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Decisione

34.2022.10

Attore chiede che l'ammontare delle rendite future per orfani del 2° pilastro rimanga lo stesso delle correnti rendite per figli. Petizione dichiarata irricevibile in quanto difetto di un interesse de

10 giugno 2022Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti previdenziali dell’Attore, sull’interpretazione dei regolamenti

applicabili e sulla validità giuridica delle comunicazioni agli assicurati.”

Va

ricordato che non sussiste alcun interesse degno di protezione quando l’azione

di accertamento, come la presente (cfr. punti no. 1.1., 1.2 e 1.4; cfr. consid.

1.4), è volta all’esame astratto o teorico di norme previdenziali.

Non

sussiste parimenti un interesse degno di protezione per quel che concerne l’ulteriore

domanda di accertamento formulata dall’attore con le osservazioni 27 aprile

2022 riguardante le rendite vedovili (“I superstiti di pensionati __________

che attualmente ricevono due prestazioni di vecchiaia dalla Fondazione hanno

diritto a ricevere due rendite vedovili”; cfr. consid. 1.6). Nelle citate

osservazioni egli ha sostenuto che “…. rimangono inesplicate le modalità di

trattamento delle rendite per superstiti di assicurati __________ (__________)

che ricevono due rendite di vecchiaia dalla Fondazione. Nel merito, i loro

congiunti avranno diritto a due rendite vedovili? Quali sono le basi legali

utilizzabili?”). Quella dell’attore è una domanda di accertamento di norme

regolamentari e della loro applicazione che non concerne la sua attuale

situazione previdenziale, ossia di beneficiario di una rendita di vecchiaia e

per figli, ma di eventuali titolari di rendite per superstiti. Come detto in

precedenza, non sussiste un interesse attuale e immediato in quanto l’attore

allude a future prestazioni dipendenti da un evento non ancora realizzato. Non

essendo dato un interesse degno di protezione, anche questa domanda di

accertamento non è da considerare ricevibile.

Viste

le considerazioni che precedono, la petizione dev’essere dichiarata

irricevibile.

Non è pertanto necessario, come richiesto dall’attore, accertare la

legittimazione passiva del Fondo e tantomeno l’esistenza di eventuali conflitti

d’interesse.

2.5.

L’attore, convenendo in giudizio il Fondo di previdenza ed il Fondo

Complementare, ha chiesto che “gli amministratori delle Fondazioni sono

condannati a rispondere di negligenza (Art. 52 LPP) e riparare il danno

economico causato alle Casse degli assicurati”.

Ai

sensi dell’art. 52 LPP le persone incaricate dell’amministrazione, della

gestione o del controllo dell’istituto di previdenza sono responsabili del

danno che esse arrecano intenzionalmente o per negligenza all’istituto di

previdenza. Trattasi di un’azione di responsabilità – la cui competenza

decisionale è, come accennato, attribuita al giudice delle assicurazioni

sociali ex art. 73 cpv. 1 LPP – spettante unicamente agli istituti

previdenziali nei confronti delle succitate persone (Kieser, in

Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 52 n. 16s, pag.

961, n 22/3, pag. 962 e n. 83 pag. 980; Stauffer, op. cit., n. 2000 pag. 661; DTF

128 V 124; STFA B 6/05 del 25 luglio 2005; cfr. anche Vetter-Schreiber, op.

cit., art. 254 n. 2 pag. 245. Gli assicurati possono infatti semmai subire solo

un danno indiretto (Stauffer, op. cit., n. 2020 pag. 667). Nel caso in cui il

danneggiato non è l’istituto di previdenza ma una terza persona in rapporto con

Considerandi

l’istituto di previdenza, ad esempio l’assicurato, a quest’ultimo è data la

possibilità di far valere la propria pretesa risarcitoria in sede civile

(cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., n 2 pag. 245; STCA 34.2012.36 del 25 gennaio

2012, 34.2004.50 del 10 marzo 2005).

All’attore,

quale assicurato di istituti di previdenza, non ha nel caso concreto

legittimazione attiva e quindi non gli è data, come visto, la facoltà di

avvalersi dell’art. 52 LPP.

Anche su questo punto la

petizione è irricevibile.

2.6

La

procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca) e nessuna indennità per ripetibili viene di regola assegnata alle

autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico, ciò vale anche per

gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; art.

30.

cpv. 3 1a frase Lptca). Solo nel caso in cui una parte agisca con leggerezza

o temerarietà vengono ad essa imposte le spese di procedura e accollate le

ripetibili (DTF 112 V 362; art. 29 cpv. 3 e art. 30 cpv. 3 2a frase Lptca, art.

68.

cpv. 3 LTF).

Secondo

giurisprudenza, vi è temerarietà nel caso in cui una parte

intenzionalmente dichiara conformi alla realtà fatti non veri oppure fonda la

propria posizione su circostanze delle quali dovrebbe conoscere l'inesattezza

in base all'attenzione che può essere da lei pretesa oppure provoca un

dispendio inutile e rilevante (B 32/06 del 30 settembre 2009 consid. 9.2.1;

cfr. anche STF 9C_603/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 5).

Vi

è leggerezza nel caso in cui una parte conduca un processo nonostante che sia

ben consapevole dell’insuccesso dello stesso [“Leichtsinn ist nur gegeben, wenn die

Partei die Aussichtslosigkeit ohne Weiteres erkennen konnte, den Prozess aber

trotzdem führt (BGE 128 V 324)”, STF 9C_782/2011 consid. 5.1 con riferimenti].

Per

contro, la mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso (rispettivamente

una petizione, n.d.r.) non consente di considerarlo di per sé temerario o

sconsiderato, a tale circostanza dovendosi aggiungere l'elemento soggettivo

stante il quale, pur potendo senz'altro ragionevolmente riconoscere

l'improbabilità di successo della procedura, la parte la promuove ugualmente (DTF 124 V 285 consid. 3b pag. 288) (cfr. la citata STF B32/06).

Nel

caso in esame, come detto, la presente azione di accertamento ricalca quella

presentata il 9 giugno 2021 e decisa con la STCA 34.2021.19 in cui questo

Tribunale aveva compiutamente evidenziato le esigenze procedurali per

un’entrata in materia (cfr. consid. 2.4), esigenze che nemmeno questa volta sono

state rispettate dall’attore. Egli non ha infatti minimamente motivato un

interesse degno di protezione per giustificare la sua richiesta di accertamento

delle future (eventuali) prestazioni per superstiti.

Non

solo, rettamente le convenute hanno rilevato che l’attore ha promosso la

presente causa anche nei confronti del Fondo Complementare, pur ritenendolo

privo di legittimazione passiva (cfr. petizione, pagg. 2, 8 e 9; cfr. anche

consid. 1.6).

Infine,

per quanto riguarda l’azione di responsabilità ex art. 52 LPP, della manifesta

irricevibilità della stessa già si è detto sopra al consid. 2.5.

Tutte

queste circostanze denotano un agire temerario – e per lo meno improntato a

leggerezza – da parte di AT 1, il cui comportamento ha generato un inutile e

rilevante dispendio. Pertanto all’attore – che non poteva non riconoscere la

manifesta impossibilità di successo dell’azione da lui promossa – sono accollate

le spese di giustizia con l’obbligo di rifondere alle controparti congrue

ripetibili che – come nella presente fattispecie – in caso di conduzione

processuale temeraria o impostata a leggerezza sono dovute quale indennizzo

delle spese di patrocinio dell’istituto di previdenza (cfr. pro multis DTF 126

V 150 consid. 4b).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è irricevibile.

2.- La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’attore,

il quale rifonderà alle convenute complessivamente fr. 1'500 (IVA inclusa) per

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti