34.2022.22
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Interessi sull'avere presente al momento del matrimonio sino al divorzio (art. 22a cpv. 1 LFLP)
26 ottobre 2022Italiano10 min
34.2022.22
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2022.22
RG/sc
Lugano
26
ottobre 20222
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 23 giugno 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
Considerandi
2.
AT
2.
a
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di conguaglio della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 10 settembre 2013, passata in giudicato – per quanto
riguarda il divorzio (dispositivo 3) e la previdenza professionale (dispositivo
11) – il 21 ottobre 2013, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto il
matrimonio contratto tra AT 1 e CV 1 il 24 ottobre 1995. Al punto 11 del
dispositivo il Pretore ha statuito che “La previdenza professionale LPP
viene divisa a metà come per legge. Cresciuto in giudicato il divorzio e il
presente dispositivo l’incarto verrà trasmesso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Cantone Ticino per la quantificazione degli averi di previdenza
soggetti a divisione”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo
crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).
1.2
Il
23.
giugno 2022 la Pretura di __________ – osservando come “con
scritto 13 giugno 2022 AT 1 ha chiesto a questa Pretura di procedere con la
divisione della LPP secondo la legge. In effetti, per un errore di questa
Pretura alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio 10 settembre 2013
l’incarto non è stato inviato alla vostra autorità per questa incombenza.
Pertanto occorre porvi immediatamente rimedio e quindi le trasmetto in allegato
la sentenza di divorzio10 settembre 2013 dei signori AT 1 (__________1959) e CV
1.
(__________1960) per la quantificazione degli averi di vecchiaia soggetti a
divisione, e meglio come indicato al dispositivo n. 11 della sentenza” –
ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria
competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (cfr. I, II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-XVI), si dirà più diffusamente, per quanto
occorra, nel prosieguo.
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2
LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura
anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/ Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr.
art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3
Le disposizioni di cui agli artt. 122 e segg. CC,
5.
e 22 e segg. LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle
in vigore sino al 31 dicembre 2016 (ossia quelle precedenti la modifica del
Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della
previdenza professionale in caso di divorzio, in vigore dal 1. gennaio 2017. Il
divorzio (come pure la decisione sul conguaglio della previdenza professionale)
è infatti stato pronunciato il 10 settembre 2013 ed è cresciuto in giudicato il
21.
ottobre 2013.
Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC. Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio
e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante
il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice
del divorzio (la chiave di
ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il
giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V
46.
e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita
la controversia; sia i coniugi che
gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I
122, 233.46).
2.4
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece
nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del
25.
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una
divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il
matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e
segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone
l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente
l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei
confronti di un tale istituto.
2.5
2.5.1
Dalla documentazione in atti e dalle
dichiarazioni di parte risulta che alla data del matrimonio AT 1 deteneva un avere
previdenziale di fr. 33'325.55 presso la __________ (cfr. XV, VIII-1). Al
momento determinante per il riparto egli disponeva invece di una prestazione
d’uscita di fr. 330'847.70 presso la AT 2, dove tuttora (valuta 30 settembre
2022) dispone di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 877.635.25 (cfr.
XIII).
Per il che, considerati ex art. 22a
cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi maturati
sull’avere presente alla data del matrimonio (fr. 33'325.55) sino al momento
determinate per il riparto, ossia fr. 22'945.05 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal
Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per
il calcolo cfr. www.gerichte.ch) – l’avere soggetto a divisione accumulato da AT
1.
va cifrato in fr. 274'577.10 (330'847.70 – 33'325.55 – 22'945.05).
2.5.2
Dagli
atti di causa e dalle dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – non
risulta che CV 1 nel periodo qui determinante abbia accumulato averi
previdenziali suscettibili di essere considerati nella presente sede, non
avendo ella segnatamente mai conseguito redditi da attività lavorativa
dipendente soggetti a contribuzione LPP (cfr. estratto AVS sub XIV, cfr. anche IX).
2.5.3
Stante
quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore
(cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1
spetta un accredito di fr. 137'288.55
(274'577.10 : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, l’importo di
fr. 137'288.55 dovrà essere trasferito da
parte della AT 2 a favore di CV 1 su un conto da aprirsi presso la Fondazione __________
(artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1
LFLP e 60 cpv. 5 LPP). Dovranno altresì essere corrisposti
gli interessi compensativi – al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo a far tempo dal 21 ottobre 2013 e sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n.
138.
del 16 marzo 2015).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi
di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 274'577.10.
2.- È
fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, su un conto da aprirsi a
suo nome presso la Fondazione __________, l’importo di fr.
137'288.55 oltre interessi compensativi dal 21 ottobre 2013.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti