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Decisione

34.2022.16

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Prelievo per il finanziamento dell'abitazione: addebito proporzionale - di capitale e interessi - sull'avere acquisito prima e dopo il matrim

11 agosto 2022Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi di salute in capo alla ex moglie che sembrano aver compromesso la

sua capacità lavorativa, non risulta essere il caso; cfr. sentenza di divorzio

pp. 20-21) il prelievo anticipato per il finanziamento dell’abitazione ad uso

proprio è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo

gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).

Capitali

previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i

quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del

divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura

previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono

quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed

essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art.

30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in

argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008,

pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für

Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV

2000 pp. 536ss).

L’art.

22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt.

30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e

gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito

prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del

prelie-vo.

Conformemente

al summenzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo

riportata nel Bollettino LPP UFAS n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6,

posto, per AT 1, un avere al momento del matrimonio (27 luglio 2000) di fr. 18'464 rispettivamente di fr. 21’624.02

(tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati

sino alla data del prelievo; per il calcolo cfr.

www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 57’730 effettuato il 30 aprile 2005 di cui fr. 36'105.98 [57’730 – 21’624.02] acquisiti

durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr. 203'114 presente

il 22 luglio 2016, l’importo da esso accumulato in costanza di matrimonio e

suscettibile di essere diviso dev’essere cifrato in fr. 239'219.98 (36'105.98 + 203’114).

Per quanto riguarda invece CV 1, stante

un avere al momento del matrimonio (27 luglio 2000) di fr. 16'782.40 rispettivamente di fr. 19’127.79 (tenendo cioè in considerazione gli interessi

ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo; per

il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 50'000 effettuato il 23 febbraio 2004 di cui fr. 30'872.21 (50'000 – 19’127.79) acquisiti

durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale di

complessivi fr. 13'963.89 (5'130.39 + 8'833.50) presente il 22 luglio 2016, l’importo

da essa accumulato in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso

dev’essere cifrato in fr. 44'836.10 (30'872.21 + 13'963.89).

2.5.4 Stante quanto precede, richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1),

considerati i rispettivi averi divisibili accumulati dagli ex coniugi, a favore

di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 97'191.94 ([239'219.98 – 44'836.10] : 2) e

non di fr. 101'627.73 chiesti dall’interessata.

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Per il che, nel rispetto

di quanto previsto dall’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte

obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 97'191.94, unitamente agli interessi compensativi – al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su tale

importo dal 22 luglio 2016 sino al momento dell'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255; STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8

luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16

marzo 2015) dovrà essere versato da parte della AT 2 a favore di CV 1 presso CV

2 (che non corrisponde, contrariamente a quanto sembra credere l’interessata

[cfr. XIV], all’istituto cui l’ex marito è assicurato, il quale assicura

unicamente i collaboratori di __________; cfr. www.zefix.ch) dove risulta

assicurata a far tempo da febbraio 2017 quale dipendente di __________ (cfr.

XIV-1).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi

di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B

105/02 del 4 settembre 2003).

2.7 La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 duran-te il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 239'219.98.

Considerandi

2.

- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 44'836.10.

3.

- È

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, presso CV 2 (contratto __________), l’importo

di fr. 97'191.94 oltre interessi

compensativi dal 22 luglio 2016.

4.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti