34.2021.8
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Prelievo per il finanziamento dell'abitazione primaria
14 settembre 2021Italiano16 min
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2021.8
RG/sc
Lugano
14
settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 1./2 marzo 2021 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
rappr. da: RA 1
2. AT
2
a
1. CV
1
2. CV
2
3. CV
3
4. CV
4
in materia di conguaglio della previdenza professionale a
causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 16 dicembre 2020, passata in giudicato,
il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT
1, unitisi in matrimonio il 12 dicembre 1994. Al punto 7 del dispositivo il
Pretore ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà dell’avere di vecchiaia
accumulato dall’altro coniuge dalla data del matrimonio a quella del
promovimento della procedura di divorzio (19 gennaio 2017), disponendo la
trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr.
I).
1.2
Il 1./2 marzo 2021 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli
istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al
proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del
giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle
relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXI), si dirà più
diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e
22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio, la procedura di divorzio essendo stata promossa da AT 1 in
data 19 gennaio 2017.
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Giusta l’art.
122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della
procedura di divorzio, in casu il 19 gennaio 2017.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato
durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge
in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.4
2.4.1 Sulla base della documentazione che ha potuto essere acquisita
agli atti non è dato di sapere quale fosse al momento del matrimonio
l’ammontare dell’avere previdenziale di spettanza di CV 1 il quale, disattendendo
in modo manifesto il proprio obbligo processuale di collaborazione
(DTF 124 V 288, 112 V 335), non ha da parte sua fornito la benché minima
informazione al riguardo. In assenza di precise indicazioni, in base agli atti
è tuttavia verosimile ritenere, per apprezzamento, che nel dicembre 1994, ossia
all’epoca in cui, come risulta dall’estratto conto individuale AVS (cfr. XIV),
era impiegato presso “__________”, l’ex marito disponesse – considerata
la sua età, l’entità dei salari percepiti sino al matrimonio evincibili
dall’appena citato estratto, nonché l’ammontare della prima prestazione
d’uscita nota risalente all’ottobre 2001 (circa fr. 60'000; cfr. IV-3) e dei
salari percepiti dal matrimonio sino a quel momento e richiamati in particolare
gli artt. 7 e 16 LPP – di un avere previdenziale cifrabile in fr.
10'000.
L’istruttoria ha invece permesso di
accertare in maniera esatta che al momento del divorzio (19 gennaio 2017) l’ex
marito disponeva di:
· un avere divisibile di fr. 1'543.64 su un
conto di libero passaggio aperto presso CV 3 (cfr. XV), dove era confluito nel
novembre 2016 l’avere precedentemente accumulato (da gennaio a maggio 2016) presso
__________ di fr. 1'543.05 (cfr. XXII-1, XXV-1);
· un avere divisibile di fr. 25'406.81 su un
conto di CV 4 (cfr. XIII), sul quale nel giugno 2009 era stato trasferito
l’avere di fr. 23'984.95 da parte della __________ dove l’ex marito era stato
assicurato da settembre 2001 ad aprile 2009 (cfr. II-9, IV-3);
· un avere divisibile di fr. 459.50 presso
la __________ dove è stato assicurato da giugno 2016 a dicembre 2017 (cfr.
II-6, XI), con trasferimento, all’uscita, dell’importo di fr. 1'229.75 sul
citato conto aperto presso l’CV 3 (cfr. XV-1);
· un avere di fr. 2'245.24 presso la CV 2
(cfr. XII, II-7).
2.4.2 Dal
fascicolo emerge inoltre che presso __________ il 24 maggio 2006 CV 1 ha effettuato
un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 102’000
(cfr.
IV-2, IV-3).
Ora, se i coniugi divorziano
prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per
il finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione
di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e
22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).
Capitali
previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i
quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del
divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura
previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e
devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento
ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli
artt. 122 e segg. CC e 22
e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V
332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und
Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von
Considerandi
Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122
ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
L’art.
22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt.
30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e
gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito
prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del
prelievo.
2.4.3
Stante
quanto precede, conformemente al summenzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed
applicando la tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP UFAS
n.
143.
del 16 novembre 2016 p. 6, posto un avere al momento del matrimonio (12
dicembre 1994) di fr. 10’000 rispettivamente di 14'987.69
(tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2
maturati sino alla data del prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch),
considerato il prelievo di fr. 102’000 effettuato il 24 maggio 2006 di cui fr.
87'012.31 [102’000.
– 14'987.69] acquisiti durante il matrimonio e
tenuto conto di un capitale previdenziale complessivo di fr. 29’655.19 presente
il 19 gennaio 2017, l’importo accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio e
suscettibile di essere diviso dev’essere cifrato in fr. 116'667.50 (87'012.31 +
29’655.19).
2.5
Dall’istruttoria di causa e dalle
dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – è emerso che al momento del
matrimonio AT 1 non disponeva di averi previdenziali da considerare ai fini
della presente divisione ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr.
supra consid. 2.2).
Alla data determinate per il
riparto (19 gennaio 2017) essa disponeva per contro di una prestazione d’uscita
divisibile di fr. 51'550.65 presso l’AT 2 (cfr. IV-1).
2.6
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono e richiamata la chiave di ripartizione
stabilita dal Pretore, a AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V
254) un accredito di fr. 32'558.40 ([116'667.50 – 51'550.65]
: 2).
2.7
L’ammontare
complessivo degli averi previdenziale intestati a CV 1
secondo le ultime
comunicazioni presenti agli atti è di fr. 30'334.60 (2’779.92 + 25'305.11 + 2’249.57
[cfr. II-7, XIII-1, XV-1]).
In
una sentenza del 3 settembre 2009 (9C_1051/2008 e 9C_10/2009), pubblicata in
DTF 135 V 324, il TF ha stabilito che nell’ambito di una divisione giusta
l’art. 122 CC e gli artt. 22 e 25a LFLP, se l’ex coniuge debitore del credito
di compensazione ha beneficiato di un prelievo anticipato (in quella
fattispecie trattavisi di prelievo per il finanziamento dell’abitazione) e se
gli averi presso il suo istituto previdenziale o di libero passaggio non sono
sufficienti per coprire il credito di spettanza dell’altro coniuge, l’istituto
interessato è tenuto a trasferire solo gli averi a sua disposizione,
incombendo per il resto all’ex coniuge debitore il versamento della differenza
(cfr. in particolare consid. 5.2).
In
una successiva sentenza del 27 gennaio 2012 (9C_589/2011) il TF ha applicato il
principio stabilito in DTF 135 V 324 nel caso di un assicurato che aveva
beneficiato, dopo la crescita in giudicato del divorzio, del versamento in
contanti del proprio avere previdenziale a motivo dell’inizio di un’attività
lucrativa indipendente (art 5 cpv. 1 LFLP) (per un caso simile cfr. STCA
34.2010.10
del 10 dicembre 2010).
Nella
STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017 lo scrivente Tribunale ha applicato la
medesima regola in un caso in cui il coniuge debitore del conguaglio aveva in
precedenza beneficiato del versamento per prepensionamento dell’intero capitale
previdenziale depositato presso un istituto previdenziale e l’unico avere
ancora disponibile al momento del divorzio presso un altro istituto non era
sufficiente per coprire il credito dell’altro coniuge.
Anche
nella fattispecie in esame va applicato il suddetto principio. Infatti, a
fronte di un credito di fr. 32'558.40 di AT
1, a seguito del prelievo di fr. 102’000 effettuato nel maggio 2006 gli
unici averi previdenziali ancora disponibili di spettanza dell’ex marito sono
costituiti dai menzionati averi di libero passaggio depositati presso l’CV 3,
la CV 2 e la CV 4 per complessivi fr. 30'334.60. Ne consegue che CV 1 è
personalmente debitore nei confronti dell’ex coniuge dell’importo di fr. 2'223.80
(32'558.40 – 30’334.60) (cfr. infra consid. 2.8).
2.8
2.8.1
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, gli
importi di fr. 25'305.11 a carico di CV 4, fr. 2'779.92 a carico della CV 3,
fr. 2'249.57 a carico della CV 2 e fr.
2’223.80 a carico dell’ex marito personalmente,
dovranno essere
trasferiti a favore di AT 1 presso l’AT 2.
Le suddette fondazioni
dovranno inoltre corrispondere gli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;
cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a
cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello
praticato dall'istituto debitore – maturati sui rispettivi
menzionati importi a far tempo dal 19 gennaio
2017.
e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA
B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio
2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).
2.8.2
Nella
misura in cui, per un motivo o per un altro l’attuale saldo presente sui
menzionati conti non fosse sufficiente per permettere alle rispettive
fondazioni di effettuare il versamento a loro carico in esecuzione del presente
giudizio, il pagamento residuo incomberà a CV 1 personalmente, al quale gli
istituti interessati comunicheranno – con copia a AT 1
– gli esatti importi scoperti da accreditare all’istituto di previdenza della
ex moglie.
2.8.3
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STF B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.9
E’
ininfluente ai fini dell’odierno giudizio quanto deciso dal Pretore al punto n.
8.
del dispositivo della sentenza di divorzio
–
“la comproprietà sui fondi particella n. __________ e __________
RFD di __________ è sciolta come segue: con l’attribuzione degli interi fondi
in proprietà esclusiva alla moglie, la quale si assumerà l’intero onere
ipotecario gravante gli immobili;
la presente sentenza, cresciuta in
giudicato, vale quale titolo per l’iscrizione del trapasso a RF, che la moglie
potrà chiedere producendo: la prova dell’avvenuto pagamento al marito di CHF
10'418.20; la prova dell’avvenuto rimborso (contabile o effettivo) degli averi
di previdenza professionale prelevati dal marito per l’immobile”
–
non trattandosi di obblighi stabiliti a
carico del patrimonio previdenziale della ex moglie in applicazione degli artt.
122.
e 123 CC e neppure di trasferimento di capitale in esecuzione di un
conguaglio riconducibile agli artt. 124d CC (liquidazione con fondi privati in
caso di conguaglio non esigibile) e 124e CC (indennità adeguata in caso di
conguaglio impossibile). Non mette quindi conto statuire nella presente sede
sulle richieste formulate dalla ex moglie (cfr. IV) in relazione ed in
esecuzione di quanto disposto al citato dispositivo e concernenti segnatamente
modifiche da apportare a registro fondiario, prelievi di (suo) capitale
previdenziale successivamente al divorzio e trasferimenti di capitale dal suo
istituto di previdenza a favore del conto previdenziale dell’ex marito
nell’ambito della liquidazione del regime dei beni.
2.10
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 116'667.50.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 51'550.65.
3.- È
fatto ordine a CV 4 di versare, a debito del conto __________ intestato a CV 1 e
a favore di AT 1 presso l’AT 2,
l’importo di fr. 25'305.11 oltre interessi compensativi dal 19 gennaio 2017,
riservato l’eventuale obbligo di versamento a carico di CV 1 conformemente al
considerando 2.8.2.
4.-
È fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto __________ intestato
a CV 1 e a favore di AT 1
presso l’AT 2, l’importo di fr. 2'249.57 oltre interessi compensativi
dal 19 gennaio 2017, riservato l’eventuale obbligo di versamento a carico di CV
1 conformemente al considerando 2.8.2.
5.- È
fatto ordine alla CV 3 di versare, a debito del conto __________ intestato a CV
1 e a favore di AT 1 presso l’AT 2,
l’importo di fr. 2'779.92 oltre interessi compensativi dal 19 gennaio 2017,
riservato l’eventuale obbligo di versamento a carico di CV 1 conformemente al
considerando 2.8.2.
6.-
È fatto ordine a CV 1 di versare a favore di AT 1, presso l’AT 2, l’importo
di fr. 2'223.80.
7.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
8.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti