34.2022.24
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Impossibilità di procedere alla divisione
7 settembre 2022Italiano7 min
procedere al conguaglio degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2022.24
rg/sc
Lugano
7 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 30/31 agosto 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
CV 1
rappr. da: RA 2
conguaglio della previdenza professionale a causa di
divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per
sentenza 15 giugno 2022, statuendo nella causa promossa il 30 settembre 2021 da
AT 1, il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio
il matrimonio tra quest’ultima e CV 1 celebrato il 17 agosto 1993. Al punto 5
del dispositivo il Pretore aggiunto ha deciso che “Vista l’impossibilità di
procedere al conguaglio degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio
le parti chiedono di applicare l’art. 126e CC riservato l’applicazione di una
delle eccezioni previste dall’art. 124 b CC”.
1.2
Il 30/31 agosto 2022 il Pretore aggiunto ha rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis cfr. STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio.
2.3 L’esecuzione
della divisione secondo gli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP delle
prestazioni d’uscita da parte del giudice della previdenza (art. 73 LPP) del
luogo del divorzio (25a cpv. 1 LFLP; in casu lo scrivente Tribunale
cantonale delle assicurazioni) presuppone una decisione del giudice del
divorzio che – stante l’impossibilità di
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale
conformemente agli articoli 280 o 281 CPC – fissi la chiave di
ripartizione degli averi previdenziali, ritenuto che questa chiave è vincolante
per il giudice della previdenza di cui agli artt. 73 LPP e 25a cpv. 1 LFLP il
cui compito, dal profilo materiale, è limitato all’esecuzione di quanto stabilito
dal giudice civile (DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46; BK, Berufliche
Vorsorge, ad art. 281 ZPO, n. 10-11; cfr. art. 281 cpv. 2 CPC, art. 25a cpv. 1
prima frase LFLP).
Una
divisione ex art. 25a LFLP implica inoltre l’acquisizione durante il matrimonio
di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 e segg. CC e
Considerandi
degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad
un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un
diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale
istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli
istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio;
cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art.
122/141-142, n. 3;
Baumann/Lauterburg, in Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n.
6ss).
2.4
Nella
fattispecie in esame il giudice del divorzio, come accennato, ha omologato
l’accordo nel quale le parti, ritenuta l’asserita impossibilità di procedere al
conguaglio, hanno chiesto di applicare l’art. 126e CC e riservata
l’applicazione dell’art. 124b CC.
Premesso
che l’art. 126e CC richiamato dalle parti nell’omologata [sic!] pattuizione non
esiste e che non può in realtà che trattarsi dell’art. 124e CC (conguaglio
impossibile), quanto disposto dal Pretore aggiunto non è attuabile nella
presente sede.
2.4.1
Per
quanto concerne l’art. 124b CC (eccezioni alla divisione a metà), non risulta
essere stata decisa dal Pretore la chiave di ripartizione (non paritaria)
secondo cui i presunti averi previdenziali dovrebbero essere divisi, ritenuto
che la decisione circa una diversa chiave di riparto e quindi quella
a sapere se siano dati i presupposti dell’art. 124b CC – se vi siano cioè motivi
giustificanti una deroga al principio della divisione per metà rispettivamente
la rinuncia (da parte dei coniugi) o il rifiuto (da parte del giudice) della
divisione – è di esclusiva competenza del giudice del divorzio (Geiser, BSK ZGB I, Art. 124b n. 35; Pichonnaz, Commentaire Romand, Code civil I, art.
123.
n. 30; Stauffer/Baud, BSK Berufliche Vorsorge, Art. 124b ZGB n. 5) e sfugge
quindi all’esame della scrivente Corte.
2.4.2
Quo all’applicazione dell’art. 124e CC (cfr.
art. 124 vCC in vigore fino al 31 dicembre 2016), secondo cui se il conguaglio dei fondi della
previdenza professionale è impossibile (per esempio in
caso di pretese di previdenza all’estero o di averi usciti dal circuito
previdenziale a seguito di versamento in contanti), il coniuge debitore deve al coniuge creditore
un’indennità adeguata sotto forma di li-quidazione in capitale o di rendita, la
relativa decisione è an-ch’essa di esclusiva competenza del giudice del
divorzio (STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 5.2; DTF 133 V 205
consid. 5.3; cfr. anche Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim
Vorsorgeausgleich, in ZBJV 2017, pp. 19-20) e non compete allo
scrivente Tribunale in applicazione degli art. 25a LFLP e 73 LPP (DTF 127 III 437 consid. 2b con riferimenti; JdT 2002 p. 350;
Zünd, Schriftliche Zustimmung
zur Barauszahlung der Austrittleistung an Verheiratete und die Folgen bei
gefälschter oder fehlender Unterschrift, in AJP 2002, pp. 662ss, 664; Schneider/ Bruchez, in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel, in AJP 1999, p. 1622; Grütter/Summermatter, in FamPra 2002, pp.
641ss, 650; cfr. anche DTF 136 V 226 consid. 5).
In concreto spettava quindi al
Pretore aggiunto determinare
un’indennità adeguata secondo il diritto e l’equità ispirandosi alla
regola dell’art. 123 CC e valutando in seguito la concreta situazione economica
delle parti, in specie dopo la liquidazione del regime dei beni e la loro
situazione finanziaria dopo il divorzio (in argomento cfr. I CCA 11.2018.106, I
CCA 11.2016.36). Anche i principi di cui all’art. 124b cpv. 2 e 3 CC possono del
resto orientare il giudice del divorzio chiamato a stabilire un indennizzo ai
sensi dell’art. 124e cpv. 1 CC
(sul punto cfr. Leuba/Udry, Partage du 2e pilier: premières expériences, in Fountoulakis/Jungo (éd.), Entretien de l’enfant
et prévoyance professionnelle, 2018, p. 26; Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im überblick,
in FamPra.ch 2017, p. 151).
2.5
Stante quanto sopra, non è dato
procedere a divisione.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Non
si fa luogo a divisione.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti