Lexipedia

Decisione

34.2022.23

Incompetenza materiale del TCA: il sequestro dell’integralità della rendita di vecchiaia da parte delle autorità d’oltralpe nonostante la CEF abbia accertato l’impignorabilità del minimo esistenziale è una questione prettamente civilistica. Nella misura in cui ricevibile, petizione respinta

24 novembre 2022Italiano17 min

informazioni sugli oggetti sottoposti a sequestro vi esponete ad un’azione di risarcimento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2022.23

jv/RG/gm

Lugano

24 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione dell’11 luglio 2022 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. AT 1,

classe 1950, è stato alle dipendenze della __________ ed era pertanto

assicurato per la previdenza professionale presso la CV 1 (di seguito:

Fondazione) fino al pensionamento avvenuto il 28 febbraio 2015. Egli ha

percepito prestazioni d’invalidità per diversi anni fino al pensionamento

mentre da tale momento beneficia della rendita di vecchiaia (cfr. doc. IV, p.ti

1. e 3., allegati 2, 4, 5 e 6).

1.2. Il 14

gennaio 2021 l’UE di __________ ha pignorato l’intera rendita di vecchiaia

dell’attore a favore della __________. Con sentenza del 28 giugno 2021 la CEF

ha respinto l’“istanza di revisione” della decisione dell’UE. Il TF ha

dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile presentato contro quest’ultima

decisione.

1.3. Con

decisione di revisione del pignoramento dei redditi del 2 agosto 2021 l’UE di __________

ha ordinato con effetto immediato alla CV 1 di trattenere la quota della

rendita spettante all’escusso eccedente i mensili fr. 884.95, avvertendo la

società che “gli importi pignorati possono solo ancora essere pagati

validamente all’Ufficio di esecuzione; essi devono essere versati all’Ufficio

[…] ogni mese” (doc. I, allegato A e doc. IV, allegato 3).

AT 1 ha

impugnato anche quest’ultima decisione e la CEF ha respinto il gravame,

confermando integralmente la decisione dell’UE (cfr. sentenza CEF 15.2021.89

del 19 ottobre 2021, cresciuta in giudicato, doc. I, allegato B).

1.4. Il 9

novembre 2021 l’attore ha inviato alla CV 1 uno scritto dal seguente tenore:

" […] Le faccio avere la decisione UE del 02.08.2021 alla

quale ha fatto seguito la decisione di conferma della CEF di cui al n.

15.2021.89 con la quale ha statuito il versamento a mio favore di frs 884.95 a

far data 01.04.2021 e così per un totale di frs 7'964.55 da versare sul mio

conto […].” (doc. I, allegato C)

Con

ulteriore scritto del 10 novembre 2021 l’attore ha comunicato alla CV 1 che “Finalmente

ho potuto chiarire la questione della mia rendita della CV 1 pari a frs.

23'115.60 annui con versamento trimestrale anticipato.

Poiché la

prossima scadenza è prevista in dicembre 2021 per il 1. trimestre 2022 Le

faccio memoria che essa è da versare interamente a me sul conto indicato con la

mia precedente comunicazione E-mail” (doc. I, allegato N).

1.5. Con

scritto dell’11 novembre 2021 la CV 1 ha comunicato all’attore che, senza

un’indicazione dell’UE in tal senso, “la rendita del 1.1.2002 non potrà

essere interamente versata a lei bensì potremo versarle CHF 2'654.85 al trimestre”

(doc. I, allegato N).

1.6. Con

scritto del 22 novembre 2021 l’UE di __________, sulla scorta della sentenza

CEF 15.2021.89, ha comunicato all’attore la rifusione di fr. 7'804.25 pari alle

quote di rendita non soggette a pignoramento da aprile a dicembre 2021,

decurtate di fr. 160.30 a titolo di fatture scoperte presso l’UE (884.95 x 9 –

160.30) (doc. I, allegato M), comunicando tale circostanza alla CV 1 (doc. IV,

allegato 5).

1.7. Con

scritto del 14 gennaio 2022 l’UE di __________ ha comunicato alla CV 1 quanto

segue:

" Il […] Tribunale distrettuale di __________ ci ha

incaricati di eseguire il sequestro pronunciato il 13 gennaio 2022 nei

confronti di AT 1 […] esteso a tutti gli averi previdenziali fino a concorrenza

del credito per il quale si chiede il sequestro, spese incluse.

Con la

consegna della presente notifica vi informiamo che i beni menzionati sopra

sono sequestrati per il credito sequestrativo di fr. 171'720.00 oltre alle

pretese accessorie, in particolare gli interessi di mora e le spese.

Con

riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza […] vi invitiamo a

-

presentarci e metterci a

disposizione immediatamente i beni patrimoniali indicati sopra o, qualora non foste in possesso degli

attivi sequestrati, consegnarci la documentazione necessaria ad essi afferente.

Qualora non vi fossero tali beni patrimoniali, vi preghiamo di comunicarcelo

immediatamente;

-

versare senza indugio i crediti,

se e nella misura in cui sono esigibili, al sottoscritto Ufficio esecuzioni o

dichiarare se non riconoscete i crediti, eventualmente per quale motivo li

contestate […]. I crediti

sequestrati possono essere validamente versati solo al sottoscritto ufficio

esecuzioni e, qualora venissero versati al debitore del sequestro, il

sottoscritto Ufficio esecuzioni potrà chiedere un ulteriore versamento a suo

favore;

-

comunicarci il domicilio,

rispettivamente il domicilio di recapito del debitore

- qualora i dati

indicati nel presente avviso di sequestro non coincidono con

quelli a voi

noti;

- se il domicilio

dovesse cambiare durante la presente procedura;

-

comunicarci senza indugio i

nomi e gli indirizzi di eventuali terzi toccati dal presente sequestro e

motivare per quale motivo esso li concerne, in modo da poter procedere ad

informarli conformemente all’art. 276 cpv. 2 LEF. […]

Vi

rendiamo attenti sul fatto che

-

ogni disposizione arbitraria su questi attivi in danno al creditore è proibita

sotto comminatoria penale (art. 169 e art. 172 CP);

-

Fatti

i pagamenti con effetto

liberatorio possono essere effettuati unicamente a favore del sottoscritto

Ufficio (art. 275 i.c.d. con l’art. 99 LEF);

-

non è possibile prevalersi

del segreto professionale […];

-

fino alla pubblicazione degli

attivi sottoposti a sequestro

tutti

i beni patrimoniali descritti sono inclusi in esso, ritenuto che solo in

seguito, sulla base di una nostra analisi potremo valutare in che misura il

sequestro andrà convalidato […];

-

in caso di rifiuto di fornire

informazioni sugli oggetti sottoposti a sequestro vi esponete ad un’azione di risarcimento

danni (art. 273 LEF), rischiando inoltre di perdere i vostri diritti

e crediti sul substrato del sequestro.

Ex art.

278 LEF contro il presente decreto di sequestro può essere presentata opposizione

scritta entro 10 giorni dall’esecuzione del sequestro, ossia da oggi.

L’opposizione non ha in alcun caso effetto sospensivo (art. 278 cpv. 4 LEF) […]”

(doc. IV, allegato 6).

1.8. Successivamente

ad un colloquio telefonico con il quale la CV 1 ha informato AT 1 sul fatto che

l’UE di __________ aveva sequestrato il suo avere previdenziale e, dunque,

bloccato i versamenti della rendita, con scritto del 5 aprile 2022 l’attore ha

nuovamente fatto richiesta di fr. 2'654.85 (fr. 884.95 x 3 mesi) sulla scorta

della sentenza CEF del 18 ottobre 2021, prospettando, in caso contrario, una “esecuzione

avendo a disposizione la predetta sentenza definitiva della Camera Esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza.” (doc. I,

allegati E, F e G).

Con scritto

dell’8 giugno 2022 l’attore ha nuovamente contattato la CV 1 per avere un

riscontro circa quanto sopra, nonostante gli fosse stata comunicata la

decisione di sequestro dell’UE di __________ (doc. IV, allegato 7).

1.9. Con

scritto del 10 giugno 2022 la CV 1 ha comunicato ad AT 1 che a seguito del

sequestro del 14 gennaio 2022 la rendita d’anzianità per il periodo dal 1.

aprile 2022 è stata versata all’UE di __________ e che la decisione dell’UE di __________

circa il minimo vitale non ha alcuna influenza sul sequestro, pregandolo di

contattare direttamente l’UE di __________ (doc. IV, allegato 8).

1.10. Con

istanza del 26 aprile 2022 AT 1 ha convenuto la CV 1 presso la Giudicatura di

Pace __________, chiedendo alla società di “versare immediatamente […] la

somma di frs. 2'654.85 relativa alla rendita del 2. trimestre 2022”. Il

Giudice di Pace adito ha citato le parti all’udienza di conciliazione per il 6

luglio 202 (doc. IV, allegato 9).

Con scritto

del 4 luglio 2022 la convenuta ha sollevato l’eccezione di competenza,

osservando che in concreto l’istante avrebbe dovuto adire il Tribunale delle

assicurazioni del Cantone di __________ (sede della Fondazione),

rispettivamente il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino

(sede della __________), conformemente all’art. 73 cpv. 3 LPP. Per il resto, la

CV 1 ha riproposto quanto già comunicato ad AT 1, informando il Giudice adito

che non avrebbe partecipato all’udienza di conciliazione (doc. IV, allegato 10).

1.11. Con

petizione dell’11 luglio 2022 l’attore ha adito il TCA, convenendo in causa la CV

1 e postulando che “La CV 1 è obbligata a versare ad AT 1 la somma di frs.

2'654.85 trimestrali a far data 01.01.2022” (doc. I).

1.12. Nella

risposta di causa (doc. IV) la CV 1 ha innanzitutto osservato come l’attore

avrebbe dovuto citare in giudizio la Fondazione e non la società, rilevando che

“Ciononostante, in qualità di società gerente della Fondazione […],

accettiamo l’ordinanza come indirizzata alla Fondazione […],

chiedendo

formalmente la modifica della designazione della convenuta” e producendo l’estratto

RC informatizzato della Fondazione dal quale si desume il potere di firma

collettiva a due delle firmatarie della risposta (p.to 1. e seg.).

Nel merito,

la Fondazione ha sostanzialmente riproposto quanto illustrato al Giudice di

pace, postulando la reiezione del gravame (p.ti 3.-8.).

1.13. Con

telefonata dell’8 novembre 2022 l’UE di __________ ha comunicato al TCA che il

creditore del sequestro è la __________.

Con

scritto del 16 novembre 2022 (doc. VI) l’UE di __________ ha comunicato al TCA

che l’attore non ha fatto opposizione al decreto di sequestro, ragione per cui la

creditrice sequestrante lo ha precettato il 22 gennaio 2022 e, non avendo

sollevato opposizione, ha chiesto la continuazione dell’esecuzione il 31 marzo

2022.

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2.

2.2.1. Giusta

l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1. gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Per

quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data

nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni

specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.

Considerandi

Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP

le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di

libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai

contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono

aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nel-la previdenza

professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo

di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2.; DTF 122 V 323 consid. 2b e

riferimenti ivi citati).

2.2.2

La

presente vertenza oppone AT 1, quale avente diritto da ultimo attivo

professionalmente presso la __________ di __________, alla Fondazione quale istituto

di previdenza professionale ai sensi della LPP (cfr. supra consid. 1.1. e

1.12.). Pertanto, l’ambito di competenza personale e territoriale è in concreto

dato.

Come detto,

i contenziosi che non trovano il proprio fondamento giuridico nella previdenza

professionale non rientrano nell’ambito d’applicazione dell’art. 73 LPP,

neppure se manifestano effetti sulla previdenza professionale (DTF 130 V 103

consid. 1.1., 128 II 386 consid. 2.1.1. e 122 III 57 consid. 2a). Se la

vertenza è più affine al diritto civile, essa dev’essere giudicata dai

tribunali civili (Hürzeler/Bättig-Lischer, BSK Berufliche Vorsorge, n. 17 ad

art. 73 LPP). Decisive per demarcare la competenza materiale sono le domande di

causa e le fattispecie apportate a supporto di esse. Il fondamento della

domanda di causa (Klagefundament) configura un criterio determinante per

delimitare la natura della vertenza (STF 9C_817/2018 del 24 giugno 2019 consid.

3.1.; DTF 141 V 170 consid. 3.). Qualora vi siano questioni civilistiche

potenzialmente di rilevanza per una vertenza in materia di previdenza

professionale, come ad esempio l’esistenza di un valido contratto di lavoro,

esse possono essere preliminarmente esaminate dal giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 119 II 398 consid. 2b e DTF 128 V 254 consid. 3.).

Nel

caso in disamina si rileva innanzitutto che le parti sono in sé concordi sul

diritto alla rendita di vecchiaia dell’attore (pensionato nel 2015),

sull’ammontare annuale di tale rendita (fr. 23'137.30), sul fatto che il

versamento debba avvenire trimestralmente (gennaio, aprile, luglio e ottobre)

(cfr. doc. I, p.ti 3.-7. e doc. IV, p.to 5. e allegato 11).

Le parti divergono

quo all’effettivo versamento: l’attore si prevale della sentenza CEF 15.2021.89

del 19 ottobre 2021 (consid. 6.) con la quale l’Autorità ha confermato il

minimo esistenziale che la Fondazione deve versargli, ossia mensili fr. 884.95 e

sulla base di tale pronunzia egli postula il versamento trimestrale per

complessivi fr. 2’654.85; la Fondazione, da parte sua, ritiene invece che la

decisione di sequestro pronunziata ed eseguita dalle autorità zurighesi (cfr.

supra consid. 1.7.) – successivamente alla sentenza della CEF – osti al versamento

di qualsiasi quota della rendita di vecchiaia direttamente all’attore. A mente

sua, la procedura avviata dalla creditrice del sequestro (cfr. supra consid.

1.13.) a Zurigo – foro del sequestro ex art. 272 cpv. 1 LEF, in quanto sede

della Fondazione presso cui giacciono i beni oggetto di sequestro (leggasi: avere

previdenziale dell’attore) (cfr. doc. IV, allegato 1; cfr. anche Stoffel, BSK-SchKG,

n. 44 e segg. ad art. 272 LEF con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) – configura

una vertenza a sé stante, indipendentemente da quanto deciso in precedenza

dalla CEF. Inoltre, il giudice del sequestro le ha esplicitamente vietato di

versare la rendita di vecchiaia direttamente al debitore del sequestro,

ordinandole di versarla all’UE di __________.

La vertenza

è dunque circoscritta al (mancato) versamento della quota di rendita di

vecchiaia (quale minimo esistenziale dell’attore) che è stata sottoposta –

unitamente al resto della rendita – a sequestro ex art. 271 e segg. LEF.

2.2.3

Ci si

potrebbe pertanto chiedere se la vertenza che ci occupa sia di natura

previdenziale. Tale questione può tuttavia rimanere aperta, ritenuto che anche

se – per ipotesi di lavoro – il TCA fosse competente a conoscere il merito

della lite, per i motivi di cui si dirà in appresso non si potrebbe condannare

la Fondazione a versare ad AT 1 alcunché a titolo di rendita.

Nella

concreta evenienza il Tribunale Distrettuale di __________, decidendo a giudice

unico ed in procedura sommaria (cfr. doc. IV, allegato 6 in initio e art. 251

lett. a CPC), ha emanato il 13 gennaio 2022 la decisione di sequestro di tutta

la rendita di vecchiaia di AT 1 fino a concorrenza del credito. L’attore era

venuto a conoscenza di tale decisione al più tardi il 5 aprile 2022 (doc. I,

allegato E) e, nonostante fosse stato reso esplicitamente edotto sui rimedi di

diritto (doc. IV, allegato 6, p. 3), non ha fatto opposizione (Einsprache)

al sequestro, unico modo per indurre il giudice del sequetro a modificare il

decreto (cfr. art. 278 cpv. 1 e 3 LEF). Come comunicato dall’UE di __________

(cfr. supra consid. 1.13.), la creditrice sequestrante ha proceduto alla

convalida del sequestro tramite esecuzione, precettando l’attore il 22 gennaio

2022.

e, vista la mancata opposizione (Rechtsvorschlag), chiedendo la

continuazione dell’esecuzione il 31 marzo 2022.

Vi è dunque

una procedura esecutiva – a cui l’attore non si è mai opposto – in fase

avanzata in relazione alla quale lo scrivente TCA, quale autorità giudiziaria

ex art. 73 LPP, non alcuna competenza decisionale e nella quale non può di

conseguenza in alcun modo intervenire.

Inoltre, pur

convenendo con l’attore che con pronunzia del 19 ottobre 2021 la CEF ha

accertato il minimo esistenziale (cfr. supra consid. 1.3.) e che, avendo le

autorità zurighesi sequestrato l’integralità della rendita, queste ultime sono

verosimilmente incorse in una violazione del diritto (artt. 275 e 93 cpv. 1 in

fine LEF; STF 5A_649/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2. con riferimenti;

Bollettino n. 128 del 2 luglio 2012 edito dall’UFAS, n. 842 e segg.;

Schlegel/Zopfi, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs

SchKG, 2017, n. 3 ad art. 99 LEF con rinvii giurisprudenziali e dottrinali),

questo Giudice non può escludere che tra la pronunzia della CEF ed il decreto

di sequestro la situazione economica si sia eventualmente modificata. Tale

accertamento incombe tuttavia all’UE di __________. A tal proposito, convalidato

il sequestro, il prossimo passo da parte dell’UE di __________ sarà quello di

allestire il verbale di pignoramento ed è in tale frangente che l’attore potrà

(nuovamente) se del caso far valere l’impignorabilità del minimo esistenziale

accertato (cfr. artt. 93 e 112 LEF; cfr. anche Kostkiewicz, SchKG Kommentar,

2020, n. 2 e segg. ad art. 112 LEF e DTF 127 III 572 consid. 3b e seg.).

Oltre a ciò,

vi è un ulteriore motivo concreto per il quale il TCA non può ordinare alla

Fondazione di versare ad AT 1 alcunché a titolo di rendita: infatti, nella decisione

del 13 gennaio 2022 cresciuta in giudicato il giudice di __________ ha ordinato

alla convenuta – prospettando in caso di disubbidienza l’avvio di un

procedimento penale e civile – di versare (con effetto liberatorio) la rendita

di vecchiaia esclusivamente all’UE di __________ fino a concorrenza del credito

(cfr. doc. IV, allegato 6, cfr. anche Sievi, BSK-SchKG, n. 10 ad art. 99 LEF;

Kostkiewicz, op. cit., n. 6 e segg. ad art. 99 LEF con riferimenti giurisprudenziali).

2.3

Visto

quanto precede, nella misura in cui è ricevibile la petizione nei confronti

della Fondazione va respinta.

2.4

La

procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).

Alla

parte convenuta, peraltro non patrocinata, seppur vincente in causa non vengono

assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna

indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli

organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di

previdenza (DTF 126 V 149 consid. 1., DTF 118 V 169 consid. 7.).

All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica

eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito

con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame

– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego

di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati

ottenuti (DTF 128 V 133, 323, DTF 127 V 207, DTF 126 V 150, DTF 110 V 135; AHI

Praxis 2000, p. 337; RCC 1984 p. 278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui ricevibile, la petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti