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Decisione

34.2022.10

Attore chiede che l'ammontare delle rendite future per orfani del 2° pilastro rimanga lo stesso delle correnti rendite per figli. Petizione dichiarata irricevibile in quanto difetto di un interesse degno di protezione

10 giugno 2022Italiano21 min

sussiste parimenti un interesse degno di protezione per quel che concerne l’ulteriore

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Incarto

n.

34.2022.10

BS/RG

Lugano

10 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 1°

marzo 2022 di

AT 1

contro

1. CV 1

2. CV 2

tutti

rappr. da: RA 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in

fatto

1.1. AT

1 da luglio 2009 ha beneficiato di una rendita d’invalidità erogata dalla

Fondazione __________ (ora __________) SA e di una rendita d’invalidità versata

dal Fondo __________ (ora __________) SA. A far tempo da aprile 2017 le rendite

d’invalidità sono state trasformate in rendite di vecchiaia. Egli ha in seguito

beneficiato - da luglio 2009 e per la durata del diritto alla loro erogazione -

di due rendite per i figli __________ e __________.

(Cfr.

STCA 34.2013.8 del 23 ottobre 2013, STCA 34.2017.27 del 10 settembre 2018, STF

9C_694/2018 dell’11 febbraio 2018, tutte concernenti il qui attore).

Oltre

alla rendita di vecchiaia, attualmente egli beneficia di due rendite, una

erogata dalla Fondazione CV 1 (in seguito: Fondazione di Previdenza) e l’altra

dal Fondo CV 2 (in seguito: Fondo Complementare), per il figlio __________,

nato il __________ 2017, e per il figlio __________, nato il __________ 2019.

Con

effetto dal 1° gennaio 2021 le rendite del Fondo Complementare sono versate dalla

Fondazione (precisamente dalla Cassa di previdenza interna costituita in seno

alla Fondazione), e questo a seguito – come dettagliatamente spiegato nella

risposta di causa alla presente petizione (cfr. nota marg. no. 8) – del trasferimento

del patrimonio del Fondo Complementare alla Fondazione di Previdenza. Le

prestazioni della Fondazione di Previdenza continuano ed essere erogate dalla

citata fondazione.

Con

scritti del 13 gennaio 2021 e 20 maggio 2021 i beneficiari di rendita di

entrambi gli istituti previdenziali sono stati informati del nuovo assetto

organizzativo (doc. 7 e 8).

In

data 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo Regolamento della Fondazione

di previdenza. Il capitolo IX del Regolamento disciplina la Cassa pensioni

interna per i beneficiari di rendita al 31 dicembre 2020 della Fondazione e del

Fondo (purché trasferiti alla Fondazione il 1° gennaio 2021), “ad eccezione

delle rendite per figli e orfani dei beneficiari di rendita trasferiti dal

Fondo” (cfr. nota marg. no. 14 della risposta di causa).

1.2. Nel

maggio 2021 AT 1 ha chiesto ad entrambi gli istituti di previdenza se le

rendite per i figli sarebbero rimaste immutate in caso di suo decesso.

In

risposta l’Amministrazione delle Fondazioni __________ - precisando in

particolare che le risposte date si basano sul regolamento attualmente in

vigore e che il decesso costituisce un nuovo evento previdenziale che sottostà

alle norme di regolamento in vigore al momento del decesso - ha comunicato che

le rendite del Fondo Complementare in applicazione dell’attuale regolamento

sarebbero decadute, mentre quelle della Fondazione di Previdenza, sempre in

applicazione dell’attuale regolamento, si sarebbero ridotte a fr. 262 mensili per

ogni figlio (doc. D-1, F).

Con

petizione del 9 giugno 2021 AT 1 ha convenuto dinanzi allo scrivente Tribunale

entrambi gli istituti. In particolare ha sostenuto che in caso di suo decesso

la Fondazione di Previdenza dovrà continuare a versare le correnti

rendite (mensili) di fr. 1'688 per __________ e di fr. 675 per __________,

rispettivamente il Fondo Complementare dovrà continuare a versare le correnti

rendite di fr. 113 per __________ e fr. 45 per __________.

Con

sentenza 34.2021.19 del 7 settembre 2021 il TCA ha dichiarato la petizione

irricevibile, mancando un interesse degno di protezione.

1.3. Con

e-mail del 23 settembre 2021 AT 1 ha formulato alla Fondazione di Previdenza

delle domande in merito ai regolamenti applicabili (doc. B). Ne è seguita una

nutrita corrispondenza (doc. A – C13) tra le parti. In definitiva la richiesta

di AT 1 è quella di “confermare il persistere immutato delle correnti

rendite per figli qualora rimanessero orfani” (e-mail 2 novembre 2021 in

doc. 3).

1.4. Con

la presente petizione AT 1 ha formulato in sostanza la stessa domanda di accertamento

presentata nel giugno 2021. In questa sede ha chiesto che venga accertato “che

il decesso di un assicurato è privo di conseguenze giuridiche sulle prestazioni

per figli in corso, per cui il regolamento 2021 della Fondazione e della CPR

sono inapplicabili alle correnti rendite per figli, il cui ammontare persiste

immutato anche qualora rimanessero orfani” (punto no. 1.3).

Egli

ha inoltre chiesto di accertare che “la Fondazione CV 1 costituisce

l’esclusivo soggetto giuridico legittimato a disciplinare le relazioni

contrattuali degli assicurati prima del 2021 “(punto no. 1.1.), che

“l’unico regolamento applicabile è quello della Fondazione 2021 e del capitolo

XI della CPR” (punto no. 1.3) e che “la clausola di salvaguardia dei diritti

acquisiti sulle rendite per figli o orfani enunciata comunicazione del 28

giugno 2019 (doc. I) continuerà a preservare la sua valenza giuridica anche nei

confronti di future modifiche ai regolamenti” (punto no. 1.4).

Da

ultimo, l’attore postula che “gli amministratori delle Fondazioni sono

condannati a rispondere di negligenza (Art. 52 LPP) e riparare il danno

economico causato alle Casse degli assicurati” (punto no. 1.5).

1.5. Con

la risposta di causa le convenute, rappresentate dall’avv. RA 1, hanno evidenziato

l’irricevibilità della petizione.

Rilevano

che oggetto dell’accertamento sono le rendite per orfani a favore dei figli

dell’attore in caso di un suo decesso, ciò che corrisponde esattamente alla

richiesta di giudizio della precedente petizione. Ritengono che, come in

passato, anche in questa occasione l’attore non ha un interesse degno di

protezione, motivo per cui la petizione risulta irricevibile.

Nel

caso in cui dovesse eventualmente essere ritenuta ricevibile, nel merito le

convenute chiedono la reiezione della petizione in quanto nei loro confronti

l’attore non ha alcuna pretesa previdenziale. Le Fondazioni chiedono inoltre

l’accollo all’attore della tassa e delle spese di giustizia, nonché il

riconoscimento di congrue ripetibili, considerata la conduzione processuale

temeraria di AT 1, ciò che ha causato importati costi legali.

1.6. Con

scritto 27 aprile 2022 l’attore sostiene che la petizione è ricevibile poiché “le

richieste di giudizio scaturiscono da divergenza sugli istituti competenti a

disciplinare i rapporti previdenziali dell’Attore, sull’interpretazione dei

regolamenti applicabili e sulla validità giuridica delle comunicazioni agli

assicurati. Oltre a produrre un nuovo atto, egli evidenzia una divergente regolamentazione

tra rendite per figli e orfani con le prestazioni vedovili, aggiungendo una

nuova richiesta di accertamento, ossia che “i superstiti di pensionati CPR

che attualmente ricevono due prestazioni di vecchiaia dalla Fondazione hanno

diritto a ricevere due rendite vedovili”. L’attore sostiene poi che “l’avvocato

dello studio legale RA 1 avrebbe perciò dovuto rinunciare, per palesi

contrapposti interessi di Fondo e Fondazione, ad assumere il concomitante

patrocinio”. Rileva inoltre che “considerata la provata inesistenza di

vincoli giuridici tra l’Attore ed il Fondo, si chiede di valutare in via

preliminare l’interesse e l’ammissibilità del Fondo CV 2 nel procedimento e se

le relative prove e documenti prodotti a sostengo siano leciti”.

1.7. Prendendo

posizione in merito al succitato scritto, in data 5 maggio 2022 le convenute

sostengono che anche in merito alla nuova domanda di giudizio l’attore non

allega e tantomeno comprova un interesse degno di protezione. Respingono infine

qualsiasi conflitto d’interesse e confermano il comportamento temerario

dell’attore.

considerato in

diritto

2.1.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il

ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previdenza professionale; cfr.

art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile.

2.2.

Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza,

datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima

istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni; art. 4

Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e

sulle fondazioni, RL 852.100). Ratione materiae tale competenza è

data nella misura la contestazione ha per oggetto questioni specifiche della

previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35,

125 V 168, 122 V 323, 120 V 18, 119 V 443; SZS 1995 pag. 374).

Rientrano principalmente nella competenza del tribunale istituito dall'art. 73

LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni

di libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai contributi

previdenziali o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione

di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105, 128 V 258,

116 V 113; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der

Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).

Rientrano pure nel campo d’applicazione materiale dell’art. 73 LPP le pretese

del lavoratore concernenti l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i

propri dipendenti costituendo esse questioni previdenziali in senso largo (DTF

129 V 320 con riferimenti e 122 III 59 consid. 2). Per contro le vie di

diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trovi

fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse

avere degli effetti rientranti nel campo della previdenza (DTF 128 V 44,

258, 127 V 35, 125 V 168).

Con la prima revisione della LPP, entrata in vigore il 1.

gennaio 2005, la competenza dei tribunali di ultima istanza cantonale ex art.

73 LPP è stata estesa anche a controversie con istituti che garantiscono il

mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP

(art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti risultanti

dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP (liti

concernenti le assicurazioni del 3° pilastro A; cfr. Messaggio sulla 1a

revisione della LPP, FF 2000 pag. 2386; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 2335s pag. 772s). Infine,

l’art. 73 cpv. 1 lett. c e d LPP ha introdotto la competenza del tribunale

cantonale anche per controversie riguardanti la responsabilità giusta l’art. 52

LPP nonché il regresso ai sensi dell’art. 56a LPP.

2.3.

L'art. 73 cpv. 1 LPP consente di

proporre un'azione di accertamento (DTF 128 V 48, 119 V 13, 118 V 102, 117 V

320; SZS 1992 pag. 234 e 294; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, art. 73 n.

24 pag. 367; Stauffer, op. cit., n. 2348/9 pag. 776; Meyer, Die Rechtswege nach

dem BVG, in RDS 1987 I pag. 614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la

LPP, pag. 401). Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la

giurisprudenza sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in

materia amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RCC 1990 pag. 469 e 1989 pp.

33s) e in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110 II 253; Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.2.8 ad art. 43

LOG), tale azione è tuttavia proponibile solo se l’istante si avvale di un

interesse degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto

giuridico litigioso (Vetter-Schreiber, ibidem; DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V

320).

L’interesse

non deve essere necessariamente giuridico. Non è cioè necessario che

l’interesse fatto valere sia compreso nella norma invocata, ossia che vi sia

corrispondenza tra l’interesse privato e gli interessi protetti dalla norma

(DTF 108 Ib 92, 104 Ib 245). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti

di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373 e 114 V 202; STF

9C_298/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.1.1).

In

materia di prestazioni future, l'esistenza di un interesse degno di protezione

è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza

quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un

obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a

rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (STF B 42/05 del 20 settembre 2005 e riferimenti; DTF 122 III 282, 118 V 102; SZS 1992

pag. 234; STF B 37/04 del 26 aprile 2005).

La

giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il giudice ammette l’esistenza di

un interesse ad agire quando i rapporti giuridici tra le parti sono incerti.

Non basta tuttavia qualsiasi in-certezza. Occorre infatti che il perdurare

dell’incertezza impedisca al richiedente di prendere le sue decisioni e che per

tale motivo l’incertezza sia per lui insopportabile (DTF 131 III 319 consid.

3.5, 120 II 20 consid. 3, 114 II 253 consid. 2a; STF 9C_298/2010 del 28 febbraio 2011

consid. 1.1.1, 5A_311/2007 del 29

febbraio 2008 consid. 2.2, 5C_246/2002 del 26 febbraio 2002; STAF B-7957 del 4

novembre 2008 consid. 5).

Non

sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di accertamento è

volta all'esame astratto o teorico

di norme previdenziali (DTF 110 Ib

215, 108 Ib 22; Gossweiler, Die Ver-fügung im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, pp. 32s; Rhinow-Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, § 36 B III, pag. 109). L'interesse

degno di protezione fa pure difetto quando è proponibile un'azione

condannatoria (DTF 128 V 48 consid. 3a, 120 V 302 consid. 2a,

119 V 11 consid. 2a Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n. 351 pag. 125).

Nell’ambito

di una domanda d’accertamento l’interesse degno di protezione dev’essere

dimostrato, ovvero, nel settore del diritto delle assicurazioni sociali, essere

reso verosimile (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2013, n. 342 pag. 122; LVGE 1995 II n. 31

consid. 4b; cfr. anche art. 49 cpv. 2 LPGA e art. 63 cpv. 1 LPAmm in relazione

con l’art. 31 Lptca; cfr. anche, per il procedimento civile, Schenker, ZPO,

2010, art. 88 n. 5 pag. 378). Nel caso in cui un ciò non avvenga, l’azione

d’accertamento dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione

(LVGE 1995 II n.31 consid. 4b).

La

più recente dottrina in materia evidenzia, con pertinenza, come

nella previdenza professionale i presupposti della non sopportabilità di una

perdurante incertezza quo all’esistenza o estensione di un diritto (o di

obbligo), risultano di regola non dati. Infatti, o l’incertezza si manifesta

solo nel futuro – così che la situazione nel frattempo può ancora più volte

modificarsi – oppure una determinazione concreta da parte dell’istituto di

previdenza è attesa a breve termine, ciò che giustifica un’a-zione condannatoria

(Scotoni, Klagen vor dem Sozialversicherungsgerichts, in Meyer/Gächter (Hrsg.),

Schriften zum Sozialversicherungsrecht, Band Nr. 37, 2020, n. 243 pag. 99).

2.4. Nel

caso concreto sostanzialmente l’attore chiede al TCA che l’ammontare delle

rendite future per orfani, cui avrebbero diritto i suoi figli in caso di un suo

decesso, rimanga lo stesso delle correnti rendite per figli (cfr. petizione

punto no. 1.3), ciò che configura una domanda di accertamento corrispondente a

quella formulata con la petizione del 9 giugno 2021.

In

quell’occasione – dove l’attore aveva chiesto di accertare il diritto e l’ammontare

delle rendite future alle quali i suoi figli avrebbero avuto diritto in caso di

suo decesso, invocando un pregiudizio economico – nella STCA del 7 settembre

2021 questo Tribunale aveva stabilito:

"

L’attore, limitandosi ad invocare -

in maniera generica, non sostanziata né tantomeno comprovata - l’esistenza di

un pregiudizio economico, contesta con le sopra accennate motivazioni (cfr.

supra consid. 1.3) il calcolo rispettivamente il rifiuto da parte degli enti

previdenziali delle suddette rendite. Egli non spende una parola per

giustificare - ovvero dimostrare con un grado di verosimiglianza preponderante

- in che misura in caso di suo decesso il contestato calcolo delle eventuali

future rendite della Fondazione di Previdenza, rispettivamente il rifiuto della

rendita del Fondo Complementare (riconducibili entrambi, a dire dell’attore,

anche ad una asserita mancata informazione da parte degli enti previdenziali

convenuti) comporti, in considerazione anche della sua situazione finanziaria

(nota per altro solo per quel che concerne le rendite del secondo pilastro,

senza ulteriori indicazioni di carattere finanziario o patrimoniale da parte

dell’interessato), il rischio di un pregiudizio e sia quindi motivo di

prolungata insopportabile incertezza che lo limiti nelle sue decisioni ai sensi

della suevocata giurisprudenza.

Né dalle allegazioni attoree né tantomeno dalla documentazione

prodotta con la petizione - e neppure dalla documentazione prodotta dalle

controparti - si evincono quindi elementi che permettano di desumere

l’esistenza di un interesse degno di protezione nel senso sopra indicato a

valere quale presupposto processuale, e ciò pur ammettendo, non senza qualche

dubbio (ma la questione può rimanere aperta), che AT 1 possa far valere ora

personalmente un interesse in relazione a prestazioni future di cui in caso di

suo decesso non potrà evidentemente essere titolare.

Non è di conseguenza dato di entrare nel merito delle

doglianze sollevate dall’attore in punto al rifiuto e/o calcolo delle rendite

che parti convenute hanno tra l’altro determinato in applicazione, giocoforza,

del diritto attualmente applicabile (cfr. doc. D-1; sul punto cfr. DTF 137 V

105 consid. 5.3.2) suscettibile anche quindi di possibili future modifiche

(cfr. supra consid. 2.3).”

Nel

caso in esame, come nella precedente petizione, non si ravvisa un interesse

degno di protezione dell’attore. Per essere ammesso, come detto, l’interesse dev’essere

attuale e immediato. Non può in casu trattarsi di interesse attuale e immediato,

visto che l’accertamento del diritto alle future prestazioni dipende da un

evento (il decesso dell’attore stesso) non ancora realizzato, ritenuto poi che nel

frattempo la normativa potrà cambiare ed i regolamenti potranno modificarsi.

del resto vi sono elementi che permettono di ipotizzare che il perdurare dell’incertezza

giuridica riguardante il versamento di prestazioni future impedisca all’attore –

che nulla fa valere al riguardo – di prendere le sue decisioni e che per tale

motivo l’incertezza sia per lui insopportabile (cfr. la citata giurisprudenza

DTF 131 II 319 consid. 3.5 e riferimenti).

Non

è sicuramente sufficiente per l’attore, come sostenuto nelle osservazioni 27

aprile 2022, ritenere la petizione ricevibile in quanto “le richieste

di giudizio scaturiscono da divergenza sugli istituti competenti a disciplinare

Fatti

i rapporti previdenziali dell’Attore, sull’interpretazione dei regolamenti

applicabili e sulla validità giuridica delle comunicazioni agli assicurati.”

Va

ricordato che non sussiste alcun interesse degno di protezione quando l’azione

di accertamento, come la presente (cfr. punti no. 1.1., 1.2 e 1.4; cfr. consid.

1.4), è volta all’esame astratto o teorico di norme previdenziali.

Non

sussiste parimenti un interesse degno di protezione per quel che concerne l’ulteriore

domanda di accertamento formulata dall’attore con le osservazioni 27 aprile

2022 riguardante le rendite vedovili (“I superstiti di pensionati __________

che attualmente ricevono due prestazioni di vecchiaia dalla Fondazione hanno

diritto a ricevere due rendite vedovili”; cfr. consid. 1.6). Nelle citate

osservazioni egli ha sostenuto che “…. rimangono inesplicate le modalità di

trattamento delle rendite per superstiti di assicurati __________ (__________)

che ricevono due rendite di vecchiaia dalla Fondazione. Nel merito, i loro

congiunti avranno diritto a due rendite vedovili? Quali sono le basi legali

utilizzabili?”). Quella dell’attore è una domanda di accertamento di norme

regolamentari e della loro applicazione che non concerne la sua attuale

situazione previdenziale, ossia di beneficiario di una rendita di vecchiaia e

per figli, ma di eventuali titolari di rendite per superstiti. Come detto in

precedenza, non sussiste un interesse attuale e immediato in quanto l’attore

allude a future prestazioni dipendenti da un evento non ancora realizzato. Non

essendo dato un interesse degno di protezione, anche questa domanda di

accertamento non è da considerare ricevibile.

Viste

le considerazioni che precedono, la petizione dev’essere dichiarata

irricevibile.

Non è pertanto necessario, come richiesto dall’attore, accertare la

legittimazione passiva del Fondo e tantomeno l’esistenza di eventuali conflitti

d’interesse.

2.5.

L’attore, convenendo in giudizio il Fondo di previdenza ed il Fondo

Complementare, ha chiesto che “gli amministratori delle Fondazioni sono

condannati a rispondere di negligenza (Art. 52 LPP) e riparare il danno

economico causato alle Casse degli assicurati”.

Ai

sensi dell’art. 52 LPP le persone incaricate dell’amministrazione, della

gestione o del controllo dell’istituto di previdenza sono responsabili del

danno che esse arrecano intenzionalmente o per negligenza all’istituto di

previdenza. Trattasi di un’azione di responsabilità – la cui competenza

decisionale è, come accennato, attribuita al giudice delle assicurazioni

sociali ex art. 73 cpv. 1 LPP – spettante unicamente agli istituti

previdenziali nei confronti delle succitate persone (Kieser, in

Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 52 n. 16s, pag.

961, n 22/3, pag. 962 e n. 83 pag. 980; Stauffer, op. cit., n. 2000 pag. 661; DTF

128 V 124; STFA B 6/05 del 25 luglio 2005; cfr. anche Vetter-Schreiber, op.

cit., art. 254 n. 2 pag. 245. Gli assicurati possono infatti semmai subire solo

un danno indiretto (Stauffer, op. cit., n. 2020 pag. 667). Nel caso in cui il

danneggiato non è l’istituto di previdenza ma una terza persona in rapporto con

Considerandi

l’istituto di previdenza, ad esempio l’assicurato, a quest’ultimo è data la

possibilità di far valere la propria pretesa risarcitoria in sede civile

(cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., n 2 pag. 245; STCA 34.2012.36 del 25 gennaio

2012, 34.2004.50 del 10 marzo 2005).

All’attore,

quale assicurato di istituti di previdenza, non ha nel caso concreto

legittimazione attiva e quindi non gli è data, come visto, la facoltà di

avvalersi dell’art. 52 LPP.

Anche su questo punto la

petizione è irricevibile.

2.6

La

procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca) e nessuna indennità per ripetibili viene di regola assegnata alle

autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico, ciò vale anche per

gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; art.

30.

cpv. 3 1a frase Lptca). Solo nel caso in cui una parte agisca con leggerezza

o temerarietà vengono ad essa imposte le spese di procedura e accollate le

ripetibili (DTF 112 V 362; art. 29 cpv. 3 e art. 30 cpv. 3 2a frase Lptca, art.

68.

cpv. 3 LTF).

Secondo

giurisprudenza, vi è temerarietà nel caso in cui una parte

intenzionalmente dichiara conformi alla realtà fatti non veri oppure fonda la

propria posizione su circostanze delle quali dovrebbe conoscere l'inesattezza

in base all'attenzione che può essere da lei pretesa oppure provoca un

dispendio inutile e rilevante (B 32/06 del 30 settembre 2009 consid. 9.2.1;

cfr. anche STF 9C_603/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 5).

Vi

è leggerezza nel caso in cui una parte conduca un processo nonostante che sia

ben consapevole dell’insuccesso dello stesso [“Leichtsinn ist nur gegeben, wenn die

Partei die Aussichtslosigkeit ohne Weiteres erkennen konnte, den Prozess aber

trotzdem führt (BGE 128 V 324)”, STF 9C_782/2011 consid. 5.1 con riferimenti].

Per

contro, la mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso (rispettivamente

una petizione, n.d.r.) non consente di considerarlo di per sé temerario o

sconsiderato, a tale circostanza dovendosi aggiungere l'elemento soggettivo

stante il quale, pur potendo senz'altro ragionevolmente riconoscere

l'improbabilità di successo della procedura, la parte la promuove ugualmente (DTF 124 V 285 consid. 3b pag. 288) (cfr. la citata STF B32/06).

Nel

caso in esame, come detto, la presente azione di accertamento ricalca quella

presentata il 9 giugno 2021 e decisa con la STCA 34.2021.19 in cui questo

Tribunale aveva compiutamente evidenziato le esigenze procedurali per

un’entrata in materia (cfr. consid. 2.4), esigenze che nemmeno questa volta sono

state rispettate dall’attore. Egli non ha infatti minimamente motivato un

interesse degno di protezione per giustificare la sua richiesta di accertamento

delle future (eventuali) prestazioni per superstiti.

Non

solo, rettamente le convenute hanno rilevato che l’attore ha promosso la

presente causa anche nei confronti del Fondo Complementare, pur ritenendolo

privo di legittimazione passiva (cfr. petizione, pagg. 2, 8 e 9; cfr. anche

consid. 1.6).

Infine,

per quanto riguarda l’azione di responsabilità ex art. 52 LPP, della manifesta

irricevibilità della stessa già si è detto sopra al consid. 2.5.

Tutte

queste circostanze denotano un agire temerario – e per lo meno improntato a

leggerezza – da parte di AT 1, il cui comportamento ha generato un inutile e

rilevante dispendio. Pertanto all’attore – che non poteva non riconoscere la

manifesta impossibilità di successo dell’azione da lui promossa – sono accollate

le spese di giustizia con l’obbligo di rifondere alle controparti congrue

ripetibili che – come nella presente fattispecie – in caso di conduzione

processuale temeraria o impostata a leggerezza sono dovute quale indennizzo

delle spese di patrocinio dell’istituto di previdenza (cfr. pro multis DTF 126

V 150 consid. 4b).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è irricevibile.

2.- La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’attore,

il quale rifonderà alle convenute complessivamente fr. 1'500 (IVA inclusa) per

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti