34.2022.23
Incompetenza materiale del TCA: il sequestro dell’integralità della rendita di vecchiaia da parte delle autorità d’oltralpe nonostante la CEF abbia accertato l’impignorabilità del minimo esistenziale è una questione prettamente civilistica. Nella misura in cui ricevibile, petizione respinta
24 novembre 2022Italiano17 min
informazioni sugli oggetti sottoposti a sequestro vi esponete ad un’azione di risarcimento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2022.23
jv/RG/gm
Lugano
24 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione dell’11 luglio 2022 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT 1,
classe 1950, è stato alle dipendenze della __________ ed era pertanto
assicurato per la previdenza professionale presso la CV 1 (di seguito:
Fondazione) fino al pensionamento avvenuto il 28 febbraio 2015. Egli ha
percepito prestazioni d’invalidità per diversi anni fino al pensionamento
mentre da tale momento beneficia della rendita di vecchiaia (cfr. doc. IV, p.ti
1. e 3., allegati 2, 4, 5 e 6).
1.2. Il 14
gennaio 2021 l’UE di __________ ha pignorato l’intera rendita di vecchiaia
dell’attore a favore della __________. Con sentenza del 28 giugno 2021 la CEF
ha respinto l’“istanza di revisione” della decisione dell’UE. Il TF ha
dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile presentato contro quest’ultima
decisione.
1.3. Con
decisione di revisione del pignoramento dei redditi del 2 agosto 2021 l’UE di __________
ha ordinato con effetto immediato alla CV 1 di trattenere la quota della
rendita spettante all’escusso eccedente i mensili fr. 884.95, avvertendo la
società che “gli importi pignorati possono solo ancora essere pagati
validamente all’Ufficio di esecuzione; essi devono essere versati all’Ufficio
[…] ogni mese” (doc. I, allegato A e doc. IV, allegato 3).
AT 1 ha
impugnato anche quest’ultima decisione e la CEF ha respinto il gravame,
confermando integralmente la decisione dell’UE (cfr. sentenza CEF 15.2021.89
del 19 ottobre 2021, cresciuta in giudicato, doc. I, allegato B).
1.4. Il 9
novembre 2021 l’attore ha inviato alla CV 1 uno scritto dal seguente tenore:
" […] Le faccio avere la decisione UE del 02.08.2021 alla
quale ha fatto seguito la decisione di conferma della CEF di cui al n.
15.2021.89 con la quale ha statuito il versamento a mio favore di frs 884.95 a
far data 01.04.2021 e così per un totale di frs 7'964.55 da versare sul mio
conto […].” (doc. I, allegato C)
Con
ulteriore scritto del 10 novembre 2021 l’attore ha comunicato alla CV 1 che “Finalmente
ho potuto chiarire la questione della mia rendita della CV 1 pari a frs.
23'115.60 annui con versamento trimestrale anticipato.
Poiché la
prossima scadenza è prevista in dicembre 2021 per il 1. trimestre 2022 Le
faccio memoria che essa è da versare interamente a me sul conto indicato con la
mia precedente comunicazione E-mail” (doc. I, allegato N).
1.5. Con
scritto dell’11 novembre 2021 la CV 1 ha comunicato all’attore che, senza
un’indicazione dell’UE in tal senso, “la rendita del 1.1.2002 non potrà
essere interamente versata a lei bensì potremo versarle CHF 2'654.85 al trimestre”
(doc. I, allegato N).
1.6. Con
scritto del 22 novembre 2021 l’UE di __________, sulla scorta della sentenza
CEF 15.2021.89, ha comunicato all’attore la rifusione di fr. 7'804.25 pari alle
quote di rendita non soggette a pignoramento da aprile a dicembre 2021,
decurtate di fr. 160.30 a titolo di fatture scoperte presso l’UE (884.95 x 9 –
160.30) (doc. I, allegato M), comunicando tale circostanza alla CV 1 (doc. IV,
allegato 5).
1.7. Con
scritto del 14 gennaio 2022 l’UE di __________ ha comunicato alla CV 1 quanto
segue:
" Il […] Tribunale distrettuale di __________ ci ha
incaricati di eseguire il sequestro pronunciato il 13 gennaio 2022 nei
confronti di AT 1 […] esteso a tutti gli averi previdenziali fino a concorrenza
del credito per il quale si chiede il sequestro, spese incluse.
Con la
consegna della presente notifica vi informiamo che i beni menzionati sopra
sono sequestrati per il credito sequestrativo di fr. 171'720.00 oltre alle
pretese accessorie, in particolare gli interessi di mora e le spese.
Con
riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza […] vi invitiamo a
-
presentarci e metterci a
disposizione immediatamente i beni patrimoniali indicati sopra o, qualora non foste in possesso degli
attivi sequestrati, consegnarci la documentazione necessaria ad essi afferente.
Qualora non vi fossero tali beni patrimoniali, vi preghiamo di comunicarcelo
immediatamente;
-
versare senza indugio i crediti,
se e nella misura in cui sono esigibili, al sottoscritto Ufficio esecuzioni o
dichiarare se non riconoscete i crediti, eventualmente per quale motivo li
contestate […]. I crediti
sequestrati possono essere validamente versati solo al sottoscritto ufficio
esecuzioni e, qualora venissero versati al debitore del sequestro, il
sottoscritto Ufficio esecuzioni potrà chiedere un ulteriore versamento a suo
favore;
-
comunicarci il domicilio,
rispettivamente il domicilio di recapito del debitore
- qualora i dati
indicati nel presente avviso di sequestro non coincidono con
quelli a voi
noti;
- se il domicilio
dovesse cambiare durante la presente procedura;
-
comunicarci senza indugio i
nomi e gli indirizzi di eventuali terzi toccati dal presente sequestro e
motivare per quale motivo esso li concerne, in modo da poter procedere ad
informarli conformemente all’art. 276 cpv. 2 LEF. […]
Vi
rendiamo attenti sul fatto che
-
ogni disposizione arbitraria su questi attivi in danno al creditore è proibita
sotto comminatoria penale (art. 169 e art. 172 CP);
-
Fatti
i pagamenti con effetto
liberatorio possono essere effettuati unicamente a favore del sottoscritto
Ufficio (art. 275 i.c.d. con l’art. 99 LEF);
-
non è possibile prevalersi
del segreto professionale […];
-
fino alla pubblicazione degli
attivi sottoposti a sequestro
tutti
i beni patrimoniali descritti sono inclusi in esso, ritenuto che solo in
seguito, sulla base di una nostra analisi potremo valutare in che misura il
sequestro andrà convalidato […];
-
in caso di rifiuto di fornire
informazioni sugli oggetti sottoposti a sequestro vi esponete ad un’azione di risarcimento
danni (art. 273 LEF), rischiando inoltre di perdere i vostri diritti
e crediti sul substrato del sequestro.
Ex art.
278 LEF contro il presente decreto di sequestro può essere presentata opposizione
scritta entro 10 giorni dall’esecuzione del sequestro, ossia da oggi.
L’opposizione non ha in alcun caso effetto sospensivo (art. 278 cpv. 4 LEF) […]”
(doc. IV, allegato 6).
1.8. Successivamente
ad un colloquio telefonico con il quale la CV 1 ha informato AT 1 sul fatto che
l’UE di __________ aveva sequestrato il suo avere previdenziale e, dunque,
bloccato i versamenti della rendita, con scritto del 5 aprile 2022 l’attore ha
nuovamente fatto richiesta di fr. 2'654.85 (fr. 884.95 x 3 mesi) sulla scorta
della sentenza CEF del 18 ottobre 2021, prospettando, in caso contrario, una “esecuzione
avendo a disposizione la predetta sentenza definitiva della Camera Esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza.” (doc. I,
allegati E, F e G).
Con scritto
dell’8 giugno 2022 l’attore ha nuovamente contattato la CV 1 per avere un
riscontro circa quanto sopra, nonostante gli fosse stata comunicata la
decisione di sequestro dell’UE di __________ (doc. IV, allegato 7).
1.9. Con
scritto del 10 giugno 2022 la CV 1 ha comunicato ad AT 1 che a seguito del
sequestro del 14 gennaio 2022 la rendita d’anzianità per il periodo dal 1.
aprile 2022 è stata versata all’UE di __________ e che la decisione dell’UE di __________
circa il minimo vitale non ha alcuna influenza sul sequestro, pregandolo di
contattare direttamente l’UE di __________ (doc. IV, allegato 8).
1.10. Con
istanza del 26 aprile 2022 AT 1 ha convenuto la CV 1 presso la Giudicatura di
Pace __________, chiedendo alla società di “versare immediatamente […] la
somma di frs. 2'654.85 relativa alla rendita del 2. trimestre 2022”. Il
Giudice di Pace adito ha citato le parti all’udienza di conciliazione per il 6
luglio 202 (doc. IV, allegato 9).
Con scritto
del 4 luglio 2022 la convenuta ha sollevato l’eccezione di competenza,
osservando che in concreto l’istante avrebbe dovuto adire il Tribunale delle
assicurazioni del Cantone di __________ (sede della Fondazione),
rispettivamente il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino
(sede della __________), conformemente all’art. 73 cpv. 3 LPP. Per il resto, la
CV 1 ha riproposto quanto già comunicato ad AT 1, informando il Giudice adito
che non avrebbe partecipato all’udienza di conciliazione (doc. IV, allegato 10).
1.11. Con
petizione dell’11 luglio 2022 l’attore ha adito il TCA, convenendo in causa la CV
1 e postulando che “La CV 1 è obbligata a versare ad AT 1 la somma di frs.
2'654.85 trimestrali a far data 01.01.2022” (doc. I).
1.12. Nella
risposta di causa (doc. IV) la CV 1 ha innanzitutto osservato come l’attore
avrebbe dovuto citare in giudizio la Fondazione e non la società, rilevando che
“Ciononostante, in qualità di società gerente della Fondazione […],
accettiamo l’ordinanza come indirizzata alla Fondazione […],
chiedendo
formalmente la modifica della designazione della convenuta” e producendo l’estratto
RC informatizzato della Fondazione dal quale si desume il potere di firma
collettiva a due delle firmatarie della risposta (p.to 1. e seg.).
Nel merito,
la Fondazione ha sostanzialmente riproposto quanto illustrato al Giudice di
pace, postulando la reiezione del gravame (p.ti 3.-8.).
1.13. Con
telefonata dell’8 novembre 2022 l’UE di __________ ha comunicato al TCA che il
creditore del sequestro è la __________.
Con
scritto del 16 novembre 2022 (doc. VI) l’UE di __________ ha comunicato al TCA
che l’attore non ha fatto opposizione al decreto di sequestro, ragione per cui la
creditrice sequestrante lo ha precettato il 22 gennaio 2022 e, non avendo
sollevato opposizione, ha chiesto la continuazione dell’esecuzione il 31 marzo
2022.
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2.
2.2.1. Giusta
l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1. gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni
specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.
Considerandi
Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP
le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai
contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono
aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nel-la previdenza
professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo
di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2.; DTF 122 V 323 consid. 2b e
riferimenti ivi citati).
2.2.2
La
presente vertenza oppone AT 1, quale avente diritto da ultimo attivo
professionalmente presso la __________ di __________, alla Fondazione quale istituto
di previdenza professionale ai sensi della LPP (cfr. supra consid. 1.1. e
1.12.). Pertanto, l’ambito di competenza personale e territoriale è in concreto
dato.
Come detto,
i contenziosi che non trovano il proprio fondamento giuridico nella previdenza
professionale non rientrano nell’ambito d’applicazione dell’art. 73 LPP,
neppure se manifestano effetti sulla previdenza professionale (DTF 130 V 103
consid. 1.1., 128 II 386 consid. 2.1.1. e 122 III 57 consid. 2a). Se la
vertenza è più affine al diritto civile, essa dev’essere giudicata dai
tribunali civili (Hürzeler/Bättig-Lischer, BSK Berufliche Vorsorge, n. 17 ad
art. 73 LPP). Decisive per demarcare la competenza materiale sono le domande di
causa e le fattispecie apportate a supporto di esse. Il fondamento della
domanda di causa (Klagefundament) configura un criterio determinante per
delimitare la natura della vertenza (STF 9C_817/2018 del 24 giugno 2019 consid.
3.1.; DTF 141 V 170 consid. 3.). Qualora vi siano questioni civilistiche
potenzialmente di rilevanza per una vertenza in materia di previdenza
professionale, come ad esempio l’esistenza di un valido contratto di lavoro,
esse possono essere preliminarmente esaminate dal giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 119 II 398 consid. 2b e DTF 128 V 254 consid. 3.).
Nel
caso in disamina si rileva innanzitutto che le parti sono in sé concordi sul
diritto alla rendita di vecchiaia dell’attore (pensionato nel 2015),
sull’ammontare annuale di tale rendita (fr. 23'137.30), sul fatto che il
versamento debba avvenire trimestralmente (gennaio, aprile, luglio e ottobre)
(cfr. doc. I, p.ti 3.-7. e doc. IV, p.to 5. e allegato 11).
Le parti divergono
quo all’effettivo versamento: l’attore si prevale della sentenza CEF 15.2021.89
del 19 ottobre 2021 (consid. 6.) con la quale l’Autorità ha confermato il
minimo esistenziale che la Fondazione deve versargli, ossia mensili fr. 884.95 e
sulla base di tale pronunzia egli postula il versamento trimestrale per
complessivi fr. 2’654.85; la Fondazione, da parte sua, ritiene invece che la
decisione di sequestro pronunziata ed eseguita dalle autorità zurighesi (cfr.
supra consid. 1.7.) – successivamente alla sentenza della CEF – osti al versamento
di qualsiasi quota della rendita di vecchiaia direttamente all’attore. A mente
sua, la procedura avviata dalla creditrice del sequestro (cfr. supra consid.
1.13.) a Zurigo – foro del sequestro ex art. 272 cpv. 1 LEF, in quanto sede
della Fondazione presso cui giacciono i beni oggetto di sequestro (leggasi: avere
previdenziale dell’attore) (cfr. doc. IV, allegato 1; cfr. anche Stoffel, BSK-SchKG,
n. 44 e segg. ad art. 272 LEF con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) – configura
una vertenza a sé stante, indipendentemente da quanto deciso in precedenza
dalla CEF. Inoltre, il giudice del sequestro le ha esplicitamente vietato di
versare la rendita di vecchiaia direttamente al debitore del sequestro,
ordinandole di versarla all’UE di __________.
La vertenza
è dunque circoscritta al (mancato) versamento della quota di rendita di
vecchiaia (quale minimo esistenziale dell’attore) che è stata sottoposta –
unitamente al resto della rendita – a sequestro ex art. 271 e segg. LEF.
2.2.3
Ci si
potrebbe pertanto chiedere se la vertenza che ci occupa sia di natura
previdenziale. Tale questione può tuttavia rimanere aperta, ritenuto che anche
se – per ipotesi di lavoro – il TCA fosse competente a conoscere il merito
della lite, per i motivi di cui si dirà in appresso non si potrebbe condannare
la Fondazione a versare ad AT 1 alcunché a titolo di rendita.
Nella
concreta evenienza il Tribunale Distrettuale di __________, decidendo a giudice
unico ed in procedura sommaria (cfr. doc. IV, allegato 6 in initio e art. 251
lett. a CPC), ha emanato il 13 gennaio 2022 la decisione di sequestro di tutta
la rendita di vecchiaia di AT 1 fino a concorrenza del credito. L’attore era
venuto a conoscenza di tale decisione al più tardi il 5 aprile 2022 (doc. I,
allegato E) e, nonostante fosse stato reso esplicitamente edotto sui rimedi di
diritto (doc. IV, allegato 6, p. 3), non ha fatto opposizione (Einsprache)
al sequestro, unico modo per indurre il giudice del sequetro a modificare il
decreto (cfr. art. 278 cpv. 1 e 3 LEF). Come comunicato dall’UE di __________
(cfr. supra consid. 1.13.), la creditrice sequestrante ha proceduto alla
convalida del sequestro tramite esecuzione, precettando l’attore il 22 gennaio
2022.
e, vista la mancata opposizione (Rechtsvorschlag), chiedendo la
continuazione dell’esecuzione il 31 marzo 2022.
Vi è dunque
una procedura esecutiva – a cui l’attore non si è mai opposto – in fase
avanzata in relazione alla quale lo scrivente TCA, quale autorità giudiziaria
ex art. 73 LPP, non alcuna competenza decisionale e nella quale non può di
conseguenza in alcun modo intervenire.
Inoltre, pur
convenendo con l’attore che con pronunzia del 19 ottobre 2021 la CEF ha
accertato il minimo esistenziale (cfr. supra consid. 1.3.) e che, avendo le
autorità zurighesi sequestrato l’integralità della rendita, queste ultime sono
verosimilmente incorse in una violazione del diritto (artt. 275 e 93 cpv. 1 in
fine LEF; STF 5A_649/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2. con riferimenti;
Bollettino n. 128 del 2 luglio 2012 edito dall’UFAS, n. 842 e segg.;
Schlegel/Zopfi, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
SchKG, 2017, n. 3 ad art. 99 LEF con rinvii giurisprudenziali e dottrinali),
questo Giudice non può escludere che tra la pronunzia della CEF ed il decreto
di sequestro la situazione economica si sia eventualmente modificata. Tale
accertamento incombe tuttavia all’UE di __________. A tal proposito, convalidato
il sequestro, il prossimo passo da parte dell’UE di __________ sarà quello di
allestire il verbale di pignoramento ed è in tale frangente che l’attore potrà
(nuovamente) se del caso far valere l’impignorabilità del minimo esistenziale
accertato (cfr. artt. 93 e 112 LEF; cfr. anche Kostkiewicz, SchKG Kommentar,
2020, n. 2 e segg. ad art. 112 LEF e DTF 127 III 572 consid. 3b e seg.).
Oltre a ciò,
vi è un ulteriore motivo concreto per il quale il TCA non può ordinare alla
Fondazione di versare ad AT 1 alcunché a titolo di rendita: infatti, nella decisione
del 13 gennaio 2022 cresciuta in giudicato il giudice di __________ ha ordinato
alla convenuta – prospettando in caso di disubbidienza l’avvio di un
procedimento penale e civile – di versare (con effetto liberatorio) la rendita
di vecchiaia esclusivamente all’UE di __________ fino a concorrenza del credito
(cfr. doc. IV, allegato 6, cfr. anche Sievi, BSK-SchKG, n. 10 ad art. 99 LEF;
Kostkiewicz, op. cit., n. 6 e segg. ad art. 99 LEF con riferimenti giurisprudenziali).
2.3
Visto
quanto precede, nella misura in cui è ricevibile la petizione nei confronti
della Fondazione va respinta.
2.4
La
procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).
Alla
parte convenuta, peraltro non patrocinata, seppur vincente in causa non vengono
assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna
indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli
organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di
previdenza (DTF 126 V 149 consid. 1., DTF 118 V 169 consid. 7.).
All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica
eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito
con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame
– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego
di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati
ottenuti (DTF 128 V 133, 323, DTF 127 V 207, DTF 126 V 150, DTF 110 V 135; AHI
Praxis 2000, p. 337; RCC 1984 p. 278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui ricevibile, la petizione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti