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Decisione

34.2022.31

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio

7 febbraio 2023Italiano10 min

nella causa deferitagli il 28/29 settembre 2022 dalla Pretura di __________ (art.

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n.

Fatti

34.2022.31

RG/sc

Lugano

7 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo

nella causa deferitagli il 28/29 settembre 2022 dalla Pretura di __________ (art.

281 cpv. 2 CPC) e che oppone

1. AT

1

rappr. da: RA 1

Considerandi

2.

AT

2.

a

1.

CV

1.

rappr. da: RA 2

2.

CV

2.

conguaglio della previdenza

professionale a causa di divorzio

considerato in

fatto e in diritto

1.1

Con

sentenza 31 agosto 2022, cresciuta in giudicato, il Pretore aggiunto del

Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra CV

1.

e AT 1 (nata __________) l’8 maggio 2009 e ha omologato la convenzione sulle

conseguenze del divorzio nella quale i coniugi – per quanto qui interessa –

hanno concordato di “conguagliare in ragione di un mezzo ciascuno i

rispettivi averi LPP accumulati in costanza di matrimonio”, disponendo,

dopo crescita in giudicato del giudizio, la trasmissione dell’incarto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo degli importi da

suddividere (cfr. I, II).

1.2

Il

28/29 settembre 2022, in applicazione dell’art. 281 cpv. 3 CPC, il Pretore

aggiunto ha rimesso la causa al TCA quale autorità giudiziaria competente ai

sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP.

1.3

Il

TCA in applicazione dell’art. 25a cpv. 2 LFLP ha quindi chiesto agli ex coniugi

di determinarsi in merito all'importo da

ripartire nonché di comunicare (con produzione della relativa documentazione) i

nominativi degli istituti di previdenza ai quali sono stati assicurati durante

il matrimonio, rispettivamente i nominativi degli istituti di libero passaggio

o enti assicurativi presso cui detenevano o detengono averi previdenziali,

indicando pure se sono stati effettuati prelievi per il finanziamento

dell’abitazione o versamenti in contanti del proprio capitale previdenziale. ll

TCA ha in seguito esperito alcuni accertamenti d’ufficio. Delle risultanze istruttorie e delle determinazioni

delle parti quo agli importi da ripartire (cfr. IV-XIX), si dirà più

diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2

Le disposizioni di cui agli artt. 122 e

segg. CC, 5 e 22 e segg. LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio

sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice

civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza

professionale in caso di divorzio (cfr. art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC), la causa

di divorzio essendo stata promossa il 6 ottobre 2021.

L’art. 22 LFLP prescrive che in caso di

divorzio le prestazioni d’uscita e le parti di rendita sono divise

conformemente agli articoli 122-124e CC e agli articoli 280 e 281 CPC, precisando

che gli articoli 3-5 LFLP si applicano per analogia.

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Giusta il nuovo

art. 122 CC, determinante quale dies ad quem per il riparto è il momento del

promovimento della procedura di divorzio, in casu il 6 ottobre 2021.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita

esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.

gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza

di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è

prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato

durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge

in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

2.3

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP, se nella procedura di divorzio è

impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza

professionale conformemente agli artt. 280 e 281 CPC, il giudice del luogo del

divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP, dopo che gli è

stata rimessa la causa (art. 281 cpv. 3 CPC), deve procedere d'ufficio alla divisione

sulla base della chiave di ripartizione (vincolante;

DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) decisa

dal giudice del divorzio. Sia i coniugi

che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni (art. 25 cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15

novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Una

divisione giusta l’art. 25a LFLP (dopo trasmissione della causa conformemente

all’art. 281 cpv. 3 CPC) implica l’esisten-za di pretese della previdenza

professionale acquisite durante il matrimonio (art. 122 CC) ossia l’esistenza

di una prestazione d’uscita o di averi di libero passaggio (art. 123 cpv. 1 CC)

– rispettivamente, dal 1. gennaio 2017, del diritto ad una rendita (artt. 124 e

124a CC) – suscettibili di essere divisi (sul punto v. anche STCA 34.2008.21

del 17 aprile 2008 e 34.2006.3 del 16 marzo 2006; Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungs-recht, 1999, art. 122/141-142, n. 4).

2.4

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

2.5.1

Nella

fattispecie in esame, dal fascicolo non

risulta che al momento del

matrimonio (8 maggio 2009) AT 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili

di essere considerati ai fini del presente giudizio in applicazione del

suevocato art. 22a cpv. 1 LFLP. Emerge per contro che da agosto 2009 è stata

assicurata alla Cassa pensioni __________ e che all’uscita, nel luglio 2017, la

prestazione ivi accumulata di fr. 6'251.70 è stata trasferita su un conto della

Fondazione __________ (cfr. IV/1-2, XI). Nel dicembre 2018 suddetto conto è

stato chiuso con trasferimento dell’avere di fr. 6'211.96 alla Fondazione AT 2,

dove alla data determinante per il riparto (6 ottobre 2021) la ex moglie

disponeva di un avere divisibile di fr. 6'552.23 (cfr. XI, XVI).

2.5.2

Per

quanto riguarda CV 1, dalle tavole processuali emerge che al momento del

matrimonio egli disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 1'879.15 presso la

Cassa pensione __________ (cfr. doc. 1/C), la quale nell’ottobre 2013 ha

trasferito la prestazione di libero passaggio di fr. 13'386.65 alla __________

(cfr. doc. 1/B, sub doc. 1/C) che a sua volta, a seguito dell’affiliazione alla

__________, ha versato a quest’ultima la prestazione di fr. 17'967.35 (cfr.

XII). Alla data determinante per la divisione (6 ottobre 2010) l’ex marito

deteneva un avere previdenziale di fr. 47’464.75 presso il citato istituto di

previdenza di __________ che, nell’ottobre 2022, ha versato l’intero avere di

spettanza di AT 1 alla Fondazione CV 2 su un conto di libero passaggio che l’11

novembre 2022 presentava un saldo di fr. 49'971.56 (cfr. XIII, doc. 1/A).

Per il che, considerati ex art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr.

supra consid. 2.2) gli interessi maturati sull’avere presente alla data del

matrimonio (fr. 1'879.15) sino al momento determinate per il riparto, ossia fr.

363.55

– calcolati applicando

il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12

OPP2; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) – l’avere

soggetto a divisione accumulato da CV 1

ammonta a fr. 45'222.05 (47’464.75

- 1’879.15 - 363.55).

2.6

Stante

quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore aggiunto

(cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1

spetta un accredito di fr. 19'334.90

([45'222.05 – 6'552.23] : 2).

2.7

Per

applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne discende che l’importo

di fr. 19'334.90 dovrà essere versato da parte della Fondazione CV 2 a

debito del conto di libero passaggio __________ intestato a CV 1 e a favore di

AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la Fondazione AT

2.

Sull’importo dovuto dovranno

inoltre essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;

STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt. 8a cpv. 1 OLP

e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore –

maturati

a far tempo dal 6 ottobre 2021 e sino al momento dell'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255;

STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio

2003).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.8

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1

durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 45'222.05.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1

durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 6'552.23.

3.- È

fatto ordine alla Fondazione CV 2 di versare a debito del conto di libero

passaggio __________ intestato a CV 1

e a favore di AT 1, sul un conto

ad essa intestato (conto di libero passaggio __________, deposito __________)

presso la Fondazione AT 2, l’importo di fr. 19'334.90 oltre

interessi compensativi dal 6 ottobre 2021.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti