34.2022.25
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Versamento in contanti durante il matrimonio. Invalidità parziale insorta durante il matrimonio (art. 124 CC)
20 giugno 2023Italiano13 min
34.2022.25
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2022.25
RG/sc
Lugano
20
giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 1°/2 settembre 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
rappr. da: RA 1
Considerandi
2.
AT 2
a
1.
CV
1.
rappr. da: RA 2
2.
CV 2
conguaglio della previdenza
professionale a causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per
sentenza 5 luglio 2022, passata in giudicato, il Pretore aggiunto della
Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1
e
AT
1,
unitisi in matrimonio il 29 aprile 2000. Al punto 2.4 del dispositivo
il Pretore aggiunto ha riconosciuto ad ogni coniuge la metà dell’avere
previdenziale accumulato dall’altro coniuge durante il matrimonio, ordinando la
trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo del riparto (cfr. I).
1.2
Il 1/2 settembre 2022 la Pretura di __________ ha quindi rimesso la causa allo
scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli
artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di
fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle
parti (cfr. IV-XLVI), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel
prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.3
Alla presente
causa si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel
presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della
modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il
conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la procedura di
divorzio essendo stata promossa con petizione il 10 novembre 2017 dinanzi alla
Pretura di __________.
2.4
L’art. 22 LFLP prescrive che in caso di
divorzio le prestazioni d’uscita e le parti di rendita sono divise
conformemente agli articoli 122-124e CC e agli articoli 280 e 281 CPC,
precisando che gli articoli 3-5 LFLP si applicano per analogia.
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Giusta il nuovo
art. 122 CC, determinante quale dies ad quem per il riparto è il momento
del promovimento della procedura di divorzio, in casu, come detto, il 10
novembre 2017.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato
durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge
in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.5
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.6
2.6.1
Dalla documentazione in atti e dalle
dichiarazioni di parte non risulta che alla data del matrimonio (29 aprile 2000)
gli ex coniugi __________ (per quanto riguarda la ex moglie cfr. anche infra
consid. 2.6.3) disponessero di averi previdenziali suscettibili di essere
considerati in questa sede ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 prima frase LFLP. Per
completezza è bene precisare che da febbraio 1990 a dicembre 1999 AT 1
era
stato assicurato alla AT 2, ma che l’avere ivi accumulato non era più presente
alla data del matrimonio, essendogli stato versato in contanti a motivo
d’inizio d’attività lucrativa indipendente (cfr. XXI, XVII-2) ed essendo
pertanto uscito da circuito previdenziale
(art.
22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254).
2.6.2
Dagli atti emerge per contro che da
luglio 2006 a febbraio 2008 AT 1 è stato assicurato alla __________, la quale
nel maggio 2008 ha trasferito la prestazione d’uscita di fr. 11'608.05 alla AT
2.
(cfr. XVIII-1, XII-1, VI-3). Presso quest’ultimo istituto al momento
determinante per il riparto (10 novembre 2017) l’ex marito disponeva di una
prestazione d’uscita di fr. 31'985.95 (cfr. IX-3). Alla data del riparto egli
disponeva pure di una prestazione d’uscita di fr. 47'275.95 presso l’__________
(cfr. XXXVI), ritenuto che all’uscita, nell’agosto 2019, quest’ultimo ha versato
alla AT 2 una prestazione d’uscita di fr. 56'877.75 (cfr. XVII-2, XVI),
ammontare comprensivo anche degli averi di fr. 668.50 e fr. 601.20 apportati nel
novembre 2013 da parte di __________ rispettivamente nell’ottobre 2014 da parte
della __________ (cfr. XVI) e pertanto inclusi nel menzionato importo di fr.
47'275.95 presente il 10 novembre 2017.
2.6.3
Dal fascicolo risulta che da marzo 2005
ad aprile 2007 CV 1 – contrariamente a quanto risulta sia dal verbale d’udienza
pretorile del 10 maggio 2021 sia dalle osservazioni del 22 settembre 2022
presentate dalla ex moglie nelle more della presente procedura (cfr. VI) – è
stata assicurata all’istituto di previdenza della __________ (ora CV 2) e che
da aprile 2007 beneficia di una rendita d’invalidità LPP parziale (cfr. XXX,
XXXIII). Al momento del promovimento della causa di divorzio (10 novembre 2017) essa disponeva quindi di una prestazione d’uscita
di fr. 17'917.85 per la parte passiva e di fr. 3'411.90 per la parte attiva
(cfr. XXXIII).
In caso
d’invalidità parziale, ai fini del riparto e con riferimento all’art. 124 CC
(che disciplina il conguaglio della previdenza nel caso in cui, come nella
presente fattispecie, vi sia, al momento dell’introduzione della procedura di
divorzio, percezione da parte di un coniuge di una rendita d’invalidità prima
dell’età del pensionamento), occorre infatti tener conto sia della prestazione
(ipotetica) d’uscita per la parte interessata dalla rendita (parte passiva),
sia dell’avere previdenziale della parte attiva, le due parti costituendo il
sostrato da dividere e dovendo quindi essere sommate e divise secondo la regola
dell’art. 123 CC, l’applicazione degli artt. 124b e 124d CC entrando pure se
del caso in considerazione (Messaggio del 23 maggio 2013 concernente la modifica del Codice
civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio),
FF 2013 4172; Stauffer/Baud,
BSK Berufliche Vorsorge, 2021, Art. 124 ZGB Nr. 32; Jungo/Grütter, FamKomm ZGB,
2017, Art. 124 Nr. 1 ss, 30; StaufferBerufliche Vorsorge, 2019, N. 1710).
Per
il che l’avere acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
nella presente sede ammonta a complessivi fr. 21'329.75 (17'917.85 + 3'411.90).
Per il resto non è stata minimamente
comprovata – in ossequio all’obbligo delle parti di collaborare all’istruzione
della causa (DTF 125 V 193,
122.
V 158, 121 V 210) che comprende in
particolare l’obbligo di apportare le prove, come in casu, ragionevolmente
esigibili (DTF 117 V 264) e che va considerato accresciuto in caso di
patrocinio da parte di un avvocato (DTF 138 V 86) – l’asserita
esistenza di averi previdenziali già presenti alla data del matrimonio (29
aprile 2000) e da porre in deduzione ex art. 22 a cpv.1 2a frase
LFLP all’accertata prestazione di fr. 21'329.75 presente alla data del riparto e che a
mente della ex moglie sarebbe costituita, per quanto è dato di capire (cfr.
XLI), unicamente da averi accumulati prima del matrimonio.
2.6.4
Stante
quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore aggiunto
(cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi divisibili accumulati
dagli ex coniugi, a favore di CV 1
spetta a saldo (DTF 129 V 254) un
accredito di fr. 28'966.10 (31'985.95 + 47'275.95 - 21'329.75] : 2).
2.7
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne discende che la AT 2 dovrà versare l’importo
di fr. 28'966.10 a favore di CV 1 su un conto di libero passaggio da
aprirsi a nome di quest’ultima presso l’Istituto collettore (artt. 4 cpv. 2 e
22.
cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
Suddetta
somma dovrà essere versata unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt.
8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a
quello praticato dall'istituto debitore –
maturati
a far tempo dal 10 novembre 2017 e sino al momento dell'effettivo trasferimento
(DTF 129 V 255;
STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio
2003).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi
di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.8
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Patrocinati in causa da un
avvocato, sia AT 1 che CV 1 hanno istato per la concessione del gratuito
patrocinio.
Presupposti per la concessione
del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche
in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle
assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono
(cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di
esito favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere
necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47
consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16
ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06
del 1. dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart,
Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor
Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142 ZGB), in Mosimann (Hrsg.), Aktuelles in
Sozialversicherungsrecht, 2001, pp. 159ss; cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG). La giurisprudenza ha avuto modo di
precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata
nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la
parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze
giuridiche (cfr. pro multis
DTF
119.
Ia 265s, 103 V 46; Zünd,
cit., pp. 159-160; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pp. 551s; con
particolare riferimento alla procedura di divisione ex art. 25a LFLP e art. 73
LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus
sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010, p. 90).
La
fattispecie in esame non ha presentato elementi di particolare difficoltà dal
profilo istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un
patrocinio in causa. La presente procedura, retta peraltro dalla massima
ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd), Commentaire LPP et
LFLP, 2020, art. 25a, n. 14; Schwegler, op. cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base dei
documenti, di facile lettura, per lo più acquisiti d’ufficio agli atti, senza
particolari interventi delle parti che necessitassero l’assistenza di un
legale.
Difettando
una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, le rispettive
istanze devono di conseguenza essere respinte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1
durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 21'329.75.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da Patrick Steyaert
durante il matrimonio e
soggetto a divisione ammonta a fr. 79'261.90.
3.- È
fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, su un conto da aprirsi
presso la __________, l’importo di fr. 28'966.10 oltre
interessi compensativi dal 10 novembre 2017.
4.-
La domanda di gratuito patrocinio di CV 1 è respinta.
5.-
La domanda di gratuito patrocinio di AT 1 è respinta.
6.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
7.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti