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Decisione

34.2021.4

Non ricevibilità di un'azione tendente all'accertamento della non legittimità di una modifica di regolamento (controllo astratto di norma regolamentare). Trasmissione degli atti per competenza all'autorità di vigilanza

11 giugno 2021Italiano15 min

34.2021.4

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n.

Fatti

34.2021.4

rg/sc

Lugano

11 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione dell’8 febbraio 2021 di

1. AT

1

Considerandi

2.

AT

2.

tutti rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1

AT

1, classe 1943, con effetto dal 1. settembre 2003 è stato posto, dietro sua

richiesta, al beneficio del pensionamento per vecchiaia al 100% da parte della __________,

ora CV 1 (in seguito: CV 1).

Con

la petizione in rassegna AT 1 e la moglie AT 2 convengono dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni l’CV 1 postulando che venga “annullata

(nei confronti degli attori e erga omnes) la modifica 8 ottobre 2020 del CdA di

CV 1 concernente l’art. 39 cpv. 2 lett. b Reg. prev. CV 1”, modifica

entrata in vigore il 1. gennaio 2021 e concernente l’ammontare della pensione

vedovile in aspettativa. Qualificando la propria petizione come “azione

costitutiva intesa all’annullamento della modifica di Regolamento” e

premettendo – dopo aver comunque evidenziato come sia dato un loro interesse

legittimo ad ottenere in caso di morte del marito una rendita vedovile non

ridotta a causa della novella legislativa e come la contestazione sia “mossa

e motivata sia nel caso specifico dei qui attori sia nell’ambito di un

controllo astratto della norma” – che in caso d’incompetenza del TCA a

statuire nel merito venga disposto “il trasferimento d’ufficio del presente

rimedio giuridico all’Autorità di vigilanza”, gli attori contestano, con

argomenti di cui verrà detto per quanto occorra nel prosieguo, la legittimità

della suddetta modifica regolamentare la quale comporterà una riduzione della

futura prestazione vedovile.

1.2

Con la risposta di causa l’istituto convenuto contesta la ricevibilità della

petizione non ritenendo soddisfatti i requisiti per un’azione di accertamento e

la petizione avendo anche ad oggetto un controllo astratto, per il quale non è

data la competen-za del tribunale giusta l’art. 73 LPP. Nel merito chiede in

ogni caso la reiezione della petizione.

1.3

In replica (spontanea) e duplica le parti si sono confermate nelle rispettive

antitetiche posizioni contestando quelle avver-se.

Quo

alla ricevibilità dell’azione, gli attori evidenziano segnatamente, con

richiami giurisprudenziali e dottrinali, la proponibilità della petizione

disponendo essi segnatamente di un “interesse considerevole e degno di

protezione” (i cui estremi sarebbero integrati dal fatto che si tratterebbe

di riduzione del 25% della futura rendita vedovile, dal “legittimo bisogno

di prevedibilità e di certezza del diritto” nonché dalla necessità di, se

del caso, “intraprendere, sin d’ora, misure correttive, per lo meno per

quanto consentano i margini dell’operatività”). Asseverano inoltre che la

contestazione non ha ad oggetto in maniera esclusiva o preponderante il

controllo astratto della nor-ma in questione. Nel merito riconfermano la

fondatezza delle argomentazioni e della richiesta di giudizio formulate in

petizione.

L’ente

previdenziale convenuto, da parte sua, ribadendo la pertinenza della

giurisprudenza richiamata in risposta di causa quo alla ricevibilità di

un’azione di accertamento e l’inammissibilità di una azione volta al controllo

astratto di una norma, ripropone nel merito la reiezione della petizione.

2.1

Secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il

ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previdenza professionale; cfr.

art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile.

2.2

A norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza,

datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima

istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni; cfr. art.

4.

Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e

sulle fondazioni, RL 6.4.8.1). Ratione materiae tale competenza è

data nella misura la contestazione ha per oggetto questioni specifiche della

previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18, 119 V 443; SZS 1995 p.

374). Rientrano principalmente nella competenza del

tribunale istituito dall'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni

assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (prestazioni di entrata e di

uscita), ai contributi previdenziali o a particolari temi riferiti per

esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105, 128 V 258, 116 V 113; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der

beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss). Rientrano pure nel campo d’applicazione materiale

dell’art. 73 LPP le pretese del lavoratore concernenti l'obbligo del datore di

lavoro di assicurare i propri dipendenti costituendo esse questioni previdenziali

in senso largo (DTF 129 V 320 con riferimenti e 122 III 59 consid. 2). Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora

la controversia non trovi fondamento giuridico nella previdenza professionale,

anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo della previdenza

(DTF 128 V 44, 258, 127 V 35, 125 V 168).

Con la prima

revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, la competenza dei

tribunali di ultima istanza cantonale ex art. 73 LPP è stata estesa anche a

controversie con istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai

sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a

controversie con istituti risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP

(art. 73 cpv. 1 lett. b LPP (liti concernenti le assicurazioni del 3° pilastro

A; cfr. Messaggio sulla 1a revisione della LPP, FF 2000 p. 2386;

cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655 p. 628). Infine,

l’art. 73 cpv. 1 lett. c e d LPP ha introdotto la competenza del tribunale

cantonale anche per controversie riguardanti la responsabilità giusta l’art. 52

LPP nonché il regresso ai sensi dell’art. 56a LPP.

L'art.

73.

cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (RDAT

I-1994 p. 198; DTF 128 V 48, 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320, 115 V 372; SZS

1992.

p. 234 e 294; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, all’art. 73 n. 22 p.

277; Stauffer, op. cit., p. 735; Meyer, "Die Rechtswege nach dem BVG"

in RDS 1987 I p. 614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP, p.

401; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS

1983.

p. 183). Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la

giurisprudenza sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in

materia amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RCC 1990 p. 469 e 1989 p.

33-34) e in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110 II 253; Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n° 1.3.2.8 ad art. 43

LOG), tale azione è tuttavia proponibile solo se l’istante si avvale di un

interesse degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto

giuridico litigioso (Vetter-Screiber, Berufliche Vorsorge, all’art. 73 n. 22 p.

277; DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320).

Un

interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e

immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373 e 114 V 202-203). L'esistenza di un

interesse degno di protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in

ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o

all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere

delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un

pregiudizio da questo fatto (STF B 42/05 del 20 settembre 2005 e riferimenti;

DTF 122 III 282, 118 V 102; SZS 1992 p. 234; B 37/04 del 26 aprile 2005). Al

contrario, non sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di

accertamento è volta all'esame astratto o teorico di norme previdenziali

(RDAT I-1993 pag. 233ss; DTF 110 Ib 215, 108 Ib 22; Gossweiler, Die Verfügung

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 32-33; Rinow-Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, § 36 B III, pag. 109;

Grisel, Traité de droit administratif, pag. 867; l'interesse degno di

protezione fa pure difetto quando è proponibile un'azione condannatoria, DTF

128.

V 48 consid. 3a, 120 V 302 consid. 2a, RDAT I 1994

p. 199).

La

procedura d’azione di cui all’art. 73 LPP – applicabile anche agli istituti di

previdenza di diritto pubblico (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 2346 p.

775) – non permette

infatti un controllo astratto delle

disposizioni regolamentari emanate da un istituto di previdenza in virtù

dell’art. 50 cpv. 1 LPP, il giudice delle assicurazioni sociali avendo

unicamente la possibilità, in occasione dell’esame di un caso concreto di

esaminare a titolo pregiudiziale la validità o la legalità materiale di

disposizioni statutarie o regolamentari (cosiddetto controllo accessorio o in

via d’eccezione), non senza ricordare che in tale ambito può essere anche fatta

valere la violazione di norme di procedura al momento dell’adozione o della

modifica di norme statutarie o regolamentari (DTF 119 V 195 consid. 3b, 115 V

373.

consid. 3, 112 Ia 183 consid. 2ss; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004; Stauffer,

Die berufliche Vorsorge, in: Stauffer/Cardinaux (ed.), Rechsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 62 p. 223, ad art.

73.

n. 2.21 p. 265 e n. 5 p. 272 con riferimenti; Vetter-Schreiber, BVG/FZG

Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 24 p. 277 con riferimenti).

La verifica della

conformità delle disposizioni regolamentari (emanate da un istituto di

previdenza giusta l’art. 50 LPP) alle prescrizioni legali spetta giusta l’art.

62.

cpv. 1 lett. a LPP all’au-torità di vigilanza (cui compete per altro anche

l’esame della conformità dei regolamenti alla costituzione ed in particolare ai

diritti costituzionali dei lavoratori; STF 2P.324/1994 dell’11 novembre 1997

consid. 1b; sul potere d’esame e d’intervento dell’autorità di vigilanza

nell’ambito dell’esame di regolamenti cfr. in particolare DTF 135 I 32ss,

consid. 3.2.2 con riferimenti), ritenuto che litigi aventi per oggetto

esclusivo o principale il controllo astratto di norme regolamentari rientrano

nella sfera di competenza delle autorità previste all’art. 74 LPP (decisioni

dell’autorità di vigilanza impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo

federale; DTF 135 I 32s consid. 3.2.2, 119 V 195; Stauffer, op. cit. (Rechtsprechung),

ad art. 73 p. 272 n. 5 con riferimenti, ad art. 74 p. 290; Meyer-Blaser, in SZS

2000.

p. 318; STF 2A.214/1994 del 31 marzo 1995 consid. 1c). Il legislatore ha

voluto in tal modo evitare che gli interessati abbiano la possibilità di

ottenere sistematicamente, in occasione di una modi-fica di statuto o di

regolamento, un controllo giudiziario secon-do l’art. 73 LPP (DTF 119 V 198

consid. 3b/bb; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004 consid. 2.3; sulla denuncia (Ausichtsbeschwerde)

all’autorità di vigilanza comprendente anche la contestazione di provvedimenti

degli istituti di previdenza nella procedura di controllo astratto delle norme

cfr. Meyer-Blaser, in SZS 2000 p. 314 con riferimenti e Vetter-Schreiber,

BVG/ FZG Kommentar, 2013, ad art. 62 n. 15ss p. 236).

2.3

Nel

caso in disamina gli attori contestano la modifica dell’art. 39 cpv. 2 lett. b

del Regolamento di previdenza CV 1 entrata in vigore il 1. gennaio 2021. A

mente degli attori, in quanto arbitraria, lesiva del principio di parità di

trattamento e dei dettami della LPP e adottata in violazione delle norme sulla

competenza, questa modifica comporta un’inammissibile riduzione della futura

possibile rendita vedovile di spettanza di AT 2. Essi, come visto, chiedono quindi

che detta modifica venga annullata poiché non conforme al diritto (“cantonale

e superiore”) e alla giurisprudenza.

Nel

caso in esame, la domanda attorea configura un’azione di accertamento volta a

far costatare la non legittimità della menzionata modifica di regolamento e –

per i motivi in appresso – ha per oggetto precipuamente (se non addirittura

esclusivamente) il controllo astratto di una norma regolamentare (il fatto che,

come asseverano gli attori, “la contestazione è mossa e motivata” oltre

che “nell’ambito di un controllo astratto della norma” anche “nel

caso specifico dei qui attori” non è circostanza idonea a modificare la

natura del litigio, ogni norma avendo potenziali ripercussioni su situazioni o

eventi futuri).

In

DTF 115 V 368, in una fattispecie avente ad oggetto l’accertamento dei diritti

che spetterebbero al congiunto superstite di sesso maschile in caso di decesso

della moglie (assicurata) e nella quale era contestata la legittimità del

disciplinamento previdenziale cantonale (ticinese), l’Alta Corte ha infatti già

avuto modo di stabilire – dopo aver ricordato come debba essere percorsa

la via dell’art. 74 LPP (ricorso all’autorità di vigilanza) ogni qual volta

l’accertamento richiesto presuppone esclusivamente o perlomeno principalmente

l’esame astratto di una determinata norma – che in quel caso

l’accertamento dei diritti del marito in caso di decesso della moglie presupponeva

“essenzialmente l’esame del tema della conformità alla legge del

disciplinamento cantonale sulla Cassa pensioni, ossia un controllo astratto

delle norme entranti in considerazione, questione questa da sottoporre

all’autorità cantonale di vigilanza ai sensi della procedura degli art. 62 cpv.

1.

e 74 LPP ” (cfr. consid. 3 e 4).

La

DTF 115 V 224 richiamata dalle parti concerneva invece un evento assicurato già

insorto (pensionamento per invalidità). La normativa applicabile (che non

prevedeva la tredicesima mensilità sul supplemento per i figli di pensionati

invalidi) era stata messa in discussione anche per le prestazioni in epoca

futura, per il che era stata ammessa dal Tribunale la domanda di accertamento

di diritti futuri (1988) dipendenti dal riconoscimento o meno di quelli

litigiosi riguardanti l’evento già realizzatosi (1987), ciò che non corrisponde

all’evidenza al caso che qui ci occupa.

La

STF B 37/04 del 26 aprile 2005 richiamata dagli attori non è di alcun rilievo

ai fini del giudizio odierno. In essa il TF ha segnatamente riconosciuto un

interesse degno di protezione alla costatazione, da parte di un assicurato di

58.

anni, dell’ammontare della rendita al momento (non ancora sopraggiunto)

dell’età di pensionamento, senza che si ponesse in alcun modo il tema del

controllo astratto di una norma

(anche nella STCA 34.2014.18 del 2

giugno 2015, per esempio, il TCA ha ammesso l’esistenza di un interesse degno

di protezione all’accertamento di diritti futuri (ammontare della rendita di

vec- chiaia) da determinarsi sulla base della normativa in vigore di cui non

era stata messa in discussione la legittimità e di cui non era quindi stato

chiesto un controllo astratto).

2.4

Stanti

le considerazioni che precedono, la presente petizione, avente (per lo meno)

principalmente ad oggetto il controllo astratto da parte dello scrivente

tribunale di una modifica di regolamento operata dall’istituto di previdenza

convenuto, non può che essere dichiarata irricevibile, l’esame della conformità

di detta modifica potrà se del caso essere effettuato secondo l’art. 73 LPP

solo a titolo accessorio (cfr. supra) nell’ambito di una futura eventuale

richiesta di prestazioni derivanti dall’art. 39 cpv.. 2 lett. b Regolamento di

previdenza CV 1, nel caso (concreto) in cui divenisse cioè attuale un diritto alla

prestazione vedovile.

Considerato

che in lite è la modifica di regolamento e il controllo astratto di norme

regolamentari competendo, come detto, all’autorità di vigilanza ai sensi degli

artt. 62 cpv. 1 e 74 LPP, gli atti della presente procedura – richiamato

il principio generale del diritto amministrativo, valido

anche nell’ambito delle assicurazioni sociali, secondo cui l’autorità incompetente

deve trasmettere d’ufficio la vertenza a quella competente

(STFA

B 10/02 del 19 novembre 2002; DTF 115 V 375; Zünd/Pfiffner

Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgesetz des Kantons Zürich,

2009, § 2 n. 14, § 9 n. 8) – vengono trasmessi all’autorità di vigilanza

cui è sottoposto l’CV 1, ossia all’Autorità di vigilanza sulle fondazioni e

LPP della Svizzera orientale.

2.5

La procedura è gratuita

(art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

All’istituto

previdenziale convenuto, peraltro non patrocinato in causa, non vengono

assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale,

nessuna indennità per ripetibili è infatti di

regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto

pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid.

4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa

si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il

comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o

quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non

corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore litigioso

elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono

ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V

133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p.

278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è irricevibile.

2.- Gli

atti vengono trasmessi all’Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP

della Svizzera orientale, Muralto per i suoi incombenti.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti