34.2021.33
Richiesta di revisione della STCA 34.2010.12. Respinta, non avendo l'assicurato fatto valere fatti nuovi o mezzi di prova nuovi che possano giustificare una revisione. Farebbe inoltre difetto anche il requisito della tempestività. Respinta anche richiesta di "un colloquio verbale" di fronte al TCA
3 giugno 2022Italiano42 min
16 gennaio 2008, consid. 3.2; U 247/06 del 30 ottobre 2007; DTF 127 V 353 consid.
Source ti.ch
Incarto
n.
34.2021.33
FC
Lugano
3 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 10 dicembre 2021 di
AT 1
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 15 dicembre 2011 da questo Tribunale (inc. n. 34.2010.12)
nella causa da lui promossa con petizione del 1. marzo 2010 nei confronti di
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1958, già dipendente
della __________ quale venditore dal 1. aprile 1978 sino al 31 dicembre 1985 e,
quindi, ai fini previdenziali assicurato, tramite il datore di lavoro, alla CO
1 (in seguito: CV 1), a decorrere dal 1. novembre 1982 è stato messo al
beneficio di una mezza rendita d’invalidità da parte dell’Ufficio AI,
trasformata poi in rendita intera dal 1. maggio 1997. La Cassa ha riconosciuto
dal canto suo una mezza prestazione di invalidità dal 1. febbraio 1984 (versata
dal 1. luglio 1985) e una intera dal 1. maggio 1997.
A seguito dei ricalcoli della sovrassicurazione l’importo della prestazione ha
subito nel corso degli anni cambiamenti che hanno causato contestazioni da
parte dell’interessato. Con una petizione presentata al TCA avverso la CV 1 il
1. marzo 2010, l’assicurato ha quindi formulato una serie di censure
riguardanti le modalità di calcolo della prestazione di invalidità, della
sovrassicurazione così come l’adeguamento al rincaro, relativamente a vari
periodi di erogazione, soprattutto con riferimento al periodo successivo al
2005.
La petizione, avversata dalla
parte convenuta, rappresentata dall’avv. RA 1, è stata accolta dal TCA
limitatamente al diritto dell’attore all’adeguamento al rincaro delle
prestazioni, mediante pronuncia del 15 dicembre 2011 (STCA 34.2010.12). Nella
sua sentenza il TCA ha accertato la correttezza dell’ammontare della rendita
d’invalidità, anche nella misura della copertura sovraobbligatoria,
riconosciuta all’assicurato a far tempo dal 2005 con riferimento sia al calcolo
della prestazione al momento della prima attribuzione (da febbraio 1984) sia ai
successivi cambiamenti effettuati dopo il gennaio 2005, confermando anche il
calcolo della sovrassicurazione. Il TCA ha contestualmente respinto, in quanto
prescritta, un’ulteriore richiesta di fr. 17'964.-- sollevata dall’attore nei
confronti della Cassa oltre ad altre sue non ben precisate pretese e in ogni
modo le richieste relative a prestazioni eventualmente dovute nel periodo
precedente ai 5 anni prima della petizione, stante l’eccezione di prescrizione
sollevata dalla CV 1. Nella sua pronuncia il TCA ha per contro ammesso il
diritto dell’attore all’adeguamento della rendita al rincaro, conformemente
alle disposizioni regolamentari, anche per il periodo successivo al 2006.
La pronuncia cantonale è stata
in seguito integralmente confermata dal Tribunale Federale che ha dichiarato
irricevibile il ricorso di AT 1 e respinto quello inoltrato dalla CV 1 (STF
9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013).
1.2. Con una nuova petizione del 4
novembre 2014 AT 1 ha chiesto al TCA che la CV 1 fosse condannata a produrre un
certificato previdenziale aggiornato e ad “accreditare retroattivamente i
contributi previdenziali dell’attore” e “soprattutto ad aggiornare le
prestazioni previdenziali” e a “versare all’attore le prestazioni
retroattive”, con i relativi interessi di mora. In sostanza l’attore
reputava che nei calcoli delle prestazioni la CV 1 non avesse tenuto contro di
accrediti di natura previdenziale da lui effettuati con conseguente diminuzione
delle rendite (doc. I).
La petizione, avversata dalla CV
1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è stata nuovamente respinta dal TCA
mediante pronuncia dell’8 giugno 2015 (inc. 34.2014.32). Questo Tribunale ha
sottolineato che nella misura in cui la petizione dell’attore
sollevava nuovamente contestazioni concernenti le prestazioni erogate dalla
convenuta, le stesse andavano respinte in quanto irricevibili, essendo già
state oggetto di approfondito e definitivo esame da parte del Tribunale
nell’ambito della precedente pronuncia del 15 dicembre 2011 (cresciuta in
giudicato dopo la resa della sentenza del Tribunale federale). Nella
misura in cui invece la richiesta dell'assicurato era da considerare quale
domanda di revisione (processuale) della precedente sentenza del TCA, cresciuta
in giudicato,
la stessa era da considerare
irricevibile, non essendo stati fatti valere nuovi fatti o prodotti nuovi mezzi
di prova, ai sensi della giurisprudenza, che avrebbero potuto indurre il TCA a
concludere diversamente rispetto a quanto statuito nella sentenza 15 dicembre
2011. Il Tribunale ha infine respinto, in quanto ingiustificata, anche la
richiesta dell’attore tendente all’ottenimento di un nuovo certificato di
previdenza. Il ricorso al Tribunale federale presentato dall’interessato
avverso tale pronuncia è stato dichiarato inammissibile.
1.3. Con uno scritto del 10 dicembre
2021 al TCA, corredato da documenti e denominato “Richiesta di revisione o
di annullamento della sentenza del Tribunale del 15.12.2011”, AT 1 chiede, invocando
una violazione dei regolamenti e della legge, che la sentenza cantonale venga
annullata (ad eccezione degli aumenti al carovita) e che la CV 1 venga astretta
a rivedere i calcoli di sovrassicurazione effettuati sin dal 1985 e della prestazione
massima assicurata, ritenuto che “solo dopo che la CV 1 ha ripristinato il
tutto, si può rivalutare le rendite di invalidità che sono state decurtate dal
10.2005”. Delle ulteriori richieste (limitate in ogni modo al periodo
successivo al 2005) e delle relative motivazioni si dirà, ove occorra, nel
merito (I).
Con scritto del 20 dicembre
2021 il TCA, richiamate le norme di procedura applicabili, ai fini dell’esame
della ricevibilità della domanda ha invitato l’assicurato a indicare, “in
modo breve e chiaro, esattamente su quali nuovi fatti o mezzi di prova” si
basasse la sua “Richiesta di revisione o di annullamento” della sentenza
del 15 dicembre 2011 (STCA 34.2010.12) e in ogni caso di precisare, sempre in
modo breve, la sua richiesta di giudizio (IV).
Con due scritti del 3 gennaio
2022 (uno menzionato come “confidenziale”) AT 1 ha chiesto che la citata
sentenza venga rivista, ad eccezione degli aumenti del carovita, facendo pure
riferimento a fatti nuovi e nuovi mezzi di prova che egli avrebbe reperito.
Nello scritto “confidenziale” precisa di "mantenere valido quanto
esposto in data 10.12.2011 solo per quanto concerne la validità della scadenza
che era il 15 dicembre 2011 e non il resto del contenuto della quale lo
riprendo in un secondo momento in modo più breve e come da procedure",
concludendo affermando che “(….) alfine di non fare confusione vogliate
gentilmente cestinare o ritornarmi gli allegati precedentemente inoltrati, come
meglio ritenete necessario" (V e V/bis).
1.4. Con risposta di causa del 1. marzo
2022 la CV 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la reiezione
della domanda di revisione, a suo avviso irricevibile, contestandone le singole
pretese e ribadendo in particolare la correttezza delle prestazioni erogate, e
soprattutto l’assenza di nuovi fatti e/o di nuovi mezzi di prova idonei a
giustificare una revisione della pronuncia cantonale. Solleva in ogni modo
anche l’eccezione di prescrizione riferita ad ogni eventuale prestazione per il
periodo precedente al 10 dicembre 2016 (X).
1.5. Con scritti del 16 marzo, 23 aprile
e 10 maggio 2022 l’istante ha in sostanza confermato la sua posizione,
producendo ulteriore documentazione (XIII, XIX, XXIV). Il 31 marzo e 4 maggio 2022
la Cassa si è ribadita nelle sue domande e allegazioni, evidenziando nuovamente
la correttezza dei calcoli operati e l’irrilevanza delle allegazioni fatte
valere dall’istante e della documentazione da lui prodotta (XV, XXII).
considerato in diritto
2.1. Come già in occasione della
pronuncia del TCA dell’8 giugno 2015 (inc. 34.2014.32), preliminarmente occorre
ricordare che nel caso in esame è pacifico che, sulla scorta delle decisioni
dell’Ufficio AI, la CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita di
invalidità della previdenza professionale a far tempo dal 1. febbraio 1984
(prestazione versata a decorrere dal 1. luglio 1985 avendo l’assicurato
percepito indennità giornaliere per malattia), trasformata poi in rendita
intera dal 1. maggio 1997.
Mediante pronuncia del 15
dicembre 2011 questo Tribunale aveva esaminato nel dettaglio l’ammontare della
rendita di invalidità fondata sul regolamento della CV 1, in particolare della
previdenza sovraobbligatoria, segnatamente anche le modalità di calcolo e la
misura di un’eventuale riduzione della stessa per sovrassicurazione. Anche
l’adeguamento della prestazione al rincaro era stato oggetto di esame.
In particolare, il TCA,
riepilogate innanzitutto le prestazioni assegnate all’assicurato a decorrere
dal 1. luglio 1985, aveva esaminato le singole contestazioni, per quanto
riferito alle rendite successive al 1. dicembre 2005, avendo l’assicurato
ribadito di non vantare alcuna pretesa riferita alle prestazioni erogate dalla
Cassa precedentemente a tale periodo.
Confermata comunque la
correttezza del calcolo della mezza rendita dovuta quale prestazione massima
assicurata (vale a dire a prescindere da un eventuale sovrassicurazione) al
momento della prima attribuzione (che del resto non era sostanzialmente
contestata), il TCA ha pure confermato, in quanto rispettoso della normativa
legale e regolamentare applicabile, il calcolo eseguito dalla convenuta per
determinare la prestazione (intera) dovuta a far tempo dal 1. maggio 1997,
ossia a seguito dell’innalzamento al 75% del grado di invalidità (per
complessivi fr. 1'799, pari a fr. 1'155 della mezza rendita già erogata in
precedenza e fr. 644 relativamente alla seconda metà di invalidità), effettuato
dopo aver preteso la restituzione della metà della prestazione di libero
passaggio a suo tempo trasferita alla __________, per fr. 9'161.10 oltre
interessi.
In proposito sono pure state
evase le singole contestazioni sollevate dall’assicurato.
Per il resto il TCA aveva pure
esaminato il calcolo della sovrassicurazione effettuato dalla Cassa, per il
periodo successivo al 2005. L’esame si è esteso anche alla legittimità della
modifica, con effetto dal 1. dicembre 2005, del metodo di calcolo di
sovrassicurazione, sulla base del Regolamento entrato in vigore il 1. gennaio
2005, che aveva, tra l’altro, ridotto il limite della sovrassicurazione dal
100% al 90% del salario lordo perso e introdotto il computo del reddito
d’attività lavorativa presumibilmente ottenibile e, in misura completa, delle
prestazioni a favore del coniuge e dei figli. Infine, con riferimento ad una richiesta
di pagamento di AT 1 per delle prestazioni che non gli sarebbero state versate
nel 1998, quantificata in fr. 17'964, il Tribunale l’aveva respinta in quanto
prescritta.
Il TCA aveva quindi accolto la petizione solo laddove ha stabilito l’obbligo per la
convenuta di adeguare al rincaro la rendita anche per il periodo successivo al
2006.
La successiva “petizione”
presentata dall’interessato il 4 novembre 2014 è pure stata respinta dal TCA
con pronuncia dell’8 giugno 2015 (cresciuta in giudicato a seguito dell’inammissibilità
del ricorso presentato da AT 1 al TF), con la quale sono state ritenute irricevibili
le contestazioni concernenti le prestazioni erogate, in quanto già evase dalla
precedente decisione del TCA, così come la domanda di revisione in assenza di
nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, e ingiustificata la richiesta di
informazioni nei confronti della Cassa (cfr. consid. 1.2).
2.2. Ora, nella misura in
cui con l’istanza introdotta il 10 dicembre 2021 (I) - in seguito sostituita,
rispettivamente completata con scritti del 3 gennaio 2022 (V e V/bis), 23
aprile 2022 (XIX) e 10 maggio 2022 (XXIV) – vengono sollevate nuovamente, e in
maniera assai contorta e confusa (peraltro ai limiti dell’irricevibilità quanto
al soddisfacimento dei requisiti minimi posti dagli art. 3 e 25 Lptca), contestazioni concernenti le prestazioni d’invalidità erogate dalla
convenuta (sostenendo tra l’altro che la CV 1 ha violato il regolamento
previdenziale e le norme LPP sin dal 1985), le stesse devono essere
integralmente respinte in quanto irricevibili.
Ad un nuovo esame delle richieste
dell’assicurato in relazione alle rendite d’invalidità della previdenza
professionale osta in effetti il principio della crescita in giudicato
materiale ("ne bis in idem") della sentenza del 15 dicembre 2011, con
la quale il TCA, in evasione della petizione inoltrata dall'attore il 1. marzo
2010, già aveva respinto le svariate richieste in relazione alle rendite erogategli
dalla Cassa (cfr. consid. 1.1).
In proposito va infatti nuovamente
ricordato che acquista cosa di forza giudicata una decisione che si pronuncia
in modo definitivo su una determinata vertenza.
Una sentenza acquista, in particolare,
forza di cosa giudicata formale, quando tutti i rimedi ordinari di
diritto sono stati utilizzati, per decorso infruttuoso del termine di ricorso,
rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di fare uso dei rimedi di
diritto.
A seguito dell’acquisizione di
forza di cosa giudicata materiale invece un giudizio vincola le parti in
procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi
giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più
essere modificata, se non a determinate condizioni (revisione, riesame;
Häfelin/Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, pag.
166; p. 170 N 782; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999 N10 § 27).
Per stabilire il significato del
dispositivo e l'identità dell'azione si fa capo ai motivi della sentenza. Se il
dispositivo fa inoltre riferimento ai considerandi, anch'essi passano in
giudicato materiale (Zünd, op. cit. pag. 203).
In virtù del principio “ne bis in
idem”, quindi, il Tribunale non può più pronunciarsi su un oggetto, di cui su
cui si è già chinato oppure si sono occupate in precedenza altre istanze
competenti. In tale evenienza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile
(cfr. STFA non pubbl. dell’8 maggio 1996
in re E. G. e del 13 marzo 1996 in re D.G. P.; Walder-Bohner,
Zivilprozessrecht, Zurigo 1983, pag. 308).
In casu, sulla liceità delle
prestazioni di invalidità versate all’assicurato dalla CV 1, il TCA si è già pronunciato
in maniera definitiva con la sentenza 15 dicembre 2011, la quale, dopo l’evasione
dei relativi ricorsi da parte del TF, è cresciuta in giudicato.
In simili condizioni, l’istanza
presentata da AT 1, nella misura in cui riepiloga insistentemente
e ripetutamente l’intera vicenda che l’ha interessato, riprendendo i vari
calcoli delle prestazioni erogate e sollevando sostanzialmente le medesime
contestazioni già fatte valere in occasione della petizione del 1. marzo 2010 e
della conseguente pronuncia del TCA del 15 dicembre 2011 e chiede nuovamente
– facendo valere sostanzialmente un presunto errore di valutazione riconducibile
ad uno sbaglio compiuto nel 1985 da “un membro dei quadri (con potere
decisionale)” (riguardante il guadagno presumibilmente perso, errore in
seguito perpetuato in occasione dei calcoli di sovrassicurazione mantenendo il
medesimo guadagno, e allestito secondo la regolamentazione della Cassa e della
legge errata, e meglio per essersi avvalsa erroneamente dell’art. 23.4 del Regolamento
del 1985, non applicabile al suo caso) – un ricalcolo delle prestazioni per il
periodo successivo all’ottobre 2005 e più precisamente di obbligare la CV 1 a
rivedere “tutti i calcoli di sovrassicurazione che sono avvenuti sin dal
1985 e rimetterli a norma di legge come da LPP”, nonché ”la prestazione
massima assicurata della quale deve essere ricalcolata dal 1985 sulla base del
guadagno perso rivisto e percepito sotto forma di rendite con il 1.+2. Pilastro”
e “la prestazione massima al 1997 per avere provato che gli interessi erano
stati versati e di discutere sui liberi passaggi mancanti” (cfr. XIX pag.
24 e XXIV), dev'essere considerata irricevibile.
2.3. In realtà l’assicurato ha
dichiarato di presentare in questa sede una domanda di revisione (processuale)
della STCA 34.2010.12, di cui persevera a contestare le conclusioni.
2.3.1. Per gli art. 24 e 25 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca):
" Art. 24
Contro le decisioni del Tribunale cantonale
delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
Art. 25
1La domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi
e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90
giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste
dalle lettere a) e b) dell'art. 24; nel caso dell’art. 24 lett. a, la domanda
di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione
della sentenza.
2La forma è quella stabilita dall’art. 3; si applica la
procedura prescritta dalla presente legge."
Sono nuovi
ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca
della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora
noti nonostante tutta la diligenza del caso. Ne discende che non è data
alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si
poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito
della precedente procedura. I fatti verificatisi dopo la fine del
processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura
applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non
possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;
Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Peter Münch [a cura di],
Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., 1998, n. 8.21; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte
1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre
essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la
fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio
diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne
Fatti
i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti
nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel
procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a
discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure
dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una
prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia
principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del
tribunale.
Neppure costituisce
motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal
interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal
momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione
apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto
deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di
prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (STF 8F_6/2014 del 18
settembre 2014 e 8F_13/2013 dell’11 dicembre 2013; cfr. anche STF C 223/06 del
16 gennaio 2008, consid. 3.2; U 247/06 del 30 ottobre 2007; DTF 127 V 353 consid.
5b; 110 V 138 consid. 2 e
consid. 2a; 108 V 170 consid. 1;
cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5).
Va rilevato che
scopo della revisione processuale è quello di procedere ad una nuova
valutazione materiale della fattispecie, con effetto retroattivo (ex tunc) (DTF
129 V 218 consid. 3.2.2 con riferimento a 122 V 138 consid. 2d; cfr. anche
Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 25 pag. 676).
Come
prescritto dal dianzi citato art. 25 Lptca, la revisione di una sentenza deve
essere richiesta entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al
più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della pronuncia.
La revisione configura un rimedio giuridico straordinario di
impugnazione (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non devolutivo e,
se non deciso specificatamente dal Presidente dell'autorità adita, non ha
effetto sospensivo (STCA 30.2015.20 del 29 settembre 2015; 33.2014.33 del 4
marzo 2015; 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 36).
Tale rimedio giuridico, cui il ricorrente non può essere obbligato
a fare capo (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non è dunque
ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato con
l’impugnazione della decisione e quindi seguendo le vie ordinarie ricorsuali
(STCA 30.2015.20 del 29 settembre 2015; 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010).
2.3.2. Nella fattispecie, appare
innanzitutto pacifico che non sia dato un caso di revisione giusta l’art. 24
lett. b Lptca, non avendo l’istante fatto valer che un crimine o un delitto
abbia influito sul giudizio del TCA. Appare peraltro scontato che i
comportamenti che l’istante rimprovera ad un collaboratore della Cassa (che
avrebbe compiuto delle “malefatte”) e alla patrocinatrice della Cassa
(rea di aver messo “confusione e scompiglio” nella vertenza e di aver
compiuto “azioni di depistaggio”, incorrendo in violazioni deontologiche;
I, pag. 7) e che avrebbero fatto sì che il tribunale sia caduto in “sviste”
rispettivamente in un “errore di arbitraggio” (I pag. 10 e 14, XIX pag.
17), non potrebbero in ogni modo integrare gli estremi di tale fattispecie. Né
peraltro l’istante lo pretende.
Quali circostanze nuove, e meglio
quali nuovi fatti e/o nuovi mezzi di prova secondo l’art. 24 Lptca, l’istante fa
valere essenzialmente i seguenti documenti: un foglio (doc. A), sul
quale è riprodotto il calcolo di sovrindennizzo allestito dalla Cassa per il 1.
luglio 1985 (con allegata una lettera dell’avv. __________ alla Cassa del 16
novembre 2007, nella quale veniva comunicata l’assunzione del mandato di
patrocinio e veniva richiesta la data della prima rendita versata e il calcolo
della sovrassicurazione per il 1977/78); quale doc. C un estratto della
raccolta ufficiale della OPP 2 riferito agli art. 25 e 26; quale doc. B
un’email dell’11 agosto 2014 della signora __________, giurista dell’UFAS del seguente
tenore:
" (…) In
riferimento alle Sue domande, Le comunichiamo quanto segue.
Giusta l'articolo 24 capoverso 3 OPP 2 nella versione valida dalla
sua entrata in vigore (1º gennaio 1985), le rendite per coniugi, per figli e
per orfani dell'AVS/Al potevano essere conteggiate solo per meta, mentre le
rendite completive per la moglie non potevano esserlo affatto. Inoltre, i
redditi della vedova e degli orfani erano
conteggiati insieme.
Giusta il medesimo articolo nella versione valida dal 1. gennaio
1993 (e non dal 1º gennaio 1997), le rendite per coniugi dell'AVS/Al potevano
essere conteggiate solo per due terzi. Inoltre, i redditi della vedova e degli
orfani erano conteggiati insieme.
Secondo la disposizione in vigore prima del 1. gennaio 1993, l'istituto
di previdenza poteva escludere il versamento di prestazioni per i superstiti e
d'invalidità, se per lo stesso evento assicurato l'assicurazione contro gli
infortuni o l'assicurazione militare era tenuta a versare prestazioni, In una
sentenza del 31 agosto 1990 (DTF 116 V 189) il Tribunale federale delle
assicurazioni aveva dichiarato questa disposizione contraria al diritto
federale, in quanto in taluni casi derogava allo scopo prefissato, che
consisteva unicamente nell'evitare indebiti profitti dei beneficiari in caso di
cumulo di prestazioni. Da allora si applica il principio in base al quale
l'istituto di previdenza deve versare prestazioni, anche se per lo stesso
evento assicurato l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare
è tenuta a versare prestazioni. L'istituto di previdenza può tuttavia ridurre
le prestazioni se queste superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente
perso dall'assicurato. Secondo la nuova disposizione in vigore dal 1. gennaio
1993, le rendite per figli e per orfani dell'AVS/Al nonché le rendite
completive per la moglie potevano essere conteggiate interamente analogamente a
quanto avveniva per l'assicurazione contro gli infortuni, mentre le rendite per
coniugi, ammontanti al 150 per cento della rendita semplice d’invalidità potevano
esserlo solo per due terzi.
Per il 1. gennaio 2003 la disposizione è stata nuovamente
modificata, in quanto, con l'entrata in vigore della 10. revisione dell'AVS
nell'AVS/Al sono state soppresse le rendite per coniugi e le doppie rendite per
figli nonché la rendita completiva dell’Avs per la moglie. Dal canto suo la
rendita completiva dell'Al per la moglie è stata soppressa con la 4a revisione
Al. L'articolo 24 capoverso 3 OPP 2 aveva il tenore seguente: “i redditi della
vedova e degli orfani sono conteggiati insieme”.
Poiché con la revisione LPP è stata introdotta anche una rendita
per vedovi, per il 1. gennaio 2005 l'articolo è stato nuovamente modificato
come segue:
“i redditi dei vedovi e degli orfani sono conteggiati insieme”.
In seguito all'entrata in vigore, il 1. gennaio 2007, della legge
federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge
sull'unione domestica registrata, LUD), la disposizione dell'articolo 24
capoverso 3 OPP 2 è stata aggiornata come segue: “I redditi dei vedovi o dei
partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme”.
Da allora l'articolo in questione non è più stato modificato.
In riferimento al Suo esempio, ciò significa che:
- fino al 31 dicembre 1992 la rendita per i figli dell'AI, pari a
600 franchi, poteva essere conteggiata per metà, mentre la rendita completiva
per la moglie non poteva esserlo affatto;
- dal 1. gennaio 1993 la rendita per ì figli dell'AI e la rendita
completiva per la moglie (se ancora versata) possono essere conteggiate
interamente.
Teniamo a precisare che si tratta nella fattispecie della
disposizione legale applicabile alla previdenza professionale obbligatoria.
Rimangono riservate eventuali disposizioni regolamentari derogatorie previste
dai singoli istituti di previdenza. (…)” (doc. B)
Con lo scritto del 23 aprile 2022
l’istante si prevale inoltre anche del doc. N comprensivo di uno scambio
di email avvenuto nel febbraio/marzo 2019 con una dipendente della __________,
vertente sulla sua richiesta di ricevere la lista delle prestazioni percepite nel
corso degli anni. Nell’allegato del 10 maggio 2022 (XXIV) l’istante richiama
pure i doc. L e doc. M (lettere indirizzategli il 12 giugno 1987
rispettivamente 21 maggio 1999 dalla CV 1).
Ora, al riguardo - ribadito
nuovamente come sulla liceità delle prestazioni di invalidità versate
all’assicurato dalla CV 1 il TCA si è già pronunciato in maniera definitiva con
la sentenza 15 dicembre 2011 - la richiesta di revisione appare inammissibile,
e meglio per i motivi che seguono.
2.3.3. Innanzitutto, ricordato nuovamente
come per l’art. 25 Lptca, la revisione di una sentenza deve essere richiesta
entro 90 giorni dalla scoperta dei nuovi fatti o mezzi di prova, in casu tutte
le circostanze fatte valere rispettivamente le prove prodotte a sostegno di
tali fatti, a prescindere dalla loro rilevanza e ammissibilità nel merito, sono
state presentate intempestivamente.
In effetti, con riferimento al
doc. A, l’istante medesimo afferma, a pag. 2 e 4 della richiesta di
revisione del 10 dicembre 2021, di essere a conoscenza di tale documento (calcolo
di sovrassicurazione) già da “prima della Sentenza del Tribunale”,
ovvero dal 2007 ("che avevo già nel 2007", I).
Quanto al doc. B, l’email
in oggetto è pervenuto in data 11 agosto 2014 all’istante (il quale ne ha preso
indiscutibilmente conoscenza al più tardi quattro giorni dopo, considerato come
il 15 agosto 2014 abbia risposto alla signora __________ ringraziandola del
messaggio). In effetti, nell’istanza di revisione del 10 dicembre 2021 egli
ammette di esserne entrato in possesso nel 2014 (cfr. anche XIX pag. 19).
Analogamente è ampiamente
intempestiva la produzione dello scambio di email prodotto quale doc. N
in quanto risalente al febbraio/marzo 2019.
Il fatto, addotto con riferimento
al doc. A, che a quel tempo era per lui “impensabile intuire che
questa prova era la base di tutti i conflitti” (I pag. 4), e di aver in
sostanza realizzato la rilevanza di essa solo riordinando le sue carte, “in
modo fortuito” nel “mese di novembre 2011” (recte: 2021; XIX pag.
19), rispettivamente con riferimento al doc B, che all’epoca per lui era
stato impossibile comprendere la rilevanza del documento “a maggior ragione
se tale prova non era stata considerata nel 2014 da parte mia, ciò era dovuto
per il motivo che era impossibile immaginare che tale art. 23.4 del regolamento
CV 1 del 1985 era il medesimo articolo di cui all’art. 24 LPP/OPP 2 cpv. 3” (XIX
pag. 21; cfr. anche XXIV pag. 6), non ha manifestamente alcuna rilevanza
e non giustifica il ritardo con cui egli intende ora prevalersi di tali
documenti e dei relativi fatti che egli ne deduce, ricordato come il rimedio
straordinario della revisione non può evidentemente servire per ripresentare fatti
o mezzi di prova di cui l’interessato avrebbe potuto e dovuto prevalersi,
facendo uso della necessaria diligenza, già in precedenza (DTF 118 II 199
consid. 5, DTF 110 V 138 consid. 2).
Sia infine osservato che nella
fattispecie manifestamente non sussistono gli estremi per la restituzione dei
termini, non essendo stati fatti valere elementi che permettano di ipotizzare
che l’istante sia stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
prescritto né risulta dagli atti che egli abbia formulato richiesta di
restituzione, adducendo i motivi del ritardo, entro 30 giorni dalla cessazione
dell’impedimento, come prescritto dall’art. 14 Lptca (in relazione agli art. 24
e 25 Lptca).
2.3.4. Ma a prescindere da questa
circostanza, rettamente la CV 1 rileva come AT 1 – il quale, per quanto
possibile dedurre dai confusi allegati, si appella in particolare ai doc. A, B,
C, N, L, M per far valere non ben precisati “fatti nuovi” e/o nuovi mezzi di
prova – malgrado quanto da lui affermato, non ha addotto nuovi fatti rilevanti
che non erano conosciuti al momento della resa della pronunzia cresciuta in
giudicato di cui egli chiede ora la modifica e che, se conosciuti, avrebbero
potuto portare ad un esito differente. Nemmeno egli ha prodotto nuovi mezzi di
prova ai sensi delle citate disposizioni e dell’esposta giurisprudenza.
Quanto innanzitutto al
conteggio di cui al doc. A, tale documento era già stato prodotto nell’ambito
della procedura principale quale documento 16.6. (doc. 4). Proprio alla luce di
tale documento il TCA aveva in sede di istruttoria interpellato la Cassa circa
l’esistenza di una rendita dell'assicurazione militare, menzionata su tale
conteggio, ricevendo le relative delucidazioni con scritto della CV 1 del 13
gennaio 2011 e conteggio corretto (doc. 6 e 7). Nella pronuncia del 15 dicembre
2011 (punto 2.22) il TCA ha infatti dato atto di tale circostanza, confermando
che il conteggio era corretto.
Tale documento, oltre quindi a
non essere “nuovo” ai sensi del disciplinamento legale, concerne quindi una
circostanza, vale a dire l’addotta errata computazione di una rendita
dell’assicurazione militare nel calcolo del sovrindennizzo, pure non nuova in
quanto già oggetto di esame di questo TCA.
Un’eventuale ulteriore contestazione
in merito andava quindi semmai formulata al più tardi con l'impugnazione della sentenza
del TCA, nell’opportuna sede ricorsuale, mentre che il rimedio straordinario
della revisione è ora inammissibile.
Come dianzi ricordato infatti, in
sede di revisione i nuovi mezzi di prova devono servire a provare nuovi fatti
rilevanti o che già erano conosciuti in precedenza, ma non era stato possibile
stabilirli con certezza, malgrado la diligenza dell'interessato (DTF 118 II 199
consid. 5, 110 V 138 consid. 2). Inoltre il mezzo di prova non deve servire soltanto
all'apprezzamento dei fatti, ma anche alla determinazione degli stessi. Ciò
significa che il fatto che il Tribunale possa aver mal interpretato i fatti
conosciuti all'epoca dell'emanazione della sentenza, malgrado la presenza di
prove attinenti ai fatti essenziali, non costituisce motivo di revisione (STF
8F_6/2014 del 18.9.2014; DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2).
Anche il documento prodotto
dall’assicurato quale doc. B, e che l’istante pretende venga considerato
“come eccezione” (XXIV pag. 11), non può (a prescindere dalla sua già
indicata intempestività) essere considerato né un fatto nuovo né un nuovo mezzo
di prova giustificante la richiesta di revisione.
Trattasi in effetti
semplicemente di una presa di posizione dell’11 agosto 2014 di una giurista dell’UFAS
in merito al tenore, alla genesi e all'applicazione dell'art. 24 OPP2, in
risposta a quesiti sottopostile dall’istante.
Ora, contrariamente a quanto
ritiene l’assicurato, a tale presa di posizione dell’UFAS manifestamente non
può essere attribuito il carattere di un nuovo fatto e/o di un nuovo mezzo di
Considerandi
prova. La stessa si esaurisce in effetti essenzialmente nell’esposizione del testo
dell’art. 24 OPP2, nel riepilogo delle diverse modifiche avute dal testo di
questa normativa, con indicazione della relativa giurisprudenza del TF.
Pertanto appare evidente che
questa comunicazione non può certo essere definita come un fatto nuovo o un
mezzo nuovo di prova, poiché le leggi, le ordinanze (in concreto l’art. 24 OPP
2), e le direttive degli uffici amministrativi, così come la giurisprudenza, per
un principio fondamentale del diritto processuale (“iura novit curia”), vanno
considerati noti e conosciuti al giudice (cfr. anche STCA 30.2016.8 del
28.4.2016; cfr. anche DTF 130 III 35 consid. 5).
Del resto, l’assicurato
misconosce che i fatti e i mezzi di prova devono essere nuovi per la Cassa e
per il Tribunale, e non per l’interessato medesimo, ragione per cui a torto
insinua che qualora il Tribunale avesse usato l’attenzione da lui esigibile le conclusioni
dei precedenti giudizi avrebbero potuto essere diverse.
È in effetti superfluo precisare
che il contenuto e l’applicabilità dell’art. 24 OPP2, nelle modalità elencate
dalla giurista dell’UFAS, sono circostanze che erano ben note alla scrivente
autorità giudiziaria già al momento in cui il giudizio di cui si chiede ora la
revisione è stato emanato.
Va da sé, infine, che il breve
riferimento della giurista dell’UFAS al caso concreto (“In
riferimento al Suo esempio, ciò significa che fino al 31 dicembre 1992 la
rendita per i figli dell'AI, pari a 600 franchi, poteva essere conteggiata per
metà, mentre la rendita completiva per la moglie non poteva esserlo affatto;
dal 1. gennaio 1993 la rendita per i figli dell'AI e la rendita completiva per
la moglie (se ancora versata) possono essere conteggiate interamente”)
costituisce tutt’al più una valutazione giuridica espressa a titolo personale
dell’interessata e quindi non vincolante per il Tribunale, e questo a
prescindere dal fatto che la medesima giurista ha in ogni modo precisato che
andavano comunque riservate eventuali disposizioni regolamentari (doc. B).
Non sono quindi manifestamente
adempiuti i presupposti legali dell’art. 24 e dell’art. 25 Lptca.
E questo a prescindere dal
fatto, più volte ribadito, che il calcolo della sovrassicurazione è già stato
opportunamente trattato in sede di pronuncia del 15 dicembre 2011, nella cui
sede del resto il TCA aveva pure evidenziato come nell'ambito della procedura
principale AT 1 non avesse sostanzialmente contestato il calcolo della
sovrassicurazione con riferimento alle entrate computate (cfr. STCA 34.2010.12
del 15 dicembre 2011 al consid. 2.20). In ogni modo, se egli avesse voluto
censurare tali conclusioni l’avrebbe potuto e dovuto fare di fronte al TF.
Anche con il richiamo allo scambio
di email del 2019 (doc. N) l’istante mira dichiaratamente e nuovamente a
mettere in discussione il calcolo della sovrassicurazione operato dalla Cassa
nel corso degli anni, ovvero quindi a censurare una circostanza, quale
l’importo delle rendite versategli, già oggetto di esame definitivo da parte di
questo Tribunale e quindi non più suscettibile di riesame, in assenza di fatti
nuovi o prove nuove ai sensi della legge, quali non sono, appunto, tali
allegazioni e tali documenti.
Medesima conclusione va tratta
con riferimento agli altri documenti che l’interessato ha prodotto con la sua
istanza, in particolare i doc. C, L, M (cfr. XXIV) non
solo perché essi erano già stati prodotti in occasione delle precedenti
procedure giudiziarie, ma anche poiché essi non possono come tali essere
definiti come fatti e mezzi nuovi atti a legittimare l’istanza di revisione in
esame ai sensi della giurisprudenza esposta né quindi possono essere
riesaminati dalla medesima istanza giudicante.
Non solo infatti
l’istante non dimostra di non essere stato in grado di invocare tali mezzi di
prova nell’ambito del precedente procedimento, ma neppure rende verosimile che
le prove addotte siano da considerarsi concludenti, ossia che avrebbero potuto
condurre questo tribunale a statuire in modo diverso se ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. Sia peraltro nuovamente ricordato che non
costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe
aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal
momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione
apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto
deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di
prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (STF 8F_6/2014 del 18
settembre 2014 e 8F_13/2013 dell’11 dicembre 2013; cfr. anche STF C 223/06 del
16.
gennaio 2008, consid. 3.2; U 247/06 del 30 ottobre 2007; DTF 127 V 353 consid.
5b, 110 V 138 consid. 2 e
2a, 108 V 170 consid. 1;
cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5).
A ragione del resto la Cassa fa
valere che a prescindere da quanto precede va detto che dagli esposti assai
confusi dell’istante nemmeno appare comprensibile in che maniera i fatti che egli
vorrebbe provare con i "nuovi mezzi di prova", sarebbero rilevanti ai
sensi della succitata citata giurisprudenza e perché questi potrebbero indurre il
TCA a decidere diversamente rispetto a quanto statuito nella sentenza del 15
dicembre 2011.
2.4
Quanto alle ulteriori svariate e invero
poco comprensibili allegazioni fatte valere dall’assicurato, laddove egli
insiste nel contestare il calcolo delle prestazioni che gli sono state
versate, considerato come la Cassa abbia fatto “del suo caso assicurativo
unico e fuori da ogni norma e regola” (II pag. 1), egli non fa in sostanza altro
che mettere nuovamente in discussione l’iter che ha condotto la CV 1 a
calcolare le prestazioni a suo favore, con una serie di argomentazioni già
trattate da questo Tribunale e che comunque egli avrebbe semmai potuto e dovuto
sollevare in occasione della resa della pronuncia di cui egli oggi chiede la
revisione o, al più tardi, di fronte all’istanza di ricorso (cfr. fra
gli altri: ”anche se il tribunale, con sentenza del 15.12.2011, aveva
lasciato aperta la questione … “, “dalle legge e dalla sentenza in
questione non è chiaro se….”, XIX pag. 16).
D’altra parte, non sono
manifestamente pertinenti al tema della presente procedura le censure mosse al
collaboratore della Cassa, colpevole di svariate “malefatte”, e alla
patrocinatrice della Cassa, rea di aver messo “confusione e scompiglio”
nella vertenza, incorrendo in violazioni deontologiche (I, pag. 7).
Quanto al fatto che a suo dire
il Tribunale non avrebbe compreso le sue richieste, a seguito anche di presunte
“azioni di depistaggio” messe in campo dalla patrocinatrice della Cassa (I,
pag. 7; cfr. sopra al consid. 2.3.2), e che quindi sarebbe caduto in “errore”
rispettivamente “errore di arbitraggio” (I pag. 10, XIX pag. 17) e “sviste”
(I pag. 14; cfr. anche “se ritengo che il tribunale ha commesso un errore di
valutazione…”, XIX pag. 16; “se il tribunale avesse controllato quanto
aveva riportato la CV 1….”, XIX pag. 17) per non aver verificato quanto
riportato dalla CV 1, tale circostanza, a prescindere dalla sua evidente infondatezza,
appare in ogni modo irrilevante, poiché non costituisce motivo di
revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato
fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. La revisione non può
infatti determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli
occhi del richiedente. Occorre invece che l'apprezzamento inesatto sia la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza, circostanza questa che l’istante non è riuscito a
comprovare (cfr. sopra al consid. 2.3.1).
Inammissibili risultano infine
le richieste dell’istante intese a che il TCA obblighi la CV 1, “dando un
arco di tempo a disposizione” a rivedere i calcoli delle varie prestazioni per
giungere quindi ad una “sistemazione della rendita di invalidità a partire
dal 10.2005 in comune accordo o una soluzione di comodo, alfine di non
riprendere tutto l’incarto” (I pag. 17), rispettivamente a produrre la
lista delle rendite di invalidità da lui percepite (XIII). In effetti, considerato
quanto precede, ovvero da un lato l’inammissibilità di ogni censura riguardante
il merito della vertenza in quanto già esaurientemente e in modo definitivo
esaminato da questa Corte nell’ambito della procedura sfociata nella STCA
34.2010.12
(nella cui sede andavano semmai richiesti tali documenti), e
dall’altro l’inammissibilità della domanda di revisione, tali richieste non possono
venir accolte in quanto assolutamente irrilevanti per la definizione della
vertenza. E questo a prescindere dal fatto che nella corposa documentazione
prodotta nell’ambito della causa di cui all’incarto 34.2010.12 pure erano state
prodotte le liste delle prestazioni versate e che in ogni modo all’istante, in
quanto destinatario delle prestazioni, non dovrebbe riuscire oltremodo
difficile recuperare l’elenco dei versamenti percepiti nel corso degli anni
rispettivamente non può essere compito della Cassa ovviare e rimediare alle
disfunzioni organizzative dei propri assicurati.
2.5
L’istante ha pure formulato una
richiesta di essere convocato per un “colloquio verbale” per poter
meglio chiarire le sue ragioni, facendo valere quanto segue:
" (…) Per
questo motivo ritengo che anche se ho cercato di riportare le sviste che erano
avvenute da parte del Tribunale e per come i calcoli di sovrassicurazione in
questione devo essere considerati, visto che in precedenza il Tribunale non si
era avvenuto e anche per il fatto che presumo che un fatto del genere
probabilmente il Tribunale non lo ha mai avuto, per queste ragione ritengo che
sarebbe più opportuno che il Giudice o la persona incaricata prendesse in
considerazione che riportassi quanto ho scritto con la richiesta di revisione
con un colloquio verbale, ciò che sarebbe, a mio avviso, più breve da spiegare,
da comprendere e meno confuso di quanto può sembrare con la certezza che i
calcoli di sovrassicurazione in questione vengono presi in considerazione nel
modo corretto, anche per il fatto che sussiste una violazione importante della
quale il guadagno che ho realmente percepito sottoforma con il 1 º+2º, per ogni
anno in questione, non figura nei calcoli, ciò vuol dire che devo essere
conteggiati in modo separati.
Un altro motivo di questa richiesta, anche se l'ho riportata con
la richiesta allegata, c'è un altro errore importante che era avvenuta da parte
del Tribunale sempre dovuto a causa che la _________ aveva depistato i fatti,
che mi penalizza sulle prestazioni di invalidità attuali se il fatto non viene
chiarito. Se mi permetto di chiedere al Tribunale un riscontro verbale della
quale ritengo che non sia necessario un’aula di Tribunale ciò dovuto anche per
il fatto, che sulla base dei nuovi sviluppi che sono avvenute con le prove, mi
trovo in confusione e che non so neppure come è giusto o non è giusto e come
agire in questo caso.” (II pag. 2)
Precisando nuovamente con scritto
del 3 gennaio 2022 (V) che “Se per contro il Tribunale ritiene di respingere
la mia richiesta di revisione senza fare chiarezza in merito a causa delle
procedure o altro, mi avvalgo del diritto di essere ascoltato prima con un
ulteriore scritto, solo su ciò che era l’oggetto in questione e per quale
motivo e occorre anche in modo verbale, visto che il Tribunale in precedenza mi
aveva accuso di avere rifiutato il contradditorio”, ritenuto che “un
chiarimento che non occorre un’aula di Tribunale, vista che si tratta solo di
una questione di malintesi con la CV 1 su ciò che era oggetto di petizione e su
ciò che non era oggetto di petizione mettendo scompiglio” (V pag. 2; cfr.
ancora XXIV).
Ora, giusta
l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza
entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i
litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza
sociale (STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 47 consid. 3
pagg. 54 segg., la pubblicità del dibattimento imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento
in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta
chiara ed inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di
prima istanza; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze
di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una
richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece
se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze
probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio di
parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare
un simile obbligo (STF 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 5.3,
8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4, 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid.
4, 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3 e 9C_578/2008 del 29 maggio 2009
consid. 4.8 con riferimenti).
La
giurisprudenza ha precisato (cfr. al riguardo STF 8C_69/2020 del
21.
febbraio 2020 consid. 4.4) che secondo
il diritto convenzionale l'autorità giudiziaria può comunque rinunciare a
convocare un dibattimento esplicitamente richiesto, se la domanda di una parte
è querulatoria, se è fondata su una tattica tesa a prolungare il procedimento o
se è manifestamente abusiva. Questo discorso vale anche quando con una certa
sicurezza emerge che il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile o se
la materia in discussione è contraddistinta da un'elevata tecnicità,
circostanza di rado adempiuta nell'ambito delle assicurazioni sociali. Il
giudice vi può altresì rinunciare anche quando ammette le pretese
dell'interessato (DTF 136
I 279 consid. 1 pag.
281; STF 8C_723/2016 del 30 marzo 2017 consid. 2.3). Il giudice può ancora
rinunciare al dibattimento, se lo stesso è finalizzato o funzionale
all'assunzione di prove. Qualora l'autorità giudiziaria avesse un dubbio sulla
formulazione della domanda, essa è tenuta a interpellare la parte interessata (DTF 127
I 44 consid. 2b/bb pag.
48; STF 8C_723/2016 consid. 3.2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di indire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale di
essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 n. 1
CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
Nella concreta
evenienza, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di
indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente domandato di essere
ascoltato, se del caso anche alla presenza della controparte.
Nella misura in cui tale
richiesta sia da considerare alla stregua di una valida domanda di pubblico
dibattimento ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU, stante la chiara ed inevitabile
sorte della presente istanza e quindi la manifesta sua infondatezza per i
motivi dianzi esposti, considerato peraltro come l’istante abbia avuto svariate
possibilità di esprimere per iscritto la sua posizione e ne abbia fatto ampio e
ripetuto uso (istanza 10 dicembre 2021 di 17 pagine, scritti del 23 aprile e 10
maggio 2022 di 25 rispettivamente 14 pagine; I, XIX, XXIV), nella fattispecie si
può prescindere dall’organizzare un pubblico dibattimento (DTF 136 I 281
consid. 1, 122 V 56 consid. 3; STF 9C_684/2010 consid. 2).
D’altra parte, nella misura in
cui l’istante sollecita un “confronto” con la legale della controparte “in
forma privata” (XIX), tale iniziativa esula evidentemente da questa
procedura giudiziaria.
Laddove inoltre l’istante sembra
insistere nella richiesta a che la convenuta produca la traduzione in italiano
di taluni documenti e conteggi prodotti in tedesco o francese (XIII), la stessa
va respinta ritenuto che, visto quanto precede, tale richiesta, oltre che
intempestiva, appare manifestamente irrilevante ai fini della presente
procedura di revisione. Al riguardo va ricordato che se l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale
modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.
29.
cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente
art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
Infine, non permette esito
diverso nemmeno la censura mossa al TCA per non aver accolto la sua richiesta,
formulata nell’ambito della procedura di cui alla STCA 34.2010.12, di
nominargli un patrocinatore d’ufficio, in assenza dei presupposti di cui
all’art. 28 Lptca (per il quale “quando il Giudice ritiene che la persona
non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria
causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la
comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio”), fatto
questo che a suo dire costituirebbe una disparità di trattamento. Si tratta
infatti nuovamente di una censura avverso il precedente giudizio che andava tutt’al
più sollevata nell’opportuna sede, ovvero di fronte al Tribunale federale.
2.6
Ne discende quindi la
reiezione dell’istanza di AT 1.
Essendo
la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20
cpv. 1 Lptca), all’istante, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e
spese di giustizia.
Come già concluso
in occasione della pronuncia dell’8 giugno 2015 (STCA 34.2014.32), in effetti,
malgrado l’interessato si sia fondato su motivazioni palesemente prive
di qualsiasi fondamento, e che, alla luce delle precedenti pronunce di questo
TCA del 15 dicembre 2011 e 8 giugno 2015, il suo comportamento possa apparire
al limite del temerario,
questo
Tribunale ritiene che non vi siano (ancora) gli estremi per riconoscergli un
comportamento processuale temerario o improntato alla leggerezza passibile
d’essere sanzionato tramite il pagamento di spese di giustizia, come richiesto
dalla ___________
(cfr. DTF 128 V 133s
consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207).
Considerato
poi come nessuna indennità per ripetibili viene di regola assegnata alle
autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico così come agli
istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le
eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164), alla Cassa convenuta, benché
vincente, non sono assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’stanza
di revisione della STCA 34.2010.12, in quanto ammissibile, è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti