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Decisione

34.2022.14

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Caso d'invalidità totale: divisione della prestazione ipotetica giusta l'art. 124 CC. Non essendoci riduzione per sovraindennizzo, la prestazione ipotetica può essere utilizzata per il conguaglio

6 ottobre 2022Italiano15 min

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

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Raccomandata

Incarto

n.

34.2022.14

RG/sc

Lugano

6

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 14/19 aprile 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

rappr. da: RA 1

2. AT

2

a

1. CV

1

rappr. da: RA 2

2. CV

2

conguaglio della previdenza

professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 7 marzo 2022, passata in giudicato, il Pretore di __________

ha pronunziato il divorzio tra AT 1(nata __________) e CV 1, unitisi in

matrimonio il 29 settembre 1995. Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha “accertato che le prestazioni d’uscita acquisite da AT

1 fra il 29 settembre 1995 e il 2 dicembre 2020 e la prestazione di libero

passaggio ipotetica acquisita da CV 1 fra il 29 settembre 1995 e il 2 dicembre

2020 sono oggetto di conguaglio secondo gli art. 122 e segg. CC. (…)”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo

crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).

1.2

Il 14/19 aprile 2022 la Pretura di __________ ha quindi rimesso la causa allo

scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli

artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,

rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative

prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXII), si dirà più diffusamente, per

quanto occorra, nei considerandi successivi.

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.3 Alla presente

causa si applicano le disposizioni di

cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel

presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della

modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il

conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la causa di

divorzio essendo stata promossa con petizione il 2 dicembre 2020 dinanzi alla

Pretura di __________.

2.4 L’art. 22 LFLP prescrive che in caso di

divorzio le prestazioni d’uscita e le parti di rendita sono divise

conformemente agli articoli 122-124e CC e agli articoli 280 e 281 CPC,

precisando che gli articoli 3-5 LFLP si applicano per analogia.

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Giusta il nuovo art.

122 CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della

procedura di divorzio, in casu, come detto, il 2 dicembre 2020.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato

durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge

in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46). Come accennato (cfr. supra consid. 2.2), giusta

l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una

sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della

procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.5 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.6

2.6.1 Dalla documentazione in atti e dalle

dichiarazioni di parte non risulta che alla data del matrimonio (29 settembre

1995) CV 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati

in questa sede ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 prima frase LFLP.

Dal fascicolo emerge invece che da

maggio 2009 egli è assicurato presso l’CV 2 a cui nell’aprile 2010 la __________

aveva trasferito l’avere di fr. 20'099.05 (cfr. XVI) accumulato presso la __________

nel periodo dicembre 2004-febbraio 2007 (cfr. XVI-3). Nell’agosto 2009 anche la

__________ aveva trasferito all’CV 2 l’importo di fr. 197.05 (cfr. VI).

L’CV 2 ha inoltre attestato che da

marzo 2005 CV 1

benefica di una rendita d’invalidità (pensione

d’invalidità temporanea al 100%) ed ha quantificato in fr. 103'723 la

prestazione d’uscita ipotetica alla data determinante per il riparto (2

dicembre 2020; cfr. VI, XII-1), rispettivamente in fr. 115'317.30 l’attuale

prestazione ipotetica (valuta 28 aprile 2022; cfr. VI).

Il modo

di procedere dell’CV 2 è corretto e conforme alla normativa applicabile.

Infatti, giusta l’art. 124 CC – che disciplina il conguaglio della previdenza

nel caso in cui, come nella presente fattispecie, vi sia, al momento

dell’introduzione della procedura di divorzio, percezione da parte di un

coniuge di una rendita d’invalidità prima dell’età del pensionamento – ai fini

del conguaglio occorre quantificare la prestazione d’uscita ipotetica a cui il

coniuge avrebbe diritto (art. 2 cpv. 1ter LFLP) in caso di estinzione del diritto

alla rendita d’invalidità nel momento dell’avvio della procedura di divorzio (Messaggio del 23 maggio 2013 concernente la modifica del Codice civile svizzero

(Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), FF 2013 4172; Stauffer/Baud, BSK Berufliche Vorsorge, 2021,

Art. 124 ZGB Nr. 8; Jungo/Grütter, FamKomm ZGB, 2017, Art. 124 Nr. 6 ss;

Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, N. 1706-1707).

Per

il che, l’avere acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

corrisponde alla prestazione ipotetica al 2 dicembre 2020 di fr. 103'723. Come

comunicato dall’CV 2 nelle more della presente procedura, l’attuale prestazione

d’uscita ipotetica ammonta a fr. 115'317.30 (valuta 28 aprile 2022, cfr. VI) e,

non sussistendo alcuna riduzione per sovraindennizzo ai sensi dell’art. 124

cpv. 3 CC, tale importo può essere utilizzato per il conguaglio.

Notasi

di transenna che ciò era d’altronde già il caso – contrariamente a quella che sembra

Considerandi

essere (stata) l’opinione dell’CV 2 contenuta nello scritto 29 ottobre 2021

all’assicurato (doc. 13 inc. pretorile) – alla data determinante per il riparto

(2 dicembre 2020), l’erogazione dei supplementi di rendita per i figli di cui

ha beneficiato l’ex marito e il conseguente asserito sovraindennizzo non

costituendo in sé motivo d’impedimento all’utilizzo per il conguaglio della

prestazione ipotetica ex art. 124 cpv. 1 CC, atteso che non si tratta(va), per

quanto è dato di sapere, di riduzione durevole per sovraindennizzo, dovuto cioè

alla percezione di rendite non limitate nel tempo quali le rendite

(d’invalidità) dell’assicurazione militare (art. 41 cpv. 1 LAM) o

dell’assicurazione contro gli infortuni (art. 19 cpv. 2 LAINF) (sul punto cfr. Jungo/Grütter, op. cit., Nr. 34-37; Stauffer/Baud, op. cit., Nr. 27-28; art. 26a OPP2; Geiser/Walser, BSK

ZGB I, 2022, Art. 124 Nr. 13-15; BSV, Erläuterungen zu den änderungen der BVV 2 im Rahmen des

revidierten Vorsorgeausgleichs bei Scheidung (Revision ZGB), 10. Juni 2016, p.

14: BSV, Mitteilungen über

die berufliche Vorsorge Nr. 142, Rz 937, pp. 19-20). Nel

citato commentario UFAS del 10 giugno 2016 alle modifiche dell’OPP2 (p. 14)

viene infatti precisato che “In

allen Fällen, in denen nicht Leistungen der Unfall- oder Militärversicherung

zur überentschädigung führen,

darf die hypotetische Austrittleistung für den Ausgleich verwendet werden. Dies

zum Beispiel, wenn der Bezug von Kinderrenten für sich allein zur überentschädigung führen würde. Möglich

sind weitere Fälle, in denen eine überentschädigung

auf ein weiterhin erzieltes Erwerbseinkommen o-der auf Leistungen ausländischer

Sozialversicherungen zurückzufüh-ren ist”.

2.6.2

AT 1 risulta dagli atti essere stata

assicurata ai fini previdenziali da maggio a dicembre 1996 alla __________, con

trasferimento a quest’ultima, nel giugno 1996, di una prestazione di libero

passaggio di fr. 7'289.80 da parte della __________, ora __________, la quale,

interpellata dal Tribunale, non è stata però in grado di comunicare l’ammontare

della prestazione presente alla data del matrimonio (29 settembre 1995) non

disponendo più della relativa documentazione (cfr. XXXIII). Alla luce degli

atti all’inserto la

prestazione presente al momento del matrimonio è tuttavia

quantificabile, procedendo

per apprezzamento, in fr.

7’000, quando si consideri come precedentemente all’affiliazione all’istituto

della __________ e dopo la cessazione dell’impiego presso la __________ nel

settembre 1995 (cfr. estratto AVS sub XXVII), la ex moglie non risulta aver

conseguito redditi sottoposti a contribuzione LPP essendo stata in

disoccupazione sino a febbraio 1996, non risultando per il resto dagli atti

un’affiliazione per la breve attività lavorativa svolta nei mesi da marzo ad

aprile 1996 alle dipendenze di __________ (cfr. estratto AVS) e tenendo altresì

conto degli interessi maturati sino a fine giugno 1996 da dedurre dal

suindicato importo di fr. 7'289.80 presente a fine giugno

1996.

All’uscita

dall’istituto di previdenza della __________, AT 1

è stata assicurata,

con trasferimento di una prestazione di fr. 8'849.85, alla __________ da

gennaio 1997 a febbraio 2004 (cfr. VIII-2, XIX). Nel maggio 2005 l’avere

previdenziale nel frattempo aumentato a fr. 33'967.30 è stato versato dalla

fondazione __________ su un conto di libero passaggio della __________ (cfr.

VIII-3). Questa, nel settembre 2009, ha a sua volta versato l’avere di fr.

36'035.72 su un conto di libero passaggio intestato alla ex moglie presso la AT

2, conto tuttora esistente e che alla data determinante per il riparto (2

dicembre 2020) presentava un saldo di fr. 39'049.66 (cfr. VII).

Stante quanto precede, considerati ex

art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi

maturati sull’avere presente alla data del matrimonio sino al momento

determinate per il riparto in ragione di fr. 5'955.87 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal

Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per

il calcolo cfr. www.gerichte.ch) – l’avere soggetto a divisione accumulato da AT

1.

deve essere cifrato in fr. 26'093.79 (39'049.66 – 7'000 – 5'955.87).

2.6.3

Stante

quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore

(cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi divisibili accumulati

dagli ex coniugi, a favore di AT 1

spetta a saldo (DTF 129 V 254) un

accredito di fr. 38'814.61 ([103'723

– 26'093.79] : 2).

2.7

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne discende che l’importo

di fr. 38'814.61 dovrà essere versato da parte dell’CV 2 a favore di

AT

1.

sul conto ad essa intestato

presso la AT 2. Dovranno inoltre essere corrisposti gli

interessi compensativi – al tasso minimo

(per quanto concerne la parte obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre

2009) di cui ai combinati artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore –

maturati su tale importo a far tempo

dal 2 dicembre 2020 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255;

STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi

di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.8

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Patrocinata in causa da un

avvocato, AT 1

ha instato per la concessione del gratuito patrocinio.

Presupposti per la concessione

del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche

in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle

assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono

(cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di

esito favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere

necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47

consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16

ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06

del 1. dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p.

188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor

Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142 ZGB), in Mosimann (Hrsg.), Aktuelles

in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp. 159ss; cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG). La giurisprudenza ha avuto modo di

precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata

nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la

parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze

giuridiche (cfr. pro multis

DTF

119.

Ia 265s, 103 V 46; Zünd,

cit., pp. 159-160; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pp. 551s; con

particolare riferimento alla procedura di divisione ex art. 25a LFLP e art. 73

LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus

sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010, p. 90).

La

fattispecie in esame non ha all’evidenza presentato elementi di particolare

difficoltà dal profilo istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da

rendere necessario un patrocinio in causa. La presente procedura, retta

peraltro dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti,

in: Schneider/Geiser/Gächter (éd), Commentaire LPP et LFLP, 2020, art. 25a, n.

14; Schwegler, op. cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base dei

documenti, di facile lettura, acquisiti d’ufficio agli atti, senza particolari

interventi delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale.

Difettando

una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la

relativa istanza deve di conseguenza essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1

durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 103’723.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1

durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 26'093.79.

3.- È

fatto ordine all’CV 2 di versare a favore di AT 1, sul conto di libero

passaggio n. __________ presso la AT

2, l’importo di fr. 38'814.61 oltre interessi

compensativi dal 2 dicembre 2020.

4.-

La domanda di gratuito patrocinio di

AT 1

è respinta.

5.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti