34.2022.14
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Caso d'invalidità totale: divisione della prestazione ipotetica giusta l'art. 124 CC. Non essendoci riduzione per sovraindennizzo, la prestazione ipotetica può essere utilizzata per il conguaglio
6 ottobre 2022Italiano15 min
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2022.14
RG/sc
Lugano
6
ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 14/19 aprile 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
rappr. da: RA 1
2. AT
2
a
1. CV
1
rappr. da: RA 2
2. CV
2
conguaglio della previdenza
professionale a causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 7 marzo 2022, passata in giudicato, il Pretore di __________
ha pronunziato il divorzio tra AT 1(nata __________) e CV 1, unitisi in
matrimonio il 29 settembre 1995. Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha “accertato che le prestazioni d’uscita acquisite da AT
1 fra il 29 settembre 1995 e il 2 dicembre 2020 e la prestazione di libero
passaggio ipotetica acquisita da CV 1 fra il 29 settembre 1995 e il 2 dicembre
2020 sono oggetto di conguaglio secondo gli art. 122 e segg. CC. (…)”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo
crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).
1.2
Il 14/19 aprile 2022 la Pretura di __________ ha quindi rimesso la causa allo
scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli
artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXII), si dirà più diffusamente, per
quanto occorra, nei considerandi successivi.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.3 Alla presente
causa si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel
presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della
modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il
conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la causa di
divorzio essendo stata promossa con petizione il 2 dicembre 2020 dinanzi alla
Pretura di __________.
2.4 L’art. 22 LFLP prescrive che in caso di
divorzio le prestazioni d’uscita e le parti di rendita sono divise
conformemente agli articoli 122-124e CC e agli articoli 280 e 281 CPC,
precisando che gli articoli 3-5 LFLP si applicano per analogia.
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Giusta il nuovo art.
122 CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della
procedura di divorzio, in casu, come detto, il 2 dicembre 2020.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato
durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge
in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46). Come accennato (cfr. supra consid. 2.2), giusta
l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una
sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della
procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.5 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.6
2.6.1 Dalla documentazione in atti e dalle
dichiarazioni di parte non risulta che alla data del matrimonio (29 settembre
1995) CV 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati
in questa sede ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 prima frase LFLP.
Dal fascicolo emerge invece che da
maggio 2009 egli è assicurato presso l’CV 2 a cui nell’aprile 2010 la __________
aveva trasferito l’avere di fr. 20'099.05 (cfr. XVI) accumulato presso la __________
nel periodo dicembre 2004-febbraio 2007 (cfr. XVI-3). Nell’agosto 2009 anche la
__________ aveva trasferito all’CV 2 l’importo di fr. 197.05 (cfr. VI).
L’CV 2 ha inoltre attestato che da
marzo 2005 CV 1
benefica di una rendita d’invalidità (pensione
d’invalidità temporanea al 100%) ed ha quantificato in fr. 103'723 la
prestazione d’uscita ipotetica alla data determinante per il riparto (2
dicembre 2020; cfr. VI, XII-1), rispettivamente in fr. 115'317.30 l’attuale
prestazione ipotetica (valuta 28 aprile 2022; cfr. VI).
Il modo
di procedere dell’CV 2 è corretto e conforme alla normativa applicabile.
Infatti, giusta l’art. 124 CC – che disciplina il conguaglio della previdenza
nel caso in cui, come nella presente fattispecie, vi sia, al momento
dell’introduzione della procedura di divorzio, percezione da parte di un
coniuge di una rendita d’invalidità prima dell’età del pensionamento – ai fini
del conguaglio occorre quantificare la prestazione d’uscita ipotetica a cui il
coniuge avrebbe diritto (art. 2 cpv. 1ter LFLP) in caso di estinzione del diritto
alla rendita d’invalidità nel momento dell’avvio della procedura di divorzio (Messaggio del 23 maggio 2013 concernente la modifica del Codice civile svizzero
(Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), FF 2013 4172; Stauffer/Baud, BSK Berufliche Vorsorge, 2021,
Art. 124 ZGB Nr. 8; Jungo/Grütter, FamKomm ZGB, 2017, Art. 124 Nr. 6 ss;
Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, N. 1706-1707).
Per
il che, l’avere acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
corrisponde alla prestazione ipotetica al 2 dicembre 2020 di fr. 103'723. Come
comunicato dall’CV 2 nelle more della presente procedura, l’attuale prestazione
d’uscita ipotetica ammonta a fr. 115'317.30 (valuta 28 aprile 2022, cfr. VI) e,
non sussistendo alcuna riduzione per sovraindennizzo ai sensi dell’art. 124
cpv. 3 CC, tale importo può essere utilizzato per il conguaglio.
Notasi
di transenna che ciò era d’altronde già il caso – contrariamente a quella che sembra
Considerandi
essere (stata) l’opinione dell’CV 2 contenuta nello scritto 29 ottobre 2021
all’assicurato (doc. 13 inc. pretorile) – alla data determinante per il riparto
(2 dicembre 2020), l’erogazione dei supplementi di rendita per i figli di cui
ha beneficiato l’ex marito e il conseguente asserito sovraindennizzo non
costituendo in sé motivo d’impedimento all’utilizzo per il conguaglio della
prestazione ipotetica ex art. 124 cpv. 1 CC, atteso che non si tratta(va), per
quanto è dato di sapere, di riduzione durevole per sovraindennizzo, dovuto cioè
alla percezione di rendite non limitate nel tempo quali le rendite
(d’invalidità) dell’assicurazione militare (art. 41 cpv. 1 LAM) o
dell’assicurazione contro gli infortuni (art. 19 cpv. 2 LAINF) (sul punto cfr. Jungo/Grütter, op. cit., Nr. 34-37; Stauffer/Baud, op. cit., Nr. 27-28; art. 26a OPP2; Geiser/Walser, BSK
ZGB I, 2022, Art. 124 Nr. 13-15; BSV, Erläuterungen zu den änderungen der BVV 2 im Rahmen des
revidierten Vorsorgeausgleichs bei Scheidung (Revision ZGB), 10. Juni 2016, p.
14: BSV, Mitteilungen über
die berufliche Vorsorge Nr. 142, Rz 937, pp. 19-20). Nel
citato commentario UFAS del 10 giugno 2016 alle modifiche dell’OPP2 (p. 14)
viene infatti precisato che “In
allen Fällen, in denen nicht Leistungen der Unfall- oder Militärversicherung
zur überentschädigung führen,
darf die hypotetische Austrittleistung für den Ausgleich verwendet werden. Dies
zum Beispiel, wenn der Bezug von Kinderrenten für sich allein zur überentschädigung führen würde. Möglich
sind weitere Fälle, in denen eine überentschädigung
auf ein weiterhin erzieltes Erwerbseinkommen o-der auf Leistungen ausländischer
Sozialversicherungen zurückzufüh-ren ist”.
2.6.2
AT 1 risulta dagli atti essere stata
assicurata ai fini previdenziali da maggio a dicembre 1996 alla __________, con
trasferimento a quest’ultima, nel giugno 1996, di una prestazione di libero
passaggio di fr. 7'289.80 da parte della __________, ora __________, la quale,
interpellata dal Tribunale, non è stata però in grado di comunicare l’ammontare
della prestazione presente alla data del matrimonio (29 settembre 1995) non
disponendo più della relativa documentazione (cfr. XXXIII). Alla luce degli
atti all’inserto la
prestazione presente al momento del matrimonio è tuttavia
quantificabile, procedendo
per apprezzamento, in fr.
7’000, quando si consideri come precedentemente all’affiliazione all’istituto
della __________ e dopo la cessazione dell’impiego presso la __________ nel
settembre 1995 (cfr. estratto AVS sub XXVII), la ex moglie non risulta aver
conseguito redditi sottoposti a contribuzione LPP essendo stata in
disoccupazione sino a febbraio 1996, non risultando per il resto dagli atti
un’affiliazione per la breve attività lavorativa svolta nei mesi da marzo ad
aprile 1996 alle dipendenze di __________ (cfr. estratto AVS) e tenendo altresì
conto degli interessi maturati sino a fine giugno 1996 da dedurre dal
suindicato importo di fr. 7'289.80 presente a fine giugno
1996.
All’uscita
dall’istituto di previdenza della __________, AT 1
è stata assicurata,
con trasferimento di una prestazione di fr. 8'849.85, alla __________ da
gennaio 1997 a febbraio 2004 (cfr. VIII-2, XIX). Nel maggio 2005 l’avere
previdenziale nel frattempo aumentato a fr. 33'967.30 è stato versato dalla
fondazione __________ su un conto di libero passaggio della __________ (cfr.
VIII-3). Questa, nel settembre 2009, ha a sua volta versato l’avere di fr.
36'035.72 su un conto di libero passaggio intestato alla ex moglie presso la AT
2, conto tuttora esistente e che alla data determinante per il riparto (2
dicembre 2020) presentava un saldo di fr. 39'049.66 (cfr. VII).
Stante quanto precede, considerati ex
art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi
maturati sull’avere presente alla data del matrimonio sino al momento
determinate per il riparto in ragione di fr. 5'955.87 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal
Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per
il calcolo cfr. www.gerichte.ch) – l’avere soggetto a divisione accumulato da AT
1.
deve essere cifrato in fr. 26'093.79 (39'049.66 – 7'000 – 5'955.87).
2.6.3
Stante
quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore
(cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi divisibili accumulati
dagli ex coniugi, a favore di AT 1
spetta a saldo (DTF 129 V 254) un
accredito di fr. 38'814.61 ([103'723
– 26'093.79] : 2).
2.7
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne discende che l’importo
di fr. 38'814.61 dovrà essere versato da parte dell’CV 2 a favore di
AT
1.
sul conto ad essa intestato
presso la AT 2. Dovranno inoltre essere corrisposti gli
interessi compensativi – al tasso minimo
(per quanto concerne la parte obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre
2009) di cui ai combinati artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore –
maturati su tale importo a far tempo
dal 2 dicembre 2020 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255;
STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi
di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.8
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Patrocinata in causa da un
avvocato, AT 1
ha instato per la concessione del gratuito patrocinio.
Presupposti per la concessione
del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche
in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle
assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono
(cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di
esito favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere
necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47
consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16
ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06
del 1. dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p.
188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor
Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142 ZGB), in Mosimann (Hrsg.), Aktuelles
in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp. 159ss; cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG). La giurisprudenza ha avuto modo di
precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata
nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la
parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze
giuridiche (cfr. pro multis
DTF
119.
Ia 265s, 103 V 46; Zünd,
cit., pp. 159-160; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pp. 551s; con
particolare riferimento alla procedura di divisione ex art. 25a LFLP e art. 73
LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus
sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010, p. 90).
La
fattispecie in esame non ha all’evidenza presentato elementi di particolare
difficoltà dal profilo istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da
rendere necessario un patrocinio in causa. La presente procedura, retta
peraltro dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti,
in: Schneider/Geiser/Gächter (éd), Commentaire LPP et LFLP, 2020, art. 25a, n.
14; Schwegler, op. cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base dei
documenti, di facile lettura, acquisiti d’ufficio agli atti, senza particolari
interventi delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale.
Difettando
una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la
relativa istanza deve di conseguenza essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1
durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 103’723.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1
durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 26'093.79.
3.- È
fatto ordine all’CV 2 di versare a favore di AT 1, sul conto di libero
passaggio n. __________ presso la AT
2, l’importo di fr. 38'814.61 oltre interessi
compensativi dal 2 dicembre 2020.
4.-
La domanda di gratuito patrocinio di
AT 1
è respinta.
5.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti