34.2022.12
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio
6 settembre 2022Italiano9 min
34.2022.12
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2022.12
RG/sc
Lugano
6
settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 21/22 marzo 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
rappr. da: RA 1
Considerandi
2.
AT
2.
a
1.
CV
1.
2.
CV
2.
conguaglio della previdenza professionale a causa di
divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 14 gennaio 2022, il Pretore del Distretto di __________ ha
sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 28 giugno 2006 tra AT 1
e
CV 1. Al punto 8 del dispositivo il Pretore ha deciso che “A titolo
di divisione della previdenza professionale si accerta il diritto di ciascun
coniuge alla metà della prestazione di libera uscita dell’altro, calcolata per
la durata del matrimonio (dal 28 giugno 2006 al 4 febbraio 2021). Cresciuto
in giudicato il divorzio l’incarto passerà al TCA per la quantificazione degli
eventuali averi previdenziali da dividere.” (cfr. I).
1.2
Il 21/22 marzo 2022 il Pretore ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA)
quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73
cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire
le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle
singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti
(cfr. IV-XXX), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio.
2.3
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Dies ad quem per
il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122
CC), in casu il 4 febbraio 2021.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle
procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato
luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.4
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette nor-me le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una
divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il
matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e
segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone
l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente
l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei
confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza
professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli
istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;
Baumann/ Lauterburg,
in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.5
2.5.1
Dalla documentazione in atti e dalle
dichiarazioni di parte non risulta che alla data del matrimonio (28
giugno 2006) gli ex coniugi __________ disponessero di averi
previdenziali suscettibili di essere considerati in questa sede ai sensi
dell’art. 22a cpv. 1 prima frase LFLP.
L’istruttoria di causa ha per contro
permesso di accertare che da maggio 2008 a dicembre 2010 CV 1 è stato
assicurato all’istituto di previdenza di CV 2 e che il capitale ivi accumulato
è stato in seguito trasferito (per quanto desumibile dalle comunicazioni 26
luglio 2022 e 1. settembre 2022 di CV 2, cfr. XXVII e XXX) su una polizza di
libero passaggio di CV 2 sulla quale al momento determinante per il riparto (4
febbraio 2021) vi era un capitale previdenziale divisibile di fr. 38'784.95.
AT 1 invece, risulta aver accumulato,
nel periodo qui determinante e quale dipendente della ditta __________, un
avere previdenziale divisibile di fr. 419.39 tuttora depositato presso la
Fondazione AT 2 (cfr. XXV, XXV-1, XXV-2).
2.5.2
Stante quanto precede, richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a
favore di AT 1
spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr.
19'182.78 ([38'784.95 - 419.39] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, nel rispetto di
quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte
obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 19'182.78 dovrà essere
trasferito, unitamente
agli interessi compensativi –
al tasso minimo (per quanto
concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di
cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo dal 4 febbraio 2021
sino al
momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;
STF B 73/02 dell’8
aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003;
Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) a favore di AT 1 presso la Fondazione AT 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi
di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 38'784.95.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 419.39.
3.- È
fatto ordine a CV 2 di versare, a debito della polizza di libero passaggio
intestata a CV 1 (contratto __________) e a favore di AT 1
presso la
Fondazione AT 2, l’importo di fr. 19'182.78 oltre interessi compensativi dal 4
febbraio 2021.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti