34.2022.1
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Calcolo degli interessi tra matrimonio e divorzio
14 aprile 2022Italiano9 min
acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – risulta
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2022.1
RG/sc
Lugano
14
aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 3/4 gennaio 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
2. AT
2
3. AT
3
a
1. CV
1
2. CV
2
in materia di conguaglio della previdenza professionale a
causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 5 novembre 2021, passata in giudicato, il Pretore aggiunto
del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi
in matrimonio il 13 ottobre 2010. Al punto 2 del dispositivo il Pretore aggiunto
ha omologato l’accordo tramite il quale le parti hanno concordato di
suddividere a metà le rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il
matrimonio e precisamente sino al 31 luglio 2021, ordinando quindi la
trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr.
I).
1.2 Il 3/4 gennaio 2022 il Pretore aggiunto ha quindi rimesso la
causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai
sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr.
II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati – segnatamente l’AT 2 e AT 3 – di
determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni
necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole
risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr.
IV-XIII), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG
(cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire
nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del
luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima
frase LFLP).
2.3 Alla
presente causa si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC
menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a
seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015
concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio,
la procedura di divorzio essendo stata promossa nel mese di luglio 2021 dinanzi
alla Pretura di Lugano.
2.4 Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
L’art. 22b LFLP disciplina le
modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del
matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato
disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP
se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul
conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP
procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita
dal giudice del divorzio (la chiave di
ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui
agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia
Fatti
i coniugi che gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2
LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I
122, 233.46).
2.5 Le prestazioni
suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano
da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le
polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi
di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro 2A)
e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece
nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del
25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.6 Dalla documentazione
acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – risulta
che al momento del matrimonio (13 ottobre 2010) AT 1 disponeva di un avere di
fr. 7'444.20 presso __________ (cfr. XII e II-2) e che sempre presso __________,
alla medesima data CV 1 disponeva invece di un avere di fr. 25'000.05 (cfr.
XIII, II-7).
Dal fascicolo emerge
inoltre – incontestatamente – che il 31 luglio 2021 AT 1
disponeva di
una prestazione d’uscita divisibile di fr. 19'438.25 presso l’AT 2 (cfr. XII) e
di un avere divisibile di libero passaggio di fr. 29'970.37 presso AT 3 (cfr.
XI). In tale data CV 1
disponeva per contro di una prestazione d’uscita
divisibile di fr. 113'743.85 presso l’CV 2 (cfr. XIII).
Considerati giusta l’art.
Considerandi
22a cpv. 1 LFLP gli interessi maturati sino al 31 luglio 2021 (fr. 3’948.63 per
quanto riguarda CV 1 e fr. 1’175.77 per quanto riguarda AT 1; per il calcolo
cfr. www.gerichte.ch) sui rispettivi averi esistenti alla data del matrimonio
(fr. 25'000.05 per la ex moglie e fr. 7’444.20 per l’ex marito) – e calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal
Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente
da
quello effettivamente
praticato dall’istituto previdenziale (Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s) – l’avere soggetto a divisione accumulato dalla ex moglie deve essere
cifrato in fr. 84'795.17 (113'743.85 - 25'000.05 - 3’948.63), quello accumulato
dall’ex marito in fr. 40'788.65 (19'438.25 + 29'970.37 - 7'444.20 - 1'175.77).
Stante quanto precede, richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1),
considerati i rispettivi averi divisibili accumulati dagli ex coniugi, a favore
di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 22'003.26 ([84'795.17 - 40'788.65] : 2).
2.7
Per applicazione analogica degli
artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito
nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e
non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez, in SVZ 2000,
p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su
un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Per il
che, l’CV 2 dovrà trasferire a debito del conto di previdenza di CV 1 e
a
favore del conto di previdenza di AT 1 la somma di fr. 22'003.26. Dovranno altresì essere corrisposti
gli interessi compensativi – al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo a far tempo dal 31 luglio 2021
e sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n.
138.
del 16 marzo 2015).
In caso di mancato versamento nel
termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio,
rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia
della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i
combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4
settembre 2003).
2.8
La procedura è gratuita (art. 73 cpv.
2.
LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT
1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 40'788.65.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV
1
durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 84'795.17
3.- È fatto ordine all’CV 2 di
trasferire a debito del conto di previdenza di CV 1 e a favore del conto
di previdenza di AT 1 l’importo di fr. 22'003.26 oltre
interessi compensativi dal 31 luglio 2021.
4.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti