34.2022.26
Mancato pagamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro (DL) all'istituto di previdenza (IP). Petizione dell'IP accolta con accollo delle spese processuali al DL (temerarietà)
27 ottobre 2022Italiano10 min
stesse risultano documentate e conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1)
Source ti.ch
Incarto
n.
34.2022.26
rg/sc
Lugano
27 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 2 settembre 2022 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per
contratto d’adesione sottoscritto il 10 agosto 2020 (contratto n. __________) la
CV 1 quale datore di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza
professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1 con effetto dal 1.
dicembre 2019 (doc. A/1).
1.2
Stante il mancato pagamento dei premi dovuti da parte del datore di lavoro per
fr. 14'168.70 (importo comprensivo degli interessi sino al 16 giugno 2022, cfr.
doc. A/9) anche dopo l’invio di diffide (doc. A/7) e dopo aver disdetto il
contratto d’adesione per il 31 maggio 2022 (doc. A/8), adite le vie esecutive
con PE n. __________ dell’UE di __________ del 21 luglio 2022 (doc. A/10), con l’“istanza”
(recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV
1 al pagamento di fr. 13'638.70, con interessi al 5% dal 1. luglio 2022,
di fr. 141.85 per interessi sino al 30 giugno 2022 e delle “spese regolamentazione
di esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese
e ripetibili.
1.3 La
società convenuta non è intervenuta in causa, nonostante la fissazione,
trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo
termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi degli artt.
49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi
non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66
cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza
possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.3
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS
2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4
Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e
documentata.
Le persone
assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,
fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare
all’art. 10 del contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli
interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del regolamento di
previdenza (doc. A/3) e nel piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i
premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono
dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP
(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto d'adesione e piano di previdenza).
Dagli atti di
causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta
del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato
eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del
salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il
calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli
precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Quo alle spese
(comprese, per quanto è dato di capire, nell’importo di cui al petitum), le
stesse risultano documentate e conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1)
e vanno per tal ragione riconosciute (DTF 117 II 258). Trattasi segnatamente
delle spese per diffide (complessivamente fr. 300, cfr. doc. A/7), per
scioglimento del contratto (fr. 500; cfr. doc. A/9) e per informazione al
comitato (fr. 300; cfr. doc. A/7; cfr. anche doc. A/5 dove vengono erroneamente
qualificate come spese di “Diffida”).
Parte convenuta
non ha del resto mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei
contributi, delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.
Oggetto di
condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (fr.
300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto
esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/10) e
contemplati nel menzionato Regolamento.
Alla
fondazione attrice spetta pertanto un importo complessivo di fr. 14'080.55
(13'638’70 +141.85 + 300).
2.5 L’attrice
chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. luglio 2022.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza
può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche
Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli
interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso
contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5%
(STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit.,
ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto
accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. luglio 2022 su
fr. 13'638.70.
2.6 L’attrice
postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al
summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 21 luglio 2022.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua
la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del
credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
Considerandi
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere
il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7
Giusta
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza
federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura
in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce
un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni
sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS
1998.
p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3
Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria
richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La
temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad
un’opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un
obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal
compiere un determinato atto; DTF
124.
V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di
un’azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte
convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice
dev'essere valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se,
quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio
di procedure esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una
situazione palesemente infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non
interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento delle spese di giustizia (DTF 124 V
288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).
Nel
caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di
pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al
precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce
della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di
procedura per fr. 200.
2.8
L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001.
p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si
giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito
con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 14'080.55 oltre interessi
al 5% dal 1. luglio 2022 su fr. 13'638.70.
§§
È rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________
del 21 luglio 2022 per l’importo di fr. 14'080.55 oltre interessi al 5% dal 1.
luglio 2022 su fr. 13'638.70.
2.- Tasse
e spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico della parte convenuta. Non
si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti