Lexipedia

Decisione

34.2021.7

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio

11 maggio 2021Italiano9 min

34.2021.7

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

34.2021.7

RG/sc

Lugano

11

maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa deferitagli il 1. marzo 2021 dalla

Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1. AT

1

1 rappr. da: RA 1

Considerandi

2.

AT

2.

a

1.

CV

1.

2.

CV

2.

in materia di conguaglio della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 7 gennaio 2021, passata in giudicato, il Pretore aggiunto del

Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 23

giugno 2006 tra CV 1 e AT 1. Al punto n. 2 del dispositivo il Pretore aggiunto ha,

tra l’altro, omologato l’accordo in cui le parti hanno stabilito “la

suddivisione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita maturate durante il

matrimonio in applicazione degli art 122-123 CC” (cfr. I).

1.2

Il

1.

marzo 2021 il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente

Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a

cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

di previdenza e di libero passaggio interessati (AT 2, __________ e CV 2) di

determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni

necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole

risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr.

IV-XV) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio.

2.3

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122

CC), nella fattispecie il 12 dicembre 2019.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la cau-sa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudi-ce impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede so-no

le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le

divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

Dalla documentazione acquisita agli

atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che al momento del matrimonio (23

giugno 2006) AT 1 disponeva di un avere previdenziale di fr. 79'625.95 mentre

che alla data determinante per il riparto (12 dicembre

2019) disponeva presso AT 2 di un avere divisibile di fr. 471’813.25 (cfr. V-1). Aumentato ex art. 22a cpv. 1 LFLP degli interessi sino al divorzio,

l’avere presente al matrimonio è stato (correttamente) cifrato dall’istituto di

previdenza interessato in fr. 100'262.60 (cfr. IV-1). Per il che, l’avere

accumulato da AT 1

durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta

a fr. 371'550.65.

Dal fascicolo emerge che CV 1

– che al momento del matrimonio incontestatamente non disponeva di alcun avere

previdenziale – alla data del promovimento della procedura di divorzio deteneva

invece una prestazione d’uscita di fr. 7'164.70 presso __________ (cfr. XII),

la quale nel novembre 2020 ha trasferito l’intero avere di spettanza

dell’assicurata (nel frattempo aumentato a fr. 7’363) su un conto di libero

passaggio della CV 2 che attualmente presenta un saldo di fr. 7'426.77 (valuta

7.

gennaio 2021; cfr. IX, X).

Stante quanto sopra, richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1),

considerati i rispettivi summenzionati averi previdenziali accumulati in

costanza di matrimonio, a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF

129.

V 254) un accredito di fr. 182’193 ([371'550.65 - 7'164.70] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne consegue che,

nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione

tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 182’193 dovrà essere trasferito a favore di CV 1 sul conto di libero

passaggio ad essa intestato presso la CV 2 unitamente

agli interessi compensativi –

al tasso minimo (per quanto

concer-ne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di

cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo dal 12 dicembre 2019 sino al

momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;

STF B 73/02 dell’8

aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003;

Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STF B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 371'550.65.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1

durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 7'164.70.

3.- È

fatto ordine a AT 2 di versare a favore di CV 1, sul conto

di libero passaggio n. __________ presso la CV 1, l’importo di fr. 182’193 oltre

interessi compensativi dal 12 dicembre 2019.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti