34.2022.18
Contestata base legale del regolamento dell’istituto previdenziale usata per determinare la rendita vedovile al momento del decesso del coniuge, sostenendo che i.c. andasse applicato il disposto nel precedente tenore (per lei più favorevole). Modifica regolamento conforme al diritto
24 aprile 2023Italiano95 min
consid. 6.1.). Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che un diritto acquisito possa
Source ti.ch
Incarto
n.
34.2022.18
jv/sc
Lugano
24 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry
Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 12
maggio 2022 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza
professionale
ritenuto in
fatto
1.1. __________,
nato il __________ 1951, affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello
Stato (dal 1° gennaio 2013: Istituto di previdenza del Cantone Ticino, in
seguito IPCT) dall’età di 19 anni, con effetto dal 1° settembre 2011 è stato
posto al beneficio della pensione di vecchiaia al 100% di fr. 53'585 annui e
del supplemento sostitutivo AVS/AI di fr. 22'272 all’anno (avviso di rendita,
doc. E).
A
seguito del suo decesso avvenuto il __________ 2021, l’IPCT ha erogato a sua
moglie, AT 1, nata il __________ 1964, una pensione vedovile di fr. 26'793
annui, con effetto dal 1° febbraio 2021 (doc. F).
La
prestazione è stata determinata sulla base del 50% della pensione di vecchiaia
del defunto marito, in applicazione dell’art. 39 cpv. 2 lett. b del Regolamento
di previdenza dell’IPCT (in seguito: Ripct) nel tenore valido dal 1° gennaio
2021.
Alla
vedova è stato versato un supplemento temporaneo, dal 1° febbraio 2021, di tre
mensilità della pensione di vecchiaia del defunto come previsto dall’art. 39
cpv. 2bis Ripct (doc. G).
1.2. Contestando
l’ammontare della succitata prestazione, con la presente petizione AT 1,
rappresentata dall’avv. RA 1, chiede che la rendita vedovile sia determinata sulla
base dell’art. 39 cv. 2 lett. b Ripct nella versione valida sino al 31 dicembre
2020, ossia pari al 66.67% della pensione di vecchiaia del defunto marito.
Sostenendo
in sintesi l’illegalità della modifica regolamentare, l’attrice ritiene che la
rendita vedovile al 66.67% (prevista dal previgente art. 39 cpv. 1 Ripct)
costituisce un diritto acquisito protetto (petizione p.to 15.). Ritiene pure
che l’IPCT non era competente, tramite cambiamento di regolamento, a modificare
tale diritto acquisito, competenza che invece spettava al Gran Consiglio.
Avendo, a detta dell’attrice, la modifica regolamentare la connotazione di un
rifinanziamento del capitale dell’Istituto a carico dei superstiti, non
spettava a quest’ultimo procedere in tal senso ma al Parlamento cantonale
(petizione, p.to 17.2.).
L’attrice
fa valere altre censure che verranno esaminate, per quanto necessario, nei
considerandi di diritto.
1.3. Con la
risposta di causa l’IPCT chiede la reiezione della petizione. Sostiene
innanzitutto che l’art. 24 LIPCT non conferisce alla prestazione vedovile in
aspettativa un diritto acquisito, motivo per cui l’ammontare della stessa può
essere modificata tramite regolamento. Ribadisce inoltre la propria competenza
ad emettere il nuovo art. 39 Ripct e respinge le altre censure sollevate
dall’attrice. In merito alle singole motivazioni va fatto riferimento, per
quanto occorra, sempre ai considerandi di diritto.
1.4. Il 17
agosto 2022 l’attrice ha introdotto una replica spontanea, confermando
sostanzialmente quanto esposto in petizione (VII).
1.5. Su
richiesta del TCA, il 14 settembre 2022 l’IPCT ha duplicato, ribadendo quando
sostenuto con la risposta di causa (XI).
considerato in
diritto
2.1. Secondo
l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1. gennaio 2012; RL 852.100).
Con
riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro
è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda
presso la quale l’assicurato fu assunto.
Per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni
specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.
Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP
le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai
contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non
sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella
previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti
nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid.
2b e riferimenti ivi citati).
Pacifica nel caso in esame è la
competenza materiale, trattandosi infatti di una controversia tra un
assicuratore LPP ed avente diritto riguardante l’ammontare della rendita
vedovile riconosciuta (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con
riferimenti). Altrettanto pacifica è la competenza territoriale di questo TCA,
in quanto sia la sede dell’istituto previdenziale convenuto (Bellinzona) che il
luogo dell’azienda presso il quale il defunto assicurato fu assunto (__________)
sono nel Cantone Ticino.
2.2. La LPP
prevede, tra le prestazioni dell’assicurazione, in particolare le prestazioni
di vecchiaia (art. 13-17) e le prestazioni per i superstiti (art. 13-22).
L’art. 21 cpv. 2 LPP stabilisce
che:
"
Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità,
la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per
cento dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata.”
La
Legge sull’istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT) del 6 novembre
2012 prevede all’art. 6 che le prestazioni dell’istituto di previdenza sono,
segnatamente, la pensione di vecchiaia (lett. a) e la pensione ai superstiti
(lett. d).
La LIPCT
ha pure introdotto una “Norma transitoria in vigore dal 1° gennaio 2013”, la
quale, ai capoversi da 1 a 4, prevede che:
"
1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono
mantenuti.
2Gli eventi coperti
dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della
legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.
3Al 1° gennaio 2013 a tutti
gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei
contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
della presente norma transitoria.
4Agli assicurati che al 31
dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento
anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata
in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di
pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6
mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno.”
Al
cpv. 1 sono dunque state garantite le prestazioni in corso (in particolare la
pensione di vecchiaia e la pensione ai superstiti).
Riguardo
all’ammontare della pensione vedovile l’art. 39 del Regolamento di previdenza
dell’Istituto di previdenza del Canton Ticino (Ripct), nel suo tenore valido
fino al 31 dicembre 2020, stabiliva che:
"
(...)
1. Se al
momento del decesso l’assicurato era in attività, la pensione vedovile
corrisponde ai 2/3 della pensione d’invalidità calcolata secondo l’art. 33 del
presente Regolamento.
2. Alla morte
di un pensionato il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o
orfani di padre e madre, ricevono durante tre mesi l’intera pensione alla quale
il defunto aveva diritto, se la stessa è superiore alla loro pensione
complessiva. Per stabilire il diritto degli orfani valgono le disposizioni dell’art.
42 del presente Regolamento.
3. L’ammontare
delle tre annualità di pensione deve essere almeno pari al capitale di decesso
di cui all’art. 44 del presente Regolamento.
4. Se al
momento del decesso l’assicurato era in pensione, la pensione vedovile corrisponde
ai 2/3 della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata del coniuge o del
partner registrato defunto, ritenuto che le condizioni previste dall’art. 38
cpv. 1 del presente Regolamento siano date.
5. Nella
misura in cui il coniuge superstite o il partner registrato non adempie a
nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 cpv. 1 del presente Regolamento,
ha diritto ad un’indennità unica equivalente a tre annualità di pensione del
defunto coniuge o partner registrato.”
Dal 1.
gennaio 2021 questo articolo è stato modificato come segue:
"
1 In caso di decesso di un assicurato attivo, la pensione
vedovile corrisponde al 60% della pensione d’invalidità calcolata secondo
l’art. 33 del presente Regolamento.
2 In caso di decesso di un
pensionato, la pensione vedovile corrisponde
a) se
l’assicurato percepiva una pensione di vecchiaia secondo gli artt. 30 o 31 o
d’invalidità temporanea secondo l’art. 33 del presente Regolamento: al 60%
della pensione di vecchiaia o d’invalidità del coniuge o del partner registrato
defunto;
b) se
l’assicurato percepiva una pensione anticipata, di vecchiaia o d’invalidità
secondo le disposizioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in
vigore prima del 01.01.2013 o una pensione anticipata o di vecchiaia secondo
l’art. 24 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (norma
transitoria): al 50% della pensione anticipata, di vecchiaia o d’invalidità del
coniuge o del partner registrato defunto.
2bis Alla morte di un
pensionato il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o orfani
di padre e madre, invece della loro pensione, ricevono durante tre mesi
l’intera pensione versata, escluso il supplemento sostitutivo AVS/AI, al
defunto al momento del decesso, se la stessa è superiore alla loro pensione
complessiva. Per stabilire il diritto degli orfani valgono le disposizioni
dell’art. 42 del presente Regolamento.
3 Abrogato.
4 Abrogato.
4bis Le parti di rendita
assegnate ad un ex coniuge o ad un ex partner registrato nell’ambito di un
conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l’art.
124a CC non fanno parte della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata ai
sensi del cpv. 2.”
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’IPCT ha correttamente posto AT 1 al beneficio di
una pensione vedovile, con decorrenza dal 1. febbraio 2021, dell’importo
corrispondente al 50% della rendita di vecchiaia che il defunto marito
percepiva, conformemente all’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct nel tenore valido dal
1. gennaio 2021.
Non
contestato è invece il supplemento temporaneo alla rendita ex art. 30 cpv. 2bis
Ripct, pari a tre mensilità, dal 1. febbraio 2021 al 30 aprile 2021, della
pensione di vecchiaia del defunto.
Il TCA
è dunque chiamato ad esaminare la validità della modifica del Regolamento.
Con la
modifica in vigore dal 1° gennaio 2021 vi sono state le seguenti riduzioni
delle prestazioni in caso di decesso di un pensionato: per i pensionati per
vecchiaia o invalidità che percepiscono la pensione secondo il piano di
previdenza attualmente in vigore (primato dei contributi): dai 2/3 al 60% della
pensione di vecchiaia o d'invalidità del defunto (art. 39 cpv. 2 lett. a LIPCT);
per i pensionati per vecchiaia o invalidità che percepiscono la pensione
secondo il piano di previdenza in primato delle prestazioni (che era in vigore
fino al 31.12.2012) o che percepiscono una pensione di vecchiaia secondo la
norma transitoria (ex art. 24 cpv. 4 LIPCT): dai 2/3 al 50% della pensione di
vecchiaia o d'invalidità del defunto (cpv. 2, lett. b).
La
modifica di regolamento è stata annunciata e spiegata dal CdA dell’IPCT con Comunicati
del 23 dicembre 2020, 15 febbraio 2021 e 31 maggio 2021, pubblicati nel sito
www.ipct.ch (quello del 23 dicembre 2020 è
stato prodotto con la petizione, doc. D).
In un
comunicato datato 23 dicembre 2020 il CdA ha fra l’altro spiegato che:
"
Riduzione pensioni vedovili in aspettativa
Alla luce di quanto precede, è evidente
l'enorme disparità in termini di sacrifici tra assicurati attivi e beneficiari
di rendita o delle garanzie (che, come si è visto, dal 2012 non hanno di fatto
perso nulla, anzi il loro potere di acquisto è addirittura leggermente
aumentato).
Di conseguenza, assodato che allo stato
attuale per giurisprudenza federale le rendite in essere non possono essere
ridotte, il Consiglio di amministrazione, su proposta della Direzione, ha deciso
di intervenire sulle prestazioni future degli attuali beneficiari di rendita (o
delle garanzie), ossia sulle rendite vedovili in aspettativa (cioè rendite
vedovili che saranno erogate sulla base di futuri decessi).
In questo modo anche i beneficiari di
rendita (e delle garanzie) contribuiranno fattivamente al rifinanziamento
dell'IPCT come era negli intendimenti del Gran Consiglio nel 2012, sgravando, almeno
in parte, le spalle degli assicurati attivi, aggettivamente già assai provate e
che lo saranno ancora di più nel corso dei prossimi anni.
Le modifiche in concreto
Concretamente tutto questo significa
che, a partire dal 1° gennaio 2021, la pensione vedovile in caso di decesso
(posteriore o concomitante a questa data) di un beneficiario primario passerà:
· Per i pensionati per vecchiaia o
invalidità prima del 2013, così come per i pensionati per vecchiaia dal 2013 la
cui prestazione di diritto è quella secondo le garanzie: dagli attuali 2/3
(66.67%) al 50% della pensione del defunto coniuge;
· Per i pensionati per invalidità dal 2013,
così come per i pensionati per vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto
non è quella secondo le garanzie: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 60% delia
pensione del defunto coniuge;
· Per gli assicurati attivi in caso di
decesso: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 60% della pensione di invalidità
ipotetica.
Per i beneficiari di una rendita
vedovile attualmente in erogazione non vi sono invece modifiche (la pensione
non muta – questi cambiamenti riguardano unicamente i decessi di beneficiari primari
futuri).” (Doc. D pag. 3)
In un
successivo Comunicato del 15 febbraio 2021 l’IPCT ha fornito le seguenti
precisazioni:
"
ln ragione delle varie reazioni, susseguenti al comunicato del 23
dicembre 2020 relativo alla riduzione delle pensioni vedovili in aspettativa,
l'IPCT tiene a precisare quanto segue.
Le modifiche entrate in vigore il 1°
gennaio 2021 hanno ricevuto l'avallo sia da parte del Perito in materia di
previdenza professionale dell'IPCT, che da parte dell'Autorità di vigilanza cui
l'IPCT è sottoposto, che ne hanno sancito la conformità alle disposizioni
legali applicabili.
In particolare all'IPCT preme
evidenziare come tale decisione sia stata presa al fine di potere, nella misura
in cui la situazione finanziaria dell'IPCT lo permetta, procedere
all'introduzione di misure di ridistribuzione delle disponibilità finanziarie
derivanti dalla modifica regolamentare in oggetto. Fine ultimo è infatti quello
di favorire gli assicurati attivi per ridurre, almeno in parte, le conseguenze finanziarie
negative che saranno generate dall'ineluttabile futuro abbassamento dei tassi
di conversione. Su quest'ultimo tema l'IPCT sarà in effetti chiamato a chinarsi
prossimamente.
Quella della riduzione delle pensioni
vedovili in aspettativa è quindi una decisione finalizzata ad applicare il
principio della simmetria dei sacrifici, introducendo una solidarietà
intergenerazionale, per una volta, in senso inverso, e meglio: solidarietà da
parte dei beneficiari di rendita a favore degli assicurati attivi. Nei fatti,
come si rileva dal comunicato del 23 dicembre 2020, la riforma legislativa del
2012 dell'allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (ora IPCT) aveva
condotto, e tutt'ora conduce, ad una
rilevante ridistribuzione delle aspettative finanziarie dalla categoria degli
assicurati attivi (non al beneficio delle garanzie) a quella dei beneficiari di
rendita.
Solo in termini di mancata
remunerazione degli averi di vecchiaia, dal 2013 ad oggi vi è stata una ridistribuzione
dagli assicurati attivi ai beneficiari di rendita di parecchie centinaia di milioni
di franchi. Mentre il contributo (indiretto) al risanamento che si sarebbero
dovuti assumere i beneficiari di rendita non si è finora mai realizzato essendo
stato il rincaro nulla dal 2012 ad oggi.
Per completezza informativa, si
evidenzia infine come l'eventualità di poter attuare concretamente l'auspicata
ridistribuzione intergenerazionale sia legata anche agli esiti della procedura
relativa al Messaggio governativo 7784, concernente il contributo supplementare
all'IPCT da parte dello Stato, per complessivi CHF 500 milioni, che è
attualmente pendente presso la Commissione gestione e finanze del Gran
Consiglio.
L'IPCT è a disposizione in caso di
domande o richieste di chiarimenti in merito.”
2.4.
2.4.1. Natura
giuridica della rendita vedovile
Il TCA
è chiamato innanzitutto a chiarire la natura giuridica della pensione vedovile.
Secondo
la giurisprudenza federale fino al momento del decesso della persona assicurata
le prestazioni per superstiti costituiscono semplicemente un’aspettativa. Con
il decesso sorge per le persone superstiti un diritto proprio alle prestazioni.
Si tratta di un diritto derivato dal diritto accordato a titolo originario
all’assicurato o al beneficiario deceduto (cfr. DTF 138 V 235 consid. 7.4 pag.
247; SVR 2001 UV Nr. 18 pag. 67-68 in materia di assicurazione contro gli
infortuni).
Nella DTF
116 II 101 il TF, contestualmente alla disamina delle conseguenze accessorie
del divorzio promosso due anni dopo l’unione in matrimonio, ha usato
l’espressione “expectatives découlant des assurances sociales” per
indicare i diritti in aspettativa che una donna perde in caso di divorzio in
età molto giovane. Tra questi diritti in aspettativa i giudici di Mon Repos
hanno indicato, a titolo esemplificativo, “le droit à une rente de veuve des
premier et deuxième piliers”.
Nelle DTF
137 V 373 (consid. 6.2.) e 132 V 337 (consid. 3.5.) l’Alta Corte ha definito il
diritto ad una rendita per superstiti quale “Anwartschaft”, ossia un
diritto in aspettativa.
Nella DTF
138 V 235 (consid. 7.4.) la nostra Massima Istanza si è così espressa circa le
prestazioni per i superstiti:
" Les
personnes désignées aux art. 19-20a LPP disposent d'un droit propre aux
prestations de survivant de la prévoyance professionnelle. Ledit droit est
toutefois un droit dérivé, car il dépend du droit accordé à titre originaire à
l'assuré ou au bénéficiaire de rente prédécédé (voir arrêt du Tribunal fédéral
des assurances U 269/99 du 3 décembre 1999 consid. 4b, in SVR 2001 UV n 18 p.
68). Sous l'angle économique, la rente allouée au conjoint survivant a la même
origine et le même but que la rente accordée initialement au défunt, à savoir
procurer un revenu de remplacement destiné à couvrir les besoins vitaux. La
rente versée ultérieurement au conjoint survivant prend, en partie du moins, la
place des prestations versées précédemment au défunt et se substitue, par voie
de réversion, au soutien qu'apportait directement le défunt à son conjoint.”
Nella STFA B 85/04 del 20 dicembre 2005 (consid. 1.2.) l’allora Tribunale federale delle
assicurazioni si era così espresso sull’applicazione del regolamento
dell’istituto di previdenza alle prestazioni per superstiti:
"
Die Rechtsprechung hat zur zeitlichen Wirkung von Reglementsänderungen
den Grundsatz entwickelt, dass vorbehältlich einer anders lautenden
Übergangsregelung diejenige Fassung Anwendung findet, welche bei Entstehung des
Leistungsanspruchs - bei Hinterlassenenleistungen handelt es sich regelmässig
um den Zeitpunkt des Ablebens der versicherten Person - in Kraft war (BGE 128 V 118 Erw. 2 mit Hinweisen).”
Dall’analisi
della dottrina rilevante, emerge quanto segue.
Per (diritto
in) aspettativa (Anwartschaft) si intende un diritto in divenire non ancora
esigibile e/o giustiziabile, in quanto si tratta di un “diritto eventuale”
(Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der
beruflichen Vorsorge, in: SZS 1999, pag. 295; Stauffer, Berufliche Vorsorge,
2019, n. 1892).
Hürzeler
(System und Dogmatik der Hinterlassenensicherung im Sozialversicherungs- und
Haftpflichtrecht, 2014) ha approfondito sotto il profilo storico, sistematico e
teleologico – tra l’altro – la natura giuridica della rendita vedovile, sviluppando
le seguenti considerazioni:
" Die aus der
Versicherungsposition der verstorbenen Person abgeleiteten originären [per
originär si intende “in der Person des Hinterbliebenen neu entstandenen
Ansprüchen”], Anspruchsberechtigungen
der Hinterlassenen erstarken mit dem Tod des Versicherten zu einer
eigenständigen Rechtsposition der anspruchsberechtigten Hinterbliebenen. Vor
diesem Zeitpunkt, d.h. vor Eintritt des Versicherungsfalles, vermitteln die
präsumptiven Hinterlassenenleistungen demgegenüber noch keinen Rechtsanspruch,
sondern lediglich eine Aussicht auf einen solchen. Das Sozialversicherungsrecht
dient sich zur Klärung dieser Rechtsposition des dem Privat- und
Privatversicherungsrecht entlehnten Instituts der Anwartschaft, welche den
“möglichen Anspruch auf bestimmte künftige Leistungen” umfasst. Die
Anwartschaft zeichnet sich regelmässig durch einen mehrgliedrigen
Entstehungsprozess aus, im Rahmen dessen sich die Anwartschaft von der blossen
Chance zum Vollrecht entwickelt,
als Anwartschaft aber dort und solange besteht,
wie der Erwerb des Vollrechts noch nicht abgeschlossen ist. Die
Hinterlassenenleistungen werden somit mit dem Tod des Versicherten zum
Vollrecht […]. Die vorderhand anwartschaftliche Leistungserwartung ist mit
diversen Risiken behaftet, die eine Erstarkung zum Vollrecht verhindern können
[…]. Auch gegen Änderungen der
Gesetzes- bzw. Rechtsgrundlagen kommt der blossen Anwartschaft grundsätzlich
keine Rechtsbeständigkeit zu, sofern nicht eine Zusicherung des unabänderlichen
Leistungserwerbs erfolgte. Grundsätzlich sind daher diejenigen Rechtsgrundlagen
für die Hinterlassenenleistungen massgeblich, welche bei Eintritt des
Versicherungsfalles – und damit im Zeitpunkt des Todes der versicherten Person
– Geltung hatten. Damit ist dennoch nicht geklärt, welche Rechtsgrundlagen im
besonderen Fall auf die aus einer laufenden Alters- oder Invalidenrente der
versicherten Person abgeleiteten Hinterlassenenleistungen anwendbar sein
sollen. Diese spezifische Konstellation mag nämlich veranschaulichen, dass die
Rechtsnatur der originär zu erwerbenden Hinterlassenenleistungen als
selbstständige Leistungsanrechte oder als bloss zu den Versichertenrenten
akzessorische Leistungen noch nicht restlos geklärt ist. Damit geht überdies
schliesslich aber auch die ganz grundlegende Frage einher, wem – der
versicherten Person oder den Hinterbliebenen – die Anwartschaft auf die
künftigen Leistungsanrechte eigentlich zusteht.
Das Bundesgericht greift vorderhand in begrüssenswerter Weise die
Differenzierung zwischen originärem und derivativem Anspruchserwerb auf. Es
stellt klar, dass der Witwenrentenanspruch originär erworben werde, aber aus
der Versicherteneigenschaft des Verstorbenen abgeleitet sei. ” (pag. 438
e seg.)
In sostanza,
l’autore ritiene che la pensione vedovile sia accessoria alla rendita di
vecchiaia, ma che il diritto alla rendita vedovile sorge ex novo presso il
superstite al momento del decesso dell’assicurato primario. Fino ad allora, la
pensione vedovile è da considerarsi in aspettativa, ragione per cui, riservato
il caso di particolari rassicurazioni d’immutabilità della pensione vedovile,
quest’ultima è assoggettata alla normativa in vigore al momento del decesso
dell’assicurato primario.
Di medesimo
avviso è anche Stauffer, che definisce la rendita vedovile quale prestazione
derivata (dalla rendita di vecchiaia) che, fintanto che non si è verificato
l’evento assicurato (morte del beneficiario primario), resta un diritto in
aspettativa (Stauffer, op. cit., n. 1900):
" Die in der
Praxis wohl am häufigsten anzutreffenden Sachverhalte, in denen sich die Frage
nach der Wahrung erworbener Rechtsansprüche stellt, betreffen den Wechsel einer
Vorsorgeeinrichtung vom Leistungs- zum Beitragsprimat sowie die Zulässigkeit
der Kürzung von Rentenleistungen, beispielsweise das Absenken von Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenrenten zur Vermeidung oder infolge des Eintritts
einer Unterdeckung. […] Stellen laufende Rentenansprüche in der Regel
wohlerworbene Rechte dar, in die nicht eingegriffen werden darf und einer
Reglementsänderung entgegenstehen, verhält es sich mit den Annexleistungen
anders. Als Annexleistungen [dette anche “abgeleitete, akzessorische o
subsidiäre Leistungen”, vedasi n. 189 a piè di pagina, n.d.r.] gelten dabei
jene Leistungen, die von einer bereits laufenden Alters- oder Invalidenrente
abgeleitet werden. Solche Annexleistungen gelten als Anwartschaften, denn der
sie begründende Leistungsfall ist noch nicht eingetreten. Damit kann durch eine
Reglementsänderung in diese Ansprüche eingegriffen werden. Das führt dazu, dass
die laufende Leistung nach dem im Zeitpunkt des Eintritts des Leistungsfalls in
Kraft stehenden früheren Reglement geleistet wird, davon abgeleitete Renten
jedoch nach neuem Reglement. So kann beispielsweise die Höhe der
Hinterlassenenrente beim Tod eines Altersrentenbezügers durch eine
Reglementsrevision geändert werden, wenn der Leistungsfall Tod des
Altersrentners noch nicht eingetreten ist.”
Quanto
precede è condiviso anche da Konrad/Lauener (BSK-BVG, n. 81 ad art. 50 LPP).
In tal senso vedi pure Hürzeler/Scartazzini (BVG und FZG, 2019, n.
14 ad art. 19 LPP) e Hürzeler/Biaggi (Die Anpassung der laufenden
Sozialversicherungsleistungen, in: November-Tagung zum Sozialversicherungsrecht
2014, pag. 126 segg.).
Tutti gli
autori citati convengono sul fatto che la pensione vedovile è una prestazione
derivata/accessoria (Annexleistung) ed in aspettativa (Anwartschaft),
ma non (ancora) un diritto acquisito (erworbenes Recht) fino al
verificarsi dell’evento assicurato.
L’attrice
contesta tale conclusione. Fondandosi innanzitutto (petizione p.to 14., replica
ad. 1 e 2, pag. 5) sull’opinione di Geiser/Senti (Commentaire LPP et LFLP,
2020, n. 28 e 29 ad art. 91 LPP), ella sostiene che nella misura in cui il
diritto a prestazioni future dipende unicamente dall’avverarsi dell’evento
assicurato o dalla decorrenza del tempo le prestazioni in aspettativa assurgono
a diritti acquisiti.
Nel loro
Commento all’art. 91 LPP (“La presente legge non tocca i diritti degli
assicurati prima della sua entrata in vigore.”) Geiser/Senti hanno in
particolare rilevato che:
" 2.
Personnes protégées
13 Si l’on s’en tient à son libellé, l’art. 91 LPP ne protège que
les seuls assurés. La loi ne définit pas cette notion, mais l’utilise dans
différentes dispositions. Est un assuré toute personne liée à une assurance sociale
à laquelle elle cotise et/ou dont elle perçoit des prestations. Ce concept
recouvre la notion de preneur de prévoyance. Dans le cadre d’un rapport de
travail et pour ce qui a trait à la prévoyance, c’est l’employé qui est
l’«assuré». Le terme englobe les personnes actives comme celles qui perçoivent
déjà des prestations par suite de la réalisation d’un événement assuré. Les
rentiers sont par conséquent également protégés.
14 Toutefois, en raison des règles générales du droit transitoire,
la protection doit également s’appliquer à d’autres personnes. D’une part, les
conjoints et les enfants mineurs jouissent, en tant que destinataires qui ne
sont pas eux-mêmes affiliés, de la même protection que l’assuré. Il ne fait
aucun doute que ces personnes sont protégées lorsqu’elles perçoivent déjà de
l’institution de prévoyance, et à titre personnel, des prestations de
survivants du fait du décès de l’assuré. On peut se demander si les simples
affiliés tombent aussi dans le champ d’application de l’art. 91 LPP, lorsque
l’événement assuré n’a pas encore eu lieu. La portée pratique de cette question
n’apparaît toutefois pas très importante. En effet, la question décisive est
celle de savoir si ces personnes ont acquis un droit avant même la réalisation
du cas de prévoyance ou si, au contraire, elles n’ont, à l’égard de
l’institution de prévoyance, qu’une expectative. C’est cette dernière situation
qui devrait en général prévaloir, de sorte que l’art. 91 LPP ne protège généralement
pas les simples affiliés ; la question d’une application générale de la
disposition ne se pose donc pas.” (…)
" b.
Prétentions aux prestations futures avant la réalisation de l'événement
conduisant à I’octroi d'une rente
28 Il est plus délicat de se prononcer sur la question de savoir
dans quelle mesure des prétentions visant des prestations futures peuvent
être qualifiées «d’acquises» et doivent être protégées contre une
modification de la loi. Le deuxième pillier n’assure pas seulement un risque –
portant sur la durée de vie –, mais constitue une authentique prévoyance. Du
point de vue économique, le preneur de prévoyance se comporte dans la
perspective qu’il percevra une certaine rente avec l’âge. En fonction des
différents événements jalonnant sa vie privée, il prend irrémédiablement des
décisions dans lesquelles le calcul de la rente a toute son importance. On
pense notamment au calcul des rentes d’entretien dans le cadre d’un divorce,
pour lesquelles les prétentions en matière de prévoyance professionnelle jouent
un rôle-clé. Lorsque ces prétentions se voient réduites par la suite, elles ne
peuvent être corrigées que si la réduction concerne le débiteur de la pension
d’entretien. L’affilié oriente donc se vie sur la base de prestations futures
déterminées avant même que le cas de prévoyance ne se soit réalisé. La
perspective des prestations futures apparaît également déterminante dans le cas
d’une décision de procéder au rachat de cotisations dans une caisse de pension
ou de rembourser des prestations obtenues en vue de l’acquisition d’un
logement.
29 Le preneur de prévoyance se fie donc à une règlementation donnée
et agit en conséquence. De notre avis, cette confiance doit être protégée,
pour autant que les prétentions soient considérées comme acquises,
c.-à-d. lorsqu’elles sont liées à l’écoulement du temps ou à la réalisation
de l’événement assuré et non pas simplement à des revenus futurs. Cette
différenciation relève d’une importance considérable en pratique lors de la transition
par une instiution de prévoyance du régime de primauté des prestations au
régime de primauté des cotisations.”
In sintesi,
secondo Geiser/Senti il concetto di assicurati ai sensi dell’art. 91 LPP
coincide con quello di assicurato primario (“preneur de prévoyance”),
includendo sia il lavoratore attivo che coloro che, a seguito dell’avverarsi
dell’evento assicurato, già percepiscono delle prestazioni, come ad esempio i
pensionati. Gli autori osservano che la tutela conferita dall’art. 91 LPP si estende,
tra l’altro, anche ai coniugi degli assicurati nella misura in cui essi già
percepiscono dall’istituto di previdenza e a titolo personale delle prestazioni
per superstiti a seguito del decesso dell’assicurato (primario). Per contro,
l’art. 91 LPP non tutela i diritti in aspettativa dei superstiti. Gli autori
rilevano altresì che l’assicurato primario (“preneur de prévoyance”)
orienta il suo comportamento economico tenendo conto anche di quanto percepirà
a titolo di rendita ad una certa età e più in generale delle prestazioni future
determinate prima che l’evento assicurato si verifichi. Per far ciò,
l’assicurato si affida alla regolamentazione in vigore al momento della
decisione. È opinione degli autori che tale affidamento meriti tutela nella
misura in cui le pretese future sono da considerarsi acquisite, ossia dipendono
solo dalla decorrenza del tempo o dall’avverarsi dell’evento assicurato.
Questi
autori hanno dunque sottolineato che nella misura in cui i diritti in
aspettativa dei coniugi superstiti non sono ancora giustiziabili, essi non sono
tutelati dall’art. 91 LPP. I passaggi del contributo citati dall’attrice nulla
mutano al riguardo, essendo riferiti all’assicurato primario. Inoltre, la
pensione vedovile non dipende solo dall’insorgenza dell’evento assicurato o
dalla decorrenza del tempo, ma da ulteriori fattori di cui all’art. 19 LPP.
Neanche la
STF 9C_161/2018 del 23 luglio 2018, citata dall’attrice (petizione, p.to 14.),
conforta la tesi, della parte attorea:
" Abgesehen
davon, sind lediglich der Rentenanspruch als solcher und der bisher erworbene
Bestand der Austrittsleistung wohlerworbene Rechte, nicht aber – vorbehältlich
qualifizierter Zusicherungen – das während der Zugehörigkeit zur
Vorsorgeeinrichtung und vor dem Eintritt des Vorsorgefalls reglementarisch
vorgesehene künftige Altersguthaben und die Anwartschaften bzw. die genaue Höhe
der mit den Beiträgen finanzierten Leistungen (Urteil 9C_808/2009 vom 4.
Februar 2010 E. 5.3. mit Hinweis auf BGE 134 I 23 E. 7.2 S. 36 f. mit weiteren
Hinweisen).”
La DTF 139 V
234 (STF 9C_687/2012 e 9C_691/2012 del 1. maggio 2013), pure citata dalla parte
attrice concerneva invece il caso di una pensionata alla quale – prima di
andare in pensione e contestualmente al passaggio dal piano di previdenza in
primato di prestazioni a quello in primato dei contributi – l’istituto aveva
esplicitamente riconosciuto l’assoggettamento all’art. 25 della Legge federale
sulla Cassa pensioni della Confederazione del 20 dicembre 2006 (RU 2007 2239),
norma transitoria relativa ai diritti acquisiti. Peraltro, oggetto del
contendere, in quel caso, era l’interpretazione del citato disposto
contestualmente ad un parziale prelievo anticipato del capitale (per un
approfondimento: Kieser/Lendfers, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht Zeitraum September 2012 bis und mit August 2013 /
8.-9., in: JaSo 2014, pag. 51 e seg.).
A supporto
della sua tesi, l’attrice rinvia pure (replica, ad 1 e 2, pag. 5) ai contributi
di Riemer/Riemer-Kafka (Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz,
2006, pag. 118).
Ora, è vero
che i due autori non considerano il decesso dell’assicurato beneficiario di una
rendita di vecchiaia o d’invalidità quale nuovo evento assicurato (“Der Tod
gilt nicht als neuer Risikofall”), rinviando altresì alla DTF 119 V 277;
tuttavia sono gli autori medesimi ad ammettere che ciò non corrisponde (più)
alla giurisprudenza attuale, modificatasi con la già citata STFA B 85/04 del 20
dicembre 2005 (consid. 1.2.) nella quale il TFA ha ribadito quanto stabilito
nella DTF 128 V 118, ossia che, a meno di norme transitorie che prevedono
altrimenti, si applica il tenore del regolamento valido al momento
dell’avverarsi dell’evento assicurato e che quest’ultimo corrisponde, in caso
di prestazioni a superstiti, al decesso della persona assicurata, evidenziando
dunque come quest’ultimo evento è da considerare un nuovo evento assicurato (si
rinvia altresì alla citata Sentenza del 28 aprile 1994 del Tribunale
amministrativo di Zurigo).
Anche Heim
(Reglementsänderungen – Anwartschaftliche Hinterlassenenleistungen, in SPV
10/2009, pag. 53 e seg.), citato dall’attrice (replica, ad. 1 e 2, pag. 5),
rilevata la pronunzia dell’allora TFA secondo cui il decesso del beneficiario
della rendita di vecchiaia (o d’invalidità) costituisce un nuovo evento
assicurato, si limita ad esprimere una critica generica “So hat das
Bundesgericht (recte: das Eidgenössische Versicherungsgericht) im Falle
von Hinterlassenenleistungen entschieden, dass der Tod eines Rentenbezügers
einen neuen (selbstständigen) Leistungsfall auslöst. Mithin
kommen – vorbehältlich anderslautender übergangsrechtlicher Bestimmungen – die
zum Zeitpunkt des Todes des Rentenbezügers in Kraft stehenden Bestimmungen zum
Tragen. Diese Rechtsprechung scheint allerdings nicht unproblematisch, da dem
akzessorischen Charakter von Hinterlassenenleistungen meines Erachtens nicht
genügend Rechnung getragen wird.”.
Alla luce di
quanto appena esposto questo Tribunale deve concludere che prima del decesso
dell’assicurato la pensione vedovile va considerata una rendita accessoria in
aspettativa e non un diritto acquisito.
Nel caso
concreto ciò significa che secondo il vecchio art. 39 Ripct la pensione
vedovile di AT 1 pari al 66 2/3 della pensione di vecchiaia era un mero diritto
accessorio in aspettativa. Il nuovo evento assicurato (e cioè: il decesso del
coniuge __________) si è verificato il __________ 2021 quando era già (da poco)
in vigore la modifica del Regolamento che ha ridotto tale prestazione (cfr.
supra consid. 1.1. e consid. 2.2).
2.4.2. Rapporto
tra pensione vedovile in aspettativa e diritti acquisiti
Occorre ora
verificare se, come sostiene l’attrice, la pensione vedovile fosse divenuta un
diritto acquisito, tesi avversata dall’Istituto.
Nell’ambito
delle assicurazioni sociali, per diritto acquisito si intende una pretesa che,
di principio, perdura a prescindere dall’evoluzione legislativa e/o
regolamentare. Pretese di natura pecuniaria divengono diritti acquisiti solo in
casi eccezionali, e meglio se la legge medesima regola i rapporti una volta per
tutte sottraendoli all’evoluzione legislativa oppure se vengono fornite
dall’istituto di previdenza delle garanzie individuali vincolanti.
In una
sentenza pubblicata in DTF 117 V 229 l’allora TFA ha ricordato i principi
applicabili alla tutela delle pretese pensionistiche dei funzionari in caso di
modificazione dell’ordinamento legale ed ha stabilito che:
"
(…)
- Le
pretese pecuniarie dei funzionari non divengono diritti acquisiti, se non nella
misura in cui la legge definisca i rapporti una volta per tutte e li sottragga
agli effetti dell'evoluzione della legge medesima, oppure quando siano date
garanzie in relazione ad un singolo rapporto d'impiego. In quanto simili
pretese non configurano dei diritti acquisiti, esse vanno comunque tutelate qualora
il legislatore, modificando l'ordinamento, le leda in modo arbitrario o in
violazione del principio della parità di trattamento (conferma della
giurisprudenza).
-
Esame, al lume di questi principi, delle pretese di un funzionario al
pensionamento anticipato al seguito di una modifica, successiva alla sua
assunzione e a lui sfavorevole, del disciplinamento legale cantonale,
sostituente ai presupposti alternativi del 65o anno di età oppure del 40o anno
di servizio i requisiti cumulativi dei 60 anni di età e dei 30 anni di
servizio.” (DTF 117V 229)
Nel caso
concreto l’Alta Corte si è così espressa:
"
Consid. 2.5 (…)
Secondo la più recente giurisprudenza
del Tribunale federale, le pretese pecuniarie dei funzionari non divengono
diritti acquisiti. Il rapporto di servizio, in quanto di diritto pubblico, è
disciplinato dalla relativa legislazione e segue, per quel che concerne i suoi
aspetti patrimoniali, l'evoluzione della legislazione medesima. Le pretese di
salario e quelle pensionistiche possono configurare diritti acquisiti solo
nella misura in cui la legge definisca i rapporti una volta per tutte e li
sottragga agli effetti dell'evoluzione della legge stessa, oppure quando siano
date garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (DTF 107 Ia 194 consid. 3a, 106 Ia 166
consid. 1a, DTF 101 Ia 445 consid. 2a; cfr. pure DTF 112 V 395 consid. 3d e sentenza del
Tribunale federale 30 settembre 1988 in re W., pubblicata in SZS 1989 pag.
313).
Nella fattispecie queste due ultime
ipotesi non si sono verificate, se non nella misura in cui l'art. 61 della
legge cantonale al cpv. 2 vieta la modificazione delle prestazioni in
precedenza erogate. Infatti, in nessun testo della legge è ravvisabile una
disposizione che stabilisca l'immutabilità delle pretese dell'interessato, né
il ricorrente ha tentato di dimostrare che al momento dell'assunzione gli fosse
stata attribuita individualmente l'assicurazione che il suo diritto a pensione
sarebbe maturato in ogni modo al compimento del 40o anno di servizio e men che
meno che questa circostanza fosse stata il seguito di una particolare
pattuizione.
Poiché i diritti vantati dal ricorrente
non rientrano nel novero di quelli acquisiti, non si pone il problema se, ai
sensi della giurisprudenza, la loro modificazione sia possibile solo per atto
legislativo, di interesse pubblico e dietro pieno risarcimento (DTF 113 Ia 362 consid. 6b, DTF 106 Ia 168), ciò a prescindere dal fatto,
per quel che concerne il risarcimento, che la richiesta sarebbe comunque stata
irricevibile perché in tutti i modi sulla stessa la Cassa non si è pronunciata,
né a titolo preventivo né in corso di vertenza.
c) Il Tribunale federale ha comunque
soggiunto nella medesima suddetta giurisprudenza che in quanto le pretese
pecuniarie dei funzionari non configurano dei diritti acquisiti, esse vanno
tutelate qualora il legislatore, modificando l'ordinamento, le leda in modo
arbitrario o in violazione del principio della parità di trattamento. Dall'art. 4 Cost. si
deduce direttamente essere escluso che simili diritti siano arbitrariamente
modificati, successivamente annullati o limitati nella loro sostanza e che
senza particolare giustificazione si intervenga unilateralmente nei confronti
di singoli beneficiari o di gruppi determinati (DTF 106 Ia 169 consid. 1c, 101 Ia 446
consid. 2a e sentenze ivi citate).
In queste ipotesi resta da esaminare se
nella revisione legislativa del 1963 (quella mediante la quale vennero
reintrodotti i criteri cumulativi, irrilevante essendo ai fini del giudizio la
modifica del 1976 che ha abbreviato i termini di durata dell'impiego) sia ravvisabile
arbitrio o violazione del principio della parità di trattamento, con
conseguenza di particolari oneri per singoli titolari di diritti o gruppi degli
stessi.
Ora, nel 1963 venne introdotto il
principio del pensionamento anticipato, per tutti i dipendenti dello Stato,
irrilevante se docenti o altri funzionari, sostituendo al criterio alternativo,
65 anni d'età oppure 40 anni di servizio, quello cumulativo dei 60 anni di età
e dei 40 anni di servizio (art. 40 della legge 9 luglio 1963). La modificazione
ha, da un lato, sfavorito i dipendenti che prima del 60o anno avessero compiuto
40 anni di servizio, ma, dall'altro, ha favorito quelli che avessero prestato
40 anni di servizio tra il 60o e il 65o anno d'età. Dagli atti legislativi
risulta che il testo dell'art. 40 cpv. 2 era da interpretare con riferimento
all'art. 30 concernente i supplementi fissi. Lo Stato, con la nuova
regolamentazione, avrebbe assunto l'onere di versare pensione e supplemento
fisso a chi si fosse ritirato prima del 65o anno. In sostanza, lo Stato avrebbe
preso a carico il pagamento delle pensioni e dei supplementi fissi sino al
momento in cui il beneficiario avesse maturato diritto alla rendita AVS (cfr.
Messaggio 18 dicembre 1962 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente
la legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti,
Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1963,
pag. 248). Solo dopo quel momento sarebbe iniziato l'obbligo della Cassa. Con
ciò sarebbe stato alleggerito l'onere della Cassa medesima e nel contempo
aumentato quello dello Stato, in misura comunque relativa ritenuto che non
avrebbe dovuto pagare l'interesse sul capitale della Cassa ricevuto a titolo di
mutuo. Prestazioni in precedenza a carico in parte della Cassa e in parte dello
Stato sarebbero state assunte tutte da quest'ultimo. In tale ambito la
Commissione della gestione propose che il diritto al supplemento fisso previsto
dal 1o gennaio, rispettivamente dal 1o luglio, dopo il pensionamento, valesse
per i docenti dal 1o settembre (cfr. Rapporto 27 giugno 1963 della Commissione
della gestione sul messaggio del Consiglio di Stato 18 dicembre 1962, op.cit.,
pag. 285 segg.). Questa proposta è stata fatta propria dal legislatore.
La modificazione pertanto trovava
fondamento in considerazioni di natura finanziaria, determinate dall'esigenza
di stabilire l'equilibrio tra le nuove prestazioni che lo Stato sarebbe stato
chiamato a fornire e gli eventuali vantaggi che gli sarebbero derivati. Il
fatto poi che una modificazione sia stata introdotta con specifico riferimento
ai docenti comprova che nessuno avesse inteso escludere detta categoria
dall'applicazione di una disposizione di carattere generale.
In sostanza le modificazioni
legislative introdotte nel 1963, nella misura in cui assise su considerazioni
di natura finanziaria, hanno da un lato limitato certi diritti per estenderne
altri, in un confronto di interessi che certo non può essere censurato di
arbitrario, né di violatore del principio di parità di trattamento. (DTF 117 V
234-237)”
La dottrina sottolinea che è più facile per le prestazioni già in
corso divenire diritti acquisiti piuttosto che per le rendite in aspettativa
(Aebi-Müller, Die Drei Säulen der Vorsorge und ihr Verhältnis zum Güter- und
Erbrecht des ZGB, in: successio – Zeitschrift für Erbrecht 2009, p. 19;
Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2020, n. 1244; Kieser,
op. cit., pag. 298 e seg.; Konrad/Lauener, op. cit., n. 72 ad art. 50 LPP;
Stauffer, op. cit., n. 1902: “Stellen laufende Rentenansprüche in der Regel
wohlerworbene Rechte dar, in die nicht eingegriffen werden darf und die einer
Reglementsänderung entgegenstehen, verhält es sich mit den Annexleistungen
anders. Als Annexleistung gelten dabei jene Leistungen, die von einer bereitts
laufenden Alters- oder Invalidenrente abgeleitet werden. Solche Annexleistungen
gelten als Anwartschaften, denn der sie begründende Leistungsfall ist noch
nicht eingetreten. Damit kann durch eine Reglementsänderung in diese Ansprüche
eingegriffen werden. Das führt dazu, dass die laufende Leistung nach dem im
Zeitpunkt des eintritts des Leistungsfalls in Kraft stehenden früheren
Reglement geleistet wird, davon abgeleitete Renten jedoch nach neuem Reglement.
So kann beispielsweise die Höhe der Hinterlasenenrente beim Tod eines
Altersrentenbezügers durch eine Reglementsrevision geändert werden, wenn der
Leistungsfall Tod des Altersrentners noch nicht eingetreten ist.”.
Nel caso che
ci occupa, occorre in primo luogo verificare se l’Istituto ha fornito
all’attrice o al coniuge defunto delle garanzie individuali vincolanti relativi
alla pensione vedovile in aspettativa, tali da rendere quest’ultima un diritto
acquisito ai sensi della surriferita giurisprudenza e dottrina.
Se così non
fosse, occorrerà verificare se la legge medesima ha regolato una volta per tutte
Fatti
i rapporti, sottraendoli dall’evoluzione legislativa al punto da rendere la
pensione vedovile dell’importo richiesto dall’assicurata (66 2/3 della rendita
di vecchiaia) un diritto acquisito.
2.4.2.1. Garanzie
individuali vincolanti
Come visto,
una rendita in aspettativa può divenire un diritto acquisito, tra l’altro, se
l’istituto di previdenza professionale fornisce delle garanzie individuali
vincolanti in tal senso.
Il principio
della buona fede comporta che l’istituto di previdenza agisca in modo corretto,
coscienzioso e rispettoso, ciò che include anche l’obbligo di consulenza degli
assicurati ed il contestuale vincolo dell’istituto alle garanzie così fornite.
Una comunicazione può comportare un obbligo per l’istituto che differisce da
quanto previsto dal diritto materiale se le seguenti condizioni sono
cumulativamente adempiute: la comunicazione è stata fatta in relazione ad una
persona specifica o ad una specifica fattispecie, i funzionari hanno agito
conformemente alle loro competenze, l’interessato non si è accorto dell’errore
nella comunicazione e, basandosi su di essa ha effettuato disposizioni che non
possono ora essere revocate senza pregiudizio e dal momento in cui
l’informazione è stata fornita non vi sono state modifiche legislative. A
titolo esemplificativo, se un istituto di previdenza pubblico indica
erroneamente un ammontare troppo alto della prestazione d’uscita e l’assicurato
si decide, sulla base di questa informazione e non ravvisando l’errore, di
andare anticipatamente in pensione, l’istituto di previdenza deve,
conformemente al principio della buona fede, versargli l’ammontare indicato
(Kieser, op. cit., pag. 299; Stauffer, op. cit., n. 1918 con nota a piè di
pagina n. 212). Stesso discorso nel caso di notifica di un’informazione di
rendita nella quale è definito nominalmente in franchi l’ammontare della
prestazione e che può essere intesa in buona fede come la fissazione definitiva
dell’ammontare della rendita, ritenuto però che questi presupposti sono
raramente adempiuti e non lo sono mai se la comunicazione rinvia al regolamento
(Vetter-Schreiber, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP).
D’altra
parte, un’indicazione su quella che potrebbe essere approssimativamente la
rendita (in aspettativa) non è sufficiente per la tutela della buona fede,
essendo cumulativamente necessario che:
" 1. […]
l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard
de personnes
déterminées;
2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans le limites de sa
compétence;
3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de
l’inexactitude du renseignement obtenu;
4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions
qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice;
5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement
a été donné.”
(STF
9C_429/2011 del 15 marzo 2012 consid. 5.1. con rinvio alla DTF 131 II 627
consid. 6.1.). Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che un diritto acquisito possa
insorgere tacitamente (DTF 112 V 387 consid. 3d, DTF 108 V 113 consid. 5).
In tale
contesto occorre inoltre rilevare che il certificato assicurativo ha carattere
puramente informativo, ragione per cui da esso non si può desumere un diritto
vincolante e immutabile ad una prestazione (Konrad/Lauener, op. cit., n. 34 ad
art. 50 LPP).
Nel caso
concreto l’attrice sostiene di avere pianificato – unitamente al defunto
coniuge – la propria vita e, conseguentemente, di aver adottato delle
disposizioni economiche sulla base dei certificati assicurativi ricevuti negli
anni. Con riferimento al doc. E (conteggio CPDS del 29 settembre 2011), ella
sostiene che una persona “non del settore” avrebbe potuto in buona fede
pensare che l’ammontare della pensione vedovile in aspettativa fosse quella
garantita. Soggiunge che secondo la giurisprudenza (STFA 58/00 del 30 aprile
2002 in re B., consid. 3.), “l’avviso di pensione” (ossia la notifica al
pensionato dell’ammontare nominale delle prestazioni) con carattere puramente
informativo non può essere inteso come una comunicazione che, se non contestata
dal destinatario, legittima una modifica del regolamento. Oltre a ciò, sostiene
che se è vero che i certificati presentati durante l’attività professionale non
possono “dare delle garanzie sull’importo esatto delle prestazioni”,
essi non dovrebbero neppure essere così difformi da configurare “disinformazione”
e, di conseguenza, essere idonei a recare pregiudizio. Da ultimo, ella adduce
che siccome non vi sono certificati d’assicurazione emessi dal momento del
pensionamento del defunto coniuge, l’Istituto non ha provato di non aver
fornito delle rassicurazioni (vincolanti) sulla rendita vedovile
successivamente al 2011 (petizione, p.to 22.3., replica, ad 1, 2 e ad 15).
La tesi
dell’attrice non ha pregio.
Infatti, il
doc. E, ossia l’avviso di rendita di pensione inviato al momento del
pensionamento, si limita a confermare al coniuge ora defunto la pensione di
vecchiaia (di annuali fr. 53'585) ed il supplemento sostitutivo AVS/AI (di
annuali fr. 22'272). È solo limitatamente a queste informazioni che si può
parlare di diritti acquisiti, di principio non modificabili. Il documento in
parola non fa menzione alcuna della rendita vedovile e tantomeno ne fissa
l’ammontare. Null’altro si può desumere dal doc. E. Agli atti non vi è peraltro
alcun documento con il quale l’Istituto abbia esplicitamente garantito, prima
del decesso del marito, in modo vincolante un determinato ammontare a titolo di
rendita vedovile per la coniuge superstite, i certificati assicurativi
presentati durante il periodo d’attività dell’assicurato primario essendo di
mera natura informativa. A tal proposito si rileva che la STFA 58/00 citata
dall’attrice, anziché suffragare la sua tesi, ne suggella l’inconsistenza,
giacché – come stabilito dalla citata pronunzia – al certificato assicurativo
viene conferito “reiner Informationscharakter” (consid. 3.) (Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: RBS 2013, pag. 166;
Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS
2019, pag. 202).
Visto quanto
precede, è accertato che prima della modifica dell’art. 39 Ripct l’Istituto non
ha mai fornito né al beneficiario primario, né alla coniuge superstite una
garanzia vincolante afferente all’ammontare della pensione vedovile.
2.4.2.2. Garanzia
dei diritti acquisiti per legge
Una rendita
in aspettativa può divenire un diritto acquisito, tra l’altro, se la legge ha
regolato una volta per tutti i rapporti, sottraendoli all’evoluzione
legislativa. Occorre dunque verificare se in concreto ciò sia avvenuto.
In sintesi,
l’attrice, basandosi sull’art. 24 LIPCT, sul BU 2000, 34 del 14 dicembre 1999 e
sul Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, sostiene che la pensione vedovile
configuri una semplice continuazione della pensione di vecchiaia e che le due
formano un tutt’uno. Conseguentemente, nella misura in cui la pensione di
vecchiaia assume valenza di diritto acquisito, lo dev’essere anche la pensione
vedovile (“tesi unitaria”) (petizione, p.ti 15 e 19.1., replica, ad 1 e
2 e ad 5).
Le
disposizioni appena citate prevedono che:
"
Norma transitoria in vigore dal 1° gennaio 2013
Art. 24
1I diritti acquisiti con le
precedenti disposizioni sono mantenuti.
2Gli eventi coperti
dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della
legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.
3Al 1° gennaio 2013 a tutti
gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei
contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10
della presente norma transitoria.
4Agli assicurati che al 31
dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento
anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata
in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di
pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6
mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno
[…].
BU 2000, 34 (14 dicembre 1999) –
disposizioni in vigore dal 1° ottobre 2000
A) 1I
diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.
2Le
prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l’entrata
in vigore delle presenti modifiche.
3Tutti
gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l’entrata in vigore delle
presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge. […].”
L’art. 24
LIPCT, prevede dunque che i diritti acquisiti con le precedenti disposizioni
sono mantenuti (cpv. 1) e che gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza
che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le
nuove disposizioni (cpv. 2).
Il cpv. 4 della
norma, è invece una “disposizione transitoria specifica con la quale il
legislatore ha voluto tutelare gli assicurati già cinquantenni o oltre, ossia
quelli più prossimi al pensionamento, mediante una garanzia finalizzata a
limitare in modo importante la riduzione della pensione prospettata rispetto al
piano precedente” (STCA 34.2014.18 del 2 giugno 2015 consid. 2.9.).
In
sostanza, il legislatore ha sancito, da una parte, il mantenimento dei diritti
(ad esempio: pensioni di vecchiaia e pensioni vedovili) già acquisiti con le
precedenti disposizioni (cpv. 1) e, d’altra parte, agli assicurati “che al
31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento
anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata
in vigore della presente modifica di legge” è stato “garantito l’importo
annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012”, conferendogli rango di
diritto acquisito (art. 24 cpv. 4 LIPCT) e, così facendo, sottraendolo
all’evoluzione legislativa.
Nel Messaggio
6666 del 10 luglio 2012 il Consiglio di Stato, a pag. 52, riguardo all’art. 24
LIPCT ha sottolineato che:
"
I cpv. 1 e 2 vengono inseriti nella norma transitoria per garantire il
principio fondamentale relativo ai diritti acquisiti con le precedenti
disposizioni e in base al principio secondo il quale tutti i pensionamenti
soggiacciono alle disposizioni per le quali sono stati pronunciati.
[…]
Viene esplicitata la modalità di
calcolo della garanzia delle aspettative data al 31 dicembre 2012 [commento
riferito al cpv. 4, n.d.r.]. […].”
L’interpretazione
grammaticale non permette di avvalorare la tesi dell’attrice secondo cui i
diritti acquisiti si estendono non solo alla pensione di vecchiaia ma pure a
quella per superstiti.
Nel caso
concreto il cpv. 4 dell’art. 24 LIPCT non entra peraltro in considerazione in
quanto AT 1, nata nel 1964, al 31 dicembre 2012 aveva meno di 50 anni.
Per quanto
attiene alla natura della rendita vedovile, questo Tribunale rinvia
integralmente al consid. 2.3.1.: la pensione vedovile è una pensione
accessoria, in aspettativa ed il diritto ad essa nasce quale diritto a sé
stante.
Di conseguenza,
il diritto alla rendita vedovile nasce al momento dell’insorgenza dell’evento
assicurato, ossia alla morte del beneficiario della rendita di vecchiaia, se
gli altri, ulteriori, presupposti sono adempiuti. La “tesi unitaria”
avanzata dall’attrice non ha dunque consistenza.
Tale
ragionamento trova conforto anche nella sistematica della LPP (la rendita di
vecchiaia si trova nella sezione 1, quella vedovile nella sezione 2 della LPP).
Si rileva altresì che è la legge medesima a sancire che “il diritto alle
prestazioni per superstiti sorge con la morte dell’assicurato, ma, al più
presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario” (art. 22
cpv. 1 LPP).
La rendita
vedovile in aspettativa non è dunque un diritto acquisito ai sensi dell’art. 24
cpv. 1 LIPCT.
In concreto
la pensione vedovile non è mai divenuta un diritto acquisito sotto l’egidia del
diritto previgente.
Il diritto
alla rendita vedovile è nato al momento del decesso di __________, avvenuto il __________
2021 (cfr. supra consid. 1.1.), ossia successivamente alla contestata modifica
legislativa (cfr. supra consid. 2.2.).
2.5. Competenza
dell’IPCT a modificare il Regolamento
Come
visto (cfr. DTF 117 V 229 riprodotta al consid. 2.4.2) la giurisprudenza federale
ha stabilito che anche se non configurano diritti acquisiti tali pretese (nel
caso concreto il diritto ad una rendita vedovile pari al 66 2/3 della pensione
di vecchiaia) non può essere modificato in modo arbitrario o violando il
principio dell’uguaglianza di trattamento (cfr. Stauffer op.cit., nr. 1905 “So kann beispielsweise die Höhe der Hinterlasenenrente beim Tod
eines Altersrentenbezügers durch eine Reglementsrevision geändert werden, wenn
der Leistungsfall Tod des Altersrentners noch nicht eingetreten ist. [n. 1902, n.d.r.] Bei Eingriffen in den Leistungsbereich stehen
die Kriterien der Gleichbehandlung und des Willkürverbots im Vordergrund.”.
L’attrice
asserisce innanzitutto che la competenza per la modifica dell’art. 39 Ripct era
prerogativa esclusiva del Gran Consiglio e non del CdA dell’IPCT (petizione,
p.ti 14. e 17.; replica, ad 3.).
Occorre
dunque verificare se l’Istituto, come da quest’ultimo asserito (risposta, p.to
3; duplica, ad 3 della replica), era competente per attuare tale modifica.
Inoltre,
l’attrice rimprovera all’IPCT di essersi (ri)finanziato illecitamente, violando
l’art. 50 cpv. 2 LPP, disposto secondo cui l’istituto di previdenza di diritto
pubblico può emanare e modificare alternativamente disposizioni sulle
prestazioni o sul finanziamento, ma non su entrambe: “Il conteggio qui
contestato si fonda sull’arbitraria e illegale modifica dell’art. 39 Ripct.
Modifica che addossa l’onere di una parte del rifinanziamento del capitale
dell’Istituto medesimo ai superstiti […]. Nella misura in cui la
decurtazione complessiva delle rendite vedovili comporta un (ri-)finanziamento
e questo finanziamento include una componente di “contributi” […],
ebbene la modifica regolamentare contestata sembra contravvenire al principio
dicotomico previsto dall’art. 50 cpv. 2 LPP.” (petizione, p.to 17.2. e
seg.). […] “La convenuta ha ridotto le pensioni vedovili in aspettativa per
una chiara operazione di rifinanziamento dell’IPCT, in un’ottica
distorta e contestata di ripristino dell’equilibrio della disparità
generazionale in termini di prestazioni percepite e di contributi versati, un
travaso tra la generazione a beneficio del precedente piano in primato delle
prestazioni e la generazione toccata dal nuovo piano in primato dei contributi.
[…] si ha la percezione di un’avversione della dirigenza attuale
dell’IPCT contro la vecchia generazione di affiliati, (in particolare dei
beneficiari della Norma Transitoria NT), colpiti anche in modo pesante per
rifinanziare abusivamente e arbitrariamente l’IPCT. […] Quello che si
rimprovera all’IPCT è di limitarsi a una conoscenza superficiale e monca della
sua situazione di rifinanziamento.” (replica, ad 4 e 11).
Pertanto,
contestualmente alla disamina della competenza andrà verificata l’asserita
violazione dell’art. 50 cpv. 2 LPP.
Giusta
l’art. 51a LPP, l’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la
direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne
stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla
loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza,
provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione (cpv. 1).
Tra i suoi compiti inalienabili vi è quello di emanare e modificare il
regolamento (cpv. 2, lett. c.). Il cpv. 6 del disposto stabilisce che “è
fatto salvo l’articolo 50 cpv. 2, secondo periodo LPP”, relativo agli
istituti di previdenza di diritto pubblico.
Gli istituti
di previdenza emanano – tra l’altro – disposizioni sulle prestazioni ed il
finanziamento tramite regolamenti (art. 50 cpv. 1 lett. a e c e cpv. 2 primo
periodo LPP). L’istituto di diritto pubblico può emanare disposizioni sulle
prestazioni o sul finanziamento (art. 50 cpv. 2 secondo periodo LPP), ma
non su entrambe (Konrad/Lauener, op. cit., n. 35, 41 e seg. ad art. 50 LPP).
L’autore Bloch-Riemer (BSK-BVG, n. 30 ad art. 51a LPP) evidenzia al
riguardo come “Die unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des obersten
Organs werden mit anderen Worten entweder im Bereich der Leistungen oder im
Bereich der Finanzierung, nicht jedoch in beiden Bereichen gleichzeitig, zu
Gunsten des entsprechenden staatlichen Gesetzgebers zurückgedrängt. Indem der
öffentlich-rechtliche Erlass aber jeweils nur entweder die Beitrags- oder die
Leistungsseite regeln kann, ist sichergestellt, dass auch bei
öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen die finanziellen Belange nicht
willkürlich durch den öffentlich-rechtlichen Gesetzgeber in völliger Abweichung
von der Systematik des BVG aufgestellt werden können.”.
L’IPCT è un
istituto di previdenza di diritto pubblico e il CdA dell’Istituto è l’organo
supremo ai sensi dell’art. 51a LPP (cfr. artt. 1, 3, 4 e 7 cpv. 2 lett. c dello
Statuto IPCT del 14 novembre 2019, valido dal 1. gennaio 2020). L’art. 14 dello
Statuto demanda al Ripct per la regolamentazione, fra l’altro, della pensione
superstiti. Il preambolo del Ripct presenta il seguente tenore: “Richiamato
l’art. 51a della Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
superstiti e la Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6
novembre 2012, […] il Consiglio di amministrazione emana il presente
Regolamento di previdenza”.
Ne consegue
che il Ripct è stato emanato dall’organo supremo ai sensi dell’art. 51a LPP.
Sempre in ossequio all’art. 51a (cpv. 2 lett. c) LPP, l’organo supremo si è
espressamente riservato la facoltà di modificare il regolamento (art. 70 cpv. 2
Ripct: “Nell’ambito delle disposizioni di Legge e dello Statuto
dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il Consiglio di amministrazione
ha la facoltà di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento”).
Nel caso che
ci occupa, il TCA rileva che __________ ha lavorato dal 1970 per diversi datori
di lavoro affiliati all’allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (CPDS),
ora IPCT (petizione, p.to 9. e risposta, pag. 2). Egli era quindi assicurato
per la previdenza professionale presso il citato istituto (a tal proposito si
rinvia all’art. 4 cpv. 1 e 2 LIPCT), ragione per cui era assoggettato al
Regolamento. Quest’ultimo presentava già nella sua precedente versione un
disposto che prevedeva la possibilità del CdA di modificare il regolamento
(art. 70 vRipct), cosiddetto “Änderungsvorbehalt” (cfr. DTF 117 V
221 consid. 4.).
Con la
modifica dell’art. 39 Ripct entrata in vigore il 1. gennaio 2021, l’IPCT ha
ridotto la pensione vedovile al 50% della pensione di vecchiaia che
l’assicurato (primario) percepiva secondo l’art. 24 LIPCT (norma transitoria).
In sostanza, non potendo l’Istituto agire sui contributi, esso ha agito sulle
(future) prestazioni, riducendole.
Contrariamente
a quanto sostenuto dall’attrice, tale modo di procedere non configura un
(illecito) “rifinanziamento”. Infatti, come rettamente rilevato
dall’Istituto: “[…] la ridefinizione delle pensioni vedovili in aspettativa
è esclusivamente una modifica di prestazioni (come lo può essere la riduzione
del tasso di conversione), che […] è di competenza dell’organo supremo
[…]. Il fatto che gli accantonamenti possano essere rivalutati di
conseguenza è intrinseco alla questione, così come lo è quando viene modificato
il tasso di interesse tecnico. Ciò non interferisce con le competenze
del legislatore che stabilisce i contributi da versare all’IPCT […].”
In sintesi,
siccome l’IPCT si è limitato a modificare le disposizioni sulle prestazioni ma
non quelle sul finanziamento, la censura dell’attrice relativa all’asserita
violazione dell’art. 50 cpv. 2 LPP non è fondata.
L’IPCT è dunque
competente per modificare il Regolamento.
2.6. Arbitrio
e parità di trattamento
Accertato
che il CdA dell’IPCT poteva modificare il regolamento riducendo la pensione
vedovile, occorre procedere alla disamina delle censure materiali.
In tal
senso, bisogna innanzitutto verificare se nel modificare il Regolamento nel
senso sopra indicato l’IPCT sia incorso nell’arbitrio e/o nella violazione del
principio della parità di trattamento, come sostiene l’attrice (petizione, p.ti
19.-20., replica ad 4-8).
2.6.1. Arbitrio
Come visto
(cfr. consid. 2.4.2) anche le pretese pecuniarie che non assurgono a rango di
diritti acquisiti sono tutelate. È infatti escluso che tali pretese possano
essere arbitrariamente modificate, annullate o limitate nella loro sostanza oppure
che senza particolare giustificazione si intervenga unilateralmente nei
confronti di singoli beneficiari o di gruppi determinati (DTF 117 V 229 consid.
5c con rinvii; Stauffer, op. cit., n. 1898; Kieser, op. cit., pag. 306 e seg.).
Una modifica
del regolamento deve essere giustificata da motivi oggettivi. In effetti, se è
vero che vi è del margine di apprezzamento nelle argomentazioni a favore e a
sfavore di una modifica del regolamento, l’opportunità o meno della modifica
deve basarsi su una valutazione oggettiva (Geiser, Änderung von Vorsorge-Reglementen
und wohlerworbene Rechte, in: AJP 2003, pag. 625).
In una
sentenza pubblicata in DTF 143 I 1 il Tribunale federale ha in particolare
sottolineato che:
"
(…)
3.3 Il
principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.)
e la protezione dall'arbitrio (art. 9 Cost.) sono
strettamente legati. Una norma è arbitraria quando non si fonda su motivi seri
e oggettivi o appare priva di senso o di scopo (DTF 138 I 321 consid. 3.2 pag. 324; DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127
seg.; DTF 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133). Essa disattende
invece il principio della parità di trattamento quando, tra casi simili, fa
distinzioni che nessun ragionevole motivo in relazione alla situazione da
regolare giustifica di fare o sottopone ad un regime identico situazioni che presentano
tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un
trattamento diverso (DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; DTF
136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; DTF 133 I 249 consid. 3.3 pag.
254 seg.). L'ingiustificata uguaglianza, rispettivamente la disparità di
trattamento, deve riferirsi ad un aspetto sostanziale. Trascurato non può poi
essere il fatto che una violazione dell'art. 8 cpv. 1 Cost. può
comunque trovare una legittimazione negli obiettivi perseguiti dal legislatore
(DTF 141 I 78 consid. 9.5 pag. 93 seg.; DTF 136 I 1 consid.
4.3.2 pag. 8; DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; DTF
133 I 206 consid. 11 pag. 229 segg. con ulteriori rinvii a giurisprudenza
e dottrina) e che - in generale - quest'ultimo ha un ampio spazio di manovra (DTF
136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; DTF 133 I 249 consid. 3.3 pag.
254 seg.).”
In un’altra
sentenza 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023 l’Alta Corte ha ribadito che:
"
(…)
7.2. Le restanti censure
ricorsuali non meritano accoglimento. In primo luogo, come visto (cfr. consid.
5.3), i giudici ticinesi hanno distinto in maniera chiara - e corretta - la
fattispecie con quella della sentenza 8C_503/2021
del 18 novembre 2021. Mal si intravvede infatti come si dovesse giungere alle
stesse conclusioni in presenza di due situazioni riferite a due periodi
diversi, in cui il contesto pandemico era notevolmente differente. In un tal
caso è per l'appunto necessario, nel rispetto del principio della parità di
trattamento, effettuare delle distinzioni (DTF 143 I 1 consid.
3.3). (…)”
Infine
in una sentenza 8C_464/2022 dell’8 marzo 2023 il Tribunale federale ha
ricordato che:
"
(…)
3.4. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les
êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision ou un arrêté viole le
principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al.
1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer
ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1). Il y a notamment inégalité
de traitement lorsque l'État accorde un privilège ou une prestation à une
personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une
situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 et les arrêts
cités). (…)”
2.6.1.1. Contestualmente
all’applicazione del diritto il divieto dell’arbitrio tutela il singolo da
errori qualificati, come nel caso di una decisione in aperto contrasto con una
norma di diritto o con una fattispecie.
In ambito
legislativo vi è arbitrio se l’atto legislativo (alternativamente) non si basa
su motivi seri, non abbia senso o scopo (Tschentsched, BSK-BV, n. 7 e segg. ad
art. 9 Cost.).
L’attrice
rimprovera al CdA dell’IPCT arbitrio per aver preferito la “tesi duale”
a quella “unitaria” contestualmente alla modifica dell’art. 39 Ripct.
Ella ritiene parimenti arbitrario il “voler gravare una generazione di
affiliati a favore di un’altra […]” accantonando fr. 179'000'000, così
liberati per poter “tamponare” le ulteriori decurtazioni a cui gli
assicurati attivi saranno sottoposti nel corso degli anni. A quest’ultimo
proposito, l’attrice sostiene – citando il comunicato del 23 dicembre 2020
dell’IPCT secondo cui “In questo modo anche i beneficiari di rendita (e
delle garanzie) contribuiranno fattivamente al rifinanziamento dell’IPCT come
era negli intenti del Gran Consiglio nel 2012, sgravando, almeno in parte, le
spalle degli assicurati attivi, oggettivamente già assai provate e che lo
saranno ancora di più nel corso dei prossimi anni” – che lo scopo
perseguito dall’Istituto con la modifica del Ripct consiste in un
rifinanziamento e non, come esso vorrebbe far credere, in una solidarietà
intergenerazionale tra assicurati attivi e assicurati in pensione (petizione,
p.to 19.1.; replica Ad 4 e 11 e Ad 5).
Per i motivi
esposti in precedenza (cfr. consid. 2.4.1 e 2.4.2) la “tesi duale” del
CdA dell’Istituto è corretta e non può essere tacciata di arbitrio.
Lo si
ribadisce: la rendita vedovile non è “integrata” alla rendita di
vecchiaia ma è accessoria ad essa. Si tratta di due differenti casi
assicurativi con l’insorgenza di due differenti diritti in due differenti
momenti e con differenti presupposti che devono essere adempiuti.
Neppure si
può rimproverare arbitrio all’IPCT per il fatto di aver modificato
unilateralmente l’art. 39 Ripct, la competenza dell’Istituto essendo stata
accertata (cfr. supra consid. 2.5.).
Per quanto
concerne il rimprovero rivolto all’IPCT di volersi rifinanziare tramite la
riduzione della pensione vedovile, oltre a rinviare integralmente alle
precedenti considerazioni sulla competenza per la modifica dell’art. 39 Ripct
(cfr. supra consid. 2.5.), questa Corte ricorda che l’IPCT ha precisato che: “Per
quanto concerne la parola “rifinanziamento”, si deve precisare quanto segue: in
un comunicato spesso e volentieri si semplifica una situazione assai complessa
per facilitare la lettura utilizzando un termine non completamente corretto da
un punto di vista formale. Il fatto che la riduzione della pensione vedovile in
aspettativa abbia liberato degli impegni (operazione puramente contabile che,
in concreto, non porta mezzi finanziari supplementari all’IPCT), i quali sono
stati accantonati per delle misure di compensazione, tecnicamente non è un
rifinanziamento. […] Ovviamente, questi correttivi non possono
infrangere i diritti acquisiti e, visto che il CdA dell’IPCT ha la facoltà di
intervenire solo sulle prestazioni (ma non sui contributi) lo può fare
modificando le prestazioni future (quindi le prestazioni non ancora versate e,
per il caso dell’IPCT, ad eccezione della NT [norma transitoria, n.d.r.]).”
(duplica, p.to 3.).
Nella
già citata DTF 117 V 229 l’Alta Corte ha sottolineato che quella “modificazione pertanto trovava fondamento in
considerazioni di natura finanziaria”
(consid. 5c pag. 237).
Del resto,
la stabilità finanziaria dell’Istituto e l’obiettivo di raggiungere il grado di
copertura dell’85% entro la fine del 2051 (cfr. art. 51a cpv. 2 LPP, artt. 15
cpv. 3 e 16 cpv. 2 LIPCT) sono fissati chiaramente dalla legge.
Infine ma
non da ultimo va ricordato, che il perito in materia di previdenza
professionale ha accertato la conformità alla legge delle disposizioni
attuariali del regolamento in vigore dal 1. gennaio 2021 e che, contestualmente
ad una disamina delle stesse operata dall’Autorità di vigilanza sulle
fondazioni e LPP della Svizzera orientale (sulla competenza dell’autorità di
vigilanza cfr. STF 9C_106/2020 dell’11 maggio 2022 pubblicata in SVR 2022 BVG Nr.
7), quest’ultima non ha rilevato criticità (cfr. certificato del perito LPP del
13 ottobre 2020 e scritto dell’Autorità di vigilanza del 19 novembre 2020,
entrambi reperibili su www.ipct.ch, consultato il 25 gennaio 2023; vedi pure
STCA 34.2021.4 dell’11 giugno 2021 e doc. XVI e XVI1 di quell’incarto).
Visto quanto
precede, la censura dell’attrice non merita tutela.
2.6.1.2. L’attrice
ravvede arbitrio nella violazione del principio della scala di equivalenza,
avendo l’IPCT ridotto la quota della rendita vedovile dal 66,67% al 50%,
circostanza che non permetterebbe più di concretizzare l’obiettivo
costituzionale (cfr. art. 113 cpv. 2 lett. a Cost. fed.: “la previdenza
professionale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità,
deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale;”)
(sul tema cfr. Hürzeler, BSK-BVG, n. 4, 12 e segg. Ad art. 1 LPP: “Das
Verfassungsmässige Leistungsziel der Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in
angemessener Weise zielt auf eine Ersatzquote von ca. 60 Prozent des letzten
Einkommens der versicherten Person ab” e SVR 2019 BVG Nr. 33 – STF
9C_354/2018 del 12 settembre 2018 consid. 4.2.2 – nella quale ha stabilito che
dalla norma costituzionale derivano pretese concrete per gli assicurati: “Soweit
der Beschwerdeführer seine Forderung direkt auf Art.
113 BV stützt, ist dem entgegenzuhalten, dass sich aus dieser
Bestimmung keine konkreten Rechtsansprüche ableiten lassen (Basile Cardinaux,
in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, N. 3 zu Art.
113 BV). Wie dargelegt, hat der Beschwerdeführer zudem aufgrund der
diesen Artikel konkretisierenden Gesetzesbestimmungen keinen Anspruch darauf,
dass die Beschwerdegegnerinnen sein Altersguthaben für den Zeitraum von 1988
bis 1997 äufnen (vgl. auch Art. 190 BV).
Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers wird auch der Grundsatz auf eine
rechtsgleiche Behandlung nicht verletzt. Die Ungleichbehandlung mit anderen
Arbeitnehmern der Beschwerdegegnerin 1 sowie zu den in die erste Säule
einbezahlten Beiträgen liegt darin begründet, dass diese rechtzeitig bezahlt
bzw. eingefordert wurden. Es bestehen unterschiedliche Fallkonstellationen, die
nicht zu vergleichen sind: Mit den aufgestellten Regelungen zur Verjährung wird
der Rechtssicherheit Rechnung getragen (vgl. BGE 136 V 73 E. 4.2 S.
79).”).
Inoltre,
l’attrice adduce che la riduzione della rendita vedovile contrasta con l’art.
21 cpv. 2 LPP secondo cui “Alla morte del beneficiario di una rendita di
vecchiaia o d’invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la
rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima rendita di vecchiaia o
d’invalidità versata”) (petizione, p.to 19.2., replica, ad 6,7).
La scala di
equivalenza (chiamata anche economia di scala) è un concetto di natura
economica atto a misurare e comparare i costi di unità domestiche composte da
un diverso numero di individui sulla base del medesimo standard di vita.
Tendenzialmente e a parità di condizioni, i costi per il singolo individuo diminuiscono
all’aumentare del numero di individui che compongono l’unità domestica e
contrario. Detto altrimenti, all’aumentare e al diminuire del numero di
componenti dell’unità domestica di riferimento, il fabbisogno dell’unità
domestica aumenta e diminuisce ma non in modo proporzionale (Belardinelli,
Venticinque% per tutti, in: NF 3/2018, pag. 142 e Lewbel/Pendakur, EQUIVALENCE
SCALES – Entry for The New Palgrave Dictionary of Economics, 2007). Tale
concetto è impiegato, oltre che in economia, nelle inchieste atte ad accertare
il livello di benessere, rispettivamente di povertà delle unità domestiche (a
tale scopo viene impiegata, ad esempio, la scala di equivalenza
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, reperibile su www.oecd.org).
Questo
concetto è applicato nelle assicurazioni sociali laddove le prestazioni vengono
attribuite in modo selettivo (ad esempio, in materia di prestazioni
complementari all’AVS/AI o in materia di prestazioni transitorie ai disoccupati
anziani a proposito dell’importo destinato alla copertura del fabbisogno
vitale, cfr. art. 10 cpv. 1 lett. a LPC e art. 9 LPTD, oppure a livello
cantonale riguardo alla soglia d’intervento per le prestazioni della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, cfr. art. 10
Laps, o sull’importo dell’assegno familiare integrativo, cfr. art. 49 LAF e
dell’assegno di prima infanzia, cfr. art. 54 LAF, sul carattere di sicurezza
sociale e non di assistenza sociale di questi due assegni cfr. DTF 141 II 401, RtiD
I-2016 pag. 109 seg.; STFA 2C_426/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 6.1 e 6.2).
Nell’assistenza
sociale (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. i Laps) la Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) ha formulato delle direttive atte ad
uniformare il calcolo del contributo dell’aiuto sociale per garantire il minimo
esistenziale. Per citare la stessa CSIAS: “Le linee guida della conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) sono raccomandazioni
destinate agli organi dell’aiuto sociale della Confederazione, dei Cantoni e
dei Comuni e delle istituzioni sociali private. Le linee guida contribuiscono a
garantire una maggiore sicurezza giuridica e l’uguaglianza giuridica. Le
medesime acquisiscono carattere vincolante per il tramite della legislazione
cantonale o comunale e della giurisprudenza” (Linee guida CSIAS, versione
del 1. gennaio 2023).
Esse fanno
riferimento alla scala di equivalenza al momento di fissare il Forfait di
mantenimento (cfr. punto C.3.1 Fabbisogno di base in generale):
"
1Il FM per le economie domestiche private (persone singole o
comunità di abitazione e di vita di tipo familiare) include le voci di spesa
seguenti:
a. Alimentazione, bevande e
tabacco
b. Abbigliamento e calzature
c. Consumi energetici
(escluse le spese accessorie)
d. Gestione generale
dell’economia domestica
e. Cura personale
f. Spese di trasporto
(trasporti pubblici locali)
g. Comunicazioni a distanza,
Internet, radio/TV
h. Formazione, tempo libero,
sport, intrattenimento
i. Altre
2Il forfait di mantenimento
è determinato in funzione del numero di persone che condividono la stessa
economia domestica. La differenza nella struttura dei consumi fra adulti e
bambini non è rilevante nell’ambito del forfait globale. Si applicano gli
importi seguenti:
Composizione
dell’economia domestica
Scala di equivalenza
Forfait di
mantenimento
Fr./mese
Forfait di
Mantenimento per
Pers./mese
1 persona
1.00
fr. 1’031
fr. 1’031
Considerandi
2.
persone
1.53
fr. 1'577
fr. 789
3.
persone
1.86
fr. 1’918
fr. 639
4.
persone
2.14
fr. 2’206
fr. 552
5.
persone
2.42
fr. 2’495
fr. 499
per ogni ulteriore
persona
+ fr. 209
Nel caso
concreto non essendo confrontati con prestazioni a carattere selettivo, secondo
il TCA, il criterio della scala di equivalenza non entra in considerazione,
ragione per cui l’IPCT non ha commesso nessun arbitrio da questo profilo.
L’art. 21
cpv. 2 LPP stabilisce del resto che la rendita vedovile ammonta al 60 per cento
e la rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima rendita di vecchiaia o
d’invalidità versata.
Il medesimo
discorso vale anche per l’art. 39 cpv. 4 Ripct, che, nel suo tenore valido fino
al 31 dicembre 2020, prevedeva una pensione vedovile pari a 2/3 della pensione
di vecchiaia dell’assicurato primario e per l’art. 43 cpv. 1 Ripct secondo cui
la pensione per gli orfani è fissata al 20% della pensione di vecchiaia.
A
proposito dell’obiettivo costituzionale fissato all’art. 113 Cost. (cfr. inizio
di questo considerando) esso è stato realizzato dal legislatore federale
attraverso l’adozione dell’AVS e della LPP (che prevede prestazioni minime,
cfr. art. 6 LPP) e, per quel che qui ci interessa, della legge sull’istituto di
previdenza del Cantone Ticino (cfr. art. 3: “L’Istituto di previdenza eroga
le prestazioni previste dalla presente legge e dalle norme del regolamento.
Sono in ogni caso garantite le prestazioni minime della legge federale sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25
giugno 1982 (LPP).”, sulle prestazioni superiori ai minimi legali vedi pure
art. 49 cpv. 2 LPP).
Al riguardo
nella risposta di causa, l’IPCT ha correttamente sottolineato che:
"
La LPP regola le prestazioni minime della previdenza professionale
obbligatoria. Queste prestazioni [quelle previste dalla LPP, n.d.r.] sono
nettamente inferiori a quelle previste dal Ripct. Il piano previdenziale
dell’IPCT ha in effetti una componente sovraobbligatoria che permette, in
applicazione del principio dell’imputazione, di prevedere delle percentuali di
prestazioni inferiori [a quelle previste dalla, n.d.r.] LPP, ovviamente sempre
rispettando gli importi nominali delle prestazioni minime previste dalla LPP.”
(risposta, p.to 6).
Sul
principio dell’imputazione, ossia il principio secondo cui nella previdenza professionale
sovraobbligatoria la percentuale della prestazione prevista dal regolamento
deve corrispondere solo nominalmente (nell’ammontare) almeno a quanto previsto
per legge, rendendo possibile prevedere per regolamento percentuali più basse a
fronte di prestazioni comunque superiori ai minimi di legge, cfr. la DTF
127.
V 264, DTF 140 V 169 e Meier, Das Anrechnungsprinzip in der beruflichen
Vorsorge, in: SZS, Vol. 35, pagg. 101-119 e 129.
Contestualmente
alla disamina dell’asserita violazione dell’art. 21 LPP (risposta, p.to 13.),
l’IPCT si è così espresso:
"
(…) Nel caso concreto, non è necessario fare un calcolo sui dati
concreti, ma è sufficiente un calcolo teorico con riferimento alle prestazioni
massime LPP possibili secondo la tabella "Wichtige Masszahlen im Bereich
der beruflichen Vorsorge" che viene pubblicata ogni anno dall'Ufficio federate
delle assicurazioni sociali (UFAS).
Il signor __________ ha beneficiato del
pensionamento per vecchiaia in data 01.09.2011, all'età di 60 anni e 5 mesi.
Secondo la tabella sopracitata, l'importo massimo dell'avere di vecchiaia LPP
di un uomo che nel 2011 beneficiava del pensionamento a 65 anni ammontava a CHF
276'686.00. Considerando un tasso di conversione minimo LPP del 6.95% (vedi
tabella), la pensione di vecchiaia LPP massima per un pensionamento a 65 anni corrispondeva
a CHF 19'230.00 annui e la pensione vedovile in aspettativa a CHF 11'538.00
annui.
Visto che questi importi sono
nettamente inferiori alla pensione di vecchiaia che aveva percepito il signor __________
di CHF 53'528.00 rispettivamente alla pensione vedovile riconosciuta alla ricorrente
di CHF 26793.00 annui riteniamo che questo calcolo sia prova sufficiente per affermare
che l'art. 21 cpv. 2 LPP sia stato rispettato. Osserviamo inoltre che sia il
tasso di conversione LPP del 6.95% che l'avere di vecchiaia massimo LPP di CHF
276'686 si applicavano
in caso di pensionamento a 65 anni e
non a 60 anni e 5 mesi, età effettiva di pensionamento del signor __________.
Per il caso concreto inoltre, oltre a dover applicare un tasso di conversione inferiore
al 6.95%, siccome il signor __________ aveva delle lacune di contributi (in
quanto fino al 31.08.1989 era considerato assicurato esterno senza versare
contributi e, tra l'altro, non per tutto il periodo assicurativo raggiungeva lo
stipendio coordinato massimo LPP), il suo avere di
vecchiaia LPP effettivo era inferiore a
quello massimo previsto per legge. (…)” (Doc. V pag. 10.11)
L’IPCT ha dunque
ben documentato come la pensione di vecchiaia LPP massima per un pensionamento
a 65 anni corrispondeva ad annuali fr. 19'230 e la pensione vedovile in
aspettativa ammontava ad annuali fr. 11'538. Tali importi sono nettamente
inferiori rispetto alla pensione di vecchiaia che __________ ha percepito,
ossia annuali fr. 53'528, rispettivamente alla pensione vedovile riconosciuta
di annuali fr. 26'793.
L’attrice
medesima ha peraltro ammesso in seconda battuta che in concreto non vi è stata
una violazione dell’art. 21 cpv. 2 LPP (replica, ad 13), pur insistendo su una
asserita violazione dell’“economica di scala” (leggasi: scala di
equivalenza) (replica, ad. 6).
Visto
tutto quanto precede, il rimprovero di arbitrio nella mancata applicazione
della scala di equivalenza, nell’asserita violazione degli obiettivi sociali e
nell’asserita violazione dell’art. 21 cpv. 2 LPP
(“Alla morte del
beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita vedovile
ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima
rendita di vecchiaia o d’invalidità versata.”) deve essere respinto.
2.6.1.3
L’attrice
ravvisa pure arbitrio nel fatto che con la modifica dell’art. 39 Ripct l’IPCT “ha
inserito delle variabili per gli importi erogati ai superstiti toccati da
questa modifica”, cioè in alcuni casi la pensione vedovile ammonta al 60%
della pensione di vecchiaia in altri casi al 50% della pensione di vecchiaia
(per i dettagli cfr. la norma del Regolamento riprodotta al consid. 2.2).
Chiamato a
pronunciarsi su questo aspetto il TCA ritiene che la scelta del CdA dell’IPCT
di ridurre in modo difforme la pensione vedovile ha una base oggettiva, ossia
la necessità di differenziare tra gli assicurati ai quali si applica il piano
del primato delle prestazioni e quelli andati in (pre)pensionamento secondo il
piano del primato dei contributi.
Non siamo
dunque in presenza di un comportamento arbitrario dell’Istituto, avendo
quest’ultimo agito sulla base di considerazioni oggettive e logiche.
2.6.2
Violazione
del principio della parità di trattamento
Il principio
della parità di trattamento (uguaglianza giuridica) è ancorato nell’art. 8 cpv.
1.
Cost. e prevede che “Tutti sono uguali davanti alla legge”. In
sintesi, esso protegge da differenziazioni prive di una sufficiente base
oggettiva, come pure da trattamenti uguali nonostante differenze oggettive
rilevanti (cfr. le sentenze federali riprodotte al consid. 2.6.1.).
In ambito di
previdenza professionale, secondo Kieser, il principio della parità di
trattamento prescrive che in caso di modifica regolamentare sia assicurato il
pari trattamento dei destinatari. In tal senso, vengono ad esempio in prima
battuta costituiti dei gruppi di destinatari sulla base del loro rapporto con
la prestazione. Così facendo, ad esempio, si costituisce in un gruppo i
destinatari che percepiscono già delle prestazioni, in un altro quelli che di
lì a poco le percepiranno e, da ultimo, gli altri destinatari (Kieser, op.
cit., pag. 307 e seg.). È esclusa la modifica di un diritto in aspettativa di
un singolo individuo (Kieser, Die Abänderung der laufenden BVG-Rente Grenzen
und Möglichkeiten, in: BVG-Tagung 2015 – Aktuelle Fragen der beruflichen
Vorsorge, 2016, pag. 53 e seg.).
Nel caso
concreto l’attrice rileva innanzitutto che fino al 31 dicembre 2020 la pensione
vedovile corrispondeva al 66,67% della pensione di vecchiaia del coniuge
defunto, a prescindere dal piano previdenziale di quest’ultimo. Ella censura il
fatto che con la modifica del regolamento sono state introdotte due percentuali
di pensione vedovile diverse a seconda del fatto che il pensionato percepiva
una pensione secondo il piano previdenziale in primato dei contributi (dal
66,67% si è passati al 60% della pensione di vecchiaia) o in primato delle
prestazioni (dal 66,67% si è passati al 50% della pensione di vecchiaia).
Tale modo di
procedere configurerebbe una “grave violazione del principio
dell’uguaglianza” (petizione, p.to 20., replica, ad 8; cfr. supra consid. 2.2.).
Come già
esposto al consid. 2.3 e 2.6.1.3., l’IPCT ha differenziato gli assicurati sulla
base del piano di previdenza professionale (da una parte il primato delle
prestazioni, dall’altra quella dei contributi). Secondo questo Tribunale si tratta
di un criterio oggettivo e sufficientemente pertinente per giustificare una
differenza di trattamento.
Del resto,
già l’art. 24 LIPCT (norma transitoria) ha creato un distinguo fra la
collettività degli assicurati, eleggendo a diritti acquisiti pensioni di vecchiaia
di un determinato gruppo di assicurati, escludendone invece altri. Con la
modifica dell’art. 39 Ripct l’Istituto ha pure lui proceduto ad una differenziazione,
individuando due gruppi di destinatari con due (sufficientemente) diversi
rapporti con esso (per l’appunto, i superstiti i cui coniugi deceduti
erano/sono assoggettati a due piani previdenziali diversi, criterio oggettivo,
questo, ammesso dall’attrice medesima nella replica, ad 8).
Il TCA
sottolinea che – come incontestatamente asserito dal convenuto – in cifre
assolute le pensioni vedovili in aspettativa dei due piani di previdenza sono
(ora) equivalenti:
"
[…] se si parte dalla pensione di vecchiaia che era prevista nel piano
in primato delle prestazioni del 60% dello stipendio assicurato, applicando una
percentuale del 50%, si riceve una pensione vedovile in aspettativa del 30%
dello stipendio assicurato (la metà del 60%);
[…] la pensione vedovile in aspettativa
per un pensionato secondo il primato dei contributi, il cui piano attualmente prevede
un “tasso di sostituzione” all’età di 65 anni (e non già a 60 anni) di circa il
50% […] dello stipendio assicurato, prevede indirettamente una pensione
vedovile in aspettativa del 30% (60% del 50%) circa dello stipendio assicurato.
Visto che le due percentuali sono
riconducibili a due piani diversi (e quindi riferiti a due situazioni diverse)
e che in ogni caso, in cifre assolute, le pensioni vedovili in aspettativa dei
due piani sono equivalenti, non vi è nessuna disparità di trattamento da identificare.”
(risposta, p.to 8).
Siccome ci
troviamo in presenza di due situazioni differenti la diversa percentuale della
rendita vedovile, secondo questo Tribunale, non costituisce un’inammissibile
disuguaglianza di trattamento.
2.7
Interesse
pubblico (obiettivo sociale) e proporzionalità
L’attrice sostiene
che la modifica dell’art. 39 Ripct presenta due (ulteriori) criticità che ne
decretano l’illiceità (petizione, p.ti 18. e 21., replica, ad 9, 12).
2.7.1
Violazione
dell’obiettivo sociale
L’attrice
adduce, rinviando all’opera di Häfelin/Müller/Uhlmann (op. cit. n. 461 e
segg.), che la protezione degli interessi sociali/sociopolitici configura un
interesse pubblico da tutelare da parte dello Stato, rinviando in tal senso
agli artt. 41 cpv. 2, 111 e segg. Cost. Ella censura in primo luogo il fatto
che l’obiettivo dell’art. 113 Cost., ossia il mantenimento del tenore di vita
usuale quale obiettivo sociale, a sua volta espressione concreta dell’interesse
pubblico della sicurezza sociale, è stato violato con la modifica dell’art. 39
Ripct. Detto altrimenti, ella sostiene che l’interesse pubblico perseguito
dall’Istituto con la modifica del regolamento non sia preponderante per
rapporto all’obiettivo sociale di poter continuare il tenore di vita usuale
(petizione, p.to 18.).
Nella
risposta di causa l’IPCT ha così illustrato le ragioni alla base della modifica
dell’art. 39 del Regolamento:
"
(…) Che questa misura sia stata necessaria e ponderata, rispettando gli
interessi di tutti i destinatari dell'IPCT (e quindi, riprendendo il fatto
sostenuto dalla ricorrente che gli interessi degli assicurati siano da
considerare come interesse pubblico) è palese: L'IPCT, quale Istituto di
previdenza di diritto pubblico, ha il grado di copertura più basso in tutta la
Svizzera. Questo è dovuto, non solo ma in gran parte, al fatto che in passato
non vi era un equilibrio tra il finanziamento e le prestazioni riconosciute. Il
compito del Consiglio di amministrazione dell'IPCT è quello di, nell'ambito
delle sue competenze, salvaguardare la stabilità finanziaria dell'lstituto.
Visto che non
è di sua competenza definire il
finanziamento (ossia di definire i contributi), può intervenire solo nell'ambito
delle prestazioni. Deve quindi trovare un equilibrio tra le varie generazioni
di assicurati, rispettivamente beneficiari, nel concedere a loro delle
prestazioni in base alla situazione finanziaria dell'IPCT. Soprattutto deve
assicurarsi che non vi siano delle "generazioni perdenti" a favore di
altre, rispettivamente deve cercare di prevenire ed evitare il più possibile un
trattamento sproporzionato tra
generazioni. Come fa notare la ricorrente (consid. 18, pag. 15, seconda frase),
l'ente pubblico deve proteggere e favorire il bene della collettività. Ed è
proprio questo che ha fatto il Consiglio di amministrazione dell'IPCT. Come
mostrato in precedenza (punto 8) le pensioni vedovili in aspettativa per tutte
le cerchie di beneficiari sono ora equivalenti.
La misura presa e quindi più che
ragionevole, soprattutto se si pensa al fatto che gli assicurati attivi (che
non godono della NT) come anche i loro superstiti, subiranno ulteriori tagli
delle prestazioni in aspettativa, oltre a dover contribuire in maniera più
importante pur ottenendo delle prestazioni più basse. (…)” (Doc. V punto 9 pag.
8)
L’IPCT
ha poi rilevato per il caso concreto che “la ricorrente percepisce una
pensione vedovile da parte dell'IPCT di CHF 2'233.00 e una rendita vedovile da
parte dell'AVS di CHF 1713.00, quindi, complessivamente, un importo di poco
meno di CHF 4'000.00. Inoltre, da come si evince dal "Questionario dati
personali" compilato dalla ricorrente in data 22.01.2021 (pagina 24
dell'incarto), essa svolge un'attività indipendente. …” (doc. V punto 9
pag. 8)
Nel
caso concreto, secondo il TCA, viste le argomentazioni sviluppate dell’IPCT,
esiste un interesse pubblico prevalente alla modifica del Regolamento,
considerato anche il livello delle prestazioni comunque garantite (sul tema
cfr. consid. 2.7.2).
La censura
dell’attrice di violazione dell’obiettivo sociale è dunque infondata.
2.7.2
Violazione
del principio della proporzionalità
Nella sua
disamina del principio della proporzionalità, l’attrice rinvia (petizione, p.to
21.) al contributo di Häfelin/Müller/Uhlmann in Verwaltungsrechts, n. 555 segg..
Come esposto dai citati autori, il principio della proporzionalità si compone
di tre elementi che devono essere cumulativamente dati ed esaminati sulla base
delle circostanze del caso di specie.
In primo luogo
la misura prospettata dev’essere idonea a raggiungere lo scopo prefissato e
tutelato dall’interesse pubblico. In secondo luogo, essa dev’essere necessaria
a raggiungere tale scopo; la misura non può essere attuata se vi sono altre
misure parimenti efficaci ma meno invasive.
Quale terzo
elemento, la misura dev’essere ragionevolmente esigibile per il terzo
interessato (proporzionalità in senso stretto). In sostanza, la misura deve
essere giustificata da un interesse pubblico prevalente rispetto all’interesse
privato (Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 517-558; Uttinger,
Anrechnungsprinzip und Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Nullverzinsung in Überdeckung,
in: SPV 4/2020, pag. 95). Nell’ambito della previdenza professionale, in linea
di massima un istituto di previdenza può limitare i diritti degli assicurati
solo nella misura necessaria alla corretta attuazione del rapporto di
previdenza (pro multis DTF 115 V 103 consid. 4b).
Nella
petizione l’attrice censura la riduzione della rendita vedovile dal 66,67% al
50% (riduzione di un quarto) ritenendola sproporzionata anche nel caso in cui
si volesse riconoscere la legittimità dell’interesse pubblico perseguito con
tale misura:
"
[…] Con il taglio della quota dal 66,67 per cento al 50 per cento si
registra una decurtazione del 25 per cento, ben un quarto (sic!) della rendita
vedovile. Una riduzione drastica […] che si può misurare […] partendo dalla
situazione della qui attrice […]. Con il conforto della precedente entrata
pensionistica mensile complessiva di fr. 6'589 (pari a fr. 4'465 rendita di
vecchiaia e fr. 2'124 rendita AVS, non piena), i coniugi __________ potevano
concedersi la locazione di una casetta monofamiliare con giardino […]
sopportando una pigione mensile di fr. 1'750, oltre accessori. A seguito del
decesso, la rendita vedovile al 50 per cento pari a fr. 2'233 comporta una
prima contrazione di fr. 745 del budget mensile ciò che significa un taglio di
ben fr. 8'932 annui. Inoltre la sostituzione della rendita AVS (già in sé
ridotta) di fr. 2'124 con quella per superstite ridotta a fr. 1'713
(diminuzione di fr. 411; doc. L) comporta un calo mensile complessivo di fr.
1'156, ciò che non consente in nessun caso il mantenimento dello standard di
vita scelto dalla coppia. Con riferimento al vigente contratto di locazione si
pongono poi problemi di natura giuridica con rilevanti conseguenze pratiche. Il
contratto di locazione (doc. M) fu stipulato e sottoscritto da entrambi i
coniugi […] il 27.12.2009, con inizio al 01.01.2010 e prevede una durata
determinata di 20 anni fino al 31.12.2029. Alla fine del contratto mancano
pressoché otto anni. Avendo la vedova sottoscritto personalmente il contratto,
essa non può fruire della facoltà concessa dall’art. 266i CO, norma che
autorizza solo gli eredi del defunto alla disdetta anticipata, non però i
co-conduttori. Del tutto incerto se l’interessata potrà avvalersi della facoltà
concessa dall’art. 266g CO […], essendo il tema controverso in dottrina e
risolto negativamente nell’apparentemente unica, antica decisione del Tribunale
Federale […]. […] Risulta evidente che fra l’obiettivo prefisso e la
violazione di diritto compiuta dall’IPCT non esiste un rapporto ragionevole.
La ponderazione degli interessi in gioco – ovvero quello privato
dell’assicurata (e degli assicurati) di poter mantenere, come garantito dalla
Costituzione e dai regolamenti, il tenore di vita abituale – mostra una grande
sproporzione in quanto gli assicurati vengono lesi nei loro diritti e questo
causa molti problemi. L’interesse pubblico perseguito, quand’anche ne
fosse riconosciuta la legittimità […], è quindi minimo, se paragonato agli
interessi degli assicurati. Per questa ragione la misura adottata non
potrà mai essere proporzionale.”
(petizione, p.to 21., pagg. 21-23,
sottolineature del redattore).
Da parte
sua, l’IPCT ha sottolineato quanto già esposto nel comunicato del 23 dicembre
2020.
(doc. D riprodotto al consid. 2.3 in fine), e meglio:
-
che l’Istituto ha il grado di copertura più basso in Svizzera a
causa prevalentemente di un disequilibrio tra il finanziamento (contributi
percepiti) e le prestazioni erogate;
-
che è compito del CdA quello di salvaguardare la stabilità
finanziaria dell’Istituto in quanto bene della collettività;
-
che gli assicurati attivi (e non beneficiari della norma
transitoria) sono e saranno i più colpiti (“perdita” sulle loro pensioni del
20% per rapporto al piano in primato delle prestazioni nonostante il prelievo
di contributi più alti, contributo di risanamento dell’1% sullo stipendio
assicurato, con probabile aumento del contributo; tassi di conversione che
scenderanno a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita e della riduzione del
tasso d’interesse tecnico, ragione per cui le prestazioni diminuiranno
ulteriormente; gli attuali assicurati attivi dovranno rinunciare a favore degli
attuali pensionati ad una remunerazione importante sui loro averi di vecchiaia,
in quanto i rendimenti patrimoniali servono in gran parte a finanziare i
capitali previdenziali degli attuali pensionati e beneficiari della norma transitoria
e al risanamento dell’IPCT);
-
che il grado di copertura si è ulteriormente ridotto rispetto a
quello che è l’obiettivo del piano di finanziamento attualmente in vigore
(rischio di aumento contributi gravanti esclusivamente sugli assicurati attivi);
-
che l’IPCT deve cercare di equilibrare tra le varie generazioni
l’onere delle misure intraprese e da intraprendere, in modo da evitare un
trattamento sproporzionato tra di esse e
-
che le pensioni vedovili in aspettativa sono ora equivalenti.
Con riferimento
al caso specifico dell’attrice, l’Istituto rileva che ella percepisce una
rendita vedovile da parte dell’IPCT di fr. 2'233 mensili, una rendita vedovile
AVS di fr. 1'713 mensili e svolge un’attività indipendente, ragione per cui il
fatto che ha asseritamente sottoscritto un contratto di locazione per una casa
con 7 locali per una pigione di mensili fr. 1'750, oltre a spese, non permette
di parlare di un impoverimento.
Chiamato a
pronunciarsi su questo aspetto il TCA ricorda innanzitutto che con la revisione
legislativa della LPP del 17 dicembre 2010 (in vigore dal 1. gennaio 2012/1.
gennaio 2014, RU 2011 3385) gli istituti di previdenza di diritto pubblico,
sono stati scorporati dall’amministrazione centrale, accollando la
responsabilità per l’operatività e la sicurezza finanziaria all’organo supremo
dell’istituto. L’organo supremo emana le proprie disposizioni, tra l’altro,
sulle prestazioni e/o sul finanziamento, sul controllo e sul rapporto con gli
assicurati e con gli aventi diritto. L’influsso dello Stato, in sintesi, è
stato limitato alla garanzia statale e alla possibilità di assumere dipendenti
assoggettandoli al quadro regolamentare dell’’istituto di previdenza cantonale
o federale; cfr. DTF 142 II 369 consid. 3.4.2:
"
(…) Vorsorgeeinrichtungen werden durch ihr oberstes Organ geleitet,
welches die wesentlichen unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben wahrnimmt
(Art. 51a BVG). Das gilt auch für die
öffentlich-rechtlichen Pensionskassen. Unter früherem Recht war es zulässig,
dass solche Vorsorgeeinrichtungen als unselbständige Verwaltungseinheit eines
Kantons ausgestaltet und mithin den kantonalen politischen Organen unterstellt
waren (vgl. BGE 141 IV 329 E. 1.4 S. 333 ff.). Mit der
Gesetzesrevision vom 17. Dezember 2010 (in Kraft ab 1. Januar 2012/1. Januar
2014, AS 2011 3385) wurde jedoch ausdrücklich die Entpolitisierung der
öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen bezweckt; zu diesem Zweck wurden
diese zwingend aus der Zentralverwaltung ausgegliedert und auch bei ihnen die
Verantwortung für das operative Geschäft und die finanzielle Sicherheit dem
obersten Organ (und nicht dem Gemeinwesen) übertragen (Art. 51a BVG; Botschaft
vom 19. September 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Finanzierung von
Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften], BBl 2008 8411,
8457.
f. Ziff. 1.5.9.2, 8466 zu Art. 50 Abs. 2; RUGGLI-WÜEST, a.a.O., S. 9 ff.,
12; PITTET/CHUARD, La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines, 2013,
S. 205 ff.). Sie erlassen ihre eigenen Bestimmungen über die Leistungen, die
Organisation, die Verwaltung und Finanzierung, die Kontrolle sowie das
Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den
Anspruchsberechtigten (Art. 50 Abs. 1 BVG). Die Einflussmöglichkeiten des Gemeinwesens werden begrenzt; sie beschränken sich auf
diejenigen Einflussmöglichkeiten, die dem Staat entweder in seiner Eigenschaft
als Arbeitgeber analog wie privaten Arbeitgebern zustehen oder durch die
Möglichkeiten einer Staatsgarantie (dazu vorne E. 3.4.1) bedingt sind (BBl 2008
8456.
f. Ziff. 1.5.9.1 u. 1.5.9.2). Nur entweder die Bestimmungen über die
Leistungen oder jene über die Finanzierung können vom betreffenden Gemeinwesen
erlassen werden (Art. 50 Abs. 2 Satz 2 BVG). Dies steht im Zusammenhang damit,
dass der Kanton in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber die Arbeitgeberbeiträge
an die berufliche Vorsorge bezahlt. Bei öffentlich-rechtlichen
Vorsorgeeinrichtungen sind diese oft höher als die bundesrechtlich vorgeschriebenen
mindestens 50 % (Art. 66 Abs. 1 BVG), so auch im Falle der Beschwerdeführerin,
wo der Kanton im Kernplan 60 % der Beiträge leistet (§ 11 Abs. 1 Pensionskassendekret). Dies ist aber von Bundesrechts wegen nur mit Zustimmung
des Arbeitgebers zulässig (Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BVG), weshalb bei
öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen der Staat die damit verbundenen
Fragen auf dem Wege der Gesetzgebung regeln muss. Sodann unterliegen die
Pensionskassen einer Aufsicht durch eine kantonale Behörde und der Oberaufsicht
durch eine Bundesbehörde (Art. 61 ff., 64 ff. BVG). Beide Aufsichtsbehörden
sind nicht weisungsgebunden (Art. 61 Abs. 3, Art. 64 Abs. 2 BVG). Die
Aufsichtsbehörde wacht über die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und
die zweckmässige Verwendung des Vorsorgevermögens (Art. 62 BVG). Diese
Bestimmungen gelten für die öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen in
gleicher Weise wie für die privaten. Ein Einfluss der kantonalen politischen
Behörden auf die Geschäftsführung einer öffentlich-rechtlichen
Dispositivo
Vorsorgeeinrichtung ist demnach von Bundesrechts wegen ausgeschlossen,
insbesondere auch in Bezug auf die Vergabeentscheide. (…)”
Nella già
citata sentenza 9C_106/2020 dell’11 maggio 2022 pubblicata in BVG Nr. 7 pag.
21-22 il Tribunale federale ha così riassunto la modifica Legislativa in
questione:
"
(…)
3.2. A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en
vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de
prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art.
72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme
l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en
capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP,
en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17
décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une
recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public
en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une
vie active), soit jusqu'au 1er janvier 2052. Les institutions de prévoyance de
corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus
veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale
(al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens
de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus
atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art.
65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et
approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le
système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de
financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)”
Come
rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una
situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di
diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con
garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che
assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di
copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli
assicurati attivi pari almeno all’80% (art. 72a LPP) (Messaggio 6666 del 10
luglio 2012, pagg. 4, 5, 8-11, 25-28; diagramma circa l’evoluzione del grado di
copertura dal 2006 al 2021 reperibile su www.ipct.ch).
L’art. 15
cpv. 2 LIPCT prevede che l’IPCT raggiunga il grado di copertura dell’85% entro
il 31 dicembre 2051.
È dunque
precipuo dovere del CdA dell’Istituto verificare costantemente l’effettiva
situazione finanziaria rispetto all’obiettivo prefissato, ritenuto che i membri
dell’organo supremo possono essere chiamati a rispondere per il danno che
arrecano all’istituto di previdenza intenzionalmente o per negligenza (art. 52
LPP; cfr. S. Bechaalany / A. Gabellon, “La responsabilité du conseil de
fondation envers l’institution de prévoyance in GesKR 1/2020 pag. 101-112, in
particolare pag. 108).
L’IPCT ha
esposto nuovamente nelle more della presente procedura quanto reso pubblico nel
comunicato del 23 dicembre 2020 circa la necessità di agire sulle prestazioni
(non potendolo fare sui contributi), rilevando come, oltre al mancato rispetto
del piano di finanziamento, vi sia uno squilibrio circa i sacrifici che gli
attuali assicurati attivi dovranno sostenere per rapporto a coloro che beneficiano
dell’art. 24 LIPCT.
In tale
scenario, lo scopo perseguito dal CdA dell’IPCT, ossia il rispetto del piano di
finanziamento e l’equilibrio finanziario dell’istituto a favore della stabilità
a lungo termine dello stesso, è certamente legittimo.
In una
sentenza 9C_88/2012 del 31 luglio 2012 pubblicata in DTF 138 V 366 il Tribunale
federale ha ritenuto lecita una riduzione di una rendita completiva nella
misura di un terzo (da fr. 1'500 a fr. 1'000) nella previdenza professionale
sovraobbligatoria contestualmente all’esigenza di un risanamento dell’istituto
previdenziale e questo malgrado l’esistenza e l’ammontare della rendita
completiva avessero assunto rango di diritto acquisito. In quell’occasione l’Alta
Corte ha stabilito che neppure i diritti acquisiti godono di una tutela
assoluta:
"
(…)
6.1 Wohlerworbene
Rechte (vgl. oben E. 2.3) sind nicht absolut geschützt. Sie dürfen durch die
Gesetzgebung eingeschränkt oder aufgehoben werden, wenn ein besonderes,
wichtiges (öffentliches) Interesse es erfordert und die Massnahme
verhältnismässig ist (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6.
Aufl. 2010, S. 225 Rz. 1008 f.). Auf die vorliegende Konstellation übertragen
heisst dies, dass der Beschwerdegegner die fragliche (neue)
Reglementsbestimmung - tiefere Zusatzrente - hinnehmen muss, wenn übergeordnete
Ziele, wie beispielsweise das finanzielle Gleichgewicht der Vorsorgeeinrichtung
(Art. 65 Abs. 1 BVG), deren Sicherstellung dauernde
Aufgabe des Stiftungsrates und bei Unterdeckung eine vordringliche Massnahme
ist (Weisungen des Bundesrats vom 27. Oktober 2004 über Massnahmen zur Behebung
von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge, BBl 2004 6789 Ziff. 21), oder
das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV) dies
eindeutig erfordern, der konkrete Eingriff angemessen und innert nützlicher
Frist wirksam ist (vgl. SVR 2008 BVG Nr. 15 S. 59, B 126/06 E. 4.2). (…)”
consid. 6.1)
In
quell’occasione la modifica unilaterale (e senza compensazione) del Regolamento
è stata considerata dall’Alta Corte giustificata a causa dell’accresciuto
pericolo di instabilità finanziaria dell’istituto di previdenza in una
prospettiva a lungo termine, ciò che era da ricondurre ad un deficit
strutturale (ossia un deficit non determinato dagli investimenti). Inoltre, il
principio della proporzionalità, ritenuto rispettato, è stato valutato in modo
sommario, evidenziando la volontà di conferire all’organo direttivo
dell’istituto un certo margine d’apprezzamento.
Oltre a ciò,
l’Alta Corte ha ritenuto “in hohem Masse stossend, wenn nicht alle
Destinatäre gleichermassen zu einer gesunden Vorsorgeeinrichtung beitragen
müsste, vielmehr ein Teilkollektiv von einem Sanierungskonzept übermässig
profitieren würde” (consid. 6.3.1), mettendo in evidenza che in caso di
necessità, non vi può essere un (grande) disequilibrio nell’aggravio dei
diversi gruppi di assicurati (nel caso trattato il TF non ha ritenuto corretto
che i giovani assicurati attivi fossero oltremodo penalizzati rispetto ai
vecchi assicurati beneficiari di diritti acquisiti), (cfr. Konrad/Lauener, op. cit., n. 73
ad art. 50 BVG; Stauffer, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 202).
Nel caso
concreto, diversamente dalla DTF 138 V 366, la
pensione vedovile in aspettativa di AT 1 non è mai stata un diritto acquisito.
L’attrice stessa, circoscrivendo la propria censura alla violazione del terzo
elemento del principio della proporzionalità (“Risulta evidente che fra
l’obiettivo prefisso e la violazione di diritto compiuta dall’IPCT non esiste
un rapporto ragionevole. La ponderazione degli interessi in gioco
– ovvero quello privato dell’assicurata […] di poter mantenere, come
garantito dalla Costituzione e dai regolamenti, il tenore di vita abituale –
mostra una grande sproporzione in quanto gli assicurati vengono lesi nei loro
diritti e questo causa molti problemi. L’interesse pubblico perseguito,
quand’anche ne fosse riconosciuta la legittimità […], è quindi minimo se
paragonato agli interessi degli assicurati. Per questa ragione la misura
adottata non potrà mai essere proporzionale.”), ha rettamente rilevato un
elemento determinante nella ponderazione degli interessi, ossia la “situazione
di grave sottocopertura [a cui, n.d.r.] risulta ora molto difficile
porre rimedio” (replica, ad 9., 12., pag. 12 e seg., sottolineature del
redattore).
Inoltre,
conformemente alla giurisprudenza appena citata, non vi può essere un eccessivo
disequilibrio tra i diversi gruppi di assicurati nell’ambito di misure
peggiorative attuate dall’organo supremo per garantire la stabilità finanziaria
dell’istituto di previdenza (il tutto posto nell’ottica del piano volto a
raggiungere il grado di copertura dell’85% entro il 2051).
In simili
condizioni questo Tribunale ritiene che l’entità della riduzione della pensione
rispetta anche il principio della proporzionalità.
2.8. Norma
transitoria e affidamento sulle prestazioni assicurate
L’attrice
sostiene che l’IPCT abbia violato l’art. 9 Cost. non avendo previsto una
disposizione transitoria che le avrebbe permesso di adeguarsi alla mutata
situazione economica causata dalla modifica all’art. 39 Ripct. Inoltre, ella
censura la “Violazione nel pluriennale affidamento sulle prestazioni
assicurate” (petizione, p.ti 22.2. e seg., replica, ad 10.). Censura pure
la violazione della LIT (Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello
Stato), segnatamente il fatto che la modifica all’art. 39 Ripct non le sia
stata comunicata in modo adeguato e tempestivo, ragione per cui “l’attrice
era certa – in perfetta buona fede – che la sua rendita non sarebbe cambiata”
(replica, ad 1 e 2).
L’art. 9
Cost. fed. prevede che: “Ognuno ha il diritto d’essere trattato senza
arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello
Stato.”.
Il citato
disposto costituzionale garantisce al singolo individuo la tutela della
legittima fiducia nelle rassicurazioni dell’autorità o in altri comportamenti
dell’autorità che hanno generato determinate aspettative presso l’individuo. Si
deve ammettere una violazione del principio della buona fede anche quando
l’autorità agisce in modo contraddittorio o abusivo.
Diversamente
dall’art. 5 cpv. 3 Cost., secondo cui “Organi di Stato, autorità e privati
agiscono secondo il principio della buona fede”, l’art. 9 Cost. configura
un diritto giustiziabile che vincola sia l’autorità giudiziaria che quella
legislativa.
In ambito legislativo la tutela, benché vincolante, decade “in
der Regel bei
Änderungen
von Erlassen, da gemäss dem demokratischen Prinzip die Rechtsordnung
grundsätzlich jederzeit geändert werden kann. Der Vertrauensgrundsatz vermag
einer Rechtsänderung nur entgegenzustehen, wenn diese gegen das
Rückwirkungsverbot verstösst oder in wohlerworbene Rechte eingreift”.
In ogni
caso, conformemente al principio dell’uguaglianza giuridica, di
proporzionalità, di divieto di arbitrio e per tutelare la fiducia del singolo,
può eventualmente essere necessario prevedere delle disposizioni transitorie
adeguate, in modo da evitare, ad esempio, che investimenti effettuati in buona
fede vengano vanificati (Biaggini, op. cit., n. 13 e segg. ad art. 9 Cost.).
In materia
previdenziale la dottrina sostiene che a dipendenza della situazione del
singolo caso e sulla base dei surriferiti principi generali, può essere
opportuno prevedere delle adeguate disposizioni transitorie, anche nel caso di
pensioni in aspettativa.
Tra i
criteri individuati per valutare se è necessario introdurre una disposizione
intertemporale e per la modulazione della stessa, vi sono in particolare lo
scopo della nuova normativa, la misura in cui la nuova normativa pregiudica i
diritti dei destinatari, la prevedibilità della modifica, rispettivamente
quanto la modifica può essere considerata sorprendente e la domanda a sapere se
le conseguenze della modifica regolamentare potevano essere evitate, ad esempio
disdicendo il rapporto di lavoro (Biaggini, op. cit., n. 14 ad art. 9 Cost.;
Geiser/Senti, op. cit., n. 38 ad art. 91 LPP; Hürzeler/Biaggi, op. cit., pag.
134; Kieser, Die Abänderung der laufenden BVG-Rente Grenzen und Möglichkeiten,
in: BVG-Tagung 2015 – Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, 2016, pag. 54;
Konrad/Lauener, op. cit., n. 67 e 81 ad art. 50 LPP; Kölz, Intertemporales
Verwaltungsrecht, in: SZS 102/1983, pag. 232 e segg.; Mannhart/Spadin, BSK-BVG,
n. 30 ad art. 91 LPP; Stauffer, op. cit., n. 1907 e segg.;
Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2022, n. 545, 546 e 549).
In sostanza
gli autori citati richiamano quanto stabilito dalla giurisprudenza (DTF 138 V
66; STF 1C_631/2017 del 29 marzo 2019 pubblicata in DTF 145 II 140, consid. 4;
STAF A-7614/2016 del 17 gennaio 2018 consid. 3.3.1.2.; DTF 134 I 23 consid.
7.6.1.; DTF 133 V 279 consid. 3.3. e seg.; DTF 130 I 29 consid. 8.1.; DTF 130 I
26 consid. 8.1.; STF 2A.398/2002 del 9 gennaio 2003 consid. 4.2.1.; DTF 123 II
433 consid. 9.; DTF 123 II 385 consid. 9; DTF 122 V 405 consid. 3b)bb) e DTF
100 Ib 137).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 134 I 23 il Tribunale federale ha sviluppato in
particolare le seguenti considerazioni:
"
(…)
7.6.1 Aus
dem Grundsatz von Treu und Glauben hat die Rechtsprechung abgeleitet, dass
unter Umständen angemessene Übergangsfristen für neue belastende Regelungen
verfassungsrechtlich geboten sein können (BGE 130 I 26 E. 8.1 S. 60; Pra
2000 Nr. 22 S. 115, E. 4c, 2P.298/1998, Nr. 128 S. 745, E. 4c, 2P.56/1999).
Übergangsfristen haben jedoch nicht den Zweck, die Betroffenen möglichst lange
von der günstigeren bisherigen Regelung profitieren zu lassen, sondern einzig,
ihnen eine angemessene Frist einzuräumen, sich an die neue Regelung anzupassen
(BGE 123 II 385 E. 9 S. 395 f.; BGE 122 V 405 E. 3b/bb S. 409;
SCHNEIDER/MAUGUÉ, a.a.O., S. 77 f.). Dies gilt auch für die Änderung von
besoldungs- oder pensionsrechtlichen Ansprüchen öffentlicher Angestellten: Eine
mit Treu und Glauben begründete Übergangsfrist soll den Betroffenen
ermöglichen, ihre Lebenshaltung an ein allfällig reduziertes Einkommen
anzupassen (BGE 130 V 18 E. 3.3 S. 29 f.; SJ 2001 I S. 413, E. 5b, 1P.23/2000;
Pra 1997 Nr. 1 S. 1, E. 4c, 2P.276/1995; Urteil 2A.398/2002 vom 9. Januar 2003,
E. 4.2), bei besoldungsrechtlichen Ansprüchen z.B. durch Kündigung vor dem
Inkrafttreten der neuen Regelung, so dass allenfalls ein Anspruch auf eine
Übergangsfrist im zeitlichen Rahmen der Kündigungsfrist oder von vergleichbarer
Dauer anerkannt werden könnte (vgl. Pra 1998 Nr. 31 S. 227, E. 5, 2P.27/1997;
1997 Nr. 1 S. 1, E. 4c, 2P.276/1995; SCHNEIDER/MAUGUÉ, a.a.O., S. 78 f.). Die
Rechtsprechung hat allerdings das Fehlen einer Übergangsregelung nur
zurückhaltend als verfassungswidrig beurteilt und namentlich bei relativ
geringfügigen Leistungseinbussen auch eine übergangslose Inkraftsetzung
BGE 134 I 23 S. 41 einer neuen Regelung
nicht beanstandet (Urteil P.359/1978 vom 22. Februar 1980, E. 6c nicht publ.
in BGE 106 Ia 163; Pra 2000 Nr. 22 S. 115, E. 4c mit Hinweisen,
2P.298/1998; 1999 Nr. 3 S. 11, E. 6b, 2P.158/1997; vgl. auch für das
privatrechtliche Vorsorgeverhältnis BGE 133 V 279 E. 3.3 S. 286). Bei
vorsorgerechtlichen Verhältnissen sind freilich die Konsequenzen einer
Verschlechterung nur sehr eingeschränkt durch Kündigung abwendbar, so dass sich
allenfalls tendenziell längere Übergangsfristen rechtfertigen lassen. (…)”
(consid. 7.6.1 pag. 40-41)
Il TCA
evidenzia innanzitutto che non vi è un automatismo per cui ogni modifica del
regolamento dell’istituto di previdenza dev’essere accompagnata da un regime
transitorio ma, piuttosto, l’opportunità di agire in tal senso è da verificare
sulla base degli elementi del singolo caso (STF 1C_631/2017 consid. 4. in
initio; STAF A-7614/2016 consid. 3.3.1.2.; DTF 123 II 385, 433 consid. 9.; DTF
122 V 405 consid. 3b)bb); Kieser, Die Abänderung der laufenden
BVG-Rente Grenzen und Möglichkeiten, in: BVG-Tagung 2015 – Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, 2016, pag. 54).
L’opportunità
di prevedere un regime transitorio o meno è il risultato di una valutazione
d’insieme di tutte le circostanze del singolo caso, tenendo ben presente lo
scopo ed il contesto della modifica.
Eventuali
disposizioni transitorie non hanno comunque quale scopo quello di concedere ai
destinatari della modifica del regolamento l’applicazione della (più
favorevole) regolamentazione precedente per un periodo quanto più lungo
possibile, ma unicamente quello di concedere a tali persone un sufficiente
lasso di tempo per adeguarsi alla modifica (STF 1C_631/2017 consid. 4; DTF 134
I 23 consid. 7.6.1.; DTF 123 II 385, 433 consid. 9.; DTF 122 V 405 consid.
3b)bb); Konrad/Lauener, op. cit., n. 67 ad art. 50 LPP).
Nella
risposta di causa, a proposito della mancata introduzione di una norma
transitoria, l’IPCT si è così espresso:
"
(…) In relazione ad una possibile norma transitoria per mettere in atto
la contestata modifica (consid. 22.2 della petizione), è giusto che si sarebbe
potuto prevedere una riduzione graduale o non già dal 01.01.2021, fissando
un'entrata in vigore posticipata, come, tra l'altro, viene fatto spesso per la
riduzione dei tassi di conversione. A questo proposito vi è però da segnalare
che il decesso è un evento che normalmente non si può pianificare e che quindi
può avvenire ad ogni momento, cosa che, per il pensionamento, che spesso viene
pianificato mesi in anticipo, non è il caso. A determinate condizioni, la
giurisprudenza e la dottrina riconoscono la necessità di prevedere delle norme
transitorie. Questo però non è sempre il caso: in effetti, il Tribunale
federale ha protetto una riduzione immediata del tasso di conversione di ben il
20% senza una disposizione transitoria. Inoltre vi è da segnalare che l'IPCT
prevede, per ogni decesso di un pensionato per vecchiaia e invalidità, il
versamento della pensione di vecchiaia rispettivamente d'invalidità, per ulteriori
3 mesi per permettere ai superstiti di adattarsi (almeno finanziarmene) alla
nuova situazione. Quindi, il Ripct, per quanto concerne le pensioni ai
superstiti, tiene già conto di un certo periodo di transizione. (…)” (Doc. V
punto 10 pag. 9)
Chiamato ora
a pronunciarsi il TCA ritiene che, nel caso concreto, il mancato inserimento di
una norma transitoria non configura una violazione dell’art. 9 Cost.
Innanzitutto,
il TCA evidenzia come nella già citata DTF 138 V 366 (a sua volta menzionata
dalla nostra Massima Istanza al consid. 4.5. della citata STF 1C_631/2017) è stata
considerata giustificata una riduzione di una pensione completiva nella misura
di 1/3 senza alcun regime transitorio e nonostante il diritto alla rendita
completiva non fosse una semplice aspettativa ma un diritto acquisito.
Inoltre, nel
caso di specie non si può parlare di effetto sorpresa, ritenuto che le parti
hanno rettamente osservato che l’IPCT si trova in una situazione di grave
sottocopertura, ciò che impone in particolare un riequilibrio del rapporto
contributi-prestazioni. Peraltro, ciò è stato evidenziato dall’attrice
medesima, la quale ha fornito un elenco delle modifiche – peggiorative – che
negli anni hanno toccato gli assicurati al beneficio dell’art. 24 LIPCT
(replica, ad 9; 12, pag. 14 e segg.).
L’argomentazione
del TF secondo cui in ambito previdenziale si giustificano norme transitorie
con intervalli temporali tendenzialmente più lunghi era peraltro riferita
all’assicurato primario e alla difficoltà di limitare il pregiudizio dal
profilo previdenziale presentando regolare disdetta.
Il caso che
ci occupa è differente, giacché, come detto, oggetto della modifica avversata è
una prestazione accessoria in aspettativa a favore della coniuge superstite.
Nella DTF
133 V 279 (consid. 3.3. e seg.) l’Alta Corte ha del resto ammesso una riduzione
immediata del tasso di conversione del 20% senza alcuna disposizione
transitoria e con un solo mese intercorso tra la comunicazione e l’attuazione
della modifica regolamentare.
L’attrice ha
peraltro beneficiato del versamento dell’intera rendita di vecchiaia di __________
per tre mesi ex art. 39 cpv. 2bis Ripct.
A proposito
dell’asserito pluriennale affidamento sulle prestazioni assicurate, è
sufficiente rinviare integralmente a quanto esposto al consid. 2.3.2.1.
relativamente alle garanzie individuali vincolanti, la censura risultando
infondata per i motivi già illustrati.
2.9. In
conclusione, per i motivi esposti ai considerandi precedenti, la petizione del
12 maggio 2022 va respinta.
Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione
all’art. 29 cpv. 1 Lptca), alle parti non sono accollate tasse e spese
di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti