Lexipedia

Decisione

34.2021.8

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Prelievo per il finanziamento dell'abitazione primaria

14 settembre 2021Italiano16 min

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2021.8

RG/sc

Lugano

14

settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 1./2 marzo 2021 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

rappr. da: RA 1

2. AT

2

a

1. CV

1

2. CV

2

3. CV

3

4. CV

4

in materia di conguaglio della previdenza professionale a

causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 16 dicembre 2020, passata in giudicato,

il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT

1, unitisi in matrimonio il 12 dicembre 1994. Al punto 7 del dispositivo il

Pretore ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà dell’avere di vecchiaia

accumulato dall’altro coniuge dalla data del matrimonio a quella del

promovimento della procedura di divorzio (19 gennaio 2017), disponendo la

trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr.

I).

1.2

Il 1./2 marzo 2021 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente

Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a

cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli

istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al

proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del

giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle

relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXI), si dirà più

diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e

22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio, la procedura di divorzio essendo stata promossa da AT 1 in

data 19 gennaio 2017.

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Giusta l’art.

122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della

procedura di divorzio, in casu il 19 gennaio 2017.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato

durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge

in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le

divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.4

2.4.1 Sulla base della documentazione che ha potuto essere acquisita

agli atti non è dato di sapere quale fosse al momento del matrimonio

l’ammontare dell’avere previdenziale di spettanza di CV 1 il quale, disattendendo

in modo manifesto il proprio obbligo processuale di collaborazione

(DTF 124 V 288, 112 V 335), non ha da parte sua fornito la benché minima

informazione al riguardo. In assenza di precise indicazioni, in base agli atti

è tuttavia verosimile ritenere, per apprezzamento, che nel dicembre 1994, ossia

all’epoca in cui, come risulta dall’estratto conto individuale AVS (cfr. XIV),

era impiegato presso “__________”, l’ex marito disponesse – considerata

la sua età, l’entità dei salari percepiti sino al matrimonio evincibili

dall’appena citato estratto, nonché l’ammontare della prima prestazione

d’uscita nota risalente all’ottobre 2001 (circa fr. 60'000; cfr. IV-3) e dei

salari percepiti dal matrimonio sino a quel momento e richiamati in particolare

gli artt. 7 e 16 LPP – di un avere previdenziale cifrabile in fr.

10'000.

L’istruttoria ha invece permesso di

accertare in maniera esatta che al momento del divorzio (19 gennaio 2017) l’ex

marito disponeva di:

· un avere divisibile di fr. 1'543.64 su un

conto di libero passaggio aperto presso CV 3 (cfr. XV), dove era confluito nel

novembre 2016 l’avere precedentemente accumulato (da gennaio a maggio 2016) presso

__________ di fr. 1'543.05 (cfr. XXII-1, XXV-1);

· un avere divisibile di fr. 25'406.81 su un

conto di CV 4 (cfr. XIII), sul quale nel giugno 2009 era stato trasferito

l’avere di fr. 23'984.95 da parte della __________ dove l’ex marito era stato

assicurato da settembre 2001 ad aprile 2009 (cfr. II-9, IV-3);

· un avere divisibile di fr. 459.50 presso

la __________ dove è stato assicurato da giugno 2016 a dicembre 2017 (cfr.

II-6, XI), con trasferimento, all’uscita, dell’importo di fr. 1'229.75 sul

citato conto aperto presso l’CV 3 (cfr. XV-1);

· un avere di fr. 2'245.24 presso la CV 2

(cfr. XII, II-7).

2.4.2 Dal

fascicolo emerge inoltre che presso __________ il 24 maggio 2006 CV 1 ha effettuato

un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 102’000

(cfr.

IV-2, IV-3).

Ora, se i coniugi divorziano

prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per

il finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione

di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e

22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).

Capitali

previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i

quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del

divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura

previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e

devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento

ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli

artt. 122 e segg. CC e 22

e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V

332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und

Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von

Considerandi

Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122

ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

L’art.

22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt.

30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e

gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito

prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del

prelievo.

2.4.3

Stante

quanto precede, conformemente al summenzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed

applicando la tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP UFAS

n.

143.

del 16 novembre 2016 p. 6, posto un avere al momento del matrimonio (12

dicembre 1994) di fr. 10’000 rispettivamente di 14'987.69

(tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2

maturati sino alla data del prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch),

considerato il prelievo di fr. 102’000 effettuato il 24 maggio 2006 di cui fr.

87'012.31 [102’000.

– 14'987.69] acquisiti durante il matrimonio e

tenuto conto di un capitale previdenziale complessivo di fr. 29’655.19 presente

il 19 gennaio 2017, l’importo accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio e

suscettibile di essere diviso dev’essere cifrato in fr. 116'667.50 (87'012.31 +

29’655.19).

2.5

Dall’istruttoria di causa e dalle

dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – è emerso che al momento del

matrimonio AT 1 non disponeva di averi previdenziali da considerare ai fini

della presente divisione ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr.

supra consid. 2.2).

Alla data determinate per il

riparto (19 gennaio 2017) essa disponeva per contro di una prestazione d’uscita

divisibile di fr. 51'550.65 presso l’AT 2 (cfr. IV-1).

2.6

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono e richiamata la chiave di ripartizione

stabilita dal Pretore, a AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V

254) un accredito di fr. 32'558.40 ([116'667.50 – 51'550.65]

: 2).

2.7

L’ammontare

complessivo degli averi previdenziale intestati a CV 1

secondo le ultime

comunicazioni presenti agli atti è di fr. 30'334.60 (2’779.92 + 25'305.11 + 2’249.57

[cfr. II-7, XIII-1, XV-1]).

In

una sentenza del 3 settembre 2009 (9C_1051/2008 e 9C_10/2009), pubblicata in

DTF 135 V 324, il TF ha stabilito che nell’ambito di una divisione giusta

l’art. 122 CC e gli artt. 22 e 25a LFLP, se l’ex coniuge debitore del credito

di compensazione ha beneficiato di un prelievo anticipato (in quella

fattispecie trattavisi di prelievo per il finanziamento dell’abitazione) e se

gli averi presso il suo istituto previdenziale o di libero passaggio non sono

sufficienti per coprire il credito di spettanza dell’altro coniuge, l’istituto

interessato è tenuto a trasferire solo gli averi a sua disposizione,

incombendo per il resto all’ex coniuge debitore il versamento della differenza

(cfr. in particolare consid. 5.2).

In

una successiva sentenza del 27 gennaio 2012 (9C_589/2011) il TF ha applicato il

principio stabilito in DTF 135 V 324 nel caso di un assicurato che aveva

beneficiato, dopo la crescita in giudicato del divorzio, del versamento in

contanti del proprio avere previdenziale a motivo dell’inizio di un’attività

lucrativa indipendente (art 5 cpv. 1 LFLP) (per un caso simile cfr. STCA

34.2010.10

del 10 dicembre 2010).

Nella

STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017 lo scrivente Tribunale ha applicato la

medesima regola in un caso in cui il coniuge debitore del conguaglio aveva in

precedenza beneficiato del versamento per prepensionamento dell’intero capitale

previdenziale depositato presso un istituto previdenziale e l’unico avere

ancora disponibile al momento del divorzio presso un altro istituto non era

sufficiente per coprire il credito dell’altro coniuge.

Anche

nella fattispecie in esame va applicato il suddetto principio. Infatti, a

fronte di un credito di fr. 32'558.40 di AT

1, a seguito del prelievo di fr. 102’000 effettuato nel maggio 2006 gli

unici averi previdenziali ancora disponibili di spettanza dell’ex marito sono

costituiti dai menzionati averi di libero passaggio depositati presso l’CV 3,

la CV 2 e la CV 4 per complessivi fr. 30'334.60. Ne consegue che CV 1 è

personalmente debitore nei confronti dell’ex coniuge dell’importo di fr. 2'223.80

(32'558.40 – 30’334.60) (cfr. infra consid. 2.8).

2.8

2.8.1

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto, gli

importi di fr. 25'305.11 a carico di CV 4, fr. 2'779.92 a carico della CV 3,

fr. 2'249.57 a carico della CV 2 e fr.

2’223.80 a carico dell’ex marito personalmente,

dovranno essere

trasferiti a favore di AT 1 presso l’AT 2.

Le suddette fondazioni

dovranno inoltre corrispondere gli interessi

compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;

cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a

cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello

praticato dall'istituto debitore – maturati sui rispettivi

menzionati importi a far tempo dal 19 gennaio

2017.

e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA

B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio

2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

2.8.2

Nella

misura in cui, per un motivo o per un altro l’attuale saldo presente sui

menzionati conti non fosse sufficiente per permettere alle rispettive

fondazioni di effettuare il versamento a loro carico in esecuzione del presente

giudizio, il pagamento residuo incomberà a CV 1 personalmente, al quale gli

istituti interessati comunicheranno – con copia a AT 1

– gli esatti importi scoperti da accreditare all’istituto di previdenza della

ex moglie.

2.8.3

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STF B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.9

E’

ininfluente ai fini dell’odierno giudizio quanto deciso dal Pretore al punto n.

8.

del dispositivo della sentenza di divorzio

“la comproprietà sui fondi particella n. __________ e __________

RFD di __________ è sciolta come segue: con l’attribuzione degli interi fondi

in proprietà esclusiva alla moglie, la quale si assumerà l’intero onere

ipotecario gravante gli immobili;

la presente sentenza, cresciuta in

giudicato, vale quale titolo per l’iscrizione del trapasso a RF, che la moglie

potrà chiedere producendo: la prova dell’avvenuto pagamento al marito di CHF

10'418.20; la prova dell’avvenuto rimborso (contabile o effettivo) degli averi

di previdenza professionale prelevati dal marito per l’immobile”

non trattandosi di obblighi stabiliti a

carico del patrimonio previdenziale della ex moglie in applicazione degli artt.

122.

e 123 CC e neppure di trasferimento di capitale in esecuzione di un

conguaglio riconducibile agli artt. 124d CC (liquidazione con fondi privati in

caso di conguaglio non esigibile) e 124e CC (indennità adeguata in caso di

conguaglio impossibile). Non mette quindi conto statuire nella presente sede

sulle richieste formulate dalla ex moglie (cfr. IV) in relazione ed in

esecuzione di quanto disposto al citato dispositivo e concernenti segnatamente

modifiche da apportare a registro fondiario, prelievi di (suo) capitale

previdenziale successivamente al divorzio e trasferimenti di capitale dal suo

istituto di previdenza a favore del conto previdenziale dell’ex marito

nell’ambito della liquidazione del regime dei beni.

2.10

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 116'667.50.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 51'550.65.

3.- È

fatto ordine a CV 4 di versare, a debito del conto __________ intestato a CV 1 e

a favore di AT 1 presso l’AT 2,

l’importo di fr. 25'305.11 oltre interessi compensativi dal 19 gennaio 2017,

riservato l’eventuale obbligo di versamento a carico di CV 1 conformemente al

considerando 2.8.2.

4.-

È fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto __________ intestato

a CV 1 e a favore di AT 1

presso l’AT 2, l’importo di fr. 2'249.57 oltre interessi compensativi

dal 19 gennaio 2017, riservato l’eventuale obbligo di versamento a carico di CV

1 conformemente al considerando 2.8.2.

5.- È

fatto ordine alla CV 3 di versare, a debito del conto __________ intestato a CV

1 e a favore di AT 1 presso l’AT 2,

l’importo di fr. 2'779.92 oltre interessi compensativi dal 19 gennaio 2017,

riservato l’eventuale obbligo di versamento a carico di CV 1 conformemente al

considerando 2.8.2.

6.-

È fatto ordine a CV 1 di versare a favore di AT 1, presso l’AT 2, l’importo

di fr. 2'223.80.

7.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

8.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti