34.2022.13
Conguaglio della previdenza professionale. Violazione da parte dell'ex DL dell'obbligo di assicurare (il marito) ai fini previdenziali. Affiliazione d'ufficio, solo dopo il divorzio, dell'ex DL della moglie all'Istituto collettore. Eventuale futura revisione della sentenza
21 dicembre 2022Italiano11 min
2020.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2022.13
RG/sc
Lugano
21 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo
nella causa deferitagli il 22/23 marzo 2022 dalla Pretura di __________ (art.
281 cpv. 2 CPC) e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV
1
rappr. da: RA 2
2. CV
2
conguaglio della previdenza
professionale a causa di divorzio
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 28 gennaio 2022, cresciuta in giudicato, il Pretore aggiunto del
Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra CV
1 e AT 1 (nata __________) il 29 aprile 2010, stabilendo che “La previdenza
professionale acquisita dai coniugi in Svizzera in costanza di matrimonio
(ovvero tra il 29 aprile 2010 e il 22 gennaio 2020) è divisa a metà come di
legge” e disponendo la trasmissione, dopo crescita in giudicato del
divorzio, dell’incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il
calcolo degli importi da suddividere (cfr. I, II).
1.2 Il
22 / 23 marzo 2022, in applicazione dell’art. 281 cpv. 3 CPC, il Pretore aggiunto
ha rimesso la causa allo scrivente TCA quale autorità giudiziaria competente ai
sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP.
1.3 Il
TCA, in applicazione dell’art. 25a cpv. 2 LFLP, ha quindi chiesto agli ex
coniugi di determinarsi in merito all'importo
da ripartire nonché di comunicare (con produzione della relativa
documentazione) i nominativi degli istituti di previdenza ai quali sono stati
assicurati durante il matrimonio, rispettivamente i nominativi degli istituti
di libero passaggio o enti assicurativi presso cui detenevano o detengono averi
previdenziali, indicando pure se sono stati effettuati prelievi per il finanziamento
dell’abitazione o versamenti in contanti del proprio capitale previdenziale. ll
TCA ha quindi esperito d’ufficio diversi accertamenti. Delle risultanze istruttorie e delle determinazioni delle
parti quo agli importi da ripartire (cfr. IV-XLV), si dirà più diffusamente e
per quanto occorra nel prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2
Le disposizioni di cui agli artt. 122 e
segg. CC, 5 e 22 e segg. LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio
sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice
civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza
professionale in caso di divorzio (cfr. art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC), nel caso
di specie la causa di divorzio essendo stata promossa il 22 gennaio 2020.
L’art. 22 LFLP prescrive che in caso di
divorzio le prestazioni d’uscita e le parti di rendita sono divise
conformemente agli articoli 122-124e CC e agli articoli 280 e 281 CPC,
precisando che gli articoli 3-5 LFLP si applicano per analogia.
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Giusta il nuovo
art. 122 CC, determinante quale dies ad quem per il riparto è il momento del
promovimento della procedura di divorzio, in casu il 22 gennaio 2020.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato
durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge
in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
2.3 A
norma dell'art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP, se nella procedura di divorzio è
impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza
professionale conformemente agli artt. 280 e 281 CPC, il giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP, dopo che gli è
stata rimessa la causa (art. 281 cpv. 3 CPC), deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione (vincolante; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8
marzo 2007) decisa dal giudice del divorzio. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni (art. 25 cpv.
2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti
(Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122,
233.46).
Una
divisione giusta l’art. 25a LFLP (dopo trasmissione della causa conformemente
all’art. 281 cpv. 3 CPC) implica l’esisten-za di pretese della previdenza
professionale acquisite durante il matrimonio (art. 122 CC) ossia l’esistenza di
una prestazione d’uscita o di averi di libero passaggio (art. 123 cpv. 1 CC) –
rispettivamente, dal 1. gennaio 2017, del diritto ad una rendita (artt. 124 e
124a CC) – suscettibili di essere divisi (sul punto v. anche STCA 34.2008.21
del 17 aprile 2008 e 34.2006.3 del 16 marzo 2006; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungs-recht, 1999, art. 122/141-142, n. 4).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
Nel caso in disamina, dal fascicolo non
risulta che al momento del
matrimonio (29 aprile 2010) i coniugi __________ disponessero di averi
previdenziali suscettibili di essere considerati ai fini del presente giudizio
in applicazione del suevocato art. 22a cpv. 1 LFLP (cfr. supra consid. 2.2).
Dalla
documentazione agli atti non risulta l’esistenza accertata, al momento
determinante per il riparto (22 gennaio 2020), di averi divisibili facenti capo
a AT 1.
Per
quanto riguarda CV 1, se da un lato emerge come in costanza di matrimonio egli
abbia per lo più esercitato attività lavorativa indipendente, dall’altro lato risulta
che al momento determinante per il riparto egli disponeva comunque di un avere
divisibile di fr. 516.50 depositato su un conto di libero passaggio della
Fondazione CV 2, dove nell’aprile 2017 la Fondazione __________ aveva versato
l’importo di fr. 515 quale avere accumulato nel periodo aprile-luglio 2013
quale dipendente della __________ (cfr.VII/1-2, X, cfr. anche sub XXXIX).
Dal
fascicolo si evince inoltre che se, da una parte, per l’attività svolta alle
dipendenze della __________ (affiliata alla __________) nel 2009 e 2010 come
pure per alcuni mesi nel 2008 e nel 2011 (cfr. XII/1) egli non abbia accumulato
capitale pensionistico (cfr. XX), dall’altra parte l’istruttoria di causa ha
permesso di stabilire che da maggio 2018 a dicembre 2019 l’ex marito ha
lavorato alle dipendenze della __________ (cfr. XII/1), la quale non ha
tuttavia provveduto ad assicurarlo ai fini previdenziali pur avendo conseguito
salari superiori alla soglia minima LPP. Interpellato a più riprese dal TCA
nelle more della presente procedura, l’istituto di previdenza della citata
società – la Fondazione __________ – ancora con comunicazione 2 dicembre 2022
ha ribadito e confermato l’impossibilità di procedere ad assicurare CV 1
a
motivo dell’assoluta mancanza di collaborazione da parte dell’ex datore di
lavoro, il quale con ogni evidenza si rifiuta di annunciare l’ex dipendente al
proprio istituto di previdenza ai sensi della LPP (cfr. XLII,XL, XLIV, XXXIX,
XXXV).
Stante
ciò, ritenuto come l’obbligo di assicurare ai fini previdenziali (con
consecutivo pagamento dei contributi all’istituto di previdenza) un proprio
dipendente da parte del datore di lavoro debba essere fatto valere, dandosene
il caso, convenendo quest’ultimo tramite azione dinanzi al giudice istituito
dall’art. 73 LPP, rispettivamente come la quantificazione di una prestazione
d’uscita e il suo versamento vada rivolto, sempre tramite azione nell’ambito
dell’art. 73 LPP, contro l’istituto di previdenza (DTF 135 V 23, 129 V 320, STF B 65+67/05 del 6 febbraio
2006, 9C_417/2009 del 13 luglio 2009; STCA 34.2018.14 del 19 giugno 2018,
34.2021.30 del 24 marzo 2022, 34.2017.9 del 30 novembre 2018), l’esito di
eventuali procedure in tal senso potrà – nei termini e alle condizioni
di cui agli artt. 24 e 25 Lptca – costituire motivo di revisione del presente
giudizio.
In
simili circostanze, appare equo e giustificato ritenere altresì che l’esistenza
di eventuali averi previdenziali di spettanza della ex moglie a dipendenza dell’attività
svolta nel periodo settembre 2014-luglio 2017 alle dipendenze del suo ex marito
(cfr. XI-1) – la cui affiliazione quale datore di lavoro ad un istituto di
previdenza è stata stabilita d’ufficio con decisione 14 novembre 2022 da parte
della Fondazione CV 2 (cfr. XLV) – potrà parimenti costituire, datene le
condizioni, motivo di revisione del sindacato odierno.
2.6 Stante
quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore
(cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1
spetta un accredito di fr. 258.25
(516.50 : 2).
2.7 Per
applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne discende che l’importo
di fr. 258.25 dovrà essere versato da parte della Fondazione CV 2 a
debito del conto di libero passaggio __________ intestato a CV 1 e a favore di
AT 1
su un conto o polizza di libero passaggio che essa dovrà aprire
e comunicare alla fondazione debitrice, in caso contrario tornando applicabili
gli artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP
e 60 cpv. 5 LPP.
Sull’importo
dovuto dovranno inoltre essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt.
8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a
quello praticato dall'istituto debitore –
maturati
a far tempo dal 22 gennaio 2020 e sino al momento dell'effettivo trasferimento
(DTF 129 V 255;
STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio
2003).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi
di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.8 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1
durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 516.50.
2.- È
fatto ordine alla Fondazione CV 2 di versare, a debito del conto di libero
passaggio __________ intestato a CV 1
e a favore di AT 1 su un conto di
libero passaggio ad essa intestato conformemente ai considerandi,
l’importo di fr. 258.25 oltre interessi compensativi dal 22 gennaio
Fatti
2020.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti