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Decisione

34.2021.32

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Averi previdenziali accumulati all'estero. Averi accumulati dopo l'introduzione della procedura di divorzio. Non si procede ad alcuna d

26 aprile 2022Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi che gli istituti di previdenza

professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2

LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive

conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti

(Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di

una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo

della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.4 Le prestazioni

suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano

da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le

polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi

di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A)

e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece

nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)

che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del

25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa

l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a

norma degli artt. 122 – 124d CC e 22 e segg. LFLP, la cui applicazione

presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale,

rispettiva­mente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione

d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di

previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso

stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lauterburg,

in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.5 Dalla documentazione in

atti e dalle dichiarazioni di parte non risulta che in costanza di matrimonio CV

1 abbia accumulato averi previdenziali divisibili ai sensi dell’art. 22a

cpv. 1 LFLP. Egli risulta infatti aver unicamente accumulato averi

previdenziali in Italia e in Germania con riferimento ai quali il Pretore ha

statuito in applicazione dell’art. 124e CC (cfr. sentenza pretorile).

Dall’istruttoria è

per contro emerso che AT 1 dispone di un avere di fr. 3'067.65 (valuta

ottobre 2020) depositato sul conto di libero passaggio n. __________ della

Fondazione AT 2 (cfr. VI-1, IX) ed in precedenza, sino a settembre 2020,

depositato su un conto della Fondazione __________ (cfr. XIV). Tale avere

risulta tuttavia con ogni verosimiglianza essere stato accumulato in epoca

successiva alla data d’introduzione della procedura di divorzio (12 giugno 2015)

e ciò in considerazione del fatto che nel periodo dal 18 luglio 1992 (data del

matrimonio) al 12 giugno 2015 essa – come risulta dall’estratto conto

individuale AVS (cfr. VI-3) – per alcuni anni non ha esercitato attività

lucrativa mentre per altri, pur avendo lavorato, non ha conseguito salari

minimi assicurabili ai sensi degli artt. 2 e 7 LPP.

Per il che, non risultando per nessuno dei due ex coniugi l’esistenza

di averi previdenziali accumulati in Svizzera durante il matrimonio, non è dato

procedere a divisione.

2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv.

Considerandi

2.

LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Non si fa luogo a divisione.

2.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti