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Decisione

34.2022.25

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Versamento in contanti durante il matrimonio. Invalidità parziale insorta durante il matrimonio (art. 124 CC)

20 giugno 2023Italiano13 min

34.2022.25

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n.

Fatti

34.2022.25

RG/sc

Lugano

20

giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 1°/2 settembre 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

rappr. da: RA 1

Considerandi

2.

AT 2

a

1.

CV

1.

rappr. da: RA 2

2.

CV 2

conguaglio della previdenza

professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per

sentenza 5 luglio 2022, passata in giudicato, il Pretore aggiunto della

Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1

e

AT

1,

unitisi in matrimonio il 29 aprile 2000. Al punto 2.4 del dispositivo

il Pretore aggiunto ha riconosciuto ad ogni coniuge la metà dell’avere

previdenziale accumulato dall’altro coniuge durante il matrimonio, ordinando la

trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al

Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo del riparto (cfr. I).

1.2

Il 1/2 settembre 2022 la Pretura di __________ ha quindi rimesso la causa allo

scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli

artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

di previdenza interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di

fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).

Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle

parti (cfr. IV-XLVI), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel

prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.3

Alla presente

causa si applicano le disposizioni di

cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel

presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della

modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il

conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la procedura di

divorzio essendo stata promossa con petizione il 10 novembre 2017 dinanzi alla

Pretura di __________.

2.4

L’art. 22 LFLP prescrive che in caso di

divorzio le prestazioni d’uscita e le parti di rendita sono divise

conformemente agli articoli 122-124e CC e agli articoli 280 e 281 CPC,

precisando che gli articoli 3-5 LFLP si applicano per analogia.

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Giusta il nuovo

art. 122 CC, determinante quale dies ad quem per il riparto è il momento

del promovimento della procedura di divorzio, in casu, come detto, il 10

novembre 2017.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato

durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge

in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.5

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.6

2.6.1

Dalla documentazione in atti e dalle

dichiarazioni di parte non risulta che alla data del matrimonio (29 aprile 2000)

gli ex coniugi __________ (per quanto riguarda la ex moglie cfr. anche infra

consid. 2.6.3) disponessero di averi previdenziali suscettibili di essere

considerati in questa sede ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 prima frase LFLP. Per

completezza è bene precisare che da febbraio 1990 a dicembre 1999 AT 1

era

stato assicurato alla AT 2, ma che l’avere ivi accumulato non era più presente

alla data del matrimonio, essendogli stato versato in contanti a motivo

d’inizio d’attività lucrativa indipendente (cfr. XXI, XVII-2) ed essendo

pertanto uscito da circuito previdenziale

(art.

22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254).

2.6.2

Dagli atti emerge per contro che da

luglio 2006 a febbraio 2008 AT 1 è stato assicurato alla __________, la quale

nel maggio 2008 ha trasferito la prestazione d’uscita di fr. 11'608.05 alla AT

2.

(cfr. XVIII-1, XII-1, VI-3). Presso quest’ultimo istituto al momento

determinante per il riparto (10 novembre 2017) l’ex marito disponeva di una

prestazione d’uscita di fr. 31'985.95 (cfr. IX-3). Alla data del riparto egli

disponeva pure di una prestazione d’uscita di fr. 47'275.95 presso l’__________

(cfr. XXXVI), ritenuto che all’uscita, nell’agosto 2019, quest’ultimo ha versato

alla AT 2 una prestazione d’uscita di fr. 56'877.75 (cfr. XVII-2, XVI),

ammontare comprensivo anche degli averi di fr. 668.50 e fr. 601.20 apportati nel

novembre 2013 da parte di __________ rispettivamente nell’ottobre 2014 da parte

della __________ (cfr. XVI) e pertanto inclusi nel menzionato importo di fr.

47'275.95 presente il 10 novembre 2017.

2.6.3

Dal fascicolo risulta che da marzo 2005

ad aprile 2007 CV 1 – contrariamente a quanto risulta sia dal verbale d’udienza

pretorile del 10 maggio 2021 sia dalle osservazioni del 22 settembre 2022

presentate dalla ex moglie nelle more della presente procedura (cfr. VI) – è

stata assicurata all’istituto di previdenza della __________ (ora CV 2) e che

da aprile 2007 beneficia di una rendita d’invalidità LPP parziale (cfr. XXX,

XXXIII). Al momento del promovimento della causa di divorzio (10 novembre 2017) essa disponeva quindi di una prestazione d’uscita

di fr. 17'917.85 per la parte passiva e di fr. 3'411.90 per la parte attiva

(cfr. XXXIII).

In caso

d’invalidità parziale, ai fini del riparto e con riferimento all’art. 124 CC

(che disciplina il conguaglio della previdenza nel caso in cui, come nella

presente fattispecie, vi sia, al momento dell’introduzione della procedura di

divorzio, percezione da parte di un coniuge di una rendita d’invalidità prima

dell’età del pensionamento), occorre infatti tener conto sia della prestazione

(ipotetica) d’uscita per la parte interessata dalla rendita (parte passiva),

sia dell’avere previdenziale della parte attiva, le due parti costituendo il

sostrato da dividere e dovendo quindi essere sommate e divise secondo la regola

dell’art. 123 CC, l’applicazione degli artt. 124b e 124d CC entrando pure se

del caso in considerazione (Messaggio del 23 maggio 2013 concernente la modifica del Codice

civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio),

FF 2013 4172; Stauffer/Baud,

BSK Berufliche Vorsorge, 2021, Art. 124 ZGB Nr. 32; Jungo/Grütter, FamKomm ZGB,

2017, Art. 124 Nr. 1 ss, 30; StaufferBerufliche Vorsorge, 2019, N. 1710).

Per

il che l’avere acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

nella presente sede ammonta a complessivi fr. 21'329.75 (17'917.85 + 3'411.90).

Per il resto non è stata minimamente

comprovata – in ossequio all’obbligo delle parti di collaborare all’istruzione

della causa (DTF 125 V 193,

122.

V 158, 121 V 210) che comprende in

particolare l’obbligo di apportare le prove, come in casu, ragionevolmente

esigibili (DTF 117 V 264) e che va considerato accresciuto in caso di

patrocinio da parte di un avvocato (DTF 138 V 86) – l’asserita

esistenza di averi previdenziali già presenti alla data del matrimonio (29

aprile 2000) e da porre in deduzione ex art. 22 a cpv.1 2a frase

LFLP all’accertata prestazione di fr. 21'329.75 presente alla data del riparto e che a

mente della ex moglie sarebbe costituita, per quanto è dato di capire (cfr.

XLI), unicamente da averi accumulati prima del matrimonio.

2.6.4

Stante

quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore aggiunto

(cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi divisibili accumulati

dagli ex coniugi, a favore di CV 1

spetta a saldo (DTF 129 V 254) un

accredito di fr. 28'966.10 (31'985.95 + 47'275.95 - 21'329.75] : 2).

2.7

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne discende che la AT 2 dovrà versare l’importo

di fr. 28'966.10 a favore di CV 1 su un conto di libero passaggio da

aprirsi a nome di quest’ultima presso l’Istituto collettore (artt. 4 cpv. 2 e

22.

cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).

Suddetta

somma dovrà essere versata unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt.

8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a

quello praticato dall'istituto debitore –

maturati

a far tempo dal 10 novembre 2017 e sino al momento dell'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255;

STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio

2003).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi

di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.8

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Patrocinati in causa da un

avvocato, sia AT 1 che CV 1 hanno istato per la concessione del gratuito

patrocinio.

Presupposti per la concessione

del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche

in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle

assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono

(cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di

esito favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere

necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47

consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16

ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06

del 1. dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart,

Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor

Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142 ZGB), in Mosimann (Hrsg.), Aktuelles in

Sozialversicherungsrecht, 2001, pp. 159ss; cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG). La giurisprudenza ha avuto modo di

precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata

nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la

parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze

giuridiche (cfr. pro multis

DTF

119.

Ia 265s, 103 V 46; Zünd,

cit., pp. 159-160; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pp. 551s; con

particolare riferimento alla procedura di divisione ex art. 25a LFLP e art. 73

LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus

sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010, p. 90).

La

fattispecie in esame non ha presentato elementi di particolare difficoltà dal

profilo istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un

patrocinio in causa. La presente procedura, retta peraltro dalla massima

ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd), Commentaire LPP et

LFLP, 2020, art. 25a, n. 14; Schwegler, op. cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base dei

documenti, di facile lettura, per lo più acquisiti d’ufficio agli atti, senza

particolari interventi delle parti che necessitassero l’assistenza di un

legale.

Difettando

una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, le rispettive

istanze devono di conseguenza essere respinte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1

durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 21'329.75.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da Patrick Steyaert

durante il matrimonio e

soggetto a divisione ammonta a fr. 79'261.90.

3.- È

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, su un conto da aprirsi

presso la __________, l’importo di fr. 28'966.10 oltre

interessi compensativi dal 10 novembre 2017.

4.-

La domanda di gratuito patrocinio di CV 1 è respinta.

5.-

La domanda di gratuito patrocinio di AT 1 è respinta.

6.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

7.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti