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Decisione

34.2022.26

Mancato pagamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro (DL) all'istituto di previdenza (IP). Petizione dell'IP accolta con accollo delle spese processuali al DL (temerarietà)

27 ottobre 2022Italiano10 min

stesse risultano documentate e conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1)

Source ti.ch

Incarto

n.

34.2022.26

rg/sc

Lugano

27 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 2 settembre 2022 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per

contratto d’adesione sottoscritto il 10 agosto 2020 (contratto n. __________) la

CV 1 quale datore di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza

professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1 con effetto dal 1.

dicembre 2019 (doc. A/1).

1.2

Stante il mancato pagamento dei premi dovuti da parte del datore di lavoro per

fr. 14'168.70 (importo comprensivo degli interessi sino al 16 giugno 2022, cfr.

doc. A/9) anche dopo l’invio di diffide (doc. A/7) e dopo aver disdetto il

contratto d’adesione per il 31 maggio 2022 (doc. A/8), adite le vie esecutive

con PE n. __________ dell’UE di __________ del 21 luglio 2022 (doc. A/10), con l’“istanza”

(recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV

1 al pagamento di fr. 13'638.70, con interessi al 5% dal 1. luglio 2022,

di fr. 141.85 per interessi sino al 30 giugno 2022 e delle “spese regolamentazione

di esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese

e ripetibili.

1.3 La

società convenuta non è intervenuta in causa, nonostante la fissazione,

trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo

termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA

può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi degli artt.

49 cpv. 2 LOG.

2.2 L'art.

11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente

registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore

di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che

riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di

previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi

del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve

essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di

lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota

del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,

in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis

zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi

non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66

cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza

possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e

l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge.

2.3

Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza

professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera

completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente

nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263

consid. 1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con

riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per

cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente

sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS

2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4

Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e

documentata.

Le persone

assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,

fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare

all’art. 10 del contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli

interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del regolamento di

previdenza (doc. A/3) e nel piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i

premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono

dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP

(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto d'adesione e piano di previdenza).

Dagli atti di

causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta

del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato

eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del

salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il

calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli

precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Quo alle spese

(comprese, per quanto è dato di capire, nell’importo di cui al petitum), le

stesse risultano documentate e conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1)

e vanno per tal ragione riconosciute (DTF 117 II 258). Trattasi segnatamente

delle spese per diffide (complessivamente fr. 300, cfr. doc. A/7), per

scioglimento del contratto (fr. 500; cfr. doc. A/9) e per informazione al

comitato (fr. 300; cfr. doc. A/7; cfr. anche doc. A/5 dove vengono erroneamente

qualificate come spese di “Diffida”).

Parte convenuta

non ha del resto mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei

contributi, delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.

Oggetto di

condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (fr.

300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto

esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/10) e

contemplati nel menzionato Regolamento.

Alla

fondazione attrice spetta pertanto un importo complessivo di fr. 14'080.55

(13'638’70 +141.85 + 300).

2.5 L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. luglio 2022.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza

può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche

Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli

interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso

contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5%

(STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit.,

ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la

convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto

accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. luglio 2022 su

fr. 13'638.70.

2.6 L’attrice

postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al

summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 21 luglio 2022.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

Considerandi

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere

il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.7

Giusta

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza

federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura

in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce

un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni

sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS

1998.

p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3

Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria

richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La

temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad

un’opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un

obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal

compiere un determinato atto; DTF

124.

V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di

un’azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in

causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte

convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice

dev'essere valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se,

quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio

di procedure esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una

situazione palesemente infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non

interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può

infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili

d’essere sanzionate tramite il pagamento delle spese di giustizia (DTF 124 V

288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).

Nel

caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di

pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al

precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce

della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di

procedura per fr. 200.

2.8

L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001.

p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si

giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito

con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore

litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128

V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984

p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si

giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 14'080.55 oltre interessi

al 5% dal 1. luglio 2022 su fr. 13'638.70.

§§

È rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________

del 21 luglio 2022 per l’importo di fr. 14'080.55 oltre interessi al 5% dal 1.

luglio 2022 su fr. 13'638.70.

2.- Tasse

e spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico della parte convenuta. Non

si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti