34.2021.4
Non ricevibilità di un'azione tendente all'accertamento della non legittimità di una modifica di regolamento (controllo astratto di norma regolamentare). Trasmissione degli atti per competenza all'autorità di vigilanza
11 giugno 2021Italiano15 min
34.2021.4
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2021.4
rg/sc
Lugano
11 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione dell’8 febbraio 2021 di
1. AT
1
Considerandi
2.
AT
2.
tutti rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1
AT
1, classe 1943, con effetto dal 1. settembre 2003 è stato posto, dietro sua
richiesta, al beneficio del pensionamento per vecchiaia al 100% da parte della __________,
ora CV 1 (in seguito: CV 1).
Con
la petizione in rassegna AT 1 e la moglie AT 2 convengono dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni l’CV 1 postulando che venga “annullata
(nei confronti degli attori e erga omnes) la modifica 8 ottobre 2020 del CdA di
CV 1 concernente l’art. 39 cpv. 2 lett. b Reg. prev. CV 1”, modifica
entrata in vigore il 1. gennaio 2021 e concernente l’ammontare della pensione
vedovile in aspettativa. Qualificando la propria petizione come “azione
costitutiva intesa all’annullamento della modifica di Regolamento” e
premettendo – dopo aver comunque evidenziato come sia dato un loro interesse
legittimo ad ottenere in caso di morte del marito una rendita vedovile non
ridotta a causa della novella legislativa e come la contestazione sia “mossa
e motivata sia nel caso specifico dei qui attori sia nell’ambito di un
controllo astratto della norma” – che in caso d’incompetenza del TCA a
statuire nel merito venga disposto “il trasferimento d’ufficio del presente
rimedio giuridico all’Autorità di vigilanza”, gli attori contestano, con
argomenti di cui verrà detto per quanto occorra nel prosieguo, la legittimità
della suddetta modifica regolamentare la quale comporterà una riduzione della
futura prestazione vedovile.
1.2
Con la risposta di causa l’istituto convenuto contesta la ricevibilità della
petizione non ritenendo soddisfatti i requisiti per un’azione di accertamento e
la petizione avendo anche ad oggetto un controllo astratto, per il quale non è
data la competen-za del tribunale giusta l’art. 73 LPP. Nel merito chiede in
ogni caso la reiezione della petizione.
1.3
In replica (spontanea) e duplica le parti si sono confermate nelle rispettive
antitetiche posizioni contestando quelle avver-se.
Quo
alla ricevibilità dell’azione, gli attori evidenziano segnatamente, con
richiami giurisprudenziali e dottrinali, la proponibilità della petizione
disponendo essi segnatamente di un “interesse considerevole e degno di
protezione” (i cui estremi sarebbero integrati dal fatto che si tratterebbe
di riduzione del 25% della futura rendita vedovile, dal “legittimo bisogno
di prevedibilità e di certezza del diritto” nonché dalla necessità di, se
del caso, “intraprendere, sin d’ora, misure correttive, per lo meno per
quanto consentano i margini dell’operatività”). Asseverano inoltre che la
contestazione non ha ad oggetto in maniera esclusiva o preponderante il
controllo astratto della nor-ma in questione. Nel merito riconfermano la
fondatezza delle argomentazioni e della richiesta di giudizio formulate in
petizione.
L’ente
previdenziale convenuto, da parte sua, ribadendo la pertinenza della
giurisprudenza richiamata in risposta di causa quo alla ricevibilità di
un’azione di accertamento e l’inammissibilità di una azione volta al controllo
astratto di una norma, ripropone nel merito la reiezione della petizione.
2.1
Secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il
ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previdenza professionale; cfr.
art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile.
2.2
A norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza,
datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima
istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni; cfr. art.
4.
Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e
sulle fondazioni, RL 6.4.8.1). Ratione materiae tale competenza è
data nella misura la contestazione ha per oggetto questioni specifiche della
previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18, 119 V 443; SZS 1995 p.
374). Rientrano principalmente nella competenza del
tribunale istituito dall'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni
assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (prestazioni di entrata e di
uscita), ai contributi previdenziali o a particolari temi riferiti per
esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105, 128 V 258, 116 V 113; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der
beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss). Rientrano pure nel campo d’applicazione materiale
dell’art. 73 LPP le pretese del lavoratore concernenti l'obbligo del datore di
lavoro di assicurare i propri dipendenti costituendo esse questioni previdenziali
in senso largo (DTF 129 V 320 con riferimenti e 122 III 59 consid. 2). Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora
la controversia non trovi fondamento giuridico nella previdenza professionale,
anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo della previdenza
(DTF 128 V 44, 258, 127 V 35, 125 V 168).
Con la prima
revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, la competenza dei
tribunali di ultima istanza cantonale ex art. 73 LPP è stata estesa anche a
controversie con istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai
sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a
controversie con istituti risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP
(art. 73 cpv. 1 lett. b LPP (liti concernenti le assicurazioni del 3° pilastro
A; cfr. Messaggio sulla 1a revisione della LPP, FF 2000 p. 2386;
cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655 p. 628). Infine,
l’art. 73 cpv. 1 lett. c e d LPP ha introdotto la competenza del tribunale
cantonale anche per controversie riguardanti la responsabilità giusta l’art. 52
LPP nonché il regresso ai sensi dell’art. 56a LPP.
L'art.
73.
cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (RDAT
I-1994 p. 198; DTF 128 V 48, 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320, 115 V 372; SZS
1992.
p. 234 e 294; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, all’art. 73 n. 22 p.
277; Stauffer, op. cit., p. 735; Meyer, "Die Rechtswege nach dem BVG"
in RDS 1987 I p. 614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP, p.
401; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS
1983.
p. 183). Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la
giurisprudenza sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in
materia amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RCC 1990 p. 469 e 1989 p.
33-34) e in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110 II 253; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n° 1.3.2.8 ad art. 43
LOG), tale azione è tuttavia proponibile solo se l’istante si avvale di un
interesse degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto
giuridico litigioso (Vetter-Screiber, Berufliche Vorsorge, all’art. 73 n. 22 p.
277; DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320).
Un
interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e
immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373 e 114 V 202-203). L'esistenza di un
interesse degno di protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in
ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o
all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere
delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un
pregiudizio da questo fatto (STF B 42/05 del 20 settembre 2005 e riferimenti;
DTF 122 III 282, 118 V 102; SZS 1992 p. 234; B 37/04 del 26 aprile 2005). Al
contrario, non sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di
accertamento è volta all'esame astratto o teorico di norme previdenziali
(RDAT I-1993 pag. 233ss; DTF 110 Ib 215, 108 Ib 22; Gossweiler, Die Verfügung
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 32-33; Rinow-Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, § 36 B III, pag. 109;
Grisel, Traité de droit administratif, pag. 867; l'interesse degno di
protezione fa pure difetto quando è proponibile un'azione condannatoria, DTF
128.
V 48 consid. 3a, 120 V 302 consid. 2a, RDAT I 1994
p. 199).
La
procedura d’azione di cui all’art. 73 LPP – applicabile anche agli istituti di
previdenza di diritto pubblico (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 2346 p.
775) – non permette
infatti un controllo astratto delle
disposizioni regolamentari emanate da un istituto di previdenza in virtù
dell’art. 50 cpv. 1 LPP, il giudice delle assicurazioni sociali avendo
unicamente la possibilità, in occasione dell’esame di un caso concreto di
esaminare a titolo pregiudiziale la validità o la legalità materiale di
disposizioni statutarie o regolamentari (cosiddetto controllo accessorio o in
via d’eccezione), non senza ricordare che in tale ambito può essere anche fatta
valere la violazione di norme di procedura al momento dell’adozione o della
modifica di norme statutarie o regolamentari (DTF 119 V 195 consid. 3b, 115 V
373.
consid. 3, 112 Ia 183 consid. 2ss; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004; Stauffer,
Die berufliche Vorsorge, in: Stauffer/Cardinaux (ed.), Rechsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 62 p. 223, ad art.
73.
n. 2.21 p. 265 e n. 5 p. 272 con riferimenti; Vetter-Schreiber, BVG/FZG
Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 24 p. 277 con riferimenti).
La verifica della
conformità delle disposizioni regolamentari (emanate da un istituto di
previdenza giusta l’art. 50 LPP) alle prescrizioni legali spetta giusta l’art.
62.
cpv. 1 lett. a LPP all’au-torità di vigilanza (cui compete per altro anche
l’esame della conformità dei regolamenti alla costituzione ed in particolare ai
diritti costituzionali dei lavoratori; STF 2P.324/1994 dell’11 novembre 1997
consid. 1b; sul potere d’esame e d’intervento dell’autorità di vigilanza
nell’ambito dell’esame di regolamenti cfr. in particolare DTF 135 I 32ss,
consid. 3.2.2 con riferimenti), ritenuto che litigi aventi per oggetto
esclusivo o principale il controllo astratto di norme regolamentari rientrano
nella sfera di competenza delle autorità previste all’art. 74 LPP (decisioni
dell’autorità di vigilanza impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo
federale; DTF 135 I 32s consid. 3.2.2, 119 V 195; Stauffer, op. cit. (Rechtsprechung),
ad art. 73 p. 272 n. 5 con riferimenti, ad art. 74 p. 290; Meyer-Blaser, in SZS
2000.
p. 318; STF 2A.214/1994 del 31 marzo 1995 consid. 1c). Il legislatore ha
voluto in tal modo evitare che gli interessati abbiano la possibilità di
ottenere sistematicamente, in occasione di una modi-fica di statuto o di
regolamento, un controllo giudiziario secon-do l’art. 73 LPP (DTF 119 V 198
consid. 3b/bb; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004 consid. 2.3; sulla denuncia (Ausichtsbeschwerde)
all’autorità di vigilanza comprendente anche la contestazione di provvedimenti
degli istituti di previdenza nella procedura di controllo astratto delle norme
cfr. Meyer-Blaser, in SZS 2000 p. 314 con riferimenti e Vetter-Schreiber,
BVG/ FZG Kommentar, 2013, ad art. 62 n. 15ss p. 236).
2.3
Nel
caso in disamina gli attori contestano la modifica dell’art. 39 cpv. 2 lett. b
del Regolamento di previdenza CV 1 entrata in vigore il 1. gennaio 2021. A
mente degli attori, in quanto arbitraria, lesiva del principio di parità di
trattamento e dei dettami della LPP e adottata in violazione delle norme sulla
competenza, questa modifica comporta un’inammissibile riduzione della futura
possibile rendita vedovile di spettanza di AT 2. Essi, come visto, chiedono quindi
che detta modifica venga annullata poiché non conforme al diritto (“cantonale
e superiore”) e alla giurisprudenza.
Nel
caso in esame, la domanda attorea configura un’azione di accertamento volta a
far costatare la non legittimità della menzionata modifica di regolamento e –
per i motivi in appresso – ha per oggetto precipuamente (se non addirittura
esclusivamente) il controllo astratto di una norma regolamentare (il fatto che,
come asseverano gli attori, “la contestazione è mossa e motivata” oltre
che “nell’ambito di un controllo astratto della norma” anche “nel
caso specifico dei qui attori” non è circostanza idonea a modificare la
natura del litigio, ogni norma avendo potenziali ripercussioni su situazioni o
eventi futuri).
In
DTF 115 V 368, in una fattispecie avente ad oggetto l’accertamento dei diritti
che spetterebbero al congiunto superstite di sesso maschile in caso di decesso
della moglie (assicurata) e nella quale era contestata la legittimità del
disciplinamento previdenziale cantonale (ticinese), l’Alta Corte ha infatti già
avuto modo di stabilire – dopo aver ricordato come debba essere percorsa
la via dell’art. 74 LPP (ricorso all’autorità di vigilanza) ogni qual volta
l’accertamento richiesto presuppone esclusivamente o perlomeno principalmente
l’esame astratto di una determinata norma – che in quel caso
l’accertamento dei diritti del marito in caso di decesso della moglie presupponeva
“essenzialmente l’esame del tema della conformità alla legge del
disciplinamento cantonale sulla Cassa pensioni, ossia un controllo astratto
delle norme entranti in considerazione, questione questa da sottoporre
all’autorità cantonale di vigilanza ai sensi della procedura degli art. 62 cpv.
1.
e 74 LPP ” (cfr. consid. 3 e 4).
La
DTF 115 V 224 richiamata dalle parti concerneva invece un evento assicurato già
insorto (pensionamento per invalidità). La normativa applicabile (che non
prevedeva la tredicesima mensilità sul supplemento per i figli di pensionati
invalidi) era stata messa in discussione anche per le prestazioni in epoca
futura, per il che era stata ammessa dal Tribunale la domanda di accertamento
di diritti futuri (1988) dipendenti dal riconoscimento o meno di quelli
litigiosi riguardanti l’evento già realizzatosi (1987), ciò che non corrisponde
all’evidenza al caso che qui ci occupa.
La
STF B 37/04 del 26 aprile 2005 richiamata dagli attori non è di alcun rilievo
ai fini del giudizio odierno. In essa il TF ha segnatamente riconosciuto un
interesse degno di protezione alla costatazione, da parte di un assicurato di
58.
anni, dell’ammontare della rendita al momento (non ancora sopraggiunto)
dell’età di pensionamento, senza che si ponesse in alcun modo il tema del
controllo astratto di una norma
(anche nella STCA 34.2014.18 del 2
giugno 2015, per esempio, il TCA ha ammesso l’esistenza di un interesse degno
di protezione all’accertamento di diritti futuri (ammontare della rendita di
vec- chiaia) da determinarsi sulla base della normativa in vigore di cui non
era stata messa in discussione la legittimità e di cui non era quindi stato
chiesto un controllo astratto).
2.4
Stanti
le considerazioni che precedono, la presente petizione, avente (per lo meno)
principalmente ad oggetto il controllo astratto da parte dello scrivente
tribunale di una modifica di regolamento operata dall’istituto di previdenza
convenuto, non può che essere dichiarata irricevibile, l’esame della conformità
di detta modifica potrà se del caso essere effettuato secondo l’art. 73 LPP
solo a titolo accessorio (cfr. supra) nell’ambito di una futura eventuale
richiesta di prestazioni derivanti dall’art. 39 cpv.. 2 lett. b Regolamento di
previdenza CV 1, nel caso (concreto) in cui divenisse cioè attuale un diritto alla
prestazione vedovile.
Considerato
che in lite è la modifica di regolamento e il controllo astratto di norme
regolamentari competendo, come detto, all’autorità di vigilanza ai sensi degli
artt. 62 cpv. 1 e 74 LPP, gli atti della presente procedura – richiamato
il principio generale del diritto amministrativo, valido
anche nell’ambito delle assicurazioni sociali, secondo cui l’autorità incompetente
deve trasmettere d’ufficio la vertenza a quella competente
(STFA
B 10/02 del 19 novembre 2002; DTF 115 V 375; Zünd/Pfiffner
Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgesetz des Kantons Zürich,
2009, § 2 n. 14, § 9 n. 8) – vengono trasmessi all’autorità di vigilanza
cui è sottoposto l’CV 1, ossia all’Autorità di vigilanza sulle fondazioni e
LPP della Svizzera orientale.
2.5
La procedura è gratuita
(art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
All’istituto
previdenziale convenuto, peraltro non patrocinato in causa, non vengono
assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale,
nessuna indennità per ripetibili è infatti di
regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto
pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid.
4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa
si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il
comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o
quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non
corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore litigioso
elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono
ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V
133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p.
278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è irricevibile.
2.- Gli
atti vengono trasmessi all’Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP
della Svizzera orientale, Muralto per i suoi incombenti.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti