34.2022.10
Attore chiede che l'ammontare delle rendite future per orfani del 2° pilastro rimanga lo stesso delle correnti rendite per figli. Petizione dichiarata irricevibile in quanto difetto di un interesse degno di protezione
10 giugno 2022Italiano21 min
sussiste parimenti un interesse degno di protezione per quel che concerne l’ulteriore
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2022.10
BS/RG
Lugano
10 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 1°
marzo 2022 di
AT 1
contro
1. CV 1
2. CV 2
tutti
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1. AT
1 da luglio 2009 ha beneficiato di una rendita d’invalidità erogata dalla
Fondazione __________ (ora __________) SA e di una rendita d’invalidità versata
dal Fondo __________ (ora __________) SA. A far tempo da aprile 2017 le rendite
d’invalidità sono state trasformate in rendite di vecchiaia. Egli ha in seguito
beneficiato - da luglio 2009 e per la durata del diritto alla loro erogazione -
di due rendite per i figli __________ e __________.
(Cfr.
STCA 34.2013.8 del 23 ottobre 2013, STCA 34.2017.27 del 10 settembre 2018, STF
9C_694/2018 dell’11 febbraio 2018, tutte concernenti il qui attore).
Oltre
alla rendita di vecchiaia, attualmente egli beneficia di due rendite, una
erogata dalla Fondazione CV 1 (in seguito: Fondazione di Previdenza) e l’altra
dal Fondo CV 2 (in seguito: Fondo Complementare), per il figlio __________,
nato il __________ 2017, e per il figlio __________, nato il __________ 2019.
Con
effetto dal 1° gennaio 2021 le rendite del Fondo Complementare sono versate dalla
Fondazione (precisamente dalla Cassa di previdenza interna costituita in seno
alla Fondazione), e questo a seguito – come dettagliatamente spiegato nella
risposta di causa alla presente petizione (cfr. nota marg. no. 8) – del trasferimento
del patrimonio del Fondo Complementare alla Fondazione di Previdenza. Le
prestazioni della Fondazione di Previdenza continuano ed essere erogate dalla
citata fondazione.
Con
scritti del 13 gennaio 2021 e 20 maggio 2021 i beneficiari di rendita di
entrambi gli istituti previdenziali sono stati informati del nuovo assetto
organizzativo (doc. 7 e 8).
In
data 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo Regolamento della Fondazione
di previdenza. Il capitolo IX del Regolamento disciplina la Cassa pensioni
interna per i beneficiari di rendita al 31 dicembre 2020 della Fondazione e del
Fondo (purché trasferiti alla Fondazione il 1° gennaio 2021), “ad eccezione
delle rendite per figli e orfani dei beneficiari di rendita trasferiti dal
Fondo” (cfr. nota marg. no. 14 della risposta di causa).
1.2. Nel
maggio 2021 AT 1 ha chiesto ad entrambi gli istituti di previdenza se le
rendite per i figli sarebbero rimaste immutate in caso di suo decesso.
In
risposta l’Amministrazione delle Fondazioni __________ - precisando in
particolare che le risposte date si basano sul regolamento attualmente in
vigore e che il decesso costituisce un nuovo evento previdenziale che sottostà
alle norme di regolamento in vigore al momento del decesso - ha comunicato che
le rendite del Fondo Complementare in applicazione dell’attuale regolamento
sarebbero decadute, mentre quelle della Fondazione di Previdenza, sempre in
applicazione dell’attuale regolamento, si sarebbero ridotte a fr. 262 mensili per
ogni figlio (doc. D-1, F).
Con
petizione del 9 giugno 2021 AT 1 ha convenuto dinanzi allo scrivente Tribunale
entrambi gli istituti. In particolare ha sostenuto che in caso di suo decesso
la Fondazione di Previdenza dovrà continuare a versare le correnti
rendite (mensili) di fr. 1'688 per __________ e di fr. 675 per __________,
rispettivamente il Fondo Complementare dovrà continuare a versare le correnti
rendite di fr. 113 per __________ e fr. 45 per __________.
Con
sentenza 34.2021.19 del 7 settembre 2021 il TCA ha dichiarato la petizione
irricevibile, mancando un interesse degno di protezione.
1.3. Con
e-mail del 23 settembre 2021 AT 1 ha formulato alla Fondazione di Previdenza
delle domande in merito ai regolamenti applicabili (doc. B). Ne è seguita una
nutrita corrispondenza (doc. A – C13) tra le parti. In definitiva la richiesta
di AT 1 è quella di “confermare il persistere immutato delle correnti
rendite per figli qualora rimanessero orfani” (e-mail 2 novembre 2021 in
doc. 3).
1.4. Con
la presente petizione AT 1 ha formulato in sostanza la stessa domanda di accertamento
presentata nel giugno 2021. In questa sede ha chiesto che venga accertato “che
il decesso di un assicurato è privo di conseguenze giuridiche sulle prestazioni
per figli in corso, per cui il regolamento 2021 della Fondazione e della CPR
sono inapplicabili alle correnti rendite per figli, il cui ammontare persiste
immutato anche qualora rimanessero orfani” (punto no. 1.3).
Egli
ha inoltre chiesto di accertare che “la Fondazione CV 1 costituisce
l’esclusivo soggetto giuridico legittimato a disciplinare le relazioni
contrattuali degli assicurati prima del 2021 “(punto no. 1.1.), che
“l’unico regolamento applicabile è quello della Fondazione 2021 e del capitolo
XI della CPR” (punto no. 1.3) e che “la clausola di salvaguardia dei diritti
acquisiti sulle rendite per figli o orfani enunciata comunicazione del 28
giugno 2019 (doc. I) continuerà a preservare la sua valenza giuridica anche nei
confronti di future modifiche ai regolamenti” (punto no. 1.4).
Da
ultimo, l’attore postula che “gli amministratori delle Fondazioni sono
condannati a rispondere di negligenza (Art. 52 LPP) e riparare il danno
economico causato alle Casse degli assicurati” (punto no. 1.5).
1.5. Con
la risposta di causa le convenute, rappresentate dall’avv. RA 1, hanno evidenziato
l’irricevibilità della petizione.
Rilevano
che oggetto dell’accertamento sono le rendite per orfani a favore dei figli
dell’attore in caso di un suo decesso, ciò che corrisponde esattamente alla
richiesta di giudizio della precedente petizione. Ritengono che, come in
passato, anche in questa occasione l’attore non ha un interesse degno di
protezione, motivo per cui la petizione risulta irricevibile.
Nel
caso in cui dovesse eventualmente essere ritenuta ricevibile, nel merito le
convenute chiedono la reiezione della petizione in quanto nei loro confronti
l’attore non ha alcuna pretesa previdenziale. Le Fondazioni chiedono inoltre
l’accollo all’attore della tassa e delle spese di giustizia, nonché il
riconoscimento di congrue ripetibili, considerata la conduzione processuale
temeraria di AT 1, ciò che ha causato importati costi legali.
1.6. Con
scritto 27 aprile 2022 l’attore sostiene che la petizione è ricevibile poiché “le
richieste di giudizio scaturiscono da divergenza sugli istituti competenti a
disciplinare i rapporti previdenziali dell’Attore, sull’interpretazione dei
regolamenti applicabili e sulla validità giuridica delle comunicazioni agli
assicurati. Oltre a produrre un nuovo atto, egli evidenzia una divergente regolamentazione
tra rendite per figli e orfani con le prestazioni vedovili, aggiungendo una
nuova richiesta di accertamento, ossia che “i superstiti di pensionati CPR
che attualmente ricevono due prestazioni di vecchiaia dalla Fondazione hanno
diritto a ricevere due rendite vedovili”. L’attore sostiene poi che “l’avvocato
dello studio legale RA 1 avrebbe perciò dovuto rinunciare, per palesi
contrapposti interessi di Fondo e Fondazione, ad assumere il concomitante
patrocinio”. Rileva inoltre che “considerata la provata inesistenza di
vincoli giuridici tra l’Attore ed il Fondo, si chiede di valutare in via
preliminare l’interesse e l’ammissibilità del Fondo CV 2 nel procedimento e se
le relative prove e documenti prodotti a sostengo siano leciti”.
1.7. Prendendo
posizione in merito al succitato scritto, in data 5 maggio 2022 le convenute
sostengono che anche in merito alla nuova domanda di giudizio l’attore non
allega e tantomeno comprova un interesse degno di protezione. Respingono infine
qualsiasi conflitto d’interesse e confermano il comportamento temerario
dell’attore.
considerato in
diritto
2.1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il
ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previdenza professionale; cfr.
art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile.
2.2.
Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza,
datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima
istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni; art. 4
Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e
sulle fondazioni, RL 852.100). Ratione materiae tale competenza è
data nella misura la contestazione ha per oggetto questioni specifiche della
previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35,
125 V 168, 122 V 323, 120 V 18, 119 V 443; SZS 1995 pag. 374).
Rientrano principalmente nella competenza del tribunale istituito dall'art. 73
LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni
di libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai contributi
previdenziali o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione
di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105, 128 V 258,
116 V 113; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der
Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).
Rientrano pure nel campo d’applicazione materiale dell’art. 73 LPP le pretese
del lavoratore concernenti l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i
propri dipendenti costituendo esse questioni previdenziali in senso largo (DTF
129 V 320 con riferimenti e 122 III 59 consid. 2). Per contro le vie di
diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trovi
fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse
avere degli effetti rientranti nel campo della previdenza (DTF 128 V 44,
258, 127 V 35, 125 V 168).
Con la prima revisione della LPP, entrata in vigore il 1.
gennaio 2005, la competenza dei tribunali di ultima istanza cantonale ex art.
73 LPP è stata estesa anche a controversie con istituti che garantiscono il
mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP
(art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti risultanti
dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP (liti
concernenti le assicurazioni del 3° pilastro A; cfr. Messaggio sulla 1a
revisione della LPP, FF 2000 pag. 2386; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 2335s pag. 772s). Infine,
l’art. 73 cpv. 1 lett. c e d LPP ha introdotto la competenza del tribunale
cantonale anche per controversie riguardanti la responsabilità giusta l’art. 52
LPP nonché il regresso ai sensi dell’art. 56a LPP.
2.3.
L'art. 73 cpv. 1 LPP consente di
proporre un'azione di accertamento (DTF 128 V 48, 119 V 13, 118 V 102, 117 V
320; SZS 1992 pag. 234 e 294; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, art. 73 n.
24 pag. 367; Stauffer, op. cit., n. 2348/9 pag. 776; Meyer, Die Rechtswege nach
dem BVG, in RDS 1987 I pag. 614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la
LPP, pag. 401). Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la
giurisprudenza sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in
materia amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RCC 1990 pag. 469 e 1989 pp.
33s) e in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110 II 253; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.2.8 ad art. 43
LOG), tale azione è tuttavia proponibile solo se l’istante si avvale di un
interesse degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto
giuridico litigioso (Vetter-Schreiber, ibidem; DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V
320).
L’interesse
non deve essere necessariamente giuridico. Non è cioè necessario che
l’interesse fatto valere sia compreso nella norma invocata, ossia che vi sia
corrispondenza tra l’interesse privato e gli interessi protetti dalla norma
(DTF 108 Ib 92, 104 Ib 245). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti
di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373 e 114 V 202; STF
9C_298/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.1.1).
In
materia di prestazioni future, l'esistenza di un interesse degno di protezione
è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza
quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un
obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a
rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (STF B 42/05 del 20 settembre 2005 e riferimenti; DTF 122 III 282, 118 V 102; SZS 1992
pag. 234; STF B 37/04 del 26 aprile 2005).
La
giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il giudice ammette l’esistenza di
un interesse ad agire quando i rapporti giuridici tra le parti sono incerti.
Non basta tuttavia qualsiasi in-certezza. Occorre infatti che il perdurare
dell’incertezza impedisca al richiedente di prendere le sue decisioni e che per
tale motivo l’incertezza sia per lui insopportabile (DTF 131 III 319 consid.
3.5, 120 II 20 consid. 3, 114 II 253 consid. 2a; STF 9C_298/2010 del 28 febbraio 2011
consid. 1.1.1, 5A_311/2007 del 29
febbraio 2008 consid. 2.2, 5C_246/2002 del 26 febbraio 2002; STAF B-7957 del 4
novembre 2008 consid. 5).
Non
sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di accertamento è
volta all'esame astratto o teorico
di norme previdenziali (DTF 110 Ib
215, 108 Ib 22; Gossweiler, Die Ver-fügung im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, pp. 32s; Rhinow-Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, § 36 B III, pag. 109). L'interesse
degno di protezione fa pure difetto quando è proponibile un'azione
condannatoria (DTF 128 V 48 consid. 3a, 120 V 302 consid. 2a,
119 V 11 consid. 2a Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n. 351 pag. 125).
Nell’ambito
di una domanda d’accertamento l’interesse degno di protezione dev’essere
dimostrato, ovvero, nel settore del diritto delle assicurazioni sociali, essere
reso verosimile (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2013, n. 342 pag. 122; LVGE 1995 II n. 31
consid. 4b; cfr. anche art. 49 cpv. 2 LPGA e art. 63 cpv. 1 LPAmm in relazione
con l’art. 31 Lptca; cfr. anche, per il procedimento civile, Schenker, ZPO,
2010, art. 88 n. 5 pag. 378). Nel caso in cui un ciò non avvenga, l’azione
d’accertamento dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione
(LVGE 1995 II n.31 consid. 4b).
La
più recente dottrina in materia evidenzia, con pertinenza, come
nella previdenza professionale i presupposti della non sopportabilità di una
perdurante incertezza quo all’esistenza o estensione di un diritto (o di
obbligo), risultano di regola non dati. Infatti, o l’incertezza si manifesta
solo nel futuro – così che la situazione nel frattempo può ancora più volte
modificarsi – oppure una determinazione concreta da parte dell’istituto di
previdenza è attesa a breve termine, ciò che giustifica un’a-zione condannatoria
(Scotoni, Klagen vor dem Sozialversicherungsgerichts, in Meyer/Gächter (Hrsg.),
Schriften zum Sozialversicherungsrecht, Band Nr. 37, 2020, n. 243 pag. 99).
2.4. Nel
caso concreto sostanzialmente l’attore chiede al TCA che l’ammontare delle
rendite future per orfani, cui avrebbero diritto i suoi figli in caso di un suo
decesso, rimanga lo stesso delle correnti rendite per figli (cfr. petizione
punto no. 1.3), ciò che configura una domanda di accertamento corrispondente a
quella formulata con la petizione del 9 giugno 2021.
In
quell’occasione – dove l’attore aveva chiesto di accertare il diritto e l’ammontare
delle rendite future alle quali i suoi figli avrebbero avuto diritto in caso di
suo decesso, invocando un pregiudizio economico – nella STCA del 7 settembre
2021 questo Tribunale aveva stabilito:
"
L’attore, limitandosi ad invocare -
in maniera generica, non sostanziata né tantomeno comprovata - l’esistenza di
un pregiudizio economico, contesta con le sopra accennate motivazioni (cfr.
supra consid. 1.3) il calcolo rispettivamente il rifiuto da parte degli enti
previdenziali delle suddette rendite. Egli non spende una parola per
giustificare - ovvero dimostrare con un grado di verosimiglianza preponderante
- in che misura in caso di suo decesso il contestato calcolo delle eventuali
future rendite della Fondazione di Previdenza, rispettivamente il rifiuto della
rendita del Fondo Complementare (riconducibili entrambi, a dire dell’attore,
anche ad una asserita mancata informazione da parte degli enti previdenziali
convenuti) comporti, in considerazione anche della sua situazione finanziaria
(nota per altro solo per quel che concerne le rendite del secondo pilastro,
senza ulteriori indicazioni di carattere finanziario o patrimoniale da parte
dell’interessato), il rischio di un pregiudizio e sia quindi motivo di
prolungata insopportabile incertezza che lo limiti nelle sue decisioni ai sensi
della suevocata giurisprudenza.
Né dalle allegazioni attoree né tantomeno dalla documentazione
prodotta con la petizione - e neppure dalla documentazione prodotta dalle
controparti - si evincono quindi elementi che permettano di desumere
l’esistenza di un interesse degno di protezione nel senso sopra indicato a
valere quale presupposto processuale, e ciò pur ammettendo, non senza qualche
dubbio (ma la questione può rimanere aperta), che AT 1 possa far valere ora
personalmente un interesse in relazione a prestazioni future di cui in caso di
suo decesso non potrà evidentemente essere titolare.
Non è di conseguenza dato di entrare nel merito delle
doglianze sollevate dall’attore in punto al rifiuto e/o calcolo delle rendite
che parti convenute hanno tra l’altro determinato in applicazione, giocoforza,
del diritto attualmente applicabile (cfr. doc. D-1; sul punto cfr. DTF 137 V
105 consid. 5.3.2) suscettibile anche quindi di possibili future modifiche
(cfr. supra consid. 2.3).”
Nel
caso in esame, come nella precedente petizione, non si ravvisa un interesse
degno di protezione dell’attore. Per essere ammesso, come detto, l’interesse dev’essere
attuale e immediato. Non può in casu trattarsi di interesse attuale e immediato,
visto che l’accertamento del diritto alle future prestazioni dipende da un
evento (il decesso dell’attore stesso) non ancora realizzato, ritenuto poi che nel
frattempo la normativa potrà cambiare ed i regolamenti potranno modificarsi.
Né
del resto vi sono elementi che permettono di ipotizzare che il perdurare dell’incertezza
giuridica riguardante il versamento di prestazioni future impedisca all’attore –
che nulla fa valere al riguardo – di prendere le sue decisioni e che per tale
motivo l’incertezza sia per lui insopportabile (cfr. la citata giurisprudenza
DTF 131 II 319 consid. 3.5 e riferimenti).
Non
è sicuramente sufficiente per l’attore, come sostenuto nelle osservazioni 27
aprile 2022, ritenere la petizione ricevibile in quanto “le richieste
di giudizio scaturiscono da divergenza sugli istituti competenti a disciplinare
Fatti
i rapporti previdenziali dell’Attore, sull’interpretazione dei regolamenti
applicabili e sulla validità giuridica delle comunicazioni agli assicurati.”
Va
ricordato che non sussiste alcun interesse degno di protezione quando l’azione
di accertamento, come la presente (cfr. punti no. 1.1., 1.2 e 1.4; cfr. consid.
1.4), è volta all’esame astratto o teorico di norme previdenziali.
Non
sussiste parimenti un interesse degno di protezione per quel che concerne l’ulteriore
domanda di accertamento formulata dall’attore con le osservazioni 27 aprile
2022 riguardante le rendite vedovili (“I superstiti di pensionati __________
che attualmente ricevono due prestazioni di vecchiaia dalla Fondazione hanno
diritto a ricevere due rendite vedovili”; cfr. consid. 1.6). Nelle citate
osservazioni egli ha sostenuto che “…. rimangono inesplicate le modalità di
trattamento delle rendite per superstiti di assicurati __________ (__________)
che ricevono due rendite di vecchiaia dalla Fondazione. Nel merito, i loro
congiunti avranno diritto a due rendite vedovili? Quali sono le basi legali
utilizzabili?”). Quella dell’attore è una domanda di accertamento di norme
regolamentari e della loro applicazione che non concerne la sua attuale
situazione previdenziale, ossia di beneficiario di una rendita di vecchiaia e
per figli, ma di eventuali titolari di rendite per superstiti. Come detto in
precedenza, non sussiste un interesse attuale e immediato in quanto l’attore
allude a future prestazioni dipendenti da un evento non ancora realizzato. Non
essendo dato un interesse degno di protezione, anche questa domanda di
accertamento non è da considerare ricevibile.
Viste
le considerazioni che precedono, la petizione dev’essere dichiarata
irricevibile.
Non è pertanto necessario, come richiesto dall’attore, accertare la
legittimazione passiva del Fondo e tantomeno l’esistenza di eventuali conflitti
d’interesse.
2.5.
L’attore, convenendo in giudizio il Fondo di previdenza ed il Fondo
Complementare, ha chiesto che “gli amministratori delle Fondazioni sono
condannati a rispondere di negligenza (Art. 52 LPP) e riparare il danno
economico causato alle Casse degli assicurati”.
Ai
sensi dell’art. 52 LPP le persone incaricate dell’amministrazione, della
gestione o del controllo dell’istituto di previdenza sono responsabili del
danno che esse arrecano intenzionalmente o per negligenza all’istituto di
previdenza. Trattasi di un’azione di responsabilità – la cui competenza
decisionale è, come accennato, attribuita al giudice delle assicurazioni
sociali ex art. 73 cpv. 1 LPP – spettante unicamente agli istituti
previdenziali nei confronti delle succitate persone (Kieser, in
Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 52 n. 16s, pag.
961, n 22/3, pag. 962 e n. 83 pag. 980; Stauffer, op. cit., n. 2000 pag. 661; DTF
128 V 124; STFA B 6/05 del 25 luglio 2005; cfr. anche Vetter-Schreiber, op.
cit., art. 254 n. 2 pag. 245. Gli assicurati possono infatti semmai subire solo
un danno indiretto (Stauffer, op. cit., n. 2020 pag. 667). Nel caso in cui il
danneggiato non è l’istituto di previdenza ma una terza persona in rapporto con
Considerandi
l’istituto di previdenza, ad esempio l’assicurato, a quest’ultimo è data la
possibilità di far valere la propria pretesa risarcitoria in sede civile
(cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., n 2 pag. 245; STCA 34.2012.36 del 25 gennaio
2012, 34.2004.50 del 10 marzo 2005).
All’attore,
quale assicurato di istituti di previdenza, non ha nel caso concreto
legittimazione attiva e quindi non gli è data, come visto, la facoltà di
avvalersi dell’art. 52 LPP.
Anche su questo punto la
petizione è irricevibile.
2.6
La
procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca) e nessuna indennità per ripetibili viene di regola assegnata alle
autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico, ciò vale anche per
gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; art.
30.
cpv. 3 1a frase Lptca). Solo nel caso in cui una parte agisca con leggerezza
o temerarietà vengono ad essa imposte le spese di procedura e accollate le
ripetibili (DTF 112 V 362; art. 29 cpv. 3 e art. 30 cpv. 3 2a frase Lptca, art.
68.
cpv. 3 LTF).
Secondo
giurisprudenza, vi è temerarietà nel caso in cui una parte
intenzionalmente dichiara conformi alla realtà fatti non veri oppure fonda la
propria posizione su circostanze delle quali dovrebbe conoscere l'inesattezza
in base all'attenzione che può essere da lei pretesa oppure provoca un
dispendio inutile e rilevante (B 32/06 del 30 settembre 2009 consid. 9.2.1;
cfr. anche STF 9C_603/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 5).
Vi
è leggerezza nel caso in cui una parte conduca un processo nonostante che sia
ben consapevole dell’insuccesso dello stesso [“Leichtsinn ist nur gegeben, wenn die
Partei die Aussichtslosigkeit ohne Weiteres erkennen konnte, den Prozess aber
trotzdem führt (BGE 128 V 324)”, STF 9C_782/2011 consid. 5.1 con riferimenti].
Per
contro, la mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso (rispettivamente
una petizione, n.d.r.) non consente di considerarlo di per sé temerario o
sconsiderato, a tale circostanza dovendosi aggiungere l'elemento soggettivo
stante il quale, pur potendo senz'altro ragionevolmente riconoscere
l'improbabilità di successo della procedura, la parte la promuove ugualmente (DTF 124 V 285 consid. 3b pag. 288) (cfr. la citata STF B32/06).
Nel
caso in esame, come detto, la presente azione di accertamento ricalca quella
presentata il 9 giugno 2021 e decisa con la STCA 34.2021.19 in cui questo
Tribunale aveva compiutamente evidenziato le esigenze procedurali per
un’entrata in materia (cfr. consid. 2.4), esigenze che nemmeno questa volta sono
state rispettate dall’attore. Egli non ha infatti minimamente motivato un
interesse degno di protezione per giustificare la sua richiesta di accertamento
delle future (eventuali) prestazioni per superstiti.
Non
solo, rettamente le convenute hanno rilevato che l’attore ha promosso la
presente causa anche nei confronti del Fondo Complementare, pur ritenendolo
privo di legittimazione passiva (cfr. petizione, pagg. 2, 8 e 9; cfr. anche
consid. 1.6).
Infine,
per quanto riguarda l’azione di responsabilità ex art. 52 LPP, della manifesta
irricevibilità della stessa già si è detto sopra al consid. 2.5.
Tutte
queste circostanze denotano un agire temerario – e per lo meno improntato a
leggerezza – da parte di AT 1, il cui comportamento ha generato un inutile e
rilevante dispendio. Pertanto all’attore – che non poteva non riconoscere la
manifesta impossibilità di successo dell’azione da lui promossa – sono accollate
le spese di giustizia con l’obbligo di rifondere alle controparti congrue
ripetibili che – come nella presente fattispecie – in caso di conduzione
processuale temeraria o impostata a leggerezza sono dovute quale indennizzo
delle spese di patrocinio dell’istituto di previdenza (cfr. pro multis DTF 126
V 150 consid. 4b).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è irricevibile.
2.- La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’attore,
il quale rifonderà alle convenute complessivamente fr. 1'500 (IVA inclusa) per
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti