34.2021.32
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Averi previdenziali accumulati all'estero. Averi accumulati dopo l'introduzione della procedura di divorzio. Non si procede ad alcuna divisione
26 aprile 2022Italiano8 min
LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive
Source ti.ch
AT 2Raccomandata
Incarto
n.
34.2021.32
RG/sc
Lugano
26
aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 16/17 novembre 2021 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
2. AT
2
a
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di conguaglio della previdenza professionale a
causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 18 gennaio 2019, il Pretore del Distretto di __________ ha
sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 18 luglio 1992 tra AT 1 e CV 1.
Statuendo il 24 settembre 2021 sugli aspetti previdenziali a seguito della
sentenza di rinvio della prima II Camera Civile del Tribunale d’appello per
nuovo giudizio in materia di previdenza professionale, per quanto qui interessa
al punto n. 1 del dispositivo il Pretore ha stabilito che:
" (…)
Gli averi
previdenziali maturati in Svizzera dai coniugi dal matrimonio (18.7.1992) alla
litispendenza del divorzio (12.6.2015) sono divisi a metà tra i coniugi (art.
122 CC).
§ Cresciuto in giudicato tale dispositivo, l’incarto
trasmesso al TCA per il calcolo della prestazione di libera uscita soggetta a
divisione.” (…) (cfr. I)
1.2 Passata in giudicato la sentenza suddetta il 16/17 novembre 2021
il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti interessati
di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni
necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole
risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti, si dirà
più diffusamente, per quanto occorra, in seguito.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2
LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire
nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del
luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima
frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di
divorzio
pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice
civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF
9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017
consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2
Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 12 giugno 2015 e
si è conclusa con sentenza 18 gennaio 2019 per quanto riguarda il principio del
divorzio e con sentenza 24 settembre 2021 per quanto riguarda gli aspetti
previdenziali).
2.3 Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Dies ad quem
per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art.
122 CC), in casu il 12 giugno 2015.
L’art. 22b LFLP disciplina le
modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del
matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato
disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio
(Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in
AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP
se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul
conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP
procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita
dal giudice del divorzio (la chiave di
ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui
agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia
Fatti
i coniugi che gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2
LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive
conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti
(Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di
una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo
della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.4 Le prestazioni
suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano
da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le
polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi
di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro 2A)
e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece
nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del
25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa
l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a
norma degli artt. 122 – 124d CC e 22 e segg. LFLP, la cui applicazione
presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale,
rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione
d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di
previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso
stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;
Baumann/Lauterburg,
in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.5 Dalla documentazione in
atti e dalle dichiarazioni di parte non risulta che in costanza di matrimonio CV
1
abbia accumulato averi previdenziali divisibili ai sensi dell’art. 22a
cpv. 1 LFLP. Egli risulta infatti aver unicamente accumulato averi
previdenziali in Italia e in Germania con riferimento ai quali il Pretore ha
statuito in applicazione dell’art. 124e CC (cfr. sentenza pretorile).
Dall’istruttoria è
per contro emerso che AT 1
dispone di un avere di fr. 3'067.65 (valuta
ottobre 2020) depositato sul conto di libero passaggio n. __________ della
Fondazione AT 2 (cfr. VI-1, IX) ed in precedenza, sino a settembre 2020,
depositato su un conto della Fondazione __________ (cfr. XIV). Tale avere
risulta tuttavia con ogni verosimiglianza essere stato accumulato in epoca
successiva alla data d’introduzione della procedura di divorzio (12 giugno 2015)
e ciò in considerazione del fatto che nel periodo dal 18 luglio 1992 (data del
matrimonio) al 12 giugno 2015 essa – come risulta dall’estratto conto
individuale AVS (cfr. VI-3) – per alcuni anni non ha esercitato attività
lucrativa mentre per altri, pur avendo lavorato, non ha conseguito salari
minimi assicurabili ai sensi degli artt. 2 e 7 LPP.
Per il che, non risultando per nessuno dei due ex coniugi l’esistenza
di averi previdenziali accumulati in Svizzera durante il matrimonio, non è dato
procedere a divisione.
2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv.
Considerandi
2.
LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non si fa luogo a divisione.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti