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Decisione

34.2022.28

Assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità dall'AI chiede all'istituto di previdenza presso il quale era assicurato al momento dell'infortunio una rendita. Negata in assenza del necessario legame materiale e temporale tra l'inabilità lavorativa e l'invalidità. Petizione accolta

24 aprile 2023Italiano125 min

materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie

Source ti.ch

Incarto

n.

34.2022.28

FC

Lugano

24 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul rinvio di cui alla

sentenza del 5 settembre 2022 del Tribunale federale nella causa promossa con petizione

del 29 gennaio 2021 (inc. 34.2021.3) da

AT 1

ora rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. Il 15 marzo 2010 RI 1, nato nel

1975, all’epoca dipendente della ditta __________, in qualità di macchinista

edile, ha subito un infortunio alla spalla sinistra assunto dall’__________

sulla base di una certificazione del 28 giugno 2010 del dr. __________,

chirurgo ortopedico, che ha diagnosticato la “lesione traumatica del nervo

toracico longo, trauma da trazione il 15.03.2010 con scapola alata a sinistra.

Stato dopo eventuale lussazione posteriore spalla sinistra rientrata

apparentemente da sola il 15.03.2010” (doc. 29). L’__________ ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto le indennità

giornaliere di legge dal giorno dell’infortunio sino al 30 settembre 2012.

1.2. Esperiti i necessari accertamenti,

incluso un pedinamento dell’assicurato da parte di un’agenzia privata di

investigazioni su incarico dell’__________ nel periodo da agosto a settembre

2012, e una perizia medica a cura del dr. __________, neurologo, con decisione

formale del 4 gennaio 2013 (doc. 7), confermata con provvedimento su

opposizione del 26 febbraio 2013 (doc. AI 107), l’__________ ha ritenuto l’assicurato

pienamente abile al lavoro dal 7 agosto 2012 e negato il diritto a ulteriori

prestazioni assicurative dalla medesima data. Contestualmente ha pure chiesto

la restituzione di fr. 7'799, pari alle indennità giornaliere versate a torto

dal 7 agosto 2012 al 30 settembre 2012 (doc. 7).

1.3. AT 1, patrocinato dall’avv. __________,

ha chiesto l’annullamento della decisione e il riconoscimento del diritto a

percepire una rendita LAINF di fronte al TCA, il quale, mediante pronuncia del

9 settembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto il ricorso e

confermato la decisione impugnata ritenuto che era da considerare dimostrato,

perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che AT 1 aveva ritrovato una piena capacità lavorativa, “nei modi e nei tempi

decisi dall’assicuratore infortuni resistente” (inc. 35.2013.24).

1.4. In data 29 luglio 2014 RI 1,

assistito dal suo legale, ha inoltrato un’istanza di revisione allegando nuova

documentazione medica, chiedendo all’__________ di “riesaminare la

fattispecie, proprio sulla base dei nuovi atti, rispettivamente ad accordare la

copertura assicurativa, e dunque a mettere in pagamento le prestazioni che

vengono a giustificarsi; innanzitutto le spese sanitarie e poi l’indennità giornaliera”.

Inoltre, con istanza di

revisione/riconsiderazione del 4 agosto 2014 indirizzata all’__________, ha

postulato l’apertura di una procedura di revisione, l’annullamento della

decisione del 4 gennaio 2013 e di conseguenza il ripristino delle prestazioni

LAINF, con effetto dal 7 agosto 2012.

Entrambe le istanze di revisione

sono state trasmesse per competenza dall’__________ al TCA, al quale, il

patrocinatore dell’assicurato, richiesto in merito, ha confermato il 29 agosto

2014 di voler chiedere la revisione della sentenza 35.2013.24, producendo

ulteriore documentazione medica.

Mediante pronuncia dell’11 giugno

2015 il TCA ha respinto l’istanza di revisione, negando che fossero stati fatti

valere nuovi fatti o nuovi mezzi di prova e sottolineando come dalle

certificazioni agli atti emergesse che l’assicurato, “anche in presenza

della lesione di Hill Sachs e della lesione di Bankart, mantiene una piena

abilità nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni” (inc.

35.2014.68). Mediante pronuncia del 28 ottobre 2015 il TF ha respinto il

ricorso dell’assicurato e confermato la pronuncia cantonale (STF 8C_549/2015).

1.5. Nell’agosto 2010 l’assicurato,

facendo valere i postumi dell’infortunio del marzo 2010, ha inoltrato una

domanda di prestazioni per adulti al competente Ufficio AI, il quale, dopo aver

acquisito gli atti dall’__________ e le certificazioni dei medici curanti, e

dopo aver interpellato il SMR, con decisione 14 marzo 2017, confermativa di un

progetto del 21 novembre 2016, ha riconosciuto il diritto ad una rendita

d’invalidità intera (oltre alla rendita per figli a favore del figlio __________)

dal 1. marzo 2011 (versata tuttavia solo dal 1. aprile 2011, ossia al più

presto dopo sei mesi dal deposito della richiesta di prestazioni giusta l’art.

29 cpv. 1 LAI) sino al 31 dicembre 2012 e nuovamente dal 1. dicembre 2014 e

quindi a una rendita di tre quarti dal 1. ottobre 2015 (grado d’invalidità del

64%). L’amministrazione ha ritenuto l’assicurato inabile in misura totale nella

sua attività lavorativa dalla data dell’infortunio (15 marzo 2010); in

un’attività adeguata egli era invece da considerare inabile totalmente dal 15

marzo 2010, nella misura del 20% dal 30 settembre 2012, nuovamente del 100% dal

18 dicembre 2014 (data dell’intervento di stabilizzazione alla spalla) e infine

del 60% dal 18 giugno 2015 (sei mesi postoperatori). Effettuato il confronto

dei redditi ha stabilito un grado di invalidità del 28% per il periodo dal 30

settembre 2012 (inabilità del 20% in attività adeguate) e del 64% dal 18 giugno

2015 (doc. AI pag. 480).

Attivata una procedura di

revisione, accertata la persistenza di un grave dolore neuropatico e deficit

motorio sempre alla spalla sinistra, sentito il SMR, mediante decisione del 1.

giugno 2018, stante un peggioramento con inabilità lavorativa completa dal

giugno 2017, ha riconosciuto un aumento dei tre quarti di rendita a intera dal

1. settembre 2017 (doc. AI pag. 590).

1.6. AT 1 si è quindi rivolto alla CV 1,

presso la quale (rispettivamente in precedenza presso la __________, poi

confluita nella __________ e, quindi, nella Fondazione qui convenuta) egli era

assicurato al momento dell’infortunio del 15 marzo 2010, postulando

l’erogazione di una rendita d’invalidità della previdenza professionale. La

Fondazione ha assunto il caso riconoscendo le prestazioni di corta durata

(segnatamente l’esenzione dal pagamento dei premi) così come pure sino al 7

agosto 2012 di principio il diritto ad una rendita d’invalidità della

previdenza professionale, prestazione di cui tuttavia ha negato l’effettivo

versamento visto il pagamento nel medesimo periodo delle indennità giornaliere

da parte dell’assicuratore infortuni (cfr. consid. 1.8).

1.7. Il 29 gennaio 2021 AT 1, rappresentato

dal RA 1, ha quindi presentato una petizione al TCA nei confronti della CV 1

(di seguito: Fondazione), chiedendo che il dossier venisse restituito alla

convenuta “affinché la stessa, previo nuovo esame del fascicolo, conteggi le

prestazioni di rischio, segnatamente l’esonero dal pagamento dei premi e poi la

rendita di invalidità, sulla base di entrambe le decisioni AI, in successione

intervenute nell’anno 2017 e 2018 e metta in pagamento le prestazioni. Al tempo

stesso, dopo aver proceduto alla separazione della polizza passiva con la

polizza passiva, renda il conteggio d’uscita per la parte di avere di vecchiaia

che nel caso dovesse risultare dalla capacità lavorativa residua.” (doc.

I).

Invitato ad emendare l’atto di

petizione, mediante un nuovo allegato di petizione del 1. marzo 2021,

l’assicurato, sempre tramite il suo patrocinatore, ha chiesto l’attribuzione di

una rendita d’invalidità della previdenza professionale per un grado del 100%

dal 1. marzo 2011 al 31 dicembre 2014 (recte: 2012), del 28% dal 1. gennaio

2013 al 30 novembre 2014, del 100% dal 1. dicembre 2014 al 30 settembre 2015,

del 64% dal 1. ottobre 2015 al 30 agosto 2017 e del 100% dal 1. settembre 2017,

oltre all’esonero del pagamento dei premi.

Nella sua risposta di causa del

26 aprile 2021 la Fondazione ha chiesto la reiezione della petizione, adducendo

in sostanza di non essere tenuta a versare prestazioni d’invalidità dopo il 7

agosto 2012. Ha fatto valere, tra l’altro, che essendo

l’attore ridivenuto nuovamente pienamente abile al lavoro in un’attività

confacente dal 7 agosto 2012 al dicembre 2014, ossia per un periodo superiore

ai due anni, il nesso temporale tra l’incapacità lavorativa insorta quando egli

era assicurato per la previdenza professionale presso la fondazione e l’attuale

invalidità era stato interrotto. Ha pure contestato la sussistenza del

necessario nesso materiale.

1.8. Effettuati i dovuti accertamenti,

mediante pronuncia del 15 novembre 2021 il TCA ha

accolto parzialmente la petizione e ha condannato la Fondazione di previdenza a

versare all’assicurato una rendita intera di invalidità della previdenza

professionale, con rendita per figli, limitatamente al periodo dal 1. aprile

2011 al 30 novembre 2012. Secondo il TCA, esaminati gli

atti dell’assicuratore infortuni e dell’AI, e richiamate le sentenze del TCA

rese il 9 settembre 2013 e 11 giugno 2015 in ambito LAINF, successivamente all'infortunio del 15 marzo 2010 il

ricorrente, inizialmente inabile totalmente in ogni attività, era ridivenuto

abile in misura completa, per lo meno in attività adeguate dal 7 agosto 2012,

come deciso dall’__________, ed era rimasto abile in questa misura fino

all'estate 2014. Tale periodo di ritrovata abilità lavorativa di quasi due

anni era, secondo questa Corte, senza dubbio di durata sufficiente e idoneo ad

interrompere il nesso temporale secondo l'art. 23 LPP tra le affezioni

alla spalla conseguenti all'infortunio del 15 marzo 2010 e manifestatesi

durante il periodo di affiliazione alla fondazione, e l'invalidità nuovamente

insorta nell'estate 2014/dicembre 2014. Essendo il nesso temporale stato

interrotto, questa Corte non ha ritenuto necessario

esaminare il tema del nesso materiale fra le affezioni alla spalla conseguenti

all’infortunio del 15 marzo 2010 e il danno alla salute all’origine del

peggioramento dell’inabilità lavorativa ammesso dall’Ufficio AI dal dicembre

2014. In ogni modo, per l’invalidità riconducibile al peggioramento delle

condizioni di salute intervenuto secondo l’AI dal dicembre 2014, e quindi

successivamente al periodo di affiliazione

presso la Fondazione di previdenza, quest’ultima non era quindi tenuta a

rispondere.

1.9. AT 1,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, al quale ha chiesto di riformare il giudizio cantonale nel senso di condannare la

Fondazione di previdenza a riconoscere una rendita di invalidità, con

contestuale esonero dei premi, anche successivamente al 30 novembre 2012. In

via subordinata, ha chiesto il rinvio della causa alla Corte cantonale. A suo avviso non era documentabile un'interruzione del nesso materiale

e temporale tra l'incapacità di lavoro manifestatasi durante l’affiliazione e

la susseguente invalidità. Inoltre, la Corte

cantonale avrebbe valutato in maniera insostenibile gli atti medici contenuti

nel fascicolo e a torto si sarebbe considerata non vincolata dalle decisioni

dell'UAI.

1.10. Mediante pronuncia

del 5 settembre 2022 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso nel senso che, annullata la

pronuncia cantonale per il periodo posteriore al 30

novembre 2012, ha rinviato la causa al TCA per nuovo

giudizio. Dopo aver riepilogato gli accertamenti eseguiti dall’Ufficio AI e le

relative decisioni, il TF ha sottolineato che

il TCA non avrebbe dovuto basare il suo giudizio unicamente sulle risultanze

della procedura LAINF, e non avrebbe dovuto ignorare gli accertamenti svolti

nell'ambito della procedura AI, considerato anche come essi fossero posteriori

alle valutazioni facenti parte dell’incarto dell’__________. Dagli atti dell'AI

era in effetti possibile desumere che non c'era stata alcuna ripresa totale

della capacità lavorativa, ritenuto che “dall'evento del 15 marzo 2010 il

ricorrente ha subito pertanto manifestamente un'incapacità lavorativa continua

per lo meno del 20%. L'operazione del 18 dicembre 2014 rientra in tale percorso”.

Secondo il TF non c’era quindi stata “alcuna interruzione del nesso

temporale”, ragione per cui “negando l'esistenza di un nesso temporale,

il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha quindi leso il diritto federale (art. 23 LPP)”. Ha quindi concluso nel senso che “la

causa deve conseguentemente essere ripresa dalla Corte cantonale per esame del

nesso materiale e nuova decisione per il periodo successivo al 30 novembre

2012” (STF 9C_659/2021).

considerato in diritto

2.1. AT 1 è stato assicurato per la

previdenza professionale presso la Fondazione convenuta dal 1. gennaio 2010 al

1. aprile 2013 (STCA 34.2021.3 consid. 2.2 e STF 9C-659/2021 consid. 5.1).

Pacifico il diritto

dell’assicurato a ricevere dalla Fondazione di previdenza

una rendita intera di invalidità della previdenza professionale, con rendita

per figli, dal 1. aprile 2011 al 30 novembre 2012, oggetto del

contendere è l'assegnazione a suo favore delle prestazioni d’invalidità anche

per il periodo successivo.

Nella sua pronuncia

del 5 settembre 2022 il TF, riferendosi agli accertamenti eseguiti dall’Ufficio

AI, ha concluso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Fondazione

convenuta (e dal TCA nella sentenza del 15 novembre 2021), successivamente all’infortunio

del 15 marzo 2010 non si era verificata una

ripresa totale della capacità lavorativa, ma era sempre perdurata un’inabilità

di almeno il 20%, ritenuto che l’operazione subita dall’assicurato il 18

dicembre 2014 rientrava “in tale percorso”. Non vi era quindi stata

alcuna interruzione dello stretto nesso temporale tra le affezioni alla spalla

conseguenti all’infortunio del 15 marzo 2010 (e quindi manifestatesi durante il

periodo di affiliazione alla fondazione convenuta) e l’inabilità accertata dal

dicembre 2014.

Considerato

che uno stretto nesso materiale è cumulativamente necessario, giusta la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 23 LPP (cfr. consid. 2.4), al

fine di riconoscere l’obbligo prestativo della Fondazione anche successivamente

al 30 novembre 2012, conformemente a quanto disposto dal TF nella citata

pronuncia, oggetto della presente procedura è il tema di sapere se uno stretto

nesso materiale fosse o meno dato.

Nell’ambito della prima procedura

di fronte al TCA, la Fondazione convenuta ha negato tale quesito, sostenendo

che il danno alla salute all’origine dell’inabilità lavorativa, e di

conseguenza dell’invalidità, a far tempo dal dicembre 2014 non sarebbe lo

stesso che si era manifestato durante l’affiliazione presso la convenuta, ma

sarebbe da ricondurre alla lesione di Hill-Sachs (provocata da un precedente

infortunio del 2001), che avrebbe comportato la necessità dell’intervento del

dicembre 2014, successivamente al quale l’assicurato ha lamentato un

peggioramento delle condizioni e dell’inabilità lavorativa.

2.2. Secondo l’art. 23 LPP, che è una

disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità

le persone che:

a) nel senso

dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al

momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità;

b) in seguito a

un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20

e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate

allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è

aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c) diventate

invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano

un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio

dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la

cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40

per cento.

Per avere diritto ad una

rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere

assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una

diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la

giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid.

3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STF B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è

invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria

oppure il peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag.

469 consid. 5a). L' evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la

sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza, non la

nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag.

469 consid. 5a).

Il richiedente deve essere

assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure

il peggioramento della stessa (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. ediz., 2019,

n. 1037; SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata

voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il

datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno

di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della

rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116

consid. 2b).

Le prestazioni sono dovute

dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al

momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che

tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e

temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza

presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità

lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al

momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato

sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 pag. 38; DTF 118 V 98). D’altra parte,

l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se

l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto

assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale

e temporale (SZS 2003 pag. 356).

Fatti

I medesimi principi valgono in

materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie

divergenti (SVR 1994 BVG 18 pag. 57; SZS 2005 pag. 243).

Qualora, inoltre, esista il

diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto a

versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i

medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite

von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 N 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo

2000).

Va altresì ulteriormente

ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che

l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio

del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è

sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al

momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità

(SVR 1997 BVG Nr. 80).

2.3. L’art. 26 LPP stabilisce che, per

la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per

analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione

invalidità (art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI nella versione, in concreto

applicabile, in vigore sino al 31 dicembre 2021; cfr. in merito DTF 140 V 474

consid. 3.3.2). Secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto ad una

rendita se:

" a.

la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le

mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;

b.

ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per

cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e

c.

al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40

per cento.”

L'istituto di previdenza può

inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle

prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario

completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).

Basandosi su questa

disposizione di legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato

di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi

superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha

autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli

istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino

all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se l’assicurato, in

sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere

dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento

del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state

finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

Il diritto ad una rendita

d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne

(regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente

(DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art. 26, n. 10,

pag. 387).

L'istituto di previdenza non

autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni

cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una specifica norma

regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24

OPP2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP considerato come le indennità

giornaliere di malattia non sono dei proventi da prendere in considerazione

nell'ambito del calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit.,

ad art. 26 n. 11, pag. 388 con riferimenti). La regola non cambia anche quando

le disposizioni interne dell’istituto di previdenza non prevedono la

possibilità di differire il diritto alle prestazioni in caso di pagamento

d’indennità giornaliere.

Questa regolamentazione vale

anche in materia di previdenza più estesa alla quale è pure applicabile l'art.

122 cpv. 3 OAMal (RAMI 1994 p. 173).

Invece, nel caso in cui le

condizioni dell’art. 26 OPP2 sono soddisfatte, l’assicurato riceve soltanto

l’80% del suo stipendio, senza aver la possibilità di compensare il 20% residuo

con delle prestazioni (eventualmente ridotte) dell’istituto di previdenza

(Frésard, "Questions de coordination en matière de prévoyance

professionnelle", in: RJN 2000 p. 32).

D’altra parte, giusta l’art. 4

LAI l’invalidità (art. 8 LPGA) può essere conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio ed è considerata insorgere quando, per natura e gravità,

motiva il diritto alla singola prestazione. Per l’art. 8 LPGA, l’invalidità è

l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di

lunga durata. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di

eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del

lavoro e equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro

(DTF 117 V 335 consid. 5c DTF 109 V 28). In ambito AI va pertanto valutato se

l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e

parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in

un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; DTF 111 V 21; Brühwiler, Die

betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 pag. 488). Le attività

considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività

svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse. Per la stretta

relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo

pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza

obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo

(DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

Secondo la giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di

principio vincolati da quanto pronunciato dall’AI non solo per quel che

riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG

Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c), ma

ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza,

parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al

lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF

134 V 64, 133 V 67, 126 V 310 consid. 1; 123 V 271 consid. 2°, 118 V 39 consid.

2b/aa e riferimenti; SZS 2002 pag. 155; 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag.

57 consid. 2a). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo

(Stauffer, op. cit., n. 1018 segg; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 24). Accertamenti separati del

grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in

contraddizione con lo scopo della legge (DTF 118 V 39 consid. 2b, 115 V 218

consid. 4 e 210 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di

previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la

giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1).

L’istituto di previdenza non è

tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto,

a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 134 V 64, 133 V 67, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208

consid. 2c, 212; 215 consid. 4c; 218 consid. 4; 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag.

57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in

Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Blaser, op. cit., pag. 21; cfr. anche DTF 126 V

308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la

valutazione dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per

l'istituto di previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al

momento in cui la decisione è stata presa).

D’altra parte, la giurisprudenza

dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto a notificare una

decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto,

vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso

specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'UAI,

l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e ricorso proprio

nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione dell'invalidità

(nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche

con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire

di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli

organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 130 V 273 consid. 3.1; 129 V 75 e 129 V

150; cfr. anche le STF B 32/03 del 21 gennaio 2005; cfr. anche l'art. 49 cpv. 4

LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI). La questione di sapere se un difetto di

notifica di una decisione può venir sanato successivamente, segnatamente dal

fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque in possesso della

decisione, deve, secondo il TF, venir esaminata in ogni caso ponderando gli

interessi in gioco (SZS 2006 pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul

tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio 2009).

Secondo il TF, considerato come

lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti

di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo

sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli

organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per

l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava

effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale

devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF 9C_684/2008 del

18 settembre 2009; STFA B 83/04 del 25 aprile 2006; B 50/99 del 14 agosto 2000;

B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001).

Ne discende che la fissazione

della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non

esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni

d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in

misura ridotta, già prima dell’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (Stauffer,

op. cit., n. 1020 segg; SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STFA B 47/98 dell’11

luglio 2000).

In virtù dell’art. 6 v. LPP,

inoltre, le fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la

previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465/466 consid.

4b/aa), sono libere di estendere il concetto di invalidità. Ciò non significa

tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento

illimitato (SZS 1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi adottano nei

loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono

conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti usuali delle

assicurazioni sociali e ai principi generali (DTF 115 V 208, 113 II 347 consid.

1, 111 V 239).

Se essi infatti fanno espresso

riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla

valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la

stessa appaia di primo acchito insostenibile (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215

consid. 4c; SZS 2002 pag. 155 e 1996 pag. 48 consid. 2b/d; SVR 1995 BVG Nr. 22

pag. 57 e 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;).

Infine, se il concetto di

invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle

conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto

conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su

elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà vincolata da una valutazione che

si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71 e 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid.

1; 117 V 335 consid. 5c).

Sia infine ricordato che per

l'art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il

più presto nel momento in cui l'assicurato ha avuto un’incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole

interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40

per cento. Per l’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più

presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto

alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più

presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

Giusta l’art. 24 cpv. 1 LPP

infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso

dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido

per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un

quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.

Nell’ambito della previdenza

più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel

loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della

rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve

corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STFA B 115/06

del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Vetter-Schreiber,

op. cit., all’art. 24 n. 23, pag. 108).

2.4. Secondo la giurisprudenza l’art. 23

LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di

previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già

colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di

lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto

al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate

condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza

e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c; 120 V 117

consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à

prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de

l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr.

anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STF B 64/99 del 6 giugno 2001).

Secondo la giurisprudenza

federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la

prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in

un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre

sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e

temporale.

Vi è connessione materiale

se il danno alla salute all’origine dell’invalidità (o dell’aumento del grado

di invalidità) è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato

un’incapacità di lavoro.

La connessione temporale

presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non

sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta

se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro,

ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere

il rapporto di connessione temporale (cfr. DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid.

2c). In effetti secondo il TFA “l’ancienne institution de prévoyance ne

saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles

manifestations de la maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa

capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c; cfr. anche DTF

138 V 409 consid. 6.2)

In tal caso il vecchio istituto

di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die

zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).

Si osservi che il requisito del

nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per l'obbligo

prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo quando si

tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale

criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di decidere se un

istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al momento

dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il rischio

d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un momento in cui

l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e, quindi, ancora non

era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69

consid. 5a pag. 70; STFA B 34/01 del 15 novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del

10 ottobre 2001 consid. 4). In effetti per ammettere l’obbligo prestativo di un

istituto di previdenza occorre che le condizioni previste dall’art. 23 LPP

siano adempiute, ossia che esista un’invalidità ai sensi dell’AI, che la stessa

sia di almeno il 40%, l’inabilità lavorativa che ha poi portato all’invalidità

sia insorta durante il rapporto previdenziale, l’invalidità sia riconducibile

alla medesima causa che ha portato all’inabilità lavorativa: in assenza di uno

di questi presupposti l’obbligo prestativo va negato (Stauffer, op. cit. n.

1031 segg).

Per i casi in cui già prima

dell’inizio del rapporto previdenziale esisteva una parziale inabilità

lavorativa che tuttavia non dava diritto a una rendita d’invalidità da parte

dell’AI essendo il conseguente grado di invalidità inferiore al 40%, la

rigorosa applicazione dei principi sanciti dall’art. 23 lett. a LPP, che

appunto fa dipendere l’obbligo prestativo all’esistenza di un rapporto assicurativo

nel momento del subentrare dell’incapacità lavorativa, fa sì che in questi casi

nel caso di un aumento dell’inabilità lavorativa per la stessa causa l’istituto

di previdenza non è tenuto a versare le prestazioni poiché l’inabilità

lavorativa sussisteva già all’inizio del rapporto di previdenza (DTF 123 V 267

consid. 3; Stauffer, op. cit., n. 1058).

A questo principio viene

tuttavia parzialmente derogato nei casi di invalidità causata da un’infermità

congenita e di invalidi minorenni giusta le lett. b e c dell’art. 23 LPP, nel

senso che in questi casi gli assicurati hanno diritto a prestazioni da parte

dell’istituto di previdenza in caso di aggravamento dell’incapacità lavorativa

ad almeno il 40% durante l’affiliazione anche se presentavano già un’incapacità

al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività

lucrativa (cfr. al consid. 2.11; in argomento cfr. Stauffer, op. cit, n. 1059).

Ai fini del versamento delle

prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria

dev'esserci quindi un nesso materiale e temporale stretto tra la causa dell’incapacità

di lavoro e l'invalidità.

Il nesso materiale è,

come accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in

sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto

non è realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un

dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non

emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).

Va detto che in questo contesto

non è rilevante se tra il danno alla salute che è causa dell’inabilità

lavorativa e l’affezione che ha come conseguenza l’invalidità esista un nesso

di causalità adeguata, ma piuttosto se esiste un’affezione alla salute

sostanzialmente diversa (STF B 42/02 del 11 febbraio 2003 consid. 2.2). Anche

il fatto che l’assicuratore contro gli infortuni ammetta o neghi il nesso

causale adeguato tra un infortunio e delle affezioni alla salute non è

rilevante per l’istituto di previdenza che deve rispondere ex art. 23 LPP per

un’inabilità lavorativa indipendentemente dal fatto che essa sia causata o meno

da un infortunio (STF 9C_950/2012 del 7 aprile 2013).

Nella sentenza pubblicata in

DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla

precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per

l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è

l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si

determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità

lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno

alla salute, ritenuto che questa attività, raffrontata a quella abituale, deve

però permettere di conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (cfr.

Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 36, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58). Il TF ha

inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non

si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto

agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb),

mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il

nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se

l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata

un’incapacità di lavoro (cfr. STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in: Plädoyer

4/94 pag. 66/67). Per risolvere tale questione si dovrà quindi tener conto

delle circostanze del caso concreto, e meglio della natura della malattia, del

pronostico del medico e dei motivi che hanno indotto ad assumere l’interessato

(DTF 134 V 22, 123 V 264 e 267; SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no.

18 pag. 69segg.; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2b). In questo senso nel caso

di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità

lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa

dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e

una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere

improbabile (DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è

piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato

ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto

duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del

tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit. ad art. 23 n. 37 p.

97; STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 pag. 67) (con

riferimento al presupposto della connessione materiale nel caso della

sussistenza di problemi somatici e psichici, cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23 n. 25 pag. 82 con riferimenti;

cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con

riferimenti; cfr. Hürzeler, op. cit., all’art. 23, n. 28 pag. 360; STFA B 37/06

del 22 settembre 2006).

Sempre

riguardo all’interruzione del nesso temporale tra l’incapacità lavorativa

originaria e la successiva invalidità vedi anche la DTF 144 V 58 nella quale

l’Alta Corte, dopo un riepilogo della giurisprudenza, ha concluso che “(…)

la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa insorta durante il

rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è interrotta quando è data una

capacità lavorativa superiore all'80% in un'attività lavorativa adeguata

durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5). (…)” (regesto della DTF 144 V

58).

Quanto al presupposto della

connessione temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene

che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere

terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della

valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura solo un

indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo piano,

rispetto ad altri aspetti, se si può ritenere che, in un ambiente normale, cioè

non protetto né particolarmente comprensivo, il reinserimento sarebbe fallito

(M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung: weitere Fragen zu art.

23 BVG, SZS/RSAS 1997, Sonderheft, pag. 120 segg., in particolare 124; cfr.

anche STFA B 22/99 del 6 agosto 2001 dove una ripresa dell’attività lavorativa

della durata di sette mesi non ha comportato nello specifico un’interruzione

del legame temporale; cfr. anche STFA B 38/92 del 30 novembre 1993).

Per ritornare al requisito del

presupposto materiale, va anche detto che se l’invalidità che dà luogo a

una rendita è da ricondurre a diverse affezioni alla salute, di cui però solo

una ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato durante la

copertura previdenziale, l’istituto di previdenza deve unicamente rispondere

per l’invalidità che risulta da quest’ultima. Per la parte dell’invalidità

globale che è dovuta a dei disturbi che si sono manifestati in modo tale da

dare luogo a prestazioni solo dopo che la persona assicurata ha lasciato

l’istituto di previdenza, la connessione materiale necessaria fa infatti

difetto (Hürzeler, op. cit., all’art. 23 pag. 361).

Secondo la giurisprudenza, può

esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici,

sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad

una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata

fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici.

Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichica

si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia visibilmente

marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber, op.cit.,

art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STFA B 46/06 del 29 gennaio 2007 e

STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2; cfr. anche STF 9C_597/2008

del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 e riferimenti; cfr. Hürzeler, op. cit,

all’art. 23 n. 28, pag. 360).

Una connessione materiale

esiste per esempio nel caso di una persona assicurata, sofferente nel periodo

assicurato prevalentemente di fibromialgia, che già durante tale periodo ha sviluppato

un danno invalidante psichico che ha quindi marcato in modo rilevante il

decorso dell’affezione somatica.

Tuttavia, nel caso in cui le

affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte, non vi è

un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione della

capacità lavorativa non era dovuta ai motivi psichici che hanno finalmente

condotto all’invalidità, ma unicamente a delle affezioni somatiche che infine

non sono risultate invalidanti (Hürzeler, op. cit., all’art. 23,

n. 28, pag. 360 con riferimento a STFA B 37/06 del 22 settembre 2006 consid.

3.3 e STF 9C_370/2016 del 12 settembre 2016 consid. 3).

Una connessione materiale deve

in particolare essere negata quando l’attribuzione della rendita AI risulta

unicamente dai problemi di natura psichica diagnosticati e che non può essere

dedotto dagli atti medici e peritali alcun elemento indicante la presenza già

durante il rapporto di previdenza di un problema psichico e una conseguente

inabilità lavorativa, ma che al contrario solo delle inabilità lavorative

causate dai dolori dorsali erano state attestate nel periodo in cui

l’assicurato aveva la qualità di assicurato. Questo deve valere anche nel caso

in cui sia evidente che i problemi dorsali alla base dell’incapacità lavorativa

avevano già all’epoca un’influenza sullo stato psichico dell’assicurato e sulla

sua situazione psicosociale (STFA B 9/06 del 21 novembre 2006 citato in Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 25). La connessione materiale

fa pure difetto se una sovrapposizione psicogena di disturbi somatici,

associata ad una tendenza all’aggravamento, non aveva ancora raggiunto, al

momento della cessazione del lavoro, un valore di malattia e quale disturbo

psichico non era suscettibile di limitare la capacità lavorativa in modo

rilevante, e questo malgrado la successiva invalidità sia poi stata motivata da

un’affezione psichica con valenza patologica (Hürzeler, op. cit., all’art. 23

n. 28).

Per la determinazione della

responsabilità dell’istituto di previdenza non è determinante l’inizio

rispettivamente la diagnosi del danno invalidante, ma solo il momento in cui il

danno alla salute per la prima volta si è ripercosso sulla capacità lavorativa

in maniera significativa. La connessione materiale è stata per esempio negata

in un caso in cui l’assicurato era limitato nella capacità lavorativa sin

dall’adolescenza a motivo della diagnosi di AIDS e in seguito a tale affezione

si era tuttavia sovrapposta, nel corso degli anni, una schizofrenia paranoide,

che aveva infine portato all’invalidità motivante la rendita AI. Secondo il

Tribunale federale il danno alla salute che infine aveva portato all’invalidità

non era lo stesso che aveva causato la precedente inabilità (STF 9C_83/2016 del

19 ottobre 2016).

Parimenti, una connessione

materiale stretta va negata qualora l’inabilità lavorativa sopraggiunta durante

il rapporto di previdenza sia da ricondurre ad una lesione della colonna

vertebrale lombare, ma un’affezione psichica è all’origine dell’invalidità e

che non risultino dagli atti indizi che lascino supporre che vi sia stata

un’interazione tra i diversi quadri clinici e che la persona assicurata, dal

punto di vista reumatologico, sarebbe capace di continuare a lavorare in

un’attività leggera (STFA B 62/01 del 24 giugno 2002).

Una relazione stretta materiale

deve per contro essere ammessa tra i dolori lombari sopraggiunti durante

l’affiliazione all’istituto di previdenza e che sono all’origine di

un’inabilità lavorativa duratura, e un malfunzionamento rilevante della

capacità di controllare i dolori, che ha infine provocato l’invalidità, nel

caso in cui tale malfunzionamento era stato diagnosticato in occasione di esami

poco dopo la sopravvenienza dell’incapacità lavorativa e aveva già avuto

un’influenza importante sul corso della malattia durante il rapporto di

previdenza. Ciò può risultare dal fatto che non vi sia alcun indizio per il

quale le malattie psichiche non hanno alcun rapporto con il danno alla salute

di natura somatica causante il pregiudizio alla capacità lavorativa durante il

rapporto di assicurazione (STFA B 41/05 del 30 novembre 2005 cit. in Hürzeler, op cit. all’art. 23 n. 26).

In una pronuncia del 3 maggio

2006 la massima Corte federale ha per esempio negato il nesso materiale e

temporale tra una sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente

depressione invalidante, manifestatasi in modo rilevante sulla capacità

lavorativa solo dopo il rapporto previdenziale (STFA B 73/05; cfr. Vetter-Schreiber,

op. cit., all’art. 23 n. 34, pag. 95 con riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n.

28, pag. 361). Analogamente il Tribunale federale aveva concluso che andava

chiaramente distinto tra la sindrome del dolore cronico (Schmerzstörung) quale

affezione indipendente da un lato, e i dolori somatici riconducibili a delle

fratture di costole, dall’altro (DTF 9C-330/2008 del 4 settembre 2008). Se era

vero che l’incidente subito dall’assicurato andava considerato la causa

scatenante di tutti i suoi problemi di salute, determinante era comunque

soltanto se l’attuale, invalidante problema psichiatrico era stato anche causa

di un’incapacità lavorativa durante il rapporto previdenziale (cfr. DTF

9C-928/2008 del 3 marzo 2009 consid. 3.2; cfr. anche Vetter-Schreiber,

op. cit., all’art. 23 n. 34 pag. 95).

Si osservi infine che il

requisito della connessione materiale e temporale quale criterio per l'obbligo

prestativo di un istituto di previdenza non è applicabile solo quando si tratti

di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio

vale in ogni caso, in particolare anche nell'eventualità in cui un assicurato

diventa incapace al lavoro in un periodo in cui è assicurato e successivamente,

in un momento in cui ancora non si è affiliato ad un nuovo istituto di

previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69segg.; per quanto

riguarda gli assicurati attivi solo parzialmente, cfr. Stauffer, op. cit., n.

1068 con riferimento a SZS 2000 pag. 369 e SZS 1997 p. 549; cfr. anche la DTF

129 V 132).

Per quanto concerne il caso

dell’aumento del grado di invalidità, per la giurisprudenza, se un lavoratore

già titolare di una mezza rendita d’invalidità dell’AI intraprende un’attività

lavorativa parziale rispettivamente la cambia e, di conseguenza, si affilia ad

un nuovo istituto di previdenza (con o senza riserve) e in seguito le sue

condizioni di salute peggiorano per la medesima causa, rendendolo di

conseguenza titolare di una rendita intera dell’AI, perdurando la pregressa

invalidità parziale anche durante la durata del rapporto di lavoro e

previdenziale, non esiste alcun diritto a prestazioni della previdenza

professionale nei confronti del nuovo istituto di previdenza cui si era

affiliato poiché ciò contravverrebbe al principio assicurativo. Il precedente

istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’aumento del grado di

invalidità. Un diritto a prestazioni della LPP potrebbe soltanto nascere

qualora fosse intercorso un periodo di ritrovata completa abilità lavorativa

interruttivo del nesso temporale (Stauffer, Rechtsprechung, all’art. 23 pag. 76

con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 54 pag. 376; DTF

123 V 265 consid. 1c e 2; STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003; STF 9C_658/2016

del 3 marzo 2017 consid. 6.4.2). Ciò vale anche quando la persona già

parzialmente inabile non percepisce alcuna rendita di invalidità da un

precedente istituto di previdenza, perché nel momento della prima insorgenza

della parziale inabilità lavorativa non era assicurata ai fini della LPP

(Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 55 pag. 377). Una responsabilità del nuovo

istituto di previdenza è invece da ammettere se subentra una nuova causa

invalidante che giustifica di per sé una prestazione d’invalidità (Stauffer,

op. cit. n. 1068). Tale giurisprudenza è valida analogicamente anche ai casi di

applicazione delle lett. b e c dell’art. 23 LPP (Hürzeler, op. cit. all’art. 23

n. 55 pag. 377).

Questi principi sviluppati

sull’art. 23 LPP valgono di massima anche nell’ambito della previdenza

sovraobbligatoria, a meno che il Regolamento o gli statuti prevedano

diversamente (segnatamente in riferimento al concetto di invalidità rilevante e

al rischio assicurato; cfr. DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA B 101/02 del 22

agosto 2003 consid. 4 e STFA B 536/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.2). In

particolare un precedente istituto di previdenza può rifiutare la copertura di

prestazioni sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di invalidità

intervenuto in un momento in cui un assicurato (già parzialmente invalido) non

era più assicurato, qualora il Regolamento faccia dipendere la concessione di

prestazioni di invalidità dal manifestarsi dell’invalidità (non solo

dell’inabilità lavorativa) ancora durante la durata del rapporto assicurativo

rispettivamente (legittimamente) preveda un limite temporale della copertura

per il caso di aumento del grado di invalidità dopo la fine del rapporto di

previdenza (Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid.

3.5 e riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 23 n. 46 con riferimento

alla STFA B 91/02 del 24 aprile 2003).

La responsabilità del nuovo

istituto di previdenza per un peggioramento di una precedente inabilità

lavorativa durante il periodo di affiliazione potrebbe altrimenti insorgere,

sulla base del principio dell’affidamento e per quanto riguarda le prestazioni sovraobbligatorie,

qualora il nuovo istituto di previdenza, che ha definito nel suo regolamento o

nei suoi statuti il rischio assicurato diversamente che nella LPP, abbia, al

momento dell’ammissione dell’assicurato già parzialmente invalido, espressamente

(“ausdrüklich”) garantito la completa ammissione nella copertura

previdenziale rispettivamente non abbia fatto uso della possibilità prevista

dal regolamento di introdurre, al momento dell’ammissione, una riserva per

ragioni di salute. In questo caso la persona assicurata può confidare, sulla

base del principio dell’affidamento, di godere della copertura assicurativa

previdenziale per la residua capacità lavorativa presso la nuova istituzione di

previdenza anche nel caso del successivo peggioramento del grado di invalidità

per la medesima causa (Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 60 pag. 378 e

Stauffer, op. cit, pag. 346; cfr. anche Stauffer, Rechtsprechung, op. cit,

all’art. 23 pag. 76, con riferimento alla STFA B 101/02 del 22 agosto 2003,

pubbl. in SVR 2005 LPP n. 17 pag. 55; Boll. UFAS, n. 74/2004, cifra 433; cfr.

anche STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017).

2.5. Il Regolamento della __________,

valido dal 1. gennaio 2010 e applicabile nella fattispecie, con riferimento

alle prestazioni d’invalidità (incluso l’esonero dal pagamento dei contributi) prevede,

tra l’altro, quanto segue:

" (…)

5.8 Rente d'invalidité

5.8.1

Il y a incapacité de gain lorsqu'il est

médicalement établi, sur la base de signes objectifs, que la personne assurée -

par suite de maladie (y compris le déclin des facultés mentales et physiques)

ou d'accident est selon toute probabilité de façon permanente incapable,

totalement ou partiellement, d'exercer sa profession ou une autre activité

lucrative correspondant à sa situation sociale, ses connaissances et ses

aptitudes ou si elle est invalide au sens de la loi fédérale sur

l'Assurance-invalidité.

5.8.2

La personne assurée est tenue de s'annoncer sans

délai auprès de l'Assurance-invalidité fédérale (Al) dès que, selon toute

probabilité, il est à prévoir que la capacité de travail sera durablement

diminuée.

Elle informera parallèlement l'employeur de sa

démarche.

5.8.3

Le degré de l'incapacité de gain est déterminé en

fonction de la différence entre le gain que la personne assurée est encore

capable de réaliser après la survenance de t'incapacité de gain (et après

exécution d'éventuelles mesures de réinsertion par I'AI) compte tenu d'une

situation équilibrée du marché du travail et le gain que la personne assurée

réalisait avant la survenance de l'incapacité de gain.

Toutefois, le degré de l'incapacité de gain

correspond au minimum au degré d'invalidité déterminé par

l'Assurance-invalidité fédérale. Si, pour les employés à temps partiel, le

degré d'invalidité a été détermine avec prise en compte d'une part sans

activité lucrative, seul Ie degré résultant de I ‘activité lucrative est pris

en considération.

5.8.4

La rente d'invalidité est versée au plus tôt à

compter du moment où la personne assurée a droit à une rente de I'AI au sens

des articles 28 alinéa 1 et 29 alinéas 1-3 de la LAI.

(…).

5.8.6

En cas d'interruption de l'incapacité de gain,

les périodes d'incapacité de gain résultant d'une seule et même cause sont

cumulées, pour autant qu'aucune des interruptions n'excède une année.

5.8.7

Le droit à la rente d'invalidité demeure garanti

pendant toute la durée de l'incapacité de gain, toutefois au plus tard jusqu'à

l'âge de la retraite ou jusqu'au décès.

5.8.8

Le montant de la rente annuelle entière

d'invalidité est fixé dans le pian de prévoyance. En cas d'incapacité de gain

partielle, la personne assurée a droit à une rente correspondant au degré de I’

incapacité de gain. Un degré d'incapacité de gain inférieur à 25% ne donne

droit à aucune prestation, un degré d'incapacité de gain de 60% ou plus donne

droit à trois quarts de rente et un degré de 66 2/3% ou plus a une rente

entière. Il convient de tenir compte des dispositions de l'article relatif à la

coordination avec les autres assurances.

5.8.9

Lors d'une modification du degré de l'incapacité

de gain, la rente est adaptée en conséquence à compter de la date de la

modification. Toute modification du degré d'incapacité de gain doit être

notifiée immédiatement à la Fondation a l'attention de ___________.

5.8.10

En cas d'augmentation du degré de I’ incapacité

de gain d'une personne dont I’ incapacité de gain partielle est assurée auprès

de la Fondation, les dispositions ci-après sont applicables:

• Si l'augmentation est due à la même cause que l'incapacité de

gain partielle préexistante, les prestations d'incapacité de gain en cours sont

adaptées au nouveau degré d'incapacité de gain sans délai d'attente.

• Si l'augmentation est due à une autre cause, Ies prestations en

cours sont octroyées comme par le passe et le versement de nouvelles

prestations est soumis au délai d'attente mentionné dans le plan de prévoyance.

Après expiration de celui-ci, la personne assurée a droit, pour la part de

l'augmentation, a de nouvelles prestations calculées en fonction des

prestations assurées au moment de l'augmentation du degré d'incapacité de gain.

5.8.11

En cas d'augmentation du degré d'incapacité de

gain d'une personne dont I’ incapacité de gain partielle n'est pas assurée

auprès de la Fondation, les dispositions ci-après sont applicables:

• Si

l'augmentation est due à la même cause que l'incapacité de gain partielle

préexistante, il n'existe aucun droit à des prestations.

• Si

l'augmentation est due à une autre cause, la personne assurée a droit à de

nouvelles prestations après expiration du délai d'attente pour la part de I

‘augmentation sont déterminantes les prestations assurées au moment de

l'augmentation du degré d'incapacité de gain.

5.8.12

Si le degré d'incapacité de gain d'une personne

dont l'incapacité de gain partielle est assurée auprès de la Fondation augmente

après sa sortie de l'œuvre de prévoyance et après expiration de la prolongation

de la couverture, les dispositions ci-après sont applicables:

• Si l'augmentation est due à la même cause que l'incapacité de

gain partielle préexistante, le droit à une augmentation des prestations n'est

reconnu que sur la base et dans l’étendue des dispositions légales

contraignantes.

• Si l'augmentation du degré d'incapacité de gain est due à une

autre cause, il n'existe aucun droit à une augmentation des prestations.

(…).

5.10 Exonération des cotisations

Lorsque la personne assurée subit une incapacité

de gain temporaire ou permanente, ____________ assume le paiement des

cotisations pour I’ensemble des prestations assurées selon les mémés principes

que pour la rente d'invalidité. Après expiration du délai d'attente fixe dans

le pian de prévoyance - calculé à compter de la survenance de l'incapacité de

travail dont la cause peut vraisemblablement entrainer une incapacité de gain -

l'exonération des cotisations est accordée pendant la durée de l'incapacité de

gain, mais, au plus, jusqu'à l'âge de la retraite ou jusqu'au décès, La

Fondation porte au crédit de l'employeur les éventuelles cotisations versées en

trop. Si l'employeur a procède à des déductions salariales pour financer les

cotisations règlementaires des salaries après I ‘expiration du délai d'attente

correspondant, il lui appartient de restituer ces montants à la personne

assurée. Si l'incapacité de gain présumée n'intervient pas ou que partiellement,

les cotisations manquantes sont à nouveau débitées du compte de cotisations.

5.11 Rente pour enfant d'invalide

5.11.1

Toutes les personnes assurées bénéficiant d'une

rente d'invalidité en vertu de la présente assurance ont droit à une rente pour

chaque enfant pouvant prétendre à une rente.

5.11.2

Le montant de la rente annuelle entière pour

enfant d'invalide est fixe dans le pian de prévoyance. En cas d'incapacité de

gain partielle et de rechute, les principes applicables au droit aux prestations

et au calcul de ces dernières sont les mêmes que pour la rente d'invalidité. Il

convient de tenir compte des dispositions de l'article relatif à la

coordination avec les autres assurances. (…)”

Dal tenore di queste norme emerge

che il concetto di invalidità del disciplinamento regolamentare della

Fondazione convenuta coincide sostanzialmente con quello della LPP e, quindi,

della LAI. Né d’altra parte è prevista una regolamentazione divergente dell’art.

23 LPP, ragione per cui la suesposta giurisprudenza è in concreto applicabile

(cfr. DTF 123 V 262).

Conformemente alla cifra 5.8.8

il diritto alla rendita di invalidità nasce tuttavia già con un grado di

invalidità del 25% e, inoltre, giusta la cifra 5.8.9, in caso di modifica del

grado d’incapacità al guadagno, la rendita viene adattata di conseguenza già a

contare dalla data di tale modifica. Inoltre, giusta la cifra 5.8.12 la

Fondazione si è riservata – legittimamente (cfr. Hürzeler, op. cit. all’art. 23

n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid. 3.5 e riferimenti; Vetter-Schreiber, op.

cit, all’art. 23 n. 46 con riferimento alla STFA B 91/02 del 24 aprile 2003) –

il diritto di rifiutare la copertura di prestazioni sovraobbligatorie per

l’aggravamento del grado di invalidità, da ricondurre alla medesima causa

dell’incapacità di guadagno parziale preesistente, intervenuto in un momento in

cui l’interessato (già parzialmente invalido) non era più assicurato, ossia

dopo la fine del rapporto di previdenza. In tale caso sono dovute soltanto le

prestazioni obbligatorie.

2.6. Come

accennato (cfr. consid. 2.2 e 2.4), secondo la giurisprudenza federale,

affinché un istituto di previdenza sia tenuto a versare una prestazione

d’invalidità, l’incapacità di lavoro che la motiva deve essersi manifestata in

misura rilevante (almeno del 20%) ancora durante l’affiliazione presso

quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità

uno stretto nesso materiale e temporale. Vi è connessione materiale se il danno

alla salute all’origine dell’invalidità (o dell’aumento del grado di

invalidità) è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione e che ha causato un’incapacità di lavoro (cfr. DTF 144 V 58, 138

V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4).

Va poi ricordato che in tale

evenienza l’istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’eventuale

aumento del grado di invalidità, dovuto alla medesima causa, intervenuto in

seguito, anche dopo l’uscita dall’istituto previdenziale, a meno che nel

frattempo sia intercorso un periodo di ritrovata completa abilità lavorativa

interruttivo del nesso temporale (Stauffer, Rechtsprechung, all’art. 23 pag. 76

con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 54 pag. 376; DTF

123 V 265 consid. 1c e 2; STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003).

Ora,

nella fattispecie, l’assicurato soffre essenzialmente dei postumi

dell’infortunio alla spalla sinistra subito il 15 marzo 2010, vale a dire in un

momento in cui egli era assicurato alla Fondazione convenuta. Il Tribunale

federale, nella sua pronuncia del 5 settembre 2022, ha stabilito che,

contrariamente all’assunto della convenuta e alle conclusioni di questo TCA di

cui alla pronuncia del 15 novembre 2021, non vi era stata alcuna interruzione

del nesso temporale tra il danno alla salute (la lesione alla spalla

sinistra) manifestatosi durante l’affiliazione (con l’infortunio) e la

successiva invalidità, considerato come dall'evento

del 15 marzo 2010 il ricorrente aveva sempre subito un'incapacità lavorativa

continua per lo meno del 20% e ritenuto che l'intervento chirurgico del 18

dicembre 2014 rientrava “in tale percorso”.

Tema del presente

giudizio è il tema del nesso materiale tra il danno alla salute

(la lesione alla spalla sinistra) manifestatosi durante l’affiliazione e la

successiva invalidità, segnatamente quella conseguente al peggioramento situato

dall’Ufficio AI al dicembre 2014 (ossia dopo l’intervento chirurgico alla spalla

sinistra del 18 dicembre 2014) e alla relativa inabilità lavorativa completa e

conseguente erogazione da parte dell’Ufficio AI di una rendita d’invalidità

intera dal 1. dicembre 2014, di tre quarti dal 1. ottobre 2015 e nuovamente

intera dal 1. settembre 2017 (cfr. al consid. 1.5). La fondazione convenuta,

nella risposta di causa del 26 aprile 2021 (doc. VII pag. 11 inc. 34.2021.3), aveva

contestato l’esistenza di un simile nesso materiale, sostenendo che l’inabilità

lavorativa dal dicembre 2014 sarebbe da ricondurre all’intervento chirurgico

del dicembre 2014, il quale era a sua volta stato motivato dalla lesione di

Hill-Sachs provocata da un infortunio del 2001, e non dai postumi dell’infortunio

del marzo 2010.

2.7. Richiamati

i principi giurisprudenziali esposti al consid. 2.3 che precede, nell'ambito

della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di principio

vincolati a quanto pronunciato dall’AI per quel che riguarda il grado di

invalidità, la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti

per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro

dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64,

133 V 67, 126 V 310 consid. 1).

Dottrina

e giurisprudenza hanno ripetutamente sottolineato che tuttavia l’istituto di

previdenza non è vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle

conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito

insostenibili e se non gli è stata notificata la

decisione di rendita (DTF 134 V 64, 133 V 67, 123 V 271 consid. 2a). Inoltre, secondo il TF, considerato come lo scopo del

vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti di

previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo sia

riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi

dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per

l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava

effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale

devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF 9C_684/2008 del

18 settembre 2009; STF B 83/04 del 25 aprile 2006, B 50/99 del 14 agosto 2000,

B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne discende ad esempio che la fissazione

della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non

esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni

d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in

misura ridotta, già prima dell’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI

(Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 23 n. 53

pag. 121; SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STFA B 47/98 dell’11 luglio 2000).

Inoltre quando la previdenza professionale prevede prestazioni di invalidità

anche con un grado d’invalidità inferiore al 40% o quando nell’ambito della

previdenza professionale è prevista una classificazione della rendita più

precisa che nell’AI, l’istituto di previdenza può decidere liberamente

(Vetter-Schreiber, all’art. 23 n. 53 pag. 122). In presenza di un grado di

invalidità inferiore al grado minimo legale del 40% (art. 28 LAI), l’istituto

di previdenza non è vincolato alle constatazioni e conclusioni fatte dall’AI, “weil

in diesem unterhalb der Erheblichkeitsschwelle liegenden Bereich für die Organe

der Invalidenversicherung keine Veranlassung besteht, eine genaue Bestimmung des

Invaliditätsgrades vorzunehmen” (cfr. STF 9C_300/2019 consid. 5b con

riferimenti).

Richiamati

questi principi, nella sua pronuncia del 5 settembre 2022, il TF ha concluso,

confermando sostanzialmente quanto già concluso dal TCA nella pronuncia del 15

novembre 2021, che nella fattispecie la Fondazione convenuta, nell’esame dei

presupposti della pretesa a prestazioni d’invalidità, non è vincolata dai

provvedimenti dell’Ufficio AI, nella misura in cui “quest'ultimo aveva stabilito dal 30 settembre 2012 un grado

di invalidità 20%, ossia inferiore al minimo edittale del 40% (DTF 143 V 434

consid. 2.2; 133 V 67 consid. 4.3.2; sentenza 9C-300/2019 del 28 ottobre 2019

consid. 5.2 con riferimento)”.

Secondo il TF tale circostanza

non permette tuttavia di ignorare gli accertamenti svolti nell'ambito della

procedura dell'AI, questo anche in considerazione del fatto che i referti medici

sui quali si è basato l’Ufficio AI per le sue decisioni sono successivi alle

valutazioni decisive per l’__________.

Inoltre,

il mancato vincolo per l’assicuratore previdenziale alle conclusioni relative

al grado di inabilità lavorativa è di principio limitato al citato lasso di

tempo. Visto anche che le decisioni dell’AI del 14 marzo 2017 e 1. giugno 2018

sono state incontestatamente notificate anche alla Fondazione convenuta, le

stesse sono di principio vincolanti, segnatamente laddove si sono pronunciate

sul grado di invalidità e sulla nascita e la modifica del diritto alla rendita

d’invalidità relativamente al periodo posteriore al dicembre 2014.

2.8.

2.8.1. Dagli

atti risulta che il 15 marzo 2010 AT 1, ha subito, scivolando sul luogo di

lavoro, un trauma alla spalla sinistra con probabile lussazione spontanea,

immediatamente riposta e causante una debolezza al braccio. L’infortunio è

stato assunto dall’__________ sulla base di una certificazione del 28 giugno

2010 del dr. __________, chirurgo ortopedico, che ha diagnosticato la “lesione

traumatica del nervo toracico longo, trauma da trazione il 15.03.2010 con

scapola alata a sinistra. Stato dopo eventuale lussazione posteriore spalla

sinistra rientrata apparentemente da sola il 15.03.2010” (doc. 29). Il 22

giugno 2010 il servizio di neurologia aveva posto la diagnosi di “neuropatia

traumatica del nervo toracico lungo (trauma in trazione il 15.03.2010, stato

dopo lussazione della spalla sinistra rientrata spontaneamente il 15.03.2010)”

(doc. AI pag. 765). Il dr. __________ ha confermato la stessa diagnosi anche il

26 agosto, 29 novembre 2010 e 20 luglio 2011, attestando il perdurare della grave

sintomatologia dolorosa, con assenza di ripresa del nervo toracico longo e

inabilità lavorativa completa (doc. AI pag. 769, 773 e 799). Le medesime

diagnosi e il quadro di “un dolore continuo para scapolare sx che aumenta ad

ogni movimento della spalla” sono descritti anche dal dr. __________ della

clinica di __________ il 12 maggio 2011 (doc. AI pag. 790) e anche il dr. __________,

neurologo, il 12 agosto 2011 ha confermato la grave neuropatia del nervo

toracico longo di sinistra a seguito del trauma da trazione alla spalla

sinistra subito il 15 marzo 2010 (doc. AI pag. 803).

Anche

nelle valutazioni effettuate per l’__________ il 16 novembre 2011, 17 agosto e

17 ottobre 2012 il medico fiduciario dell’__________ dr. __________, spec. FMH

in neurologia, aveva confermato la diagnosi di lesione del nervo

toracico lungo con sviluppo di una scapola alata e riferito dei dolori

lamentati dall’assicurato da lui messi in relazione con questa lesione, pur

esprimendo scetticismo in merito al fatto che tali diagnosi fossero da

ricondurre ad una lussazione acuta traumatica della spalla (doc. AI pag.

1000segg). Il dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________ l’8 giugno

2012 aveva diagnosticato “Läsion des Nervus thoracicus longus links, V.a

Plexusparese und Scapula alata links Z. n. Schulterluxation links” (doc. AI

pag. 853). Tale diagnosi è quindi stata confermata sostanzialmente anche dal dr.

__________, internista (scritto del 14 novembre 2012; doc. AI pag. 1021).

Gli

atti contengono numerose certificazioni del dr. __________, specialista in chirurgia

ortopedica che ha avuto in cura l’assicurato per le affezioni alla spalla

sinistra. Il 29 ottobre 2013 egli ha attestato la presenza di “deficit

evidenziabili all’esame clinico negli esiti della nota lussazione avvenuta nel

2010”, con “una scapola alata a sinistra per deficit del nervo toracico

lungo”, problematica ormai “stabilizzata” (doc. AI pag. 139). Egli ha

in seguito ripetutamente attestato il perdurare di un’inabilità a dipendenza

della medesima problematica (attestati del 3 e 12 febbraio 2014 e 3 marzo 2014,

doc. AI pag. 133, 1121).

Anche

il dr. __________, ortopedico, il 14 ottobre 2013, ha certificato “una

scapola alata sinistra con plessopatia del nervo toracico lungo su/in stato

postlussazione spalla sinistra avvenuta nel 2010” (doc. AI pag. 140).

Agli

atti figurano inoltre i referti del 29 marzo e 9 settembre 2013 del dr. __________,

neurologo dell’__________ confermante la diagnosi di “scapola alata sinistra

verosimilmente secondaria ad una lesione traumatica del plesso brachiale e del

n. toracico lungo sx” (doc. AI pag. 175) e quello del 3 dicembre 2013

relativo ad una elettroneuromiografia, con il quale ha riferito della scapola

alata a sinistra sviluppata a seguito dell’infortunio del marzo 2010 “con

netta difficoltà ad utilizzare l’arto superiore sx per un’importante

sintomatologia algica” (doc. AI pag. 164). Sono presenti pure il referto di

un artro RM alla spalla sinistra del 17 ottobre 2013 (doc. AI pag. 167),

rapporti di visite al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ il

6 ottobre 2013 (per “algia alla spalla sinistra”, doc. AI pag. 173), il

10 ottobre 2013 (per “persistenza di dolori alla spalla sinistra”, doc.

AI pag. 171), uno scritto del dr. __________ , chirurgo ortopedico, del 18

giugno 2013 per il quale “a distanza di tre anni dall’evento traumatico”

non era ipotizzabile un ulteriore recupero funzionale (doc. AI pag. 177). Anche

la dr.ssa __________, chirurga ortopedica, il 16 dicembre 2013 ha posto la

diagnosi di “scapola alata sinistra, stato dopo trauma con lussazione della

spalla sinistra 03/2010” riferendo dei forti dolori lamentati e del deficit

funzionale della spalla dopo l’infortunio (doc. AI pag. 1109). Il dr. __________,

nuovamente interpellato, il 22 gennaio 2014 ha confermato le diagnosi di

scapola alata e lo stato dopo lussazione dopo la trazione subita il 15 marzo

2010, inviando il paziente per valutazione di un intervento agli ortopedici

della Clinica __________, i quali, con rapporti del 18 marzo, 8 e 12 maggio e 6

giugno 2014, hanno posto la diagnosi di “Skapulothorakale Dyskinesie

Schulter links nach Sturz (März 2010)” (doc. AI pag. 1117 e 1126, 190) e confermato

il nesso causale e temporale tra la scapola alata e i forti dolori e il nesso

causale tra l’infortunio del marzo 2010 e gli attuali problemi lamentati

dall’assicurato alla spalla (“mit der zurzeit vorliegenden Daten ist es aus

unserer Sicht überwiegend wahrscheinlich, dass der Unfall und die aktuellen

Problemen ursächlich in Zusammenhang stehen” (doc. AI pag. 1189)

Valutata

la documentazione agli atti, nell’annotazione del 3 aprile 2014 il dr. __________

del SMR, riferendosi alla documentazione richiamata dall’__________, ha

concluso che “Per problematica __________ IL 100 per ogni attività dal

15.3.2010 al 7.8.2012, assenza di patologie limitanti sino alla nuova

certificazione di IL 100 dal 19.1.2014 come dai rapporti sopra riportati”

(doc. AI pag. 183).

Il 7 luglio 2014 il dr. __________

ha riferito che “(…) oltre al noto problema della scapola lata, all’esame

clinico è stato messo in evidenza un’instabilità anteriore con lussazione

autoridotta che, alla precedente consultazione, non era possibile constatare”

e attestato nuovamente un’inabilità completa (doc. AI pag. 197, 199). Il

medesimo specialista, visti gli esiti dell’artro-RM alla spalla sinistra eseguita

il 16 luglio 2014 (doc. AI pag. 201), il 24 luglio 2014 ha confermato

che il paziente, vittima di un trauma alla spalla sinistra il 15 marzo 2010,

presentava oltre ad una chiara discinesia scapolo toracica dovuta a scapola

lata da neuropatia del toracico lungo anche “un'instabilità della

gleno-omerale”, con facile lussabilità, precisando che l'artro-RMN confermava

“una lesione di Hill Sachs ed una probabile lesione di Bankart”. Al fine

di risolvere la sempre più facile lussabilità della spalla, consigliava un

intervento di stabilizzazione (doc. AI pag. 1164). Inoltre il 29 ottobre 2014

si è espresso come segue:

" Per quanto

concerne la prima patologia non vi sono trattamenti medici da suggerire al

paziente e la condizione clinica appare ormai stabilizzata. Per quanto riguarda

l'instabilità anteriore questa è sicuramente sempre più evidente clinicamente e

interferisce con la vita quotidiana del paziente.

Il fatto nuovo da segnalare non riguarda la patologia neurologica

ormai stabilizzata, ma l'instabilità anteriore della spalla che presenta chiare

lesioni anato-mopatologiche (Lesione di Hill Sachs) da riferirsi al primo

trauma iniziale.

In considerazione di tali lesioni e della facile lussabilità della

spalla sinistra, il consiglio da me già indicato in data 24. 07.2014 è quello

di eseguire un intervento di stabilizzazione secondo Latarjet. Il tipo

d'intervento è suggerito ormai dalla ripetitività dei sintomi e dal tipo di

lesioni riscontrate all’artro- RMN. (…)” (doc. AI pag. 1261)

Il 26 novembre 2014 il dr. __________

ha confermato una completa inabilità lavorativa (doc. AI pag. 240).

2.8.2. In seguito è stata prodotta la

documentazione relativa all’intervento di revisione alla spalla eseguito dal

dr. __________ il 18 dicembre 2014 (intervento di stabilizzazione secondo

Latarjet artoscopicamente assistita alla spalla sinistra, doc. AI pag. 251 e

1287) con relativa attestazione di inabilità, incluso il successivo decorso

postoperatorio difficoltoso con/su sospetto Sudeck, “sintomatologia

dolorosa/ipoestesica a partenza del gomito fino ad interessare tutta la mano

sinistra”, esantema cutaneo pruriginoso (doc. AI pag. 242 segg.).

Con scritto del 20 gennaio 2015

il dr. __________, neurologo, ha inviato l’assicurato al __________, certificando

che i dolori lamentati dall’assicurato alla spalla sinistra erano “insopportabili”

con una situazione peggiorata gradualmente dopo l’intervento del 17 dicembre

2014, ritenuto che si trattava di “una patologia complessa grave, di lunga

durata, e con una patologia attuale importante neurogenica” (doc. AI pag.

255).

Nell’ambito degli accertamenti

eseguiti al fine di chiarire le complicazioni post operatorie, posta

l’indicazione di “sospetta plessopatia brachiale sx in esiti da

stabilizzazione sec Latarjet assistita artroscopiacemente il 18.12.2014”,

nel rapporto del 27 gennaio 2015 il dr. __________, neurologo dell’__________,

ha accertato una situazione compatibile con una severa plessopatia brachiale e

inviato il paziente al dr. __________ per ulteriore presa a carico e

fisioterapia (doc. AI pag. 263).

Con scritto del 5 marzo 2015 il

dr. __________ si è così espresso in merito alla situazione dell’assicurato:

" Le

riferisco In merito al paziente summenzionato da me visitato in data odierna. Il

paziente è stato da me operato in data 18.12.2014 per un'instabilità anteriore

con difetto osseo alla spalla sinistra. Il difetto osseo consisteva in una

lesione di Hill-Sachs sulla testa omerale e una minima erosione sul versante

glenoideo anteriore che è stato evidenziato all'esame artroscopico. Sempre

all'esame artroscopico durante t'intervento è stata evidenziata una lesione di

Bankart con accollamento mediale del labbro glenoideo come in evoluzione per

Alpsa lesione.

Il decorso post-operatorio è stato complicato per la comparsa di

una sindrome algoneurodistrofica a tutto l'arto superiore sinistro, con

reazione di tipo Sudek con edema della mano e anche con una plessopatia

significativa valutata anche a più riprese da specialisti neurologi con una

plessopatia brachiale sinistra e successivi esami compresa una RMN del plesso

brachiale evidenziavano un'integrità delle strutture neurologiche del plesso e anche

a livello cervicale. Viceversa, l'esame elettromiografico evidenziava un

peggioramento della plessopatia brachiale a sinistra avvenuta successivamente

all'intervento.

Clinicamente il paziente nelle prime settimane ha avuto una

riduzione di forza significativa al movimento di prensione alla mano sinistra e

la pronazione dell'avambraccio all'abduzione del braccio con bruciore e

disestesie. Il paziente dopo tutti gli esami strumentali richiesti dagli specialisti

chirurghi In particolare scintigrafia e RMN del plesso che sono risultati

negativi si è sottoposto sia alla terapia medica che alla terapia comunque riabilitativa

per l'esito del pregresso Intervento.

Al controllo odierno i sintomi neurologici appaiono già in parte

regrediti. Il paziente riesce nuovamente ad eseguire il movimento di prensione

e anche il movimento di prono-supinazione dell'avambraccio al controllo odierno

è nuovamente eseguito attivamente da parte del paziente.

Per quanto riguarda la valutazione neurologica, il paziente verrà ricontrollato

dai colleghi neurologi nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda la spalla operata, si nota un forte dolore

alla flessione che viene evocata soprattutto per la presenta di scapola alata

che determina forte dolore In sede posteriore e laterale su braccio sinistro.

In considerazione dell'evoluzione post-operatoria i sintomi

neurologici appaiono in veloce ripresa in considerazione dell’importanza dei

primi segni post-operatori e per quanto concerne la riabilitazione della

spalla, il paziente per II momento procede con la KT attiva e passiva dolce e gradualmente

progressiva. Per quanto riguarda ulteriori gli esercizi per la riabilitazione

della spalla attendo di visionare una TAC ossea della spalla sinistra che viene

richiesta in data odierna.

Rivedrò il paziente non appena ha eseguito la TAC. Al momento II

paziente rimane inabile al 100% fino alla prossima consultazione.” (doc. AI

pag. 271)

Il 23 marzo 2015 il medesimo

specialista ha inoltre ritenuto probabile che sia la lesione di Hill-Sachs che

quella di Bankart alla spalla infortunata siano state determinate

dall’infortunio del 2010 (doc. AI pag. 269, cfr. in esteso al consid. 2.9.2).

Nel suo rapporto all’AI del 9

aprile 2015 egli ha confermato le diagnosi di “trauma con possibile

lussazione autoridotta della spalla sx il 15 marzo 2010, discinesia scapolo

toracica dovuta a scapola alata da neuropatia del nervo toracico longo con

dolore che si irradia dalla scapola a tutto l’art. sup sx” e confermato una

completa inabilità lavorativa (doc. AI pag. 275).

Nel rapporto del 28 aprile 2015

i neurologi dell’EOC hanno affermato:

" Anamnesi

intermedia

Paziente già noto al nostro Servizio dal 2010 (per i dettagli fare

riferimento alle valutazioni precedenti). Ricordiamo qui brevemente che il sig.

AT 1 in data 15.03.2010 scivolava sul posto di lavoro, aggrappandosi con la

mano sx ad una vite che sporgeva da un muro, procurandosi una lussazione della

spalla ispilaterate, con rientro spontaneo nei minuti seguenti. In seguito a

tale incidente, sviluppava una- scapola alata sx con netta difficoltà a sollevare

Considerandi

iI braccio e un'importante sintomatologia algica. Veniva da noi valutato ambulatorialmente

nel giugno 2010 nel sospetto clinico di una neuropatia traumatica del nervo toracico

lungo, confermata all'esame ENG-EMGrafico del luglio 2010 e si successivi studi

elettrofisiologici. Da segnalare che in una valutazione ortopedica del dicembre

2001.

eseguita per lussazione della spalla sx e completata con ecografia e RM

spalla, non viene menzionata nessuna scapola alata e che fra il 2001 e il 2010

il paziente ha sempre lavorato in qualità di macchinista edile/muratore non

riportando altri traumi a livello del cingolo scapolo-omerale sx.

Per la problematica ortopedica di instabilità della spalla, al

paziente veniva consigliato dal Dr__________ un intervento di artrodesi

toraco-scapolare. Nel dicembre 2014 è stato sottoposto ad intervento di stabilizzazione

secondo Latarist assistita artroscopicamente (Dr med __________). L'intervento

è stato complicato dalla comparsa di una plessopatia brachiale sx confermata elettrofisiologicamente

(da posizionamento-stiramento DD blocco anestetico intrascalenico) e sovrapposta

sindrome algodistrofica o CRPS (complex regional pain syndrome) con cute

translucida e marmorata del tipo livedo reticolaris, edema locale, alterazione

del trofismo ungueale e ridotta sudorazione. A completamento diagnostico, sono state

eseguite una RM del plesso (normale) e una scintigrafia ossea detta mano (non

indizi radiologici per una malattia di Sudeck, che però rimane una diagnosi

prettamente clinica).

Rispetto alfa nostra ultima valutazione del-26 gennaio, il paziente

riferisce un lieve miglioramento della forza di prensione alla mano, una

riduzione dell'edema e la comparsa da 2-3 settimane di ipersudorazione locale.

Persiste invece invariato il dolore di tipo neuropatico, molto invalidante.

(…).

Valutazione:

Dal punto di vista neurologico il paziente presenta una scapola

alata sinistra secondaria ad una Lesione traumatica del n. toracico lungo sx,

anamnesticamente compatibile con il pregresso trauma del 2010, e per la quale,

a distanza di 5 anni, non crediamo possibili margini per un ulteriore recupero

funzionale. Non esclusa una componente di lassità tendinea della muscolatura di

ancoraggio della scapola alla gabbia toracica. A ciò si è sovrapposta una

plessopatia brachiale sx. da stiramento/ posizionamento (DD blocco anestico

intrascalenico) dopo il recente intervento di stabilizzazione della spalla (12.2014),

in lieve miglioramento elettrofisiologico all'ultimo controllo del 27 aprile, e

una CRPS (complex regional pain syndrome) tipo 11 (con associata lesione

nervosa). Anche se non possiamo garantire una completa restitutio ad lntegrum,

il breve intervallo di tempo intercorso dal trauma depone a favore per un

recupero, almeno parziale, nei prossimi mesi. (…)” (doc. AI pag. 285)

Esaminati i vari atti medici, nel

rapporto finale del 18 maggio 2015 il medico SMR dr. __________, posta la

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Scapola alata sinistra

su probabile lesione traumatica del nervo toracico lungo dopo lussazione

posteriore del 15.3.2010 con discinesia scapulotoracale; 18.12.2014 intervento

di stabilizzazione secondo latarjet con sospetto di sudeck transitorio, attuale

miglioramento funzionale ma persistenza di dolore neuropatico”, ha concluso

per un’inabilità in ogni attività completa dal 15 marzo 2010, con ripresa, in

attività adeguate, di un’abilità dell’80% dal 30 settembre 2012, nuovamente

nulla dal 18 dicembre 2014 e del 50% dal 18 giugno 2015 (sei mesi post

operatori) (doc. AI pag. 294).

Agli atti figura anche il

rapporto della Clinica di __________ relativo alla degenza dal 3 al 21 maggio

2015.

per la diagnosi principale di “Riabilitazione multidisciplinare per impotenza

funzionale e dolori cronici di origine multifattoriale dell’arto superiore di

sinistra” con, tra l’altro, “stato dopo incidente sul posto di lavoro

con lussazione della spalla il 15.3.2010, scapola alata sin da neuropatia del

nervo toracico longo sin” (doc. AI pag. 300) oltre ad un nuovo scritto del

dr. __________ del 28 maggio 2015, con il quale egli ha affermato:

" Il

paziente a me noto per numerosi controlli clinici sia prima dell'intervento di

stabilizzazione sec. Latajet eseguita a dicembre 2014 che per precedenti

consultazioni. La condizione clinica del paziente che presenta paralisi del

nervo toracico lungo dal 2010 e instabilità di spalla conseguente al trauma con

lussazioni in parte auto-ridotte dal paziente.

Uno di questi episodi è avvenuto prima dell’intervento anche

durante una mia visita ambulatoriale, ha portato a realizzare un intervento di

stabilizzazione sec. Latarjet. L'intervento è stato complicato da una

plessopatia con Complex regional pain syndrome e con importante sindrome

algo-neurodistrofica post-operatoria. Recentemente sono stati eseguiti sia una

RM del plesso brachiale che una scintigrafia ossea che hanno dato entrambe un

esito negativo in quanto il plesso risulta continuo. Il paziente ha certamente

avuto una reazione di tipo Sudek che è in lento e graduale miglioramento senza segni

scintigrafici di conferma.

Anche a livello ortopedico in data odierna la spalla pur

presentando delle discinesie importanti dovute prevalentemente alla forte

protrusione scapolare che il paziente presenta ogni talvolta cerca di flettere

e di abdurre, evidenzia dei miglioramenti anche della mobilità della spalla

stessa.

All'ultimo controllo l'extra-rotazione della spalla operata era

negativa, oggi il paziente riesce a mantenere ca. O° e alla mobilizzazione

passiva si possono raggiungere 5 -10°. I sintomi sono prevalentemente legati all'algoneurodistrofia

con ancora dolore neuropatico inteso. Pertanto, il paziente deve proseguire la

KT per la spalla operata la cui frequenza e intensità deve essere modulata in

base ai sintomi del paziente. In questi casi una riabilitazione intensiva

almeno in questa fase clinica non è particolarmente indicata. (…)”. (doc. AI

pag. 305)

Il nuovo rapporto finale del

SMR del 27 luglio 2015 ha confermato il precedente, confermando un’inabilità

completa dal 15 marzo 2010, con ripresa di un’abilità in attività adeguate dell’80%

dal 30 settembre 2012, nulla dal 18 dicembre 2014 e del 50% dal 18 giugno 2015

(sei mesi post operatori), osservando che “patologia operata in fase

cronicizzata in assenza di trattamenti riabilitativi adeguati preoperatori con

sviluppo di scompenso e sospetto CPRS II post operativo. Miglioramento graduale

funzionale in persistenza di problema algico neuropatico in trattamento con

Lyrica” (doc. AI pag. 321).

Il dr. __________ del __________,

il 10 dicembre 2015 ha riferito che il paziente “continuava a soffrire a

distanza di 5 anni di dolori misti neuropatici e nocicettivi alla spalla e al

braccio sinistro, a causa di un trauma con lesione del nervo toracico longo a

sinistra. Da circa un anno si è aggiunta anche una nuova complicazione (CRPS) a

seguito dell’intervento di stabilizzazione Latarjet per via artroscopica

eseguito il 12/2014” (doc. AI pag. 336). Nei certificati del 2 e 22

febbraio 2016 i neurologi dell’__________ hanno, tra l’altro, rilevato:

" Per i

dettagli rimandiamo alla cartella ambulante. Ricordiamo che si tratta di un

paziente affetto da scapola alata sx da neuropatia del n. toracico lungo sx in

seguito a trauma del 03.2010 e plesso patia brachiale sx perioperatoria (DD da

posizionamento, DD blocco anestetico intrascalenico), complicata da complex

regional pain syndrome (CRPS) tipo II nell'ambito di intervento di stabilizzazione

sec. Latariet assistita artroscopicamente alla scapola sx (12.2014). L'ultima

valutazione ENG-EMGrafico risale a 11.2015 mentre quella clinica a 01.2016. Non

ci sono stati significativi miglioramenti clinici.

Permane dolore alla spalla sinistra che si irradia distalmente

principalmente lungo il lato ulnare di braccio e avambraccio fino ad

interessare prevalentemente le ultime tre dita con importante limitazione

funzionale sia nei movimenti prossimali che distali all'arto. Con la medesima

distribuzione avverte anche delle scosse elettriche e una riduzione della sensibilità.

(…)” (doc. AI pag. 358)

Il dr. __________, con uno

scritto del 14 gennaio 2016, ha posto le seguenti diagnosi:

" 1- Scapola

alata da neuropatia del nervo toracico lungo post-traumatica in seguito ad un

trauma di marzo 2010.

2- esiti di instabilità anteriore post-traumatica alla spalla sx

3- Plessopatia brachiale sinistra in esiti di intervento di

stabilizzazione secondo Latarjet con complex regional pain sindrom (CRPS). La

RM del febbraio 2015 del plesso brachiale evidenzia che non vi sono lesioni del

plesso.”

rilevando che il paziente “presentava

un'obiettività clinica stazionaria con atrofia della muscolatura del cingolo

scapolo-omerale, scapola alata a sinistra in posizione neutra che si accentuava

quando il braccio veniva attivamente flesso” e che “dal punto di vista

ortopedico la condizione clinica è ormai da considerarsi stabilizzata e definitiva.

Purtroppo è ipotizzabile che il paziente, a causa dei dolori invalidanti e

delle limitazioni funzionali, non sia in grado in futuro di ritornare alle sue

mansioni originali di macchinista edile. Inoltre, in considerazione dell'entità

dei sintomi sia di natura ortopedica che neurologica, oltretutto aggravati

anche da una sofferenza psichica, ritengo che ormai non vi siano possibilità di

un inserimento lavorativo a scopo lucrativo a breve medio termine” (doc. AI

pag. 367).

Il 18 febbraio 2016 egli ha

confermato tali diagnosi e l’inabilità lavorativa completa (doc. AI pag. 363).

Agli atti figura anche uno

scritto del 23 marzo 2016 del dr. __________, psichiatra, che ha riferito che

l’assicurato aveva sviluppato una sindrome da disadattamento con aspetti

ansioso-depressivi (doc. AI pag. 379) e una certificazione del dr. __________,

pneumologo (doc. AI pag. 389).

Il dr. __________ del SMR, ha

quindi reso un nuovo rapporto finale il 19 maggio 2016, nel quale ha concluso che

“18.12.2014 intervento di stabilizzazione secondo Latarjet con

possibile algodistrofia transitorio. Solo parziale e minimo miglioramento

funzionale in persistente dolore neuropatico (vedi visite al __________ e __________).

Lo stato viene adesso definito come stabilizzato a livello ortopedico, mentre a

livello neurologico del dolore instabile ma sicuramente cronicizzato. Non da

ultimo si è instaurata una componente psichica Iimitante e trattata a livello

specialistico dal 2.2016”, e ha confermato le note diagnosi con valenza

invalidante di “Scapola alata sinistra da lesione traumatica del nervo

toracico lungo dopo lussazione posteriore del 15.3.2010 con discinesia scapulo

toracale; 18.12.2014 intervento di stabilizzazione secondo Latarjet per

instabilità con sospetta CRPS II e solo minimo miglioramento funzionale in

persistenza di dolore neuropatico in/su plessopatia brachiale postoperatoria”.

Ha quindi ribadito le conclusioni sull’abilità lavorativa [inabilità completa

nell’attività abituale dal 15 marzo 2010, con ripresa, in attività adeguate, di

un’abilità dell’80% “dal 30.9.2012 (decisione __________ dopo sorveglianza)”,

nuovamente nulla dal 18 dicembre 2014 e del 60% (anziché 50%) dal 18 giugno 2015

(sei mesi post operatori), doc. AI pag. 409].

Con la decisione

del 14 marzo 2017, l’Ufficio AI ha quindi riconosciuto il diritto ad una

rendita intera dal 1. marzo 2011 con grado Al del 100 % e versata

limitatamente fino al 30 dicembre 2012 (art. 88a cpv. 1 OAI - tre mesi dal

miglioramento). Dal 1. dicembre 2014 (risorgere dell'invalidità - art. 29bis

OAI) ha nuovamente concesso il diritto alla rendita intera con grado Al del

100% e dal 1. ottobre 2015 (art. 88a cpv. 1 OAI) diminuito al 64 % con diritto

a tre quarti di rendita d'invalidità.

Secondo l’amministrazione,

l’assicurato “a seguito dell'infortunio del 15.03.2010, ha percepito

indennità dalla __________ fino al 30.09.2012. Con decisione 4.01.2013 per i

soli postumi infortunistici ha ritenuto l'assicurato pienamente abile al lavoro

dal 07.08.2012. Confermato con sentenza 09.09.2013 del Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni.” L’Ufficio AI ha quindi ritenuto che l’assicurato era

da considerare inabile completamente in ogni attività dal 15 marzo 2010, mentre

che in attività adeguate era da ritenere inabile al 20% dal 30 settembre 2012,

nuovamente al 100% dal 18 dicembre 2014 e del 60% dal 18 giugno 2015 (sei mesi

post operatori). Effettuato il confronto dei redditi ha stabilito un grado di

invalidità del 28% per il periodo dal 30 settembre 2012 (inabilità del 20% in

attività adeguate) e del 64% dal 18 giugno 2015 (doc. AI pag. 480).

Nel giugno 2017 il dr. __________

ha chiesto una revisione del caso facente valere un ulteriore peggioramento con

inabilità lavorativa completa in ogni attività, sempre per le affezioni alla

spalla sinistra (doc. AI pag. 525). Anche la dr.ssa __________, il 30 ottobre

2017.

e 7 febbraio 2018, ha confermato le note diagnosi alla spalla sinistra e

concluso confermando l’inabilità lavorativa ormai completa (doc. AI pag. 533 e

572).

Attivata pertanto una procedura

di revisione, stante il peggioramento fatto valere, per persistenza di un grave

dolore neuropatico e deficit motorio sempre alla spalla sinistra (confermato

anche dal dr. __________, internista, nel certificato del 26 febbraio 2018; doc.

AI pag. 586), sentito il SMR (che il 1. marzo 2018 ha ammesso un’inabilità

lavorativa totale per peggioramento delle condizioni della spalla; doc. AI pag.

583), mediante decisione del 1. giugno 2018, stante un peggioramento con

inabilità lavorativa completa dal giugno 2017, ha riconosciuto un aumento dei

tre quarti di rendita a intera dal 1. settembre 2017 (doc. AI pag. 590).

2.9

Ora,

chiamato a verificare se in concreto debba essere

ammesso il nesso materiale

tra il danno alla salute (la

lesione alla spalla sinistra riportata in occasione dell’infortunio del 15

marzo 2010) manifestatosi durante l’affiliazione alla Fondazione convenuta e

l’invalidità successiva – segnatamente quella conseguente al peggioramento

(situato dall’Ufficio AI al dicembre 2014, dopo l’intervento alla spalla del 18

dicembre 2014) – che ha portato al nuovo riconoscimento di una rendita intera dell’AI

dal 1. dicembre 2014 (ridotta a tre quarti dal 1. ottobre 2015 e quindi

aumentata nuovamente a intera dal 1. settembre 2017) – il TCA, dopo attento

esame dell’ampia ed esaustiva documentazione agli atti e per i motivi esposti

di seguito, ritiene che tale nesso vada ammesso.

2.9.1

Innanzitutto,

per quanto concerne i motivi che hanno portato all’intervento chirurgico del

dicembre 2014, va detto che a mente di questo Tribunale non può essere

ragionevolmente messo in dubbio che lo stesso rientrava nella complessa

situazione patologica venutasi a creare successivamente all’infortunio del 15

marzo 2010. Tale circostanza è peraltro stata confermata espressamente nel giudizio

del 5 settembre 2022, nel quale la Corte federale, nell’escludere

un’interruzione del nesso temporale, ha affermato quanto segue:

" Dal

profilo medico l'UAI si è fondato soprattutto sui rapporti finali del SMR del

18.

maggio 2015, il quale ha messo in luce la relazione con l'evento del 15

marzo 2010, e del 27 luglio 2015, che ha confermato l'esame precedente. Il

rapporto del Dr. med. F.________ e del Dr. med. G.________ del 28 aprile 2015

menziona la relazione con l'infortunio, come del resto la valutazione del Dr.

med. H.________ del 10 dicembre 2015. L'UAI con decisione del 1° giugno 2018,

dopo aver emanato una decisione di non entrata in materia il 6 giugno 2017, ha

stabilito un'incapacità lavorativa del 100% in attività adeguate, aumentando la

rendita a intera dal 1° settembre 2017.

5.4

(…) Dagli atti dell'assicurazione invalidità si

può desumere per contro che non c'è stata alcuna ripresa totale della capacità

lavorativa. Nel rapporto finale SMR del 18 maggio 2015 il Dr. med. I.________,

alla luce di diversi esami medici svolti in precedenza (cfr. sentenza impugnata

consid. 2.7.3), conclude per un'incapacità lavorativa del 20% in attività

adeguate dal 30 settembre 2012 al 18 dicembre 2014, giorno dell'intervento alla

spalla. Nel rapporto finale del 27 luglio 2015 non modifica tale valutazione.

Questa conclusione è ulteriormente confermata nel rapporto finale SMR del 19

maggio 2016. Il Dr. med. I.________ in quest'ultimo referto fa risalire la

problematica all'infortunio del 15 marzo 2010 e considera esplicitamente

gli esiti della sorveglianza dell'agosto 2012. Dall'evento del 15 marzo 2010

il ricorrente ha subito pertanto manifestamente un'incapacità lavorativa

continua per lo meno del 20%. L’operazione del 18 dicembre 2014 rientra in

tale percorso” (consid. 5.3 e 5.4 della STF 9C_659/2021; la sottolineatura

è della redattrice)

L’ampia

documentazione all’inserto documenta in effetti che la decisione di procedere

all’intervento del dicembre 2014 è maturata a seguito delle patologie insorte

successivamente all’infortunio del 2010, con lussazione autoridotta della

spalla sinistra e conseguente “chiara discinesia scapolo toracica dovuta a

scapola lata da neuropatia del toracico lungo”, oltre a “instabilità

della gleno-omerale”, con sintomi dolorosi irradianti “dalla scapola e

dal cingolo scapolare lungo tutto l'arto superiore sinistro” (certificato

dr. __________ del 24 luglio 2014, doc. AI pag. 1164). L’intervento non era

dovuto ad una nuova patologia o trauma, ma si inseriva nel contesto patologico sorto

con l’infortunio del marzo 2010, acutizzatosi nell’estate 2014 (cfr. consid. 2.10.2).

Tale peggioramento aveva del resto spinto l’assicurato a

sottoporsi all’intervento prospettato dal dr. __________, vista la

sintomatologia algica “che non riesco a gestire” (scritto

dell’assicurato del 29 luglio 2014, doc. AI pag. 1170).

In effetti, dalla documentazione

agli atti risulta che il dr. __________, nello scritto del 7 luglio 2014,

riferendosi alla lussazione della spalla nel 2010 e conseguente scapola alata a

sinistra, con frequenti episodi di lussazione e sublussazione, aveva

sottolineato come oltre al noto problema della scapola alata, era stata

evidenziata un’instabilità anteriore con lussazione autoridotta (doc. AI pag.

197, 199).

L’artro-RM eseguita alla spalla

sinistra il 16 luglio 2014, su indicazione del dr. __________ con l’indicazione

di “instabilità anteriore lesione di Bankart”, aveva confermato la

presenza di “segni di lesione di Hill-Sachs e verosimile lesione di Bankart

a livello del margine antero-inferiore del labbro glenoideo, segni di

impingement subacromiale, verosimile segni di tendinite del tendine del muscolo

sovraspinoso” (doc. AI pag. 201).

In data 24 luglio

2014, il dr. __________ aveva pertanto espresso, tra l’altro, le seguenti

considerazioni:

" Il

paziente è stato da me visitato più volte, per la problematica

medico-assicurativa complessa. Il paziente riferisce un trauma con possibile

lussazione autoridotta della spalla dx avvenuto il 15.03.2010 e quindi si è

sottoposto a ripetuti controlli presso specialisti ortopedici e neurologi. Il

paziente presenta una chiara discinesia scapolo toracica dovuta a scapola lata

da neuropatia del toracico lungo, e con sintomi dolorosi che si irradiano dalla

scapola e dal cingolo scapolare lungo tutto l'arto superiore sinistro.

Il paziente presenta anche un'instabilità della gleno-omerale e

soprattutto ultimi due controlli ambulatoriali da me eseguito è possibile

lussare anteriormente la spalla e autoridurla. Apprehenssion test e Relocation

test sono positivi.

Ho chiesto un'artro-RMN alla spalla sx che il paziente ha effettuato

in data 16.07.2014, che conferma una lesione di Hill Sachs ed una probabile

lesione di Bankart. La lesione di Hill Sachs testimonia instabilità anteriore e

dall'ultimo controllo il paziente riferisce che la spalla si è lussata una

decina di volte e auto-ridotta anteriormente. Anche al controllo in data

odierna la spalla presenta una chiara instabilità molto più evidente rispetto

ai controlli di qualche mese orsono con Apprehension e Relocation test

fortemente positivi, nella manovra di Apprehension test la spalla si lussa

anteriormente.

Pertanto, il paziente è affetto da una doppia patologia alla

spalla e al cingolo scapolare sx. La nota neuropatia del nervo toracico lungo che

determina una discinesia scapolo-toracica con scapola lata, ma anche sempre più

ingravescente instabilità anteriore che presenta delle lesioni di tipo

legamentoso e anche un difetto osseo significativo.

Per quanto concerne la prima patologia non vi sono trattamenti medici

da suggerire al paziente, ma per quanto riguarda instabilità anteriore che è

sicuramente sempre più evidente e che sempre più disturba il paziente, in

considerazione delle lesioni anatomopatologiche e della facile lussabilità

della spalla sx, il consiglio è quello di eseguire un intervento di stabilizzazione

con intervento secondo Latajet. Il tipo d'intervento è suggerito dalla

cronicità dei sintomi e dal tipo di lesioni riscontrate all'artro-RMN.” (doc.

AI pag. 1164)

Confermata quindi

la presenza di una lesione di Hill Sachs ed una probabile lesione di Bankart,

il dr. __________ aveva precisato che la lesione di Hill Sachs testimoniava in

modo ancora più evidente la lamentata instabilità anteriore con conseguente

facile lussabilità.

Il 29

ottobre 2014 sempre il dr. __________ ha confermato che il paziente era affetto

dalla nota neuropatia del nervo toracico longo che determinava una discinesia

scapolo-toracica con scapola alata, e anche dalla sempre più ingravescente

instabilità anteriore presentante lesioni di tipo legamentoso, oltre ad un

difetto osseo significativo. Lesioni, queste ultime, che erano da ricondurre al

trauma del marzo 2010. Egli ha in effetti affermato:

" Il fatto

nuovo da segnalare non riguarda la patologia neurologica ormai stabilizzata, ma

l'instabilità anteriore della spalla che presenta chiare lesioni anato-mopatologiche

(Lesione di Hill Sachs) da riferirsi al primo trauma iniziale.

In considerazione di tali lesioni e della facile lussabilità della

spalla sinistra, il consiglio da me già indicato in data 24. 07.2014 è quello

di eseguire un intervento di stabilizzazione secondo Latarjet. Il tipo

d'intervento è suggerito ormai dalla ripetitività dei sintomi e dal tipo di

lesioni riscontrate all’artro- RMN.” (doc. AI pag. 1261; le sottolineature sono

della redattrice)

Esprimendosi al riguardo

successivamente, nella certificazione del 28 maggio 2015 il dr. __________ aveva

affermato che la condizione clinica del paziente denotava non solo una paralisi

del nervo toracico lungo dal 2010, ma anche “instabilità di spalla conseguente

al trauma con lussazioni in parte auto-ridotte dal paziente” (doc. AI

pag. 305). Il 14 gennaio 2016 il medesimo specialista aveva posto quali

diagnosi, fra l’altro, “esiti di instabilità anteriore post-traumatica

alla spalla sx”, indicando inoltre che tale instabilità aveva richiesto

l’intervento di stabilizzazione del dicembre 2014, precisando quanto segue:

" L'intervento

di stabilizzazione sec. Latarjet è stato effettuato in quanto il pz., oltre

alla nota pregressa patologia neurologica del nervo toracico lungo, presentava

un'instabilità di spalla che limitava ulteriormente il deficit funzionale

determinato dalla neuropatia del nervo toracico lungo, tanto che durante una

consultazione presso il mio studio in data 21.10.2014 la spalla si è lussata

durante le normali manovre di valutazione per instabilità.

Durante l'intervento, oltre agli esiti di una lesione di Bankart è

stata evidenziata anche una lesione di Hill Sachs. Entrambe le lesioni sono

di chiara origina postraumatica.” (doc. AI pag. 367; le sottolineature sono

della redattrice)

A parere di questo TCA, appare

quindi accertato, con il criterio della verosimiglianza preponderante

applicabile nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid.

5.3), che la decisione di effettuare

l’intervento di stabilizzazione del dicembre 2014 è stata presa dal dr. __________,

d’accordo con il paziente, per ovviare ai forti dolori lamentati dal paziente a

seguito dell’infortunio alla spalla del marzo 2010, e in particolare per

tentare di porre rimedio all’instabilità anteriore insorta, o quantomeno

peggiorata a seguito del trauma, con conseguenti “chiare lesioni

anato-mopatologiche (Lesione di Hill Sachs)”, lesioni che secondo lo

specialista erano “da riferirsi al primo trauma iniziale” (doc. AI pag.

1263).

Va

detto del resto che già in occasione della pronuncia dell’11 giugno

2015, respingendo l’istanza di revisione della precedente sentenza del 9

settembre 2013 in ambito LAINF (STCA 35.2014.68; cfr. consid. 1.4), il TCA,

riferendosi alla documentazione (precedente all’esecuzione dell’intervento del

dicembre 2014) prodotta dall’assicurato che segnalava anche i reperti delle

lesioni di Hill-Sachs e Bankart (e meglio lo scritto del 12

maggio 2014 del dr. __________ della Clinica __________ di __________, un

referto del 5 giugno 2014 del dr. __________ del Centro __________

dell’Ospedale __________ di __________, i citati certificati del 7 e 24 luglio

e 29 ottobre 2014 del dr. __________ e il menzionato referto dell’artro-RM del

16.

luglio 2014), valutato anche il referto della dr.ssa __________, chirurga

medico di circondario dell’__________, del 23 settembre 2014 (doc. AI pag.

1250), aveva concluso che la documentazione prodotta non aveva comprovato

elementi nuovi, ma aveva dimostrato una situazione con “diagnosi

sovrapponibili” a quelle dal dr. __________ nel rapporto del 17 ottobre

2012.

e che avevano portato alla decisione dell’__________ del 4 gennaio 2013,

confermando in sostanza che le menzionate lesioni facevano sostanzialmente

parte del medesimo quadro diagnostico e patologico successivo all’infortunio

del marzo 2010.

2.9.2

Alla luce di quanto

precede questo TCA non può quindi condividere la tesi, sostenuta dalla

Fondazione in occasione della precedente procedura, secondo la quale ad aver

richiesto l’intervento chirurgico (il quale avrebbe poi contribuito al peggioramento

delle condizioni dell’assicurato e dell’inabilità lavorativa) non sarebbero

state le conseguenze dell’infortunio del 15 marzo 2010, ma l’accertata

lesione di Hill-Sachs, la quale sarebbe da ricondurre ad un precedente

infortunio del 2001. Considerato come l’invalidità sarebbe quindi da ascrivere

a cause insorte prima dell’affiliazione, il suo obbligo prestativo per

l’inabilità e l’invalidità insorte dopo l’intervento del dicembre 2014 non

sarebbe dato.

Val la pena

nuovamente di ricordare il principio, assicurativo stabilito dall’art. 23 LPP,

per il quale l’obbligo prestativo dell’istituto di previdenza è

condizionato dall’esistenza di un rapporto d’assicurazione nel momento in cui è

subentrata l’incapacità lavorativa rilevante. Appare in questo senso rilevante

accertare l’esistenza o meno di un nesso materiale e temporale sufficiente

tra un’eventuale incapacità lavorativa insorta prima dell'inizio del rapporto

di previdenza e la susseguente invalidità e, nell’affermativa, se questo nesso sia

in qualche modo stato interrotto (STF 9C_

684/2008).

Nella fattispecie,

qualora l’invocato nesso materiale e temporale tra la lesione patita

dall’assicurato in un infortunio del 2001 e l’invalidità successiva al dicembre

2014.

dovesse essere ammesso e una successiva interruzione negata, la convenuta

non potrebbe essere chiamata a rispondere giacché tratterebbesi di un’invalidità

originata da patologie che avevano influenzato la

salute dell’assicurato in una misura atta a ridurre la sua capacità di lavoro

in misura rilevante già prima dell’entrata in servizio presso la __________

(cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c; 120 V 117 consid. 2c e 120; cfr.

anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001). E

contrario, il principio per cui l’obbligo prestativo dell’istituto di

previdenza è condizionato dall’esistenza di un rapporto d’assicurazione nel

momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa rilevante fa sì che tale obbligo

è dato anche nel caso in cui il danno alla salute che ha causato l’incapacità

lavorativa durante il rapporto di previdenza era preesistente all’affiliazione,

ma non aveva precedentemente causato un’incapacità lavorativa di almeno il 20%

(cfr. Stauffer, op. cit., p. 281).

Ora, innanzitutto, deve essere

premesso che la lesione di Hill-Sachs, chiamata anche frattura

di Hill-Sachs, è una depressione corticale nella testa posterolaterale dell'osso

dell'omero. È il risultato di una compressione forzata della testa omerale

contro il bordo glenoideo quando la spalla subisce una lussazione anteriore.

Una lesione di Bankart è invece

una ferita anteriore del labbro glenoideo della spalla causata da ripetute

lussazioni della spalla (www.wikipedia.org).

Nella fattispecie,

secondo il dr. __________ la lesione di Hill Sachs emersa dopo l’esecuzione

dell’artro RM del 16 luglio 2014 testimoniava un’instabilità anteriore più

evidente “rispetto ai controlli di qualche mese orsono”, e tale instabilità

presentava “lesioni anatomopatologiche (Lesione di Hill-Sachs) da riferirsi

al primo trauma iniziale” (scritto del 29 ottobre 2014, doc. AI pag. 1261).

Il 5 marzo 2015 il dr. __________

ha poi riferito di aver operato l’assicurato il 18 dicembre 2014 “per

un’instabilità anteriore con difetto osseo alla spalla sinistra. Il difetto

osseo consisteva in una lesione di Hill-Sachs sulla testa omerale e una minima

erosione sul versante glenoideo anteriore che è stato evidenziato all’esame

artroscopico. Sempre all’esame artroscopico durante l’intervento è stata

evidenziata una lesione di Bankart con accollamento mediale del labbro

glenoideo come in evoluzione per Alpsa lesione” (doc. AI pag. 271, cfr. in

esteso al consid. 2.8.2).

Nello scritto del 23 marzo 2015,

riguardo alla causa

di tale lesione nella testa

posterolaterale dell'osso dell'omero così come di quella della ferita anteriore

del labbro glenoideo della spalla (lesione di Bankart), il dr. __________,

esprimendosi pure sul nesso di causalità tra tali lesioni e l’infortunio del 15

marzo 2010, ha affermato che “il nesso di causalità è da considerarsi

probabile in quanto la lesione di Bankart non era certamente acuta quindi è

probabile possa riferirsi a questo episodio. Vista la storia clinica non

possiamo riferire tale lesione come altamente probabile, ma la probabilità che

sia stato quell’episodio a determinare sia la lesione di Hill-Sachs e

soprattutto la lesione di Bankart è sicuramente da considerare” (doc. AI

pag. 269).

Tale conclusione è stata

confermata espressamente dal dr. __________ con scritto del 30 aprile 2015, con

il quale egli ha affermato:

" Le

rispondo in riferimento a quanto mi chiede nella mail del 22.04.2015.

Le allego una decisione contraria della __________ riguardante un

altro paziente che ha avuto una storia clinica del tutto simile a quella del

Sig. AT 1. Anche in questo caso la __________ ha sempre rifiutato di

riconoscere l'infortunio e, con argomentazioni del tutto simili a quella che ho

fatto per il Sig. AT 1, il paziente ha fatto ricorso ed ha vinto. l punti

sostanziali da sottolineare sono che le lesioni che il Sig. AT 1 presenta sono

chiaramente di natura post traumatica, sia la lesione di Bankart che la lesione

di Hill Sachs, soprattutto quest’ultima documenta un'avvenuta lussazione.

Come Le ho riferito è impossibile datare quando queste lesioni

si sono create, ma sono sicuramente da considerarsi di origine post traumatica

entrambe le lesioni e, vista la storia clinica, possiamo dire che tati lesioni

sonò riconducibili all'episodio del 2010 in misura altamente probabile.

(…)” (doc. AI pag. 286; la sottolineatura è della redattrice)

Il 28 maggio 2015 lo

specialista ha ancora puntualizzato:

" Il paziente

a me noto per numerosi controlli clinici sia prima dell'intervento di

stabilizzazione sec. Latajet eseguita a dicembre 2014 che per precedenti

consultazioni. La condizione clinica del paziente che presenta paralisi del

nervo toracico lungo dal 2010 e instabilità di spalla conseguente al trauma con

lussazioni in parte auto-ridotte dal paziente. Uno di questi episodi è avvenuto

prima dell’intervento anche durante una mia visita ambulatoriale, ha portato a

realizzare un intervento di stabilizzazione sec. Latarjet. (…)” (doc. AI pag. 305)

Sulla base di queste

affermazioni, rese dallo specialista che meglio di chiunque altro ha

approfondito la situazione ortopedica dell’assicurato, si deve quindi

concludere, con il criterio della verosimiglianza preponderante applicabile nell’ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che sia la lesione di

Bankart che quella di Hill-Sachs siano state causate, o quantomeno peggiorate

in misura significativa e tale da influire sulla capacità lavorativa dell’assicurato

e da rendere necessario l’intervento di stabilizzazione eseguito nel dicembre

2014, dall’infortunio del marzo 2010.

Del resto, per i motivi che

seguono, il fatto che tale lesione potesse essere comunque già antecedente

all’infortunio del 2010 non muterebbe comunque al presente contendere.

Come esposto ai consid. 2.2 e 2.4

che precedono, ai fini del diritto alle prestazioni ai sensi dell’art. 23 LPP

non è rilevante l’insorgenza della patologia in quanto tale, ma l’intervento di

un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa

importanza, segnatamente, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20% (STF

9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). L'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è

infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza

(Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 95/04 del 10 gennaio 2005; B 100/00 del 16

febbraio 2001), non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264

consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5). Inoltre, ai sensi

dell’art. 23 LPP, il principio per cui l’obbligo prestativo

dell’istituto di previdenza è condizionato dall’esistenza di un rapporto

d’assicurazione nel momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa

rilevante (principio d’assicurazione) fa sì che tale obbligo

è dato anche nel caso in cui il danno alla salute che ha causato l’incapacità

lavorativa durante il rapporto di previdenza era preesistente all’affiliazione,

ma non aveva in precedenza causato un’incapacità lavorativa di almeno il 20%

(cfr. Stauffer, op. cit., p. 281).

Tornando al tema del contendere, dagli

atti __________ si evince effettivamente che il 5 ottobre 2001 l’assicurato

aveva già subito una lussazione della spalla sinistra. I sanitari della clinica

__________ avevano diagnosticato “Vordere Instabilität bei status nach

vorderer Schulterluxation links”, attestando a due mesi dall’infortunio “persistierende

Instabilität mit rezidivierenden S” (doc. AI pag. 757). L’esame radiologico

eseguito il 29 novembre 2001 alla clinica __________ aveva permesso di

attestare una “Hill-Sachs Lasion bei status nach Luxation “(doc. AI pag.

758).

Nel rapporto di visita medica circondariale

del 19 ottobre 2011 il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, aveva

ripreso, nell’anamnesi, la RM alla spalla sinistra del 29 novembre 2001 “dove

si nota una lesione di Hill-Sachs in stato dopo lussazione. Parziale lesione

del labbro anteriore e antero/caudale” (doc. AI pag. 817). Sempre il dr. __________

il 13 gennaio 2012, esprimendo perplessità per quanto riguardava l’origine

della scapola alata, precisava che dalla RM del 29 novembre 2001 alla spalla

sinistra “si è visto peraltro un’impronta di Hill-Sachs ciò significa che la

testa omerale effettivamente si è ingranata al di sotto del glenoide in seguito

ad una precedente lussazione (…)” (doc. 833).

Ora, anche considerando

che la lesione Hill-Sachs, come pure la parziale

lesione del labbro anteriore e antero/caudale (lesione di Bankart), fossero già

presenti nel 2001, decisiva ai fini del presente contendere appare in ogni modo

solo la circostanza che prima del marzo 2010 le stesse non avevano causato

alcuna inabilità lavorativa prolungata e ininterrotta.

In effetti, nell’incarto non vi è

traccia di attestazioni di inabilità lavorative prolungate e del resto risulta

che l’assicurato ha esercitato normalmente le sue incombenze lavorative. Più in

particolare, per quanto riguarda il periodo di affiliazione presso la convenuta

non sono attestate inabilità lavorative rilevanti prima dell’infortunio del 15

marzo 2010 (cfr. in merito l’attestazione del datore di lavoro del 24 novembre

2010.

sulle inabilità lavorative registrate negli anni 2008-2010, doc. AI pag.

42).

Del resto sia nuovamente ricordato

che il fatto di essere in cura medica o farmacologica ancora non dimostra che

la persona interessata presenta un’incapacità lavorativa (cfr. tra le altre STFA

B 40/06 del 12 marzo 2007).

In merito, nel rapporto del 28

aprile 2015 i neurologi dell’__________ avevano del resto affermato:

" Anamnesi

intermedia

Paziente già noto al nostro Servizio dal 2010 (per i dettagli fare

riferimento alle valutazioni precedenti). Ricordiamo qui brevemente che il sig.

AT 1 in data 15.03.2010 scivolava sul posto di lavoro, aggrappandosi con la

mano sx ad una vite che sporgeva da un muro, procurandosi una lussazione della

spalla spilaterale, con rientro spontaneo nei minuti seguenti. In seguito a

tale incidente, sviluppava una- scapola alata sx con netta difficoltà a sollevare

iI braccio e un'importante sintomatologia algica. Veniva da noi valutato

ambulatorialmente nel giugno 2010 nel sospetto clinico di una neuropatia

traumatica del nervo toracico lungo, confermata all'esame ENG-EMGrafico del

luglio 2010 e si successivi studi elettrofisiologici. Da segnalare che in

una valutazione ortopedica del dicembre 2001 eseguita per lussazione della

spalla sx e completata con ecografia e RM spalla, non viene menzionata nessuna

scapola alata e che fra il 2001 e il 2010 il paziente ha sempre lavorato in

qualità di macchinista edile/muratore non riportando altri traumi a livello del

cingolo scapolo-omerale sx. (…)” (doc. AI pag. 285; le sottolineature sono

della redattrice)

Non esistendo quindi, prima del

mese di marzo 2010, alcuna incapacità lavorativa rilevante da ricondurre alla

tematica della lesione di Hill Sachs, nemmeno si pone il tema di valutare una

eventuale interruzione della connessione materiale e temporale stretta ai sensi

della giurisprudenza applicabile fra un’ipotetica, ma appunto non provata,

precedente incapacità lavorativa e quella che ha poi condotto all’invalidità

successivamente al dicembre 2014.

Ma anche volendo, per pura ipotesi,

ammettere che prima del 2010 l’assicurato avesse già subito delle lussazioni

della spalla e di conseguenza una lesione di Hill Sachs e che le stesse avessero

provocato un’inabilità, comunque gli atti comprovano che la stessa si sarebbe rapidamente

ristabilita, di modo che la nuova inabilità, successivamente al marzo 2010,

dovrebbe comunque essere considerata, se del caso, una nuova manifestazione di

una stessa patologia (o di un complesso di patologie) di cui dovrebbe in ogni

modo rispondere il nuovo istituto di previdenza, ovvero la convenuta quale istituto

presso il quale l’attore era assicurato nel momento in cui, a seguito

dell’infortunio del 15 marzo 2010, l’abilità lavorativa è stata

irrimediabilmente compromessa (cfr. DTF 120 V 117 consid. 2c; 123 V 264 consid.

1c e 267 e riferimenti; cfr. anche STFA B/22/99 del 6 agosto 2001 e B 38/92 del

30.

novembre 1993; STCA 34.200.43-46 del 27 agosto 2001).

Come ribadito, non è infatti la

diagnosi di una malattia o l’apparizione di eventuali disturbi in quanto tali a

costituire l’evento assicurato ai sensi dell’art. 23 LPP, ma piuttosto

l’intervento di un’incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una

certa importanza (di almeno il 20%) dovuta all’affezione invalidante (STF

9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.3; STFA B 74/01 del 29 maggio

2002).

In realtà, nella fattispecie vi è

tutt’al più da ritenere che le medesime lesioni dovute alle lussazioni della

spalla abbiano subito un sostanziale peggioramento a seguito dell’infortunio

del 2010, circostanza questa di fatto confermata dal dr. __________ per il

quale la lesione in questione era di origine post-traumatica, essendo verosimilmente

da ricondurre all’infortunio del 2010 e, unitamente alle altre diagnosticate

alla spalla infortunata, si era vieppiù acuita con un’instabilità anteriore

della spalla sempre più evidente (cfr. i già citati scritti del 28 maggio 2015,

doc. AI pag. 305 e del 27 aprile e 24 luglio 2014 e del 14 gennaio 2016). Gli

accertamenti medici eseguiti nell’estate 2014 (in particolare l’artro RM del 16

luglio 2014, doc. AI pag. 201) avevano infatti permesso di accertare, nella

spalla sinistra presentante un’importante instabilità anteriore, la lesione di

Hill Sachs (e quella di Bankart), ovvero una lesione anatomopatologica da

riferirsi al primo trauma iniziale.

A mente di questo

TCA non si può in ogni modo parlare di diverse patologie qualitativamente

distinte, ma di diverse problematiche connesse e dipendenti una all’altra. Esse

rappresentano la manifestazione di un danno alla salute sostanzialmente uguale

che, a seguito dell’infortunio del marzo 2010, ha portato all’invalidità. Sia

in effetti ribadito che il nesso causale materiale è dato quando il danno alla

salute all’origine dell’invalidità è sostanzialmente lo stesso che ha, a suo

tempo, causato l’incapacità lavorativa. In proposito non è invece rilevante che

tra la malattia che ha portato all’incapacità lavorativa e quella che causa poi

l’invalidità esista un rapporto di causalità adeguata (cfr. anche Hürzeler, op.

cit., p. 343).

Del

resto il TCA, nella citata STCA del 11 giugno 2015 (STCA 35.2014.68), per

quanto riguarda le lesioni di Hill Sachs e di Bankart (ferita anteriore del

labbro glenoideo della spalla) aveva affermato che “non si tratta di reperti

che non erano noti al momento in cui questa Corte ha emanato la sentenza del 9

settembre 2013”, ovvero pronunciandosi sulla decisione dell’__________ del 26

febbraio 2013 (consid. 1.4). Nell’apprezzamento medico del 14 aprile 2015,

citato nella STCA 35.2014.68, la dr.ssa __________, esprimendosi sul rapporto

del 5 marzo 2015 del dr. __________ (menzionante le due nuove diagnosi), aveva in

effetti ribadito che “non siamo in presenza di nuovi dati medici” (STCA

35.2014.68

consid. 2.5).

Questo Tribunale deve quindi

concludere che relativamente all’inabilità lavorativa riconducibile alle

lesioni alla spalla causate dalle lussazioni (fra le quali quella importante del

15.

marzo 2010) e alle lesioni che ne sono derivate, rispettivamente alle problematiche

insorte successivamente all’intervento di stabilizzazione eseguito nel dicembre

2014.

allo scopo di rimediare alla marcata instabilità della spalla cagionante

le lussazioni, sono adempiuti i presupposti di cui all’art. 23 LPP per il

riconoscimento all’attore di una rendita del 2. pilastro da parte della

fondazione di previdenza convenuta, nella sua qualità di istituto di previdenza

presso il quale egli era assicurato nel mese di marzo 2010, ossia nel momento

in cui, per la prima volta, la lesione della spalla e le conseguenze

della lussazione riportata quel giorno hanno originato un’incapacità lavorativa

rilevante e duratura che ha poi causato l’invalidità che ancora perdura.

Come ribadito, non è infatti la

diagnosi di una malattia o l’apparizione di eventuali disturbi in quanto tali a

costituire l’evento assicurato ai sensi dell’art. 23 LPP, ma piuttosto

l’intervento di un’incapacità lavorativa di una certa importanza (di almeno il

20%) dovuta all’affezione invalidante (STFA del 29 maggio 2002, B 74/01). Il

fatto che l’intervento alla spalla del dicembre 2014 (che ha poi contribuito a

originare un’inabilità lavorativa e un’invalidità pressoché continua), possa

essere stato motivato anche da un’affezione (la lesione di Hill-Sachs) che era

già stata diagnosticata nel 2001, non muta al fatto che la stessa non aveva provocato

prima del 15 marzo 2010, un'incapacità lavorativa di rilievo ai sensi dell'art.

23.

LPP.

2.10

Ammessa quindi di principio la

responsabilità della convenuta anche per l’aumento del grado di inabilità

lavorativa intervenuto nel corso dell’anno 2014 (da situare, secondo la

decisione dell’AI del 14 marzo 2017, a dicembre 2014 con l’intervento

effettuato dal dr. _____________ il 18 dicembre 2014; cfr. doc. AI pag. 480),

occorre stabilire in che misura la fondazione convenuta sia chiamata a

rispondere per il peggioramento intervenuto.

2.10.1

Val la pena innanzitutto ribadire che

qualora esiste il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di

previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità

si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale

(DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr.

Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 N 49;

STCA 34.1999.17 del 15 marzo 2000).

Il

precedente istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’aumento del

grado di invalidità, a meno che sia nel frattempo intercorso un periodo di

ritrovata completa abilità lavorativa interruttivo del nesso temporale

(Stauffer, Rechtsprechung, all’art. 23 pag. 76 con riferimenti; cfr. anche

Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 54 pag. 376; DTF 123 V 265 consid. 1c e 2;

STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003; STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017 consid.

6.4.2).

Questi principi sviluppati

sull’art. 23 LPP valgono di massima anche nell’ambito della previdenza

sovraobbligatoria, a meno che il Regolamento o gli statuti prevedano

diversamente (segnatamente in riferimento al concetto di invalidità rilevante e

al rischio assicurato; cfr. DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA B 101/02 del 22

agosto 2003 consid. 4 e STFA B 536/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.2). In

particolare un precedente istituto di previdenza può rifiutare la copertura di

prestazioni sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di invalidità

intervenuto in un momento in cui un assicurato (già parzialmente invalido) non

era più assicurato, qualora il Regolamento faccia dipendere la concessione di

prestazioni di invalidità dal manifestarsi dell’invalidità (non solo

dell’inabilità lavorativa) ancora durante la durata del rapporto assicurativo

rispettivamente (legittimamente) preveda un limite temporale della copertura

per il caso di aumento del grado di invalidità dopo la fine del rapporto di

previdenza (Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid.

3.5

e riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 23 n. 46 con riferimento

alla STFA B 91/02 del 24 aprile 2003).

2.10.2

Per quanto riguarda la situazione

dopo l’intervento del dicembre 2014, come ricordato, l’Ufficio AI, nella sua

decisione del 14 marzo 2017, ha concluso che il peggioramento delle condizioni

dell’assicurato, con conseguente inabilità totale, fosse da situare al dicembre

2014, ossia al momento in cui egli è stato sottoposto all’intervento chirurgico

alla spalla eseguito dal dr. __________.

Ora, come già espresso nella

pronuncia del 15 novembre 2021, sebbene questa conclusione non appaia

manifestamente errata, questo Tribunale, che su questo punto può decidere autonomamente

(consid. 2.7), ritiene più plausibile che le condizioni di salute

dell’interessato abbiano subito un deterioramento sensibile, con conseguente ulteriore

diminuzione dell’abilità lavorativa, verosimilmente già dall’estate 2014. Tale

peggioramento appare in effetti da ascrivere non (o comunque non solo) alle

complicazioni dell’intervento, ma primariamente alle affezioni alla spalla provocate

dall’infortunio del marzo 2010.

Infatti, dall’incarto AI (cfr. in

esteso al consid. 2.8.1) si evince da un lato che per il periodo successivo

all’agosto 2012 e sino all’estate 2014 sono state rese certificazioni mediche

relative a visite o controlli (per esempio al __________ il 29 marzo e il 9

settembre 2013, doc. AI pag. 1064 e 1099) che confermavano sostanzialmente la

già nota situazione medica, definita stabilizzata, e non documentavano un’inabilità

lavorativa per periodi di lunghezza rilevante. Del resto, anche il medico SMR,

nell’annotazione del 3 aprile 2014, riferendosi alla documentazione richiamata

dall’__________, aveva confermato che l’inabilità lavorativa completa era

limitata al periodo dal 15 marzo 2010 al 7 agosto 2012 (doc. AI pag. 183).

Dall’altro lato, come detto (cfr.

consid. 2.9.1), dall’estate 2014 gli atti sembrano per contro documentare un

deterioramento delle condizioni della spalla. Non solo le certificazioni dei

sanitari del Centro per la terapia del dolore dell’__________ (cfr. referto del

dr. __________ del 5 giugno 2014, doc. AI pag. 196), ma anche i medici della

Clinica __________ (certificazione del 6 giugno 2014, doc. AI pag. 189), e il

dr. ___________ evidenziano l’intervento di un peggioramento (cfr. scritti del 7

e 24 luglio 2014; doc. AI pag. 197 e 204). L’assicurato viene visitato il 26

maggio e 23 giugno 2014 anche dal dr. __________, neurochirurgo (doc. AI pag.

198.

e 200), e su indicazione del dr. ____________, visti i gravi disturbi

lamentati, viene eseguita la già menzionata artro RM il 16 luglio 2014 (doc. AI

pag. 201), ciò che infine conduce alla decisione di eseguire l’intervento di

stabilizzazione il 18 dicembre 2014. Del resto è proprio in questo periodo che

l’assicurato, sulla base delle nuove certificazioni, aveva deciso di avviare la

procedura di revisione e riconsiderazione in ambito __________ con l’obiettivo

di riacquisire la copertura (cfr. l’istanza di revisione del 29 luglio/4 agosto

2014.

chiedente la revisione della STCA 35.2013.24). In uno scritto del 29

luglio 2014 l’assicurato riferiva di aver deciso di effettuare l’operazione “vista

la forte sintomatologia algica che non riesco a gestire” (doc. AI pag.

1170).

Ora, precisato che, in assenza di

certificazioni più precise e dettagliate, e ritenuto che essendo ormai trascorsi

oltre dieci anni dai fatti non sarebbero attuabili atti istruttori su questo

punto, non è possibile stabilire con esattezza il momento a partire dal quale

l’assicurato abbia visto deteriorarsi ulteriormente la sua abilità lavorativa

in questo periodo. Tuttavia, secondo il grado di verosimiglianza preponderante

valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181), appare altamente verosimile

che la sua capacità lavorativa sia peggiorata in misura rilevante già nell’estate

del 2014, verosimilmente dal luglio 2014 allorquando il dr. __________ ha ordinato

l’artro RM e ha attestato un’inabilità completa (cfr. certificazioni del 7 e 24

luglio 2014, doc. AI pag. 197, 199).

2.10.3

L’inabilità lavorativa, dovuta alla

medesima complessa situazione relativa alla spalla sinistra, è quindi

proseguita inalterata anche nel periodo seguente, quantomeno sino al mese di

giugno 2015 (sei mesi dopo l’operazione), come accertato dall’Ufficio AI, alle

cui decisioni questo Tribunale è di principio vincolato anche in ambito LPP

(consid. 2.7).

In effetti, la documentazione

agli atti documenta l’esecuzione dell’intervento di revisione alla spalla

eseguito dal dr. __________ per l’indicazione “Instabilità anteriore con

difetto osseo spalla sinistra” il 18 dicembre 2014 (doc. AI pag. 251 e

1287) con relativa attestazione di inabilità, incluso il successivo decorso

postoperatorio difficoltoso, con dolori “insopportabili” (certificato

dr. __________ del 20 gennaio 2015, doc. AI pag. 255) e con/su sospetto Sudeck,

“sintomatologia dolorosa/ipoestesica a partenza del gomito fino ad

interessare tutta la mano sinistra”, esantema cutaneo pruriginoso (doc. AI

pag. 242 segg.). Nelle già citate certificazioni del 5 marzo, 9 aprile e 28

maggio 2015 il dr. __________ si è espresso in merito alla situazione e ha

confermato un’inabilità lavorativa completa (doc. AI pag. 271, in esteso al

consid. 2.8.2; doc. AI pag. 275 e 305).

Esaminati i vari atti medici, nei

rapporti finali del 18 maggio e 27 luglio 2015 il medico SMR dr. __________,

poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Scapola alata

sinistra su probabile lesione traumatica del nervo toracico lungo dopo

lussazione posteriore del 15.3.2010 con discinesia scapulotoracale; 18.12.2014

intervento di stabilizzazione secondo latarjet con sospetto di sudeck

transitorio, attuale miglioramento funzionale ma persistenza di dolore

neuropatico” – ovvero

sempre le note diagnosi riferite alle

problematiche alla spalla sinistra insorte a seguito dell’infortunio del marzo

2010.

– ha concluso per un’inabilità completa dal 15 marzo 2010, con ripresa, in

attività adeguate, di un’abilità dell’80% dal 30 settembre 2012, nuovamente

nulla dal 18 dicembre 2014 e del 50% dal 18 giugno 2015 (doc. AI pag. 294 e

321).

Il 19 maggio 2016 il dr. __________

del SMR ha reso un nuovo rapporto finale, nel quale, confermate le note diagnosi

con valenza invalidante di “Scapola alata sinistra da lesione traumatica del

nervo toracico lungo dopo lussazione posteriore del 15.3.2010 con discinesia

scapulo toracale; 18.12.2014 intervento di stabilizzazione secondo Latarjet per

instabilità con sospetta CRPS II e solo minimo miglioramento funzionale in

persistenza di dolore neuropatico in/su plessopatia brachiale postoperatoria”,

ha confermato integralmente le precedenti conclusioni sull’abilità lavorativa,

correggendola al 60% dal 18 giugno 2015 (doc. AI pag. 409, cfr. in esteso al

consid. 2.8.2).

Questa conclusione merita

integrale adesione, considerato come la stessa si basi sull’attenta valutazione

dei vari certificati medici che sono nel frattempo pervenuti agli atti e che

hanno dimostrato che l’inabilità lavorativa è perdurata, nella misura indicata

dal medico SMR, e che la stessa sia sempre stata da ascrivere al medesimo

quadro patologico (post-traumatico) attinente alla spalla sinistra. In effetti,

tali conclusioni erano confermate non solo dal dr. __________ (cfr. certificazioni

del 14 gennaio e 18 febbraio 2016 confermanti l’inabilità lavorativa per le

diagnosi di “Scapola alata da neuropatia del nervo toracico lungo

post-traumatica in seguito ad un trauma di Marzo 2010, esiti di instabilità

anteriore post-traumatica alla spalla sx, Plessopatia brachiale sinistra

in esiti di intervento di stabilizzazione secondo Latarjet con complex regional

pain sindrom (CRPS)”, doc. AI pag. 367), ma anche dal dr. __________ (cfr.

certificato del 10 dicembre 2015 con il quale ha riferito che il paziente “continuava

a soffrire a distanza di 5 anni di dolori misti neuropatici e

nocicettivi alla spalla e al braccio sinistro, a causa di un trauma con

lesione del nervo toracico longo a sinistra. Da circa un anno si è aggiunta

anche una nuova complicazione (CRPS) a seguito dell’intervento di

stabilizzazione Latarjet per via artroscopica eseguito il 12/2014” ; doc.

AI pag. 336) e dai neurologi dell’EOC [cfr. certificati del 2 e 22 febbraio

2016, riferenti di accertamenti eseguiti sul paziente “affetto da scapola

alata sx da neuropatia del n. toracico lungo sx in seguito a trauma del 03.2010

e plesso patia brachiale sx peri-operatoria (DD da posizionamento, DD blocco

anestetico intrascalenico), complicata da complex regional pain syndrome (CRPS)

tipo II nell'ambito di intervento di stabilizzazione sec. Latariet assistita

artroscopicamente alla scapola sx (12.2014)”], doc. AI pag. 358; le

sottolineature sono della redattrice).

Con la decisione

del 14 marzo 2017, l’Ufficio AI ha quindi riconosciuto il diritto ad una

rendita intera dal 1. marzo 2011 con grado Al del 100 %, versata dal 1.

aprile 2011 fino al 31 dicembre 2012 (art. 88a cpv. 1 OAI - tre mesi dal

miglioramento). Dal 1. dicembre 2014 (risorgere dell'invalidità - art. 29bis

OAI) ha nuovamente concesso una rendita intera con grado Al del 100%, diminuito

al 64% dal 1. ottobre 2015 e conseguente attribuzione di tre quarti di rendita (art.

88a cpv. 1 OAI). Effettuato il confronto dei redditi ha stabilito un grado di

invalidità del 28% per il periodo dal 30 settembre 2012 (inabilità del 20% in

attività adeguate) e del 64% dal 18 giugno 2015 (doc. AI pag. 480).

Si deve peraltro osservare che

seppur dall’inserto si evincano altre problematiche alla salute che hanno

interessato l’attore – come la discopatia cervicale, alcuni problemi al rachide

lombare e problematiche psichiche – le stesse non sono tuttavia rilevanti al

fine del presente contendere, giacché scarsamente influenzanti la capacita

lavorativa, la quale appare essere stata compromessa, nei modi e nei tempi

dianzi menzionati, già esclusivamente a motivo delle affezioni post traumatiche

alla spalla sinistra (cfr. anche in proposito la STCA 35.14.68).

Per quanto precede a tali

conclusioni, tratte dall’Ufficio AI, questo TCA deve aderire, le menzionate

conclusioni circa i gradi di inabilità lavorativa (e i conseguenti gradi di

invalidità; cfr. ancora al consid. 2.12) potendo essere ripresi anche per

quanto riguarda le prestazioni di invalidità dovute in ambito della LPP (cfr. consid.

2.3

e 2.7). Il TCA reputa quindi dimostrato, perlomeno secondo il già sopra

menzionato criterio della verosimiglianza preponderante caratteristico del

settore della sicurezza sociale, che

l’assicurato sia stato, nel periodo interessato, inabile al lavoro nella misura

e nei tempi decisi dall’assicuratore invalidità.

2.10.4

Alle conclusioni dell’AI questa Corte

deve aderire anche nella misura in cui l’Ufficio AI, avviata una procedura di

revisione, mediante decisione del 1. giugno 2018, ha ravvisato un peggioramento

delle condizioni dell’assicurato, per le medesime diagnosi, con un’inabilità

lavorativa totale dal giugno 2017 e un conseguente grado d’invalidità del 100% (doc.

AI pag. 590).

In effetti tali conclusioni si

sono correttamente fondate sulle certificazioni del dr. __________, il quale nel

giugno 2017 (e ulteriormente il 9 novembre 2017, doc. AI pag. 540) ha fatto valere

un ulteriore peggioramento con inabilità lavorativa completa in ogni attività,

sempre per le diagnosi di “esiti di un intervento di Latarjet con una

plessopatia postchirurgica e una discinesia scapolo-toracica della spalla

sinistra in esiti di lesione del nervo toracico lungo già precedente

all’intervento chirurgico datante marzo 2010”, precisando che ormai il

paziente presentava “una condizione funzionale dell’arto superiore sinistro

pressoché totalmente deficitaria” e non più suscettibile di miglioramento

(doc. AI pag. 525). Anche la neurologa dr.ssa __________ il 30 ottobre 2017 (e

il 7 febbraio 2018; doc. AI pag. 572) ha dichiarato:

" (…) vi

scrivo a proposito del summenzionato paziente allegandovi l'ultimo rapporto

clinico. Come ben noto si tratta di un paziente noto per una patologia

posttraumatica alla spalla sinistra con una scapola alata e insufficienza del

muscolo serrato anteriore (esordio 2010) che ha determinato una instabilità

della spalla. Ricordo che il paziente è stato operato nel dicembre 2014 per un

intervento di stabilizzazione alla spalla presso l'__________ di __________.

L'intervento si è purtroppo complicato con una grave lesione del plesso

brachiale sinistro peri-operatoria, DD effetto tossico diretto dell'anestetico

o di origine compressive, che ha determinato una severa sindrome dolorosa

algodistrofica e una paresi dell'arto superiore sinistro. Si assisteva anche

l'apparizione di una capsulite adesiva alla spalla sinistra, che tuttora

comporta limitazione dei movimenti passivi del braccio. Purtroppo le condizioni

cliniche del paziente rimangono gravi.

Permane un severo dolore neuropatico resistente alle terapie

conservative. Permane anche una severa limitazione dei movimenti della spalla

sinistra. Il paziente è seguito regolarmente dalla sottoscritta, dal collega

ortopedico, presso il Centro __________ e sul piano psichiatrico. Con la vostra

decisione il paziente è stato ritenuto inabile al lavoro al 100% per i primi 6

mesi post-operatori e poi inabile al 60%. A mio avviso questa valutazione non

considera la presenza di una grave sindrome algica all'arto superiore sinistro

che impedisce al paziente qualsiasi movimento funzionalmente valido con l'arto

superiore sinistro, limita quindi la guida se non per tragitti molto brevi,

limita le attività diurne, compresa l'igiene personale. Il dolore causa anche

una depressione del tono dell'umore. Concordo con l’opinione del Dr. __________

che il paziente sia da considerarsi inabile al lavoro in misura totale.

La sintomatologia algica e le limitazioni motorie dell'arto

superiore sinistro sono verosimilmente da considerarsi definitive, visto che il

dolore si è ormai cronicizzato. Mi associo quindi al parere del Dr. __________

chiedendo di rivedere la percentuale dell'abilità lavorativa.” (doc. AI pag.

533)

Il dr. __________, il 9

novembre 2017, ha fatto ancora valere:

" Ricordo solo

brevemente che il paziente ha subito un intervento di stabilizzazione secondo

Latarjet artroscopicamente assistita alla spalla sinistra nel 2014; è affetto

da scapola alata sinistra e da neuropatia del nervo toracico lungo

post-traumatica (2010); plessopatia brachiale sinistra di insorgenza

peri-operatoria.

In aggiunta alla valutazione neurologica descritta dalla

Dottoressa __________ (vedi lettera del 25 ottobre 2017) si aggiunge che il

paziente, all'ultima consultazione specialistica eseguita nel giugno 2017

presso il nostro ambulatorio (Dottor __________), lamentava dolore intenso e

continuo alla spalla sinistra accentuato dal tentativo di mobilizzare

attivamente il braccio; la mobilità e la motilità sono ridotte con

un'escursione massima attiva e passiva di 45° circa di elevazione/abduzione; i

dolori residui alla spalla persistono in modo intenso ed è evidente anche un

deficit di forza della muscolatura del cingolo scapolo omerale della

muscolatura intrinseca della mano che si presenta ipotrofica con

un'intolleranza al tatto e un edema persistente con parestesie e disestesie.

II paziente non è più in grado di svolgere attività né leggere né

pesanti con l'arto superiore sinistro, nemmeno al di sotto dei 90° di elevazione/abduzione;

è in difficoltà nel controllare i movimenti fini della mano sinistra; non

appena stimolata presenta subito dolore urente con alterazioni termo-tattiche

ed edema. La suddetta condizione clinica è da considerare ormai stabilizzata e

non più migliorabile con trattamenti conservativi né chirurgici; riteniamo il

paziente inabile al 100% anche per attività lavorative leggere come operaio

generico, vendita al dettaglio o venditore non qualificato. (…)” (doc. AI pag.

540)

Appurato quindi il

peggioramento delle condizioni documentato dai curanti, per persistenza di un

grave dolore neuropatico e deficit motorio sempre alla spalla sinistra (confermato

anche dal dr. __________, internista, nel certificato del 26 febbraio 2018 che

attestava un’inabilità lavorativa completa per le diagnosi di “plessopatia

brachiale sx, scapola alata sx da neuropatia del nervo toracico longo sx post

traumatico (2010)”; doc. AI pag. 586), il SMR, con annotazione del 1. marzo

2018, ha ammesso un’inabilità lavorativa totale per ogni attività “con

costante peggioramento sia locomotorio che algico” (doc. AI pag. 583). Di

conseguenza, mediante decisione del 1. giugno 2018, l’Ufficio AI ha ammesso un

peggioramento con inabilità lavorativa completa dal giugno 2017, e ha

riconosciuto un aumento dei tre quarti di rendita a intera dal 1. settembre

2017.

(doc. AI pag. 590).

Va osservato che nella sua

Annotazione del 26 aprile 2018, esprimendosi sulla domanda di assegno grandi

invalidi, il SMR ha osservato che era “corretto ritenere che la dipendenza

da terzi è dovuta alla limitazione motoria dell’arto superiore sinistro in

seguito all’infortunio tutelato dalla __________ e le sue conseguenze

funzionali” (doc. AI pag. 604).

A tali conclusioni questa Corte

deve aderire, la conclusione circa un peggioramento – con una conseguente

inabilità lavorativa completa in ogni attività – a far tempo dal giugno 2017, a

causa delle medesime patologie che già avevano motivato le prestazioni

d’invalidità per il periodo precedente, apparendo ineccepibile. Sia peraltro

osservato che questa conclusione è stata confermata nuovamente dal dr. __________

nella certificazione del 25 marzo 2021 (prodotta in corso di causa nell’ambito

della precedente procedura STCA 34.2021.3), con la quale egli ha ribadito che

l’assicurato, affetto in modo non migliorabile da “plessopatia brachiale

sinistra associata a sintomi di complex regional pain syndrome tipo 2 con

annessa scapola alata sinistra da neuropatia del nervo toracico lungo

post-traumatica da ormai più di 10 anni, esiti di una stabilizzazione secondo

Latarjet alla spalla sinistra ed una cervicalgia cronica”, con l’arto

superiore sinistro che “non è utilizzabile dal paziente né per lavori

pesanti né per lavori leggeri, né al di sopra né al di sotto al livello delle

spalle”, confermando che l’assicurato era ormai da tempo inabile al 100% a

qualsiasi tipo di inabilità lavorativa (doc. XV/1).

2.11

Sulla base di quanto precede questo

Tribunale ritiene che la documentazione agli atti, richiamata dall’assicuratore

infortuni e dall’AI, possa validamente costituire da supporto

probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire

ulteriori accertamenti (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007

in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero

apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che

l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino

esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").

In base al già menzionato grado della verosimiglianza preponderante valido

nell’ambito delle assicurazioni sociali, questo Tribunale ritiene che la

documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

ammettere il necessario stretto nesso materiale tra le affezioni che hanno

portato l’Ufficio AI a riconoscere prestazioni d’invalidità dopo il dicembre

2014.

e il danno alla salute all’origine dell’invalidità insorto durante

l’affiliazione alla convenuta e per concludere che l’interessato sia stato, nel periodo interessato, inabile al lavoro

nella misura e nei tempi decisi dall’assicuratore invalidità.

Al riguardo va ricordato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove),

si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007

consid. 6; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa

R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28

giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U.

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Del resto, va osservato che un’ulteriore

valutazione non potrebbe portare ad una diversa valutazione ritenuto anche che,

secondo giurisprudenza, una riduzione della capacità lavorativa deve essere

comprovata da certificazioni rilasciate in tempo reale e che un’incapacità lavorativa

medico-teorica costatata solamente anni dopo con effetto retroattivo non è

sufficiente (cfr. STF 9

C_210/2018 del 29 agosto 2018 consid. 2.2: “Korrekt ist schliesslich auch, dass

der Nachweis einer berufsvorsorgerechtlich relevanten Einbusse an funktionellem

Leistungsvermögen grundsätzlich durch echtzeitliche ärztliche Atteste zu

erbringen ist. Nachträgliche Annahmen und spekulative Überlegungen, wie etwa

eine erst nach Jahren rückwirkend festgelegte medizinisch-theoretische

Arbeitsunfähigkeit, reichen nicht aus (vgl. statt vieler Urteile 9C_96/2008 vom

11.

Juni 2008 E. 2.2, 9C_368/2008 vom 11. September 2008 E. 2 Abs. 2; ausserdem

Urteil 9C_52/2018 vom 21. Juni 2018 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen).

2.12

Ne discende che, essendo adempiuti i

presupposti di cui all’art. 23 LPP, la Fondazione, nella sua qualità di

assicuratore per la previdenza professionale dell’assicurato nel momento dell’infortunio

del 15 marzo 2010, ossia nel momento in cui è insorto il danno alla salute che

ha causato la successiva inabilità lavorativa, è tenuta a rispondere delle

prestazioni previdenziali, incluso l’esonero dal pagamento dei premi nella

misura non ancora accordata (cifra 5.10 del Regolamento), relativamente

all’inabilità lavorativa riconducibile alle problematiche alla spalla sinistra,

anche oltre il periodo di inabilità lavorativa completa attestata dal giorno

dell’infortunio sino al mese di agosto 2012.

Non solo infatti, come stabilito

dal TF, è dato il legame temporale ai sensi dell’art. 23 LPP, tra le affezioni

post-infortunistiche alla spalla sinistra invalidanti insorte durante

l’affiliazione alla Fondazione convenuta, e la causa dell’inabilità lavorativa

nuovamente attestata in misura rilevante a far tempo dall’estate 2014, e che ha

portato alla nuova attribuzione di una rendita AI (secondo l’Ufficio AI tuttavia

“solo” dal dicembre 2014), ma, per i motivi dianzi esposti, è dato anche il

legame materiale. Come esposto, il danno alla salute causa dell’inabilità

lavorativa è in effetti sempre rimasto sostanzialmente lo stesso e le

problematiche che si sono aggiunte (le complicazioni insorte a seguito

dell’intervento del dicembre 2014 rispettivamente le infine diagnosticate

lesioni di Hill-Sachs e Bankart) sono pure strettamente collegate al danno

primario e vanno quindi considerate appartenenti allo stesso complesso

patologico.

All’assicurato sono

quindi dovute le prestazioni d’invalidità della previdenza professionale anche

per il periodo successivo al novembre 2012.

Per le ragioni

dianzi esposte, alle conclusioni dell’AI circa i periodi di inabilità

lavorativa (e i conseguenti gradi di invalidità) va prestata integrale

adesione, fatto salvo per il periodo di decorrenza del peggioramento (con

conseguente inabilità lavorativa completa), successivo al periodo di inabilità

lavorativa del 20% decorrente dal mese di ottobre 2012, che secondo l’Ufficio

AI va situato al dicembre 2014 (con l’intervento chirurgico del 14 dicembre

2014), mentre secondo questo Tribunale è da datare “già” al luglio 2014.

In seguito

l’assicurato è rimasto inabile completamente sino al 18 giugno 2015, momento a

partire dal quale, in base agli accertamenti dell’AI cui va prestata integrale

adesione, egli va considerato inabile nella misura del 60%. Infine, dal giugno

2017.

egli va considerato nuovamente inabile completamente.

Anche le conclusioni circa i

gradi di invalidità dell’Ufficio AI meritano integrale conferma (cfr. l’art.

5.8.3

del Regolamento; cfr. la decisione del 14 marzo 2017, cresciuta

incontestata in giudicato, doc. AI pag. 480; cfr. in esteso al consid. 2.8.2).

In effetti, per quanto riguarda

il periodo, dall’agosto 2012 al luglio 2014, l’Ufficio AI, per determinare il

reddito da valido, considerato come al momento dell'infortunio e, quindi

dell’insorgenza del danno alla salute, l'assicurato era già stato licenziato,

si è riferito correttamente alle tabelle statistiche RSS (tabella TA1 -

attività semplici e ripetitive, valore mediano, anno 2012), imputando un

salario annuo di fr. 65'177 per il 2012.

Per

quanto riguarda il salario da invalido, facendo pure riferimento ai

rilevamenti statistici ufficiali, rilevato che l’assicurato avrebbe potuto

realizzare un salario annuo di fr. 65'177 (attività semplici e ripetitive,

valore mediano), considerata una capacità lavorativa dell’80% in tali attività

e operata una riduzione del 10% per tener conto della necessità di effettuare

attività leggere e altri fattori di riduzione (riduzione che secondo la

giurisprudenza può essere riconosciuta ad assicurati che, a causa della

particolare situazione personale e professionale, non possono mettere a frutto

la loro capacità di guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato), l’Ufficio AI l’ha definito in fr.

46'928. Dal raffronto fra il reddito da valido (65'177) e quello da invalido (46’928)

risulta una perdita di guadagno del 28%.

Anche

per quanto riguarda il periodo dal 18 giugno 2015 – momento a partire dal quale

l’assicurato era inabile nella misura del 60% – sino al giugno

2017.

(allorquando egli era nuovamente inabile in misura completa), il calcolo

dell’Ufficio AI che ha definito un grado di invalidità del 64% va fatto proprio

da questo TCA. In effetti, nella decisione del 14 marzo 2017, correttamente

l’Ufficio AI ha raffrontato un reddito da valido, aggiornato al 2014, di

fr. 65'177 a uno da invalido di fr. 23'821 (ottenuto riducendo il salario annuo

teorico statistico di fr. 66'170 del 40% per considerare la capacità lavorativa

del 60% e operando la già citata riduzione del 10%).

Richiamati i

principi dell’AI, applicabili giusta il rinvio di cui all’art. 26 LPP (cfr.

consid. 2.3 e 2.4), e ricordato nuovamente che secondo

la giurisprudenza federale, una rendita d’invalidità del secondo pilastro

dev’essere modificata o soppressa in via di revisione alle medesime

condizioni materiali di una rendita dell’assicurazione invalidità, riservate

eventuali diverse disposizioni regolamentari per quanto riferito alle

prestazioni sovraobbligatorie (DTF 143 V 434 consid. 2.3, 3.3 e 3.4; DTF 138 V

409.

consid. 3.2 con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.1; Hürzeler,

Commentaire LPP et LFLP, cit., art. 23 n. 23, pag. 351; Stauffer, Berufliche

Vorsorge, 2012, n. 1122 pag. 412), in aggiunta al diritto

ad una rendita d’invalidità della previdenza professionale per un grado

del 100% dal 1. aprile 2011 al 30 novembre 2012 (cfr. STCA 34.2021.3 del 15

novembre 2021 e STF 9C_659/2021), all’assicurato va quindi versata una rendita della

previdenza sovraobbligatoria del 28% dal 1. dicembre 2012 al 30 giugno 2014

(cfr. la cifra 5.8.8. del Regolamento che prevede la concessione di una rendita

d’invalidità già dal grado d’invalidità del 25%, corrispondente al grado

d’incapacità al guadagno; cfr. consid. 2.5).

Stante quindi il peggioramento

della capacità al guadagno a far tempo dal mese di luglio 2014, all’assicurato

è dovuta una rendita intera da tale data (cfr. le cifre 5.8.8, 5.8.9. e 5.8.10 del

Regolamento che prevedono che in caso di modifica del grado d’incapacità al guadagno

la rendita è adattata “en conséquence à compter de la date de la

modification”, diversamente da quanto previsto dall’art. 88a OAI; cfr.

consid. 2.5).

Visto poi il miglioramento situato

al giugno 2015, con un’inabilità lavorativa del 60% e un conseguente grado d’invalidità

del 64%, la prestazione d’invalidità è ridotta a tre quarti di rendita (cfr.

art. 5.8.8 del Regolamento, cfr. consid. 2.5) a far tempo dal 1. giugno 2015

(art. 5.8.9 del Regolamento, cfr. consid. 2.5).

Visto infine il nuovo peggioramento

dal giugno 2017, da tale data l’assicurato ha nuovamente diritto ad una rendita

intera.

Tuttavia, per quanto riguarda le

prestazioni d’invalidità successive al peggioramento intervenuto dal luglio

2014, vale a dire in un momento in cui l’assicurato (a quel momento titolare di

una rendita LPP del 28% per un’inabilità lavorativa del 20% in attività

adeguate insorta ancora durante l’affiliazione alla Fondazione previdenziale)

non era più assicurato presso la convenuta (la copertura è cessata al 1. aprile

2013; cfr. consid. 2.1), va detto quanto segue.

Il già citato art. 5.8.12 del

Regolamento applicabile prevede quanto segue:

" (…)

5.8.12

Si le degré d'incapacité de gain d'une personne

dont l'incapacité de gain partielle est assurée auprès de la Fondation augmente

après sa sortie de l'œuvre de prévoyance et après expiration de la prolongation

de la couverture, les dispositions ci-après sont applicables:

• Si l'augmentation est due à la même cause que l'incapacité de

gain partielle préexistante, le droit à une augmentation des prestations n'est

reconnu que sur la base et dans l’étendue des dispositions légales

contraignantes.

• Si l'augmentation du degré d'incapacité de gain est due à une

autre cause, il n'existe aucun droit à une augmentation des prestations.”

(cfr. consid.

2.5)

Dal tenore di queste norme emerge

che la Fondazione si è riservata – legittimamente (cfr. Hürzeler, op. cit.

all’art. 23 n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid. 3.5 e riferimenti;

Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 23 n. 46 con riferimento alla STFA B 91/02

del 24 aprile 2003, cfr. in esteso al consid. 2.4) – il diritto di rifiutare il

versamento di prestazioni sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di

invalidità, da ricondurre alla medesima causa dell’incapacità di guadagno

parziale preesistente, intervenuto in un momento in cui l’interessato (già

parzialmente invalido) non era più assicurato, ossia dopo la fine del rapporto

di previdenza. In tale caso sono dovute soltanto le prestazioni obbligatorie.

Nella fattispecie occorre quindi

concludere che l’aumento del grado di inabilità lavorativa e del grado di

invalidità a far tempo dal luglio 2014 – momento a partire dal quale

l’assicurato ha diritto ad una rendita intera – non comporta un aumento delle

prestazioni nella misura sovraobbligatoria, ma soltanto nella misura delle

prestazioni di legge.

In sede di calcolo delle

prestazioni dovute la convenuta dovrà adeguatamente tener conto della

giurisprudenza del Tribunale federale, il quale, esprimendosi sul tema della portata

del principio dell'imputazione in caso di aumento del tasso d'invalidità (art.

23.

e 49 cpv. 2 LPP) nella STF 136 V 65 – concernente un caso di un assicurato,

titolare di una mezza rendita di invalidità della previdenza professionale e divenuto

invalido, per la medesima causa, in misura completa dopo l’uscita dall’istituto

di previdenza –, ha precisato che se il diritto al minimo legale LPP di una

persona invalida passa da una rendita parziale a una rendita intera, deve

essere computato l'importo della rendita (parziale) regolamentare anche se

quest'ultima – a motivo della decaduta responsabilità in ambito

sovraobbligatorio per il peggioramento dell’invalidità intervenuto dopo la fine

del rapporto previdenziale – si basa su un grado d'invalidità inferiore

(principio dell'imputazione). Il cumulo della precedente rendita regolamentare

con una nuova rendita parziale obbligatoria non è invece possibile (consid. 3.8;

sul principio dell’imputazione cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit. ad art. 6

n. 3 pag. 38, s., ad art. 23 n. 47 pag. 119).

All’assicurato sono pure

dovute, unitamente alle rendite d’invalidità della previdenza professionale, anche

le prestazioni per il figlio __________ (nato il __________ 2006, doc. AI pag.

5; cfr. art. 5.11 del Regolamento) oltre all’esonero dal pagamento dei premi

nella misura i cui non sia ancora stato concesso.

2.13

Ne consegue l’accoglimento della petizione.

Essendo la presente

procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29 cpv. 1 Lptca), alle parti non sono accollate tasse e spese di giustizia.

Visto l'esito della procedura,

l'assicurato, assistito da un legale e vincente in causa, ha diritto al

versamento di un importo a titolo di ripetibili, che nel caso concreto appare

giustificato quantificare in fr. 2’000 (IVA inclusa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta.

§

La CV 1, __________ è condannata a versare a AT 1 le seguenti rendite d’invalidità

della previdenza professionale, con rendita per figli (e contestuale esonero

dal pagamento dei premi):

-

una rendita intera dal 1. aprile 2011 al 30 novembre 2012;

-

una rendita per un grado d’invalidità del 28 % dal 1. dicembre 2012 al

30 giugno 2014;

-

una rendita intera dal 1. luglio 2014 al 31 maggio 2015;

-

tre quarti di rendita dal 1. giugno 2015 al 31 maggio 2017;

-

una rendita intera dal 1. giugno 2017 (le prestazioni successive al

dicembre 2014 nella misura della copertura obbligatoria).

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CV 1 verserà a AT 1 fr. 2'000

a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti