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Decisione

34.2022.1

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Calcolo degli interessi tra matrimonio e divorzio

14 aprile 2022Italiano9 min

acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – risulta

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Raccomandata

Incarto

n.

34.2022.1

RG/sc

Lugano

14

aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 3/4 gennaio 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

2. AT

2

3. AT

3

a

1. CV

1

2. CV

2

in materia di conguaglio della previdenza professionale a

causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 5 novembre 2021, passata in giudicato, il Pretore aggiunto

del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi

in matrimonio il 13 ottobre 2010. Al punto 2 del dispositivo il Pretore aggiunto

ha omologato l’accordo tramite il quale le parti hanno concordato di

suddividere a metà le rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il

matrimonio e precisamente sino al 31 luglio 2021, ordinando quindi la

trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr.

I).

1.2 Il 3/4 gennaio 2022 il Pretore aggiunto ha quindi rimesso la

causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai

sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr.

II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

di previdenza e di libero passaggio interessati – segnatamente l’AT 2 e AT 3 – di

determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni

necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole

risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr.

IV-XIII), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG

(cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Competente ratione loci a statuire

nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del

luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima

frase LFLP).

2.3 Alla

presente causa si applicano le

disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC

menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a

seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015

concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio,

la procedura di divorzio essendo stata promossa nel mese di luglio 2021 dinanzi

alla Pretura di Lugano.

2.4 Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

L’art. 22b LFLP disciplina le

modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del

matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato

disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,

Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP

se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul

conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il

giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP

procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita

dal giudice del divorzio (la chiave di

ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui

agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia

Fatti

i coniugi che gli istituti di previdenza

professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2

LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I

122, 233.46).

2.5 Le prestazioni

suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano

da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le

polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi

di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro 2A)

e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece

nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)

che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del

25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.6 Dalla documentazione

acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – risulta

che al momento del matrimonio (13 ottobre 2010) AT 1 disponeva di un avere di

fr. 7'444.20 presso __________ (cfr. XII e II-2) e che sempre presso __________,

alla medesima data CV 1 disponeva invece di un avere di fr. 25'000.05 (cfr.

XIII, II-7).

Dal fascicolo emerge

inoltre – incontestatamente – che il 31 luglio 2021 AT 1

disponeva di

una prestazione d’uscita divisibile di fr. 19'438.25 presso l’AT 2 (cfr. XII) e

di un avere divisibile di libero passaggio di fr. 29'970.37 presso AT 3 (cfr.

XI). In tale data CV 1

disponeva per contro di una prestazione d’uscita

divisibile di fr. 113'743.85 presso l’CV 2 (cfr. XIII).

Considerati giusta l’art.

Considerandi

22a cpv. 1 LFLP gli interessi maturati sino al 31 luglio 2021 (fr. 3’948.63 per

quanto riguarda CV 1 e fr. 1’175.77 per quanto riguarda AT 1; per il calcolo

cfr. www.gerichte.ch) sui rispettivi averi esistenti alla data del matrimonio

(fr. 25'000.05 per la ex moglie e fr. 7’444.20 per l’ex marito) – e calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal

Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente

da

quello effettivamente

praticato dall’istituto previdenziale (Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner,

Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s) – l’avere soggetto a divisione accumulato dalla ex moglie deve essere

cifrato in fr. 84'795.17 (113'743.85 - 25'000.05 - 3’948.63), quello accumulato

dall’ex marito in fr. 40'788.65 (19'438.25 + 29'970.37 - 7'444.20 - 1'175.77).

Stante quanto precede, richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1),

considerati i rispettivi averi divisibili accumulati dagli ex coniugi, a favore

di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 22'003.26 ([84'795.17 - 40'788.65] : 2).

2.7

Per applicazione analogica degli

artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito

nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e

non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez, in SVZ 2000,

p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su

un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

Per il

che, l’CV 2 dovrà trasferire a debito del conto di previdenza di CV 1 e

a

favore del conto di previdenza di AT 1 la somma di fr. 22'003.26. Dovranno altresì essere corrisposti

gli interessi compensativi – al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo a far tempo dal 31 luglio 2021

e sino al momento

dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n.

138.

del 16 marzo 2015).

In caso di mancato versamento nel

termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio,

rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia

della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i

combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4

settembre 2003).

2.8

La procedura è gratuita (art. 73 cpv.

2.

LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da AT

1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 40'788.65.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV

1

durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 84'795.17

3.- È fatto ordine all’CV 2 di

trasferire a debito del conto di previdenza di CV 1 e a favore del conto

di previdenza di AT 1 l’importo di fr. 22'003.26 oltre

interessi compensativi dal 31 luglio 2021.

4.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti