Lexipedia

Decisione

34.2022.22

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Interessi sull'avere presente al momento del matrimonio sino al divorzio (art. 22a cpv. 1 LFLP)

26 ottobre 2022Italiano10 min

34.2022.22

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

34.2022.22

RG/sc

Lugano

26

ottobre 20222

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 23 giugno 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

Considerandi

2.

AT

2.

a

CV 1

rappr. da: RA 1

in materia di conguaglio della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 10 settembre 2013, passata in giudicato – per quanto

riguarda il divorzio (dispositivo 3) e la previdenza professionale (dispositivo

11) – il 21 ottobre 2013, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto il

matrimonio contratto tra AT 1 e CV 1 il 24 ottobre 1995. Al punto 11 del

dispositivo il Pretore ha statuito che “La previdenza professionale LPP

viene divisa a metà come per legge. Cresciuto in giudicato il divorzio e il

presente dispositivo l’incarto verrà trasmesso al Tribunale cantonale delle

assicurazioni del Cantone Ticino per la quantificazione degli averi di previdenza

soggetti a divisione”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo

crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).

1.2

Il

23.

giugno 2022 la Pretura di __________ – osservando come “con

scritto 13 giugno 2022 AT 1 ha chiesto a questa Pretura di procedere con la

divisione della LPP secondo la legge. In effetti, per un errore di questa

Pretura alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio 10 settembre 2013

l’incarto non è stato inviato alla vostra autorità per questa incombenza.

Pertanto occorre porvi immediatamente rimedio e quindi le trasmetto in allegato

la sentenza di divorzio10 settembre 2013 dei signori AT 1 (__________1959) e CV

1.

(__________1960) per la quantificazione degli averi di vecchiaia soggetti a

divisione, e meglio come indicato al dispositivo n. 11 della sentenza” –

ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria

competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (cfr. I, II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,

rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative

prese di posizione delle parti (cfr. IV-XVI), si dirà più diffusamente, per quanto

occorra, nel prosieguo.

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2

LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura

anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,

La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/ Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr.

art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3

Le disposizioni di cui agli artt. 122 e segg. CC,

5.

e 22 e segg. LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle

in vigore sino al 31 dicembre 2016 (ossia quelle precedenti la modifica del

Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della

previdenza professionale in caso di divorzio, in vigore dal 1. gennaio 2017. Il

divorzio (come pure la decisione sul conguaglio della previdenza professionale)

è infatti stato pronunciato il 10 settembre 2013 ed è cresciuto in giudicato il

21.

ottobre 2013.

Giusta

l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli

artt. 280 e 281 CPC. Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da

dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio

e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti

al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e

all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno

aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti

effettuati durante il matrimonio non sono computati.

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante

il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice

del divorzio (la chiave di

ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il

giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V

46.

e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita

la controversia; sia i coniugi che

gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I

122, 233.46).

2.4

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece

nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)

che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del

25.

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una

divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il

matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e

segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone

l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente

l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei

confronti di un tale istituto.

2.5

2.5.1

Dalla documentazione in atti e dalle

dichiarazioni di parte risulta che alla data del matrimonio AT 1 deteneva un avere

previdenziale di fr. 33'325.55 presso la __________ (cfr. XV, VIII-1). Al

momento determinante per il riparto egli disponeva invece di una prestazione

d’uscita di fr. 330'847.70 presso la AT 2, dove tuttora (valuta 30 settembre

2022) dispone di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 877.635.25 (cfr.

XIII).

Per il che, considerati ex art. 22a

cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi maturati

sull’avere presente alla data del matrimonio (fr. 33'325.55) sino al momento

determinate per il riparto, ossia fr. 22'945.05 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal

Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per

il calcolo cfr. www.gerichte.ch) – l’avere soggetto a divisione accumulato da AT

1.

va cifrato in fr. 274'577.10 (330'847.70 – 33'325.55 – 22'945.05).

2.5.2

Dagli

atti di causa e dalle dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – non

risulta che CV 1 nel periodo qui determinante abbia accumulato averi

previdenziali suscettibili di essere considerati nella presente sede, non

avendo ella segnatamente mai conseguito redditi da attività lavorativa

dipendente soggetti a contribuzione LPP (cfr. estratto AVS sub XIV, cfr. anche IX).

2.5.3

Stante

quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore

(cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1

spetta un accredito di fr. 137'288.55

(274'577.10 : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto, l’importo di

fr. 137'288.55 dovrà essere trasferito da

parte della AT 2 a favore di CV 1 su un conto da aprirsi presso la Fondazione __________

(artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1

LFLP e 60 cpv. 5 LPP). Dovranno altresì essere corrisposti

gli interessi compensativi – al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo a far tempo dal 21 ottobre 2013 e sino al momento

dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n.

138.

del 16 marzo 2015).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi

di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 274'577.10.

2.- È

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, su un conto da aprirsi a

suo nome presso la Fondazione __________, l’importo di fr.

137'288.55 oltre interessi compensativi dal 21 ottobre 2013.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti