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Decisione

34.2022.3

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Non si procede ad alcuna divisione per assenza di averi divisibili

11 agosto 2022Italiano6 min

di divisione della previdenza professionale si accerta il diritto di ciascun coniuge

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n.

Fatti

34.2022.3

rg/gm

Lugano

11 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 21/24 gennaio 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

AT 1

rappr. da: RA 1

a

CV 1

conguaglio della previdenza professionale a causa di

divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 8 novembre 2021, passata in giudicato, il Pretore del

Distretto di __________, statuendo nella causa promossa con petizione il 17

maggio 2017, ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________),

unitisi in matrimonio il 29 novembre 2013. Al punto 5 del dispositivo il

Pretore, omologando l’accordo raggiunto dalle parti, ha deciso che “a titolo

di divisione della previdenza professionale si accerta il diritto di ciascun coniuge

alla metà della prestazione di libera uscita dell’altro, calcolata durante il

matrimonio”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita

in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. I).

1.2

Il 21/24 gennaio 2022 il Pretore ha quindi rimesso la causa – allegando

documentazione relativa all’affiliazione di AT 1 ad un istituto di previdenza a

partire da maggio 2020 e quindi in sé di scarsa importanza ai fini del presente

giudizio – allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente

ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr.

II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

interessati di determinarsi in merito al riparto rispettivamente di fornire le

informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.3 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio.

A

norma dell'art. 25a LFLP il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla

base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio; sia i coniugi che gli istituti di previdenza

professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce

Considerandi

loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di

conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del

Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Una

divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il

matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 e

segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone

l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente

l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei

confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale

comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di

libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;

Baumann/Lauterburg, in:

Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.4

Nella fattispecie in esame, dagli atti all’inserto non

risulta per

nessuno dei due ex coniugi l’esistenza di averi previdenziali soggetti a

divisione: AT 1,

nata nel __________ 1994, non avendo raggiunto, durante

il periodo che qui interessa (novembre 2013-maggio 2017) l’età minima per essere assoggettata al pagamento dei contributi di vecchiaia LPP (art. 7 cpv. 1 LPP);CV 1,

nato nel __________ 1991,

non avendo conseguito, a partire dal

1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età, ossia da gennaio 2016 (e

sino a maggio 2017), un salario minimo assicurabile

giusta l’art. 7 cpv. 1 LPP (cfr. estratto AVS sub

IX-2; in tale ottica risulta perlomeno inverosimile l’indicazione, da parte

della __________ nel contesto di una sua comunicazione per altro confusa e

imprecisa [cfr. XXIV], circa l’esistenza di una prestazione d’uscita di

spettanza dell’ex marito al momento del matrimonio, non risultando segnatamente

né essendo stata indicata dall’istituto un’eventuale assicurazione [non

obbligatoria] per la parte di salario al di sotto della soglia d’entrata).

Stante

quanto sopra, considerata l’assenza di elementi giustificanti un riparto a

norma degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP, non è dato procedere a

divisione.

2.5

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Non

si fa luogo a divisione.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti