34.2021.7
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio
11 maggio 2021Italiano9 min
34.2021.7
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2021.7
RG/sc
Lugano
11
maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa deferitagli il 1. marzo 2021 dalla
Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
Considerandi
2.
AT
2.
a
1.
CV
1.
2.
CV
2.
in materia di conguaglio della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 7 gennaio 2021, passata in giudicato, il Pretore aggiunto del
Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 23
giugno 2006 tra CV 1 e AT 1. Al punto n. 2 del dispositivo il Pretore aggiunto ha,
tra l’altro, omologato l’accordo in cui le parti hanno stabilito “la
suddivisione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita maturate durante il
matrimonio in applicazione degli art 122-123 CC” (cfr. I).
1.2
Il
1.
marzo 2021 il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati (AT 2, __________ e CV 2) di
determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni
necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole
risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr.
IV-XV) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio.
2.3
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Dies ad quem per
il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122
CC), nella fattispecie il 12 dicembre 2019.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la cau-sa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudi-ce impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede so-no
le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
Dalla documentazione acquisita agli
atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che al momento del matrimonio (23
giugno 2006) AT 1 disponeva di un avere previdenziale di fr. 79'625.95 mentre
che alla data determinante per il riparto (12 dicembre
2019) disponeva presso AT 2 di un avere divisibile di fr. 471’813.25 (cfr. V-1). Aumentato ex art. 22a cpv. 1 LFLP degli interessi sino al divorzio,
l’avere presente al matrimonio è stato (correttamente) cifrato dall’istituto di
previdenza interessato in fr. 100'262.60 (cfr. IV-1). Per il che, l’avere
accumulato da AT 1
durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta
a fr. 371'550.65.
Dal fascicolo emerge che CV 1
– che al momento del matrimonio incontestatamente non disponeva di alcun avere
previdenziale – alla data del promovimento della procedura di divorzio deteneva
invece una prestazione d’uscita di fr. 7'164.70 presso __________ (cfr. XII),
la quale nel novembre 2020 ha trasferito l’intero avere di spettanza
dell’assicurata (nel frattempo aumentato a fr. 7’363) su un conto di libero
passaggio della CV 2 che attualmente presenta un saldo di fr. 7'426.77 (valuta
7.
gennaio 2021; cfr. IX, X).
Stante quanto sopra, richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1),
considerati i rispettivi summenzionati averi previdenziali accumulati in
costanza di matrimonio, a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF
129.
V 254) un accredito di fr. 182’193 ([371'550.65 - 7'164.70] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne consegue che,
nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione
tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 182’193 dovrà essere trasferito a favore di CV 1 sul conto di libero
passaggio ad essa intestato presso la CV 2 unitamente
agli interessi compensativi –
al tasso minimo (per quanto
concer-ne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di
cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo dal 12 dicembre 2019 sino al
momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;
STF B 73/02 dell’8
aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003;
Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STF B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 371'550.65.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1
durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 7'164.70.
3.- È
fatto ordine a AT 2 di versare a favore di CV 1, sul conto
di libero passaggio n. __________ presso la CV 1, l’importo di fr. 182’193 oltre
interessi compensativi dal 12 dicembre 2019.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti