Lexipedia

Decisione

34.2022.18

Contestata base legale del regolamento dell’istituto previdenziale usata per determinare la rendita vedovile al momento del decesso del coniuge, sostenendo che i.c. andasse applicato il disposto nel precedente tenore (per lei più favorevole). Modifica regolamento conforme al diritto

24 aprile 2023Italiano95 min

consid. 6.1.). Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che un diritto acquisito possa

Source ti.ch

Incarto

n.

34.2022.18

jv/sc

Lugano

24 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry

Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 12

maggio 2022 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza

professionale

ritenuto in

fatto

1.1. __________,

nato il __________ 1951, affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello

Stato (dal 1° gennaio 2013: Istituto di previdenza del Cantone Ticino, in

seguito IPCT) dall’età di 19 anni, con effetto dal 1° settembre 2011 è stato

posto al beneficio della pensione di vecchiaia al 100% di fr. 53'585 annui e

del supplemento sostitutivo AVS/AI di fr. 22'272 all’anno (avviso di rendita,

doc. E).

A

seguito del suo decesso avvenuto il __________ 2021, l’IPCT ha erogato a sua

moglie, AT 1, nata il __________ 1964, una pensione vedovile di fr. 26'793

annui, con effetto dal 1° febbraio 2021 (doc. F).

La

prestazione è stata determinata sulla base del 50% della pensione di vecchiaia

del defunto marito, in applicazione dell’art. 39 cpv. 2 lett. b del Regolamento

di previdenza dell’IPCT (in seguito: Ripct) nel tenore valido dal 1° gennaio

2021.

Alla

vedova è stato versato un supplemento temporaneo, dal 1° febbraio 2021, di tre

mensilità della pensione di vecchiaia del defunto come previsto dall’art. 39

cpv. 2bis Ripct (doc. G).

1.2. Contestando

l’ammontare della succitata prestazione, con la presente petizione AT 1,

rappresentata dall’avv. RA 1, chiede che la rendita vedovile sia determinata sulla

base dell’art. 39 cv. 2 lett. b Ripct nella versione valida sino al 31 dicembre

2020, ossia pari al 66.67% della pensione di vecchiaia del defunto marito.

Sostenendo

in sintesi l’illegalità della modifica regolamentare, l’attrice ritiene che la

rendita vedovile al 66.67% (prevista dal previgente art. 39 cpv. 1 Ripct)

costituisce un diritto acquisito protetto (petizione p.to 15.). Ritiene pure

che l’IPCT non era competente, tramite cambiamento di regolamento, a modificare

tale diritto acquisito, competenza che invece spettava al Gran Consiglio.

Avendo, a detta dell’attrice, la modifica regolamentare la connotazione di un

rifinanziamento del capitale dell’Istituto a carico dei superstiti, non

spettava a quest’ultimo procedere in tal senso ma al Parlamento cantonale

(petizione, p.to 17.2.).

L’attrice

fa valere altre censure che verranno esaminate, per quanto necessario, nei

considerandi di diritto.

1.3. Con la

risposta di causa l’IPCT chiede la reiezione della petizione. Sostiene

innanzitutto che l’art. 24 LIPCT non conferisce alla prestazione vedovile in

aspettativa un diritto acquisito, motivo per cui l’ammontare della stessa può

essere modificata tramite regolamento. Ribadisce inoltre la propria competenza

ad emettere il nuovo art. 39 Ripct e respinge le altre censure sollevate

dall’attrice. In merito alle singole motivazioni va fatto riferimento, per

quanto occorra, sempre ai considerandi di diritto.

1.4. Il 17

agosto 2022 l’attrice ha introdotto una replica spontanea, confermando

sostanzialmente quanto esposto in petizione (VII).

1.5. Su

richiesta del TCA, il 14 settembre 2022 l’IPCT ha duplicato, ribadendo quando

sostenuto con la risposta di causa (XI).

considerato in

diritto

2.1. Secondo

l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1. gennaio 2012; RL 852.100).

Con

riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro

è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda

presso la quale l’assicurato fu assunto.

Per

quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data

nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni

specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.

Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP

le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di

libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai

contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non

sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella

previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti

nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid.

2b e riferimenti ivi citati).

Pacifica nel caso in esame è la

competenza materiale, trattandosi infatti di una controversia tra un

assicuratore LPP ed avente diritto riguardante l’ammontare della rendita

vedovile riconosciuta (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con

riferimenti). Altrettanto pacifica è la competenza territoriale di questo TCA,

in quanto sia la sede dell’istituto previdenziale convenuto (Bellinzona) che il

luogo dell’azienda presso il quale il defunto assicurato fu assunto (__________)

sono nel Cantone Ticino.

2.2. La LPP

prevede, tra le prestazioni dell’assicurazione, in particolare le prestazioni

di vecchiaia (art. 13-17) e le prestazioni per i superstiti (art. 13-22).

L’art. 21 cpv. 2 LPP stabilisce

che:

"

Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità,

la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per

cento dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata.”

La

Legge sull’istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT) del 6 novembre

2012 prevede all’art. 6 che le prestazioni dell’istituto di previdenza sono,

segnatamente, la pensione di vecchiaia (lett. a) e la pensione ai superstiti

(lett. d).

La LIPCT

ha pure introdotto una “Norma transitoria in vigore dal 1° gennaio 2013”, la

quale, ai capoversi da 1 a 4, prevede che:

"

1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono

mantenuti.

2Gli eventi coperti

dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della

legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

3Al 1° gennaio 2013 a tutti

gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei

contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10

della presente norma transitoria.

4Agli assicurati che al 31

dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento

anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata

in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di

pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6

mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno.”

Al

cpv. 1 sono dunque state garantite le prestazioni in corso (in particolare la

pensione di vecchiaia e la pensione ai superstiti).

Riguardo

all’ammontare della pensione vedovile l’art. 39 del Regolamento di previdenza

dell’Istituto di previdenza del Canton Ticino (Ripct), nel suo tenore valido

fino al 31 dicembre 2020, stabiliva che:

"

(...)

1. Se al

momento del decesso l’assicurato era in attività, la pensione vedovile

corrisponde ai 2/3 della pensione d’invalidità calcolata secondo l’art. 33 del

presente Regolamento.

2. Alla morte

di un pensionato il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o

orfani di padre e madre, ricevono durante tre mesi l’intera pensione alla quale

il defunto aveva diritto, se la stessa è superiore alla loro pensione

complessiva. Per stabilire il diritto degli orfani valgono le disposizioni dell’art.

42 del presente Regolamento.

3. L’ammontare

delle tre annualità di pensione deve essere almeno pari al capitale di decesso

di cui all’art. 44 del presente Regolamento.

4. Se al

momento del decesso l’assicurato era in pensione, la pensione vedovile corrisponde

ai 2/3 della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata del coniuge o del

partner registrato defunto, ritenuto che le condizioni previste dall’art. 38

cpv. 1 del presente Regolamento siano date.

5. Nella

misura in cui il coniuge superstite o il partner registrato non adempie a

nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 cpv. 1 del presente Regolamento,

ha diritto ad un’indennità unica equivalente a tre annualità di pensione del

defunto coniuge o partner registrato.”

Dal 1.

gennaio 2021 questo articolo è stato modificato come segue:

"

1 In caso di decesso di un assicurato attivo, la pensione

vedovile corrisponde al 60% della pensione d’invalidità calcolata secondo

l’art. 33 del presente Regolamento.

2 In caso di decesso di un

pensionato, la pensione vedovile corrisponde

a) se

l’assicurato percepiva una pensione di vecchiaia secondo gli artt. 30 o 31 o

d’invalidità temporanea secondo l’art. 33 del presente Regolamento: al 60%

della pensione di vecchiaia o d’invalidità del coniuge o del partner registrato

defunto;

b) se

l’assicurato percepiva una pensione anticipata, di vecchiaia o d’invalidità

secondo le disposizioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in

vigore prima del 01.01.2013 o una pensione anticipata o di vecchiaia secondo

l’art. 24 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (norma

transitoria): al 50% della pensione anticipata, di vecchiaia o d’invalidità del

coniuge o del partner registrato defunto.

2bis Alla morte di un

pensionato il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o orfani

di padre e madre, invece della loro pensione, ricevono durante tre mesi

l’intera pensione versata, escluso il supplemento sostitutivo AVS/AI, al

defunto al momento del decesso, se la stessa è superiore alla loro pensione

complessiva. Per stabilire il diritto degli orfani valgono le disposizioni

dell’art. 42 del presente Regolamento.

3 Abrogato.

4 Abrogato.

4bis Le parti di rendita

assegnate ad un ex coniuge o ad un ex partner registrato nell’ambito di un

conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l’art.

124a CC non fanno parte della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata ai

sensi del cpv. 2.”

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se l’IPCT ha correttamente posto AT 1 al beneficio di

una pensione vedovile, con decorrenza dal 1. febbraio 2021, dell’importo

corrispondente al 50% della rendita di vecchiaia che il defunto marito

percepiva, conformemente all’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct nel tenore valido dal

1. gennaio 2021.

Non

contestato è invece il supplemento temporaneo alla rendita ex art. 30 cpv. 2bis

Ripct, pari a tre mensilità, dal 1. febbraio 2021 al 30 aprile 2021, della

pensione di vecchiaia del defunto.

Il TCA

è dunque chiamato ad esaminare la validità della modifica del Regolamento.

Con la

modifica in vigore dal 1° gennaio 2021 vi sono state le seguenti riduzioni

delle prestazioni in caso di decesso di un pensionato: per i pensionati per

vecchiaia o invalidità che percepiscono la pensione secondo il piano di

previdenza attualmente in vigore (primato dei contributi): dai 2/3 al 60% della

pensione di vecchiaia o d'invalidità del defunto (art. 39 cpv. 2 lett. a LIPCT);

per i pensionati per vecchiaia o invalidità che percepiscono la pensione

secondo il piano di previdenza in primato delle prestazioni (che era in vigore

fino al 31.12.2012) o che percepiscono una pensione di vecchiaia secondo la

norma transitoria (ex art. 24 cpv. 4 LIPCT): dai 2/3 al 50% della pensione di

vecchiaia o d'invalidità del defunto (cpv. 2, lett. b).

La

modifica di regolamento è stata annunciata e spiegata dal CdA dell’IPCT con Comunicati

del 23 dicembre 2020, 15 febbraio 2021 e 31 maggio 2021, pubblicati nel sito

www.ipct.ch (quello del 23 dicembre 2020 è

stato prodotto con la petizione, doc. D).

In un

comunicato datato 23 dicembre 2020 il CdA ha fra l’altro spiegato che:

"

Riduzione pensioni vedovili in aspettativa

Alla luce di quanto precede, è evidente

l'enorme disparità in termini di sacrifici tra assicurati attivi e beneficiari

di rendita o delle garanzie (che, come si è visto, dal 2012 non hanno di fatto

perso nulla, anzi il loro potere di acquisto è addirittura leggermente

aumentato).

Di conseguenza, assodato che allo stato

attuale per giurisprudenza federale le rendite in essere non possono essere

ridotte, il Consiglio di amministrazione, su proposta della Direzione, ha deciso

di intervenire sulle prestazioni future degli attuali beneficiari di rendita (o

delle garanzie), ossia sulle rendite vedovili in aspettativa (cioè rendite

vedovili che saranno erogate sulla base di futuri decessi).

In questo modo anche i beneficiari di

rendita (e delle garanzie) contribuiranno fattivamente al rifinanziamento

dell'IPCT come era negli intendimenti del Gran Consiglio nel 2012, sgravando, almeno

in parte, le spalle degli assicurati attivi, aggettivamente già assai provate e

che lo saranno ancora di più nel corso dei prossimi anni.

Le modifiche in concreto

Concretamente tutto questo significa

che, a partire dal 1° gennaio 2021, la pensione vedovile in caso di decesso

(posteriore o concomitante a questa data) di un beneficiario primario passerà:

· Per i pensionati per vecchiaia o

invalidità prima del 2013, così come per i pensionati per vecchiaia dal 2013 la

cui prestazione di diritto è quella secondo le garanzie: dagli attuali 2/3

(66.67%) al 50% della pensione del defunto coniuge;

· Per i pensionati per invalidità dal 2013,

così come per i pensionati per vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto

non è quella secondo le garanzie: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 60% delia

pensione del defunto coniuge;

· Per gli assicurati attivi in caso di

decesso: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 60% della pensione di invalidità

ipotetica.

Per i beneficiari di una rendita

vedovile attualmente in erogazione non vi sono invece modifiche (la pensione

non muta – questi cambiamenti riguardano unicamente i decessi di beneficiari primari

futuri).” (Doc. D pag. 3)

In un

successivo Comunicato del 15 febbraio 2021 l’IPCT ha fornito le seguenti

precisazioni:

"

ln ragione delle varie reazioni, susseguenti al comunicato del 23

dicembre 2020 relativo alla riduzione delle pensioni vedovili in aspettativa,

l'IPCT tiene a precisare quanto segue.

Le modifiche entrate in vigore il 1°

gennaio 2021 hanno ricevuto l'avallo sia da parte del Perito in materia di

previdenza professionale dell'IPCT, che da parte dell'Autorità di vigilanza cui

l'IPCT è sottoposto, che ne hanno sancito la conformità alle disposizioni

legali applicabili.

In particolare all'IPCT preme

evidenziare come tale decisione sia stata presa al fine di potere, nella misura

in cui la situazione finanziaria dell'IPCT lo permetta, procedere

all'introduzione di misure di ridistribuzione delle disponibilità finanziarie

derivanti dalla modifica regolamentare in oggetto. Fine ultimo è infatti quello

di favorire gli assicurati attivi per ridurre, almeno in parte, le conseguenze finanziarie

negative che saranno generate dall'ineluttabile futuro abbassamento dei tassi

di conversione. Su quest'ultimo tema l'IPCT sarà in effetti chiamato a chinarsi

prossimamente.

Quella della riduzione delle pensioni

vedovili in aspettativa è quindi una decisione finalizzata ad applicare il

principio della simmetria dei sacrifici, introducendo una solidarietà

intergenerazionale, per una volta, in senso inverso, e meglio: solidarietà da

parte dei beneficiari di rendita a favore degli assicurati attivi. Nei fatti,

come si rileva dal comunicato del 23 dicembre 2020, la riforma legislativa del

2012 dell'allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (ora IPCT) aveva

condotto, e tutt'ora conduce, ad una

rilevante ridistribuzione delle aspettative finanziarie dalla categoria degli

assicurati attivi (non al beneficio delle garanzie) a quella dei beneficiari di

rendita.

Solo in termini di mancata

remunerazione degli averi di vecchiaia, dal 2013 ad oggi vi è stata una ridistribuzione

dagli assicurati attivi ai beneficiari di rendita di parecchie centinaia di milioni

di franchi. Mentre il contributo (indiretto) al risanamento che si sarebbero

dovuti assumere i beneficiari di rendita non si è finora mai realizzato essendo

stato il rincaro nulla dal 2012 ad oggi.

Per completezza informativa, si

evidenzia infine come l'eventualità di poter attuare concretamente l'auspicata

ridistribuzione intergenerazionale sia legata anche agli esiti della procedura

relativa al Messaggio governativo 7784, concernente il contributo supplementare

all'IPCT da parte dello Stato, per complessivi CHF 500 milioni, che è

attualmente pendente presso la Commissione gestione e finanze del Gran

Consiglio.

L'IPCT è a disposizione in caso di

domande o richieste di chiarimenti in merito.”

2.4.

2.4.1. Natura

giuridica della rendita vedovile

Il TCA

è chiamato innanzitutto a chiarire la natura giuridica della pensione vedovile.

Secondo

la giurisprudenza federale fino al momento del decesso della persona assicurata

le prestazioni per superstiti costituiscono semplicemente un’aspettativa. Con

il decesso sorge per le persone superstiti un diritto proprio alle prestazioni.

Si tratta di un diritto derivato dal diritto accordato a titolo originario

all’assicurato o al beneficiario deceduto (cfr. DTF 138 V 235 consid. 7.4 pag.

247; SVR 2001 UV Nr. 18 pag. 67-68 in materia di assicurazione contro gli

infortuni).

Nella DTF

116 II 101 il TF, contestualmente alla disamina delle conseguenze accessorie

del divorzio promosso due anni dopo l’unione in matrimonio, ha usato

l’espressione “expectatives découlant des assurances sociales” per

indicare i diritti in aspettativa che una donna perde in caso di divorzio in

età molto giovane. Tra questi diritti in aspettativa i giudici di Mon Repos

hanno indicato, a titolo esemplificativo, “le droit à une rente de veuve des

premier et deuxième piliers”.

Nelle DTF

137 V 373 (consid. 6.2.) e 132 V 337 (consid. 3.5.) l’Alta Corte ha definito il

diritto ad una rendita per superstiti quale “Anwartschaft”, ossia un

diritto in aspettativa.

Nella DTF

138 V 235 (consid. 7.4.) la nostra Massima Istanza si è così espressa circa le

prestazioni per i superstiti:

" Les

personnes désignées aux art. 19-20a LPP disposent d'un droit propre aux

prestations de survivant de la prévoyance professionnelle. Ledit droit est

toutefois un droit dérivé, car il dépend du droit accordé à titre originaire à

l'assuré ou au bénéficiaire de rente prédécédé (voir arrêt du Tribunal fédéral

des assurances U 269/99 du 3 décembre 1999 consid. 4b, in SVR 2001 UV n 18 p.

68). Sous l'angle économique, la rente allouée au conjoint survivant a la même

origine et le même but que la rente accordée initialement au défunt, à savoir

procurer un revenu de remplacement destiné à couvrir les besoins vitaux. La

rente versée ultérieurement au conjoint survivant prend, en partie du moins, la

place des prestations versées précédemment au défunt et se substitue, par voie

de réversion, au soutien qu'apportait directement le défunt à son conjoint.”

Nella STFA B 85/04 del 20 dicembre 2005 (consid. 1.2.) l’allora Tribunale federale delle

assicurazioni si era così espresso sull’applicazione del regolamento

dell’istituto di previdenza alle prestazioni per superstiti:

"

Die Rechtsprechung hat zur zeitlichen Wirkung von Reglementsänderungen

den Grundsatz entwickelt, dass vorbehältlich einer anders lautenden

Übergangsregelung diejenige Fassung Anwendung findet, welche bei Entstehung des

Leistungsanspruchs - bei Hinterlassenenleistungen handelt es sich regelmässig

um den Zeitpunkt des Ablebens der versicherten Person - in Kraft war (BGE 128 V 118 Erw. 2 mit Hinweisen).”

Dall’analisi

della dottrina rilevante, emerge quanto segue.

Per (diritto

in) aspettativa (Anwartschaft) si intende un diritto in divenire non ancora

esigibile e/o giustiziabile, in quanto si tratta di un “diritto eventuale”

(Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der

beruflichen Vorsorge, in: SZS 1999, pag. 295; Stauffer, Berufliche Vorsorge,

2019, n. 1892).

Hürzeler

(System und Dogmatik der Hinterlassenensicherung im Sozialversicherungs- und

Haftpflichtrecht, 2014) ha approfondito sotto il profilo storico, sistematico e

teleologico – tra l’altro – la natura giuridica della rendita vedovile, sviluppando

le seguenti considerazioni:

" Die aus der

Versicherungsposition der verstorbenen Person abgeleiteten originären [per

originär si intende “in der Person des Hinterbliebenen neu entstandenen

Ansprüchen”], Anspruchsberechtigungen

der Hinterlassenen erstarken mit dem Tod des Versicherten zu einer

eigenständigen Rechtsposition der anspruchsberechtigten Hinterbliebenen. Vor

diesem Zeitpunkt, d.h. vor Eintritt des Versicherungsfalles, vermitteln die

präsumptiven Hinterlassenenleistungen demgegenüber noch keinen Rechtsanspruch,

sondern lediglich eine Aussicht auf einen solchen. Das Sozialversicherungsrecht

dient sich zur Klärung dieser Rechtsposition des dem Privat- und

Privatversicherungsrecht entlehnten Instituts der Anwartschaft, welche den

“möglichen Anspruch auf bestimmte künftige Leistungen” umfasst. Die

Anwartschaft zeichnet sich regelmässig durch einen mehrgliedrigen

Entstehungsprozess aus, im Rahmen dessen sich die Anwartschaft von der blossen

Chance zum Vollrecht entwickelt,

als Anwartschaft aber dort und solange besteht,

wie der Erwerb des Vollrechts noch nicht abgeschlossen ist. Die

Hinterlassenenleistungen werden somit mit dem Tod des Versicherten zum

Vollrecht […]. Die vorderhand anwartschaftliche Leistungserwartung ist mit

diversen Risiken behaftet, die eine Erstarkung zum Vollrecht verhindern können

[…]. Auch gegen Änderungen der

Gesetzes- bzw. Rechtsgrundlagen kommt der blossen Anwartschaft grundsätzlich

keine Rechtsbeständigkeit zu, sofern nicht eine Zusicherung des unabänderlichen

Leistungserwerbs erfolgte. Grundsätzlich sind daher diejenigen Rechtsgrundlagen

für die Hinterlassenenleistungen massgeblich, welche bei Eintritt des

Versicherungsfalles – und damit im Zeitpunkt des Todes der versicherten Person

– Geltung hatten. Damit ist dennoch nicht geklärt, welche Rechtsgrundlagen im

besonderen Fall auf die aus einer laufenden Alters- oder Invalidenrente der

versicherten Person abgeleiteten Hinterlassenenleistungen anwendbar sein

sollen. Diese spezifische Konstellation mag nämlich veranschaulichen, dass die

Rechtsnatur der originär zu erwerbenden Hinterlassenenleistungen als

selbstständige Leistungsanrechte oder als bloss zu den Versichertenrenten

akzessorische Leistungen noch nicht restlos geklärt ist. Damit geht überdies

schliesslich aber auch die ganz grundlegende Frage einher, wem – der

versicherten Person oder den Hinterbliebenen – die Anwartschaft auf die

künftigen Leistungsanrechte eigentlich zusteht.

Das Bundesgericht greift vorderhand in begrüssenswerter Weise die

Differenzierung zwischen originärem und derivativem Anspruchserwerb auf. Es

stellt klar, dass der Witwenrentenanspruch originär erworben werde, aber aus

der Versicherteneigenschaft des Verstorbenen abgeleitet sei. ” (pag. 438

e seg.)

In sostanza,

l’autore ritiene che la pensione vedovile sia accessoria alla rendita di

vecchiaia, ma che il diritto alla rendita vedovile sorge ex novo presso il

superstite al momento del decesso dell’assicurato primario. Fino ad allora, la

pensione vedovile è da considerarsi in aspettativa, ragione per cui, riservato

il caso di particolari rassicurazioni d’immutabilità della pensione vedovile,

quest’ultima è assoggettata alla normativa in vigore al momento del decesso

dell’assicurato primario.

Di medesimo

avviso è anche Stauffer, che definisce la rendita vedovile quale prestazione

derivata (dalla rendita di vecchiaia) che, fintanto che non si è verificato

l’evento assicurato (morte del beneficiario primario), resta un diritto in

aspettativa (Stauffer, op. cit., n. 1900):

" Die in der

Praxis wohl am häufigsten anzutreffenden Sachverhalte, in denen sich die Frage

nach der Wahrung erworbener Rechtsansprüche stellt, betreffen den Wechsel einer

Vorsorgeeinrichtung vom Leistungs- zum Beitragsprimat sowie die Zulässigkeit

der Kürzung von Rentenleistungen, beispielsweise das Absenken von Alters-,

Hinterlassenen- und Invalidenrenten zur Vermeidung oder infolge des Eintritts

einer Unterdeckung. […] Stellen laufende Rentenansprüche in der Regel

wohlerworbene Rechte dar, in die nicht eingegriffen werden darf und einer

Reglementsänderung entgegenstehen, verhält es sich mit den Annexleistungen

anders. Als Annexleistungen [dette anche “abgeleitete, akzessorische o

subsidiäre Leistungen”, vedasi n. 189 a piè di pagina, n.d.r.] gelten dabei

jene Leistungen, die von einer bereits laufenden Alters- oder Invalidenrente

abgeleitet werden. Solche Annexleistungen gelten als Anwartschaften, denn der

sie begründende Leistungsfall ist noch nicht eingetreten. Damit kann durch eine

Reglementsänderung in diese Ansprüche eingegriffen werden. Das führt dazu, dass

die laufende Leistung nach dem im Zeitpunkt des Eintritts des Leistungsfalls in

Kraft stehenden früheren Reglement geleistet wird, davon abgeleitete Renten

jedoch nach neuem Reglement. So kann beispielsweise die Höhe der

Hinterlassenenrente beim Tod eines Altersrentenbezügers durch eine

Reglementsrevision geändert werden, wenn der Leistungsfall Tod des

Altersrentners noch nicht eingetreten ist.”

Quanto

precede è condiviso anche da Konrad/Lauener (BSK-BVG, n. 81 ad art. 50 LPP).

In tal senso vedi pure Hürzeler/Scartazzini (BVG und FZG, 2019, n.

14 ad art. 19 LPP) e Hürzeler/Biaggi (Die Anpassung der laufenden

Sozialversicherungsleistungen, in: November-Tagung zum Sozialversicherungsrecht

2014, pag. 126 segg.).

Tutti gli

autori citati convengono sul fatto che la pensione vedovile è una prestazione

derivata/accessoria (Annexleistung) ed in aspettativa (Anwartschaft),

ma non (ancora) un diritto acquisito (erworbenes Recht) fino al

verificarsi dell’evento assicurato.

L’attrice

contesta tale conclusione. Fondandosi innanzitutto (petizione p.to 14., replica

ad. 1 e 2, pag. 5) sull’opinione di Geiser/Senti (Commentaire LPP et LFLP,

2020, n. 28 e 29 ad art. 91 LPP), ella sostiene che nella misura in cui il

diritto a prestazioni future dipende unicamente dall’avverarsi dell’evento

assicurato o dalla decorrenza del tempo le prestazioni in aspettativa assurgono

a diritti acquisiti.

Nel loro

Commento all’art. 91 LPP (“La presente legge non tocca i diritti degli

assicurati prima della sua entrata in vigore.”) Geiser/Senti hanno in

particolare rilevato che:

" 2.

Personnes protégées

13 Si l’on s’en tient à son libellé, l’art. 91 LPP ne protège que

les seuls assurés. La loi ne définit pas cette notion, mais l’utilise dans

différentes dispositions. Est un assuré toute personne liée à une assurance sociale

à laquelle elle cotise et/ou dont elle perçoit des prestations. Ce concept

recouvre la notion de preneur de prévoyance. Dans le cadre d’un rapport de

travail et pour ce qui a trait à la prévoyance, c’est l’employé qui est

l’«assuré». Le terme englobe les personnes actives comme celles qui perçoivent

déjà des prestations par suite de la réalisation d’un événement assuré. Les

rentiers sont par conséquent également protégés.

14 Toutefois, en raison des règles générales du droit transitoire,

la protection doit également s’appliquer à d’autres personnes. D’une part, les

conjoints et les enfants mineurs jouissent, en tant que destinataires qui ne

sont pas eux-mêmes affiliés, de la même protection que l’assuré. Il ne fait

aucun doute que ces personnes sont protégées lorsqu’elles perçoivent déjà de

l’institution de prévoyance, et à titre personnel, des prestations de

survivants du fait du décès de l’assuré. On peut se demander si les simples

affiliés tombent aussi dans le champ d’application de l’art. 91 LPP, lorsque

l’événement assuré n’a pas encore eu lieu. La portée pratique de cette question

n’apparaît toutefois pas très importante. En effet, la question décisive est

celle de savoir si ces personnes ont acquis un droit avant même la réalisation

du cas de prévoyance ou si, au contraire, elles n’ont, à l’égard de

l’institution de prévoyance, qu’une expectative. C’est cette dernière situation

qui devrait en général prévaloir, de sorte que l’art. 91 LPP ne protège généralement

pas les simples affiliés ; la question d’une application générale de la

disposition ne se pose donc pas.” (…)

" b.

Prétentions aux prestations futures avant la réalisation de l'événement

conduisant à I’octroi d'une rente

28 Il est plus délicat de se prononcer sur la question de savoir

dans quelle mesure des prétentions visant des prestations futures peuvent

être qualifiées «d’acquises» et doivent être protégées contre une

modification de la loi. Le deuxième pillier n’assure pas seulement un risque –

portant sur la durée de vie –, mais constitue une authentique prévoyance. Du

point de vue économique, le preneur de prévoyance se comporte dans la

perspective qu’il percevra une certaine rente avec l’âge. En fonction des

différents événements jalonnant sa vie privée, il prend irrémédiablement des

décisions dans lesquelles le calcul de la rente a toute son importance. On

pense notamment au calcul des rentes d’entretien dans le cadre d’un divorce,

pour lesquelles les prétentions en matière de prévoyance professionnelle jouent

un rôle-clé. Lorsque ces prétentions se voient réduites par la suite, elles ne

peuvent être corrigées que si la réduction concerne le débiteur de la pension

d’entretien. L’affilié oriente donc se vie sur la base de prestations futures

déterminées avant même que le cas de prévoyance ne se soit réalisé. La

perspective des prestations futures apparaît également déterminante dans le cas

d’une décision de procéder au rachat de cotisations dans une caisse de pension

ou de rembourser des prestations obtenues en vue de l’acquisition d’un

logement.

29 Le preneur de prévoyance se fie donc à une règlementation donnée

et agit en conséquence. De notre avis, cette confiance doit être protégée,

pour autant que les prétentions soient considérées comme acquises,

c.-à-d. lorsqu’elles sont liées à l’écoulement du temps ou à la réalisation

de l’événement assuré et non pas simplement à des revenus futurs. Cette

différenciation relève d’une importance considérable en pratique lors de la transition

par une instiution de prévoyance du régime de primauté des prestations au

régime de primauté des cotisations.”

In sintesi,

secondo Geiser/Senti il concetto di assicurati ai sensi dell’art. 91 LPP

coincide con quello di assicurato primario (“preneur de prévoyance”),

includendo sia il lavoratore attivo che coloro che, a seguito dell’avverarsi

dell’evento assicurato, già percepiscono delle prestazioni, come ad esempio i

pensionati. Gli autori osservano che la tutela conferita dall’art. 91 LPP si estende,

tra l’altro, anche ai coniugi degli assicurati nella misura in cui essi già

percepiscono dall’istituto di previdenza e a titolo personale delle prestazioni

per superstiti a seguito del decesso dell’assicurato (primario). Per contro,

l’art. 91 LPP non tutela i diritti in aspettativa dei superstiti. Gli autori

rilevano altresì che l’assicurato primario (“preneur de prévoyance”)

orienta il suo comportamento economico tenendo conto anche di quanto percepirà

a titolo di rendita ad una certa età e più in generale delle prestazioni future

determinate prima che l’evento assicurato si verifichi. Per far ciò,

l’assicurato si affida alla regolamentazione in vigore al momento della

decisione. È opinione degli autori che tale affidamento meriti tutela nella

misura in cui le pretese future sono da considerarsi acquisite, ossia dipendono

solo dalla decorrenza del tempo o dall’avverarsi dell’evento assicurato.

Questi

autori hanno dunque sottolineato che nella misura in cui i diritti in

aspettativa dei coniugi superstiti non sono ancora giustiziabili, essi non sono

tutelati dall’art. 91 LPP. I passaggi del contributo citati dall’attrice nulla

mutano al riguardo, essendo riferiti all’assicurato primario. Inoltre, la

pensione vedovile non dipende solo dall’insorgenza dell’evento assicurato o

dalla decorrenza del tempo, ma da ulteriori fattori di cui all’art. 19 LPP.

Neanche la

STF 9C_161/2018 del 23 luglio 2018, citata dall’attrice (petizione, p.to 14.),

conforta la tesi, della parte attorea:

" Abgesehen

davon, sind lediglich der Rentenanspruch als solcher und der bisher erworbene

Bestand der Austrittsleistung wohlerworbene Rechte, nicht aber – vorbehältlich

qualifizierter Zusicherungen – das während der Zugehörigkeit zur

Vorsorgeeinrichtung und vor dem Eintritt des Vorsorgefalls reglementarisch

vorgesehene künftige Altersguthaben und die Anwartschaften bzw. die genaue Höhe

der mit den Beiträgen finanzierten Leistungen (Urteil 9C_808/2009 vom 4.

Februar 2010 E. 5.3. mit Hinweis auf BGE 134 I 23 E. 7.2 S. 36 f. mit weiteren

Hinweisen).”

La DTF 139 V

234 (STF 9C_687/2012 e 9C_691/2012 del 1. maggio 2013), pure citata dalla parte

attrice concerneva invece il caso di una pensionata alla quale – prima di

andare in pensione e contestualmente al passaggio dal piano di previdenza in

primato di prestazioni a quello in primato dei contributi – l’istituto aveva

esplicitamente riconosciuto l’assoggettamento all’art. 25 della Legge federale

sulla Cassa pensioni della Confederazione del 20 dicembre 2006 (RU 2007 2239),

norma transitoria relativa ai diritti acquisiti. Peraltro, oggetto del

contendere, in quel caso, era l’interpretazione del citato disposto

contestualmente ad un parziale prelievo anticipato del capitale (per un

approfondimento: Kieser/Lendfers, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht Zeitraum September 2012 bis und mit August 2013 /

8.-9., in: JaSo 2014, pag. 51 e seg.).

A supporto

della sua tesi, l’attrice rinvia pure (replica, ad 1 e 2, pag. 5) ai contributi

di Riemer/Riemer-Kafka (Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz,

2006, pag. 118).

Ora, è vero

che i due autori non considerano il decesso dell’assicurato beneficiario di una

rendita di vecchiaia o d’invalidità quale nuovo evento assicurato (“Der Tod

gilt nicht als neuer Risikofall”), rinviando altresì alla DTF 119 V 277;

tuttavia sono gli autori medesimi ad ammettere che ciò non corrisponde (più)

alla giurisprudenza attuale, modificatasi con la già citata STFA B 85/04 del 20

dicembre 2005 (consid. 1.2.) nella quale il TFA ha ribadito quanto stabilito

nella DTF 128 V 118, ossia che, a meno di norme transitorie che prevedono

altrimenti, si applica il tenore del regolamento valido al momento

dell’avverarsi dell’evento assicurato e che quest’ultimo corrisponde, in caso

di prestazioni a superstiti, al decesso della persona assicurata, evidenziando

dunque come quest’ultimo evento è da considerare un nuovo evento assicurato (si

rinvia altresì alla citata Sentenza del 28 aprile 1994 del Tribunale

amministrativo di Zurigo).

Anche Heim

(Reglementsänderungen – Anwartschaftliche Hinterlassenenleistungen, in SPV

10/2009, pag. 53 e seg.), citato dall’attrice (replica, ad. 1 e 2, pag. 5),

rilevata la pronunzia dell’allora TFA secondo cui il decesso del beneficiario

della rendita di vecchiaia (o d’invalidità) costituisce un nuovo evento

assicurato, si limita ad esprimere una critica generica “So hat das

Bundesgericht (recte: das Eidgenössische Versicherungsgericht) im Falle

von Hinterlassenenleistungen entschieden, dass der Tod eines Rentenbezügers

einen neuen (selbstständigen) Leistungsfall auslöst. Mithin

kommen – vorbehältlich anderslautender übergangsrechtlicher Bestimmungen – die

zum Zeitpunkt des Todes des Rentenbezügers in Kraft stehenden Bestimmungen zum

Tragen. Diese Rechtsprechung scheint allerdings nicht unproblematisch, da dem

akzessorischen Charakter von Hinterlassenenleistungen meines Erachtens nicht

genügend Rechnung getragen wird.”.

Alla luce di

quanto appena esposto questo Tribunale deve concludere che prima del decesso

dell’assicurato la pensione vedovile va considerata una rendita accessoria in

aspettativa e non un diritto acquisito.

Nel caso

concreto ciò significa che secondo il vecchio art. 39 Ripct la pensione

vedovile di AT 1 pari al 66 2/3 della pensione di vecchiaia era un mero diritto

accessorio in aspettativa. Il nuovo evento assicurato (e cioè: il decesso del

coniuge __________) si è verificato il __________ 2021 quando era già (da poco)

in vigore la modifica del Regolamento che ha ridotto tale prestazione (cfr.

supra consid. 1.1. e consid. 2.2).

2.4.2. Rapporto

tra pensione vedovile in aspettativa e diritti acquisiti

Occorre ora

verificare se, come sostiene l’attrice, la pensione vedovile fosse divenuta un

diritto acquisito, tesi avversata dall’Istituto.

Nell’ambito

delle assicurazioni sociali, per diritto acquisito si intende una pretesa che,

di principio, perdura a prescindere dall’evoluzione legislativa e/o

regolamentare. Pretese di natura pecuniaria divengono diritti acquisiti solo in

casi eccezionali, e meglio se la legge medesima regola i rapporti una volta per

tutte sottraendoli all’evoluzione legislativa oppure se vengono fornite

dall’istituto di previdenza delle garanzie individuali vincolanti.

In una

sentenza pubblicata in DTF 117 V 229 l’allora TFA ha ricordato i principi

applicabili alla tutela delle pretese pensionistiche dei funzionari in caso di

modificazione dell’ordinamento legale ed ha stabilito che:

"

(…)

- Le

pretese pecuniarie dei funzionari non divengono diritti acquisiti, se non nella

misura in cui la legge definisca i rapporti una volta per tutte e li sottragga

agli effetti dell'evoluzione della legge medesima, oppure quando siano date

garanzie in relazione ad un singolo rapporto d'impiego. In quanto simili

pretese non configurano dei diritti acquisiti, esse vanno comunque tutelate qualora

il legislatore, modificando l'ordinamento, le leda in modo arbitrario o in

violazione del principio della parità di trattamento (conferma della

giurisprudenza).

-

Esame, al lume di questi principi, delle pretese di un funzionario al

pensionamento anticipato al seguito di una modifica, successiva alla sua

assunzione e a lui sfavorevole, del disciplinamento legale cantonale,

sostituente ai presupposti alternativi del 65o anno di età oppure del 40o anno

di servizio i requisiti cumulativi dei 60 anni di età e dei 30 anni di

servizio.” (DTF 117V 229)

Nel caso

concreto l’Alta Corte si è così espressa:

"

Consid. 2.5 (…)

Secondo la più recente giurisprudenza

del Tribunale federale, le pretese pecuniarie dei funzionari non divengono

diritti acquisiti. Il rapporto di servizio, in quanto di diritto pubblico, è

disciplinato dalla relativa legislazione e segue, per quel che concerne i suoi

aspetti patrimoniali, l'evoluzione della legislazione medesima. Le pretese di

salario e quelle pensionistiche possono configurare diritti acquisiti solo

nella misura in cui la legge definisca i rapporti una volta per tutte e li

sottragga agli effetti dell'evoluzione della legge stessa, oppure quando siano

date garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (DTF 107 Ia 194 consid. 3a, 106 Ia 166

consid. 1a, DTF 101 Ia 445 consid. 2a; cfr. pure DTF 112 V 395 consid. 3d e sentenza del

Tribunale federale 30 settembre 1988 in re W., pubblicata in SZS 1989 pag.

313).

Nella fattispecie queste due ultime

ipotesi non si sono verificate, se non nella misura in cui l'art. 61 della

legge cantonale al cpv. 2 vieta la modificazione delle prestazioni in

precedenza erogate. Infatti, in nessun testo della legge è ravvisabile una

disposizione che stabilisca l'immutabilità delle pretese dell'interessato, né

il ricorrente ha tentato di dimostrare che al momento dell'assunzione gli fosse

stata attribuita individualmente l'assicurazione che il suo diritto a pensione

sarebbe maturato in ogni modo al compimento del 40o anno di servizio e men che

meno che questa circostanza fosse stata il seguito di una particolare

pattuizione.

Poiché i diritti vantati dal ricorrente

non rientrano nel novero di quelli acquisiti, non si pone il problema se, ai

sensi della giurisprudenza, la loro modificazione sia possibile solo per atto

legislativo, di interesse pubblico e dietro pieno risarcimento (DTF 113 Ia 362 consid. 6b, DTF 106 Ia 168), ciò a prescindere dal fatto,

per quel che concerne il risarcimento, che la richiesta sarebbe comunque stata

irricevibile perché in tutti i modi sulla stessa la Cassa non si è pronunciata,

né a titolo preventivo né in corso di vertenza.

c) Il Tribunale federale ha comunque

soggiunto nella medesima suddetta giurisprudenza che in quanto le pretese

pecuniarie dei funzionari non configurano dei diritti acquisiti, esse vanno

tutelate qualora il legislatore, modificando l'ordinamento, le leda in modo

arbitrario o in violazione del principio della parità di trattamento. Dall'art. 4 Cost. si

deduce direttamente essere escluso che simili diritti siano arbitrariamente

modificati, successivamente annullati o limitati nella loro sostanza e che

senza particolare giustificazione si intervenga unilateralmente nei confronti

di singoli beneficiari o di gruppi determinati (DTF 106 Ia 169 consid. 1c, 101 Ia 446

consid. 2a e sentenze ivi citate).

In queste ipotesi resta da esaminare se

nella revisione legislativa del 1963 (quella mediante la quale vennero

reintrodotti i criteri cumulativi, irrilevante essendo ai fini del giudizio la

modifica del 1976 che ha abbreviato i termini di durata dell'impiego) sia ravvisabile

arbitrio o violazione del principio della parità di trattamento, con

conseguenza di particolari oneri per singoli titolari di diritti o gruppi degli

stessi.

Ora, nel 1963 venne introdotto il

principio del pensionamento anticipato, per tutti i dipendenti dello Stato,

irrilevante se docenti o altri funzionari, sostituendo al criterio alternativo,

65 anni d'età oppure 40 anni di servizio, quello cumulativo dei 60 anni di età

e dei 40 anni di servizio (art. 40 della legge 9 luglio 1963). La modificazione

ha, da un lato, sfavorito i dipendenti che prima del 60o anno avessero compiuto

40 anni di servizio, ma, dall'altro, ha favorito quelli che avessero prestato

40 anni di servizio tra il 60o e il 65o anno d'età. Dagli atti legislativi

risulta che il testo dell'art. 40 cpv. 2 era da interpretare con riferimento

all'art. 30 concernente i supplementi fissi. Lo Stato, con la nuova

regolamentazione, avrebbe assunto l'onere di versare pensione e supplemento

fisso a chi si fosse ritirato prima del 65o anno. In sostanza, lo Stato avrebbe

preso a carico il pagamento delle pensioni e dei supplementi fissi sino al

momento in cui il beneficiario avesse maturato diritto alla rendita AVS (cfr.

Messaggio 18 dicembre 1962 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente

la legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti,

Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1963,

pag. 248). Solo dopo quel momento sarebbe iniziato l'obbligo della Cassa. Con

ciò sarebbe stato alleggerito l'onere della Cassa medesima e nel contempo

aumentato quello dello Stato, in misura comunque relativa ritenuto che non

avrebbe dovuto pagare l'interesse sul capitale della Cassa ricevuto a titolo di

mutuo. Prestazioni in precedenza a carico in parte della Cassa e in parte dello

Stato sarebbero state assunte tutte da quest'ultimo. In tale ambito la

Commissione della gestione propose che il diritto al supplemento fisso previsto

dal 1o gennaio, rispettivamente dal 1o luglio, dopo il pensionamento, valesse

per i docenti dal 1o settembre (cfr. Rapporto 27 giugno 1963 della Commissione

della gestione sul messaggio del Consiglio di Stato 18 dicembre 1962, op.cit.,

pag. 285 segg.). Questa proposta è stata fatta propria dal legislatore.

La modificazione pertanto trovava

fondamento in considerazioni di natura finanziaria, determinate dall'esigenza

di stabilire l'equilibrio tra le nuove prestazioni che lo Stato sarebbe stato

chiamato a fornire e gli eventuali vantaggi che gli sarebbero derivati. Il

fatto poi che una modificazione sia stata introdotta con specifico riferimento

ai docenti comprova che nessuno avesse inteso escludere detta categoria

dall'applicazione di una disposizione di carattere generale.

In sostanza le modificazioni

legislative introdotte nel 1963, nella misura in cui assise su considerazioni

di natura finanziaria, hanno da un lato limitato certi diritti per estenderne

altri, in un confronto di interessi che certo non può essere censurato di

arbitrario, né di violatore del principio di parità di trattamento. (DTF 117 V

234-237)”

La dottrina sottolinea che è più facile per le prestazioni già in

corso divenire diritti acquisiti piuttosto che per le rendite in aspettativa

(Aebi-Müller, Die Drei Säulen der Vorsorge und ihr Verhältnis zum Güter- und

Erbrecht des ZGB, in: successio – Zeitschrift für Erbrecht 2009, p. 19;

Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2020, n. 1244; Kieser,

op. cit., pag. 298 e seg.; Konrad/Lauener, op. cit., n. 72 ad art. 50 LPP;

Stauffer, op. cit., n. 1902: “Stellen laufende Rentenansprüche in der Regel

wohlerworbene Rechte dar, in die nicht eingegriffen werden darf und die einer

Reglementsänderung entgegenstehen, verhält es sich mit den Annexleistungen

anders. Als Annexleistung gelten dabei jene Leistungen, die von einer bereitts

laufenden Alters- oder Invalidenrente abgeleitet werden. Solche Annexleistungen

gelten als Anwartschaften, denn der sie begründende Leistungsfall ist noch

nicht eingetreten. Damit kann durch eine Reglementsänderung in diese Ansprüche

eingegriffen werden. Das führt dazu, dass die laufende Leistung nach dem im

Zeitpunkt des eintritts des Leistungsfalls in Kraft stehenden früheren

Reglement geleistet wird, davon abgeleitete Renten jedoch nach neuem Reglement.

So kann beispielsweise die Höhe der Hinterlasenenrente beim Tod eines

Altersrentenbezügers durch eine Reglementsrevision geändert werden, wenn der

Leistungsfall Tod des Altersrentners noch nicht eingetreten ist.”.

Nel caso che

ci occupa, occorre in primo luogo verificare se l’Istituto ha fornito

all’attrice o al coniuge defunto delle garanzie individuali vincolanti relativi

alla pensione vedovile in aspettativa, tali da rendere quest’ultima un diritto

acquisito ai sensi della surriferita giurisprudenza e dottrina.

Se così non

fosse, occorrerà verificare se la legge medesima ha regolato una volta per tutte

Fatti

i rapporti, sottraendoli dall’evoluzione legislativa al punto da rendere la

pensione vedovile dell’importo richiesto dall’assicurata (66 2/3 della rendita

di vecchiaia) un diritto acquisito.

2.4.2.1. Garanzie

individuali vincolanti

Come visto,

una rendita in aspettativa può divenire un diritto acquisito, tra l’altro, se

l’istituto di previdenza professionale fornisce delle garanzie individuali

vincolanti in tal senso.

Il principio

della buona fede comporta che l’istituto di previdenza agisca in modo corretto,

coscienzioso e rispettoso, ciò che include anche l’obbligo di consulenza degli

assicurati ed il contestuale vincolo dell’istituto alle garanzie così fornite.

Una comunicazione può comportare un obbligo per l’istituto che differisce da

quanto previsto dal diritto materiale se le seguenti condizioni sono

cumulativamente adempiute: la comunicazione è stata fatta in relazione ad una

persona specifica o ad una specifica fattispecie, i funzionari hanno agito

conformemente alle loro competenze, l’interessato non si è accorto dell’errore

nella comunicazione e, basandosi su di essa ha effettuato disposizioni che non

possono ora essere revocate senza pregiudizio e dal momento in cui

l’informazione è stata fornita non vi sono state modifiche legislative. A

titolo esemplificativo, se un istituto di previdenza pubblico indica

erroneamente un ammontare troppo alto della prestazione d’uscita e l’assicurato

si decide, sulla base di questa informazione e non ravvisando l’errore, di

andare anticipatamente in pensione, l’istituto di previdenza deve,

conformemente al principio della buona fede, versargli l’ammontare indicato

(Kieser, op. cit., pag. 299; Stauffer, op. cit., n. 1918 con nota a piè di

pagina n. 212). Stesso discorso nel caso di notifica di un’informazione di

rendita nella quale è definito nominalmente in franchi l’ammontare della

prestazione e che può essere intesa in buona fede come la fissazione definitiva

dell’ammontare della rendita, ritenuto però che questi presupposti sono

raramente adempiuti e non lo sono mai se la comunicazione rinvia al regolamento

(Vetter-Schreiber, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP).

D’altra

parte, un’indicazione su quella che potrebbe essere approssimativamente la

rendita (in aspettativa) non è sufficiente per la tutela della buona fede,

essendo cumulativamente necessario che:

" 1. […]

l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard

de personnes

déterminées;

2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans le limites de sa

compétence;

3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de

l’inexactitude du renseignement obtenu;

4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions

qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice;

5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement

a été donné.”

(STF

9C_429/2011 del 15 marzo 2012 consid. 5.1. con rinvio alla DTF 131 II 627

consid. 6.1.). Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che un diritto acquisito possa

insorgere tacitamente (DTF 112 V 387 consid. 3d, DTF 108 V 113 consid. 5).

In tale

contesto occorre inoltre rilevare che il certificato assicurativo ha carattere

puramente informativo, ragione per cui da esso non si può desumere un diritto

vincolante e immutabile ad una prestazione (Konrad/Lauener, op. cit., n. 34 ad

art. 50 LPP).

Nel caso

concreto l’attrice sostiene di avere pianificato – unitamente al defunto

coniuge – la propria vita e, conseguentemente, di aver adottato delle

disposizioni economiche sulla base dei certificati assicurativi ricevuti negli

anni. Con riferimento al doc. E (conteggio CPDS del 29 settembre 2011), ella

sostiene che una persona “non del settore” avrebbe potuto in buona fede

pensare che l’ammontare della pensione vedovile in aspettativa fosse quella

garantita. Soggiunge che secondo la giurisprudenza (STFA 58/00 del 30 aprile

2002 in re B., consid. 3.), “l’avviso di pensione” (ossia la notifica al

pensionato dell’ammontare nominale delle prestazioni) con carattere puramente

informativo non può essere inteso come una comunicazione che, se non contestata

dal destinatario, legittima una modifica del regolamento. Oltre a ciò, sostiene

che se è vero che i certificati presentati durante l’attività professionale non

possono “dare delle garanzie sull’importo esatto delle prestazioni”,

essi non dovrebbero neppure essere così difformi da configurare “disinformazione”

e, di conseguenza, essere idonei a recare pregiudizio. Da ultimo, ella adduce

che siccome non vi sono certificati d’assicurazione emessi dal momento del

pensionamento del defunto coniuge, l’Istituto non ha provato di non aver

fornito delle rassicurazioni (vincolanti) sulla rendita vedovile

successivamente al 2011 (petizione, p.to 22.3., replica, ad 1, 2 e ad 15).

La tesi

dell’attrice non ha pregio.

Infatti, il

doc. E, ossia l’avviso di rendita di pensione inviato al momento del

pensionamento, si limita a confermare al coniuge ora defunto la pensione di

vecchiaia (di annuali fr. 53'585) ed il supplemento sostitutivo AVS/AI (di

annuali fr. 22'272). È solo limitatamente a queste informazioni che si può

parlare di diritti acquisiti, di principio non modificabili. Il documento in

parola non fa menzione alcuna della rendita vedovile e tantomeno ne fissa

l’ammontare. Null’altro si può desumere dal doc. E. Agli atti non vi è peraltro

alcun documento con il quale l’Istituto abbia esplicitamente garantito, prima

del decesso del marito, in modo vincolante un determinato ammontare a titolo di

rendita vedovile per la coniuge superstite, i certificati assicurativi

presentati durante il periodo d’attività dell’assicurato primario essendo di

mera natura informativa. A tal proposito si rileva che la STFA 58/00 citata

dall’attrice, anziché suffragare la sua tesi, ne suggella l’inconsistenza,

giacché – come stabilito dalla citata pronunzia – al certificato assicurativo

viene conferito “reiner Informationscharakter” (consid. 3.) (Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: RBS 2013, pag. 166;

Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS

2019, pag. 202).

Visto quanto

precede, è accertato che prima della modifica dell’art. 39 Ripct l’Istituto non

ha mai fornito né al beneficiario primario, né alla coniuge superstite una

garanzia vincolante afferente all’ammontare della pensione vedovile.

2.4.2.2. Garanzia

dei diritti acquisiti per legge

Una rendita

in aspettativa può divenire un diritto acquisito, tra l’altro, se la legge ha

regolato una volta per tutti i rapporti, sottraendoli all’evoluzione

legislativa. Occorre dunque verificare se in concreto ciò sia avvenuto.

In sintesi,

l’attrice, basandosi sull’art. 24 LIPCT, sul BU 2000, 34 del 14 dicembre 1999 e

sul Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, sostiene che la pensione vedovile

configuri una semplice continuazione della pensione di vecchiaia e che le due

formano un tutt’uno. Conseguentemente, nella misura in cui la pensione di

vecchiaia assume valenza di diritto acquisito, lo dev’essere anche la pensione

vedovile (“tesi unitaria”) (petizione, p.ti 15 e 19.1., replica, ad 1 e

2 e ad 5).

Le

disposizioni appena citate prevedono che:

"

Norma transitoria in vigore dal 1° gennaio 2013

Art. 24

1I diritti acquisiti con le

precedenti disposizioni sono mantenuti.

2Gli eventi coperti

dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della

legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

3Al 1° gennaio 2013 a tutti

gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei

contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10

della presente norma transitoria.

4Agli assicurati che al 31

dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento

anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata

in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di

pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6

mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno

[…].

BU 2000, 34 (14 dicembre 1999) –

disposizioni in vigore dal 1° ottobre 2000

A) 1I

diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.

2Le

prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l’entrata

in vigore delle presenti modifiche.

3Tutti

gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l’entrata in vigore delle

presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge. […].”

L’art. 24

LIPCT, prevede dunque che i diritti acquisiti con le precedenti disposizioni

sono mantenuti (cpv. 1) e che gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza

che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le

nuove disposizioni (cpv. 2).

Il cpv. 4 della

norma, è invece una “disposizione transitoria specifica con la quale il

legislatore ha voluto tutelare gli assicurati già cinquantenni o oltre, ossia

quelli più prossimi al pensionamento, mediante una garanzia finalizzata a

limitare in modo importante la riduzione della pensione prospettata rispetto al

piano precedente” (STCA 34.2014.18 del 2 giugno 2015 consid. 2.9.).

In

sostanza, il legislatore ha sancito, da una parte, il mantenimento dei diritti

(ad esempio: pensioni di vecchiaia e pensioni vedovili) già acquisiti con le

precedenti disposizioni (cpv. 1) e, d’altra parte, agli assicurati “che al

31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento

anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata

in vigore della presente modifica di legge” è stato “garantito l’importo

annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012”, conferendogli rango di

diritto acquisito (art. 24 cpv. 4 LIPCT) e, così facendo, sottraendolo

all’evoluzione legislativa.

Nel Messaggio

6666 del 10 luglio 2012 il Consiglio di Stato, a pag. 52, riguardo all’art. 24

LIPCT ha sottolineato che:

"

I cpv. 1 e 2 vengono inseriti nella norma transitoria per garantire il

principio fondamentale relativo ai diritti acquisiti con le precedenti

disposizioni e in base al principio secondo il quale tutti i pensionamenti

soggiacciono alle disposizioni per le quali sono stati pronunciati.

[…]

Viene esplicitata la modalità di

calcolo della garanzia delle aspettative data al 31 dicembre 2012 [commento

riferito al cpv. 4, n.d.r.]. […].”

L’interpretazione

grammaticale non permette di avvalorare la tesi dell’attrice secondo cui i

diritti acquisiti si estendono non solo alla pensione di vecchiaia ma pure a

quella per superstiti.

Nel caso

concreto il cpv. 4 dell’art. 24 LIPCT non entra peraltro in considerazione in

quanto AT 1, nata nel 1964, al 31 dicembre 2012 aveva meno di 50 anni.

Per quanto

attiene alla natura della rendita vedovile, questo Tribunale rinvia

integralmente al consid. 2.3.1.: la pensione vedovile è una pensione

accessoria, in aspettativa ed il diritto ad essa nasce quale diritto a sé

stante.

Di conseguenza,

il diritto alla rendita vedovile nasce al momento dell’insorgenza dell’evento

assicurato, ossia alla morte del beneficiario della rendita di vecchiaia, se

gli altri, ulteriori, presupposti sono adempiuti. La “tesi unitaria”

avanzata dall’attrice non ha dunque consistenza.

Tale

ragionamento trova conforto anche nella sistematica della LPP (la rendita di

vecchiaia si trova nella sezione 1, quella vedovile nella sezione 2 della LPP).

Si rileva altresì che è la legge medesima a sancire che “il diritto alle

prestazioni per superstiti sorge con la morte dell’assicurato, ma, al più

presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario” (art. 22

cpv. 1 LPP).

La rendita

vedovile in aspettativa non è dunque un diritto acquisito ai sensi dell’art. 24

cpv. 1 LIPCT.

In concreto

la pensione vedovile non è mai divenuta un diritto acquisito sotto l’egidia del

diritto previgente.

Il diritto

alla rendita vedovile è nato al momento del decesso di __________, avvenuto il __________

2021 (cfr. supra consid. 1.1.), ossia successivamente alla contestata modifica

legislativa (cfr. supra consid. 2.2.).

2.5. Competenza

dell’IPCT a modificare il Regolamento

Come

visto (cfr. DTF 117 V 229 riprodotta al consid. 2.4.2) la giurisprudenza federale

ha stabilito che anche se non configurano diritti acquisiti tali pretese (nel

caso concreto il diritto ad una rendita vedovile pari al 66 2/3 della pensione

di vecchiaia) non può essere modificato in modo arbitrario o violando il

principio dell’uguaglianza di trattamento (cfr. Stauffer op.cit., nr. 1905 “So kann beispielsweise die Höhe der Hinterlasenenrente beim Tod

eines Altersrentenbezügers durch eine Reglementsrevision geändert werden, wenn

der Leistungsfall Tod des Altersrentners noch nicht eingetreten ist. [n. 1902, n.d.r.] Bei Eingriffen in den Leistungsbereich stehen

die Kriterien der Gleichbehandlung und des Willkürverbots im Vordergrund.”.

L’attrice

asserisce innanzitutto che la competenza per la modifica dell’art. 39 Ripct era

prerogativa esclusiva del Gran Consiglio e non del CdA dell’IPCT (petizione,

p.ti 14. e 17.; replica, ad 3.).

Occorre

dunque verificare se l’Istituto, come da quest’ultimo asserito (risposta, p.to

3; duplica, ad 3 della replica), era competente per attuare tale modifica.

Inoltre,

l’attrice rimprovera all’IPCT di essersi (ri)finanziato illecitamente, violando

l’art. 50 cpv. 2 LPP, disposto secondo cui l’istituto di previdenza di diritto

pubblico può emanare e modificare alternativamente disposizioni sulle

prestazioni o sul finanziamento, ma non su entrambe: “Il conteggio qui

contestato si fonda sull’arbitraria e illegale modifica dell’art. 39 Ripct.

Modifica che addossa l’onere di una parte del rifinanziamento del capitale

dell’Istituto medesimo ai superstiti […]. Nella misura in cui la

decurtazione complessiva delle rendite vedovili comporta un (ri-)finanziamento

e questo finanziamento include una componente di “contributi” […],

ebbene la modifica regolamentare contestata sembra contravvenire al principio

dicotomico previsto dall’art. 50 cpv. 2 LPP.” (petizione, p.to 17.2. e

seg.). […] “La convenuta ha ridotto le pensioni vedovili in aspettativa per

una chiara operazione di rifinanziamento dell’IPCT, in un’ottica

distorta e contestata di ripristino dell’equilibrio della disparità

generazionale in termini di prestazioni percepite e di contributi versati, un

travaso tra la generazione a beneficio del precedente piano in primato delle

prestazioni e la generazione toccata dal nuovo piano in primato dei contributi.

[…] si ha la percezione di un’avversione della dirigenza attuale

dell’IPCT contro la vecchia generazione di affiliati, (in particolare dei

beneficiari della Norma Transitoria NT), colpiti anche in modo pesante per

rifinanziare abusivamente e arbitrariamente l’IPCT. […] Quello che si

rimprovera all’IPCT è di limitarsi a una conoscenza superficiale e monca della

sua situazione di rifinanziamento.” (replica, ad 4 e 11).

Pertanto,

contestualmente alla disamina della competenza andrà verificata l’asserita

violazione dell’art. 50 cpv. 2 LPP.

Giusta

l’art. 51a LPP, l’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la

direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne

stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla

loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza,

provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione (cpv. 1).

Tra i suoi compiti inalienabili vi è quello di emanare e modificare il

regolamento (cpv. 2, lett. c.). Il cpv. 6 del disposto stabilisce che “è

fatto salvo l’articolo 50 cpv. 2, secondo periodo LPP”, relativo agli

istituti di previdenza di diritto pubblico.

Gli istituti

di previdenza emanano – tra l’altro – disposizioni sulle prestazioni ed il

finanziamento tramite regolamenti (art. 50 cpv. 1 lett. a e c e cpv. 2 primo

periodo LPP). L’istituto di diritto pubblico può emanare disposizioni sulle

prestazioni o sul finanziamento (art. 50 cpv. 2 secondo periodo LPP), ma

non su entrambe (Konrad/Lauener, op. cit., n. 35, 41 e seg. ad art. 50 LPP).

L’autore Bloch-Riemer (BSK-BVG, n. 30 ad art. 51a LPP) evidenzia al

riguardo come “Die unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des obersten

Organs werden mit anderen Worten entweder im Bereich der Leistungen oder im

Bereich der Finanzierung, nicht jedoch in beiden Bereichen gleichzeitig, zu

Gunsten des entsprechenden staatlichen Gesetzgebers zurückgedrängt. Indem der

öffentlich-rechtliche Erlass aber jeweils nur entweder die Beitrags- oder die

Leistungsseite regeln kann, ist sichergestellt, dass auch bei

öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen die finanziellen Belange nicht

willkürlich durch den öffentlich-rechtlichen Gesetzgeber in völliger Abweichung

von der Systematik des BVG aufgestellt werden können.”.

L’IPCT è un

istituto di previdenza di diritto pubblico e il CdA dell’Istituto è l’organo

supremo ai sensi dell’art. 51a LPP (cfr. artt. 1, 3, 4 e 7 cpv. 2 lett. c dello

Statuto IPCT del 14 novembre 2019, valido dal 1. gennaio 2020). L’art. 14 dello

Statuto demanda al Ripct per la regolamentazione, fra l’altro, della pensione

superstiti. Il preambolo del Ripct presenta il seguente tenore: “Richiamato

l’art. 51a della Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia,

superstiti e la Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6

novembre 2012, […] il Consiglio di amministrazione emana il presente

Regolamento di previdenza”.

Ne consegue

che il Ripct è stato emanato dall’organo supremo ai sensi dell’art. 51a LPP.

Sempre in ossequio all’art. 51a (cpv. 2 lett. c) LPP, l’organo supremo si è

espressamente riservato la facoltà di modificare il regolamento (art. 70 cpv. 2

Ripct: “Nell’ambito delle disposizioni di Legge e dello Statuto

dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il Consiglio di amministrazione

ha la facoltà di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento”).

Nel caso che

ci occupa, il TCA rileva che __________ ha lavorato dal 1970 per diversi datori

di lavoro affiliati all’allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (CPDS),

ora IPCT (petizione, p.to 9. e risposta, pag. 2). Egli era quindi assicurato

per la previdenza professionale presso il citato istituto (a tal proposito si

rinvia all’art. 4 cpv. 1 e 2 LIPCT), ragione per cui era assoggettato al

Regolamento. Quest’ultimo presentava già nella sua precedente versione un

disposto che prevedeva la possibilità del CdA di modificare il regolamento

(art. 70 vRipct), cosiddetto “Änderungsvorbehalt” (cfr. DTF 117 V

221 consid. 4.).

Con la

modifica dell’art. 39 Ripct entrata in vigore il 1. gennaio 2021, l’IPCT ha

ridotto la pensione vedovile al 50% della pensione di vecchiaia che

l’assicurato (primario) percepiva secondo l’art. 24 LIPCT (norma transitoria).

In sostanza, non potendo l’Istituto agire sui contributi, esso ha agito sulle

(future) prestazioni, riducendole.

Contrariamente

a quanto sostenuto dall’attrice, tale modo di procedere non configura un

(illecito) “rifinanziamento”. Infatti, come rettamente rilevato

dall’Istituto: “[…] la ridefinizione delle pensioni vedovili in aspettativa

è esclusivamente una modifica di prestazioni (come lo può essere la riduzione

del tasso di conversione), che […] è di competenza dell’organo supremo

[…]. Il fatto che gli accantonamenti possano essere rivalutati di

conseguenza è intrinseco alla questione, così come lo è quando viene modificato

il tasso di interesse tecnico. Ciò non interferisce con le competenze

del legislatore che stabilisce i contributi da versare all’IPCT […].”

In sintesi,

siccome l’IPCT si è limitato a modificare le disposizioni sulle prestazioni ma

non quelle sul finanziamento, la censura dell’attrice relativa all’asserita

violazione dell’art. 50 cpv. 2 LPP non è fondata.

L’IPCT è dunque

competente per modificare il Regolamento.

2.6. Arbitrio

e parità di trattamento

Accertato

che il CdA dell’IPCT poteva modificare il regolamento riducendo la pensione

vedovile, occorre procedere alla disamina delle censure materiali.

In tal

senso, bisogna innanzitutto verificare se nel modificare il Regolamento nel

senso sopra indicato l’IPCT sia incorso nell’arbitrio e/o nella violazione del

principio della parità di trattamento, come sostiene l’attrice (petizione, p.ti

19.-20., replica ad 4-8).

2.6.1. Arbitrio

Come visto

(cfr. consid. 2.4.2) anche le pretese pecuniarie che non assurgono a rango di

diritti acquisiti sono tutelate. È infatti escluso che tali pretese possano

essere arbitrariamente modificate, annullate o limitate nella loro sostanza oppure

che senza particolare giustificazione si intervenga unilateralmente nei

confronti di singoli beneficiari o di gruppi determinati (DTF 117 V 229 consid.

5c con rinvii; Stauffer, op. cit., n. 1898; Kieser, op. cit., pag. 306 e seg.).

Una modifica

del regolamento deve essere giustificata da motivi oggettivi. In effetti, se è

vero che vi è del margine di apprezzamento nelle argomentazioni a favore e a

sfavore di una modifica del regolamento, l’opportunità o meno della modifica

deve basarsi su una valutazione oggettiva (Geiser, Änderung von Vorsorge-Reglementen

und wohlerworbene Rechte, in: AJP 2003, pag. 625).

In una

sentenza pubblicata in DTF 143 I 1 il Tribunale federale ha in particolare

sottolineato che:

"

(…)

3.3 Il

principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.)

e la protezione dall'arbitrio (art. 9 Cost.) sono

strettamente legati. Una norma è arbitraria quando non si fonda su motivi seri

e oggettivi o appare priva di senso o di scopo (DTF 138 I 321 consid. 3.2 pag. 324; DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127

seg.; DTF 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133). Essa disattende

invece il principio della parità di trattamento quando, tra casi simili, fa

distinzioni che nessun ragionevole motivo in relazione alla situazione da

regolare giustifica di fare o sottopone ad un regime identico situazioni che presentano

tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un

trattamento diverso (DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; DTF

136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; DTF 133 I 249 consid. 3.3 pag.

254 seg.). L'ingiustificata uguaglianza, rispettivamente la disparità di

trattamento, deve riferirsi ad un aspetto sostanziale. Trascurato non può poi

essere il fatto che una violazione dell'art. 8 cpv. 1 Cost. può

comunque trovare una legittimazione negli obiettivi perseguiti dal legislatore

(DTF 141 I 78 consid. 9.5 pag. 93 seg.; DTF 136 I 1 consid.

4.3.2 pag. 8; DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; DTF

133 I 206 consid. 11 pag. 229 segg. con ulteriori rinvii a giurisprudenza

e dottrina) e che - in generale - quest'ultimo ha un ampio spazio di manovra (DTF

136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; DTF 133 I 249 consid. 3.3 pag.

254 seg.).”

In un’altra

sentenza 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023 l’Alta Corte ha ribadito che:

"

(…)

7.2. Le restanti censure

ricorsuali non meritano accoglimento. In primo luogo, come visto (cfr. consid.

5.3), i giudici ticinesi hanno distinto in maniera chiara - e corretta - la

fattispecie con quella della sentenza 8C_503/2021

del 18 novembre 2021. Mal si intravvede infatti come si dovesse giungere alle

stesse conclusioni in presenza di due situazioni riferite a due periodi

diversi, in cui il contesto pandemico era notevolmente differente. In un tal

caso è per l'appunto necessario, nel rispetto del principio della parità di

trattamento, effettuare delle distinzioni (DTF 143 I 1 consid.

3.3). (…)”

Infine

in una sentenza 8C_464/2022 dell’8 marzo 2023 il Tribunale federale ha

ricordato che:

"

(…)

3.4. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les

êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision ou un arrêté viole le

principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al.

1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer

ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,

c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique

et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le

traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de

fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1). Il y a notamment inégalité

de traitement lorsque l'État accorde un privilège ou une prestation à une

personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une

situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 et les arrêts

cités). (…)”

2.6.1.1. Contestualmente

all’applicazione del diritto il divieto dell’arbitrio tutela il singolo da

errori qualificati, come nel caso di una decisione in aperto contrasto con una

norma di diritto o con una fattispecie.

In ambito

legislativo vi è arbitrio se l’atto legislativo (alternativamente) non si basa

su motivi seri, non abbia senso o scopo (Tschentsched, BSK-BV, n. 7 e segg. ad

art. 9 Cost.).

L’attrice

rimprovera al CdA dell’IPCT arbitrio per aver preferito la “tesi duale”

a quella “unitaria” contestualmente alla modifica dell’art. 39 Ripct.

Ella ritiene parimenti arbitrario il “voler gravare una generazione di

affiliati a favore di un’altra […]” accantonando fr. 179'000'000, così

liberati per poter “tamponare” le ulteriori decurtazioni a cui gli

assicurati attivi saranno sottoposti nel corso degli anni. A quest’ultimo

proposito, l’attrice sostiene – citando il comunicato del 23 dicembre 2020

dell’IPCT secondo cui “In questo modo anche i beneficiari di rendita (e

delle garanzie) contribuiranno fattivamente al rifinanziamento dell’IPCT come

era negli intenti del Gran Consiglio nel 2012, sgravando, almeno in parte, le

spalle degli assicurati attivi, oggettivamente già assai provate e che lo

saranno ancora di più nel corso dei prossimi anni” – che lo scopo

perseguito dall’Istituto con la modifica del Ripct consiste in un

rifinanziamento e non, come esso vorrebbe far credere, in una solidarietà

intergenerazionale tra assicurati attivi e assicurati in pensione (petizione,

p.to 19.1.; replica Ad 4 e 11 e Ad 5).

Per i motivi

esposti in precedenza (cfr. consid. 2.4.1 e 2.4.2) la “tesi duale” del

CdA dell’Istituto è corretta e non può essere tacciata di arbitrio.

Lo si

ribadisce: la rendita vedovile non è “integrata” alla rendita di

vecchiaia ma è accessoria ad essa. Si tratta di due differenti casi

assicurativi con l’insorgenza di due differenti diritti in due differenti

momenti e con differenti presupposti che devono essere adempiuti.

Neppure si

può rimproverare arbitrio all’IPCT per il fatto di aver modificato

unilateralmente l’art. 39 Ripct, la competenza dell’Istituto essendo stata

accertata (cfr. supra consid. 2.5.).

Per quanto

concerne il rimprovero rivolto all’IPCT di volersi rifinanziare tramite la

riduzione della pensione vedovile, oltre a rinviare integralmente alle

precedenti considerazioni sulla competenza per la modifica dell’art. 39 Ripct

(cfr. supra consid. 2.5.), questa Corte ricorda che l’IPCT ha precisato che: “Per

quanto concerne la parola “rifinanziamento”, si deve precisare quanto segue: in

un comunicato spesso e volentieri si semplifica una situazione assai complessa

per facilitare la lettura utilizzando un termine non completamente corretto da

un punto di vista formale. Il fatto che la riduzione della pensione vedovile in

aspettativa abbia liberato degli impegni (operazione puramente contabile che,

in concreto, non porta mezzi finanziari supplementari all’IPCT), i quali sono

stati accantonati per delle misure di compensazione, tecnicamente non è un

rifinanziamento. […] Ovviamente, questi correttivi non possono

infrangere i diritti acquisiti e, visto che il CdA dell’IPCT ha la facoltà di

intervenire solo sulle prestazioni (ma non sui contributi) lo può fare

modificando le prestazioni future (quindi le prestazioni non ancora versate e,

per il caso dell’IPCT, ad eccezione della NT [norma transitoria, n.d.r.]).”

(duplica, p.to 3.).

Nella

già citata DTF 117 V 229 l’Alta Corte ha sottolineato che quella “modificazione pertanto trovava fondamento in

considerazioni di natura finanziaria”

(consid. 5c pag. 237).

Del resto,

la stabilità finanziaria dell’Istituto e l’obiettivo di raggiungere il grado di

copertura dell’85% entro la fine del 2051 (cfr. art. 51a cpv. 2 LPP, artt. 15

cpv. 3 e 16 cpv. 2 LIPCT) sono fissati chiaramente dalla legge.

Infine ma

non da ultimo va ricordato, che il perito in materia di previdenza

professionale ha accertato la conformità alla legge delle disposizioni

attuariali del regolamento in vigore dal 1. gennaio 2021 e che, contestualmente

ad una disamina delle stesse operata dall’Autorità di vigilanza sulle

fondazioni e LPP della Svizzera orientale (sulla competenza dell’autorità di

vigilanza cfr. STF 9C_106/2020 dell’11 maggio 2022 pubblicata in SVR 2022 BVG Nr.

7), quest’ultima non ha rilevato criticità (cfr. certificato del perito LPP del

13 ottobre 2020 e scritto dell’Autorità di vigilanza del 19 novembre 2020,

entrambi reperibili su www.ipct.ch, consultato il 25 gennaio 2023; vedi pure

STCA 34.2021.4 dell’11 giugno 2021 e doc. XVI e XVI1 di quell’incarto).

Visto quanto

precede, la censura dell’attrice non merita tutela.

2.6.1.2. L’attrice

ravvede arbitrio nella violazione del principio della scala di equivalenza,

avendo l’IPCT ridotto la quota della rendita vedovile dal 66,67% al 50%,

circostanza che non permetterebbe più di concretizzare l’obiettivo

costituzionale (cfr. art. 113 cpv. 2 lett. a Cost. fed.: “la previdenza

professionale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità,

deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale;”)

(sul tema cfr. Hürzeler, BSK-BVG, n. 4, 12 e segg. Ad art. 1 LPP: “Das

Verfassungsmässige Leistungsziel der Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in

angemessener Weise zielt auf eine Ersatzquote von ca. 60 Prozent des letzten

Einkommens der versicherten Person ab” e SVR 2019 BVG Nr. 33 – STF

9C_354/2018 del 12 settembre 2018 consid. 4.2.2 – nella quale ha stabilito che

dalla norma costituzionale derivano pretese concrete per gli assicurati: “Soweit

der Beschwerdeführer seine Forderung direkt auf Art.

113 BV stützt, ist dem entgegenzuhalten, dass sich aus dieser

Bestimmung keine konkreten Rechtsansprüche ableiten lassen (Basile Cardinaux,

in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, N. 3 zu Art.

113 BV). Wie dargelegt, hat der Beschwerdeführer zudem aufgrund der

diesen Artikel konkretisierenden Gesetzesbestimmungen keinen Anspruch darauf,

dass die Beschwerdegegnerinnen sein Altersguthaben für den Zeitraum von 1988

bis 1997 äufnen (vgl. auch Art. 190 BV).

Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers wird auch der Grundsatz auf eine

rechtsgleiche Behandlung nicht verletzt. Die Ungleichbehandlung mit anderen

Arbeitnehmern der Beschwerdegegnerin 1 sowie zu den in die erste Säule

einbezahlten Beiträgen liegt darin begründet, dass diese rechtzeitig bezahlt

bzw. eingefordert wurden. Es bestehen unterschiedliche Fallkonstellationen, die

nicht zu vergleichen sind: Mit den aufgestellten Regelungen zur Verjährung wird

der Rechtssicherheit Rechnung getragen (vgl. BGE 136 V 73 E. 4.2 S.

79).”).

Inoltre,

l’attrice adduce che la riduzione della rendita vedovile contrasta con l’art.

21 cpv. 2 LPP secondo cui “Alla morte del beneficiario di una rendita di

vecchiaia o d’invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la

rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima rendita di vecchiaia o

d’invalidità versata”) (petizione, p.to 19.2., replica, ad 6,7).

La scala di

equivalenza (chiamata anche economia di scala) è un concetto di natura

economica atto a misurare e comparare i costi di unità domestiche composte da

un diverso numero di individui sulla base del medesimo standard di vita.

Tendenzialmente e a parità di condizioni, i costi per il singolo individuo diminuiscono

all’aumentare del numero di individui che compongono l’unità domestica e

contrario. Detto altrimenti, all’aumentare e al diminuire del numero di

componenti dell’unità domestica di riferimento, il fabbisogno dell’unità

domestica aumenta e diminuisce ma non in modo proporzionale (Belardinelli,

Venticinque% per tutti, in: NF 3/2018, pag. 142 e Lewbel/Pendakur, EQUIVALENCE

SCALES – Entry for The New Palgrave Dictionary of Economics, 2007). Tale

concetto è impiegato, oltre che in economia, nelle inchieste atte ad accertare

il livello di benessere, rispettivamente di povertà delle unità domestiche (a

tale scopo viene impiegata, ad esempio, la scala di equivalenza

dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, reperibile su www.oecd.org).

Questo

concetto è applicato nelle assicurazioni sociali laddove le prestazioni vengono

attribuite in modo selettivo (ad esempio, in materia di prestazioni

complementari all’AVS/AI o in materia di prestazioni transitorie ai disoccupati

anziani a proposito dell’importo destinato alla copertura del fabbisogno

vitale, cfr. art. 10 cpv. 1 lett. a LPC e art. 9 LPTD, oppure a livello

cantonale riguardo alla soglia d’intervento per le prestazioni della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, cfr. art. 10

Laps, o sull’importo dell’assegno familiare integrativo, cfr. art. 49 LAF e

dell’assegno di prima infanzia, cfr. art. 54 LAF, sul carattere di sicurezza

sociale e non di assistenza sociale di questi due assegni cfr. DTF 141 II 401, RtiD

I-2016 pag. 109 seg.; STFA 2C_426/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 6.1 e 6.2).

Nell’assistenza

sociale (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. i Laps) la Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) ha formulato delle direttive atte ad

uniformare il calcolo del contributo dell’aiuto sociale per garantire il minimo

esistenziale. Per citare la stessa CSIAS: “Le linee guida della conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) sono raccomandazioni

destinate agli organi dell’aiuto sociale della Confederazione, dei Cantoni e

dei Comuni e delle istituzioni sociali private. Le linee guida contribuiscono a

garantire una maggiore sicurezza giuridica e l’uguaglianza giuridica. Le

medesime acquisiscono carattere vincolante per il tramite della legislazione

cantonale o comunale e della giurisprudenza” (Linee guida CSIAS, versione

del 1. gennaio 2023).

Esse fanno

riferimento alla scala di equivalenza al momento di fissare il Forfait di

mantenimento (cfr. punto C.3.1 Fabbisogno di base in generale):

"

1Il FM per le economie domestiche private (persone singole o

comunità di abitazione e di vita di tipo familiare) include le voci di spesa

seguenti:

a. Alimentazione, bevande e

tabacco

b. Abbigliamento e calzature

c. Consumi energetici

(escluse le spese accessorie)

d. Gestione generale

dell’economia domestica

e. Cura personale

f. Spese di trasporto

(trasporti pubblici locali)

g. Comunicazioni a distanza,

Internet, radio/TV

h. Formazione, tempo libero,

sport, intrattenimento

i. Altre

2Il forfait di mantenimento

è determinato in funzione del numero di persone che condividono la stessa

economia domestica. La differenza nella struttura dei consumi fra adulti e

bambini non è rilevante nell’ambito del forfait globale. Si applicano gli

importi seguenti:

Composizione

dell’economia domestica

Scala di equivalenza

Forfait di

mantenimento

Fr./mese

Forfait di

Mantenimento per

Pers./mese

1 persona

1.00

fr. 1’031

fr. 1’031

Considerandi

2.

persone

1.53

fr. 1'577

fr. 789

3.

persone

1.86

fr. 1’918

fr. 639

4.

persone

2.14

fr. 2’206

fr. 552

5.

persone

2.42

fr. 2’495

fr. 499

per ogni ulteriore

persona

+ fr. 209

Nel caso

concreto non essendo confrontati con prestazioni a carattere selettivo, secondo

il TCA, il criterio della scala di equivalenza non entra in considerazione,

ragione per cui l’IPCT non ha commesso nessun arbitrio da questo profilo.

L’art. 21

cpv. 2 LPP stabilisce del resto che la rendita vedovile ammonta al 60 per cento

e la rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima rendita di vecchiaia o

d’invalidità versata.

Il medesimo

discorso vale anche per l’art. 39 cpv. 4 Ripct, che, nel suo tenore valido fino

al 31 dicembre 2020, prevedeva una pensione vedovile pari a 2/3 della pensione

di vecchiaia dell’assicurato primario e per l’art. 43 cpv. 1 Ripct secondo cui

la pensione per gli orfani è fissata al 20% della pensione di vecchiaia.

A

proposito dell’obiettivo costituzionale fissato all’art. 113 Cost. (cfr. inizio

di questo considerando) esso è stato realizzato dal legislatore federale

attraverso l’adozione dell’AVS e della LPP (che prevede prestazioni minime,

cfr. art. 6 LPP) e, per quel che qui ci interessa, della legge sull’istituto di

previdenza del Cantone Ticino (cfr. art. 3: “L’Istituto di previdenza eroga

le prestazioni previste dalla presente legge e dalle norme del regolamento.

Sono in ogni caso garantite le prestazioni minime della legge federale sulla

previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25

giugno 1982 (LPP).”, sulle prestazioni superiori ai minimi legali vedi pure

art. 49 cpv. 2 LPP).

Al riguardo

nella risposta di causa, l’IPCT ha correttamente sottolineato che:

"

La LPP regola le prestazioni minime della previdenza professionale

obbligatoria. Queste prestazioni [quelle previste dalla LPP, n.d.r.] sono

nettamente inferiori a quelle previste dal Ripct. Il piano previdenziale

dell’IPCT ha in effetti una componente sovraobbligatoria che permette, in

applicazione del principio dell’imputazione, di prevedere delle percentuali di

prestazioni inferiori [a quelle previste dalla, n.d.r.] LPP, ovviamente sempre

rispettando gli importi nominali delle prestazioni minime previste dalla LPP.”

(risposta, p.to 6).

Sul

principio dell’imputazione, ossia il principio secondo cui nella previdenza professionale

sovraobbligatoria la percentuale della prestazione prevista dal regolamento

deve corrispondere solo nominalmente (nell’ammontare) almeno a quanto previsto

per legge, rendendo possibile prevedere per regolamento percentuali più basse a

fronte di prestazioni comunque superiori ai minimi di legge, cfr. la DTF

127.

V 264, DTF 140 V 169 e Meier, Das Anrechnungsprinzip in der beruflichen

Vorsorge, in: SZS, Vol. 35, pagg. 101-119 e 129.

Contestualmente

alla disamina dell’asserita violazione dell’art. 21 LPP (risposta, p.to 13.),

l’IPCT si è così espresso:

"

(…) Nel caso concreto, non è necessario fare un calcolo sui dati

concreti, ma è sufficiente un calcolo teorico con riferimento alle prestazioni

massime LPP possibili secondo la tabella "Wichtige Masszahlen im Bereich

der beruflichen Vorsorge" che viene pubblicata ogni anno dall'Ufficio federate

delle assicurazioni sociali (UFAS).

Il signor __________ ha beneficiato del

pensionamento per vecchiaia in data 01.09.2011, all'età di 60 anni e 5 mesi.

Secondo la tabella sopracitata, l'importo massimo dell'avere di vecchiaia LPP

di un uomo che nel 2011 beneficiava del pensionamento a 65 anni ammontava a CHF

276'686.00. Considerando un tasso di conversione minimo LPP del 6.95% (vedi

tabella), la pensione di vecchiaia LPP massima per un pensionamento a 65 anni corrispondeva

a CHF 19'230.00 annui e la pensione vedovile in aspettativa a CHF 11'538.00

annui.

Visto che questi importi sono

nettamente inferiori alla pensione di vecchiaia che aveva percepito il signor __________

di CHF 53'528.00 rispettivamente alla pensione vedovile riconosciuta alla ricorrente

di CHF 26793.00 annui riteniamo che questo calcolo sia prova sufficiente per affermare

che l'art. 21 cpv. 2 LPP sia stato rispettato. Osserviamo inoltre che sia il

tasso di conversione LPP del 6.95% che l'avere di vecchiaia massimo LPP di CHF

276'686 si applicavano

in caso di pensionamento a 65 anni e

non a 60 anni e 5 mesi, età effettiva di pensionamento del signor __________.

Per il caso concreto inoltre, oltre a dover applicare un tasso di conversione inferiore

al 6.95%, siccome il signor __________ aveva delle lacune di contributi (in

quanto fino al 31.08.1989 era considerato assicurato esterno senza versare

contributi e, tra l'altro, non per tutto il periodo assicurativo raggiungeva lo

stipendio coordinato massimo LPP), il suo avere di

vecchiaia LPP effettivo era inferiore a

quello massimo previsto per legge. (…)” (Doc. V pag. 10.11)

L’IPCT ha dunque

ben documentato come la pensione di vecchiaia LPP massima per un pensionamento

a 65 anni corrispondeva ad annuali fr. 19'230 e la pensione vedovile in

aspettativa ammontava ad annuali fr. 11'538. Tali importi sono nettamente

inferiori rispetto alla pensione di vecchiaia che __________ ha percepito,

ossia annuali fr. 53'528, rispettivamente alla pensione vedovile riconosciuta

di annuali fr. 26'793.

L’attrice

medesima ha peraltro ammesso in seconda battuta che in concreto non vi è stata

una violazione dell’art. 21 cpv. 2 LPP (replica, ad 13), pur insistendo su una

asserita violazione dell’“economica di scala” (leggasi: scala di

equivalenza) (replica, ad. 6).

Visto

tutto quanto precede, il rimprovero di arbitrio nella mancata applicazione

della scala di equivalenza, nell’asserita violazione degli obiettivi sociali e

nell’asserita violazione dell’art. 21 cpv. 2 LPP

(“Alla morte del

beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita vedovile

ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima

rendita di vecchiaia o d’invalidità versata.”) deve essere respinto.

2.6.1.3

L’attrice

ravvisa pure arbitrio nel fatto che con la modifica dell’art. 39 Ripct l’IPCT “ha

inserito delle variabili per gli importi erogati ai superstiti toccati da

questa modifica”, cioè in alcuni casi la pensione vedovile ammonta al 60%

della pensione di vecchiaia in altri casi al 50% della pensione di vecchiaia

(per i dettagli cfr. la norma del Regolamento riprodotta al consid. 2.2).

Chiamato a

pronunciarsi su questo aspetto il TCA ritiene che la scelta del CdA dell’IPCT

di ridurre in modo difforme la pensione vedovile ha una base oggettiva, ossia

la necessità di differenziare tra gli assicurati ai quali si applica il piano

del primato delle prestazioni e quelli andati in (pre)pensionamento secondo il

piano del primato dei contributi.

Non siamo

dunque in presenza di un comportamento arbitrario dell’Istituto, avendo

quest’ultimo agito sulla base di considerazioni oggettive e logiche.

2.6.2

Violazione

del principio della parità di trattamento

Il principio

della parità di trattamento (uguaglianza giuridica) è ancorato nell’art. 8 cpv.

1.

Cost. e prevede che “Tutti sono uguali davanti alla legge”. In

sintesi, esso protegge da differenziazioni prive di una sufficiente base

oggettiva, come pure da trattamenti uguali nonostante differenze oggettive

rilevanti (cfr. le sentenze federali riprodotte al consid. 2.6.1.).

In ambito di

previdenza professionale, secondo Kieser, il principio della parità di

trattamento prescrive che in caso di modifica regolamentare sia assicurato il

pari trattamento dei destinatari. In tal senso, vengono ad esempio in prima

battuta costituiti dei gruppi di destinatari sulla base del loro rapporto con

la prestazione. Così facendo, ad esempio, si costituisce in un gruppo i

destinatari che percepiscono già delle prestazioni, in un altro quelli che di

lì a poco le percepiranno e, da ultimo, gli altri destinatari (Kieser, op.

cit., pag. 307 e seg.). È esclusa la modifica di un diritto in aspettativa di

un singolo individuo (Kieser, Die Abänderung der laufenden BVG-Rente Grenzen

und Möglichkeiten, in: BVG-Tagung 2015 – Aktuelle Fragen der beruflichen

Vorsorge, 2016, pag. 53 e seg.).

Nel caso

concreto l’attrice rileva innanzitutto che fino al 31 dicembre 2020 la pensione

vedovile corrispondeva al 66,67% della pensione di vecchiaia del coniuge

defunto, a prescindere dal piano previdenziale di quest’ultimo. Ella censura il

fatto che con la modifica del regolamento sono state introdotte due percentuali

di pensione vedovile diverse a seconda del fatto che il pensionato percepiva

una pensione secondo il piano previdenziale in primato dei contributi (dal

66,67% si è passati al 60% della pensione di vecchiaia) o in primato delle

prestazioni (dal 66,67% si è passati al 50% della pensione di vecchiaia).

Tale modo di

procedere configurerebbe una “grave violazione del principio

dell’uguaglianza” (petizione, p.to 20., replica, ad 8; cfr. supra consid. 2.2.).

Come già

esposto al consid. 2.3 e 2.6.1.3., l’IPCT ha differenziato gli assicurati sulla

base del piano di previdenza professionale (da una parte il primato delle

prestazioni, dall’altra quella dei contributi). Secondo questo Tribunale si tratta

di un criterio oggettivo e sufficientemente pertinente per giustificare una

differenza di trattamento.

Del resto,

già l’art. 24 LIPCT (norma transitoria) ha creato un distinguo fra la

collettività degli assicurati, eleggendo a diritti acquisiti pensioni di vecchiaia

di un determinato gruppo di assicurati, escludendone invece altri. Con la

modifica dell’art. 39 Ripct l’Istituto ha pure lui proceduto ad una differenziazione,

individuando due gruppi di destinatari con due (sufficientemente) diversi

rapporti con esso (per l’appunto, i superstiti i cui coniugi deceduti

erano/sono assoggettati a due piani previdenziali diversi, criterio oggettivo,

questo, ammesso dall’attrice medesima nella replica, ad 8).

Il TCA

sottolinea che – come incontestatamente asserito dal convenuto – in cifre

assolute le pensioni vedovili in aspettativa dei due piani di previdenza sono

(ora) equivalenti:

"

[…] se si parte dalla pensione di vecchiaia che era prevista nel piano

in primato delle prestazioni del 60% dello stipendio assicurato, applicando una

percentuale del 50%, si riceve una pensione vedovile in aspettativa del 30%

dello stipendio assicurato (la metà del 60%);

[…] la pensione vedovile in aspettativa

per un pensionato secondo il primato dei contributi, il cui piano attualmente prevede

un “tasso di sostituzione” all’età di 65 anni (e non già a 60 anni) di circa il

50% […] dello stipendio assicurato, prevede indirettamente una pensione

vedovile in aspettativa del 30% (60% del 50%) circa dello stipendio assicurato.

Visto che le due percentuali sono

riconducibili a due piani diversi (e quindi riferiti a due situazioni diverse)

e che in ogni caso, in cifre assolute, le pensioni vedovili in aspettativa dei

due piani sono equivalenti, non vi è nessuna disparità di trattamento da identificare.”

(risposta, p.to 8).

Siccome ci

troviamo in presenza di due situazioni differenti la diversa percentuale della

rendita vedovile, secondo questo Tribunale, non costituisce un’inammissibile

disuguaglianza di trattamento.

2.7

Interesse

pubblico (obiettivo sociale) e proporzionalità

L’attrice sostiene

che la modifica dell’art. 39 Ripct presenta due (ulteriori) criticità che ne

decretano l’illiceità (petizione, p.ti 18. e 21., replica, ad 9, 12).

2.7.1

Violazione

dell’obiettivo sociale

L’attrice

adduce, rinviando all’opera di Häfelin/Müller/Uhlmann (op. cit. n. 461 e

segg.), che la protezione degli interessi sociali/sociopolitici configura un

interesse pubblico da tutelare da parte dello Stato, rinviando in tal senso

agli artt. 41 cpv. 2, 111 e segg. Cost. Ella censura in primo luogo il fatto

che l’obiettivo dell’art. 113 Cost., ossia il mantenimento del tenore di vita

usuale quale obiettivo sociale, a sua volta espressione concreta dell’interesse

pubblico della sicurezza sociale, è stato violato con la modifica dell’art. 39

Ripct. Detto altrimenti, ella sostiene che l’interesse pubblico perseguito

dall’Istituto con la modifica del regolamento non sia preponderante per

rapporto all’obiettivo sociale di poter continuare il tenore di vita usuale

(petizione, p.to 18.).

Nella

risposta di causa l’IPCT ha così illustrato le ragioni alla base della modifica

dell’art. 39 del Regolamento:

"

(…) Che questa misura sia stata necessaria e ponderata, rispettando gli

interessi di tutti i destinatari dell'IPCT (e quindi, riprendendo il fatto

sostenuto dalla ricorrente che gli interessi degli assicurati siano da

considerare come interesse pubblico) è palese: L'IPCT, quale Istituto di

previdenza di diritto pubblico, ha il grado di copertura più basso in tutta la

Svizzera. Questo è dovuto, non solo ma in gran parte, al fatto che in passato

non vi era un equilibrio tra il finanziamento e le prestazioni riconosciute. Il

compito del Consiglio di amministrazione dell'IPCT è quello di, nell'ambito

delle sue competenze, salvaguardare la stabilità finanziaria dell'lstituto.

Visto che non

è di sua competenza definire il

finanziamento (ossia di definire i contributi), può intervenire solo nell'ambito

delle prestazioni. Deve quindi trovare un equilibrio tra le varie generazioni

di assicurati, rispettivamente beneficiari, nel concedere a loro delle

prestazioni in base alla situazione finanziaria dell'IPCT. Soprattutto deve

assicurarsi che non vi siano delle "generazioni perdenti" a favore di

altre, rispettivamente deve cercare di prevenire ed evitare il più possibile un

trattamento sproporzionato tra

generazioni. Come fa notare la ricorrente (consid. 18, pag. 15, seconda frase),

l'ente pubblico deve proteggere e favorire il bene della collettività. Ed è

proprio questo che ha fatto il Consiglio di amministrazione dell'IPCT. Come

mostrato in precedenza (punto 8) le pensioni vedovili in aspettativa per tutte

le cerchie di beneficiari sono ora equivalenti.

La misura presa e quindi più che

ragionevole, soprattutto se si pensa al fatto che gli assicurati attivi (che

non godono della NT) come anche i loro superstiti, subiranno ulteriori tagli

delle prestazioni in aspettativa, oltre a dover contribuire in maniera più

importante pur ottenendo delle prestazioni più basse. (…)” (Doc. V punto 9 pag.

8)

L’IPCT

ha poi rilevato per il caso concreto che “la ricorrente percepisce una

pensione vedovile da parte dell'IPCT di CHF 2'233.00 e una rendita vedovile da

parte dell'AVS di CHF 1713.00, quindi, complessivamente, un importo di poco

meno di CHF 4'000.00. Inoltre, da come si evince dal "Questionario dati

personali" compilato dalla ricorrente in data 22.01.2021 (pagina 24

dell'incarto), essa svolge un'attività indipendente. …” (doc. V punto 9

pag. 8)

Nel

caso concreto, secondo il TCA, viste le argomentazioni sviluppate dell’IPCT,

esiste un interesse pubblico prevalente alla modifica del Regolamento,

considerato anche il livello delle prestazioni comunque garantite (sul tema

cfr. consid. 2.7.2).

La censura

dell’attrice di violazione dell’obiettivo sociale è dunque infondata.

2.7.2

Violazione

del principio della proporzionalità

Nella sua

disamina del principio della proporzionalità, l’attrice rinvia (petizione, p.to

21.) al contributo di Häfelin/Müller/Uhlmann in Verwaltungsrechts, n. 555 segg..

Come esposto dai citati autori, il principio della proporzionalità si compone

di tre elementi che devono essere cumulativamente dati ed esaminati sulla base

delle circostanze del caso di specie.

In primo luogo

la misura prospettata dev’essere idonea a raggiungere lo scopo prefissato e

tutelato dall’interesse pubblico. In secondo luogo, essa dev’essere necessaria

a raggiungere tale scopo; la misura non può essere attuata se vi sono altre

misure parimenti efficaci ma meno invasive.

Quale terzo

elemento, la misura dev’essere ragionevolmente esigibile per il terzo

interessato (proporzionalità in senso stretto). In sostanza, la misura deve

essere giustificata da un interesse pubblico prevalente rispetto all’interesse

privato (Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 517-558; Uttinger,

Anrechnungsprinzip und Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Nullverzinsung in Überdeckung,

in: SPV 4/2020, pag. 95). Nell’ambito della previdenza professionale, in linea

di massima un istituto di previdenza può limitare i diritti degli assicurati

solo nella misura necessaria alla corretta attuazione del rapporto di

previdenza (pro multis DTF 115 V 103 consid. 4b).

Nella

petizione l’attrice censura la riduzione della rendita vedovile dal 66,67% al

50% (riduzione di un quarto) ritenendola sproporzionata anche nel caso in cui

si volesse riconoscere la legittimità dell’interesse pubblico perseguito con

tale misura:

"

[…] Con il taglio della quota dal 66,67 per cento al 50 per cento si

registra una decurtazione del 25 per cento, ben un quarto (sic!) della rendita

vedovile. Una riduzione drastica […] che si può misurare […] partendo dalla

situazione della qui attrice […]. Con il conforto della precedente entrata

pensionistica mensile complessiva di fr. 6'589 (pari a fr. 4'465 rendita di

vecchiaia e fr. 2'124 rendita AVS, non piena), i coniugi __________ potevano

concedersi la locazione di una casetta monofamiliare con giardino […]

sopportando una pigione mensile di fr. 1'750, oltre accessori. A seguito del

decesso, la rendita vedovile al 50 per cento pari a fr. 2'233 comporta una

prima contrazione di fr. 745 del budget mensile ciò che significa un taglio di

ben fr. 8'932 annui. Inoltre la sostituzione della rendita AVS (già in sé

ridotta) di fr. 2'124 con quella per superstite ridotta a fr. 1'713

(diminuzione di fr. 411; doc. L) comporta un calo mensile complessivo di fr.

1'156, ciò che non consente in nessun caso il mantenimento dello standard di

vita scelto dalla coppia. Con riferimento al vigente contratto di locazione si

pongono poi problemi di natura giuridica con rilevanti conseguenze pratiche. Il

contratto di locazione (doc. M) fu stipulato e sottoscritto da entrambi i

coniugi […] il 27.12.2009, con inizio al 01.01.2010 e prevede una durata

determinata di 20 anni fino al 31.12.2029. Alla fine del contratto mancano

pressoché otto anni. Avendo la vedova sottoscritto personalmente il contratto,

essa non può fruire della facoltà concessa dall’art. 266i CO, norma che

autorizza solo gli eredi del defunto alla disdetta anticipata, non però i

co-conduttori. Del tutto incerto se l’interessata potrà avvalersi della facoltà

concessa dall’art. 266g CO […], essendo il tema controverso in dottrina e

risolto negativamente nell’apparentemente unica, antica decisione del Tribunale

Federale […]. […] Risulta evidente che fra l’obiettivo prefisso e la

violazione di diritto compiuta dall’IPCT non esiste un rapporto ragionevole.

La ponderazione degli interessi in gioco – ovvero quello privato

dell’assicurata (e degli assicurati) di poter mantenere, come garantito dalla

Costituzione e dai regolamenti, il tenore di vita abituale – mostra una grande

sproporzione in quanto gli assicurati vengono lesi nei loro diritti e questo

causa molti problemi. L’interesse pubblico perseguito, quand’anche ne

fosse riconosciuta la legittimità […], è quindi minimo, se paragonato agli

interessi degli assicurati. Per questa ragione la misura adottata non

potrà mai essere proporzionale.”

(petizione, p.to 21., pagg. 21-23,

sottolineature del redattore).

Da parte

sua, l’IPCT ha sottolineato quanto già esposto nel comunicato del 23 dicembre

2020.

(doc. D riprodotto al consid. 2.3 in fine), e meglio:

-

che l’Istituto ha il grado di copertura più basso in Svizzera a

causa prevalentemente di un disequilibrio tra il finanziamento (contributi

percepiti) e le prestazioni erogate;

-

che è compito del CdA quello di salvaguardare la stabilità

finanziaria dell’Istituto in quanto bene della collettività;

-

che gli assicurati attivi (e non beneficiari della norma

transitoria) sono e saranno i più colpiti (“perdita” sulle loro pensioni del

20% per rapporto al piano in primato delle prestazioni nonostante il prelievo

di contributi più alti, contributo di risanamento dell’1% sullo stipendio

assicurato, con probabile aumento del contributo; tassi di conversione che

scenderanno a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita e della riduzione del

tasso d’interesse tecnico, ragione per cui le prestazioni diminuiranno

ulteriormente; gli attuali assicurati attivi dovranno rinunciare a favore degli

attuali pensionati ad una remunerazione importante sui loro averi di vecchiaia,

in quanto i rendimenti patrimoniali servono in gran parte a finanziare i

capitali previdenziali degli attuali pensionati e beneficiari della norma transitoria

e al risanamento dell’IPCT);

-

che il grado di copertura si è ulteriormente ridotto rispetto a

quello che è l’obiettivo del piano di finanziamento attualmente in vigore

(rischio di aumento contributi gravanti esclusivamente sugli assicurati attivi);

-

che l’IPCT deve cercare di equilibrare tra le varie generazioni

l’onere delle misure intraprese e da intraprendere, in modo da evitare un

trattamento sproporzionato tra di esse e

-

che le pensioni vedovili in aspettativa sono ora equivalenti.

Con riferimento

al caso specifico dell’attrice, l’Istituto rileva che ella percepisce una

rendita vedovile da parte dell’IPCT di fr. 2'233 mensili, una rendita vedovile

AVS di fr. 1'713 mensili e svolge un’attività indipendente, ragione per cui il

fatto che ha asseritamente sottoscritto un contratto di locazione per una casa

con 7 locali per una pigione di mensili fr. 1'750, oltre a spese, non permette

di parlare di un impoverimento.

Chiamato a

pronunciarsi su questo aspetto il TCA ricorda innanzitutto che con la revisione

legislativa della LPP del 17 dicembre 2010 (in vigore dal 1. gennaio 2012/1.

gennaio 2014, RU 2011 3385) gli istituti di previdenza di diritto pubblico,

sono stati scorporati dall’amministrazione centrale, accollando la

responsabilità per l’operatività e la sicurezza finanziaria all’organo supremo

dell’istituto. L’organo supremo emana le proprie disposizioni, tra l’altro,

sulle prestazioni e/o sul finanziamento, sul controllo e sul rapporto con gli

assicurati e con gli aventi diritto. L’influsso dello Stato, in sintesi, è

stato limitato alla garanzia statale e alla possibilità di assumere dipendenti

assoggettandoli al quadro regolamentare dell’’istituto di previdenza cantonale

o federale; cfr. DTF 142 II 369 consid. 3.4.2:

"

(…) Vorsorgeeinrichtungen werden durch ihr oberstes Organ geleitet,

welches die wesentlichen unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben wahrnimmt

(Art. 51a BVG). Das gilt auch für die

öffentlich-rechtlichen Pensionskassen. Unter früherem Recht war es zulässig,

dass solche Vorsorgeeinrichtungen als unselbständige Verwaltungseinheit eines

Kantons ausgestaltet und mithin den kantonalen politischen Organen unterstellt

waren (vgl. BGE 141 IV 329 E. 1.4 S. 333 ff.). Mit der

Gesetzesrevision vom 17. Dezember 2010 (in Kraft ab 1. Januar 2012/1. Januar

2014, AS 2011 3385) wurde jedoch ausdrücklich die Entpolitisierung der

öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen bezweckt; zu diesem Zweck wurden

diese zwingend aus der Zentralverwaltung ausgegliedert und auch bei ihnen die

Verantwortung für das operative Geschäft und die finanzielle Sicherheit dem

obersten Organ (und nicht dem Gemeinwesen) übertragen (Art. 51a BVG; Botschaft

vom 19. September 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Finanzierung von

Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften], BBl 2008 8411,

8457.

f. Ziff. 1.5.9.2, 8466 zu Art. 50 Abs. 2; RUGGLI-WÜEST, a.a.O., S. 9 ff.,

12; PITTET/CHUARD, La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines, 2013,

S. 205 ff.). Sie erlassen ihre eigenen Bestimmungen über die Leistungen, die

Organisation, die Verwaltung und Finanzierung, die Kontrolle sowie das

Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den

Anspruchsberechtigten (Art. 50 Abs. 1 BVG). Die Einflussmöglichkeiten des Gemeinwesens werden begrenzt; sie beschränken sich auf

diejenigen Einflussmöglichkeiten, die dem Staat entweder in seiner Eigenschaft

als Arbeitgeber analog wie privaten Arbeitgebern zustehen oder durch die

Möglichkeiten einer Staatsgarantie (dazu vorne E. 3.4.1) bedingt sind (BBl 2008

8456.

f. Ziff. 1.5.9.1 u. 1.5.9.2). Nur entweder die Bestimmungen über die

Leistungen oder jene über die Finanzierung können vom betreffenden Gemeinwesen

erlassen werden (Art. 50 Abs. 2 Satz 2 BVG). Dies steht im Zusammenhang damit,

dass der Kanton in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber die Arbeitgeberbeiträge

an die berufliche Vorsorge bezahlt. Bei öffentlich-rechtlichen

Vorsorgeeinrichtungen sind diese oft höher als die bundesrechtlich vorgeschriebenen

mindestens 50 % (Art. 66 Abs. 1 BVG), so auch im Falle der Beschwerdeführerin,

wo der Kanton im Kernplan 60 % der Beiträge leistet (§ 11 Abs. 1 Pensionskassendekret). Dies ist aber von Bundesrechts wegen nur mit Zustimmung

des Arbeitgebers zulässig (Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BVG), weshalb bei

öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen der Staat die damit verbundenen

Fragen auf dem Wege der Gesetzgebung regeln muss. Sodann unterliegen die

Pensionskassen einer Aufsicht durch eine kantonale Behörde und der Oberaufsicht

durch eine Bundesbehörde (Art. 61 ff., 64 ff. BVG). Beide Aufsichtsbehörden

sind nicht weisungsgebunden (Art. 61 Abs. 3, Art. 64 Abs. 2 BVG). Die

Aufsichtsbehörde wacht über die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und

die zweckmässige Verwendung des Vorsorgevermögens (Art. 62 BVG). Diese

Bestimmungen gelten für die öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen in

gleicher Weise wie für die privaten. Ein Einfluss der kantonalen politischen

Behörden auf die Geschäftsführung einer öffentlich-rechtlichen

Dispositivo

Vorsorgeeinrichtung ist demnach von Bundesrechts wegen ausgeschlossen,

insbesondere auch in Bezug auf die Vergabeentscheide. (…)”

Nella già

citata sentenza 9C_106/2020 dell’11 maggio 2022 pubblicata in BVG Nr. 7 pag.

21-22 il Tribunale federale ha così riassunto la modifica Legislativa in

questione:

"

(…)

3.2. A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en

vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de

prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art.

72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme

l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en

capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP,

en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17

décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une

recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public

en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une

vie active), soit jusqu'au 1er janvier 2052. Les institutions de prévoyance de

corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus

veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale

(al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens

de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus

atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art.

65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et

approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le

système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de

financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)”

Come

rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una

situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di

diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con

garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che

assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di

copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli

assicurati attivi pari almeno all’80% (art. 72a LPP) (Messaggio 6666 del 10

luglio 2012, pagg. 4, 5, 8-11, 25-28; diagramma circa l’evoluzione del grado di

copertura dal 2006 al 2021 reperibile su www.ipct.ch).

L’art. 15

cpv. 2 LIPCT prevede che l’IPCT raggiunga il grado di copertura dell’85% entro

il 31 dicembre 2051.

È dunque

precipuo dovere del CdA dell’Istituto verificare costantemente l’effettiva

situazione finanziaria rispetto all’obiettivo prefissato, ritenuto che i membri

dell’organo supremo possono essere chiamati a rispondere per il danno che

arrecano all’istituto di previdenza intenzionalmente o per negligenza (art. 52

LPP; cfr. S. Bechaalany / A. Gabellon, “La responsabilité du conseil de

fondation envers l’institution de prévoyance in GesKR 1/2020 pag. 101-112, in

particolare pag. 108).

L’IPCT ha

esposto nuovamente nelle more della presente procedura quanto reso pubblico nel

comunicato del 23 dicembre 2020 circa la necessità di agire sulle prestazioni

(non potendolo fare sui contributi), rilevando come, oltre al mancato rispetto

del piano di finanziamento, vi sia uno squilibrio circa i sacrifici che gli

attuali assicurati attivi dovranno sostenere per rapporto a coloro che beneficiano

dell’art. 24 LIPCT.

In tale

scenario, lo scopo perseguito dal CdA dell’IPCT, ossia il rispetto del piano di

finanziamento e l’equilibrio finanziario dell’istituto a favore della stabilità

a lungo termine dello stesso, è certamente legittimo.

In una

sentenza 9C_88/2012 del 31 luglio 2012 pubblicata in DTF 138 V 366 il Tribunale

federale ha ritenuto lecita una riduzione di una rendita completiva nella

misura di un terzo (da fr. 1'500 a fr. 1'000) nella previdenza professionale

sovraobbligatoria contestualmente all’esigenza di un risanamento dell’istituto

previdenziale e questo malgrado l’esistenza e l’ammontare della rendita

completiva avessero assunto rango di diritto acquisito. In quell’occasione l’Alta

Corte ha stabilito che neppure i diritti acquisiti godono di una tutela

assoluta:

"

(…)

6.1 Wohlerworbene

Rechte (vgl. oben E. 2.3) sind nicht absolut geschützt. Sie dürfen durch die

Gesetzgebung eingeschränkt oder aufgehoben werden, wenn ein besonderes,

wichtiges (öffentliches) Interesse es erfordert und die Massnahme

verhältnismässig ist (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6.

Aufl. 2010, S. 225 Rz. 1008 f.). Auf die vorliegende Konstellation übertragen

heisst dies, dass der Beschwerdegegner die fragliche (neue)

Reglementsbestimmung - tiefere Zusatzrente - hinnehmen muss, wenn übergeordnete

Ziele, wie beispielsweise das finanzielle Gleichgewicht der Vorsorgeeinrichtung

(Art. 65 Abs. 1 BVG), deren Sicherstellung dauernde

Aufgabe des Stiftungsrates und bei Unterdeckung eine vordringliche Massnahme

ist (Weisungen des Bundesrats vom 27. Oktober 2004 über Massnahmen zur Behebung

von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge, BBl 2004 6789 Ziff. 21), oder

das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV) dies

eindeutig erfordern, der konkrete Eingriff angemessen und innert nützlicher

Frist wirksam ist (vgl. SVR 2008 BVG Nr. 15 S. 59, B 126/06 E. 4.2). (…)”

consid. 6.1)

In

quell’occasione la modifica unilaterale (e senza compensazione) del Regolamento

è stata considerata dall’Alta Corte giustificata a causa dell’accresciuto

pericolo di instabilità finanziaria dell’istituto di previdenza in una

prospettiva a lungo termine, ciò che era da ricondurre ad un deficit

strutturale (ossia un deficit non determinato dagli investimenti). Inoltre, il

principio della proporzionalità, ritenuto rispettato, è stato valutato in modo

sommario, evidenziando la volontà di conferire all’organo direttivo

dell’istituto un certo margine d’apprezzamento.

Oltre a ciò,

l’Alta Corte ha ritenuto “in hohem Masse stossend, wenn nicht alle

Destinatäre gleichermassen zu einer gesunden Vorsorgeeinrichtung beitragen

müsste, vielmehr ein Teilkollektiv von einem Sanierungskonzept übermässig

profitieren würde” (consid. 6.3.1), mettendo in evidenza che in caso di

necessità, non vi può essere un (grande) disequilibrio nell’aggravio dei

diversi gruppi di assicurati (nel caso trattato il TF non ha ritenuto corretto

che i giovani assicurati attivi fossero oltremodo penalizzati rispetto ai

vecchi assicurati beneficiari di diritti acquisiti), (cfr. Konrad/Lauener, op. cit., n. 73

ad art. 50 BVG; Stauffer, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 202).

Nel caso

concreto, diversamente dalla DTF 138 V 366, la

pensione vedovile in aspettativa di AT 1 non è mai stata un diritto acquisito.

L’attrice stessa, circoscrivendo la propria censura alla violazione del terzo

elemento del principio della proporzionalità (“Risulta evidente che fra

l’obiettivo prefisso e la violazione di diritto compiuta dall’IPCT non esiste

un rapporto ragionevole. La ponderazione degli interessi in gioco

– ovvero quello privato dell’assicurata […] di poter mantenere, come

garantito dalla Costituzione e dai regolamenti, il tenore di vita abituale –

mostra una grande sproporzione in quanto gli assicurati vengono lesi nei loro

diritti e questo causa molti problemi. L’interesse pubblico perseguito,

quand’anche ne fosse riconosciuta la legittimità […], è quindi minimo se

paragonato agli interessi degli assicurati. Per questa ragione la misura

adottata non potrà mai essere proporzionale.”), ha rettamente rilevato un

elemento determinante nella ponderazione degli interessi, ossia la “situazione

di grave sottocopertura [a cui, n.d.r.] risulta ora molto difficile

porre rimedio” (replica, ad 9., 12., pag. 12 e seg., sottolineature del

redattore).

Inoltre,

conformemente alla giurisprudenza appena citata, non vi può essere un eccessivo

disequilibrio tra i diversi gruppi di assicurati nell’ambito di misure

peggiorative attuate dall’organo supremo per garantire la stabilità finanziaria

dell’istituto di previdenza (il tutto posto nell’ottica del piano volto a

raggiungere il grado di copertura dell’85% entro il 2051).

In simili

condizioni questo Tribunale ritiene che l’entità della riduzione della pensione

rispetta anche il principio della proporzionalità.

2.8. Norma

transitoria e affidamento sulle prestazioni assicurate

L’attrice

sostiene che l’IPCT abbia violato l’art. 9 Cost. non avendo previsto una

disposizione transitoria che le avrebbe permesso di adeguarsi alla mutata

situazione economica causata dalla modifica all’art. 39 Ripct. Inoltre, ella

censura la “Violazione nel pluriennale affidamento sulle prestazioni

assicurate” (petizione, p.ti 22.2. e seg., replica, ad 10.). Censura pure

la violazione della LIT (Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello

Stato), segnatamente il fatto che la modifica all’art. 39 Ripct non le sia

stata comunicata in modo adeguato e tempestivo, ragione per cui “l’attrice

era certa – in perfetta buona fede – che la sua rendita non sarebbe cambiata”

(replica, ad 1 e 2).

L’art. 9

Cost. fed. prevede che: “Ognuno ha il diritto d’essere trattato senza

arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello

Stato.”.

Il citato

disposto costituzionale garantisce al singolo individuo la tutela della

legittima fiducia nelle rassicurazioni dell’autorità o in altri comportamenti

dell’autorità che hanno generato determinate aspettative presso l’individuo. Si

deve ammettere una violazione del principio della buona fede anche quando

l’autorità agisce in modo contraddittorio o abusivo.

Diversamente

dall’art. 5 cpv. 3 Cost., secondo cui “Organi di Stato, autorità e privati

agiscono secondo il principio della buona fede”, l’art. 9 Cost. configura

un diritto giustiziabile che vincola sia l’autorità giudiziaria che quella

legislativa.

In ambito legislativo la tutela, benché vincolante, decade “in

der Regel bei

Änderungen

von Erlassen, da gemäss dem demokratischen Prinzip die Rechtsordnung

grundsätzlich jederzeit geändert werden kann. Der Vertrauensgrundsatz vermag

einer Rechtsänderung nur entgegenzustehen, wenn diese gegen das

Rückwirkungsverbot verstösst oder in wohlerworbene Rechte eingreift”.

In ogni

caso, conformemente al principio dell’uguaglianza giuridica, di

proporzionalità, di divieto di arbitrio e per tutelare la fiducia del singolo,

può eventualmente essere necessario prevedere delle disposizioni transitorie

adeguate, in modo da evitare, ad esempio, che investimenti effettuati in buona

fede vengano vanificati (Biaggini, op. cit., n. 13 e segg. ad art. 9 Cost.).

In materia

previdenziale la dottrina sostiene che a dipendenza della situazione del

singolo caso e sulla base dei surriferiti principi generali, può essere

opportuno prevedere delle adeguate disposizioni transitorie, anche nel caso di

pensioni in aspettativa.

Tra i

criteri individuati per valutare se è necessario introdurre una disposizione

intertemporale e per la modulazione della stessa, vi sono in particolare lo

scopo della nuova normativa, la misura in cui la nuova normativa pregiudica i

diritti dei destinatari, la prevedibilità della modifica, rispettivamente

quanto la modifica può essere considerata sorprendente e la domanda a sapere se

le conseguenze della modifica regolamentare potevano essere evitate, ad esempio

disdicendo il rapporto di lavoro (Biaggini, op. cit., n. 14 ad art. 9 Cost.;

Geiser/Senti, op. cit., n. 38 ad art. 91 LPP; Hürzeler/Biaggi, op. cit., pag.

134; Kieser, Die Abänderung der laufenden BVG-Rente Grenzen und Möglichkeiten,

in: BVG-Tagung 2015 – Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, 2016, pag. 54;

Konrad/Lauener, op. cit., n. 67 e 81 ad art. 50 LPP; Kölz, Intertemporales

Verwaltungsrecht, in: SZS 102/1983, pag. 232 e segg.; Mannhart/Spadin, BSK-BVG,

n. 30 ad art. 91 LPP; Stauffer, op. cit., n. 1907 e segg.;

Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2022, n. 545, 546 e 549).

In sostanza

gli autori citati richiamano quanto stabilito dalla giurisprudenza (DTF 138 V

66; STF 1C_631/2017 del 29 marzo 2019 pubblicata in DTF 145 II 140, consid. 4;

STAF A-7614/2016 del 17 gennaio 2018 consid. 3.3.1.2.; DTF 134 I 23 consid.

7.6.1.; DTF 133 V 279 consid. 3.3. e seg.; DTF 130 I 29 consid. 8.1.; DTF 130 I

26 consid. 8.1.; STF 2A.398/2002 del 9 gennaio 2003 consid. 4.2.1.; DTF 123 II

433 consid. 9.; DTF 123 II 385 consid. 9; DTF 122 V 405 consid. 3b)bb) e DTF

100 Ib 137).

Nella

sentenza pubblicata in DTF 134 I 23 il Tribunale federale ha sviluppato in

particolare le seguenti considerazioni:

"

(…)

7.6.1 Aus

dem Grundsatz von Treu und Glauben hat die Rechtsprechung abgeleitet, dass

unter Umständen angemessene Übergangsfristen für neue belastende Regelungen

verfassungsrechtlich geboten sein können (BGE 130 I 26 E. 8.1 S. 60; Pra

2000 Nr. 22 S. 115, E. 4c, 2P.298/1998, Nr. 128 S. 745, E. 4c, 2P.56/1999).

Übergangsfristen haben jedoch nicht den Zweck, die Betroffenen möglichst lange

von der günstigeren bisherigen Regelung profitieren zu lassen, sondern einzig,

ihnen eine angemessene Frist einzuräumen, sich an die neue Regelung anzupassen

(BGE 123 II 385 E. 9 S. 395 f.; BGE 122 V 405 E. 3b/bb S. 409;

SCHNEIDER/MAUGUÉ, a.a.O., S. 77 f.). Dies gilt auch für die Änderung von

besoldungs- oder pensionsrechtlichen Ansprüchen öffentlicher Angestellten: Eine

mit Treu und Glauben begründete Übergangsfrist soll den Betroffenen

ermöglichen, ihre Lebenshaltung an ein allfällig reduziertes Einkommen

anzupassen (BGE 130 V 18 E. 3.3 S. 29 f.; SJ 2001 I S. 413, E. 5b, 1P.23/2000;

Pra 1997 Nr. 1 S. 1, E. 4c, 2P.276/1995; Urteil 2A.398/2002 vom 9. Januar 2003,

E. 4.2), bei besoldungsrechtlichen Ansprüchen z.B. durch Kündigung vor dem

Inkrafttreten der neuen Regelung, so dass allenfalls ein Anspruch auf eine

Übergangsfrist im zeitlichen Rahmen der Kündigungsfrist oder von vergleichbarer

Dauer anerkannt werden könnte (vgl. Pra 1998 Nr. 31 S. 227, E. 5, 2P.27/1997;

1997 Nr. 1 S. 1, E. 4c, 2P.276/1995; SCHNEIDER/MAUGUÉ, a.a.O., S. 78 f.). Die

Rechtsprechung hat allerdings das Fehlen einer Übergangsregelung nur

zurückhaltend als verfassungswidrig beurteilt und namentlich bei relativ

geringfügigen Leistungseinbussen auch eine übergangslose Inkraftsetzung

BGE 134 I 23 S. 41 einer neuen Regelung

nicht beanstandet (Urteil P.359/1978 vom 22. Februar 1980, E. 6c nicht publ.

in BGE 106 Ia 163; Pra 2000 Nr. 22 S. 115, E. 4c mit Hinweisen,

2P.298/1998; 1999 Nr. 3 S. 11, E. 6b, 2P.158/1997; vgl. auch für das

privatrechtliche Vorsorgeverhältnis BGE 133 V 279 E. 3.3 S. 286). Bei

vorsorgerechtlichen Verhältnissen sind freilich die Konsequenzen einer

Verschlechterung nur sehr eingeschränkt durch Kündigung abwendbar, so dass sich

allenfalls tendenziell längere Übergangsfristen rechtfertigen lassen. (…)”

(consid. 7.6.1 pag. 40-41)

Il TCA

evidenzia innanzitutto che non vi è un automatismo per cui ogni modifica del

regolamento dell’istituto di previdenza dev’essere accompagnata da un regime

transitorio ma, piuttosto, l’opportunità di agire in tal senso è da verificare

sulla base degli elementi del singolo caso (STF 1C_631/2017 consid. 4. in

initio; STAF A-7614/2016 consid. 3.3.1.2.; DTF 123 II 385, 433 consid. 9.; DTF

122 V 405 consid. 3b)bb); Kieser, Die Abänderung der laufenden

BVG-Rente Grenzen und Möglichkeiten, in: BVG-Tagung 2015 – Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, 2016, pag. 54).

L’opportunità

di prevedere un regime transitorio o meno è il risultato di una valutazione

d’insieme di tutte le circostanze del singolo caso, tenendo ben presente lo

scopo ed il contesto della modifica.

Eventuali

disposizioni transitorie non hanno comunque quale scopo quello di concedere ai

destinatari della modifica del regolamento l’applicazione della (più

favorevole) regolamentazione precedente per un periodo quanto più lungo

possibile, ma unicamente quello di concedere a tali persone un sufficiente

lasso di tempo per adeguarsi alla modifica (STF 1C_631/2017 consid. 4; DTF 134

I 23 consid. 7.6.1.; DTF 123 II 385, 433 consid. 9.; DTF 122 V 405 consid.

3b)bb); Konrad/Lauener, op. cit., n. 67 ad art. 50 LPP).

Nella

risposta di causa, a proposito della mancata introduzione di una norma

transitoria, l’IPCT si è così espresso:

"

(…) In relazione ad una possibile norma transitoria per mettere in atto

la contestata modifica (consid. 22.2 della petizione), è giusto che si sarebbe

potuto prevedere una riduzione graduale o non già dal 01.01.2021, fissando

un'entrata in vigore posticipata, come, tra l'altro, viene fatto spesso per la

riduzione dei tassi di conversione. A questo proposito vi è però da segnalare

che il decesso è un evento che normalmente non si può pianificare e che quindi

può avvenire ad ogni momento, cosa che, per il pensionamento, che spesso viene

pianificato mesi in anticipo, non è il caso. A determinate condizioni, la

giurisprudenza e la dottrina riconoscono la necessità di prevedere delle norme

transitorie. Questo però non è sempre il caso: in effetti, il Tribunale

federale ha protetto una riduzione immediata del tasso di conversione di ben il

20% senza una disposizione transitoria. Inoltre vi è da segnalare che l'IPCT

prevede, per ogni decesso di un pensionato per vecchiaia e invalidità, il

versamento della pensione di vecchiaia rispettivamente d'invalidità, per ulteriori

3 mesi per permettere ai superstiti di adattarsi (almeno finanziarmene) alla

nuova situazione. Quindi, il Ripct, per quanto concerne le pensioni ai

superstiti, tiene già conto di un certo periodo di transizione. (…)” (Doc. V

punto 10 pag. 9)

Chiamato ora

a pronunciarsi il TCA ritiene che, nel caso concreto, il mancato inserimento di

una norma transitoria non configura una violazione dell’art. 9 Cost.

Innanzitutto,

il TCA evidenzia come nella già citata DTF 138 V 366 (a sua volta menzionata

dalla nostra Massima Istanza al consid. 4.5. della citata STF 1C_631/2017) è stata

considerata giustificata una riduzione di una pensione completiva nella misura

di 1/3 senza alcun regime transitorio e nonostante il diritto alla rendita

completiva non fosse una semplice aspettativa ma un diritto acquisito.

Inoltre, nel

caso di specie non si può parlare di effetto sorpresa, ritenuto che le parti

hanno rettamente osservato che l’IPCT si trova in una situazione di grave

sottocopertura, ciò che impone in particolare un riequilibrio del rapporto

contributi-prestazioni. Peraltro, ciò è stato evidenziato dall’attrice

medesima, la quale ha fornito un elenco delle modifiche – peggiorative – che

negli anni hanno toccato gli assicurati al beneficio dell’art. 24 LIPCT

(replica, ad 9; 12, pag. 14 e segg.).

L’argomentazione

del TF secondo cui in ambito previdenziale si giustificano norme transitorie

con intervalli temporali tendenzialmente più lunghi era peraltro riferita

all’assicurato primario e alla difficoltà di limitare il pregiudizio dal

profilo previdenziale presentando regolare disdetta.

Il caso che

ci occupa è differente, giacché, come detto, oggetto della modifica avversata è

una prestazione accessoria in aspettativa a favore della coniuge superstite.

Nella DTF

133 V 279 (consid. 3.3. e seg.) l’Alta Corte ha del resto ammesso una riduzione

immediata del tasso di conversione del 20% senza alcuna disposizione

transitoria e con un solo mese intercorso tra la comunicazione e l’attuazione

della modifica regolamentare.

L’attrice ha

peraltro beneficiato del versamento dell’intera rendita di vecchiaia di __________

per tre mesi ex art. 39 cpv. 2bis Ripct.

A proposito

dell’asserito pluriennale affidamento sulle prestazioni assicurate, è

sufficiente rinviare integralmente a quanto esposto al consid. 2.3.2.1.

relativamente alle garanzie individuali vincolanti, la censura risultando

infondata per i motivi già illustrati.

2.9. In

conclusione, per i motivi esposti ai considerandi precedenti, la petizione del

12 maggio 2022 va respinta.

Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione

all’art. 29 cpv. 1 Lptca), alle parti non sono accollate tasse e spese

di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti