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Decisione

34.2022.24

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Impossibilità di procedere alla divisione

7 settembre 2022Italiano7 min

procedere al conguaglio degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio

Source ti.ch

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Incarto

n.

Fatti

34.2022.24

rg/sc

Lugano

7 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 30/31 agosto 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

AT 1

rappr. da: RA 1

a

CV 1

rappr. da: RA 2

conguaglio della previdenza professionale a causa di

divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per

sentenza 15 giugno 2022, statuendo nella causa promossa il 30 settembre 2021 da

AT 1, il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio

il matrimonio tra quest’ultima e CV 1 celebrato il 17 agosto 1993. Al punto 5

del dispositivo il Pretore aggiunto ha deciso che “Vista l’impossibilità di

procedere al conguaglio degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio

le parti chiedono di applicare l’art. 126e CC riservato l’applicazione di una

delle eccezioni previste dall’art. 124 b CC”.

1.2

Il 30/31 agosto 2022 il Pretore aggiunto ha rimesso la causa allo scrivente

Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a

cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis cfr. STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio.

2.3 L’esecuzione

della divisione secondo gli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP delle

prestazioni d’uscita da parte del giudice della previdenza (art. 73 LPP) del

luogo del divorzio (25a cpv. 1 LFLP; in casu lo scrivente Tribunale

cantonale delle assicurazioni) presuppone una decisione del giudice del

divorzio che – stante l’impossibilità di

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale

conformemente agli articoli 280 o 281 CPC – fissi la chiave di

ripartizione degli averi previdenziali, ritenuto che questa chiave è vincolante

per il giudice della previdenza di cui agli artt. 73 LPP e 25a cpv. 1 LFLP il

cui compito, dal profilo materiale, è limitato all’esecuzione di quanto stabilito

dal giudice civile (DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46; BK, Berufliche

Vorsorge, ad art. 281 ZPO, n. 10-11; cfr. art. 281 cpv. 2 CPC, art. 25a cpv. 1

prima frase LFLP).

Una

divisione ex art. 25a LFLP implica inoltre l’acquisizione durante il matrimonio

di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 e segg. CC e

Considerandi

degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad

un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un

diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale

istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli

istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio;

cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art.

122/141-142, n. 3;

Baumann/Lauterburg, in Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n.

6ss).

2.4

Nella

fattispecie in esame il giudice del divorzio, come accennato, ha omologato

l’accordo nel quale le parti, ritenuta l’asserita impossibilità di procedere al

conguaglio, hanno chiesto di applicare l’art. 126e CC e riservata

l’applicazione dell’art. 124b CC.

Premesso

che l’art. 126e CC richiamato dalle parti nell’omologata [sic!] pattuizione non

esiste e che non può in realtà che trattarsi dell’art. 124e CC (conguaglio

impossibile), quanto disposto dal Pretore aggiunto non è attuabile nella

presente sede.

2.4.1

Per

quanto concerne l’art. 124b CC (eccezioni alla divisione a metà), non risulta

essere stata decisa dal Pretore la chiave di ripartizione (non paritaria)

secondo cui i presunti averi previdenziali dovrebbero essere divisi, ritenuto

che la decisione circa una diversa chiave di riparto e quindi quella

a sapere se siano dati i presupposti dell’art. 124b CC – se vi siano cioè motivi

giustificanti una deroga al principio della divisione per metà rispettivamente

la rinuncia (da parte dei coniugi) o il rifiuto (da parte del giudice) della

divisione – è di esclusiva competenza del giudice del divorzio (Geiser, BSK ZGB I, Art. 124b n. 35; Pichonnaz, Commentaire Romand, Code civil I, art.

123.

n. 30; Stauffer/Baud, BSK Berufliche Vorsorge, Art. 124b ZGB n. 5) e sfugge

quindi all’esame della scrivente Corte.

2.4.2

Quo all’applicazione dell’art. 124e CC (cfr.

art. 124 vCC in vigore fino al 31 dicembre 2016), secondo cui se il conguaglio dei fondi della

previdenza professionale è impossibile (per esempio in

caso di pretese di previdenza all’estero o di averi usciti dal circuito

previdenziale a seguito di versamento in contanti), il coniuge debitore deve al coniuge creditore

un’indennità adeguata sotto forma di li-quidazione in capitale o di rendita, la

relativa decisione è an-ch’essa di esclusiva competenza del giudice del

divorzio (STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 5.2; DTF 133 V 205

consid. 5.3; cfr. anche Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim

Vorsorgeausgleich, in ZBJV 2017, pp. 19-20) e non compete allo

scrivente Tribunale in applicazione degli art. 25a LFLP e 73 LPP (DTF 127 III 437 consid. 2b con riferimenti; JdT 2002 p. 350;

Zünd, Schriftliche Zustimmung

zur Barauszahlung der Austrittleistung an Verheiratete und die Folgen bei

gefälschter oder fehlender Unterschrift, in AJP 2002, pp. 662ss, 664; Schneider/ Bruchez, in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel, in AJP 1999, p. 1622; Grütter/Summermatter, in FamPra 2002, pp.

641ss, 650; cfr. anche DTF 136 V 226 consid. 5).

In concreto spettava quindi al

Pretore aggiunto determinare

un’indennità adeguata secondo il diritto e l’equità ispirandosi alla

regola dell’art. 123 CC e valutando in seguito la concreta situazione economica

delle parti, in specie dopo la liquidazione del regime dei beni e la loro

situazione finanziaria dopo il divorzio (in argomento cfr. I CCA 11.2018.106, I

CCA 11.2016.36). Anche i principi di cui all’art. 124b cpv. 2 e 3 CC possono del

resto orientare il giudice del divorzio chiamato a stabilire un indennizzo ai

sensi dell’art. 124e cpv. 1 CC

(sul punto cfr. Leuba/Udry, Partage du 2e pilier: premières expériences, in Fountoulakis/Jungo (éd.), Entretien de l’enfant

et prévoyance professionnelle, 2018, p. 26; Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im überblick,

in FamPra.ch 2017, p. 151).

2.5

Stante quanto sopra, non è dato

procedere a divisione.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Non

si fa luogo a divisione.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti