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Decisione

34.2021.30

Violazione obbligo di assicurare dipendente: petizione respinta per carenza leg. pass. dell’istituto previdenziale e, nei confronti dell’ex DL , per prescrizione del credito. Azione risarcimento danni e torto morale vs. istituto irricevibile e nei confronti dell’ex DL prescritta. Domanda AG respinta

24 marzo 2022Italiano27 min

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

Source ti.ch

CV 2Raccomandata

Incarto

n.

34.2021.30

jv/rg/gm

Lugano

24 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 27 ottobre 2021 di

AT 1

contro

1. CV

1

2. CV

2

rappr. da: RA 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1 AT

1, classe 1963, è stato alle dipendenze a tempo parziale della CV 2, __________

(di seguito: CV 2) quale ingegnere responsabile iscritto all’Al-bo delle

imprese a far tempo dal 1. marzo/aprile 2005 (cfr. docc. A2, B3, B4, E36, E37,

E44 e E47).

A seguito

dell’infortunio occorso il 29 luglio 2006 (cfr. STCA 35.2010.69 del 19 aprile

2011 e 35.2012.96 del 20 giugno 2013), egli è stato temporaneamente impedito

nel lavoro a causa di malattia (doc. E75 e E76), per poi riprendere la

collaborazione, sempre alle dipendenze della società in parola e a tempo

parziale, a far tempo dal 1. gennaio 2008 (cfr. doc. E69, p.to 6 e doc. E75).

Con scritto

del 15 maggio 2008 la datrice di lavoro gli ha notificato formale disdetta del

contratto di lavoro con effetto al 31 luglio 2008 (doc. E67). Tale disdetta è

stata poi contestata da AT 1 in sede civile, contenzioso conclusosi con un

accordo extragiudiziale (cfr. doc. E69 e scritto del 25 marzo 2010 dell’avv. __________,

p. 2 sub doc. VII).

L’attore è

stato assicurato ai fini previdenziali presso la CV 1 (di seguito: Fondazione)

dal 1. maggio 2006 (doc. X+1/4) al 31 dicembre 2008 (cfr. doc. E20).

1.2 Con

petizione del 27 ottobre 2021 (doc. I), emendata su richiesta del

Vicepresidente del TCA (doc. II) con scritto del 15 novembre 2021 (doc. III),

l’attore – convenendo in causa sia la CV 2 che la Fondazione – ha così

formulato il suo petitum:

" 1. In via principale che la CV 2 proceda con la mia affiliazione

retroattiva all’istituto

di previdenza LPP con versamento delle quote

premio LPP da 1.3.2005 al 31 aprile 2006 al fine di concedermi i

corretti diritti di legge a sopravvivere, mentre per quota 50% premi LPP a mio

carico gli stessi dichiaro che possono essere dedotti dal importo aggiornato

prestazioni invalidità LPP che ritengo sia da rivedere dalla CV 1 (All. 6)

2. In via subordinata stabilire e decidere il corretto

risarcimento danni dovuto al sottoscritto a causa della non

professionalità e del evidente non rispetto delle leggi in merito ai sicuri non

pochi danni subiti dopo il parziale rientro in vita (All.ti 7 = copia di solo

parte della corrispondenza intercorsa tra le parti).

3. Protestate, tasse, spese e ripetibili, oltre

corretto importo torto morale che sono in tanti a dovermi riconoscere

per loro responsabilità evase.”

(doc. III, petitum, sottolineature del redattore)

1.3 Successivamente,

l’attore ha inviato al TCA vari scritti con annessa documentazione che, a mente

sua, conforterebbe le sue richieste (docc. V, VII, VIII).

1.4 Con

risposta di causa del 22 novembre 2021 la Fondazione ha comunicato quanto

segue:

" Con la lettera del 2 novembre [2021, n.d.r.] il signor AT

1 ha accettato la nostra offerta di versargli le prestazioni regolamentari

d’incapacità al guadagno (malgrado saremmo stati obbligati a versare soltanto

le prestazioni minime LPP, trattandosi di un infortunio). Il 5 novembre abbiamo

confermato al signor AT 1 l’ammontare delle prestazioni che riceve da parte

nostra.

Il signor

AT 1 è assicurato presso la nostra Fondazione collettiva dal 01.05.2006,

come da notifica del datore di lavoro, la CV 2 a __________. Il contratto di

affiliazione tra il datore di lavoro e la CV 1 ha avuto inizio il 01.04.2006.

Per la situazione previdenziale antecedente a questa data il signor AT 1, come

già ripetutamente comunicatogli, dovrà rivolgersi all’istituzione di previdenza

precedente. Per tutte le altre questioni poste dal signor AT 1, rimandiamo alla

nostra lettera del 21 ottobre 2021 (vedi allegati).” (doc. X+1/4,

sottolineature del redattore)

1.5 Con

scritto del 23 novembre 2021 l’attore ha inoltrato al TCA per conoscenza una

comunicazione della Fondazione avvenuta il medesimo giorno (doc. XI+1).

1.6 Con

scritto del 25 novembre 2021 la CV 2, rappresentata dall’avv. RA 1 ha formulato

richiesta di proroga del termine per presentare la risposta di causa (doc.

XII+1). La proroga è stata concessa (doc. XIII).

1.7 Con

complemento della risposta, il 1. dicembre 2021, riferendosi allo scritto del

23 novembre 2021 dell’attore (cfr. supra consid. 1.5.) la Fondazione ha

comunicato che la LPP non prevede di assicurare il salario in proporzione al

grado di occupazione, mentre è possibile che i contratti collettivi di lavoro

di alcune categorie prevedano un’assicurazione in tal senso; tale questione,

soggiun-ge la Fondazione, esula in ogni caso dalle sue competenze. Per il

resto, la convenuta ha rinviato allo scritto del 21 ottobre 2021 (sub doc. X

+1/4).

1.8 L’attore

ha trasmesso al TCA per conoscenza un suo scritto del 9 dicembre 2021

indirizzato alla Commissione di vigilanza LEPIC (recte: Commissione di

Vigilanza LEPICOSC) con annessa la presa di posizione della Fondazione __________

del 1. giugno 2010 con il quale, tra l’altro, l’istituto in parola ha precisato

che “A seguito dell’accordo extra-giudiziario per il quale le sono stati

assegnati CHF 3'000.00 ogni altro conteggio non è più giustificato”. (doc.

XVI 1).

Sempre quale

copia per conoscenza, l’attore ha inviato al TCA il suo scritto del 14 dicembre

2021 all’IAS con annesso il certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria indicante, tra le altre, anche la presente vertenza (doc.

XVIII+1-2).

1.9 Con

risposta di causa del 21 dicembre 2021, la CV 2 ha postulato la reiezione della

petizione, adducendo in particolare come

-

la richiesta di edizione dell’incarto completo formulata dall’attore non

possa venire ossequiata poiché l’incarto è verosimilmente andato distrutto e

che in ogni caso, essendo trascorsi oltre 16 anni, il termine di 10 anni

relativo all’obbligo di conservazione dei documenti fosse ampiamente decorso;

-

ogni (contestata) pretesa nei suoi confronti risulta prescritta ex art.

41 cpv. 2 LPP;

-

la documentazione presentata dall’attore non fornisce alcun elemento

rilevante per la vertenza;

-

non è possibile risalire alla data in cui avrebbe avuto inizio il

rapporto di lavoro tra l’attore e la CV 2 e che

-

a seguito dell’accordo extra-giudiziario (sub doc. XVI), ogni pretesa

dell’attore è già stata a suo tempo liquidata (doc. XIX+1/3).

1.10 Preso

atto delle risposte di causa (cfr. supra consid.1.4, 1.7 e 1.9), il

Vicepresidente del TCA le ha intimate all’attore, indicandogli la facoltà di

presentare entro 10 giorni eventuali altri mezzi di prova (doc. XX).

1.11 Con

scritto consegnato brevi manu al TCA il 6 gennaio 2022, l’attore ha presentato

“i numerosi documenti prova di ogni situazione da me richiesta + discussa +

trattata da inizio del 2005 fino agli anni del periodo tra fine 2008 e il 2018

e soprattutto le tante richieste inviate alla CV 2 con alcune anche inviate in

copia alla CV 1 negli anni 2009 + 2010 + 2011 + 2012 + 2013 per accendere la

sicura voluta non memoria delle controparti al fine provare per una ulteriore

volta ottenere le prestazioni LPP per l’invalidità guarda caso da tutti sempre

negate”, contestando altresì l’intervenuta prescrizione (doc. XXI+1/6).

Tale scritto

è stato inoltrato per conoscenza dal TCA alle convenute, le quali sono state

rese edotte sulla facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni

(doc. XXII).

1.12 Con

osservazioni del 17 gennaio 2022, la CV 2 ha in sintesi rilevato l’irrilevanza

della documentazione prodotta in modo confusionario dall’attore ai fini della

presente vertenza, evidenziando altresì come “nemmeno lo stesso ing. AT 1

precisa quali fatti vorrebbe dimostrare sulla base di quali documenti,

delegando un simile compito a cod. lod. Tribunale, ciò che è del tutto

inaccettabile ed inammissibile” e, dunque, confermandosi nella propria

posizione (doc. XXIII).

Quanto sopra

è stato intimato per conoscenza all’attore (doc. XXIV).

Fatti

1.13 Con

scritto del 5 febbraio 2022 indirizzato al Vicepresidente del TCA, l’attore ha

presentato ulteriore documentazione a conforto della propria posizione,

asserendo che “la copiosa corrispondenza prodotta TCA intercorsa dal 2008 a

fine del 2013 sia con l’allora AU della CV 2 [signora __________, n.d.r.] e

sia con dei dirigenti della CV 1 di __________, deve sicuramente sospendere il

periodo di prescrizione almeno da inizio 2010 anche e comunque se 5 anni a

partire grave infortunio portano al 29.07.2011 senza poi indicare termine in

base fine della curatela […].” (doc. XXV+1-14).

Tale scritto

è stato intimato per conoscenza alle convenute (doc. XXVI).

1.14 Con

scritto dell’8 marzo 2022 l’attore ha inviato copia per conoscenza al TCA di

ulteriore documentazione che, in sintesi, consisteva in suoi precedenti scritti

indirizzati a vari interlocutori (doc. XXVII+1-15).

Anche questo

scritto è stato intimato per conoscenza alle convenute (doc. XVIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2 Giusta

l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1. gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Per

quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data

nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni

specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.

Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP

le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di

libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai

contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non

sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella

previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti

nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid.

2b e riferimenti ivi citati).

L'art.

11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da

assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza

regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta,

per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).

Secondo

la giurisprudenza del TF le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo

del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento,

da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano

sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della

previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore

al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto all’obbligo di

assicurazione, alla fissazione e al pagamento dei contributi LPP costituiscono

pertanto controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (cfr. tra le altre STCA

34.2004.7, consid. 2.2. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

La presente

vertenza oppone – tra l’altro – un lavoratore alla sua ex datrice di lavoro,

la CV 2 ed ha per oggetto l’asserito mancato ossequio da parte di quest’ultima

dell’obbligo di assicurare il proprio dipendente per la previdenza

professionale per la durata del rapporto di impiego e di versare i contributi di

previdenza (cfr. supra consid. 1.1. e seg.).

Di

conseguenza, questo TCA, quale istanza giudicante istituita giusta l'art. 73

LPP, è competente, ratione materiae, a statuire nel merito della presente lite.

2.3 Per

quanto attiene alla legittimazione passiva della Fondazione, giova esporre il

quadro giurisprudenziale in concreto applicabile.

Per

legittimazione passiva si intende la questione, da determinarsi secondo il

diritto materiale ed esaminabile d’ufficio, a sapere chi debba essere convenuto

in giudizio, ovvero chi sia debitore dell’asserita pretesa (cfr. tra le altre

DTF 135 V 316 consid. 1; cfr. anche STCA 34.2017.35 pp. 4 e seg.).

Il

Tribunale federale ha stabilito che le controversie inerenti all’obbligo di

assicurare i propri dipendenti e al conteggio da parte del datore di lavoro ex

art. 66 cpv. 3 LPP (ad esempio in caso di mancata notifica del salario intero o

parte di esso) dei contributi previdenziali oppure di parte del salario sono

esclusivamente dirette contro quest’ultimo; per contro, qualora oggetto di

contestazione fosse il versamento di una prestazione d’uscita o l’ammontare

della stessa, l’azione dev’essere rivolta esclusivamente nei confronti

dell’istituto di previdenza (DTF 129 V 320, consid. 3.1., 135 V 23, consid. 3.2).

Le citate pronunzie dell’Alta Corte sono state fatte proprie da questo

Tribunale (cfr. tra le altre: STCA 34.2010.43, consid. 2.2; 34.2014.8, p. 4;

34.2018.14, consid. 2.3).

Nell’evenienza

concreta l’attore ha postulato in via principale che l’ex datrice di lavoro

proceda all’affiliazione retroattiva all’istituto di previdenza (leggasi:

Fondazione) con conseguente “versamento delle quote premio LPP da 1.3.2005

al 31 (sic!) aprile 2006” (cfr. supra consid. 1.2.). Pertanto, la

presente controversia, il cui oggetto è fissato dalla domanda di giudizio

attorea (DTF 135 V 23, consid. 3.1. e 129 V 450, consid. 3.2), concerne la

fattispecie di cui all’art. 66 cpv. 3 LPP, ragione per cui, richiamata la

giurisprudenza sovraesposta, essa può essere diretta esclusivamente contro la CV

2, difettando la Fondazione della legittimazione passiva.

Difettando,

per quanto attiene alla domanda di causa principale, della legittimazione

passiva e configurando quest’ultima una questione di merito (cfr. pro multis

STCA 34.2014.16 consid. 2.4. in fine), la petizione nei confronti della

Fondazione dev’essere respinta.

2.4 L’oggetto

del contendere è l'accertamento della qualità di assicurato dell'attore

rispettivamente l'obbligo, da parte della CV 2, in qualità di ex datrice di

lavoro, di affiliarlo retroattivamente per l’intera durata del rapporto

d’impiego presso un istituto di previdenza professionale.

L’attore

postula l’affiliazione retroattiva a far tempo dal 1. marzo 2005 al 31 (sic!) aprile

2006 (cfr. supra consid. 1.2).

Con

riferimento agli artt. 2 e 7 LPP e 5 OPP 2 i lavoratori che nel 2005 e 2006 avevano

compiuto diciassette anni e che percepivano da un datore di lavoro un salario

annuo superiore a fr. 19'350 (soglia d’entrata [salario minimo]) erano

assoggettati all’assicurazione obbligatoria; per i rischi morte e invalidità

dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 17mo anno di età, mentre per la

vecchiaia dal 1. gennaio dopo il compimento del 24mo anno di età (art. 7 LPP).

Ora, pur

ammettendo nel caso concreto (come sembrerebbe essere il caso, cfr. docc. A3 e

B2) l’esistenza di un salario assicurabile giusta gli artt. 2 e 7 LPP negli

anni 2005 e 2006 e ammettendo anche che l’attore (come sembra essere il caso,

cfr. docc. A, B4; E6-E8, E29, E36, E44, E50) sia effettivamente stato alle

dipendenze della CV 2 in suddetto periodo e quindi anche che quest’ultima abbia

disatteso il proprio obbligo di assicurare AT 1 ai fini previdenziali, la

richiesta attorea volta al versamento da parte della CV 2 dei contributi

previdenziali relativi al periodo 1. marzo 2005 - 30 aprile 2006 non può che

essere respinta, il credito contributivo fatto valere in petizione essendo

ampiamente prescritto e ciò per i motivi che seguono.

2.5 Il

datore di lavoro, tranne nei casi in cui assume interamente a suo carico

l’onere contributivo, preleva i contributi dei lavoratori e li versa unitamente

ai suoi all’istituto di previdenza, nella misura stabilita dal relativo

regolamento (art. 66 LPP); egli è infatti l’unico debitore dei contributi

(Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,

1989, p. 32). Sui contibuti non pagati alla scadenza l’istituto può pretendere

interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).

Nel caso di specie,

oltre a contestare cautelativamente ogni pretesa dell’attore, la CV 2 ha

sollevato l’eccezione di prescrizione ex art. 41 cpv. 2 LPP quo ad eventuali

contributi LPP non versati, prevalendosi della giurisprudenza federale e dei

contributi dottrinali pertinenti.

A ragione.

Sul punto, questa

Corte può far propri i rinvii giurisprudenziali e dottrinali della convenuta,

trattandosi di una mera esposizione di precedenti pronunzie del TCA medesimo.

Giusta

l’art. 41 cpv. 2 LPP, i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici

si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni, rendendosi applicabili

gli artt. 129-142 CO. Il citato disposto si applica sia agli istituti di

diritto pubblico che di diritto privato, tuttavia solo alla previdenza

obbligatoria. Nella previdenza sovraobbligatoria o preobbligatoria, in difetto

di una prescrizione regolamentare, sono applicabili gli art. 127 e 128 CO che

contemplano un’analoga regolamentazione (SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129 consid. 5b; STCA 34.2018.24 del 17 aprile

2019, consid. 2.4.). La pretesa di liberazione dal pagamento dei premi,

analogamente a quella relativa ai contributi, si prescrive in cinque anni, la

pretesa principale in dieci (SVR 1995 BVG Nr. 43 pp. 127 e 129-130 consid. 6b).

Il termine di prescrizione comincia a decorrere quando il credito

è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO), ovvero quando il creditore può far valere la

sua pretesa ed il debitore è tenuto all’adempimento (DTF 129 III 535, consid.

3.2.1.). Nell’ambito dei contributi previdenziali generalmente è il regolamento

che definisce l’esigibilità (Pétremand, in Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, art. 41, n. 15

p. 651). Altrimenti applicabile è il succitato disposto dell’art. 66 cpv. 4 LPP

(“Il datore di lavoro versa all'istituto di previdenza i contributi del

lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi alla fine del primo mese

seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il quale i contributi sono

dovuti”).

Prescritto il credito principale sono insieme prescritti gli

interessi e le altre prestazioni accessorie del medesimo (art. 133 CO).

La prescrizione è interrotta, tra l’altro, mediante atti di

esecuzione, azione od eccezione davanti a un giudice o un arbitro, e così pure

mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l’ufficio di

conciliazione (art. 135 cifra. 2 CO).

Per contro, l’obbligo del datore di lavoro

di affiliarsi con effetto retroattivo ad un istituto di previdenza come pure

l’affiliazione retroattiva di un lavoratore che erroneamente non è stato

annunciato all’istituto di previdenza non sono, di per sé, assoggettati alla

prescrizione ex art. 41 LPP (DTF 127 V 315, consid. 2.b, STCA 34.2012.41

del 17 settembre 2013 consid. 2.13, 34.2004.39 del 10 novembre 2005 consid.

2.14 con rinvii e 34.2018.14 del 19

giugno 2018 consid. 2.7; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2021, n. 2 ad

art. 41 LPP con rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

L’Alta

Corte ha avuto modo di precisare che nel caso in cui l’obbligo assicurativo e,

quindi, contributivo di un assicurato venga stabilito solo posteriormente con

effetto retroattivo, i contributi che devono essere versati giusta l’art. 66

LPP diventano esigibili al più presto al momento della crescita in giudicato

del giudizio che accerta tale obbligo d’affiliazione, e questo malgrado il

rapporto assicurativo tra il lavoratore e l’istituto di previdenza del datore

di lavoro insorga nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria ex

lege (art. 2 cpv. 1 e 7 cpv. 1 LPP) (SZS 2005 p. 233 con riferimento a SZS 2002

p. 510). Il succitato principio è stato da ultimo confermato nella già

menzionata sentenza in SVR 2007 BVG in cui l’Alta Corte aveva in particolare

evidenziato:

" Nel rinviare agli art. 129 a 142 CO, l'art. 41 LPP fa

dipendere l'inizio della prescrizione dall'esigibilità del credito

contributivo. Orbene, il credito contributivo può diventare esigibile solo se

il lavoratore è stato correttamente annunciato all'istituto di previdenza. Solo

a partire da tale momento l'istituto di previdenza può, sulla base del

guadagno annunciato, conteggiare e addebitare i contributi. (...) Per

determinare l'inizio del termine di prescrizione non può per contro

semplicemente bastare la circostanza che il lavoratore avrebbe dovuto essere

assicurato." (SVR 2007 BVG N. 17, consid. 4.7)

Ora, a modifica della succitata giurisprudenza, in DTF 136

V 73, riassunta nella DTF 140 V 162 consid. 6.3, il Tribunale federale ha

ritenuto che nel caso in cui un datore di lavoro è affiliato a un istituto di

previdenza, l’inizio dell’esigibilità dei premi relativi ad un salariato che

non era stato annunciato all’istituto stesso corrisponde in linea di principio

alla data di scadenza dei premi dovuti in base al rapporto di lavoro e non alla

data dell’ammissione effettiva dell’assicurazione previdenziale (come era stato

ammesso in passato). Tuttavia, se l’istituto di previdenza non era stato

informato dell’esistenza del rapporto di lavoro soggetto all’obbligo

assicurativo, a seguito di una violazione qualificata (“qualifizierte

Meldepflichtverletzung” da intendere quale omissione imperdonabile)

dell’obbligo di notifica da parte del datore di lavoro, l’esigibilità dei

crediti contributivi viene differita fino al momento della conoscenza

dell’esistenza di tale rapporto di lavoro. In tal caso i crediti contributivi

individuali si prescrivono in modo assoluto entro dieci anni dalla loro nascita

(virtuale).

Di conseguenza, il termine di prescrizione relativo di cinque

anni dalla conoscenza (ragionevolmente presunta) deve essere completato,

colmando una lacuna di legge, con un termine di prescrizione assoluta: il

credito di contributi individuali si prescrive in ogni caso entro dieci anni

dalla loro nascita (virtuale) anche nei casi in cui si deve ammettere una

violazione qualificata dell’obbligo di notifica da parte del datore di lavoro e

che l’istituzione di previdenza abbia ignorato durevolmente e senza colpa

propria i fatti che giustificavano il prelievo dei contributi.

Questa sentenza è stata riportata nel Bollettino sulla

previdenza professionale no. 117 del 31 marzo 2010, edito dall’UFAS ed in SZS

2010 p. 287 con commento della prof. dr. Gabriela Riemer-Kafka.

La succitata giurisprudenza è stata confermata dal TF con

la summenzionata sentenza del 23 aprile 2014 pubblicata in DTF 140 V 154, in

particolare al consid. 6. In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che,

visto “…lo stretto legame tra i contributi e l'importo delle prestazioni di

vecchiaia della previdenza obbligatoria, “non può essere ammesso il diritto a

prestazioni di vecchiaia calcolate sulla base di accrediti di vecchiaia

relativi a un periodo di assicurazione durante il quale non sono stati né

devono più essere versati i corrispondenti contributi” (cfr. regesto).

Nella DTF 140 V 154 il TF aveva quindi confermato il

giudizio dell’autorità inferiore nel ritenere prescritti i contributi

previdenziali antecedenti il 1° gennaio 1999 (oggetto del contendere erano i

contributi dal 1° ottobre 1980 al 29 luglio 2011), ossia retroattivamente dieci

anni dal 18 dicembre 2008; quest’ultimo giorno corrispondeva al momento in cui

l’istituto di previdenza aveva avuto conoscenza del rapporto lavorativo di un

salariato che non era stato annunciato dal datore di lavoro a seguito di

una violazione qualificata dell’obbligo di notifica da parte di quest’ultimo

(DTF 140 V 161 consid. 6.1 e 6.4).

Le citate pronunzie della nostra Massima istanza sono state

fatte proprie dal TCA (cfr. ad esempio STCA 34.2018.14 del 19 giugno 2018 consid.

2.7).

In concreto

l’attore chiede – in via principale – l’affiliazione retroattiva comportante il

versamento dei contributi LPP dal 1. marzo/aprile 2005 al 31 (recte: 30) aprile

2006 (cfr. supra consid. 1.2.).

In concreto è

sufficiente limitarsi a verificare se il contributo LPP relativo ad aprile 2006

risulta prescritto; se ciò fosse il caso, anche i contributi dei mesi

precedenti seguirebbero il medesimo destino, a prescindere dalla qualifica

della violazione dell’obbligo di assicurare del datore di lavoro (cfr. supra

consid. 2.4 in fine).

In

applicazione dei combinati disposti artt. 66 cpv. 4 LPP e 130 CO al caso

concreto, il contributo LPP per il mese di aprile 2006 era esigibile al più

tardi il 1. febbraio 2007 (cfr. Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht,

2019, n. 4.70 p. 142).

Contrariamente

a quanto asserito dall’attore, dal momento dell’esigibilità dei contributi (1.

febbraio 2007) alla petizione che ha comportato la pendenza di causa (27 ottobre

2021), ovvero un periodo di quasi 15 anni, la decorrenza del termine di

prescrizione di 10 anni non è stata interrotta. In effetti, dalle tavole

processuali non emerge alcun documento/atto idoneo (ai sensi dell’art. 135

cifra 2 CO) ad interrompere il decorso del termine di prescrizione assoluto di

dieci anni stabilito dalla nostra Massima istanza; non lo è la documentazione

presentata con scritto del 6 gennaio 2022 dell’attore (doc. XXI+1/6), né lo scritto

della Fondazione del 17 febbraio 2010 (doc. E17) e nemmeno lo scritto del 21

gennaio 2010 dell’attore (doc. E18).

Di

conseguenza, le pretese dell’attore relative ai contributi LPP risultavano già

ampiamente prescritte nel momento in cui egli ha presentato la petizione di

causa. Stando così le cose, non occorre chinarsi sull’accordo extragiudiziale menzionato

– per altro mai prodotto in questa sede – dalle convenute (cfr. supra consid.

1.8).

2.6 L’attore

ha postulato, in via subordinata, che questa Corte stabilisca e decida “il

corretto risarcimento danni dovuto al sottoscritto a causa della non

professionalità e del evidente non rispetto delle leggi” come pure un “corretto

importo torto morale che sono in tanti a dovermi riconoscere per loro

responsabilità evase” (cfr. supra consid. 1.2).

2.6.1 Nel caso in cui l’attore per “risarcimento danni” e “corretto

importo torto morale” intendesse un’azione di responsabilità diretta contro la

Fondazione, la stessa s’appalesa improponibile.

Un’azione di

risarcimento danni può essere infatti promossa ex art. 52 LPP esclusivamente

nei confronti delle persone incaricate dell’amministrazione, della gestione e

del controllo dell’istituto di previdenza e non quindi nei confronti

dell’istituto di previdenza medesimo; infatti, un’azione di risarcimento

promossa da un assicurato nei confronti dell’istituto di previdenza per il

danno da esso causatogli non costituisce un litigio ai sensi dell’art. 73 LPP,

non avendo per oggetto una questione specifica della previdenza professionale.

Pertanto, nel caso in cui il danneggiato non è l’istituto di previdenza (art.

52 LPP) ma una terza persona in (asserito) rapporto con l’istituto, ad esempio

l’assicurato, a quest’ultimo è data la possibilità di far valere la propria

pretesa risarcitoria in sede civile, secondo le norme sulla

responsabilità degli organi di una persona giuridica, contro l’istituto di

previdenza (art. 55 cpv. 2 CC) o contro i suoi organi personalmente (art. 55

cpv. 3 CC), rispettivamente, qualora si trattasse di un istituto di previdenza

di diritto pubblico, secondo le norme disciplinanti la responsabilità degli

enti pubblici (STCA 34.2012.36, pp. 5 e segg. con rinvii giurisprudenziali e

dottrinali).

Ne segue

che, questa Corte non essendo competente per giudicare l’azione di risarcimento

(ed essendo per il resto esclusa in ambito LPP l’applicazione

anche solo in via analogica degli artt. 45 cpv. 2 e 78 LPGA [indennizzo per

perdite di guadagno e spese rispettivamente responsabilità per danni causati

illecitamente]), su tale

punto la petizione dev’essere dichiarata irricevibile.

2.6.2 Nella misura in cui l’azione di risarcimento danni e di

riparazione del torto morale fossero dirette contro la ex datrice di lavoro,

giova ricordare quanto segue.

Nella menzionata

DTF 136 V 73 al consid. 5.3 il Tribunale federale ha fatto presente che i

contributi prescritti possono essere oggetto di pretese risarcitorie per

violazione del contratto di adesione (“Schadenersatz aus Verletzung

anschlussvertraglicher Pflicht”) ai sensi dell’art. 97 CO, ritenuto che è

sufficiente una violazione per negligenza lieve dell’obbligo di notifica da

parte del datore di lavoro e che, modificando la propria giurisprudenza,

competente a giudicare i litigi di tale natura non è più il giudice civile ma

quello della previdenza professionale (cfr. in tal senso anche DTF 140 V 169

consid. 8 e Bollettino UFAS sulla previdenza professionale no. 117 del 31 marzo

2010, n. 739).

Pertanto, in

concreto questa Corte è competente per valutare la pretesa risarcitoria

avanzata dall’attore e, qualora i presupposti ex art. 97 CO fossero adempiuti,

procedere al calcolo, per quanto possibile desumere dalla documentazione agli

atti, dell’ammontare di tale risarcimento.

Tuttavia,

nel caso di specie la CV 2 ha sollevato “[…] eccezione di prescrizione

in merito ad ogni qualsivoglia e comunque contestata pretesa […]” (doc.

XIX+1/3, p. 3 della petizione). Conseguentemente occorre verificare se, a

prescindere dall’adempimento dei presupposti materiali dell’azione per

risarcimento danni, rispettivamente, dell’azione volta ad ottenere un’indennità

per torto morale, esse siano prescritte.

L’azione di

risarcimento danni a causa di una violazione contrattuale si prescrive in dieci

anni (art. 127 CO; cfr. Schwander, OR Kommentar, 2016, n. 5 ad art. 127 CO). Lo

stesso discorso vale anche per le azioni di risarcimento per torto morale (cfr.

pro multis STF 4C.32/2003/ del 19 maggio 2003 consid. 2.2 con rinvii

giurisprudenziali e DTF 123 III 204; Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 127 CO).

In concreto,

ritenuto che l’affiliazione dell’attore presso l’istituto di previdenza sarebbe

dovuta avvenire il 1. marzo 2005 e che la situazione di irregolarità è

perdurata fino al 30 aprile 2006, non risultando l’esistenza di atti idonei ad

interrompere il decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 127 CO,

al momento della presentazione della petizione (27 ottobre 2021, cfr. doc. I)

sia l’azione di risarcimento danni per violazione contrattuale ex art. 97 CO,

sia l’azione di risarcimento per un “corretto importo per torto morale” erano già

prescritte.

2.7 Visto

tutto quanto precede, la petizione nei confronti della CV 2 è respinta ed è

parimenti respinta nei confronti della Fondazione.

2.8 La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, 29 cpv. 1 Lptca). La domanda di

assistenza giudiziaria presentata dall’attore nelle more della presente

procedura (cfr. supra consid. 1.8.) è pertanto priva di oggetto.

La CV 2 ha chiesto la rifusione di ripetibili.

Il

tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art.

73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di

una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il

giudice accerta d'ufficio i fatti.

Considerandi

II

principio, enunciato dell'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio

2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG­Kommentar, 2003, ad art. 1 n. 7, ad

art. 61 n. 4; Meyer­Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE

2000.

pp. 328, 332). E neppure, per costante giurisprudenza (DTF

114.

V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere

dedotto dell'art. 4 vCF così come non è deducibile dell'art. 6 CEDU. Spetta ai

cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

Vi

ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede che “il ricorrente che vince

la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal

Tribunale”, mentre “gli assicuratori sociali e le autorità vincenti in

causa non hanno diritto alle ripetibili, salvo se il comportamento processuale

della controparte si dimostri temerario o se quest’ultima abbia agito con

leggerezza” (art. 30 cpv. 1 e 3 Lptca; cfr. anche Riemer-Kafka,

Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 2019, n. 7.15 p. 350). Ne consegue che

il diritto alla rifusione delle ripetibili è riservato esclusivamente al ricorrente

patrocinato e vincente in causa (per la regola e le eccezioni: DTF 126 V 143, consid. 4a, 112 V 86, consid. 4; Leuzinger-Naef,

Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,

Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991, pp. 180 e segg.; Lendfers, Kosten im

Klageverfahren von beruflicher Vorsorge und Krankenzusatzversicherung, in: JaSo

2020, pp. 258, 262 e segg.).

Nel caso che ci occupa, il comportamento processuale dell’attore non è

tale da configurare un caso di leggerezza o temerarietà (a proposito di questi

concetti cfr. DTF 128 V 323, consid. 1.a) e seg.).

La domanda di ripetibili formulata dalla CV 2 va pertanto respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in

cui ricevibile, la petizione contro la CV 1 è respinta.

2. La petizione

contro la CV 2 è respinta.

3. La domanda di assistenza

giudiziaria è respinta poiché priva d’oggetto.

4. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti