’istituto di previdenza, nella misura stabilita dal relativo
regolamento (art. 66 LPP); egli è infatti l’unico debitore dei contributi
(Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contibuti non pagati alla scadenza l’istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Nel caso di specie,
oltre a contestare cautelativamente ogni pretesa dell’attore, la CV 2 ha
sollevato l’eccezione di prescrizione ex art. 41 cpv. 2 LPP quo ad eventuali
contributi LPP non versati, prevalendosi della giurisprudenza federale e dei
contributi dottrinali pertinenti.
A ragione.
Sul punto, questa
Corte può far propri i rinvii giurisprudenziali e dottrinali della convenuta,
trattandosi di una mera esposizione di precedenti pronunzie del TCA medesimo.
Giusta
l’art. 41 cpv. 2 LPP, i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici
si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni, rendendosi applicabili
gli artt. 129-142 CO. Il citato disposto si applica sia agli istituti di
diritto pubblico che di diritto privato, tuttavia solo alla previdenza
obbligatoria. Nella previdenza sovraobbligatoria o preobbligatoria, in difetto
di una prescrizione regolamentare, sono applicabili gli art. 127 e 128 CO che
contemplano un’analoga regolamentazione (SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129 consid. 5b; STCA 34.2018.24 del 17 aprile
2019, consid. 2.4.). La pretesa di liberazione dal pagamento dei premi,
analogamente a quella relativa ai contributi, si prescrive in cinque anni, la
pretesa principale in dieci (SVR 1995 BVG Nr. 43 pp. 127 e 129-130 consid. 6b).
Il termine di prescrizione comincia a decorrere quando il credito
è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO), ovvero quando il creditore può far valere la
sua pretesa ed il debitore è tenuto all’adempimento (DTF 129 III 535, consid.
3.2.1.). Nell’ambito dei contributi previdenziali generalmente è il regolamento
che definisce l’esigibilità (Pétremand, in Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, art. 41, n. 15
p. 651). Altrimenti applicabile è il succitato disposto dell’art. 66 cpv. 4 LPP
(“Il datore di lavoro versa all'istituto di previdenza i contributi del
lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi alla fine del primo mese
seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il quale i contributi sono
dovuti”).
Prescritto il credito principale sono insieme prescritti gli
interessi e le altre prestazioni accessorie del medesimo (art. 133 CO).
La prescrizione è interrotta, tra l’altro, mediante atti di
esecuzione, azione od eccezione davanti a un giudice o un arbitro, e così pure
mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l’ufficio di
conciliazione (art. 135 cifra. 2 CO).
Per contro, l’obbligo del datore di lavoro
di affiliarsi con effetto retroattivo ad un istituto di previdenza come pure
l’affiliazione retroattiva di un lavoratore che erroneamente non è stato
annunciato all’istituto di previdenza non sono, di per sé, assoggettati alla
prescrizione ex art. 41 LPP (DTF 127 V 315, consid. 2.b, STCA 34.2012.41
del 17 settembre 2013 consid. 2.13, 34.2004.39 del 10 novembre 2005 consid.
2.14 con rinvii e 34.2018.14 del 19
giugno 2018 consid. 2.7; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2021, n. 2 ad
art. 41 LPP con rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
L’Alta
Corte ha avuto modo di precisare che nel caso in cui l’obbligo assicurativo e,
quindi, contributivo di un assicurato venga stabilito solo posteriormente con
effetto retroattivo, i contributi che devono essere versati giusta l’art. 66
LPP diventano esigibili al più presto al momento della crescita in giudicato
del giudizio che accerta tale obbligo d’affiliazione, e questo malgrado il
rapporto assicurativo tra il lavoratore e l’istituto di previdenza del datore
di lavoro insorga nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria ex
lege (art. 2 cpv. 1 e 7 cpv. 1 LPP) (SZS 2005 p. 233 con riferimento a SZS 2002
p. 510). Il succitato principio è stato da ultimo confermato nella già
menzionata sentenza in SVR 2007 BVG in cui l’Alta Corte aveva in particolare
evidenziato:
" Nel rinviare agli art. 129 a 142 CO, l'art. 41 LPP fa
dipendere l'inizio della prescrizione dall'esigibilità del credito
contributivo. Orbene, il credito contributivo può diventare esigibile solo se
il lavoratore è stato correttamente annunciato all'istituto di previdenza. Solo
a partire da tale momento l'istituto di previdenza può, sulla base del
guadagno annunciato, conteggiare e addebitare i contributi. (...) Per
determinare l'inizio del termine di prescrizione non può per contro
semplicemente bastare la circostanza che il lavoratore avrebbe dovuto essere
assicurato." (SVR 2007 BVG N. 17, consid. 4.7)
Ora, a modifica della succitata giurisprudenza, in DTF 136
V 73, riassunta nella DTF 140 V 162 consid. 6.3, il Tribunale federale ha
ritenuto che nel caso in cui un datore di lavoro è affiliato a un istituto di
previdenza, l’inizio dell’esigibilità dei premi relativi ad un salariato che
non era stato annunciato all’istituto stesso corrisponde in linea di principio
alla data di scadenza dei premi dovuti in base al rapporto di lavoro e non alla
data dell’ammissione effettiva dell’assicurazione previdenziale (come era stato
ammesso in passato). Tuttavia, se l’istituto di previdenza non era stato
informato dell’esistenza del rapporto di lavoro soggetto all’obbligo
assicurativo, a seguito di una violazione qualificata (“qualifizierte
Meldepflichtverletzung” da intendere quale omissione imperdonabile)
dell’obbligo di notifica da parte del datore di lavoro, l’esigibilità dei
crediti contributivi viene differita fino al momento della conoscenza
dell’esistenza di tale rapporto di lavoro. In tal caso i crediti contributivi
individuali si prescrivono in modo assoluto entro dieci anni dalla loro nascita
(virtuale).
Di conseguenza, il termine di prescrizione relativo di cinque
anni dalla conoscenza (ragionevolmente presunta) deve essere completato,
colmando una lacuna di legge, con un termine di prescrizione assoluta: il
credito di contributi individuali si prescrive in ogni caso entro dieci anni
dalla loro nascita (virtuale) anche nei casi in cui si deve ammettere una
violazione qualificata dell’obbligo di notifica da parte del datore di lavoro e
che l’istituzione di previdenza abbia ignorato durevolmente e senza colpa
propria i fatti che giustificavano il prelievo dei contributi.
Questa sentenza è stata riportata nel Bollettino sulla
previdenza professionale no. 117 del 31 marzo 2010, edito dall’UFAS ed in SZS
2010 p. 287 con commento della prof. dr. Gabriela Riemer-Kafka.
La succitata giurisprudenza è stata confermata dal TF con
la summenzionata sentenza del 23 aprile 2014 pubblicata in DTF 140 V 154, in
particolare al consid. 6. In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che,
visto “…lo stretto legame tra i contributi e l'importo delle prestazioni di
vecchiaia della previdenza obbligatoria, “non può essere ammesso il diritto a
prestazioni di vecchiaia calcolate sulla base di accrediti di vecchiaia
relativi a un periodo di assicurazione durante il quale non sono stati né
devono più essere versati i corrispondenti contributi” (cfr. regesto).
Nella DTF 140 V 154 il TF aveva quindi confermato il
giudizio dell’autorità inferiore nel ritenere prescritti i contributi
previdenziali antecedenti il 1° gennaio 1999 (oggetto del contendere erano i
contributi dal 1° ottobre 1980 al 29 luglio 2011), ossia retroattivamente dieci
anni dal 18 dicembre 2008; quest’ultimo giorno corrispondeva al momento in cui
l’istituto di previdenza aveva avuto conoscenza del rapporto lavorativo di un
salariato che non era stato annunciato dal datore di lavoro a seguito di
una violazione qualificata dell’obbligo di notifica da parte di quest’ultimo
(DTF 140 V 161 consid. 6.1 e 6.4).
Le citate pronunzie della nostra Massima istanza sono state
fatte proprie dal TCA (cfr. ad esempio STCA 34.2018.14 del 19 giugno 2018 consid.
2.7).
In concreto
l’attore chiede – in via principale – l’affiliazione retroattiva comportante il
versamento dei contributi LPP dal 1. marzo/aprile 2005 al 31 (recte: 30) aprile
2006 (cfr. supra consid. 1.2.).
In concreto è
sufficiente limitarsi a verificare se il contributo LPP relativo ad aprile 2006
risulta prescritto; se ciò fosse il caso, anche i contributi dei mesi
precedenti seguirebbero il medesimo destino, a prescindere dalla qualifica
della violazione dell’obbligo di assicurare del datore di lavoro (cfr. supra
consid. 2.4 in fine).
In
applicazione dei combinati disposti artt. 66 cpv. 4 LPP e 130 CO al caso
concreto, il contributo LPP per il mese di aprile 2006 era esigibile al più
tardi il 1. febbraio 2007 (cfr. Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht,
2019, n. 4.70 p. 142).
Contrariamente
a quanto asserito dall’attore, dal momento dell’esigibilità dei contributi (1.
febbraio 2007) alla petizione che ha comportato la pendenza di causa (27 ottobre
2021), ovvero un periodo di quasi 15 anni, la decorrenza del termine di
prescrizione di 10 anni non è stata interrotta. In effetti, dalle tavole
processuali non emerge alcun documento/atto idoneo (ai sensi dell’art. 135
cifra 2 CO) ad interrompere il decorso del termine di prescrizione assoluto di
dieci anni stabilito dalla nostra Massima istanza; non lo è la documentazione
presentata con scritto del 6 gennaio 2022 dell’attore (doc. XXI+1/6), né lo scritto
della Fondazione del 17 febbraio 2010 (doc. E17) e nemmeno lo scritto del 21
gennaio 2010 dell’attore (doc. E18).
Di
conseguenza, le pretese dell’attore relative ai contributi LPP risultavano già
ampiamente prescritte nel momento in cui egli ha presentato la petizione di
causa. Stando così le cose, non occorre chinarsi sull’accordo extragiudiziale menzionato
– per altro mai prodotto in questa sede – dalle convenute (cfr. supra consid.
1.8).
2.6 L’attore
ha postulato, in via subordinata, che questa Corte stabilisca e decida “il
corretto risarcimento danni dovuto al sottoscritto a causa della non
professionalità e del evidente non rispetto delle leggi” come pure un “corretto
importo torto morale che sono in tanti a dovermi riconoscere per loro
responsabilità evase” (cfr. supra consid. 1.2).
2.6.1 Nel caso in cui l’attore per “risarcimento danni” e “corretto
importo torto morale” intendesse un’azione di responsabilità diretta contro la
Fondazione, la stessa s’appalesa improponibile.
Un’azione di
risarcimento danni può essere infatti promossa ex art. 52 LPP esclusivamente
nei confronti delle persone incaricate dell’amministrazione, della gestione e
del controllo dell’istituto di previdenza e non quindi nei confronti
dell’istituto di previdenza medesimo; infatti, un’azione di risarcimento
promossa da un assicurato nei confronti dell’istituto di previdenza per il
danno da esso causatogli non costituisce un litigio ai sensi dell’art. 73 LPP,
non avendo per oggetto una questione specifica della previdenza professionale.
Pertanto, nel caso in cui il danneggiato non è l’istituto di previdenza (art.
52 LPP) ma una terza persona in (asserito) rapporto con l’istituto, ad esempio
l’assicurato, a quest’ultimo è data la possibilità di far valere la propria
pretesa risarcitoria in sede civile, secondo le norme sulla
responsabilità degli organi di una persona giuridica, contro l’istituto di
previdenza (art. 55 cpv. 2 CC) o contro i suoi organi personalmente (art. 55
cpv. 3 CC), rispettivamente, qualora si trattasse di un istituto di previdenza
di diritto pubblico, secondo le norme disciplinanti la responsabilità degli
enti pubblici (STCA 34.2012.36, pp. 5 e segg. con rinvii giurisprudenziali e
dottrinali).
Ne segue
che, questa Corte non essendo competente per giudicare l’azione di risarcimento
(ed essendo per il resto esclusa in ambito LPP l’applicazione
anche solo in via analogica degli artt. 45 cpv. 2 e 78 LPGA [indennizzo per
perdite di guadagno e spese rispettivamente responsabilità per danni causati
illecitamente]), su tale
punto la petizione dev’essere dichiarata irricevibile.
2.6.2 Nella misura in cui l’azione di risarcimento danni e di
riparazione del torto morale fossero dirette contro la ex datrice di lavoro,
giova ricordare quanto segue.
Nella menzionata
DTF 136 V 73 al consid. 5.3 il Tribunale federale ha fatto presente che i
contributi prescritti possono essere oggetto di pretese risarcitorie per
violazione del contratto di adesione (“Schadenersatz aus Verletzung
anschlussvertraglicher Pflicht”) ai sensi dell’art. 97 CO, ritenuto che è
sufficiente una violazione per negligenza lieve dell’obbligo di notifica da
parte del datore di lavoro e che, modificando la propria giurisprudenza,
competente a giudicare i litigi di tale natura non è più il giudice civile ma
quello della previdenza professionale (cfr. in tal senso anche DTF 140 V 169
consid. 8 e Bollettino UFAS sulla previdenza professionale no. 117 del 31 marzo
2010, n. 739).
Pertanto, in
concreto questa Corte è competente per valutare la pretesa risarcitoria
avanzata dall’attore e, qualora i presupposti ex art. 97 CO fossero adempiuti,
procedere al calcolo, per quanto possibile desumere dalla documentazione agli
atti, dell’ammontare di tale risarcimento.
Tuttavia,
nel caso di specie la CV 2 ha sollevato “[…] eccezione di prescrizione
in merito ad ogni qualsivoglia e comunque contestata pretesa […]” (doc.
XIX+1/3, p. 3 della petizione). Conseguentemente occorre verificare se, a
prescindere dall’adempimento dei presupposti materiali dell’azione per
risarcimento danni, rispettivamente, dell’azione volta ad ottenere un’indennità
per torto morale, esse siano prescritte.
L’azione di
risarcimento danni a causa di una violazione contrattuale si prescrive in dieci
anni (art. 127 CO; cfr. Schwander, OR Kommentar, 2016, n. 5 ad art. 127 CO). Lo
stesso discorso vale anche per le azioni di risarcimento per torto morale (cfr.
pro multis STF 4C.32/2003/ del 19 maggio 2003 consid. 2.2 con rinvii
giurisprudenziali e DTF 123 III 204; Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 127 CO).
In concreto,
ritenuto che l’affiliazione dell’attore presso l’istituto di previdenza sarebbe
dovuta avvenire il 1. marzo 2005 e che la situazione di irregolarità è
perdurata fino al 30 aprile 2006, non risultando l’esistenza di atti idonei ad
interrompere il decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 127 CO,
al momento della presentazione della petizione (27 ottobre 2021, cfr. doc. I)
sia l’azione di risarcimento danni per violazione contrattuale ex art. 97 CO,
sia l’azione di risarcimento per un “corretto importo per torto morale” erano già
prescritte.
2.7 Visto
tutto quanto precede, la petizione nei confronti della CV 2 è respinta ed è
parimenti respinta nei confronti della Fondazione.
2.8 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, 29 cpv. 1 Lptca). La domanda di
assistenza giudiziaria presentata dall’attore nelle more della presente
procedura (cfr. supra consid. 1.8.) è pertanto priva di oggetto.
La CV 2 ha chiesto la rifusione di ripetibili.
Il
tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art.
73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di
una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il
giudice accerta d'ufficio i fatti.
Considerandi
II
principio, enunciato dell'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio
2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova
applicazione in materia LPP (Kieser, ATSGKommentar, 2003, ad art. 1 n. 7, ad
art. 61 n. 4; MeyerBlaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE
2000.
pp. 328, 332). E neppure, per costante giurisprudenza (DTF
114.
V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere
dedotto dell'art. 4 vCF così come non è deducibile dell'art. 6 CEDU. Spetta ai
cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).
Vi
ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede che “il ricorrente che vince
la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal
Tribunale”, mentre “gli assicuratori sociali e le autorità vincenti in
causa non hanno diritto alle ripetibili, salvo se il comportamento processuale
della controparte si dimostri temerario o se quest’ultima abbia agito con
leggerezza” (art. 30 cpv. 1 e 3 Lptca; cfr. anche Riemer-Kafka,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 2019, n. 7.15 p. 350). Ne consegue che
il diritto alla rifusione delle ripetibili è riservato esclusivamente al ricorrente
patrocinato e vincente in causa (per la regola e le eccezioni: DTF 126 V 143, consid. 4a, 112 V 86, consid. 4; Leuzinger-Naef,
Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,
Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im
Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991, pp. 180 e segg.; Lendfers, Kosten im
Klageverfahren von beruflicher Vorsorge und Krankenzusatzversicherung, in: JaSo
2020, pp. 258, 262 e segg.).
Nel caso che ci occupa, il comportamento processuale dell’attore non è
tale da configurare un caso di leggerezza o temerarietà (a proposito di questi
concetti cfr. DTF 128 V 323, consid. 1.a) e seg.).
La domanda di ripetibili formulata dalla CV 2 va pertanto respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in
cui ricevibile, la petizione contro la CV 1 è respinta.
2. La petizione
contro la CV 2 è respinta.
3. La domanda di assistenza
giudiziaria è respinta poiché priva d’oggetto.
4. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti