34.2021.6
Azione creditoria (petizione) dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro (DL) che non ha versato i controbuti LPP (art. 66 LPP). Petizione accolta con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF)
10 maggio 2021Italiano9 min
competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art.
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2021.6
rg/gm
Lugano
10 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 26 febbraio 2021 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
ritenuto in fatto
e considerato in
diritto
1.1
Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della
società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della
previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 22’315 oltre interessi al 5%
dal gennaio 2021, di fr. 55 per interessi e delle “spese del presente
precetto”. Chiede al-tresì il rigetto dell’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e
ripetibili.
1.2 Parte
convenuta non ha presentato la risposta di causa, e ciò nonostante la
fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca
(cfr. II, III).
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà del-l’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la
competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art.
73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed
avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte
di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von
Eidgenössischen Versicherungs-gericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,
in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.2 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p.
2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla
scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.3
Considerandi
2.3.1
Con
la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. giugno 2019
la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi
dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e
versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto
d’affiliazione, doc. A/1). Le persone assicurate, i salari assicurati, il
finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc.
A/3-4; cfr. Piano di previdenza in doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt.
5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e
all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di
interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei
contributi.
Dalla
documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in
quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e
regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento (con
effetto al 31 gennaio 2021) del contratto d’adesione, scioglimento avvenuto
dopo disdetta da parte della fondazione (doc. A/2) in corretta applicazione
dell’art. 7.3 del contratto.
Dall’estratto
conto 19 febbraio 2021 di cui al doc. A/5 prodotto dalla fondazione attrice e che
considera i movimenti di dare e a-vere sino al 19 febbraio 2021 risulta un
importo complessivo scoperto per contributi e interessi di fr. 19'424.60.
A
ciò si aggiungono le spese, le quali vanno ammesse nella misura in cui
contemplate nel regolamento dei costi e documentate (DTF 117 II 258). Nel caso
in disamina trattasi dei costi documentati di diffida per complessivi fr. 900
(cfr. doc. A/6.1, A/6.2, A/6.3) e dei “costi esecuzione” di fr. 500
(cfr. doc. A/7) entrambi previsti all’art. 2 Regolamento dei costi (sub doc.
A/1). Gli ulteriori importi di fr. 500 e fr. 73.30 per “costi esecuz.
e fallim.” addebitati il 17 dicembre 2019 rispettivamente il 12 febbraio
2020.
[cfr. estratto conto sub doc. A/5] non trovano riscontro alcuno agli atti
e non possono pertanto essere riconosciuti in quanto non documentati (nella
misura in cui trattasi di anticipo delle spe-se d’esecuzione, l’importo di fr.
73.30
non può essere in ogni ca-so riconosciuto trattandosi di spesa che segue
le sorti dell’esecuzione in quanto accessorio del credito e che non necessita
di una pronuncia giudiziaria nel merito; DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24
gennaio 2007).
La
richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello
legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2
LPP, sui contributi non pagati alla scaden-za l'istituto di previdenza può
infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler,
op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).
2.3.2
Sulla
scorta di quanto precede, il credito spettante alla fondazione attrice nei
confronti della società convenuta va complessi-vamente cifrato in fr. 20'824.60
(19'424.60 + 500 + 900 con interessi di mora al 5% dal 20 gennaio 2021 su
20'324.60 (e non, come indicato in petizione, in complessivi fr. 22'315.90 con
interessi al 5% dal 20 gennaio 2021 e interessi di fr. 55).
2.4
La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo del-l'opposizione
al PE n. __________ del 22 gennaio 2021 dell’UE di __________ merita
accoglimento.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover e-sperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua
la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del
credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales,
1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata
giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordi-naria (che può essere a
seconda della natura del credito il giudi-ce civile o il giudice amministrativo
e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni)
faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il
petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la
parte del credito riconosciuto.
2.5
La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1
Lptca).
A
parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate
ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna
indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata
alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche
per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica
eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito
con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame
– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole
impiego di tempo e gli sforzi profusi so-no ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110
V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente
accolta.
§ La CV 1 è condannata
a versare a AT 1 la somma di fr. 20'824.60 oltre interessi al 5% dal 20
gennaio 2021 su fr. 20'324.60.
§§ È
rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del
22 gennaio 2021 dell’UE di __________ per l’importo di
fr. 20'824.60 oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 2021 su fr.
20'324.60.
2.- Non si prelevano
tasse e spese di giustizia.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti