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Decisione

34.2022.15

Azione dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro per il mancato versamento dei contributi LPP. Domanda accolta con consecutivo rigetto definitivo dell'opposizione

14 luglio 2022Italiano10 min

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche

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n.

34.2022.15

rg/gm

Lugano

14 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 5 maggio 2022 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per contratto d’adesione sottoscritto

il 19 aprile / 6 maggio 2016 (contratto n. __________) la CV 1 quale datore di

lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei

suoi dipendenti alla AT 1, __________ con effetto dal 1. marzo 2016 (doc. A/1).

1.2 Stante il mancato pagamento dei premi

dovuti da parte del datore di lavoro per un importo di fr. 22'289.25 (importo

comprensivo degli interessi sino al 12 novembre 2021, cfr. doc. A/9) anche dopo

l’invio di diffide (doc. A/7) e dopo aver disdetto il contratto d’adesione per

il 31 ottobre 2021 (doc. A/8), adite le vie esecutive con PE n. __________

dell’UE di __________ del 15 marzo 2022 (doc. A/10), con l’“istanza” (recte:

petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al

pagamento di fr. 21'510.20, con interessi al 5% dal 1. marzo 2022, fr.

535.90 per interessi sino al 28 febbraio 2022, nonché delle “spese regolamentazione

di esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese

e ripetibili.

1.3 La società convenuta non è

intervenuta in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la

presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi

dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).

2.1 La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.

2.2 L'art. 11 LPP impone al datore

di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a

un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha

effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento

dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi

l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle

disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei

lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a

quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto

gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita

nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei

contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber

und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati

alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2

LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono

strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e

l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge.

2.3 Nel processo riguardante il

versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di

previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di

permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle

assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i

suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF

125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il

datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe

fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni

immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno

sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al

fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

Fatti

2.4 Nel caso di specie la pretesa attorea

appare sufficientemente so-stanziata e documentata.

Le persone

assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,

fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare

all’art. 10 del contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli

interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del regolamento di

previdenza (doc. A/3) e nel piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i

premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono

dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP

(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto d'adesione e piano di previdenza).

Dagli atti

di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta

del contratto) e degli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato

eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del

salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il

calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli

precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Quo alle spese

(comprese nell’importo di cui al petitum), le stesse risultano documentate e

conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1) e vanno per tal ragione

riconosciute (DTF 117 II 258). Trattasi segnatamente delle spese per diffide

(complessivamente fr. 300, cfr. doc. A/7), per scioglimento del contratto (fr.

500; cfr. doc. A/9) e per informazione al comitato (fr. 300; cfr. doc. A/7).

Parte convenuta

non ha del resto mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei

contributi, delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.

Oggetto di

condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (fr.

300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto

esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/10) e

contemplati nel menzionato Regolamento.

Alla

fondazione attrice spetta pertanto un importo complessivo di fr. 22'346.10.

2.5 L’attrice chiede anche il versamento di

interessi di ritardo al 5% dal 1. marzo 2022.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche

Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli

interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso

contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5%

(STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit.,

ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la

convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto accoglimento.

Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. marzo 2022 su fr. 21'510.20.

2.6 L’attrice

postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al

summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 15 marzo 2022.

Il creditore che a seguito

dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover

esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.

80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79

LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della

Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Considerandi

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La presente sentenza varrà pertanto

quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione

creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al

giudice dell'esecuzione.

2.7

Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca la

procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia

stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di

introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio

processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 124

V 285, 118 V 319; SZS

1998.

p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un

processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su

fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra

l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente

illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete

(ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato

atto; DTF

124.

V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione in materia di

contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per

ritenere temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale

contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo

conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro

non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive,

obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente

infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce

in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia

messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il

pagamento delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998

nella causa FICLPP).

Nel

caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di

pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto

esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della

suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura

per fr. 200.

2.8

L'assicuratore che vince la causa non

ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128.

V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e

non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di

ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la

causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di

tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati

ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI

Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella

specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di 22'346.10 oltre interessi al

5% dal 1. marzo 2022 su fr. 21'510.20.

§§ È rigettata in via definitiva

l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 15 marzo 2022 per

l’importo di fr. 22'346.10 oltre interessi al 5% dal 1. marzo 2022 su fr.

21'510.20.

2.- Tasse e spese per complessivi fr. 200

sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti