34.2022.28
Assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità dall'AI chiede all'istituto di previdenza presso il quale era assicurato al momento dell'infortunio una rendita. Negata in assenza del necessario legame materiale e temporale tra l'inabilità lavorativa e l'invalidità. Petizione accolta
24 aprile 2023Italiano125 min
materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie
Source ti.ch
Incarto
n.
34.2022.28
FC
Lugano
24 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul rinvio di cui alla
sentenza del 5 settembre 2022 del Tribunale federale nella causa promossa con petizione
del 29 gennaio 2021 (inc. 34.2021.3) da
AT 1
ora rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. Il 15 marzo 2010 RI 1, nato nel
1975, all’epoca dipendente della ditta __________, in qualità di macchinista
edile, ha subito un infortunio alla spalla sinistra assunto dall’__________
sulla base di una certificazione del 28 giugno 2010 del dr. __________,
chirurgo ortopedico, che ha diagnosticato la “lesione traumatica del nervo
toracico longo, trauma da trazione il 15.03.2010 con scapola alata a sinistra.
Stato dopo eventuale lussazione posteriore spalla sinistra rientrata
apparentemente da sola il 15.03.2010” (doc. 29). L’__________ ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto le indennità
giornaliere di legge dal giorno dell’infortunio sino al 30 settembre 2012.
1.2. Esperiti i necessari accertamenti,
incluso un pedinamento dell’assicurato da parte di un’agenzia privata di
investigazioni su incarico dell’__________ nel periodo da agosto a settembre
2012, e una perizia medica a cura del dr. __________, neurologo, con decisione
formale del 4 gennaio 2013 (doc. 7), confermata con provvedimento su
opposizione del 26 febbraio 2013 (doc. AI 107), l’__________ ha ritenuto l’assicurato
pienamente abile al lavoro dal 7 agosto 2012 e negato il diritto a ulteriori
prestazioni assicurative dalla medesima data. Contestualmente ha pure chiesto
la restituzione di fr. 7'799, pari alle indennità giornaliere versate a torto
dal 7 agosto 2012 al 30 settembre 2012 (doc. 7).
1.3. AT 1, patrocinato dall’avv. __________,
ha chiesto l’annullamento della decisione e il riconoscimento del diritto a
percepire una rendita LAINF di fronte al TCA, il quale, mediante pronuncia del
9 settembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto il ricorso e
confermato la decisione impugnata ritenuto che era da considerare dimostrato,
perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che AT 1 aveva ritrovato una piena capacità lavorativa, “nei modi e nei tempi
decisi dall’assicuratore infortuni resistente” (inc. 35.2013.24).
1.4. In data 29 luglio 2014 RI 1,
assistito dal suo legale, ha inoltrato un’istanza di revisione allegando nuova
documentazione medica, chiedendo all’__________ di “riesaminare la
fattispecie, proprio sulla base dei nuovi atti, rispettivamente ad accordare la
copertura assicurativa, e dunque a mettere in pagamento le prestazioni che
vengono a giustificarsi; innanzitutto le spese sanitarie e poi l’indennità giornaliera”.
Inoltre, con istanza di
revisione/riconsiderazione del 4 agosto 2014 indirizzata all’__________, ha
postulato l’apertura di una procedura di revisione, l’annullamento della
decisione del 4 gennaio 2013 e di conseguenza il ripristino delle prestazioni
LAINF, con effetto dal 7 agosto 2012.
Entrambe le istanze di revisione
sono state trasmesse per competenza dall’__________ al TCA, al quale, il
patrocinatore dell’assicurato, richiesto in merito, ha confermato il 29 agosto
2014 di voler chiedere la revisione della sentenza 35.2013.24, producendo
ulteriore documentazione medica.
Mediante pronuncia dell’11 giugno
2015 il TCA ha respinto l’istanza di revisione, negando che fossero stati fatti
valere nuovi fatti o nuovi mezzi di prova e sottolineando come dalle
certificazioni agli atti emergesse che l’assicurato, “anche in presenza
della lesione di Hill Sachs e della lesione di Bankart, mantiene una piena
abilità nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni” (inc.
35.2014.68). Mediante pronuncia del 28 ottobre 2015 il TF ha respinto il
ricorso dell’assicurato e confermato la pronuncia cantonale (STF 8C_549/2015).
1.5. Nell’agosto 2010 l’assicurato,
facendo valere i postumi dell’infortunio del marzo 2010, ha inoltrato una
domanda di prestazioni per adulti al competente Ufficio AI, il quale, dopo aver
acquisito gli atti dall’__________ e le certificazioni dei medici curanti, e
dopo aver interpellato il SMR, con decisione 14 marzo 2017, confermativa di un
progetto del 21 novembre 2016, ha riconosciuto il diritto ad una rendita
d’invalidità intera (oltre alla rendita per figli a favore del figlio __________)
dal 1. marzo 2011 (versata tuttavia solo dal 1. aprile 2011, ossia al più
presto dopo sei mesi dal deposito della richiesta di prestazioni giusta l’art.
29 cpv. 1 LAI) sino al 31 dicembre 2012 e nuovamente dal 1. dicembre 2014 e
quindi a una rendita di tre quarti dal 1. ottobre 2015 (grado d’invalidità del
64%). L’amministrazione ha ritenuto l’assicurato inabile in misura totale nella
sua attività lavorativa dalla data dell’infortunio (15 marzo 2010); in
un’attività adeguata egli era invece da considerare inabile totalmente dal 15
marzo 2010, nella misura del 20% dal 30 settembre 2012, nuovamente del 100% dal
18 dicembre 2014 (data dell’intervento di stabilizzazione alla spalla) e infine
del 60% dal 18 giugno 2015 (sei mesi postoperatori). Effettuato il confronto
dei redditi ha stabilito un grado di invalidità del 28% per il periodo dal 30
settembre 2012 (inabilità del 20% in attività adeguate) e del 64% dal 18 giugno
2015 (doc. AI pag. 480).
Attivata una procedura di
revisione, accertata la persistenza di un grave dolore neuropatico e deficit
motorio sempre alla spalla sinistra, sentito il SMR, mediante decisione del 1.
giugno 2018, stante un peggioramento con inabilità lavorativa completa dal
giugno 2017, ha riconosciuto un aumento dei tre quarti di rendita a intera dal
1. settembre 2017 (doc. AI pag. 590).
1.6. AT 1 si è quindi rivolto alla CV 1,
presso la quale (rispettivamente in precedenza presso la __________, poi
confluita nella __________ e, quindi, nella Fondazione qui convenuta) egli era
assicurato al momento dell’infortunio del 15 marzo 2010, postulando
l’erogazione di una rendita d’invalidità della previdenza professionale. La
Fondazione ha assunto il caso riconoscendo le prestazioni di corta durata
(segnatamente l’esenzione dal pagamento dei premi) così come pure sino al 7
agosto 2012 di principio il diritto ad una rendita d’invalidità della
previdenza professionale, prestazione di cui tuttavia ha negato l’effettivo
versamento visto il pagamento nel medesimo periodo delle indennità giornaliere
da parte dell’assicuratore infortuni (cfr. consid. 1.8).
1.7. Il 29 gennaio 2021 AT 1, rappresentato
dal RA 1, ha quindi presentato una petizione al TCA nei confronti della CV 1
(di seguito: Fondazione), chiedendo che il dossier venisse restituito alla
convenuta “affinché la stessa, previo nuovo esame del fascicolo, conteggi le
prestazioni di rischio, segnatamente l’esonero dal pagamento dei premi e poi la
rendita di invalidità, sulla base di entrambe le decisioni AI, in successione
intervenute nell’anno 2017 e 2018 e metta in pagamento le prestazioni. Al tempo
stesso, dopo aver proceduto alla separazione della polizza passiva con la
polizza passiva, renda il conteggio d’uscita per la parte di avere di vecchiaia
che nel caso dovesse risultare dalla capacità lavorativa residua.” (doc.
I).
Invitato ad emendare l’atto di
petizione, mediante un nuovo allegato di petizione del 1. marzo 2021,
l’assicurato, sempre tramite il suo patrocinatore, ha chiesto l’attribuzione di
una rendita d’invalidità della previdenza professionale per un grado del 100%
dal 1. marzo 2011 al 31 dicembre 2014 (recte: 2012), del 28% dal 1. gennaio
2013 al 30 novembre 2014, del 100% dal 1. dicembre 2014 al 30 settembre 2015,
del 64% dal 1. ottobre 2015 al 30 agosto 2017 e del 100% dal 1. settembre 2017,
oltre all’esonero del pagamento dei premi.
Nella sua risposta di causa del
26 aprile 2021 la Fondazione ha chiesto la reiezione della petizione, adducendo
in sostanza di non essere tenuta a versare prestazioni d’invalidità dopo il 7
agosto 2012. Ha fatto valere, tra l’altro, che essendo
l’attore ridivenuto nuovamente pienamente abile al lavoro in un’attività
confacente dal 7 agosto 2012 al dicembre 2014, ossia per un periodo superiore
ai due anni, il nesso temporale tra l’incapacità lavorativa insorta quando egli
era assicurato per la previdenza professionale presso la fondazione e l’attuale
invalidità era stato interrotto. Ha pure contestato la sussistenza del
necessario nesso materiale.
1.8. Effettuati i dovuti accertamenti,
mediante pronuncia del 15 novembre 2021 il TCA ha
accolto parzialmente la petizione e ha condannato la Fondazione di previdenza a
versare all’assicurato una rendita intera di invalidità della previdenza
professionale, con rendita per figli, limitatamente al periodo dal 1. aprile
2011 al 30 novembre 2012. Secondo il TCA, esaminati gli
atti dell’assicuratore infortuni e dell’AI, e richiamate le sentenze del TCA
rese il 9 settembre 2013 e 11 giugno 2015 in ambito LAINF, successivamente all'infortunio del 15 marzo 2010 il
ricorrente, inizialmente inabile totalmente in ogni attività, era ridivenuto
abile in misura completa, per lo meno in attività adeguate dal 7 agosto 2012,
come deciso dall’__________, ed era rimasto abile in questa misura fino
all'estate 2014. Tale periodo di ritrovata abilità lavorativa di quasi due
anni era, secondo questa Corte, senza dubbio di durata sufficiente e idoneo ad
interrompere il nesso temporale secondo l'art. 23 LPP tra le affezioni
alla spalla conseguenti all'infortunio del 15 marzo 2010 e manifestatesi
durante il periodo di affiliazione alla fondazione, e l'invalidità nuovamente
insorta nell'estate 2014/dicembre 2014. Essendo il nesso temporale stato
interrotto, questa Corte non ha ritenuto necessario
esaminare il tema del nesso materiale fra le affezioni alla spalla conseguenti
all’infortunio del 15 marzo 2010 e il danno alla salute all’origine del
peggioramento dell’inabilità lavorativa ammesso dall’Ufficio AI dal dicembre
2014. In ogni modo, per l’invalidità riconducibile al peggioramento delle
condizioni di salute intervenuto secondo l’AI dal dicembre 2014, e quindi
successivamente al periodo di affiliazione
presso la Fondazione di previdenza, quest’ultima non era quindi tenuta a
rispondere.
1.9. AT 1,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, al quale ha chiesto di riformare il giudizio cantonale nel senso di condannare la
Fondazione di previdenza a riconoscere una rendita di invalidità, con
contestuale esonero dei premi, anche successivamente al 30 novembre 2012. In
via subordinata, ha chiesto il rinvio della causa alla Corte cantonale. A suo avviso non era documentabile un'interruzione del nesso materiale
e temporale tra l'incapacità di lavoro manifestatasi durante l’affiliazione e
la susseguente invalidità. Inoltre, la Corte
cantonale avrebbe valutato in maniera insostenibile gli atti medici contenuti
nel fascicolo e a torto si sarebbe considerata non vincolata dalle decisioni
dell'UAI.
1.10. Mediante pronuncia
del 5 settembre 2022 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso nel senso che, annullata la
pronuncia cantonale per il periodo posteriore al 30
novembre 2012, ha rinviato la causa al TCA per nuovo
giudizio. Dopo aver riepilogato gli accertamenti eseguiti dall’Ufficio AI e le
relative decisioni, il TF ha sottolineato che
il TCA non avrebbe dovuto basare il suo giudizio unicamente sulle risultanze
della procedura LAINF, e non avrebbe dovuto ignorare gli accertamenti svolti
nell'ambito della procedura AI, considerato anche come essi fossero posteriori
alle valutazioni facenti parte dell’incarto dell’__________. Dagli atti dell'AI
era in effetti possibile desumere che non c'era stata alcuna ripresa totale
della capacità lavorativa, ritenuto che “dall'evento del 15 marzo 2010 il
ricorrente ha subito pertanto manifestamente un'incapacità lavorativa continua
per lo meno del 20%. L'operazione del 18 dicembre 2014 rientra in tale percorso”.
Secondo il TF non c’era quindi stata “alcuna interruzione del nesso
temporale”, ragione per cui “negando l'esistenza di un nesso temporale,
il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha quindi leso il diritto federale (art. 23 LPP)”. Ha quindi concluso nel senso che “la
causa deve conseguentemente essere ripresa dalla Corte cantonale per esame del
nesso materiale e nuova decisione per il periodo successivo al 30 novembre
2012” (STF 9C_659/2021).
considerato in diritto
2.1. AT 1 è stato assicurato per la
previdenza professionale presso la Fondazione convenuta dal 1. gennaio 2010 al
1. aprile 2013 (STCA 34.2021.3 consid. 2.2 e STF 9C-659/2021 consid. 5.1).
Pacifico il diritto
dell’assicurato a ricevere dalla Fondazione di previdenza
una rendita intera di invalidità della previdenza professionale, con rendita
per figli, dal 1. aprile 2011 al 30 novembre 2012, oggetto del
contendere è l'assegnazione a suo favore delle prestazioni d’invalidità anche
per il periodo successivo.
Nella sua pronuncia
del 5 settembre 2022 il TF, riferendosi agli accertamenti eseguiti dall’Ufficio
AI, ha concluso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Fondazione
convenuta (e dal TCA nella sentenza del 15 novembre 2021), successivamente all’infortunio
del 15 marzo 2010 non si era verificata una
ripresa totale della capacità lavorativa, ma era sempre perdurata un’inabilità
di almeno il 20%, ritenuto che l’operazione subita dall’assicurato il 18
dicembre 2014 rientrava “in tale percorso”. Non vi era quindi stata
alcuna interruzione dello stretto nesso temporale tra le affezioni alla spalla
conseguenti all’infortunio del 15 marzo 2010 (e quindi manifestatesi durante il
periodo di affiliazione alla fondazione convenuta) e l’inabilità accertata dal
dicembre 2014.
Considerato
che uno stretto nesso materiale è cumulativamente necessario, giusta la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 23 LPP (cfr. consid. 2.4), al
fine di riconoscere l’obbligo prestativo della Fondazione anche successivamente
al 30 novembre 2012, conformemente a quanto disposto dal TF nella citata
pronuncia, oggetto della presente procedura è il tema di sapere se uno stretto
nesso materiale fosse o meno dato.
Nell’ambito della prima procedura
di fronte al TCA, la Fondazione convenuta ha negato tale quesito, sostenendo
che il danno alla salute all’origine dell’inabilità lavorativa, e di
conseguenza dell’invalidità, a far tempo dal dicembre 2014 non sarebbe lo
stesso che si era manifestato durante l’affiliazione presso la convenuta, ma
sarebbe da ricondurre alla lesione di Hill-Sachs (provocata da un precedente
infortunio del 2001), che avrebbe comportato la necessità dell’intervento del
dicembre 2014, successivamente al quale l’assicurato ha lamentato un
peggioramento delle condizioni e dell’inabilità lavorativa.
2.2. Secondo l’art. 23 LPP, che è una
disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità
le persone che:
a) nel senso
dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al
momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato
all’invalidità;
b) in seguito a
un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20
e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate
allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è
aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
c) diventate
invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano
un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio
dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la
cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40
per cento.
Per avere diritto ad una
rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere
assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una
diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la
giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid.
3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STF B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è
invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria
oppure il peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag.
469 consid. 5a). L' evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la
sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza, non la
nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag.
469 consid. 5a).
Il richiedente deve essere
assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha
condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure
il peggioramento della stessa (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. ediz., 2019,
n. 1037; SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata
voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il
datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno
di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della
rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116
consid. 2b).
Le prestazioni sono dovute
dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al
momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che
tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e
temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza
presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità
lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al
momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato
sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 pag. 38; DTF 118 V 98). D’altra parte,
l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se
l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto
assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale
e temporale (SZS 2003 pag. 356).
Fatti
I medesimi principi valgono in
materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie
divergenti (SVR 1994 BVG 18 pag. 57; SZS 2005 pag. 243).
Qualora, inoltre, esista il
diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto a
versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i
medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite
von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 N 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo
2000).
Va altresì ulteriormente
ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che
l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio
del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è
sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al
momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità
(SVR 1997 BVG Nr. 80).
2.3. L’art. 26 LPP stabilisce che, per
la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per
analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione
invalidità (art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI nella versione, in concreto
applicabile, in vigore sino al 31 dicembre 2021; cfr. in merito DTF 140 V 474
consid. 3.3.2). Secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto ad una
rendita se:
" a.
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le
mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
b.
ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per
cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c.
al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40
per cento.”
L'istituto di previdenza può
inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle
prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario
completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).
Basandosi su questa
disposizione di legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato
di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi
superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha
autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli
istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino
all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se l’assicurato, in
sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere
dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento
del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state
finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
Il diritto ad una rendita
d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne
(regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente
(DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art. 26, n. 10,
pag. 387).
L'istituto di previdenza non
autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni
cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una specifica norma
regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24
OPP2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP considerato come le indennità
giornaliere di malattia non sono dei proventi da prendere in considerazione
nell'ambito del calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit.,
ad art. 26 n. 11, pag. 388 con riferimenti). La regola non cambia anche quando
le disposizioni interne dell’istituto di previdenza non prevedono la
possibilità di differire il diritto alle prestazioni in caso di pagamento
d’indennità giornaliere.
Questa regolamentazione vale
anche in materia di previdenza più estesa alla quale è pure applicabile l'art.
122 cpv. 3 OAMal (RAMI 1994 p. 173).
Invece, nel caso in cui le
condizioni dell’art. 26 OPP2 sono soddisfatte, l’assicurato riceve soltanto
l’80% del suo stipendio, senza aver la possibilità di compensare il 20% residuo
con delle prestazioni (eventualmente ridotte) dell’istituto di previdenza
(Frésard, "Questions de coordination en matière de prévoyance
professionnelle", in: RJN 2000 p. 32).
D’altra parte, giusta l’art. 4
LAI l’invalidità (art. 8 LPGA) può essere conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio ed è considerata insorgere quando, per natura e gravità,
motiva il diritto alla singola prestazione. Per l’art. 8 LPGA, l’invalidità è
l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di
lunga durata. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di
eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del
lavoro e equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro
(DTF 117 V 335 consid. 5c DTF 109 V 28). In ambito AI va pertanto valutato se
l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e
parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in
un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; DTF 111 V 21; Brühwiler, Die
betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 pag. 488). Le attività
considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività
svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse. Per la stretta
relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo
pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza
obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo
(DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).
Secondo la giurisprudenza,
nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di
principio vincolati da quanto pronunciato dall’AI non solo per quel che
riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG
Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c), ma
ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza,
parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al
lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF
134 V 64, 133 V 67, 126 V 310 consid. 1; 123 V 271 consid. 2°, 118 V 39 consid.
2b/aa e riferimenti; SZS 2002 pag. 155; 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag.
57 consid. 2a). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo
(Stauffer, op. cit., n. 1018 segg; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 24). Accertamenti separati del
grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in
contraddizione con lo scopo della legge (DTF 118 V 39 consid. 2b, 115 V 218
consid. 4 e 210 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di
previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la
giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1).
L’istituto di previdenza non è
tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto,
a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni
dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili
(DTF 134 V 64, 133 V 67, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208
consid. 2c, 212; 215 consid. 4c; 218 consid. 4; 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag.
57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in
Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Blaser, op. cit., pag. 21; cfr. anche DTF 126 V
308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la
valutazione dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per
l'istituto di previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al
momento in cui la decisione è stata presa).
D’altra parte, la giurisprudenza
dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto a notificare una
decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto,
vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso
specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'UAI,
l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e ricorso proprio
nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione dell'invalidità
(nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche
con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire
di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli
organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 130 V 273 consid. 3.1; 129 V 75 e 129 V
150; cfr. anche le STF B 32/03 del 21 gennaio 2005; cfr. anche l'art. 49 cpv. 4
LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI). La questione di sapere se un difetto di
notifica di una decisione può venir sanato successivamente, segnatamente dal
fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque in possesso della
decisione, deve, secondo il TF, venir esaminata in ogni caso ponderando gli
interessi in gioco (SZS 2006 pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul
tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio 2009).
Secondo il TF, considerato come
lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti
di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo
sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli
organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per
l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava
effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale
devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF 9C_684/2008 del
18 settembre 2009; STFA B 83/04 del 25 aprile 2006; B 50/99 del 14 agosto 2000;
B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001).
Ne discende che la fissazione
della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non
esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni
d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in
misura ridotta, già prima dell’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (Stauffer,
op. cit., n. 1020 segg; SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STFA B 47/98 dell’11
luglio 2000).
In virtù dell’art. 6 v. LPP,
inoltre, le fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la
previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465/466 consid.
4b/aa), sono libere di estendere il concetto di invalidità. Ciò non significa
tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento
illimitato (SZS 1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi adottano nei
loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono
conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti usuali delle
assicurazioni sociali e ai principi generali (DTF 115 V 208, 113 II 347 consid.
1, 111 V 239).
Se essi infatti fanno espresso
riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla
valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la
stessa appaia di primo acchito insostenibile (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215
consid. 4c; SZS 2002 pag. 155 e 1996 pag. 48 consid. 2b/d; SVR 1995 BVG Nr. 22
pag. 57 e 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;).
Infine, se il concetto di
invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle
conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto
conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su
elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà vincolata da una valutazione che
si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71 e 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid.
1; 117 V 335 consid. 5c).
Sia infine ricordato che per
l'art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il
più presto nel momento in cui l'assicurato ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole
interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40
per cento. Per l’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto
alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
Giusta l’art. 24 cpv. 1 LPP
infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso
dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido
per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un
quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.
Nell’ambito della previdenza
più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel
loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della
rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve
corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STFA B 115/06
del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Vetter-Schreiber,
op. cit., all’art. 24 n. 23, pag. 108).
2.4. Secondo la giurisprudenza l’art. 23
LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di
previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già
colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di
lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto
al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate
condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza
e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c; 120 V 117
consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à
prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de
l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr.
anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STF B 64/99 del 6 giugno 2001).
Secondo la giurisprudenza
federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la
prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in
un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre
sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e
temporale.
Vi è connessione materiale
se il danno alla salute all’origine dell’invalidità (o dell’aumento del grado
di invalidità) è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante
l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato
un’incapacità di lavoro.
La connessione temporale
presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non
sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta
se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro,
ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere
il rapporto di connessione temporale (cfr. DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid.
2c). In effetti secondo il TFA “l’ancienne institution de prévoyance ne
saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles
manifestations de la maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa
capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c; cfr. anche DTF
138 V 409 consid. 6.2)
In tal caso il vecchio istituto
di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die
zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).
Si osservi che il requisito del
nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per l'obbligo
prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo quando si
tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale
criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di decidere se un
istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al momento
dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il rischio
d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un momento in cui
l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e, quindi, ancora non
era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69
consid. 5a pag. 70; STFA B 34/01 del 15 novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del
10 ottobre 2001 consid. 4). In effetti per ammettere l’obbligo prestativo di un
istituto di previdenza occorre che le condizioni previste dall’art. 23 LPP
siano adempiute, ossia che esista un’invalidità ai sensi dell’AI, che la stessa
sia di almeno il 40%, l’inabilità lavorativa che ha poi portato all’invalidità
sia insorta durante il rapporto previdenziale, l’invalidità sia riconducibile
alla medesima causa che ha portato all’inabilità lavorativa: in assenza di uno
di questi presupposti l’obbligo prestativo va negato (Stauffer, op. cit. n.
1031 segg).
Per i casi in cui già prima
dell’inizio del rapporto previdenziale esisteva una parziale inabilità
lavorativa che tuttavia non dava diritto a una rendita d’invalidità da parte
dell’AI essendo il conseguente grado di invalidità inferiore al 40%, la
rigorosa applicazione dei principi sanciti dall’art. 23 lett. a LPP, che
appunto fa dipendere l’obbligo prestativo all’esistenza di un rapporto assicurativo
nel momento del subentrare dell’incapacità lavorativa, fa sì che in questi casi
nel caso di un aumento dell’inabilità lavorativa per la stessa causa l’istituto
di previdenza non è tenuto a versare le prestazioni poiché l’inabilità
lavorativa sussisteva già all’inizio del rapporto di previdenza (DTF 123 V 267
consid. 3; Stauffer, op. cit., n. 1058).
A questo principio viene
tuttavia parzialmente derogato nei casi di invalidità causata da un’infermità
congenita e di invalidi minorenni giusta le lett. b e c dell’art. 23 LPP, nel
senso che in questi casi gli assicurati hanno diritto a prestazioni da parte
dell’istituto di previdenza in caso di aggravamento dell’incapacità lavorativa
ad almeno il 40% durante l’affiliazione anche se presentavano già un’incapacità
al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività
lucrativa (cfr. al consid. 2.11; in argomento cfr. Stauffer, op. cit, n. 1059).
Ai fini del versamento delle
prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria
dev'esserci quindi un nesso materiale e temporale stretto tra la causa dell’incapacità
di lavoro e l'invalidità.
Il nesso materiale è,
come accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in
sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto
non è realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un
dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non
emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).
Va detto che in questo contesto
non è rilevante se tra il danno alla salute che è causa dell’inabilità
lavorativa e l’affezione che ha come conseguenza l’invalidità esista un nesso
di causalità adeguata, ma piuttosto se esiste un’affezione alla salute
sostanzialmente diversa (STF B 42/02 del 11 febbraio 2003 consid. 2.2). Anche
il fatto che l’assicuratore contro gli infortuni ammetta o neghi il nesso
causale adeguato tra un infortunio e delle affezioni alla salute non è
rilevante per l’istituto di previdenza che deve rispondere ex art. 23 LPP per
un’inabilità lavorativa indipendentemente dal fatto che essa sia causata o meno
da un infortunio (STF 9C_950/2012 del 7 aprile 2013).
Nella sentenza pubblicata in
DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla
precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per
l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è
l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si
determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità
lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno
alla salute, ritenuto che questa attività, raffrontata a quella abituale, deve
però permettere di conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (cfr.
Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 36, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58). Il TF ha
inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non
si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto
agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb),
mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il
nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se
l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata
un’incapacità di lavoro (cfr. STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in: Plädoyer
4/94 pag. 66/67). Per risolvere tale questione si dovrà quindi tener conto
delle circostanze del caso concreto, e meglio della natura della malattia, del
pronostico del medico e dei motivi che hanno indotto ad assumere l’interessato
(DTF 134 V 22, 123 V 264 e 267; SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no.
18 pag. 69segg.; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2b). In questo senso nel caso
di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità
lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa
dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e
una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere
improbabile (DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è
piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato
ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto
duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del
tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit. ad art. 23 n. 37 p.
97; STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 pag. 67) (con
riferimento al presupposto della connessione materiale nel caso della
sussistenza di problemi somatici e psichici, cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23 n. 25 pag. 82 con riferimenti;
cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con
riferimenti; cfr. Hürzeler, op. cit., all’art. 23, n. 28 pag. 360; STFA B 37/06
del 22 settembre 2006).
Sempre
riguardo all’interruzione del nesso temporale tra l’incapacità lavorativa
originaria e la successiva invalidità vedi anche la DTF 144 V 58 nella quale
l’Alta Corte, dopo un riepilogo della giurisprudenza, ha concluso che “(…)
la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa insorta durante il
rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è interrotta quando è data una
capacità lavorativa superiore all'80% in un'attività lavorativa adeguata
durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5). (…)” (regesto della DTF 144 V
58).
Quanto al presupposto della
connessione temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene
che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere
terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della
valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura solo un
indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo piano,
rispetto ad altri aspetti, se si può ritenere che, in un ambiente normale, cioè
non protetto né particolarmente comprensivo, il reinserimento sarebbe fallito
(M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung: weitere Fragen zu art.
23 BVG, SZS/RSAS 1997, Sonderheft, pag. 120 segg., in particolare 124; cfr.
anche STFA B 22/99 del 6 agosto 2001 dove una ripresa dell’attività lavorativa
della durata di sette mesi non ha comportato nello specifico un’interruzione
del legame temporale; cfr. anche STFA B 38/92 del 30 novembre 1993).
Per ritornare al requisito del
presupposto materiale, va anche detto che se l’invalidità che dà luogo a
una rendita è da ricondurre a diverse affezioni alla salute, di cui però solo
una ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato durante la
copertura previdenziale, l’istituto di previdenza deve unicamente rispondere
per l’invalidità che risulta da quest’ultima. Per la parte dell’invalidità
globale che è dovuta a dei disturbi che si sono manifestati in modo tale da
dare luogo a prestazioni solo dopo che la persona assicurata ha lasciato
l’istituto di previdenza, la connessione materiale necessaria fa infatti
difetto (Hürzeler, op. cit., all’art. 23 pag. 361).
Secondo la giurisprudenza, può
esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici,
sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad
una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata
fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici.
Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichica
si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia visibilmente
marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber, op.cit.,
art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STFA B 46/06 del 29 gennaio 2007 e
STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2; cfr. anche STF 9C_597/2008
del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 e riferimenti; cfr. Hürzeler, op. cit,
all’art. 23 n. 28, pag. 360).
Una connessione materiale
esiste per esempio nel caso di una persona assicurata, sofferente nel periodo
assicurato prevalentemente di fibromialgia, che già durante tale periodo ha sviluppato
un danno invalidante psichico che ha quindi marcato in modo rilevante il
decorso dell’affezione somatica.
Tuttavia, nel caso in cui le
affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte, non vi è
un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione della
capacità lavorativa non era dovuta ai motivi psichici che hanno finalmente
condotto all’invalidità, ma unicamente a delle affezioni somatiche che infine
non sono risultate invalidanti (Hürzeler, op. cit., all’art. 23,
n. 28, pag. 360 con riferimento a STFA B 37/06 del 22 settembre 2006 consid.
3.3 e STF 9C_370/2016 del 12 settembre 2016 consid. 3).
Una connessione materiale deve
in particolare essere negata quando l’attribuzione della rendita AI risulta
unicamente dai problemi di natura psichica diagnosticati e che non può essere
dedotto dagli atti medici e peritali alcun elemento indicante la presenza già
durante il rapporto di previdenza di un problema psichico e una conseguente
inabilità lavorativa, ma che al contrario solo delle inabilità lavorative
causate dai dolori dorsali erano state attestate nel periodo in cui
l’assicurato aveva la qualità di assicurato. Questo deve valere anche nel caso
in cui sia evidente che i problemi dorsali alla base dell’incapacità lavorativa
avevano già all’epoca un’influenza sullo stato psichico dell’assicurato e sulla
sua situazione psicosociale (STFA B 9/06 del 21 novembre 2006 citato in Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 25). La connessione materiale
fa pure difetto se una sovrapposizione psicogena di disturbi somatici,
associata ad una tendenza all’aggravamento, non aveva ancora raggiunto, al
momento della cessazione del lavoro, un valore di malattia e quale disturbo
psichico non era suscettibile di limitare la capacità lavorativa in modo
rilevante, e questo malgrado la successiva invalidità sia poi stata motivata da
un’affezione psichica con valenza patologica (Hürzeler, op. cit., all’art. 23
n. 28).
Per la determinazione della
responsabilità dell’istituto di previdenza non è determinante l’inizio
rispettivamente la diagnosi del danno invalidante, ma solo il momento in cui il
danno alla salute per la prima volta si è ripercosso sulla capacità lavorativa
in maniera significativa. La connessione materiale è stata per esempio negata
in un caso in cui l’assicurato era limitato nella capacità lavorativa sin
dall’adolescenza a motivo della diagnosi di AIDS e in seguito a tale affezione
si era tuttavia sovrapposta, nel corso degli anni, una schizofrenia paranoide,
che aveva infine portato all’invalidità motivante la rendita AI. Secondo il
Tribunale federale il danno alla salute che infine aveva portato all’invalidità
non era lo stesso che aveva causato la precedente inabilità (STF 9C_83/2016 del
19 ottobre 2016).
Parimenti, una connessione
materiale stretta va negata qualora l’inabilità lavorativa sopraggiunta durante
il rapporto di previdenza sia da ricondurre ad una lesione della colonna
vertebrale lombare, ma un’affezione psichica è all’origine dell’invalidità e
che non risultino dagli atti indizi che lascino supporre che vi sia stata
un’interazione tra i diversi quadri clinici e che la persona assicurata, dal
punto di vista reumatologico, sarebbe capace di continuare a lavorare in
un’attività leggera (STFA B 62/01 del 24 giugno 2002).
Una relazione stretta materiale
deve per contro essere ammessa tra i dolori lombari sopraggiunti durante
l’affiliazione all’istituto di previdenza e che sono all’origine di
un’inabilità lavorativa duratura, e un malfunzionamento rilevante della
capacità di controllare i dolori, che ha infine provocato l’invalidità, nel
caso in cui tale malfunzionamento era stato diagnosticato in occasione di esami
poco dopo la sopravvenienza dell’incapacità lavorativa e aveva già avuto
un’influenza importante sul corso della malattia durante il rapporto di
previdenza. Ciò può risultare dal fatto che non vi sia alcun indizio per il
quale le malattie psichiche non hanno alcun rapporto con il danno alla salute
di natura somatica causante il pregiudizio alla capacità lavorativa durante il
rapporto di assicurazione (STFA B 41/05 del 30 novembre 2005 cit. in Hürzeler, op cit. all’art. 23 n. 26).
In una pronuncia del 3 maggio
2006 la massima Corte federale ha per esempio negato il nesso materiale e
temporale tra una sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente
depressione invalidante, manifestatasi in modo rilevante sulla capacità
lavorativa solo dopo il rapporto previdenziale (STFA B 73/05; cfr. Vetter-Schreiber,
op. cit., all’art. 23 n. 34, pag. 95 con riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n.
28, pag. 361). Analogamente il Tribunale federale aveva concluso che andava
chiaramente distinto tra la sindrome del dolore cronico (Schmerzstörung) quale
affezione indipendente da un lato, e i dolori somatici riconducibili a delle
fratture di costole, dall’altro (DTF 9C-330/2008 del 4 settembre 2008). Se era
vero che l’incidente subito dall’assicurato andava considerato la causa
scatenante di tutti i suoi problemi di salute, determinante era comunque
soltanto se l’attuale, invalidante problema psichiatrico era stato anche causa
di un’incapacità lavorativa durante il rapporto previdenziale (cfr. DTF
9C-928/2008 del 3 marzo 2009 consid. 3.2; cfr. anche Vetter-Schreiber,
op. cit., all’art. 23 n. 34 pag. 95).
Si osservi infine che il
requisito della connessione materiale e temporale quale criterio per l'obbligo
prestativo di un istituto di previdenza non è applicabile solo quando si tratti
di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio
vale in ogni caso, in particolare anche nell'eventualità in cui un assicurato
diventa incapace al lavoro in un periodo in cui è assicurato e successivamente,
in un momento in cui ancora non si è affiliato ad un nuovo istituto di
previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69segg.; per quanto
riguarda gli assicurati attivi solo parzialmente, cfr. Stauffer, op. cit., n.
1068 con riferimento a SZS 2000 pag. 369 e SZS 1997 p. 549; cfr. anche la DTF
129 V 132).
Per quanto concerne il caso
dell’aumento del grado di invalidità, per la giurisprudenza, se un lavoratore
già titolare di una mezza rendita d’invalidità dell’AI intraprende un’attività
lavorativa parziale rispettivamente la cambia e, di conseguenza, si affilia ad
un nuovo istituto di previdenza (con o senza riserve) e in seguito le sue
condizioni di salute peggiorano per la medesima causa, rendendolo di
conseguenza titolare di una rendita intera dell’AI, perdurando la pregressa
invalidità parziale anche durante la durata del rapporto di lavoro e
previdenziale, non esiste alcun diritto a prestazioni della previdenza
professionale nei confronti del nuovo istituto di previdenza cui si era
affiliato poiché ciò contravverrebbe al principio assicurativo. Il precedente
istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’aumento del grado di
invalidità. Un diritto a prestazioni della LPP potrebbe soltanto nascere
qualora fosse intercorso un periodo di ritrovata completa abilità lavorativa
interruttivo del nesso temporale (Stauffer, Rechtsprechung, all’art. 23 pag. 76
con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 54 pag. 376; DTF
123 V 265 consid. 1c e 2; STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003; STF 9C_658/2016
del 3 marzo 2017 consid. 6.4.2). Ciò vale anche quando la persona già
parzialmente inabile non percepisce alcuna rendita di invalidità da un
precedente istituto di previdenza, perché nel momento della prima insorgenza
della parziale inabilità lavorativa non era assicurata ai fini della LPP
(Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 55 pag. 377). Una responsabilità del nuovo
istituto di previdenza è invece da ammettere se subentra una nuova causa
invalidante che giustifica di per sé una prestazione d’invalidità (Stauffer,
op. cit. n. 1068). Tale giurisprudenza è valida analogicamente anche ai casi di
applicazione delle lett. b e c dell’art. 23 LPP (Hürzeler, op. cit. all’art. 23
n. 55 pag. 377).
Questi principi sviluppati
sull’art. 23 LPP valgono di massima anche nell’ambito della previdenza
sovraobbligatoria, a meno che il Regolamento o gli statuti prevedano
diversamente (segnatamente in riferimento al concetto di invalidità rilevante e
al rischio assicurato; cfr. DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA B 101/02 del 22
agosto 2003 consid. 4 e STFA B 536/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.2). In
particolare un precedente istituto di previdenza può rifiutare la copertura di
prestazioni sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di invalidità
intervenuto in un momento in cui un assicurato (già parzialmente invalido) non
era più assicurato, qualora il Regolamento faccia dipendere la concessione di
prestazioni di invalidità dal manifestarsi dell’invalidità (non solo
dell’inabilità lavorativa) ancora durante la durata del rapporto assicurativo
rispettivamente (legittimamente) preveda un limite temporale della copertura
per il caso di aumento del grado di invalidità dopo la fine del rapporto di
previdenza (Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid.
3.5 e riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 23 n. 46 con riferimento
alla STFA B 91/02 del 24 aprile 2003).
La responsabilità del nuovo
istituto di previdenza per un peggioramento di una precedente inabilità
lavorativa durante il periodo di affiliazione potrebbe altrimenti insorgere,
sulla base del principio dell’affidamento e per quanto riguarda le prestazioni sovraobbligatorie,
qualora il nuovo istituto di previdenza, che ha definito nel suo regolamento o
nei suoi statuti il rischio assicurato diversamente che nella LPP, abbia, al
momento dell’ammissione dell’assicurato già parzialmente invalido, espressamente
(“ausdrüklich”) garantito la completa ammissione nella copertura
previdenziale rispettivamente non abbia fatto uso della possibilità prevista
dal regolamento di introdurre, al momento dell’ammissione, una riserva per
ragioni di salute. In questo caso la persona assicurata può confidare, sulla
base del principio dell’affidamento, di godere della copertura assicurativa
previdenziale per la residua capacità lavorativa presso la nuova istituzione di
previdenza anche nel caso del successivo peggioramento del grado di invalidità
per la medesima causa (Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 60 pag. 378 e
Stauffer, op. cit, pag. 346; cfr. anche Stauffer, Rechtsprechung, op. cit,
all’art. 23 pag. 76, con riferimento alla STFA B 101/02 del 22 agosto 2003,
pubbl. in SVR 2005 LPP n. 17 pag. 55; Boll. UFAS, n. 74/2004, cifra 433; cfr.
anche STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017).
2.5. Il Regolamento della __________,
valido dal 1. gennaio 2010 e applicabile nella fattispecie, con riferimento
alle prestazioni d’invalidità (incluso l’esonero dal pagamento dei contributi) prevede,
tra l’altro, quanto segue:
" (…)
5.8 Rente d'invalidité
5.8.1
Il y a incapacité de gain lorsqu'il est
médicalement établi, sur la base de signes objectifs, que la personne assurée -
par suite de maladie (y compris le déclin des facultés mentales et physiques)
ou d'accident est selon toute probabilité de façon permanente incapable,
totalement ou partiellement, d'exercer sa profession ou une autre activité
lucrative correspondant à sa situation sociale, ses connaissances et ses
aptitudes ou si elle est invalide au sens de la loi fédérale sur
l'Assurance-invalidité.
5.8.2
La personne assurée est tenue de s'annoncer sans
délai auprès de l'Assurance-invalidité fédérale (Al) dès que, selon toute
probabilité, il est à prévoir que la capacité de travail sera durablement
diminuée.
Elle informera parallèlement l'employeur de sa
démarche.
5.8.3
Le degré de l'incapacité de gain est déterminé en
fonction de la différence entre le gain que la personne assurée est encore
capable de réaliser après la survenance de t'incapacité de gain (et après
exécution d'éventuelles mesures de réinsertion par I'AI) compte tenu d'une
situation équilibrée du marché du travail et le gain que la personne assurée
réalisait avant la survenance de l'incapacité de gain.
Toutefois, le degré de l'incapacité de gain
correspond au minimum au degré d'invalidité déterminé par
l'Assurance-invalidité fédérale. Si, pour les employés à temps partiel, le
degré d'invalidité a été détermine avec prise en compte d'une part sans
activité lucrative, seul Ie degré résultant de I ‘activité lucrative est pris
en considération.
5.8.4
La rente d'invalidité est versée au plus tôt à
compter du moment où la personne assurée a droit à une rente de I'AI au sens
des articles 28 alinéa 1 et 29 alinéas 1-3 de la LAI.
(…).
5.8.6
En cas d'interruption de l'incapacité de gain,
les périodes d'incapacité de gain résultant d'une seule et même cause sont
cumulées, pour autant qu'aucune des interruptions n'excède une année.
5.8.7
Le droit à la rente d'invalidité demeure garanti
pendant toute la durée de l'incapacité de gain, toutefois au plus tard jusqu'à
l'âge de la retraite ou jusqu'au décès.
5.8.8
Le montant de la rente annuelle entière
d'invalidité est fixé dans le pian de prévoyance. En cas d'incapacité de gain
partielle, la personne assurée a droit à une rente correspondant au degré de I’
incapacité de gain. Un degré d'incapacité de gain inférieur à 25% ne donne
droit à aucune prestation, un degré d'incapacité de gain de 60% ou plus donne
droit à trois quarts de rente et un degré de 66 2/3% ou plus a une rente
entière. Il convient de tenir compte des dispositions de l'article relatif à la
coordination avec les autres assurances.
5.8.9
Lors d'une modification du degré de l'incapacité
de gain, la rente est adaptée en conséquence à compter de la date de la
modification. Toute modification du degré d'incapacité de gain doit être
notifiée immédiatement à la Fondation a l'attention de ___________.
5.8.10
En cas d'augmentation du degré de I’ incapacité
de gain d'une personne dont I’ incapacité de gain partielle est assurée auprès
de la Fondation, les dispositions ci-après sont applicables:
• Si l'augmentation est due à la même cause que l'incapacité de
gain partielle préexistante, les prestations d'incapacité de gain en cours sont
adaptées au nouveau degré d'incapacité de gain sans délai d'attente.
• Si l'augmentation est due à une autre cause, Ies prestations en
cours sont octroyées comme par le passe et le versement de nouvelles
prestations est soumis au délai d'attente mentionné dans le plan de prévoyance.
Après expiration de celui-ci, la personne assurée a droit, pour la part de
l'augmentation, a de nouvelles prestations calculées en fonction des
prestations assurées au moment de l'augmentation du degré d'incapacité de gain.
5.8.11
En cas d'augmentation du degré d'incapacité de
gain d'une personne dont I’ incapacité de gain partielle n'est pas assurée
auprès de la Fondation, les dispositions ci-après sont applicables:
• Si
l'augmentation est due à la même cause que l'incapacité de gain partielle
préexistante, il n'existe aucun droit à des prestations.
• Si
l'augmentation est due à une autre cause, la personne assurée a droit à de
nouvelles prestations après expiration du délai d'attente pour la part de I
‘augmentation sont déterminantes les prestations assurées au moment de
l'augmentation du degré d'incapacité de gain.
5.8.12
Si le degré d'incapacité de gain d'une personne
dont l'incapacité de gain partielle est assurée auprès de la Fondation augmente
après sa sortie de l'œuvre de prévoyance et après expiration de la prolongation
de la couverture, les dispositions ci-après sont applicables:
• Si l'augmentation est due à la même cause que l'incapacité de
gain partielle préexistante, le droit à une augmentation des prestations n'est
reconnu que sur la base et dans l’étendue des dispositions légales
contraignantes.
• Si l'augmentation du degré d'incapacité de gain est due à une
autre cause, il n'existe aucun droit à une augmentation des prestations.
(…).
5.10 Exonération des cotisations
Lorsque la personne assurée subit une incapacité
de gain temporaire ou permanente, ____________ assume le paiement des
cotisations pour I’ensemble des prestations assurées selon les mémés principes
que pour la rente d'invalidité. Après expiration du délai d'attente fixe dans
le pian de prévoyance - calculé à compter de la survenance de l'incapacité de
travail dont la cause peut vraisemblablement entrainer une incapacité de gain -
l'exonération des cotisations est accordée pendant la durée de l'incapacité de
gain, mais, au plus, jusqu'à l'âge de la retraite ou jusqu'au décès, La
Fondation porte au crédit de l'employeur les éventuelles cotisations versées en
trop. Si l'employeur a procède à des déductions salariales pour financer les
cotisations règlementaires des salaries après I ‘expiration du délai d'attente
correspondant, il lui appartient de restituer ces montants à la personne
assurée. Si l'incapacité de gain présumée n'intervient pas ou que partiellement,
les cotisations manquantes sont à nouveau débitées du compte de cotisations.
5.11 Rente pour enfant d'invalide
5.11.1
Toutes les personnes assurées bénéficiant d'une
rente d'invalidité en vertu de la présente assurance ont droit à une rente pour
chaque enfant pouvant prétendre à une rente.
5.11.2
Le montant de la rente annuelle entière pour
enfant d'invalide est fixe dans le pian de prévoyance. En cas d'incapacité de
gain partielle et de rechute, les principes applicables au droit aux prestations
et au calcul de ces dernières sont les mêmes que pour la rente d'invalidité. Il
convient de tenir compte des dispositions de l'article relatif à la
coordination avec les autres assurances. (…)”
Dal tenore di queste norme emerge
che il concetto di invalidità del disciplinamento regolamentare della
Fondazione convenuta coincide sostanzialmente con quello della LPP e, quindi,
della LAI. Né d’altra parte è prevista una regolamentazione divergente dell’art.
23 LPP, ragione per cui la suesposta giurisprudenza è in concreto applicabile
(cfr. DTF 123 V 262).
Conformemente alla cifra 5.8.8
il diritto alla rendita di invalidità nasce tuttavia già con un grado di
invalidità del 25% e, inoltre, giusta la cifra 5.8.9, in caso di modifica del
grado d’incapacità al guadagno, la rendita viene adattata di conseguenza già a
contare dalla data di tale modifica. Inoltre, giusta la cifra 5.8.12 la
Fondazione si è riservata – legittimamente (cfr. Hürzeler, op. cit. all’art. 23
n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid. 3.5 e riferimenti; Vetter-Schreiber, op.
cit, all’art. 23 n. 46 con riferimento alla STFA B 91/02 del 24 aprile 2003) –
il diritto di rifiutare la copertura di prestazioni sovraobbligatorie per
l’aggravamento del grado di invalidità, da ricondurre alla medesima causa
dell’incapacità di guadagno parziale preesistente, intervenuto in un momento in
cui l’interessato (già parzialmente invalido) non era più assicurato, ossia
dopo la fine del rapporto di previdenza. In tale caso sono dovute soltanto le
prestazioni obbligatorie.
2.6. Come
accennato (cfr. consid. 2.2 e 2.4), secondo la giurisprudenza federale,
affinché un istituto di previdenza sia tenuto a versare una prestazione
d’invalidità, l’incapacità di lavoro che la motiva deve essersi manifestata in
misura rilevante (almeno del 20%) ancora durante l’affiliazione presso
quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità
uno stretto nesso materiale e temporale. Vi è connessione materiale se il danno
alla salute all’origine dell’invalidità (o dell’aumento del grado di
invalidità) è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante
l’affiliazione e che ha causato un’incapacità di lavoro (cfr. DTF 144 V 58, 138
V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4).
Va poi ricordato che in tale
evenienza l’istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’eventuale
aumento del grado di invalidità, dovuto alla medesima causa, intervenuto in
seguito, anche dopo l’uscita dall’istituto previdenziale, a meno che nel
frattempo sia intercorso un periodo di ritrovata completa abilità lavorativa
interruttivo del nesso temporale (Stauffer, Rechtsprechung, all’art. 23 pag. 76
con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 54 pag. 376; DTF
123 V 265 consid. 1c e 2; STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003).
Ora,
nella fattispecie, l’assicurato soffre essenzialmente dei postumi
dell’infortunio alla spalla sinistra subito il 15 marzo 2010, vale a dire in un
momento in cui egli era assicurato alla Fondazione convenuta. Il Tribunale
federale, nella sua pronuncia del 5 settembre 2022, ha stabilito che,
contrariamente all’assunto della convenuta e alle conclusioni di questo TCA di
cui alla pronuncia del 15 novembre 2021, non vi era stata alcuna interruzione
del nesso temporale tra il danno alla salute (la lesione alla spalla
sinistra) manifestatosi durante l’affiliazione (con l’infortunio) e la
successiva invalidità, considerato come dall'evento
del 15 marzo 2010 il ricorrente aveva sempre subito un'incapacità lavorativa
continua per lo meno del 20% e ritenuto che l'intervento chirurgico del 18
dicembre 2014 rientrava “in tale percorso”.
Tema del presente
giudizio è il tema del nesso materiale tra il danno alla salute
(la lesione alla spalla sinistra) manifestatosi durante l’affiliazione e la
successiva invalidità, segnatamente quella conseguente al peggioramento situato
dall’Ufficio AI al dicembre 2014 (ossia dopo l’intervento chirurgico alla spalla
sinistra del 18 dicembre 2014) e alla relativa inabilità lavorativa completa e
conseguente erogazione da parte dell’Ufficio AI di una rendita d’invalidità
intera dal 1. dicembre 2014, di tre quarti dal 1. ottobre 2015 e nuovamente
intera dal 1. settembre 2017 (cfr. al consid. 1.5). La fondazione convenuta,
nella risposta di causa del 26 aprile 2021 (doc. VII pag. 11 inc. 34.2021.3), aveva
contestato l’esistenza di un simile nesso materiale, sostenendo che l’inabilità
lavorativa dal dicembre 2014 sarebbe da ricondurre all’intervento chirurgico
del dicembre 2014, il quale era a sua volta stato motivato dalla lesione di
Hill-Sachs provocata da un infortunio del 2001, e non dai postumi dell’infortunio
del marzo 2010.
2.7. Richiamati
i principi giurisprudenziali esposti al consid. 2.3 che precede, nell'ambito
della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di principio
vincolati a quanto pronunciato dall’AI per quel che riguarda il grado di
invalidità, la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti
per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro
dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64,
133 V 67, 126 V 310 consid. 1).
Dottrina
e giurisprudenza hanno ripetutamente sottolineato che tuttavia l’istituto di
previdenza non è vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.
Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle
conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito
insostenibili e se non gli è stata notificata la
decisione di rendita (DTF 134 V 64, 133 V 67, 123 V 271 consid. 2a). Inoltre, secondo il TF, considerato come lo scopo del
vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti di
previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo sia
riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi
dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per
l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava
effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale
devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF 9C_684/2008 del
18 settembre 2009; STF B 83/04 del 25 aprile 2006, B 50/99 del 14 agosto 2000,
B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne discende ad esempio che la fissazione
della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non
esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni
d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in
misura ridotta, già prima dell’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI
(Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 23 n. 53
pag. 121; SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STFA B 47/98 dell’11 luglio 2000).
Inoltre quando la previdenza professionale prevede prestazioni di invalidità
anche con un grado d’invalidità inferiore al 40% o quando nell’ambito della
previdenza professionale è prevista una classificazione della rendita più
precisa che nell’AI, l’istituto di previdenza può decidere liberamente
(Vetter-Schreiber, all’art. 23 n. 53 pag. 122). In presenza di un grado di
invalidità inferiore al grado minimo legale del 40% (art. 28 LAI), l’istituto
di previdenza non è vincolato alle constatazioni e conclusioni fatte dall’AI, “weil
in diesem unterhalb der Erheblichkeitsschwelle liegenden Bereich für die Organe
der Invalidenversicherung keine Veranlassung besteht, eine genaue Bestimmung des
Invaliditätsgrades vorzunehmen” (cfr. STF 9C_300/2019 consid. 5b con
riferimenti).
Richiamati
questi principi, nella sua pronuncia del 5 settembre 2022, il TF ha concluso,
confermando sostanzialmente quanto già concluso dal TCA nella pronuncia del 15
novembre 2021, che nella fattispecie la Fondazione convenuta, nell’esame dei
presupposti della pretesa a prestazioni d’invalidità, non è vincolata dai
provvedimenti dell’Ufficio AI, nella misura in cui “quest'ultimo aveva stabilito dal 30 settembre 2012 un grado
di invalidità 20%, ossia inferiore al minimo edittale del 40% (DTF 143 V 434
consid. 2.2; 133 V 67 consid. 4.3.2; sentenza 9C-300/2019 del 28 ottobre 2019
consid. 5.2 con riferimento)”.
Secondo il TF tale circostanza
non permette tuttavia di ignorare gli accertamenti svolti nell'ambito della
procedura dell'AI, questo anche in considerazione del fatto che i referti medici
sui quali si è basato l’Ufficio AI per le sue decisioni sono successivi alle
valutazioni decisive per l’__________.
Inoltre,
il mancato vincolo per l’assicuratore previdenziale alle conclusioni relative
al grado di inabilità lavorativa è di principio limitato al citato lasso di
tempo. Visto anche che le decisioni dell’AI del 14 marzo 2017 e 1. giugno 2018
sono state incontestatamente notificate anche alla Fondazione convenuta, le
stesse sono di principio vincolanti, segnatamente laddove si sono pronunciate
sul grado di invalidità e sulla nascita e la modifica del diritto alla rendita
d’invalidità relativamente al periodo posteriore al dicembre 2014.
2.8.
2.8.1. Dagli
atti risulta che il 15 marzo 2010 AT 1, ha subito, scivolando sul luogo di
lavoro, un trauma alla spalla sinistra con probabile lussazione spontanea,
immediatamente riposta e causante una debolezza al braccio. L’infortunio è
stato assunto dall’__________ sulla base di una certificazione del 28 giugno
2010 del dr. __________, chirurgo ortopedico, che ha diagnosticato la “lesione
traumatica del nervo toracico longo, trauma da trazione il 15.03.2010 con
scapola alata a sinistra. Stato dopo eventuale lussazione posteriore spalla
sinistra rientrata apparentemente da sola il 15.03.2010” (doc. 29). Il 22
giugno 2010 il servizio di neurologia aveva posto la diagnosi di “neuropatia
traumatica del nervo toracico lungo (trauma in trazione il 15.03.2010, stato
dopo lussazione della spalla sinistra rientrata spontaneamente il 15.03.2010)”
(doc. AI pag. 765). Il dr. __________ ha confermato la stessa diagnosi anche il
26 agosto, 29 novembre 2010 e 20 luglio 2011, attestando il perdurare della grave
sintomatologia dolorosa, con assenza di ripresa del nervo toracico longo e
inabilità lavorativa completa (doc. AI pag. 769, 773 e 799). Le medesime
diagnosi e il quadro di “un dolore continuo para scapolare sx che aumenta ad
ogni movimento della spalla” sono descritti anche dal dr. __________ della
clinica di __________ il 12 maggio 2011 (doc. AI pag. 790) e anche il dr. __________,
neurologo, il 12 agosto 2011 ha confermato la grave neuropatia del nervo
toracico longo di sinistra a seguito del trauma da trazione alla spalla
sinistra subito il 15 marzo 2010 (doc. AI pag. 803).
Anche
nelle valutazioni effettuate per l’__________ il 16 novembre 2011, 17 agosto e
17 ottobre 2012 il medico fiduciario dell’__________ dr. __________, spec. FMH
in neurologia, aveva confermato la diagnosi di lesione del nervo
toracico lungo con sviluppo di una scapola alata e riferito dei dolori
lamentati dall’assicurato da lui messi in relazione con questa lesione, pur
esprimendo scetticismo in merito al fatto che tali diagnosi fossero da
ricondurre ad una lussazione acuta traumatica della spalla (doc. AI pag.
1000segg). Il dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________ l’8 giugno
2012 aveva diagnosticato “Läsion des Nervus thoracicus longus links, V.a
Plexusparese und Scapula alata links Z. n. Schulterluxation links” (doc. AI
pag. 853). Tale diagnosi è quindi stata confermata sostanzialmente anche dal dr.
__________, internista (scritto del 14 novembre 2012; doc. AI pag. 1021).
Gli
atti contengono numerose certificazioni del dr. __________, specialista in chirurgia
ortopedica che ha avuto in cura l’assicurato per le affezioni alla spalla
sinistra. Il 29 ottobre 2013 egli ha attestato la presenza di “deficit
evidenziabili all’esame clinico negli esiti della nota lussazione avvenuta nel
2010”, con “una scapola alata a sinistra per deficit del nervo toracico
lungo”, problematica ormai “stabilizzata” (doc. AI pag. 139). Egli ha
in seguito ripetutamente attestato il perdurare di un’inabilità a dipendenza
della medesima problematica (attestati del 3 e 12 febbraio 2014 e 3 marzo 2014,
doc. AI pag. 133, 1121).
Anche
il dr. __________, ortopedico, il 14 ottobre 2013, ha certificato “una
scapola alata sinistra con plessopatia del nervo toracico lungo su/in stato
postlussazione spalla sinistra avvenuta nel 2010” (doc. AI pag. 140).
Agli
atti figurano inoltre i referti del 29 marzo e 9 settembre 2013 del dr. __________,
neurologo dell’__________ confermante la diagnosi di “scapola alata sinistra
verosimilmente secondaria ad una lesione traumatica del plesso brachiale e del
n. toracico lungo sx” (doc. AI pag. 175) e quello del 3 dicembre 2013
relativo ad una elettroneuromiografia, con il quale ha riferito della scapola
alata a sinistra sviluppata a seguito dell’infortunio del marzo 2010 “con
netta difficoltà ad utilizzare l’arto superiore sx per un’importante
sintomatologia algica” (doc. AI pag. 164). Sono presenti pure il referto di
un artro RM alla spalla sinistra del 17 ottobre 2013 (doc. AI pag. 167),
rapporti di visite al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ il
6 ottobre 2013 (per “algia alla spalla sinistra”, doc. AI pag. 173), il
10 ottobre 2013 (per “persistenza di dolori alla spalla sinistra”, doc.
AI pag. 171), uno scritto del dr. __________ , chirurgo ortopedico, del 18
giugno 2013 per il quale “a distanza di tre anni dall’evento traumatico”
non era ipotizzabile un ulteriore recupero funzionale (doc. AI pag. 177). Anche
la dr.ssa __________, chirurga ortopedica, il 16 dicembre 2013 ha posto la
diagnosi di “scapola alata sinistra, stato dopo trauma con lussazione della
spalla sinistra 03/2010” riferendo dei forti dolori lamentati e del deficit
funzionale della spalla dopo l’infortunio (doc. AI pag. 1109). Il dr. __________,
nuovamente interpellato, il 22 gennaio 2014 ha confermato le diagnosi di
scapola alata e lo stato dopo lussazione dopo la trazione subita il 15 marzo
2010, inviando il paziente per valutazione di un intervento agli ortopedici
della Clinica __________, i quali, con rapporti del 18 marzo, 8 e 12 maggio e 6
giugno 2014, hanno posto la diagnosi di “Skapulothorakale Dyskinesie
Schulter links nach Sturz (März 2010)” (doc. AI pag. 1117 e 1126, 190) e confermato
il nesso causale e temporale tra la scapola alata e i forti dolori e il nesso
causale tra l’infortunio del marzo 2010 e gli attuali problemi lamentati
dall’assicurato alla spalla (“mit der zurzeit vorliegenden Daten ist es aus
unserer Sicht überwiegend wahrscheinlich, dass der Unfall und die aktuellen
Problemen ursächlich in Zusammenhang stehen” (doc. AI pag. 1189)
Valutata
la documentazione agli atti, nell’annotazione del 3 aprile 2014 il dr. __________
del SMR, riferendosi alla documentazione richiamata dall’__________, ha
concluso che “Per problematica __________ IL 100 per ogni attività dal
15.3.2010 al 7.8.2012, assenza di patologie limitanti sino alla nuova
certificazione di IL 100 dal 19.1.2014 come dai rapporti sopra riportati”
(doc. AI pag. 183).
Il 7 luglio 2014 il dr. __________
ha riferito che “(…) oltre al noto problema della scapola lata, all’esame
clinico è stato messo in evidenza un’instabilità anteriore con lussazione
autoridotta che, alla precedente consultazione, non era possibile constatare”
e attestato nuovamente un’inabilità completa (doc. AI pag. 197, 199). Il
medesimo specialista, visti gli esiti dell’artro-RM alla spalla sinistra eseguita
il 16 luglio 2014 (doc. AI pag. 201), il 24 luglio 2014 ha confermato
che il paziente, vittima di un trauma alla spalla sinistra il 15 marzo 2010,
presentava oltre ad una chiara discinesia scapolo toracica dovuta a scapola
lata da neuropatia del toracico lungo anche “un'instabilità della
gleno-omerale”, con facile lussabilità, precisando che l'artro-RMN confermava
“una lesione di Hill Sachs ed una probabile lesione di Bankart”. Al fine
di risolvere la sempre più facile lussabilità della spalla, consigliava un
intervento di stabilizzazione (doc. AI pag. 1164). Inoltre il 29 ottobre 2014
si è espresso come segue:
" Per quanto
concerne la prima patologia non vi sono trattamenti medici da suggerire al
paziente e la condizione clinica appare ormai stabilizzata. Per quanto riguarda
l'instabilità anteriore questa è sicuramente sempre più evidente clinicamente e
interferisce con la vita quotidiana del paziente.
Il fatto nuovo da segnalare non riguarda la patologia neurologica
ormai stabilizzata, ma l'instabilità anteriore della spalla che presenta chiare
lesioni anato-mopatologiche (Lesione di Hill Sachs) da riferirsi al primo
trauma iniziale.
In considerazione di tali lesioni e della facile lussabilità della
spalla sinistra, il consiglio da me già indicato in data 24. 07.2014 è quello
di eseguire un intervento di stabilizzazione secondo Latarjet. Il tipo
d'intervento è suggerito ormai dalla ripetitività dei sintomi e dal tipo di
lesioni riscontrate all’artro- RMN. (…)” (doc. AI pag. 1261)
Il 26 novembre 2014 il dr. __________
ha confermato una completa inabilità lavorativa (doc. AI pag. 240).
2.8.2. In seguito è stata prodotta la
documentazione relativa all’intervento di revisione alla spalla eseguito dal
dr. __________ il 18 dicembre 2014 (intervento di stabilizzazione secondo
Latarjet artoscopicamente assistita alla spalla sinistra, doc. AI pag. 251 e
1287) con relativa attestazione di inabilità, incluso il successivo decorso
postoperatorio difficoltoso con/su sospetto Sudeck, “sintomatologia
dolorosa/ipoestesica a partenza del gomito fino ad interessare tutta la mano
sinistra”, esantema cutaneo pruriginoso (doc. AI pag. 242 segg.).
Con scritto del 20 gennaio 2015
il dr. __________, neurologo, ha inviato l’assicurato al __________, certificando
che i dolori lamentati dall’assicurato alla spalla sinistra erano “insopportabili”
con una situazione peggiorata gradualmente dopo l’intervento del 17 dicembre
2014, ritenuto che si trattava di “una patologia complessa grave, di lunga
durata, e con una patologia attuale importante neurogenica” (doc. AI pag.
255).
Nell’ambito degli accertamenti
eseguiti al fine di chiarire le complicazioni post operatorie, posta
l’indicazione di “sospetta plessopatia brachiale sx in esiti da
stabilizzazione sec Latarjet assistita artroscopiacemente il 18.12.2014”,
nel rapporto del 27 gennaio 2015 il dr. __________, neurologo dell’__________,
ha accertato una situazione compatibile con una severa plessopatia brachiale e
inviato il paziente al dr. __________ per ulteriore presa a carico e
fisioterapia (doc. AI pag. 263).
Con scritto del 5 marzo 2015 il
dr. __________ si è così espresso in merito alla situazione dell’assicurato:
" Le
riferisco In merito al paziente summenzionato da me visitato in data odierna. Il
paziente è stato da me operato in data 18.12.2014 per un'instabilità anteriore
con difetto osseo alla spalla sinistra. Il difetto osseo consisteva in una
lesione di Hill-Sachs sulla testa omerale e una minima erosione sul versante
glenoideo anteriore che è stato evidenziato all'esame artroscopico. Sempre
all'esame artroscopico durante t'intervento è stata evidenziata una lesione di
Bankart con accollamento mediale del labbro glenoideo come in evoluzione per
Alpsa lesione.
Il decorso post-operatorio è stato complicato per la comparsa di
una sindrome algoneurodistrofica a tutto l'arto superiore sinistro, con
reazione di tipo Sudek con edema della mano e anche con una plessopatia
significativa valutata anche a più riprese da specialisti neurologi con una
plessopatia brachiale sinistra e successivi esami compresa una RMN del plesso
brachiale evidenziavano un'integrità delle strutture neurologiche del plesso e anche
a livello cervicale. Viceversa, l'esame elettromiografico evidenziava un
peggioramento della plessopatia brachiale a sinistra avvenuta successivamente
all'intervento.
Clinicamente il paziente nelle prime settimane ha avuto una
riduzione di forza significativa al movimento di prensione alla mano sinistra e
la pronazione dell'avambraccio all'abduzione del braccio con bruciore e
disestesie. Il paziente dopo tutti gli esami strumentali richiesti dagli specialisti
chirurghi In particolare scintigrafia e RMN del plesso che sono risultati
negativi si è sottoposto sia alla terapia medica che alla terapia comunque riabilitativa
per l'esito del pregresso Intervento.
Al controllo odierno i sintomi neurologici appaiono già in parte
regrediti. Il paziente riesce nuovamente ad eseguire il movimento di prensione
e anche il movimento di prono-supinazione dell'avambraccio al controllo odierno
è nuovamente eseguito attivamente da parte del paziente.
Per quanto riguarda la valutazione neurologica, il paziente verrà ricontrollato
dai colleghi neurologi nelle prossime settimane.
Per quanto riguarda la spalla operata, si nota un forte dolore
alla flessione che viene evocata soprattutto per la presenta di scapola alata
che determina forte dolore In sede posteriore e laterale su braccio sinistro.
In considerazione dell'evoluzione post-operatoria i sintomi
neurologici appaiono in veloce ripresa in considerazione dell’importanza dei
primi segni post-operatori e per quanto concerne la riabilitazione della
spalla, il paziente per II momento procede con la KT attiva e passiva dolce e gradualmente
progressiva. Per quanto riguarda ulteriori gli esercizi per la riabilitazione
della spalla attendo di visionare una TAC ossea della spalla sinistra che viene
richiesta in data odierna.
Rivedrò il paziente non appena ha eseguito la TAC. Al momento II
paziente rimane inabile al 100% fino alla prossima consultazione.” (doc. AI
pag. 271)
Il 23 marzo 2015 il medesimo
specialista ha inoltre ritenuto probabile che sia la lesione di Hill-Sachs che
quella di Bankart alla spalla infortunata siano state determinate
dall’infortunio del 2010 (doc. AI pag. 269, cfr. in esteso al consid. 2.9.2).
Nel suo rapporto all’AI del 9
aprile 2015 egli ha confermato le diagnosi di “trauma con possibile
lussazione autoridotta della spalla sx il 15 marzo 2010, discinesia scapolo
toracica dovuta a scapola alata da neuropatia del nervo toracico longo con
dolore che si irradia dalla scapola a tutto l’art. sup sx” e confermato una
completa inabilità lavorativa (doc. AI pag. 275).
Nel rapporto del 28 aprile 2015
i neurologi dell’EOC hanno affermato:
" Anamnesi
intermedia
Paziente già noto al nostro Servizio dal 2010 (per i dettagli fare
riferimento alle valutazioni precedenti). Ricordiamo qui brevemente che il sig.
AT 1 in data 15.03.2010 scivolava sul posto di lavoro, aggrappandosi con la
mano sx ad una vite che sporgeva da un muro, procurandosi una lussazione della
spalla ispilaterate, con rientro spontaneo nei minuti seguenti. In seguito a
tale incidente, sviluppava una- scapola alata sx con netta difficoltà a sollevare
Considerandi
iI braccio e un'importante sintomatologia algica. Veniva da noi valutato ambulatorialmente
nel giugno 2010 nel sospetto clinico di una neuropatia traumatica del nervo toracico
lungo, confermata all'esame ENG-EMGrafico del luglio 2010 e si successivi studi
elettrofisiologici. Da segnalare che in una valutazione ortopedica del dicembre
2001.
eseguita per lussazione della spalla sx e completata con ecografia e RM
spalla, non viene menzionata nessuna scapola alata e che fra il 2001 e il 2010
il paziente ha sempre lavorato in qualità di macchinista edile/muratore non
riportando altri traumi a livello del cingolo scapolo-omerale sx.
Per la problematica ortopedica di instabilità della spalla, al
paziente veniva consigliato dal Dr__________ un intervento di artrodesi
toraco-scapolare. Nel dicembre 2014 è stato sottoposto ad intervento di stabilizzazione
secondo Latarist assistita artroscopicamente (Dr med __________). L'intervento
è stato complicato dalla comparsa di una plessopatia brachiale sx confermata elettrofisiologicamente
(da posizionamento-stiramento DD blocco anestetico intrascalenico) e sovrapposta
sindrome algodistrofica o CRPS (complex regional pain syndrome) con cute
translucida e marmorata del tipo livedo reticolaris, edema locale, alterazione
del trofismo ungueale e ridotta sudorazione. A completamento diagnostico, sono state
eseguite una RM del plesso (normale) e una scintigrafia ossea detta mano (non
indizi radiologici per una malattia di Sudeck, che però rimane una diagnosi
prettamente clinica).
Rispetto alfa nostra ultima valutazione del-26 gennaio, il paziente
riferisce un lieve miglioramento della forza di prensione alla mano, una
riduzione dell'edema e la comparsa da 2-3 settimane di ipersudorazione locale.
Persiste invece invariato il dolore di tipo neuropatico, molto invalidante.
(…).
Valutazione:
Dal punto di vista neurologico il paziente presenta una scapola
alata sinistra secondaria ad una Lesione traumatica del n. toracico lungo sx,
anamnesticamente compatibile con il pregresso trauma del 2010, e per la quale,
a distanza di 5 anni, non crediamo possibili margini per un ulteriore recupero
funzionale. Non esclusa una componente di lassità tendinea della muscolatura di
ancoraggio della scapola alla gabbia toracica. A ciò si è sovrapposta una
plessopatia brachiale sx. da stiramento/ posizionamento (DD blocco anestico
intrascalenico) dopo il recente intervento di stabilizzazione della spalla (12.2014),
in lieve miglioramento elettrofisiologico all'ultimo controllo del 27 aprile, e
una CRPS (complex regional pain syndrome) tipo 11 (con associata lesione
nervosa). Anche se non possiamo garantire una completa restitutio ad lntegrum,
il breve intervallo di tempo intercorso dal trauma depone a favore per un
recupero, almeno parziale, nei prossimi mesi. (…)” (doc. AI pag. 285)
Esaminati i vari atti medici, nel
rapporto finale del 18 maggio 2015 il medico SMR dr. __________, posta la
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Scapola alata sinistra
su probabile lesione traumatica del nervo toracico lungo dopo lussazione
posteriore del 15.3.2010 con discinesia scapulotoracale; 18.12.2014 intervento
di stabilizzazione secondo latarjet con sospetto di sudeck transitorio, attuale
miglioramento funzionale ma persistenza di dolore neuropatico”, ha concluso
per un’inabilità in ogni attività completa dal 15 marzo 2010, con ripresa, in
attività adeguate, di un’abilità dell’80% dal 30 settembre 2012, nuovamente
nulla dal 18 dicembre 2014 e del 50% dal 18 giugno 2015 (sei mesi post
operatori) (doc. AI pag. 294).
Agli atti figura anche il
rapporto della Clinica di __________ relativo alla degenza dal 3 al 21 maggio
2015.
per la diagnosi principale di “Riabilitazione multidisciplinare per impotenza
funzionale e dolori cronici di origine multifattoriale dell’arto superiore di
sinistra” con, tra l’altro, “stato dopo incidente sul posto di lavoro
con lussazione della spalla il 15.3.2010, scapola alata sin da neuropatia del
nervo toracico longo sin” (doc. AI pag. 300) oltre ad un nuovo scritto del
dr. __________ del 28 maggio 2015, con il quale egli ha affermato:
" Il
paziente a me noto per numerosi controlli clinici sia prima dell'intervento di
stabilizzazione sec. Latajet eseguita a dicembre 2014 che per precedenti
consultazioni. La condizione clinica del paziente che presenta paralisi del
nervo toracico lungo dal 2010 e instabilità di spalla conseguente al trauma con
lussazioni in parte auto-ridotte dal paziente.
Uno di questi episodi è avvenuto prima dell’intervento anche
durante una mia visita ambulatoriale, ha portato a realizzare un intervento di
stabilizzazione sec. Latarjet. L'intervento è stato complicato da una
plessopatia con Complex regional pain syndrome e con importante sindrome
algo-neurodistrofica post-operatoria. Recentemente sono stati eseguiti sia una
RM del plesso brachiale che una scintigrafia ossea che hanno dato entrambe un
esito negativo in quanto il plesso risulta continuo. Il paziente ha certamente
avuto una reazione di tipo Sudek che è in lento e graduale miglioramento senza segni
scintigrafici di conferma.
Anche a livello ortopedico in data odierna la spalla pur
presentando delle discinesie importanti dovute prevalentemente alla forte
protrusione scapolare che il paziente presenta ogni talvolta cerca di flettere
e di abdurre, evidenzia dei miglioramenti anche della mobilità della spalla
stessa.
All'ultimo controllo l'extra-rotazione della spalla operata era
negativa, oggi il paziente riesce a mantenere ca. O° e alla mobilizzazione
passiva si possono raggiungere 5 -10°. I sintomi sono prevalentemente legati all'algoneurodistrofia
con ancora dolore neuropatico inteso. Pertanto, il paziente deve proseguire la
KT per la spalla operata la cui frequenza e intensità deve essere modulata in
base ai sintomi del paziente. In questi casi una riabilitazione intensiva
almeno in questa fase clinica non è particolarmente indicata. (…)”. (doc. AI
pag. 305)
Il nuovo rapporto finale del
SMR del 27 luglio 2015 ha confermato il precedente, confermando un’inabilità
completa dal 15 marzo 2010, con ripresa di un’abilità in attività adeguate dell’80%
dal 30 settembre 2012, nulla dal 18 dicembre 2014 e del 50% dal 18 giugno 2015
(sei mesi post operatori), osservando che “patologia operata in fase
cronicizzata in assenza di trattamenti riabilitativi adeguati preoperatori con
sviluppo di scompenso e sospetto CPRS II post operativo. Miglioramento graduale
funzionale in persistenza di problema algico neuropatico in trattamento con
Lyrica” (doc. AI pag. 321).
Il dr. __________ del __________,
il 10 dicembre 2015 ha riferito che il paziente “continuava a soffrire a
distanza di 5 anni di dolori misti neuropatici e nocicettivi alla spalla e al
braccio sinistro, a causa di un trauma con lesione del nervo toracico longo a
sinistra. Da circa un anno si è aggiunta anche una nuova complicazione (CRPS) a
seguito dell’intervento di stabilizzazione Latarjet per via artroscopica
eseguito il 12/2014” (doc. AI pag. 336). Nei certificati del 2 e 22
febbraio 2016 i neurologi dell’__________ hanno, tra l’altro, rilevato:
" Per i
dettagli rimandiamo alla cartella ambulante. Ricordiamo che si tratta di un
paziente affetto da scapola alata sx da neuropatia del n. toracico lungo sx in
seguito a trauma del 03.2010 e plesso patia brachiale sx perioperatoria (DD da
posizionamento, DD blocco anestetico intrascalenico), complicata da complex
regional pain syndrome (CRPS) tipo II nell'ambito di intervento di stabilizzazione
sec. Latariet assistita artroscopicamente alla scapola sx (12.2014). L'ultima
valutazione ENG-EMGrafico risale a 11.2015 mentre quella clinica a 01.2016. Non
ci sono stati significativi miglioramenti clinici.
Permane dolore alla spalla sinistra che si irradia distalmente
principalmente lungo il lato ulnare di braccio e avambraccio fino ad
interessare prevalentemente le ultime tre dita con importante limitazione
funzionale sia nei movimenti prossimali che distali all'arto. Con la medesima
distribuzione avverte anche delle scosse elettriche e una riduzione della sensibilità.
(…)” (doc. AI pag. 358)
Il dr. __________, con uno
scritto del 14 gennaio 2016, ha posto le seguenti diagnosi:
" 1- Scapola
alata da neuropatia del nervo toracico lungo post-traumatica in seguito ad un
trauma di marzo 2010.
2- esiti di instabilità anteriore post-traumatica alla spalla sx
3- Plessopatia brachiale sinistra in esiti di intervento di
stabilizzazione secondo Latarjet con complex regional pain sindrom (CRPS). La
RM del febbraio 2015 del plesso brachiale evidenzia che non vi sono lesioni del
plesso.”
rilevando che il paziente “presentava
un'obiettività clinica stazionaria con atrofia della muscolatura del cingolo
scapolo-omerale, scapola alata a sinistra in posizione neutra che si accentuava
quando il braccio veniva attivamente flesso” e che “dal punto di vista
ortopedico la condizione clinica è ormai da considerarsi stabilizzata e definitiva.
Purtroppo è ipotizzabile che il paziente, a causa dei dolori invalidanti e
delle limitazioni funzionali, non sia in grado in futuro di ritornare alle sue
mansioni originali di macchinista edile. Inoltre, in considerazione dell'entità
dei sintomi sia di natura ortopedica che neurologica, oltretutto aggravati
anche da una sofferenza psichica, ritengo che ormai non vi siano possibilità di
un inserimento lavorativo a scopo lucrativo a breve medio termine” (doc. AI
pag. 367).
Il 18 febbraio 2016 egli ha
confermato tali diagnosi e l’inabilità lavorativa completa (doc. AI pag. 363).
Agli atti figura anche uno
scritto del 23 marzo 2016 del dr. __________, psichiatra, che ha riferito che
l’assicurato aveva sviluppato una sindrome da disadattamento con aspetti
ansioso-depressivi (doc. AI pag. 379) e una certificazione del dr. __________,
pneumologo (doc. AI pag. 389).
Il dr. __________ del SMR, ha
quindi reso un nuovo rapporto finale il 19 maggio 2016, nel quale ha concluso che
“18.12.2014 intervento di stabilizzazione secondo Latarjet con
possibile algodistrofia transitorio. Solo parziale e minimo miglioramento
funzionale in persistente dolore neuropatico (vedi visite al __________ e __________).
Lo stato viene adesso definito come stabilizzato a livello ortopedico, mentre a
livello neurologico del dolore instabile ma sicuramente cronicizzato. Non da
ultimo si è instaurata una componente psichica Iimitante e trattata a livello
specialistico dal 2.2016”, e ha confermato le note diagnosi con valenza
invalidante di “Scapola alata sinistra da lesione traumatica del nervo
toracico lungo dopo lussazione posteriore del 15.3.2010 con discinesia scapulo
toracale; 18.12.2014 intervento di stabilizzazione secondo Latarjet per
instabilità con sospetta CRPS II e solo minimo miglioramento funzionale in
persistenza di dolore neuropatico in/su plessopatia brachiale postoperatoria”.
Ha quindi ribadito le conclusioni sull’abilità lavorativa [inabilità completa
nell’attività abituale dal 15 marzo 2010, con ripresa, in attività adeguate, di
un’abilità dell’80% “dal 30.9.2012 (decisione __________ dopo sorveglianza)”,
nuovamente nulla dal 18 dicembre 2014 e del 60% (anziché 50%) dal 18 giugno 2015
(sei mesi post operatori), doc. AI pag. 409].
Con la decisione
del 14 marzo 2017, l’Ufficio AI ha quindi riconosciuto il diritto ad una
rendita intera dal 1. marzo 2011 con grado Al del 100 % e versata
limitatamente fino al 30 dicembre 2012 (art. 88a cpv. 1 OAI - tre mesi dal
miglioramento). Dal 1. dicembre 2014 (risorgere dell'invalidità - art. 29bis
OAI) ha nuovamente concesso il diritto alla rendita intera con grado Al del
100% e dal 1. ottobre 2015 (art. 88a cpv. 1 OAI) diminuito al 64 % con diritto
a tre quarti di rendita d'invalidità.
Secondo l’amministrazione,
l’assicurato “a seguito dell'infortunio del 15.03.2010, ha percepito
indennità dalla __________ fino al 30.09.2012. Con decisione 4.01.2013 per i
soli postumi infortunistici ha ritenuto l'assicurato pienamente abile al lavoro
dal 07.08.2012. Confermato con sentenza 09.09.2013 del Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni.” L’Ufficio AI ha quindi ritenuto che l’assicurato era
da considerare inabile completamente in ogni attività dal 15 marzo 2010, mentre
che in attività adeguate era da ritenere inabile al 20% dal 30 settembre 2012,
nuovamente al 100% dal 18 dicembre 2014 e del 60% dal 18 giugno 2015 (sei mesi
post operatori). Effettuato il confronto dei redditi ha stabilito un grado di
invalidità del 28% per il periodo dal 30 settembre 2012 (inabilità del 20% in
attività adeguate) e del 64% dal 18 giugno 2015 (doc. AI pag. 480).
Nel giugno 2017 il dr. __________
ha chiesto una revisione del caso facente valere un ulteriore peggioramento con
inabilità lavorativa completa in ogni attività, sempre per le affezioni alla
spalla sinistra (doc. AI pag. 525). Anche la dr.ssa __________, il 30 ottobre
2017.
e 7 febbraio 2018, ha confermato le note diagnosi alla spalla sinistra e
concluso confermando l’inabilità lavorativa ormai completa (doc. AI pag. 533 e
572).
Attivata pertanto una procedura
di revisione, stante il peggioramento fatto valere, per persistenza di un grave
dolore neuropatico e deficit motorio sempre alla spalla sinistra (confermato
anche dal dr. __________, internista, nel certificato del 26 febbraio 2018; doc.
AI pag. 586), sentito il SMR (che il 1. marzo 2018 ha ammesso un’inabilità
lavorativa totale per peggioramento delle condizioni della spalla; doc. AI pag.
583), mediante decisione del 1. giugno 2018, stante un peggioramento con
inabilità lavorativa completa dal giugno 2017, ha riconosciuto un aumento dei
tre quarti di rendita a intera dal 1. settembre 2017 (doc. AI pag. 590).
2.9
Ora,
chiamato a verificare se in concreto debba essere
ammesso il nesso materiale
tra il danno alla salute (la
lesione alla spalla sinistra riportata in occasione dell’infortunio del 15
marzo 2010) manifestatosi durante l’affiliazione alla Fondazione convenuta e
l’invalidità successiva – segnatamente quella conseguente al peggioramento
(situato dall’Ufficio AI al dicembre 2014, dopo l’intervento alla spalla del 18
dicembre 2014) – che ha portato al nuovo riconoscimento di una rendita intera dell’AI
dal 1. dicembre 2014 (ridotta a tre quarti dal 1. ottobre 2015 e quindi
aumentata nuovamente a intera dal 1. settembre 2017) – il TCA, dopo attento
esame dell’ampia ed esaustiva documentazione agli atti e per i motivi esposti
di seguito, ritiene che tale nesso vada ammesso.
2.9.1
Innanzitutto,
per quanto concerne i motivi che hanno portato all’intervento chirurgico del
dicembre 2014, va detto che a mente di questo Tribunale non può essere
ragionevolmente messo in dubbio che lo stesso rientrava nella complessa
situazione patologica venutasi a creare successivamente all’infortunio del 15
marzo 2010. Tale circostanza è peraltro stata confermata espressamente nel giudizio
del 5 settembre 2022, nel quale la Corte federale, nell’escludere
un’interruzione del nesso temporale, ha affermato quanto segue:
" Dal
profilo medico l'UAI si è fondato soprattutto sui rapporti finali del SMR del
18.
maggio 2015, il quale ha messo in luce la relazione con l'evento del 15
marzo 2010, e del 27 luglio 2015, che ha confermato l'esame precedente. Il
rapporto del Dr. med. F.________ e del Dr. med. G.________ del 28 aprile 2015
menziona la relazione con l'infortunio, come del resto la valutazione del Dr.
med. H.________ del 10 dicembre 2015. L'UAI con decisione del 1° giugno 2018,
dopo aver emanato una decisione di non entrata in materia il 6 giugno 2017, ha
stabilito un'incapacità lavorativa del 100% in attività adeguate, aumentando la
rendita a intera dal 1° settembre 2017.
5.4
(…) Dagli atti dell'assicurazione invalidità si
può desumere per contro che non c'è stata alcuna ripresa totale della capacità
lavorativa. Nel rapporto finale SMR del 18 maggio 2015 il Dr. med. I.________,
alla luce di diversi esami medici svolti in precedenza (cfr. sentenza impugnata
consid. 2.7.3), conclude per un'incapacità lavorativa del 20% in attività
adeguate dal 30 settembre 2012 al 18 dicembre 2014, giorno dell'intervento alla
spalla. Nel rapporto finale del 27 luglio 2015 non modifica tale valutazione.
Questa conclusione è ulteriormente confermata nel rapporto finale SMR del 19
maggio 2016. Il Dr. med. I.________ in quest'ultimo referto fa risalire la
problematica all'infortunio del 15 marzo 2010 e considera esplicitamente
gli esiti della sorveglianza dell'agosto 2012. Dall'evento del 15 marzo 2010
il ricorrente ha subito pertanto manifestamente un'incapacità lavorativa
continua per lo meno del 20%. L’operazione del 18 dicembre 2014 rientra in
tale percorso” (consid. 5.3 e 5.4 della STF 9C_659/2021; la sottolineatura
è della redattrice)
L’ampia
documentazione all’inserto documenta in effetti che la decisione di procedere
all’intervento del dicembre 2014 è maturata a seguito delle patologie insorte
successivamente all’infortunio del 2010, con lussazione autoridotta della
spalla sinistra e conseguente “chiara discinesia scapolo toracica dovuta a
scapola lata da neuropatia del toracico lungo”, oltre a “instabilità
della gleno-omerale”, con sintomi dolorosi irradianti “dalla scapola e
dal cingolo scapolare lungo tutto l'arto superiore sinistro” (certificato
dr. __________ del 24 luglio 2014, doc. AI pag. 1164). L’intervento non era
dovuto ad una nuova patologia o trauma, ma si inseriva nel contesto patologico sorto
con l’infortunio del marzo 2010, acutizzatosi nell’estate 2014 (cfr. consid. 2.10.2).
Tale peggioramento aveva del resto spinto l’assicurato a
sottoporsi all’intervento prospettato dal dr. __________, vista la
sintomatologia algica “che non riesco a gestire” (scritto
dell’assicurato del 29 luglio 2014, doc. AI pag. 1170).
In effetti, dalla documentazione
agli atti risulta che il dr. __________, nello scritto del 7 luglio 2014,
riferendosi alla lussazione della spalla nel 2010 e conseguente scapola alata a
sinistra, con frequenti episodi di lussazione e sublussazione, aveva
sottolineato come oltre al noto problema della scapola alata, era stata
evidenziata un’instabilità anteriore con lussazione autoridotta (doc. AI pag.
197, 199).
L’artro-RM eseguita alla spalla
sinistra il 16 luglio 2014, su indicazione del dr. __________ con l’indicazione
di “instabilità anteriore lesione di Bankart”, aveva confermato la
presenza di “segni di lesione di Hill-Sachs e verosimile lesione di Bankart
a livello del margine antero-inferiore del labbro glenoideo, segni di
impingement subacromiale, verosimile segni di tendinite del tendine del muscolo
sovraspinoso” (doc. AI pag. 201).
In data 24 luglio
2014, il dr. __________ aveva pertanto espresso, tra l’altro, le seguenti
considerazioni:
" Il
paziente è stato da me visitato più volte, per la problematica
medico-assicurativa complessa. Il paziente riferisce un trauma con possibile
lussazione autoridotta della spalla dx avvenuto il 15.03.2010 e quindi si è
sottoposto a ripetuti controlli presso specialisti ortopedici e neurologi. Il
paziente presenta una chiara discinesia scapolo toracica dovuta a scapola lata
da neuropatia del toracico lungo, e con sintomi dolorosi che si irradiano dalla
scapola e dal cingolo scapolare lungo tutto l'arto superiore sinistro.
Il paziente presenta anche un'instabilità della gleno-omerale e
soprattutto ultimi due controlli ambulatoriali da me eseguito è possibile
lussare anteriormente la spalla e autoridurla. Apprehenssion test e Relocation
test sono positivi.
Ho chiesto un'artro-RMN alla spalla sx che il paziente ha effettuato
in data 16.07.2014, che conferma una lesione di Hill Sachs ed una probabile
lesione di Bankart. La lesione di Hill Sachs testimonia instabilità anteriore e
dall'ultimo controllo il paziente riferisce che la spalla si è lussata una
decina di volte e auto-ridotta anteriormente. Anche al controllo in data
odierna la spalla presenta una chiara instabilità molto più evidente rispetto
ai controlli di qualche mese orsono con Apprehension e Relocation test
fortemente positivi, nella manovra di Apprehension test la spalla si lussa
anteriormente.
Pertanto, il paziente è affetto da una doppia patologia alla
spalla e al cingolo scapolare sx. La nota neuropatia del nervo toracico lungo che
determina una discinesia scapolo-toracica con scapola lata, ma anche sempre più
ingravescente instabilità anteriore che presenta delle lesioni di tipo
legamentoso e anche un difetto osseo significativo.
Per quanto concerne la prima patologia non vi sono trattamenti medici
da suggerire al paziente, ma per quanto riguarda instabilità anteriore che è
sicuramente sempre più evidente e che sempre più disturba il paziente, in
considerazione delle lesioni anatomopatologiche e della facile lussabilità
della spalla sx, il consiglio è quello di eseguire un intervento di stabilizzazione
con intervento secondo Latajet. Il tipo d'intervento è suggerito dalla
cronicità dei sintomi e dal tipo di lesioni riscontrate all'artro-RMN.” (doc.
AI pag. 1164)
Confermata quindi
la presenza di una lesione di Hill Sachs ed una probabile lesione di Bankart,
il dr. __________ aveva precisato che la lesione di Hill Sachs testimoniava in
modo ancora più evidente la lamentata instabilità anteriore con conseguente
facile lussabilità.
Il 29
ottobre 2014 sempre il dr. __________ ha confermato che il paziente era affetto
dalla nota neuropatia del nervo toracico longo che determinava una discinesia
scapolo-toracica con scapola alata, e anche dalla sempre più ingravescente
instabilità anteriore presentante lesioni di tipo legamentoso, oltre ad un
difetto osseo significativo. Lesioni, queste ultime, che erano da ricondurre al
trauma del marzo 2010. Egli ha in effetti affermato:
" Il fatto
nuovo da segnalare non riguarda la patologia neurologica ormai stabilizzata, ma
l'instabilità anteriore della spalla che presenta chiare lesioni anato-mopatologiche
(Lesione di Hill Sachs) da riferirsi al primo trauma iniziale.
In considerazione di tali lesioni e della facile lussabilità della
spalla sinistra, il consiglio da me già indicato in data 24. 07.2014 è quello
di eseguire un intervento di stabilizzazione secondo Latarjet. Il tipo
d'intervento è suggerito ormai dalla ripetitività dei sintomi e dal tipo di
lesioni riscontrate all’artro- RMN.” (doc. AI pag. 1261; le sottolineature sono
della redattrice)
Esprimendosi al riguardo
successivamente, nella certificazione del 28 maggio 2015 il dr. __________ aveva
affermato che la condizione clinica del paziente denotava non solo una paralisi
del nervo toracico lungo dal 2010, ma anche “instabilità di spalla conseguente
al trauma con lussazioni in parte auto-ridotte dal paziente” (doc. AI
pag. 305). Il 14 gennaio 2016 il medesimo specialista aveva posto quali
diagnosi, fra l’altro, “esiti di instabilità anteriore post-traumatica
alla spalla sx”, indicando inoltre che tale instabilità aveva richiesto
l’intervento di stabilizzazione del dicembre 2014, precisando quanto segue:
" L'intervento
di stabilizzazione sec. Latarjet è stato effettuato in quanto il pz., oltre
alla nota pregressa patologia neurologica del nervo toracico lungo, presentava
un'instabilità di spalla che limitava ulteriormente il deficit funzionale
determinato dalla neuropatia del nervo toracico lungo, tanto che durante una
consultazione presso il mio studio in data 21.10.2014 la spalla si è lussata
durante le normali manovre di valutazione per instabilità.
Durante l'intervento, oltre agli esiti di una lesione di Bankart è
stata evidenziata anche una lesione di Hill Sachs. Entrambe le lesioni sono
di chiara origina postraumatica.” (doc. AI pag. 367; le sottolineature sono
della redattrice)
A parere di questo TCA, appare
quindi accertato, con il criterio della verosimiglianza preponderante
applicabile nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid.
5.3), che la decisione di effettuare
l’intervento di stabilizzazione del dicembre 2014 è stata presa dal dr. __________,
d’accordo con il paziente, per ovviare ai forti dolori lamentati dal paziente a
seguito dell’infortunio alla spalla del marzo 2010, e in particolare per
tentare di porre rimedio all’instabilità anteriore insorta, o quantomeno
peggiorata a seguito del trauma, con conseguenti “chiare lesioni
anato-mopatologiche (Lesione di Hill Sachs)”, lesioni che secondo lo
specialista erano “da riferirsi al primo trauma iniziale” (doc. AI pag.
1263).
Va
detto del resto che già in occasione della pronuncia dell’11 giugno
2015, respingendo l’istanza di revisione della precedente sentenza del 9
settembre 2013 in ambito LAINF (STCA 35.2014.68; cfr. consid. 1.4), il TCA,
riferendosi alla documentazione (precedente all’esecuzione dell’intervento del
dicembre 2014) prodotta dall’assicurato che segnalava anche i reperti delle
lesioni di Hill-Sachs e Bankart (e meglio lo scritto del 12
maggio 2014 del dr. __________ della Clinica __________ di __________, un
referto del 5 giugno 2014 del dr. __________ del Centro __________
dell’Ospedale __________ di __________, i citati certificati del 7 e 24 luglio
e 29 ottobre 2014 del dr. __________ e il menzionato referto dell’artro-RM del
16.
luglio 2014), valutato anche il referto della dr.ssa __________, chirurga
medico di circondario dell’__________, del 23 settembre 2014 (doc. AI pag.
1250), aveva concluso che la documentazione prodotta non aveva comprovato
elementi nuovi, ma aveva dimostrato una situazione con “diagnosi
sovrapponibili” a quelle dal dr. __________ nel rapporto del 17 ottobre
2012.
e che avevano portato alla decisione dell’__________ del 4 gennaio 2013,
confermando in sostanza che le menzionate lesioni facevano sostanzialmente
parte del medesimo quadro diagnostico e patologico successivo all’infortunio
del marzo 2010.
2.9.2
Alla luce di quanto
precede questo TCA non può quindi condividere la tesi, sostenuta dalla
Fondazione in occasione della precedente procedura, secondo la quale ad aver
richiesto l’intervento chirurgico (il quale avrebbe poi contribuito al peggioramento
delle condizioni dell’assicurato e dell’inabilità lavorativa) non sarebbero
state le conseguenze dell’infortunio del 15 marzo 2010, ma l’accertata
lesione di Hill-Sachs, la quale sarebbe da ricondurre ad un precedente
infortunio del 2001. Considerato come l’invalidità sarebbe quindi da ascrivere
a cause insorte prima dell’affiliazione, il suo obbligo prestativo per
l’inabilità e l’invalidità insorte dopo l’intervento del dicembre 2014 non
sarebbe dato.
Val la pena
nuovamente di ricordare il principio, assicurativo stabilito dall’art. 23 LPP,
per il quale l’obbligo prestativo dell’istituto di previdenza è
condizionato dall’esistenza di un rapporto d’assicurazione nel momento in cui è
subentrata l’incapacità lavorativa rilevante. Appare in questo senso rilevante
accertare l’esistenza o meno di un nesso materiale e temporale sufficiente
tra un’eventuale incapacità lavorativa insorta prima dell'inizio del rapporto
di previdenza e la susseguente invalidità e, nell’affermativa, se questo nesso sia
in qualche modo stato interrotto (STF 9C_
684/2008).
Nella fattispecie,
qualora l’invocato nesso materiale e temporale tra la lesione patita
dall’assicurato in un infortunio del 2001 e l’invalidità successiva al dicembre
2014.
dovesse essere ammesso e una successiva interruzione negata, la convenuta
non potrebbe essere chiamata a rispondere giacché tratterebbesi di un’invalidità
originata da patologie che avevano influenzato la
salute dell’assicurato in una misura atta a ridurre la sua capacità di lavoro
in misura rilevante già prima dell’entrata in servizio presso la __________
(cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c; 120 V 117 consid. 2c e 120; cfr.
anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001). E
contrario, il principio per cui l’obbligo prestativo dell’istituto di
previdenza è condizionato dall’esistenza di un rapporto d’assicurazione nel
momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa rilevante fa sì che tale obbligo
è dato anche nel caso in cui il danno alla salute che ha causato l’incapacità
lavorativa durante il rapporto di previdenza era preesistente all’affiliazione,
ma non aveva precedentemente causato un’incapacità lavorativa di almeno il 20%
(cfr. Stauffer, op. cit., p. 281).
Ora, innanzitutto, deve essere
premesso che la lesione di Hill-Sachs, chiamata anche frattura
di Hill-Sachs, è una depressione corticale nella testa posterolaterale dell'osso
dell'omero. È il risultato di una compressione forzata della testa omerale
contro il bordo glenoideo quando la spalla subisce una lussazione anteriore.
Una lesione di Bankart è invece
una ferita anteriore del labbro glenoideo della spalla causata da ripetute
lussazioni della spalla (www.wikipedia.org).
Nella fattispecie,
secondo il dr. __________ la lesione di Hill Sachs emersa dopo l’esecuzione
dell’artro RM del 16 luglio 2014 testimoniava un’instabilità anteriore più
evidente “rispetto ai controlli di qualche mese orsono”, e tale instabilità
presentava “lesioni anatomopatologiche (Lesione di Hill-Sachs) da riferirsi
al primo trauma iniziale” (scritto del 29 ottobre 2014, doc. AI pag. 1261).
Il 5 marzo 2015 il dr. __________
ha poi riferito di aver operato l’assicurato il 18 dicembre 2014 “per
un’instabilità anteriore con difetto osseo alla spalla sinistra. Il difetto
osseo consisteva in una lesione di Hill-Sachs sulla testa omerale e una minima
erosione sul versante glenoideo anteriore che è stato evidenziato all’esame
artroscopico. Sempre all’esame artroscopico durante l’intervento è stata
evidenziata una lesione di Bankart con accollamento mediale del labbro
glenoideo come in evoluzione per Alpsa lesione” (doc. AI pag. 271, cfr. in
esteso al consid. 2.8.2).
Nello scritto del 23 marzo 2015,
riguardo alla causa
di tale lesione nella testa
posterolaterale dell'osso dell'omero così come di quella della ferita anteriore
del labbro glenoideo della spalla (lesione di Bankart), il dr. __________,
esprimendosi pure sul nesso di causalità tra tali lesioni e l’infortunio del 15
marzo 2010, ha affermato che “il nesso di causalità è da considerarsi
probabile in quanto la lesione di Bankart non era certamente acuta quindi è
probabile possa riferirsi a questo episodio. Vista la storia clinica non
possiamo riferire tale lesione come altamente probabile, ma la probabilità che
sia stato quell’episodio a determinare sia la lesione di Hill-Sachs e
soprattutto la lesione di Bankart è sicuramente da considerare” (doc. AI
pag. 269).
Tale conclusione è stata
confermata espressamente dal dr. __________ con scritto del 30 aprile 2015, con
il quale egli ha affermato:
" Le
rispondo in riferimento a quanto mi chiede nella mail del 22.04.2015.
Le allego una decisione contraria della __________ riguardante un
altro paziente che ha avuto una storia clinica del tutto simile a quella del
Sig. AT 1. Anche in questo caso la __________ ha sempre rifiutato di
riconoscere l'infortunio e, con argomentazioni del tutto simili a quella che ho
fatto per il Sig. AT 1, il paziente ha fatto ricorso ed ha vinto. l punti
sostanziali da sottolineare sono che le lesioni che il Sig. AT 1 presenta sono
chiaramente di natura post traumatica, sia la lesione di Bankart che la lesione
di Hill Sachs, soprattutto quest’ultima documenta un'avvenuta lussazione.
Come Le ho riferito è impossibile datare quando queste lesioni
si sono create, ma sono sicuramente da considerarsi di origine post traumatica
entrambe le lesioni e, vista la storia clinica, possiamo dire che tati lesioni
sonò riconducibili all'episodio del 2010 in misura altamente probabile.
(…)” (doc. AI pag. 286; la sottolineatura è della redattrice)
Il 28 maggio 2015 lo
specialista ha ancora puntualizzato:
" Il paziente
a me noto per numerosi controlli clinici sia prima dell'intervento di
stabilizzazione sec. Latajet eseguita a dicembre 2014 che per precedenti
consultazioni. La condizione clinica del paziente che presenta paralisi del
nervo toracico lungo dal 2010 e instabilità di spalla conseguente al trauma con
lussazioni in parte auto-ridotte dal paziente. Uno di questi episodi è avvenuto
prima dell’intervento anche durante una mia visita ambulatoriale, ha portato a
realizzare un intervento di stabilizzazione sec. Latarjet. (…)” (doc. AI pag. 305)
Sulla base di queste
affermazioni, rese dallo specialista che meglio di chiunque altro ha
approfondito la situazione ortopedica dell’assicurato, si deve quindi
concludere, con il criterio della verosimiglianza preponderante applicabile nell’ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che sia la lesione di
Bankart che quella di Hill-Sachs siano state causate, o quantomeno peggiorate
in misura significativa e tale da influire sulla capacità lavorativa dell’assicurato
e da rendere necessario l’intervento di stabilizzazione eseguito nel dicembre
2014, dall’infortunio del marzo 2010.
Del resto, per i motivi che
seguono, il fatto che tale lesione potesse essere comunque già antecedente
all’infortunio del 2010 non muterebbe comunque al presente contendere.
Come esposto ai consid. 2.2 e 2.4
che precedono, ai fini del diritto alle prestazioni ai sensi dell’art. 23 LPP
non è rilevante l’insorgenza della patologia in quanto tale, ma l’intervento di
un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa
importanza, segnatamente, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20% (STF
9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). L'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è
infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza
(Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 95/04 del 10 gennaio 2005; B 100/00 del 16
febbraio 2001), non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264
consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5). Inoltre, ai sensi
dell’art. 23 LPP, il principio per cui l’obbligo prestativo
dell’istituto di previdenza è condizionato dall’esistenza di un rapporto
d’assicurazione nel momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa
rilevante (principio d’assicurazione) fa sì che tale obbligo
è dato anche nel caso in cui il danno alla salute che ha causato l’incapacità
lavorativa durante il rapporto di previdenza era preesistente all’affiliazione,
ma non aveva in precedenza causato un’incapacità lavorativa di almeno il 20%
(cfr. Stauffer, op. cit., p. 281).
Tornando al tema del contendere, dagli
atti __________ si evince effettivamente che il 5 ottobre 2001 l’assicurato
aveva già subito una lussazione della spalla sinistra. I sanitari della clinica
__________ avevano diagnosticato “Vordere Instabilität bei status nach
vorderer Schulterluxation links”, attestando a due mesi dall’infortunio “persistierende
Instabilität mit rezidivierenden S” (doc. AI pag. 757). L’esame radiologico
eseguito il 29 novembre 2001 alla clinica __________ aveva permesso di
attestare una “Hill-Sachs Lasion bei status nach Luxation “(doc. AI pag.
758).
Nel rapporto di visita medica circondariale
del 19 ottobre 2011 il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, aveva
ripreso, nell’anamnesi, la RM alla spalla sinistra del 29 novembre 2001 “dove
si nota una lesione di Hill-Sachs in stato dopo lussazione. Parziale lesione
del labbro anteriore e antero/caudale” (doc. AI pag. 817). Sempre il dr. __________
il 13 gennaio 2012, esprimendo perplessità per quanto riguardava l’origine
della scapola alata, precisava che dalla RM del 29 novembre 2001 alla spalla
sinistra “si è visto peraltro un’impronta di Hill-Sachs ciò significa che la
testa omerale effettivamente si è ingranata al di sotto del glenoide in seguito
ad una precedente lussazione (…)” (doc. 833).
Ora, anche considerando
che la lesione Hill-Sachs, come pure la parziale
lesione del labbro anteriore e antero/caudale (lesione di Bankart), fossero già
presenti nel 2001, decisiva ai fini del presente contendere appare in ogni modo
solo la circostanza che prima del marzo 2010 le stesse non avevano causato
alcuna inabilità lavorativa prolungata e ininterrotta.
In effetti, nell’incarto non vi è
traccia di attestazioni di inabilità lavorative prolungate e del resto risulta
che l’assicurato ha esercitato normalmente le sue incombenze lavorative. Più in
particolare, per quanto riguarda il periodo di affiliazione presso la convenuta
non sono attestate inabilità lavorative rilevanti prima dell’infortunio del 15
marzo 2010 (cfr. in merito l’attestazione del datore di lavoro del 24 novembre
2010.
sulle inabilità lavorative registrate negli anni 2008-2010, doc. AI pag.
42).
Del resto sia nuovamente ricordato
che il fatto di essere in cura medica o farmacologica ancora non dimostra che
la persona interessata presenta un’incapacità lavorativa (cfr. tra le altre STFA
B 40/06 del 12 marzo 2007).
In merito, nel rapporto del 28
aprile 2015 i neurologi dell’__________ avevano del resto affermato:
" Anamnesi
intermedia
Paziente già noto al nostro Servizio dal 2010 (per i dettagli fare
riferimento alle valutazioni precedenti). Ricordiamo qui brevemente che il sig.
AT 1 in data 15.03.2010 scivolava sul posto di lavoro, aggrappandosi con la
mano sx ad una vite che sporgeva da un muro, procurandosi una lussazione della
spalla spilaterale, con rientro spontaneo nei minuti seguenti. In seguito a
tale incidente, sviluppava una- scapola alata sx con netta difficoltà a sollevare
iI braccio e un'importante sintomatologia algica. Veniva da noi valutato
ambulatorialmente nel giugno 2010 nel sospetto clinico di una neuropatia
traumatica del nervo toracico lungo, confermata all'esame ENG-EMGrafico del
luglio 2010 e si successivi studi elettrofisiologici. Da segnalare che in
una valutazione ortopedica del dicembre 2001 eseguita per lussazione della
spalla sx e completata con ecografia e RM spalla, non viene menzionata nessuna
scapola alata e che fra il 2001 e il 2010 il paziente ha sempre lavorato in
qualità di macchinista edile/muratore non riportando altri traumi a livello del
cingolo scapolo-omerale sx. (…)” (doc. AI pag. 285; le sottolineature sono
della redattrice)
Non esistendo quindi, prima del
mese di marzo 2010, alcuna incapacità lavorativa rilevante da ricondurre alla
tematica della lesione di Hill Sachs, nemmeno si pone il tema di valutare una
eventuale interruzione della connessione materiale e temporale stretta ai sensi
della giurisprudenza applicabile fra un’ipotetica, ma appunto non provata,
precedente incapacità lavorativa e quella che ha poi condotto all’invalidità
successivamente al dicembre 2014.
Ma anche volendo, per pura ipotesi,
ammettere che prima del 2010 l’assicurato avesse già subito delle lussazioni
della spalla e di conseguenza una lesione di Hill Sachs e che le stesse avessero
provocato un’inabilità, comunque gli atti comprovano che la stessa si sarebbe rapidamente
ristabilita, di modo che la nuova inabilità, successivamente al marzo 2010,
dovrebbe comunque essere considerata, se del caso, una nuova manifestazione di
una stessa patologia (o di un complesso di patologie) di cui dovrebbe in ogni
modo rispondere il nuovo istituto di previdenza, ovvero la convenuta quale istituto
presso il quale l’attore era assicurato nel momento in cui, a seguito
dell’infortunio del 15 marzo 2010, l’abilità lavorativa è stata
irrimediabilmente compromessa (cfr. DTF 120 V 117 consid. 2c; 123 V 264 consid.
1c e 267 e riferimenti; cfr. anche STFA B/22/99 del 6 agosto 2001 e B 38/92 del
30.
novembre 1993; STCA 34.200.43-46 del 27 agosto 2001).
Come ribadito, non è infatti la
diagnosi di una malattia o l’apparizione di eventuali disturbi in quanto tali a
costituire l’evento assicurato ai sensi dell’art. 23 LPP, ma piuttosto
l’intervento di un’incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una
certa importanza (di almeno il 20%) dovuta all’affezione invalidante (STF
9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.3; STFA B 74/01 del 29 maggio
2002).
In realtà, nella fattispecie vi è
tutt’al più da ritenere che le medesime lesioni dovute alle lussazioni della
spalla abbiano subito un sostanziale peggioramento a seguito dell’infortunio
del 2010, circostanza questa di fatto confermata dal dr. __________ per il
quale la lesione in questione era di origine post-traumatica, essendo verosimilmente
da ricondurre all’infortunio del 2010 e, unitamente alle altre diagnosticate
alla spalla infortunata, si era vieppiù acuita con un’instabilità anteriore
della spalla sempre più evidente (cfr. i già citati scritti del 28 maggio 2015,
doc. AI pag. 305 e del 27 aprile e 24 luglio 2014 e del 14 gennaio 2016). Gli
accertamenti medici eseguiti nell’estate 2014 (in particolare l’artro RM del 16
luglio 2014, doc. AI pag. 201) avevano infatti permesso di accertare, nella
spalla sinistra presentante un’importante instabilità anteriore, la lesione di
Hill Sachs (e quella di Bankart), ovvero una lesione anatomopatologica da
riferirsi al primo trauma iniziale.
A mente di questo
TCA non si può in ogni modo parlare di diverse patologie qualitativamente
distinte, ma di diverse problematiche connesse e dipendenti una all’altra. Esse
rappresentano la manifestazione di un danno alla salute sostanzialmente uguale
che, a seguito dell’infortunio del marzo 2010, ha portato all’invalidità. Sia
in effetti ribadito che il nesso causale materiale è dato quando il danno alla
salute all’origine dell’invalidità è sostanzialmente lo stesso che ha, a suo
tempo, causato l’incapacità lavorativa. In proposito non è invece rilevante che
tra la malattia che ha portato all’incapacità lavorativa e quella che causa poi
l’invalidità esista un rapporto di causalità adeguata (cfr. anche Hürzeler, op.
cit., p. 343).
Del
resto il TCA, nella citata STCA del 11 giugno 2015 (STCA 35.2014.68), per
quanto riguarda le lesioni di Hill Sachs e di Bankart (ferita anteriore del
labbro glenoideo della spalla) aveva affermato che “non si tratta di reperti
che non erano noti al momento in cui questa Corte ha emanato la sentenza del 9
settembre 2013”, ovvero pronunciandosi sulla decisione dell’__________ del 26
febbraio 2013 (consid. 1.4). Nell’apprezzamento medico del 14 aprile 2015,
citato nella STCA 35.2014.68, la dr.ssa __________, esprimendosi sul rapporto
del 5 marzo 2015 del dr. __________ (menzionante le due nuove diagnosi), aveva in
effetti ribadito che “non siamo in presenza di nuovi dati medici” (STCA
35.2014.68
consid. 2.5).
Questo Tribunale deve quindi
concludere che relativamente all’inabilità lavorativa riconducibile alle
lesioni alla spalla causate dalle lussazioni (fra le quali quella importante del
15.
marzo 2010) e alle lesioni che ne sono derivate, rispettivamente alle problematiche
insorte successivamente all’intervento di stabilizzazione eseguito nel dicembre
2014.
allo scopo di rimediare alla marcata instabilità della spalla cagionante
le lussazioni, sono adempiuti i presupposti di cui all’art. 23 LPP per il
riconoscimento all’attore di una rendita del 2. pilastro da parte della
fondazione di previdenza convenuta, nella sua qualità di istituto di previdenza
presso il quale egli era assicurato nel mese di marzo 2010, ossia nel momento
in cui, per la prima volta, la lesione della spalla e le conseguenze
della lussazione riportata quel giorno hanno originato un’incapacità lavorativa
rilevante e duratura che ha poi causato l’invalidità che ancora perdura.
Come ribadito, non è infatti la
diagnosi di una malattia o l’apparizione di eventuali disturbi in quanto tali a
costituire l’evento assicurato ai sensi dell’art. 23 LPP, ma piuttosto
l’intervento di un’incapacità lavorativa di una certa importanza (di almeno il
20%) dovuta all’affezione invalidante (STFA del 29 maggio 2002, B 74/01). Il
fatto che l’intervento alla spalla del dicembre 2014 (che ha poi contribuito a
originare un’inabilità lavorativa e un’invalidità pressoché continua), possa
essere stato motivato anche da un’affezione (la lesione di Hill-Sachs) che era
già stata diagnosticata nel 2001, non muta al fatto che la stessa non aveva provocato
prima del 15 marzo 2010, un'incapacità lavorativa di rilievo ai sensi dell'art.
23.
LPP.
2.10
Ammessa quindi di principio la
responsabilità della convenuta anche per l’aumento del grado di inabilità
lavorativa intervenuto nel corso dell’anno 2014 (da situare, secondo la
decisione dell’AI del 14 marzo 2017, a dicembre 2014 con l’intervento
effettuato dal dr. _____________ il 18 dicembre 2014; cfr. doc. AI pag. 480),
occorre stabilire in che misura la fondazione convenuta sia chiamata a
rispondere per il peggioramento intervenuto.
2.10.1
Val la pena innanzitutto ribadire che
qualora esiste il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di
previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità
si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale
(DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr.
Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 N 49;
STCA 34.1999.17 del 15 marzo 2000).
Il
precedente istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’aumento del
grado di invalidità, a meno che sia nel frattempo intercorso un periodo di
ritrovata completa abilità lavorativa interruttivo del nesso temporale
(Stauffer, Rechtsprechung, all’art. 23 pag. 76 con riferimenti; cfr. anche
Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 54 pag. 376; DTF 123 V 265 consid. 1c e 2;
STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003; STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017 consid.
6.4.2).
Questi principi sviluppati
sull’art. 23 LPP valgono di massima anche nell’ambito della previdenza
sovraobbligatoria, a meno che il Regolamento o gli statuti prevedano
diversamente (segnatamente in riferimento al concetto di invalidità rilevante e
al rischio assicurato; cfr. DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA B 101/02 del 22
agosto 2003 consid. 4 e STFA B 536/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.2). In
particolare un precedente istituto di previdenza può rifiutare la copertura di
prestazioni sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di invalidità
intervenuto in un momento in cui un assicurato (già parzialmente invalido) non
era più assicurato, qualora il Regolamento faccia dipendere la concessione di
prestazioni di invalidità dal manifestarsi dell’invalidità (non solo
dell’inabilità lavorativa) ancora durante la durata del rapporto assicurativo
rispettivamente (legittimamente) preveda un limite temporale della copertura
per il caso di aumento del grado di invalidità dopo la fine del rapporto di
previdenza (Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid.
3.5
e riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 23 n. 46 con riferimento
alla STFA B 91/02 del 24 aprile 2003).
2.10.2
Per quanto riguarda la situazione
dopo l’intervento del dicembre 2014, come ricordato, l’Ufficio AI, nella sua
decisione del 14 marzo 2017, ha concluso che il peggioramento delle condizioni
dell’assicurato, con conseguente inabilità totale, fosse da situare al dicembre
2014, ossia al momento in cui egli è stato sottoposto all’intervento chirurgico
alla spalla eseguito dal dr. __________.
Ora, come già espresso nella
pronuncia del 15 novembre 2021, sebbene questa conclusione non appaia
manifestamente errata, questo Tribunale, che su questo punto può decidere autonomamente
(consid. 2.7), ritiene più plausibile che le condizioni di salute
dell’interessato abbiano subito un deterioramento sensibile, con conseguente ulteriore
diminuzione dell’abilità lavorativa, verosimilmente già dall’estate 2014. Tale
peggioramento appare in effetti da ascrivere non (o comunque non solo) alle
complicazioni dell’intervento, ma primariamente alle affezioni alla spalla provocate
dall’infortunio del marzo 2010.
Infatti, dall’incarto AI (cfr. in
esteso al consid. 2.8.1) si evince da un lato che per il periodo successivo
all’agosto 2012 e sino all’estate 2014 sono state rese certificazioni mediche
relative a visite o controlli (per esempio al __________ il 29 marzo e il 9
settembre 2013, doc. AI pag. 1064 e 1099) che confermavano sostanzialmente la
già nota situazione medica, definita stabilizzata, e non documentavano un’inabilità
lavorativa per periodi di lunghezza rilevante. Del resto, anche il medico SMR,
nell’annotazione del 3 aprile 2014, riferendosi alla documentazione richiamata
dall’__________, aveva confermato che l’inabilità lavorativa completa era
limitata al periodo dal 15 marzo 2010 al 7 agosto 2012 (doc. AI pag. 183).
Dall’altro lato, come detto (cfr.
consid. 2.9.1), dall’estate 2014 gli atti sembrano per contro documentare un
deterioramento delle condizioni della spalla. Non solo le certificazioni dei
sanitari del Centro per la terapia del dolore dell’__________ (cfr. referto del
dr. __________ del 5 giugno 2014, doc. AI pag. 196), ma anche i medici della
Clinica __________ (certificazione del 6 giugno 2014, doc. AI pag. 189), e il
dr. ___________ evidenziano l’intervento di un peggioramento (cfr. scritti del 7
e 24 luglio 2014; doc. AI pag. 197 e 204). L’assicurato viene visitato il 26
maggio e 23 giugno 2014 anche dal dr. __________, neurochirurgo (doc. AI pag.
198.
e 200), e su indicazione del dr. ____________, visti i gravi disturbi
lamentati, viene eseguita la già menzionata artro RM il 16 luglio 2014 (doc. AI
pag. 201), ciò che infine conduce alla decisione di eseguire l’intervento di
stabilizzazione il 18 dicembre 2014. Del resto è proprio in questo periodo che
l’assicurato, sulla base delle nuove certificazioni, aveva deciso di avviare la
procedura di revisione e riconsiderazione in ambito __________ con l’obiettivo
di riacquisire la copertura (cfr. l’istanza di revisione del 29 luglio/4 agosto
2014.
chiedente la revisione della STCA 35.2013.24). In uno scritto del 29
luglio 2014 l’assicurato riferiva di aver deciso di effettuare l’operazione “vista
la forte sintomatologia algica che non riesco a gestire” (doc. AI pag.
1170).
Ora, precisato che, in assenza di
certificazioni più precise e dettagliate, e ritenuto che essendo ormai trascorsi
oltre dieci anni dai fatti non sarebbero attuabili atti istruttori su questo
punto, non è possibile stabilire con esattezza il momento a partire dal quale
l’assicurato abbia visto deteriorarsi ulteriormente la sua abilità lavorativa
in questo periodo. Tuttavia, secondo il grado di verosimiglianza preponderante
valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181), appare altamente verosimile
che la sua capacità lavorativa sia peggiorata in misura rilevante già nell’estate
del 2014, verosimilmente dal luglio 2014 allorquando il dr. __________ ha ordinato
l’artro RM e ha attestato un’inabilità completa (cfr. certificazioni del 7 e 24
luglio 2014, doc. AI pag. 197, 199).
2.10.3
L’inabilità lavorativa, dovuta alla
medesima complessa situazione relativa alla spalla sinistra, è quindi
proseguita inalterata anche nel periodo seguente, quantomeno sino al mese di
giugno 2015 (sei mesi dopo l’operazione), come accertato dall’Ufficio AI, alle
cui decisioni questo Tribunale è di principio vincolato anche in ambito LPP
(consid. 2.7).
In effetti, la documentazione
agli atti documenta l’esecuzione dell’intervento di revisione alla spalla
eseguito dal dr. __________ per l’indicazione “Instabilità anteriore con
difetto osseo spalla sinistra” il 18 dicembre 2014 (doc. AI pag. 251 e
1287) con relativa attestazione di inabilità, incluso il successivo decorso
postoperatorio difficoltoso, con dolori “insopportabili” (certificato
dr. __________ del 20 gennaio 2015, doc. AI pag. 255) e con/su sospetto Sudeck,
“sintomatologia dolorosa/ipoestesica a partenza del gomito fino ad
interessare tutta la mano sinistra”, esantema cutaneo pruriginoso (doc. AI
pag. 242 segg.). Nelle già citate certificazioni del 5 marzo, 9 aprile e 28
maggio 2015 il dr. __________ si è espresso in merito alla situazione e ha
confermato un’inabilità lavorativa completa (doc. AI pag. 271, in esteso al
consid. 2.8.2; doc. AI pag. 275 e 305).
Esaminati i vari atti medici, nei
rapporti finali del 18 maggio e 27 luglio 2015 il medico SMR dr. __________,
poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Scapola alata
sinistra su probabile lesione traumatica del nervo toracico lungo dopo
lussazione posteriore del 15.3.2010 con discinesia scapulotoracale; 18.12.2014
intervento di stabilizzazione secondo latarjet con sospetto di sudeck
transitorio, attuale miglioramento funzionale ma persistenza di dolore
neuropatico” – ovvero
sempre le note diagnosi riferite alle
problematiche alla spalla sinistra insorte a seguito dell’infortunio del marzo
2010.
– ha concluso per un’inabilità completa dal 15 marzo 2010, con ripresa, in
attività adeguate, di un’abilità dell’80% dal 30 settembre 2012, nuovamente
nulla dal 18 dicembre 2014 e del 50% dal 18 giugno 2015 (doc. AI pag. 294 e
321).
Il 19 maggio 2016 il dr. __________
del SMR ha reso un nuovo rapporto finale, nel quale, confermate le note diagnosi
con valenza invalidante di “Scapola alata sinistra da lesione traumatica del
nervo toracico lungo dopo lussazione posteriore del 15.3.2010 con discinesia
scapulo toracale; 18.12.2014 intervento di stabilizzazione secondo Latarjet per
instabilità con sospetta CRPS II e solo minimo miglioramento funzionale in
persistenza di dolore neuropatico in/su plessopatia brachiale postoperatoria”,
ha confermato integralmente le precedenti conclusioni sull’abilità lavorativa,
correggendola al 60% dal 18 giugno 2015 (doc. AI pag. 409, cfr. in esteso al
consid. 2.8.2).
Questa conclusione merita
integrale adesione, considerato come la stessa si basi sull’attenta valutazione
dei vari certificati medici che sono nel frattempo pervenuti agli atti e che
hanno dimostrato che l’inabilità lavorativa è perdurata, nella misura indicata
dal medico SMR, e che la stessa sia sempre stata da ascrivere al medesimo
quadro patologico (post-traumatico) attinente alla spalla sinistra. In effetti,
tali conclusioni erano confermate non solo dal dr. __________ (cfr. certificazioni
del 14 gennaio e 18 febbraio 2016 confermanti l’inabilità lavorativa per le
diagnosi di “Scapola alata da neuropatia del nervo toracico lungo
post-traumatica in seguito ad un trauma di Marzo 2010, esiti di instabilità
anteriore post-traumatica alla spalla sx, Plessopatia brachiale sinistra
in esiti di intervento di stabilizzazione secondo Latarjet con complex regional
pain sindrom (CRPS)”, doc. AI pag. 367), ma anche dal dr. __________ (cfr.
certificato del 10 dicembre 2015 con il quale ha riferito che il paziente “continuava
a soffrire a distanza di 5 anni di dolori misti neuropatici e
nocicettivi alla spalla e al braccio sinistro, a causa di un trauma con
lesione del nervo toracico longo a sinistra. Da circa un anno si è aggiunta
anche una nuova complicazione (CRPS) a seguito dell’intervento di
stabilizzazione Latarjet per via artroscopica eseguito il 12/2014” ; doc.
AI pag. 336) e dai neurologi dell’EOC [cfr. certificati del 2 e 22 febbraio
2016, riferenti di accertamenti eseguiti sul paziente “affetto da scapola
alata sx da neuropatia del n. toracico lungo sx in seguito a trauma del 03.2010
e plesso patia brachiale sx peri-operatoria (DD da posizionamento, DD blocco
anestetico intrascalenico), complicata da complex regional pain syndrome (CRPS)
tipo II nell'ambito di intervento di stabilizzazione sec. Latariet assistita
artroscopicamente alla scapola sx (12.2014)”], doc. AI pag. 358; le
sottolineature sono della redattrice).
Con la decisione
del 14 marzo 2017, l’Ufficio AI ha quindi riconosciuto il diritto ad una
rendita intera dal 1. marzo 2011 con grado Al del 100 %, versata dal 1.
aprile 2011 fino al 31 dicembre 2012 (art. 88a cpv. 1 OAI - tre mesi dal
miglioramento). Dal 1. dicembre 2014 (risorgere dell'invalidità - art. 29bis
OAI) ha nuovamente concesso una rendita intera con grado Al del 100%, diminuito
al 64% dal 1. ottobre 2015 e conseguente attribuzione di tre quarti di rendita (art.
88a cpv. 1 OAI). Effettuato il confronto dei redditi ha stabilito un grado di
invalidità del 28% per il periodo dal 30 settembre 2012 (inabilità del 20% in
attività adeguate) e del 64% dal 18 giugno 2015 (doc. AI pag. 480).
Si deve peraltro osservare che
seppur dall’inserto si evincano altre problematiche alla salute che hanno
interessato l’attore – come la discopatia cervicale, alcuni problemi al rachide
lombare e problematiche psichiche – le stesse non sono tuttavia rilevanti al
fine del presente contendere, giacché scarsamente influenzanti la capacita
lavorativa, la quale appare essere stata compromessa, nei modi e nei tempi
dianzi menzionati, già esclusivamente a motivo delle affezioni post traumatiche
alla spalla sinistra (cfr. anche in proposito la STCA 35.14.68).
Per quanto precede a tali
conclusioni, tratte dall’Ufficio AI, questo TCA deve aderire, le menzionate
conclusioni circa i gradi di inabilità lavorativa (e i conseguenti gradi di
invalidità; cfr. ancora al consid. 2.12) potendo essere ripresi anche per
quanto riguarda le prestazioni di invalidità dovute in ambito della LPP (cfr. consid.
2.3
e 2.7). Il TCA reputa quindi dimostrato, perlomeno secondo il già sopra
menzionato criterio della verosimiglianza preponderante caratteristico del
settore della sicurezza sociale, che
l’assicurato sia stato, nel periodo interessato, inabile al lavoro nella misura
e nei tempi decisi dall’assicuratore invalidità.
2.10.4
Alle conclusioni dell’AI questa Corte
deve aderire anche nella misura in cui l’Ufficio AI, avviata una procedura di
revisione, mediante decisione del 1. giugno 2018, ha ravvisato un peggioramento
delle condizioni dell’assicurato, per le medesime diagnosi, con un’inabilità
lavorativa totale dal giugno 2017 e un conseguente grado d’invalidità del 100% (doc.
AI pag. 590).
In effetti tali conclusioni si
sono correttamente fondate sulle certificazioni del dr. __________, il quale nel
giugno 2017 (e ulteriormente il 9 novembre 2017, doc. AI pag. 540) ha fatto valere
un ulteriore peggioramento con inabilità lavorativa completa in ogni attività,
sempre per le diagnosi di “esiti di un intervento di Latarjet con una
plessopatia postchirurgica e una discinesia scapolo-toracica della spalla
sinistra in esiti di lesione del nervo toracico lungo già precedente
all’intervento chirurgico datante marzo 2010”, precisando che ormai il
paziente presentava “una condizione funzionale dell’arto superiore sinistro
pressoché totalmente deficitaria” e non più suscettibile di miglioramento
(doc. AI pag. 525). Anche la neurologa dr.ssa __________ il 30 ottobre 2017 (e
il 7 febbraio 2018; doc. AI pag. 572) ha dichiarato:
" (…) vi
scrivo a proposito del summenzionato paziente allegandovi l'ultimo rapporto
clinico. Come ben noto si tratta di un paziente noto per una patologia
posttraumatica alla spalla sinistra con una scapola alata e insufficienza del
muscolo serrato anteriore (esordio 2010) che ha determinato una instabilità
della spalla. Ricordo che il paziente è stato operato nel dicembre 2014 per un
intervento di stabilizzazione alla spalla presso l'__________ di __________.
L'intervento si è purtroppo complicato con una grave lesione del plesso
brachiale sinistro peri-operatoria, DD effetto tossico diretto dell'anestetico
o di origine compressive, che ha determinato una severa sindrome dolorosa
algodistrofica e una paresi dell'arto superiore sinistro. Si assisteva anche
l'apparizione di una capsulite adesiva alla spalla sinistra, che tuttora
comporta limitazione dei movimenti passivi del braccio. Purtroppo le condizioni
cliniche del paziente rimangono gravi.
Permane un severo dolore neuropatico resistente alle terapie
conservative. Permane anche una severa limitazione dei movimenti della spalla
sinistra. Il paziente è seguito regolarmente dalla sottoscritta, dal collega
ortopedico, presso il Centro __________ e sul piano psichiatrico. Con la vostra
decisione il paziente è stato ritenuto inabile al lavoro al 100% per i primi 6
mesi post-operatori e poi inabile al 60%. A mio avviso questa valutazione non
considera la presenza di una grave sindrome algica all'arto superiore sinistro
che impedisce al paziente qualsiasi movimento funzionalmente valido con l'arto
superiore sinistro, limita quindi la guida se non per tragitti molto brevi,
limita le attività diurne, compresa l'igiene personale. Il dolore causa anche
una depressione del tono dell'umore. Concordo con l’opinione del Dr. __________
che il paziente sia da considerarsi inabile al lavoro in misura totale.
La sintomatologia algica e le limitazioni motorie dell'arto
superiore sinistro sono verosimilmente da considerarsi definitive, visto che il
dolore si è ormai cronicizzato. Mi associo quindi al parere del Dr. __________
chiedendo di rivedere la percentuale dell'abilità lavorativa.” (doc. AI pag.
533)
Il dr. __________, il 9
novembre 2017, ha fatto ancora valere:
" Ricordo solo
brevemente che il paziente ha subito un intervento di stabilizzazione secondo
Latarjet artroscopicamente assistita alla spalla sinistra nel 2014; è affetto
da scapola alata sinistra e da neuropatia del nervo toracico lungo
post-traumatica (2010); plessopatia brachiale sinistra di insorgenza
peri-operatoria.
In aggiunta alla valutazione neurologica descritta dalla
Dottoressa __________ (vedi lettera del 25 ottobre 2017) si aggiunge che il
paziente, all'ultima consultazione specialistica eseguita nel giugno 2017
presso il nostro ambulatorio (Dottor __________), lamentava dolore intenso e
continuo alla spalla sinistra accentuato dal tentativo di mobilizzare
attivamente il braccio; la mobilità e la motilità sono ridotte con
un'escursione massima attiva e passiva di 45° circa di elevazione/abduzione; i
dolori residui alla spalla persistono in modo intenso ed è evidente anche un
deficit di forza della muscolatura del cingolo scapolo omerale della
muscolatura intrinseca della mano che si presenta ipotrofica con
un'intolleranza al tatto e un edema persistente con parestesie e disestesie.
II paziente non è più in grado di svolgere attività né leggere né
pesanti con l'arto superiore sinistro, nemmeno al di sotto dei 90° di elevazione/abduzione;
è in difficoltà nel controllare i movimenti fini della mano sinistra; non
appena stimolata presenta subito dolore urente con alterazioni termo-tattiche
ed edema. La suddetta condizione clinica è da considerare ormai stabilizzata e
non più migliorabile con trattamenti conservativi né chirurgici; riteniamo il
paziente inabile al 100% anche per attività lavorative leggere come operaio
generico, vendita al dettaglio o venditore non qualificato. (…)” (doc. AI pag.
540)
Appurato quindi il
peggioramento delle condizioni documentato dai curanti, per persistenza di un
grave dolore neuropatico e deficit motorio sempre alla spalla sinistra (confermato
anche dal dr. __________, internista, nel certificato del 26 febbraio 2018 che
attestava un’inabilità lavorativa completa per le diagnosi di “plessopatia
brachiale sx, scapola alata sx da neuropatia del nervo toracico longo sx post
traumatico (2010)”; doc. AI pag. 586), il SMR, con annotazione del 1. marzo
2018, ha ammesso un’inabilità lavorativa totale per ogni attività “con
costante peggioramento sia locomotorio che algico” (doc. AI pag. 583). Di
conseguenza, mediante decisione del 1. giugno 2018, l’Ufficio AI ha ammesso un
peggioramento con inabilità lavorativa completa dal giugno 2017, e ha
riconosciuto un aumento dei tre quarti di rendita a intera dal 1. settembre
2017.
(doc. AI pag. 590).
Va osservato che nella sua
Annotazione del 26 aprile 2018, esprimendosi sulla domanda di assegno grandi
invalidi, il SMR ha osservato che era “corretto ritenere che la dipendenza
da terzi è dovuta alla limitazione motoria dell’arto superiore sinistro in
seguito all’infortunio tutelato dalla __________ e le sue conseguenze
funzionali” (doc. AI pag. 604).
A tali conclusioni questa Corte
deve aderire, la conclusione circa un peggioramento – con una conseguente
inabilità lavorativa completa in ogni attività – a far tempo dal giugno 2017, a
causa delle medesime patologie che già avevano motivato le prestazioni
d’invalidità per il periodo precedente, apparendo ineccepibile. Sia peraltro
osservato che questa conclusione è stata confermata nuovamente dal dr. __________
nella certificazione del 25 marzo 2021 (prodotta in corso di causa nell’ambito
della precedente procedura STCA 34.2021.3), con la quale egli ha ribadito che
l’assicurato, affetto in modo non migliorabile da “plessopatia brachiale
sinistra associata a sintomi di complex regional pain syndrome tipo 2 con
annessa scapola alata sinistra da neuropatia del nervo toracico lungo
post-traumatica da ormai più di 10 anni, esiti di una stabilizzazione secondo
Latarjet alla spalla sinistra ed una cervicalgia cronica”, con l’arto
superiore sinistro che “non è utilizzabile dal paziente né per lavori
pesanti né per lavori leggeri, né al di sopra né al di sotto al livello delle
spalle”, confermando che l’assicurato era ormai da tempo inabile al 100% a
qualsiasi tipo di inabilità lavorativa (doc. XV/1).
2.11
Sulla base di quanto precede questo
Tribunale ritiene che la documentazione agli atti, richiamata dall’assicuratore
infortuni e dall’AI, possa validamente costituire da supporto
probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire
ulteriori accertamenti (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007
in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che
l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino
esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").
In base al già menzionato grado della verosimiglianza preponderante valido
nell’ambito delle assicurazioni sociali, questo Tribunale ritiene che la
documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
ammettere il necessario stretto nesso materiale tra le affezioni che hanno
portato l’Ufficio AI a riconoscere prestazioni d’invalidità dopo il dicembre
2014.
e il danno alla salute all’origine dell’invalidità insorto durante
l’affiliazione alla convenuta e per concludere che l’interessato sia stato, nel periodo interessato, inabile al lavoro
nella misura e nei tempi decisi dall’assicuratore invalidità.
Al riguardo va ricordato che conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove),
si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007
consid. 6; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa
R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28
giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27
ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U.
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Del resto, va osservato che un’ulteriore
valutazione non potrebbe portare ad una diversa valutazione ritenuto anche che,
secondo giurisprudenza, una riduzione della capacità lavorativa deve essere
comprovata da certificazioni rilasciate in tempo reale e che un’incapacità lavorativa
medico-teorica costatata solamente anni dopo con effetto retroattivo non è
sufficiente (cfr. STF 9
C_210/2018 del 29 agosto 2018 consid. 2.2: “Korrekt ist schliesslich auch, dass
der Nachweis einer berufsvorsorgerechtlich relevanten Einbusse an funktionellem
Leistungsvermögen grundsätzlich durch echtzeitliche ärztliche Atteste zu
erbringen ist. Nachträgliche Annahmen und spekulative Überlegungen, wie etwa
eine erst nach Jahren rückwirkend festgelegte medizinisch-theoretische
Arbeitsunfähigkeit, reichen nicht aus (vgl. statt vieler Urteile 9C_96/2008 vom
11.
Juni 2008 E. 2.2, 9C_368/2008 vom 11. September 2008 E. 2 Abs. 2; ausserdem
Urteil 9C_52/2018 vom 21. Juni 2018 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen).
2.12
Ne discende che, essendo adempiuti i
presupposti di cui all’art. 23 LPP, la Fondazione, nella sua qualità di
assicuratore per la previdenza professionale dell’assicurato nel momento dell’infortunio
del 15 marzo 2010, ossia nel momento in cui è insorto il danno alla salute che
ha causato la successiva inabilità lavorativa, è tenuta a rispondere delle
prestazioni previdenziali, incluso l’esonero dal pagamento dei premi nella
misura non ancora accordata (cifra 5.10 del Regolamento), relativamente
all’inabilità lavorativa riconducibile alle problematiche alla spalla sinistra,
anche oltre il periodo di inabilità lavorativa completa attestata dal giorno
dell’infortunio sino al mese di agosto 2012.
Non solo infatti, come stabilito
dal TF, è dato il legame temporale ai sensi dell’art. 23 LPP, tra le affezioni
post-infortunistiche alla spalla sinistra invalidanti insorte durante
l’affiliazione alla Fondazione convenuta, e la causa dell’inabilità lavorativa
nuovamente attestata in misura rilevante a far tempo dall’estate 2014, e che ha
portato alla nuova attribuzione di una rendita AI (secondo l’Ufficio AI tuttavia
“solo” dal dicembre 2014), ma, per i motivi dianzi esposti, è dato anche il
legame materiale. Come esposto, il danno alla salute causa dell’inabilità
lavorativa è in effetti sempre rimasto sostanzialmente lo stesso e le
problematiche che si sono aggiunte (le complicazioni insorte a seguito
dell’intervento del dicembre 2014 rispettivamente le infine diagnosticate
lesioni di Hill-Sachs e Bankart) sono pure strettamente collegate al danno
primario e vanno quindi considerate appartenenti allo stesso complesso
patologico.
All’assicurato sono
quindi dovute le prestazioni d’invalidità della previdenza professionale anche
per il periodo successivo al novembre 2012.
Per le ragioni
dianzi esposte, alle conclusioni dell’AI circa i periodi di inabilità
lavorativa (e i conseguenti gradi di invalidità) va prestata integrale
adesione, fatto salvo per il periodo di decorrenza del peggioramento (con
conseguente inabilità lavorativa completa), successivo al periodo di inabilità
lavorativa del 20% decorrente dal mese di ottobre 2012, che secondo l’Ufficio
AI va situato al dicembre 2014 (con l’intervento chirurgico del 14 dicembre
2014), mentre secondo questo Tribunale è da datare “già” al luglio 2014.
In seguito
l’assicurato è rimasto inabile completamente sino al 18 giugno 2015, momento a
partire dal quale, in base agli accertamenti dell’AI cui va prestata integrale
adesione, egli va considerato inabile nella misura del 60%. Infine, dal giugno
2017.
egli va considerato nuovamente inabile completamente.
Anche le conclusioni circa i
gradi di invalidità dell’Ufficio AI meritano integrale conferma (cfr. l’art.
5.8.3
del Regolamento; cfr. la decisione del 14 marzo 2017, cresciuta
incontestata in giudicato, doc. AI pag. 480; cfr. in esteso al consid. 2.8.2).
In effetti, per quanto riguarda
il periodo, dall’agosto 2012 al luglio 2014, l’Ufficio AI, per determinare il
reddito da valido, considerato come al momento dell'infortunio e, quindi
dell’insorgenza del danno alla salute, l'assicurato era già stato licenziato,
si è riferito correttamente alle tabelle statistiche RSS (tabella TA1 -
attività semplici e ripetitive, valore mediano, anno 2012), imputando un
salario annuo di fr. 65'177 per il 2012.
Per
quanto riguarda il salario da invalido, facendo pure riferimento ai
rilevamenti statistici ufficiali, rilevato che l’assicurato avrebbe potuto
realizzare un salario annuo di fr. 65'177 (attività semplici e ripetitive,
valore mediano), considerata una capacità lavorativa dell’80% in tali attività
e operata una riduzione del 10% per tener conto della necessità di effettuare
attività leggere e altri fattori di riduzione (riduzione che secondo la
giurisprudenza può essere riconosciuta ad assicurati che, a causa della
particolare situazione personale e professionale, non possono mettere a frutto
la loro capacità di guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato), l’Ufficio AI l’ha definito in fr.
46'928. Dal raffronto fra il reddito da valido (65'177) e quello da invalido (46’928)
risulta una perdita di guadagno del 28%.
Anche
per quanto riguarda il periodo dal 18 giugno 2015 – momento a partire dal quale
l’assicurato era inabile nella misura del 60% – sino al giugno
2017.
(allorquando egli era nuovamente inabile in misura completa), il calcolo
dell’Ufficio AI che ha definito un grado di invalidità del 64% va fatto proprio
da questo TCA. In effetti, nella decisione del 14 marzo 2017, correttamente
l’Ufficio AI ha raffrontato un reddito da valido, aggiornato al 2014, di
fr. 65'177 a uno da invalido di fr. 23'821 (ottenuto riducendo il salario annuo
teorico statistico di fr. 66'170 del 40% per considerare la capacità lavorativa
del 60% e operando la già citata riduzione del 10%).
Richiamati i
principi dell’AI, applicabili giusta il rinvio di cui all’art. 26 LPP (cfr.
consid. 2.3 e 2.4), e ricordato nuovamente che secondo
la giurisprudenza federale, una rendita d’invalidità del secondo pilastro
dev’essere modificata o soppressa in via di revisione alle medesime
condizioni materiali di una rendita dell’assicurazione invalidità, riservate
eventuali diverse disposizioni regolamentari per quanto riferito alle
prestazioni sovraobbligatorie (DTF 143 V 434 consid. 2.3, 3.3 e 3.4; DTF 138 V
409.
consid. 3.2 con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.1; Hürzeler,
Commentaire LPP et LFLP, cit., art. 23 n. 23, pag. 351; Stauffer, Berufliche
Vorsorge, 2012, n. 1122 pag. 412), in aggiunta al diritto
ad una rendita d’invalidità della previdenza professionale per un grado
del 100% dal 1. aprile 2011 al 30 novembre 2012 (cfr. STCA 34.2021.3 del 15
novembre 2021 e STF 9C_659/2021), all’assicurato va quindi versata una rendita della
previdenza sovraobbligatoria del 28% dal 1. dicembre 2012 al 30 giugno 2014
(cfr. la cifra 5.8.8. del Regolamento che prevede la concessione di una rendita
d’invalidità già dal grado d’invalidità del 25%, corrispondente al grado
d’incapacità al guadagno; cfr. consid. 2.5).
Stante quindi il peggioramento
della capacità al guadagno a far tempo dal mese di luglio 2014, all’assicurato
è dovuta una rendita intera da tale data (cfr. le cifre 5.8.8, 5.8.9. e 5.8.10 del
Regolamento che prevedono che in caso di modifica del grado d’incapacità al guadagno
la rendita è adattata “en conséquence à compter de la date de la
modification”, diversamente da quanto previsto dall’art. 88a OAI; cfr.
consid. 2.5).
Visto poi il miglioramento situato
al giugno 2015, con un’inabilità lavorativa del 60% e un conseguente grado d’invalidità
del 64%, la prestazione d’invalidità è ridotta a tre quarti di rendita (cfr.
art. 5.8.8 del Regolamento, cfr. consid. 2.5) a far tempo dal 1. giugno 2015
(art. 5.8.9 del Regolamento, cfr. consid. 2.5).
Visto infine il nuovo peggioramento
dal giugno 2017, da tale data l’assicurato ha nuovamente diritto ad una rendita
intera.
Tuttavia, per quanto riguarda le
prestazioni d’invalidità successive al peggioramento intervenuto dal luglio
2014, vale a dire in un momento in cui l’assicurato (a quel momento titolare di
una rendita LPP del 28% per un’inabilità lavorativa del 20% in attività
adeguate insorta ancora durante l’affiliazione alla Fondazione previdenziale)
non era più assicurato presso la convenuta (la copertura è cessata al 1. aprile
2013; cfr. consid. 2.1), va detto quanto segue.
Il già citato art. 5.8.12 del
Regolamento applicabile prevede quanto segue:
" (…)
5.8.12
Si le degré d'incapacité de gain d'une personne
dont l'incapacité de gain partielle est assurée auprès de la Fondation augmente
après sa sortie de l'œuvre de prévoyance et après expiration de la prolongation
de la couverture, les dispositions ci-après sont applicables:
• Si l'augmentation est due à la même cause que l'incapacité de
gain partielle préexistante, le droit à une augmentation des prestations n'est
reconnu que sur la base et dans l’étendue des dispositions légales
contraignantes.
• Si l'augmentation du degré d'incapacité de gain est due à une
autre cause, il n'existe aucun droit à une augmentation des prestations.”
(cfr. consid.
2.5)
Dal tenore di queste norme emerge
che la Fondazione si è riservata – legittimamente (cfr. Hürzeler, op. cit.
all’art. 23 n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid. 3.5 e riferimenti;
Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 23 n. 46 con riferimento alla STFA B 91/02
del 24 aprile 2003, cfr. in esteso al consid. 2.4) – il diritto di rifiutare il
versamento di prestazioni sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di
invalidità, da ricondurre alla medesima causa dell’incapacità di guadagno
parziale preesistente, intervenuto in un momento in cui l’interessato (già
parzialmente invalido) non era più assicurato, ossia dopo la fine del rapporto
di previdenza. In tale caso sono dovute soltanto le prestazioni obbligatorie.
Nella fattispecie occorre quindi
concludere che l’aumento del grado di inabilità lavorativa e del grado di
invalidità a far tempo dal luglio 2014 – momento a partire dal quale
l’assicurato ha diritto ad una rendita intera – non comporta un aumento delle
prestazioni nella misura sovraobbligatoria, ma soltanto nella misura delle
prestazioni di legge.
In sede di calcolo delle
prestazioni dovute la convenuta dovrà adeguatamente tener conto della
giurisprudenza del Tribunale federale, il quale, esprimendosi sul tema della portata
del principio dell'imputazione in caso di aumento del tasso d'invalidità (art.
23.
e 49 cpv. 2 LPP) nella STF 136 V 65 – concernente un caso di un assicurato,
titolare di una mezza rendita di invalidità della previdenza professionale e divenuto
invalido, per la medesima causa, in misura completa dopo l’uscita dall’istituto
di previdenza –, ha precisato che se il diritto al minimo legale LPP di una
persona invalida passa da una rendita parziale a una rendita intera, deve
essere computato l'importo della rendita (parziale) regolamentare anche se
quest'ultima – a motivo della decaduta responsabilità in ambito
sovraobbligatorio per il peggioramento dell’invalidità intervenuto dopo la fine
del rapporto previdenziale – si basa su un grado d'invalidità inferiore
(principio dell'imputazione). Il cumulo della precedente rendita regolamentare
con una nuova rendita parziale obbligatoria non è invece possibile (consid. 3.8;
sul principio dell’imputazione cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit. ad art. 6
n. 3 pag. 38, s., ad art. 23 n. 47 pag. 119).
All’assicurato sono pure
dovute, unitamente alle rendite d’invalidità della previdenza professionale, anche
le prestazioni per il figlio __________ (nato il __________ 2006, doc. AI pag.
5; cfr. art. 5.11 del Regolamento) oltre all’esonero dal pagamento dei premi
nella misura i cui non sia ancora stato concesso.
2.13
Ne consegue l’accoglimento della petizione.
Essendo la presente
procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29 cpv. 1 Lptca), alle parti non sono accollate tasse e spese di giustizia.
Visto l'esito della procedura,
l'assicurato, assistito da un legale e vincente in causa, ha diritto al
versamento di un importo a titolo di ripetibili, che nel caso concreto appare
giustificato quantificare in fr. 2’000 (IVA inclusa).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è accolta.
§
La CV 1, __________ è condannata a versare a AT 1 le seguenti rendite d’invalidità
della previdenza professionale, con rendita per figli (e contestuale esonero
dal pagamento dei premi):
-
una rendita intera dal 1. aprile 2011 al 30 novembre 2012;
-
una rendita per un grado d’invalidità del 28 % dal 1. dicembre 2012 al
30 giugno 2014;
-
una rendita intera dal 1. luglio 2014 al 31 maggio 2015;
-
tre quarti di rendita dal 1. giugno 2015 al 31 maggio 2017;
-
una rendita intera dal 1. giugno 2017 (le prestazioni successive al
dicembre 2014 nella misura della copertura obbligatoria).
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CV 1 verserà a AT 1 fr. 2'000
a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti